DDL - Ratifica degli Accordi SOFA UE fatti a Bruxelles il 17/11/2003 e il 28/04/2004 - Relazione
Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004”
L’Accordo tra gli Stati membri dell’Unione Europea relativo allo Statuto dei Militari e del personale civile distaccati presso lo Stato Maggiore dell’Unione dei Quartieri Generali, e delle forze che potrebbero essere messe a disposizione nell’ambito dei compiti di cui all’art. 17 paragrafo 2 del Trattato sull’Unione Europea comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell’Unione Europea per essere impiegati in tale ambito SOFA UE fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003 costituisce un ulteriore passo sul cammino verso l’integrazione europea ed in particolare nell’ambito della Politica Europea di Sicurezza e di Difesa (PESD)
In tale contesto, la conclusione di uno Status of Forces Agreement rappresenta un rilevante complemento per il funzionamento dello strumento di Difesa europeo, costituito da forze specificamente ad esso assegnate per la preparazione e l’esecuzione dei compiti di cui all’art.17, paragrafo 2 del Trattato sull’Unione Europea (TUE).
Relativamente agli aspetti tecnici, la struttura del Trattato ricalca lo schema della “Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo status delle loro Forze Armate (NATO SOFA)”, firmata il 19.06.1951 e ratificata dall’Italia con l. 1335 del 30.11.1955, del “Protocollo sullo statuto dei Quartier Generali della NATO (Protocollo di Parigi) del 28.08.1952 ratificato con l. 1338 del 30.11.1955, nonché del “Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee” fatto l’8 aprile 1965, ratificato con legge 3 maggio 1966, n. 437.
La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dai militari e dal personale civile distaccati presso le istituzioni dell’UE, dai Quartier Generali e dalle Forze che potrebbero essere messe a disposizione dell’UE nell’ambito della preparazione e dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 17, paragrafo 2 del Trattato sull’Unione Europea, comprese le esercitazioni, nonché dai militari e dal personale civile degli Stati membri messi a disposizione per essere impiegati in tale ambito (Art.1).
Il preambolo dell’Accordo illustra la base giuridica da cui scaturisce il SOFA UE, ovvero dalla necessità dell’Unione di dotarsi delle capacità necessarie per assolvere i compiti discendenti dal combinato disposto dell’art. 17 paragrafo 2, e dell’art. 23 paragrafo 1 del TUE.
Nella Parte I dello Statuto, che tratta delle “Disposizioni comuni ai militari e personale civile”, l’articolo 1 contiene le definizioni dei termini impiegati nell’Accordo .
L’articolo 2 stabilisce che, fatte salve le norme del TUE concernenti la “libera circolazione delle persone”, gli Stati membri agevolino l’ingresso, il soggiorno e la partenza del personale in titolo e dei loro parenti definiti nell’articolo 1.
L’articolo 3 contiene, invece, un criterio generale secondo cui il personale in argomento deve rispettare la legislazione dello Stato di soggiorno.
Gli articoli dal 4 al 6 coerentemente con la normativa comunitaria lo Statuto disciplina il riconoscimento, nello Stato di soggiorno, delle patenti di guida militari, le modalità per l’immatricolazione delle auto delle Forze Armate o dell’amministrazione dello Stato d’origine nonché l’uso dell’uniforme da parte dei militari .
Nella Parte II dell’Accordo, che tratta delle “Disposizioni applicabili esclusivamente ai militari o al personale civile distaccati presso le istituzioni dell’UE”, è disciplinata la problematica connessa con l’autorizzazione alla detenzione e porto delle armi.
L’articolo 7, riprende la formula già utilizzata nell’Accordo NATO SOFA, sopra citato armonizzandola con la normativa europea salvaguardando, nel contempo, sia la sovranità dello Stato ospitante che la legislazione di quello d’origine. In sostanza, i militari che lavorano nei Quartieri Generali o nelle Forze incaricate di assolvere i compiti dell’articolo 17, paragrafo 2 del TUE, possono detenere e portare le armi di servizio purché autorizzati dagli ordini loro impartiti e previo accordo con l’autorità dello Stato ospitante nei casi previsti dal successivo articolo 13. Il personale civile, infine, può detenere e portare le armi di servizio in base alla legislazione dello Stato d’origine e previo accordo con le autorità dello Stato ospitante.
L’articolo 8 prevede, come nel “Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee”, sopra citato, l’”immunità giurisdizionale” per i militari ed il personale civile distaccato presso le istituzioni UE. I militari ed il personale civile distaccati presso le istituzioni dell’UE, godono, infatti, dell’”immunità giurisdizionale di qualsiasi tipo”, in ordine a dichiarazioni o scritti o ad atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. Gli stessi continuano a beneficiarne anche quando il loro distacco sia giunto al termine. I paragrafi 2 e 3 dell’articolo in esame delimitano chiaramente l’area di applicazione dell’immunità alla sola ipotesi che “il personale operi nell’interesse dell’UE”, prevedendone la sospensione qualora sia impedito alla giustizia di fare il suo corso purché non siano pregiudicati gli interessi dell’UE. Gli altri paragrafi dell’articolo, in sintesi, disciplinano le modalità di cooperazione con la magistratura dei vari Paesi europei in caso ci si avvalga delle immunità, in conformità con i principi generali dell’ordinamento giuridico comunitario ed in particolare con quello nel campo della cooperazione giudiziaria.
La Parte III reca “Disposizioni applicabili esclusivamente ai Quartieri Generali e alle Forze nonché ai militari o al personale civile che lavorano con essi”. Sempre seguendo le disposizioni del NATO SOFA e nel rispetto della sovranità nazionale, l’articolo 9 prevede che i Quartieri Generali e le Forze, nell’ambito della preparazione e dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 17 paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, siano autorizzati a transitare e ad insediarsi temporaneamente nel territorio di uno Stato membro previo accordo con le autorità competenti di quest’ultimo .
L’articolo 10 al fine di assicurare adeguate garanzie anche nel campo medico riconosce a favore del predetto personale l’assistenza sanitaria, compresa l’ospedalizzazione, alle stesse condizioni di quella riconosciuta al personale analogo dello Stato ospitante.
L’articolo 11 prevede che le Autorità dello Stato ospitante, con riserva della possibilità di applicare gli accordi e le intese vigenti o che potranno essere concluse tra i rappresentanti autorizzati degli Stati ospitante e di origine, siano le uniche responsabili dell’adozione delle opportune misure per rendere disponibili edifici, terreni ed altri “servizi” a favore delle Forze dell’Unione Europea. Il secondo paragrafo contiene un’ulteriore salvaguardia della legislazione dello Stato ospitante atteso che gli obblighi ed i diritti derivanti dall’occupazione e/o dall’uso di immobili terreni ecc., saranno sempre applicabili in mancanza di uno specifico accordo che preveda altrimenti.
Qualora pervenga allo Stato italiano una richiesta di messa a disposizione di immobili, terreni, servizi e strutture, si provvederà con la messa a disposizione di locali ovvero strutture di proprietà del Ministero della Difesa, con esclusione di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
L’articolo 12, relativo alla problematica connessa con la sicurezza dei Quartieri Generali e delle Forze segue la ormai consolidata prassi in ambito NATO secondo cui le formazioni o i soggetti normalmente costituiti da militari o dal personale civile hanno il diritto di svolgere autonomamente i compiti di polizia di sicurezza all’interno delle basi (Quartieri Generali, stabilimenti, ecc.) assumendo tutte le misure utili per assicurare il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in dette installazioni. Al fine di salvaguardare la sovranità della Nazione tale potere è stato comunque subordinato alla stipula di un accordo con lo Stato ospitante .
L’articolo 13 prevede che i militari ed il personale civile possono portare le armi di servizio purché ne siano autorizzati e previo accordo con le autorità dello Stato ospitante.
L’articolo 14 prevede che come per il SOFA NATO i Quartieri Generali e le Forze possono beneficiare delle stesse facilitazioni in materia di poste, telecomunicazioni, trasporti e riduzioni tariffarie di cui usufruiscono le Forze dello Stato ospitante conformemente alle norme ed ai regolamenti di quest’ultimo.
L’articolo 15, riprendendo le disposizioni del Protocollo di Parigi del 1952, già citato prevede una dettagliata disciplina per la tenuta e l’accesso agli archivi ed ai documenti dei Quartieri Generali che sono ritenuti “inviolabili” ad eccezione di quei casi in cui gli stessi abbiano rinunciato a tale immunità. I paragrafi 2 e 3 dell’articolo in esame, individuano nel Consiglio dell’Unione europea l’organo europeo al quale demandare sia l’accertamento della commissione di eventuali abusi dell’inviolabilità citata, sia il potere di comporre – mediante consultazione con le autorità competenti – eventuali controversie sollevate da un’autorità o da un organo giudiziario dello Stato ospitante. Lo stesso Consiglio, in caso di mancata soluzione della questione, adotta all’unanimità le modalità particolareggiate per la sua composizione.
L’articolo 16, al fine di evitare la “doppia imposizione”, fatto salvo l’attuazione delle convenzioni in materia concluse tra gli Stati membri ed il diritto dello Stato ospitante di tassare i militari o il personale civile che siano propri cittadini o che vi risiedano abitualmente, prevede l’applicazione del principio generale di tassazione esclusiva da parte del Paese di residenza. In conformità con tale scelta è stato specificato che:
- quando nello Stato ospitante l’applicazione di una qualsiasi forma di imposizione dipende dalla residenza o dal domicilio del contribuente, i periodi durante i quali il personale precitato è presente nel territorio di detto Stato “unicamente in ragione della sua qualità di militare o di membro del personale civile”, non sono considerati ai fini dell’applicazione di tali imposizioni periodi di residenza né periodi che comportano un cambiamento di domicilio;
- sono esenti dalla imposizione dello Stato ospitante, oltre alle citate retribuzioni ed agli emolumenti corrisposti dallo Stato d’origine, anche qualsiasi proprietà mobile materiale la cui presenza nello Stato ospitante sia solo temporanea;
- non è esclusa la possibilità che lo Stato ospitante imponga, a carico del personale in argomento, oneri fiscali su un’attività lucrativa derivante da un impiego diverso da quello sinora descritto svolto, eventualmente, nello Stato ospitante. Inoltre, fatte salve le disposizioni di cui al precedente alinea, non è esclusa la possibilità che il personale militare e civile in questione sia assoggettato all’imposizione, in virtù della legge dello Stato ospitante, anche se considerato residente o domiciliato al di fuori del territorio di tale Stato.
L’articolo 16, inoltre stabilisce, per quel che concerne i dazi, che le disposizioni in esso descritte non si applicano ai “dazi”, intesi per dazi doganali e tutti gli altri dazi o tasse sulle importazioni o esportazioni ad eccezione degli oneri e delle tasse equivalenti a compensi per servizi prestati.
L’articolo 17 attribuisce allo Stato d’origine il diritto di esercitare i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla propria legislazione sui militari e sul personale civile. Tale disposizione è tratta dall’art. VII del NATO SOFA è stata adattata secondo i principi della legislazione europea relativa alla cooperazione in materia giudiziaria. La stessa prevede altresì che:
- lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la giurisdizione del personale in argomento, nonché su quello a loro carico, per i reati commessi nel territorio dello Stato ospitante purché punibili in base alla sua legge;
- lo Stato d’origine ha il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui militari nonché sul personale civile laddove quest’ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le Forze Armate a motivo del suo impiego con dette Forze, per i reati punibili in base alla legge dello Stato d’origine, inclusi quelli contro la sicurezza. Di contro lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la giurisdizione esclusiva per reati punibili in base alla propria legge, inclusi quelli contro la sicurezza, purché non siano punibili in base alla legge dello Stato d’origine.
Lo stesso articolo elenca, quindi, quali sono i reati contro la sicurezza di uno Stato ed i modi per attribuire la giurisdizione nei casi di concorso.
Nell’articolo 18 è sancito il principio, in analogia con l’art. VIII del NATO SOFA, secondo cui ogni Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà (la cui definizione è data al paragrafo 3 dello stesso articolo) nell’ambito della preparazione e dell’esecuzione dei compiti cui all’art. 17 paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, elencando una specifica e dettagliata casistica. In analogia con questa scelta è stato stabilito che, nel caso in cui un militare od un membro del personale civile abbia subito ferite o sia deceduto nell’esecuzione delle sue funzioni ufficiali, ciascun Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro.
Sempre l’articolo 18, al paragrafo 6, elenca una dettagliata casistica, per definire le modalità di trattazione delle richieste di indennizzo contro militari o personale civile, fondate su atti dannosi od omissioni commessi nello Stato ospitante che non siano state compiute nell’esecuzione di funzioni ufficiali. Il successivo paragrafo 7 stabilisce che le richieste di indennizzo fondate sull’uso non autorizzato di qualsiasi veicolo di servizio di uno Stato d’origine siano trattate conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 tranne nel caso in cui l’unità, la formazione o il soggetto in causa ne sia legalmente responsabile.
Nella Parte IV le “Disposizioni Finali”, sono inserite norme rituali in materia di ratifica, entrata in vigore, modifica dell’Accordo:
L’articolo 19 reca, in particolare le seguenti disposizioni:
- l’Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui tutti gli Stati Membri avranno espletato le procedure costituzionali per l’approvazione dello stesso e notificato al Segretario Generale del Consiglio dell’Unione Europea (depositario) i propri strumenti di ratifica. Quindi, il depositario provvederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE;
- il territorio in cui è applicabile l’Accordo è il “territorio metropolitano degli Stati membri” ma uno Stato membro può notificare al Segretario Generale del Consiglio dell’Unione Europea che lo stesso si applica anche ad altri territori delle cui relazioni internazionali è responsabile;
- una clausola di salvaguardia secondo cui le Parti I e III dell’Accordo si applicano soltanto ai Quartieri Generali, alle Forze ed al relativo personale che potrebbero essere messi a disposizione dell’Unione Europea nell’ambito della preparazione e dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, nel caso in cui sia disciplinato da un altro accordo. Qualora, invece, tali aspetti siano disciplinati da un altro accordo ed i Quartieri Generali, le Forze ed al relativo personale stiano agendo nell’ambito sopra citato, possono essere stabilite modalità specifiche tra l’Unione Europea e gli Stati e/o le Organizzazioni interessate al fine di convenire quale accordo sia applicabile per l’operazione esercitazione in questione. Nel caso in cui non sia stato possibile stabilire siffatte modalità specifiche l’altro accordo resta applicabile per l’operazione o le esercitazioni in questione.
Il provvedimento in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L’Accordo, infatti, è finalizzato principalmente , a disciplinare lo stato giuridico del personale, militare e civile, che già si trova distaccato presso lo Stato Maggiore dell’Unione europea a Bruxelles (nel caso del nostro Paese, al momento inserito, in via transitoria, nelle more del perfezionamento del SOFAUE ed al fine di assicurare uno status determinato nei confronti delle Autorità belghe, nela Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea, “Ufficio Militare”), nell’ambito della preparazione e dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 17, comma 2 del Trattato sull’Unione europea (TUE).
Al personale attualmente distaccato è già corrisposta una indennità di servizio all’estero commisurata, in base alle vigenti disposizioni, al grado ed alle funzioni esercitate.
Con riferimento sempre al personale distaccato a Bruxelles a sensi della legislazione vigente, il personale militare e civili distaccato, in possesso del formulario previsto dai Regolamenti CEE 1408/71 e 574/72, rimane assoggettato alla legislazione di sicurezza sociale del Paese di origine.
L’assistenza sanitaria sarà assicurata dal Ministero della Salute nelle strutture militari e civili dello Stato ospitante, unicamente nell’ipotesi in cui la prestazione stessa non venga erogata gratuitamente dalla locale struttura sanitaria militare, in virtù di accordi internazionali o di disposizioni dello Stato ospitante.
Il Ministero della salute, appositamente interpellato sul punto, ha osservato che il recente Regolamento n.631/2004 ha ora disegnato una diversa disciplina, prevedendo una estensione delle prestazioni sanitarie erogabili nello Stato membro di temporanea dimora diverso da quello competente o di “residenza”, fino a comprendere genericamente “tutte le cure necessarie”, e non più solo quelle “urgenti” (che venivano generalmente fatte rientrare nel novero delle “prestazioni di pronto soccorso”).
Con riferimento all’articolo 14, la norma non fa altro che riprodurre simmetrica disposizione contenuta nell’Accordo SOFA-NATO ai sensi della quale si è inteso estendere ai Quartieri Generali ed alle “Forze” (così come definite dall’articolo 1 dell’Accordo) i medesimi benefici in termini di riduzioni ed esenzioni tariffarie in materia di poste, telecomunicazioni e trasporti di cui usufruiscono le “Forze” dello Stato ospitante, conformemente alla legislazione di quest’ultimo.
L’articolo 16 costituisce la consueta disposizione tesa ad evitare la doppia imposizione giuridica dei redditi percepiti dal personale distaccato. La norma recepisce il consolidato principio di tassazione esclusiva da parte del Paese di residenza. Coerentemente con tale scelta, sono esenti dall’imposizione dello Stato ospitante le retribuzioni e gli emolumenti corrisposti dallo Stato di origine in ragione della qualità di militare o di membro del personale civile distaccato, rivestita dal soggetto percettore.
La disposizione esclude dal beneficio i proventi derivanti dall’esercizio di attività lucrativa eventualmente svolta, esercitata nello Stato ospitante, e diversa dall’impiego per il quale il personale era stato distaccato. La norma agevolativa in esame non si applica ai dazi doganali, tasse ed altre misure di effetto equivalente sulle importazioni o esportazioni.
Nell’articolo 18 ( disposizione speculare a quella contenuta nel già citato Accordo SOFA-NATO) è sancito il principio secondo il quale ogni Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di ogni altro Stato membro per danni causati a beni di sua proprietà (sempre nell’ambito delle atività di preparazione ed esecuzione dei compiti di cui all’articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull’Unione europea). La norma si estende anche ai danni alla persona, subiti dal personale (civile e militare) nell’esercizio delle funzioni loro attribuite, ma non copre l’area del fatto illecito (omissioni, atti commessi in violazione di disposizioni, atti compiuti fuor dall’esercizio dei compiti istituzionali).
Con riferimento alle minori entrate eventualmente derivanti dalla rinuncia al diritto di indennizzo, le stesse non appaiono comunque suscettibili di essere quantificate a priori, essendo queste indissolubilmente legate al verificarsi dell’evento lesivo, del danno ed alla sua conseguente quantificazione.
Il provvedimento non comporta, quindi, oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e, pertanto non si rende necessaria la Relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n.362.
Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli:
- L’articolo 1 prevede l’autorizzazione ala ratifica dell’Accordo;
- L’articolo 2 richiama l’ordine di esecuzione;
- L’articolo stabilisce l’entrata in vigore della legge.
Il 28 aprile 2004 è stato firmato a Bruxelles l’Accordo tra gli Stati membri dell’Unione Europea riguardante le richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell’ambito di una operazione dell’UE di gestione delle crisi.
L’Accordo costituisce un significativo strumento volto a colmare un’importante lacuna in materia di risarcimento dei danni derivanti da fattispecie non disciplinate dal SOFA-UE che prende in esame soltanto le fattispecie verificatesi nel territorio metropolitano degli Stati membri. In particolare, l’art. 18 del SOFA UE prevede che lo stesso non si applica alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o nel caso in cui il militare o un membro del personale civile dei suoi servizi armati abbia subito ferite o sia deceduto, qualora l’atto che ha causato il danno, le ferite o il decesso si sia verificato nel territorio dei paesi terzi in cui è condotta o sostenuta l’operazione UE di gestione delle crisi oppure in alto mare.
L’accordo del 28 aprile 2004 è volto quindi a normalizzare la procedura per le richieste di indennizzo tra Stati membri della UE per danni che si possono verificare al di fuori dei territori cui si applica il SOFA-UE.
La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dai militari e dal personale civile distaccati presso le istituzioni dell’Unione Europea, dai Quartier Generali e dalle Forze che potrebbero essere messe a disposizione dell’UE nell’ambito della preparazione e dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 17, paragrafo 2 del Trattato sull’Unione Europea, comprese le esercitazioni, nonché dai militari e dal personale civile degli Stati membri messi a disposizione per essere impiegati in tale ambito (art. 1).
L’”Introduzione” dell’Accordo illustra la base giuridica da cui scaturisce, ovvero la necessità di dotare l’Unione Europea delle capacità necessarie per prendere e attuare decisioni in materia di risarcimento dei danni causati a beni e/o persone da parte di militari e/o civili nel quadro delle attività di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi di cui al precitato art. 17, paragrafo 2 del TUE.
Nell’articolo 1 vengono definite le categorie di soggetti, militari e civili, verso i quali troveranno applicazione le norme successive: 1) il personale militare distaccato dagli Stati membri presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato Maggiore dell’Unione europea (EUMS); 2) il personale militare a cui l’EUMS può ricorrere temporaneamente su richiesta del Comitato militare dell’Unione europea (EUMC) per le attività di cui all’articolo 17 paragrafo 2 del TUE; 3) il personale militare degli Stati membri distaccato presso i quartieri generali e le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell’UE, sempre nell’ambito della preparazione e dell’esecuzione dei compiti precitati; 4) il personale civile distaccato presso le istituzioni dell’UE, ad eccezione del personale assunto in loco, che lavora con i quartieri generali o le forze o che è in altro modo messo a disposizione dell’UE dagli Stati membri per le stesse attività.
L’articolo 2 circoscrive l’ambito di applicazione delle disposizioni, che si applicano soltanto qualora l’atto che ha causato il danno, le ferite o il decesso si sia verificato nel quadro della preparazione e dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni e al di fuori dei territori in cui si applica il SOFA-UE.
L’articolo 3 sancisce un criterio generale secondo cui ogni Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro qualora un suo militare o membro del personale civile abbia subito ferite o sia deceduto nell’esecuzione delle sue funzioni ufficiali, salvo le ipotesi di negligenza grave o di comportamento doloso.
Nell’articolo 4, coerentemente con quanto enunciato nell’art. 3, si prevede la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di ogni altro Stato membro per i danni - causati da un militare o civile o da un veicolo, natante o aereo appartenente all’altro Stato membro - ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti nell’ambito della preparazione e dell’esecuzione dei compiuti ex art. 17 para 2 del TUE, a condizione che l’attività posta in essere rientri tra i compiti istituzionali e non vi sia stato un comportamento doloso o colposo.
L’articolo 5 disciplina le ipotesi di indennizzo diverse da quelle oggetto di rinuncia ai sensi degli articoli 3 e 4, prevedendo che la responsabilità e l’importo dei danni saranno accertati previe trattative tra gli Stati interessati e stabilendo altresì la possibilità che uno Stato possa rinunciare a chiedere l’indennizzo se l’importo è inferiore a 10.000 Euro. Qualora dall’attuazione del presente articolo dovessero derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, si provvederà con apposito provvedimento normativo che fornirà la necessaria quantificazione delle minori entrate o maggiori spese, attribuendone la relativa copertura finanziaria.
L’articolo 6 stabilisce l’obbligo per uno Stato membro di pagare ad una parte diversa da quelle contraenti dell’Accordo, un indennizzo completo o parziale per danni causati ad un bene fornito da tale parte nell’ambito di un accordo di locazione, leasing o di altro tipo.
L’articolo 7 prevede la rinuncia alla giurisdizione nazionale. Nello specifico, la clausola stabilisce che le controversie tra gli Stati membri connesse con le richieste di indennizzo che non possono essere risolte ai sensi dell’art. 5, saranno deferite a un arbitro scelto fra i cittadini degli Stati interessati che esercitano o hanno esercitato un’alta funzione giurisdizionale; in caso di mancato accordo tra gli Stati membri interessati nell’arco di due mesi, ciascuno di essi può chiedere al Presidente della Corte di giustizia della Comunità europee di scegliere una persona con le suddette qualifiche.
L’articolo 8 prevede la comunicazione al Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Europea dell’avvenuto espletamento delle procedure costituzionali per l’approvazione dell’accordo, la cui entrata in vigore coincide con il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell’espletamento di tali procedure da parte dell’ultimo Stato membro.
L’articolo 9 identifica le lingue (danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca) nelle quali è redatto l’Accordo e stabilisce che tutti i testi fanno ugualmente fede.
L’Accordo è completato da una “Dichiarazione” con la quale gli Stati membri concordano di adoperarsi, nella misura in cui il loro ordinamento giuridico lo consenta, per limitare quanto più possibile le richieste di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso.
Il provvedimento in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio della Difesa e dello Stato.
Il principio alla rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro, sancito agli articolo 3 e 4 dell’Accordo, non copre l’area del fatto illecito (negligenza grave o comportamento doloso). Le eventuali minori entrate eventualmente derivanti dalla citata rinuncia non appaiono suscettibili di essere quantificate a priori, essendo indissolubilmente legate al verificarsi dell’evento lesivo, del danno e alla sua conseguente quantificazione e non disponendosi di significativi elementi statistici che possano soccorrere al riguardo.
Non si rende quindi necessaria la Relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.