DDL - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - Testo

Disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

Relazione illustrativa

Indice


Art. 1– Modifica del codice penale
Art. 2 – Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
Art. 3 – Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91
Art. 4 – Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento
Art. 5 – Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Art. 6 – Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori
Art. 7 – Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico
Art. 8 – Contrasto nell'impiego dei minori nell'accattonaggio
Art. 9 – Ingresso illegale nel territorio dello Stato
Art. 10 – Estensione dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575
Art. 11 – Confisca dei beni di provenienza illecita
Art. 12 – Misure di prevenzione
Art. 13 – Sequestri
Art. 14 – Custodia di beni mobili registrati
Art. 15 – Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose
Art. 16 – Modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Art. 17 – Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155
Art. 18 Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Art. 19 – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Art. 20 – Copertura finanziaria
 

Art. 1
(Modifica del codice penale)

 

  1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:
    «5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».
     
Art. 2
(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

 
  1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Quando i reati di cui all'articolo 527 codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
     
 
Art. 3
(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
 
  1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:
    «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
  2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.».
     
Art. 4
(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento)

 
  1. All'articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al secondo comma, dopo il numero 3), è inserito il seguente:
      «3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;»;
    2. dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
      «Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

 
Art. 5
(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)


 
  1. All'articolo 639, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».
     
 
Art. 6
(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)
 
 
  1. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;
    2. al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;
    3. al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».
       
Art. 7
(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)
 
 
  1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
  3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
     
Art. 8
(Contrasto nell'impiego dei minori nell'accattonaggio)
 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modiificazioni:
    1. dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:
      «Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;
    2. dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:
      «Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
      1. la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
      2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;
    3. l'articolo 671 è abrogato.
       
Art. 9
(Ingresso illegale nel territorio dello Stato)
 
 
  1. Dopo l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
    «Art. 12-bis. - (Ingresso illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
  2. Per il reato previsto al comma 1 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con il rito direttissimo.
  3. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, ordina l'espulsione dello straniero.».
     
Art. 10
(Estensione dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575)

 
  1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
    «La presente legge si applica altresì in relazione ai reati di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché a quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
     
Art. 11
(Confisca di beni di provenienza illecita)
 
  1. All'articolo 2-ter, terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, il primo periodo è sostituito dal seguente:
    «Con l'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».
     
Art. 12
(Misure di prevenzione)
 
  1. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Le misure di prevenzione personali e patrimoniali si applicano congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del soggetto proposto per l'applicazione delle misure di prevenzione».
     
Art. 13
(Sequestri)

 
  1. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
    «Art. 2-quater. - 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli precedenti è eseguito:
    1. sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;
    2. sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l'apprensione materiale; in tal caso, gli effetti retroagiscono al momento della trascrizione;
    3. sulle aziende, con l'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
Art. 14
(Custodia di beni mobili registrati)

 
  1. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
    «3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
     3-ter. I beni mobili di cui al comma 3-bis, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti con le medesime modalità previste per la distruzione di cui al comma 1, lettera b), ultimo periodo, in quanto compatibili.».
     
 
Art. 15
(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)

 
  1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, all'assegnazione dei beni di cui all'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.
     
 
Art. 16
(Modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228)

 
  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:
    «1-bis. L'iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».
     
 
Art. 17
(Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155)

 
  1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
    «5-bis. Chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione. Se questi è straniero, deve essere acquisita pure la copia del suo titolo di soggiorno; qualora la copia di tale documento di soggiorno non sia disponibile, il servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore all'autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente. Le copie dei suddetti documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione».
     
Art. 18
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

 
  1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all'articolo 5, comma 5-bis, le parole «per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;
    2. all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. il comma 5 è sostituito dal seguente:
        «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.»;
      2. al comma 5-quater, primo periodo, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».
         
Art. 19
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
 
 
  1. All'articolo 186 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
      «2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223, nonché della disciplina del fermo amministrativo di cui al comma 2-sexies del presente articolo»;
    2. dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
      «2-sexies. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, per i reati previsti dal comma 2, lettera c), del presente articolo quando il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartiene a persona estranea al reato è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni e, al momento dell'accertamento del reato, l'organo accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per sessanta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile. Il veicolo sottoposto a fermo può essere affidato in custodia al trasgressore. Avverso il fermo amministrativo provvisorio è ammesso il reclamo al tribunale. In caso di circolazione durante il periodo di fermo amministrativo provvisorio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 214, comma 8».
  2. All'articolo 187, comma 1, ultimo periodo, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186», sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelle di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 186».
     
Art. 20
(Copertura finanziaria)
 
 
  1. Agli oneri recati dall'articolo 9, valutati in euro 16.677.000 per l'anno 2008 e in euro 33.354.000 a decorrere dall'anno 2009, e dall'articolo 18, valutati in euro 47.424.000 per l'anno 2008, in euro 104.385.000 per l'anno 2009, in euro 154.992.000 per l'anno 2010 e in euro 97.107.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 46.632.000 per l'anno 2008 ed euro 93.264.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:
    1. quanto a euro 64.101.000 per l'anno 2008, euro 137.739.000 per l'anno 2009 e euro 184.766.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;
    2. quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 9 e 18, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegati