DDL di conversione del DL 29 dicembre 2010, n. 228 - proroga degli interventi a sostegno delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia - Relazione
Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante: "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia"
Il provvedimento è inteso ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 30 giugno 2011.
Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di nove articoli.
Il capo I disciplina le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, gli interventi destinati al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti in eventi bellici e in quelli caratterizzati da criticità in relazione alle condizioni delle fasce più svantaggiate della popolazione, nonché quelli di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Nell'ambito del più complesso e ampio intervento da tempo avviato per contribuire alla ricostruzione, alla stabilizzazione e al sostegno dei processi di pace, l'azione italiana, per il primo semestre 2011, ha previsto il consolidamento delle iniziative e degli interventi sul canale multilaterale e su quello bilaterale unitamente a quelli di emergenza e a quelli destinati allo sminamento umanitario anche a seguito degli impegni internazionali che l'Italia ha da tempo assunto in tale materia.
Più in particolare per quanto concerne l'Afghanistan si prevede l'erogazione del contributo italiano all’Afghanistan Peace and Reconciliation Program, il sostegno al Programma governativo per la costruzione di strade rurali e distrettuali nella provincia di Herat nonché il finanziamento del programma nazionale Rural Enterprises Development Program nella Regione ovest; interventi nel settore sanitario e a sostegno della piccola e media impresa con particolare riguardo all'area di frontiera tra Afghanistan e Pakistan.
Infine è prevista la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano.
Per quanto riguarda l'Iraq, sono previsti, tra l'altro, interventi nel settore sanitario, inclusi la formazione e l'addestramento, e in quello della gestione delle acque per il miglioramento della qualità della vita nei villaggi; si prevede inoltre il finanziamento del programma che l'UNHCR ha avviato in favore delle vittime delle torture e di persecuzioni religiose, nonché il consolidamento degli interventi già avviati.
In favore del Libano sono previsti interventi, sul canale multilaterale, a sostegno del programma delle Nazioni Unite per la realizzazione di attività di capacity building dirette alle amministrazioni locali, nonché il contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
In Myanmar si è programmato di intervenire mediante finanziamenti alla FAO per garantire la sicurezza alimentare. Per quanto riguarda il Pakistan, si prevede di accompagnare le iniziative finanziate a credito di aiuto destinate allo sviluppo rurale, con interventi di collaborazione universitaria nel settore dello sviluppo agricolo, rurale e del micro-credito.
Per quel che concerne la Somalia l'intervento italiano si sostanzierà nel sostegno al Governo federale transitorio anche mediante azioni per l'attuazione della civilian strategy per la fornitura di servizi alla popolazione. Sono inoltre previsti, tra l'altro, interventi a sostegno delle comunità agro-pastorali e delle associazioni veterinarie mediante contributi ai programmi della FAO nonché dell'UNDP per il sostegno alla creazione di impiego e alle attività generatrici di reddito nell'area di Mogadiscio.
In Sudan si prevede il rafforzamento dell'impegno italiano per favorire il dialogo tra le parti sudanesi nonché interventi a sostegno del miglioramento delle condizioni di vita dei bambini nell'est Sudan mediante la realizzazione di impianti idrici e igienici affiancati ad attività di formazione nel settore dell'igiene nonché interventi in favore degli sfollati.
Per quanto concerne lo sminamento umanitario, lo stanziamento è destinato alle attività di sminamento umanitario previste dalla legge n. 58 del 2001, al fine di assolvere agli obblighi internazionali assunti dall'Italia e tenuto anche conto dei nuovi impegni derivanti dalla prossima ratifica della Convenzione di Oslo sul munizionamento a grappolo (cluster bomb), nonché del Protocollo V della Convenzione CCW (Convention on Certain Conventional Weapons).
Infine si prevede di realizzare nei Paesi oggetto del presente decreto altre iniziative tramite cofinanziamenti a organizzazioni non governative (ONG).
L'impegno italiano inoltre è destinato a contribuire al sostegno di più ampi processi di pacificazione ove si registrano gravi situazioni conflittuali o condizioni di instabilità sociale nell'africa sub-sahariana nonché di sostegno alla stabilizzazione in Iraq e Yemen.
Si prevede inoltre il rifinanziamento dei Trust Fund della NATO destinati al sostegno dell'esercito afghano, all'addestramento della polizia federale irachena e delle forze di sicurezza kosovare nonché al reinserimento nella vita civile del personale militare serbo in esubero e alla distruzione di munizioni obsolete in Albania.
Unitamente all'impegno sul canale bilaterale e multilaterale in favore dei Paesi sopra menzionati, si è previsto di rafforzare la partecipazione italiana alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PSDC (ex PESD) nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
Inoltre, al fine del rafforzamento della cooperazione regionale nell'area è previsto un finanziamento per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica.
Si prevede, infine, la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani, degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio, nonché il rifinanziamento del fondo destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva degli edifici adibiti a sedi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.
In particolare, l'articolo 1 disciplina le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge finanziaria per il 2010 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano, nonché la partecipazione italiana ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afghano nello svolgimento delle attività per il sostegno al processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.
L'articolo 2 dispone il finanziamento – ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge finanziaria per il 2010 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 – per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia, nonché per gli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario. Il medesimo articolo dispone il finanziamento per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché quello per gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati, sia sul canale bilaterale che su quello multilaterale tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall'Unione europea, la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani, degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio, nonché la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e del rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana. Infine i commi 9 e 10 dettano la disciplina per l'invio di personale del Ministero degli affari esteri in missione nelle sedi situate in aree ad elevato rischio sicurezza.
L'articolo 3 prevede disposizioni intese a disciplinare il regime degli interventi. Al fine di assicurare il necessario coordinamento delle azioni e degli interventi, sia sotto il profilo politico che organizzativo-funzionale, si prevede la costituzione di strutture operative temporanee (task force) mediante uno o più decreti ministeriali non regolamentari e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. È inoltre stabilita la disciplina per l'adeguamento delle diarie per il personale inviato in missione nell'ambito degli interventi di cooperazione, in analogia con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti in favore di altre categorie di personale operante nei Paesi destinatari dell'intervento italiano nell'ambito del presente decreto. Sono altresì considerate indispensabili – anche alla luce delle difficoltà e delle criticità riscontrate nella realizzazione delle attività e degli interventi programmati nell'ambito dei precedenti decreti – alcune disposizioni concernenti il regime derogatorio per i contratti di servizi e di lavori.
Il capo II prevede disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
In particolare, l'articolo 4, comma 1, autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN. La missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni nn. 1386 (2001), 1510 (2003), 1776 (2007), 1833 (2008) e 1868 (2008) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, confermate dalla risoluzione n. 1943 (2010) adottata il 13 ottobre 2010, che ne ha prorogato il mandato fino al 13 ottobre 2011, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del Governo su tutto il Paese, sostenere gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo a garantire il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella Regione ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane. La missione EUPOL AFGHANISTAN, istituita dall'azione comune n. 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007 e prorogata, fino al 31 maggio 2013, dalla decisione n. 2010/279/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 18 maggio 2010, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare a un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello Stato di diritto. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell’Afghan National Civil Order Police (ANCOP). La consistenza del personale presente nell'area durante il primo semestre 2011 sarà in media pari a 4.200 unità.
Il comma 2 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force (MTF), in coerenza con la proroga del mandato disposta fino al 31 agosto 2011 dalla risoluzione n. 1937 (2010) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 30 agosto 2010. La missione UNIFIL è stata riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU l'11 agosto 2006, con il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, di contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, di assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, nonché di assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite. La consistenza del personale presente in teatro nel primo semestre 2011 sarà in media pari a 1.780 unità.
Il comma 3 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle seguenti missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1244 (1999):
a) Multinational Specialized Unit (MSU), missione NATO svolta in Kosovo da carabinieri, insieme ad appartenenti a forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'azione comune n. 2008/124/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 4 febbraio 2008, prorogata, fino al 14 giugno 2012, dalla decisione n. 2010/322/PESC del Consiglio dell'Unione europea dell'8 giugno 2010. Alla missione è attribuito il mandato di assistere le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee. La missione assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive. Durante la fase di preparazione della missione, il gruppo di pianificazione dell'Unione europea (EUPT Kosovo) agisce in qualità di elemento principale, responsabile della redazione del piano operativo (OPLAN) e dell'elaborazione degli strumenti tecnici necessari all'esecuzione del mandato dell'EULEX Kosovo. La fase operativa della missione avrà inizio con il trasferimento dell'autorità dalla missione delle Nazioni Unite UNMIK alla Security Force Training Plan, missione NATO con compiti di formazione e addestramento della Kosovo Security Force;
b) Joint Enterprise, missione NATO svolta da forze militari nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e di supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili.
La consistenza del personale presente nell'area durante il primo semestre 2011 sarà in media pari a 650 unità, in attuazione dell'approvazione del piano di graduale rientro.
Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. La missione – prevista dall'azione comune n. 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione n. 1551 (2004) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, confermata, fino al 18 novembre 2011, dalla risoluzione n. 1948 (2010) del 18 novembre 2010 – ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione nell'Unione europea. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di sostenere l'adempimento dei compiti civili connessi con gli accordi di pace. Secondo il previsto piano di rientro, la consistenza del personale presente nell'area durante il primo semestre 2011 sarà di 5 unità in qualità di addestratori.
Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nn. 1368 (2001), 1373 (2001) e 1390 (2002), la missione, svolta da forze navali, è finalizzata a svolgere attività di prevenzione e di protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell'area orientale del Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile.
Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante esclusiva attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata voluta dal Governo israeliano e dall'Autorità nazionale palestinese, firmatari dell'Accordo interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità nazionale palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH 1. Alla missione partecipano, oltre all'Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.
Il comma 7 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), istituita dall'azione comune n. 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 e prorogata, fino al 24 maggio 2011, dalla decisione n. 2010/274/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 maggio 2010. La missione, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell'Unione per la costruzione istituzionale, all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità nazionale palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico; è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.
Il comma 8 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione «ibrida» delle Nazioni Unite e dell'Unione africana nel Darfur, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione n. 1769 (2007), il cui mandato è stato prorogato, fino al 31 luglio 2011, dalla risoluzione n. 1935 (2010) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 30 luglio 2010. La missione è autorizzata a intraprendere le azioni necessarie per garantire il ristabilimento della pace nel Darfur, la protezione della popolazione civile e la prosecuzione delle attività di assistenza umanitaria.
Il comma 9 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL RD CONGO. La missione, di cui all'azione comune n. 2007/405/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 giugno 2007, prorogata, fino al 30 settembre 2011, dalla decisione n. 2010/576/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 23 settembre 2010, ha il compito di condurre attività di consulenza, assistenza e controllo per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo, al fine di contribuire agli sforzi congolesi di riforma e di ristrutturazione del settore della polizia e alla sua interazione con la giustizia. La missione, schierata a Kinshasa, Goma e Bakavu, fornisce consulenza e assistenza direttamente alle autorità congolesi competenti, attraverso la commissione di controllo della riforma della polizia (CSRP) e la commissione mista della giustizia, attenta a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e con il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e con i princìpi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello Stato di diritto. Il contributo italiano alla missione è costituito dalla partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri.
Il comma 10 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui alle risoluzioni nn. 1251 (1999) e 1642 (2005), confermate dalla risoluzione n. 1930 (2010) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 15 giugno 2010. L'UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di polizia nella zona cuscinetto.
Il comma 11 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l'Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali.
Il comma 12 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'azione comune n. 2008/736/ PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 settembre 2008, prorogata, fino al 14 settembre 2011, dalla decisione n. 2010/452/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 12 agosto 2010. La missione ha il compito di effettuare una vigilanza civile sulle azioni delle parti in ordine al pieno rispetto dell'accordo in sei punti concluso tra Mosca e Tiblisi l'8 settembre 2008 grazie alla mediazione dell'Unione europea, compreso il ritiro delle truppe, operando in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e con l'OSCE, al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e di contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia.
Il comma 13 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, denominata Atalanta, di cui all'azione comune n. 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008. L'operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni nn. 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in modo conforme alle azioni autorizzate in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 1982 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689). Il mandato prevede la protezione delle navi del PAM (Programma alimentare mondiale) che trasportano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo della Somalia; la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali, che presentano rischi per le attività marittime; l'uso della forza per dissuasione, prevenzione e repressione degli atti di pirateria; la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, di sequestro delle navi pirata, di requisizione dei beni trovati a bordo, al fine dell'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati competenti. Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri e dell'articolo 105 della Convenzione sul diritto del mare (sequestro di nave pirata e di nave catturata con atti di pirateria, arresto delle persone e requisizione dei beni e definizione del regime penale da parte degli Stati parte), le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, fermate nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare, nonché i beni utilizzati dai pirati sono trasferiti alle autorità competenti dello Stato che ha partecipato all'operazione ovvero, se tale Stato non può o non vuole esercitare la giurisdizione, sono trasferiti a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni. La disposizione in esame prevede, altresì, la spesa per la partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria. L'operazione, complementare a quella dell'Unione europea, prevede l'impiego dello Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2) nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden.
Il comma 14 autorizza la spesa per la prosecuzione della partecipazione di personale militare alle attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene svolte nell'ambito della NATO Training Mission Iraq (NTM-I). Nell'ambito di tale missione è previsto lo svolgimento di attività di formazione e addestramento a favore degli equipaggi delle unità navali della Marina militare irachena, nonché per la formazione dei futuri istruttori iracheni. Il contributo italiano alla missione comprende personale delle Forze armate, che svolge le citate attività di consulenza, formazione e addestramento presso le Forze armate irachene, un'aliquota di carabinieri, che opera nel contesto del programma di addestramento e sviluppo della Iraqi National Police (INP), e un nucleo con funzioni logistiche (trasmissioni, alloggiamento e vettovagliamento) di supporto ai rimanenti militari italiani.
Il comma 15 autorizza la spesa per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.
Il comma 16 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui alla decisione n. 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010, che ne prevede la conclusione entro l'anno 2011. La missione è volta a contribuire al rafforzamento del Governo federale di transizione somalo, affinché diventi un governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione militare dell'Unione europea si prefigge l'obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all'offerta di una formazione militare specifica, comprendente un'adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al sostegno alla formazione fornita dall'Uganda, destinata a 2.000 reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La missione militare dell'Unione europea opera in stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a Nairobi.
Il comma 17 autorizza la spesa per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto. Riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e di cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. In mancanza della disposizione in esame, i citati contratti dovrebbero avere una durata semestrale con conseguente necessità di una ulteriore stipulazione nel corso dell'anno che, oltre a comportare un onere complessivamente più gravoso, risulterebbe comunque intempestiva in relazione ai tempi tecnici necessari per l'espletamento dei relativi procedimenti ad evidenza pubblica. Quanto alle spese relative alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell'effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.
Il comma 18 conferma il potere di spesa dei comandanti dei contingenti militari per interventi in Afghanistan, in Libano e nei Balcani, intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro il limite di spesa autorizzato per ciascun teatro operativo. Si tratta di attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.
Il comma 19 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
Il comma 20 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). L'UNMIK, forza internazionale delegata all'amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione n. 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, di creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo, di facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, di coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, di fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, di mantenere l'ordine pubblico, di far rispettare i diritti umani, nonché di garantire la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.
Il comma 21 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), prevista dall'azione comune n. 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia palestinese.
Il comma 22 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione internazionale in Bosnia-Erzegovina denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'azione comune n. 2002/210/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002. La missione, riconfigurata dall'azione comune n. 2007/749/PESC del 19 novembre 2007 e prorogata, fino al 31 dicembre 2011, dalla decisione n. 2009/906/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2009, ha il mandato di sostenere i pertinenti servizi di contrasto della Bosnia-Erzegovina nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, concentrandosi segnatamente sui servizi di contrasto a livello statale, sul rafforzamento dell'interazione tra polizia e procura e sulla cooperazione regionale e internazionale, pur conservando capacità residuali in materia di riforma e di responsabilizzazione della polizia oggetto del precedente mandato.
Il comma 23 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico siglato, in data 29 dicembre 2007, per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. L'Accordo prevede, in particolare, lo svolgimento di operazioni di pattugliamento marittimo per l'effettuazione di operazioni di controllo, ricerca e salvataggio delle imbarcazioni dedite al trasporto di immigrati clandestini, mediante l'impiego di sei unità navali cedute al Governo libico, con equipaggio libico e con la presenza di militari del Corpo della guardia di finanza in qualità di osservatori. In tale quadro si prevedono, altresì, l'impiego in territorio libico di personale specializzato del Corpo e la cessione di materiale di rispetto, al fine di garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute. Le intese collaborative raggiunte assumono importanza strategica per la politica nazionale ed europea in materia di immigrazione clandestina, a motivo della rilevanza dei flussi migratori provenienti dalle coste libiche, nonché della possibilità di una successiva saldatura con le analoghe iniziative internazionali già avviate dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX).
Il comma 24 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN. Nell'ambito della missione ISAF, il personale del Corpo svolge compiti di formazione e addestramento della Afghan Border Police, mediante corsi tenuti a Herat, con specifico riferimento alle attività di contrasto e repressione delle violazioni doganali, e, sempre a Herat, segue lo sviluppo operativo della Afghan Border Police con un ispettore dislocato presso il quartier generale del Regional Command West. Nell'ambito della missione EUPOL AFGHANISTAN, il personale del Corpo partecipa alle attività per l'istituzione di una struttura di polizia afgana sostenibile ed efficace, in conformità con gli standard internazionali, nonché alle attività di supporto al Ministero dell'interno nella direzione della Afghan National Police (ANP) e di assistenza nello sviluppo di una strategia nazionale in materia di indagini criminali, addestramento ed efficace gestione delle frontiere.
Il comma 25 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione internazionale denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo). Nell'ambito della missione, il personale del Corpo fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell'area dello Stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.
Il comma 26 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo quali articolazioni del Joint Movement Coordination Center (JMCC), struttura del Comando operativo di vertice interforze incaricata di coordinare tutti i trasporti strategici delle Forze armate. Nell'ambito di tali unità, è previsto l'impiego di tre ispettori del Corpo con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale, dislocati, rispettivamente, nelle sedi di Al Bateen (Emirati Arabi Uniti), Kabul (Afghanistan) e Dakovica (Kosovo).
Il comma 27 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di sei magistrati e di personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).
Il comma 28 autorizza la spesa per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).
Il comma 29 autorizza la spesa per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM).
Il comma 30 autorizza la spesa per il mantenimento del dispositivo informativo e operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali.
Il comma 31 prevede l'integrazione, per l'anno 2011, della dotazione finanziaria del fondo del Ministero della difesa, di cui all'articolo 55, comma 5-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze relative alle celebrazioni del 150o anniversario dell'Unità d'Italia. Le risorse previste dalla presente disposizione sono intese a consentire, entro il relativo limite di spesa, lo svolgimento delle celebrazioni nell'ambito delle competenze istituzionali della Difesa, che involgono profili connessi anche con la partecipazione del personale militare alle missioni internazionali.
Il comma 32 autorizza la cessione, a titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama di quattro unità navali «classe 200/s» in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto, in attuazione del Memorandum d'intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010. Tra le molteplici attività che costituiscono sviluppo del Memorandum, particolare rilievo assume la cooperazione nell'attuazione di un sistema integrato di sicurezza per il territorio panamense, per prevenire il contrabbando, le attività terroristiche e l'immigrazione illegale e per fornire supporto a missioni di sicurezza marittima e aerea. A tal proposito, tra le attività e i programmi di sviluppo congiunto, rientrano la creazione di un sistema di sorveglianza nazionale aperto all'integrazione con velivoli per il pattugliamento, sistemi di controllo del traffico aereo, imbarcazioni e servizi satellitari. L'effettiva attuazione del Memorandum presuppone, pertanto, che, per l'efficace disimpegno delle attività descritte, il Governo di Panama si doti di un adeguato dispositivo navale, idoneo ad assolvere a una mirata operatività, strettamente correlata all'acquisizione di capacità nel settore del monitoraggio e controllo del traffico navale, di cui il Paese intende dotarsi, anche con il decisivo contributo della consolidata esperienza offerta da settori specializzati dell'amministrazione e dell'imprenditoria italiana.
L'articolo 5 prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni. In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni previste dall'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009, le quali prevedono:
articolo 3, comma 1: trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, consistente nell'attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. L'indennità viene corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all'alloggio. Con riguardo al personale impiegato nella missione EUPM, è prevista la rideterminazione della misura dell'indennità di missione, stabilita nel 98 per cento della diaria giornaliera;
articolo 3, comma 2: disapplicazione della riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi (legge 8 luglio 1961, n. 642, le cui disposizioni sono ora contenute nell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
articolo 3, comma 3: per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, nonché nella missione in Libia, corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 (ora articoli 1808 e 2164 del codice dell'ordinamento militare), calcolando l'indennità speciale nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
articolo 3, comma 4: corresponsione ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali dell'indennità di impiego operativo in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L'indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari di truppa in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
articolo 3, comma 5: trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l'ONU, nell'ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa Organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall'ONU allo stesso titolo sia versata all'amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio eccetera), al netto delle ritenute, percepiti dagli interessati. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa Organizzazione internazionale;
articolo 3, comma 6: valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298 e successive modificazioni (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1205, 1209, 1213, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del codice dell'ordinamento militare);
articolo 3, comma 7: possibilità di richiamare in servizio, a domanda, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge n. 113 del 1954, ora articolo 890 del codice dell'ordinamento militare). La disposizione consente di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti;
articolo 3, comma 8: possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;
articolo 3, comma 9: richiamo di talune disposizioni previste dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali.
In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:
articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, l'equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico e impiegati negli stessi compiti;
articolo 3: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio e, altresì, nei casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora articoli 1897 e 2183 del codice dell'ordinamento militare), e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. È, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora articoli 1895, 1896, 2181 e 2182 del codice dell'ordinamento militare), e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 (ora articoli 1898 e 2184 del codice dell'ordinamento militare), nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339 (ora articolo 881 del codice dell'ordinamento militare). Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (ora articolo 1503 del codice dell'ordinamento militare), fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell'assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di posti vacanti;
articolo 4: corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;
articolo 5, comma 1, lettere b) e c): disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;
articolo 7: estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;
articolo 13: particolare disciplina in favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'amministrazione (rinvio d'ufficio dell'interessato al primo concorso utile successivo, attribuzione ai soli fini giuridici dell'anzianità assoluta attribuita ai vincitori del concorso per il quale è stata presentata domanda, nonché dell'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella relativa graduatoria con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda).
Sono, altresì, richiamati:
l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009, il quale prevede a favore del personale del Corpo della guardia di finanza la medesima disciplina stabilita per il personale delle Forze armate in materia di partecipazione ai concorsi interni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001;
l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, il quale prevede che il contributo corrisposto dall'Unione europea direttamente al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nella missione EUPM non affluisca al fondo per l'efficienza dello strumento militare, come avviene per i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il comma 2 prevede particolari disposizioni relative alla misura dell'indennità di missione da corrispondere al personale impiegato nelle missioni UNAMID, EUTM Somalia, EUPM e al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje nei Balcani e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo.
Il comma 3 prevede disposizioni per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di peso inferiore a 20 chilogrammi, progettati essenzialmente per monitorare l'area delle operazioni nei teatri in cui si svolgono le missioni internazionali. In relazione alle caratteristiche costruttive degli stessi, che ne consentono l'impiego entro un limitato raggio d'azione rispetto agli APR di classe superiore, è prevista una disciplina specifica, intesa comunque a garantire la sicurezza del volo. È disposto, al riguardo, che gli APR in parola siano impiegati entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo e che la loro conduzione sia affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica, in quanto non risulta necessario il possesso del brevetto di pilota militare, trattandosi di attività non assimilabile a quella della navigazione aerea, così come definita dalla normativa internazionale. Viene comunque fatta salva la possibilità di impiego in aree diverse, nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, secondo le previste procedure di restrizione degli spazi aerei, che affidano l'intera gestione del controllo del traffico aereo all'autorità militare. Ai fini dell'identificazione, in luogo dell'immatricolazione, è prevista l'iscrizione in apposito registro, tenuto dalla competente struttura del Ministero della difesa, che provvede, altresì, all'ammissione alla navigazione e alla certificazione.
L'articolo 6, comma 1, prevede che alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano, in materia penale, le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
In particolare, l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008 prevede, al comma 1, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata nel tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari previsti dal provvedimento legislativo di proroga, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato. Il comma 3 attribuisce al tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente decreto, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame – che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare – è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l'articolo 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 del presente articolo) attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. L'individuazione del tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e di conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolte, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo di vertice interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma. Il comma 4 prevede l'esercizio della giurisdizione per i reati di pirateria, con attribuzione della competenza al tribunale di Roma, solo nei casi in cui siano commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione dell'Unione europea, denominata Atalanta. Il comma 5 prevede, nei casi di cui al comma 4, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, del citato decreto-legge n. 421 del 2001 (già richiamata al comma 1) in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. È prevista, altresì, la possibilità di trattenere, in tali circostanze, le persone arrestate o fermate in appositi locali del vettore militare. Il comma 6 consente all'autorità giudiziaria, a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria. La disposizione tiene conto, da una parte, della particolare onerosità di un lungo trasporto in Patria dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell'operazione in questione e, dall'altra, della necessità di completare, quanto prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto. Oltre al proprietario la norma individua, quali possibili destinatari dell'affidamento in custodia dei mezzi suddetti, l'armatore e l'esercente, figure giuridiche cui l'ordinamento riconosce specifiche attribuzioni e responsabilità (articoli 265, 274, 874 e 878 del codice della navigazione). Il comma 6-bis prevede, per l'esercizio della giurisdizione fuori dei casi di cui al comma 4, il rinvio alle disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.
L'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede disposizioni che introducono, per le missioni internazionali, una scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza. Tali disposizioni sono intese ad apprestare un'adeguata tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità al personale che abbia operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano la missione e degli ordini legittimamente impartiti. In particolare, sono previste:
la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal presente decreto, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione;
la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.
L'articolo 7, recante disposizioni in materia contabile, al comma 1, rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Il comma 2 del richiamato articolo 5 dispone che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali previste dal presente decreto siano effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 345.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, recante la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente decreto.
Il capo III prevede disposizioni finali.
In particolare, l'articolo 8 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.
L'articolo 9 stabilisce il termine di entrata in vigore del presente decreto.