DDL - Ratifica ed esecuzione degli Accordi di estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria tra Stati Uniti e U.E. del 25 giugno 2003 - Relazione

Disegno di legge recante: ''Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali: a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006''

Articolato

Una rinnovata spinta collaborativa al fine di migliorare e rendere più efficace la cooperazione in materia penale, sopratutto con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo trasnazionale,  ha portato l’Unione Europea da un lato e gli Stati Uniti d’America dall’altro, a firmare, in occasione del vertice UE-USA del 25 giugno 2003 a Washington, l’Accordo tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America sull’estradizione così come successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 19 luglio 2003.

Tale Accordo prevede e disciplina, all’articolo 3, il campo di applicazione dello stesso sia in relazione a quegli stati Membri, tra cui l’Italia, con cui sono già vigenti dei Trattati bilaterali in materia di estradizione, sia in relazione a quegli Stati Membri sforniti di tali strumenti pattizi.

Alla luce di quanto sopra si è reso necessario rivedere, adattare ed integrare, attraverso lo Strumento modificativo così come contemplato dall’Articolo 3 dell’Accordo di Estradizione tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione Europea firmato il 25 giugno 2003 (d’ora in avanti denominato “l’Accordo di Estradizione”)  il Trattato bilaterale già in vigore tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America  sull’Estradizione  firmato il 13 ottobre 1983 (d’ora in avanti denominato ''Trattato di Estradizione del 1983'') alle seguenti condizioni:

a) L'Articolo 5 dell’Accordo di Estradizione di cui all’Articolo X (1) e (7) nella sua nuova formulazione, regola il metodo di trasmissione e i requisiti riguardanti la certificazione, l’autentica o la legalizzazione della richiesta di estradizione e dei documenti a sostegno. Pertanto nel testo dell’articolo X del Trattato di estradizione del 1983 sono stati inseriti i nuovi commi 1 e 7, ferme nel resto le altre disposizioni;

b) L'Articolo 7 (1) dell’Accordo di Estradizione di cui all’Articolo X (8) nella sua nuova formulazione, prevede un metodo alternativo di trasmissione della richiesta di estradizione e dei documenti a sostegno successivamente all’arresto provvisorio. Pertanto il testo dell’articolo X del Tratto di estradizione del 1983 è stato integrato, al nuovo comma 8, disciplinando l’ipotesi in cui lo Stato richiesto tiene in stato di arresto provvisorio la persona di cui si chiede l’estradizione. In tale ipotesi lo Stato richiedente può adempiere all’obbligo di trasmettere la richiesta di estradizione e i relativi documenti giustificativi per i canali diplomatici  presentando la richiesta e i documenti all’ambasciata dello Stato richiesto situata nel territorio della Parte Richiedente. In tal caso, la data di ricezione  della richiesta da parte dell’Ambasciata è considerata la data di ricezione da parte dello Stato richiesto ai fini della decorrenza del termine che, ai sensi del successivo articolo 12, deve essere rispettato per consentire la detenzione continuativa della persona, ossia 45 giorni.

c) L'Articolo 8 (2) dell’Accordo di Estradizione di cui all’Articolo XI (3)  nella sua nuova formulazione, regola la via che dovrà essere utilizzata per la presentazione di informazioni supplementari, ossia direttamente tra il Ministero della Giustizia italiano ed il Dipartimento della Giustizia americano, non  specificato e previsto nel Tratto di Estradizione del 1983.

d) L’Articolo 10 dell’Accordo di Estradizione di cui all’Articolo XV nella sua integrale nuova formulazione, regola la decisione relativa alle richieste di estradizione o di consegna presentate da diversi Stati per l’estradizione della stessa persona. Tale articolo, più organico e dettagliato, sostituisce integralmente l’articolo XV del Trattato di Estradizione del 1983 recando una disciplina più esaustiva della fattispecie e, novità rilevante, prevedendo il concorso di una rituale domanda di estradizione e di un mandato di arresto europeo a carico della stessa persona ma proveniente da Stati diversi.

e) L’Articolo 13 dell’Accordo di Estradizione di cui all’Articolo IX nella sua nuova formulazione  regola l’estradizione riguardo alla condotta punibile con la pena di morte nella parte richiedente. Con detta previsione si colma ora il vuoto venutosi a creare a seguito della sentenza n. 223 del 27 giugno 1996 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità della Legge n. 225 del 26 maggio 1984 di ratifica del Trattato bilaterale di estradizione tra l’Italia e gli Stati Uniti  nella parte in cui dà esecuzione all’articolo IX relativo alla pena di morte (sulla base del c.d. “caso Venezia”),   tenendosi ora conto dei motivi di censura in essa evidenziati.

f) L’Articolo 14 dell’Accordo di Estradizione di cui all’Articolo XI bis nella sua nuova formulazione,  disciplina le consultazioni nel caso in cui la Parte Richiedente contempli la presentazione di informazioni particolarmente sensibili a sostegno di una richiesta di estradizione.  Non prevedendo il Trattato di estradizione del 1983 alcuna disciplina in materia,  il contenuto dell’articolo 14  è ora riprodotto nell’articolo XI.

E’ rimasta ferma, nel resto, la disciplina dei rimanenti articoli del Trattato di estradizione del 1983 tra cui, ricordiamo, l'articolo IV in cui si prevede l'impossibilità di rifiutare l'estradizione sulla base della cittadinanza, mostrando in ciò una stretta cooperazione e fiducia reciproca tra gli Stati contraenti; l’articolo XII in tema di arresto provvisorio; gli articolo XIII e XIV in tema di documentazione a sostegno della domanda di estradizione e ipotesi di rinvio della consegna o consegna temporanea; l’ articolo XVI in cui si riproduce il principio di specialità, consolidato in materia (dall'art.14 della convenzione di Parigi del 1957, agli artt. 699, 721 del codice di procedura penale), che limita l'estradizione al titolo specifico per il quale è concessa, attribuendo all'estradato l'immunità nel paese richiedente per fatti diversi. Infine il regime delle spese è retto dall'articolo XXI stabilendo che sono a carico dello Stato richiesto fino a quando non avviene la consegna  materiale dell'estradando. 
Il nuovo Trattato di Estradizione, così come risultante, riflette il testo integrato delle disposizioni del Trattato di Estradizione del 1983 e dell’Accordo di Estradizione tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America applicabile una volta che il presente Strumento entrerà in vigore.
Conformemente all’Articolo 16 dell’Accordo di Estradizione, il presente Strumento si applica ai reati commessi sia precedentemente che successivamente alla sua entrata in vigore.

Si segnala altresì che dall’attuazione del presente Strumento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

b) Strumento così come contemplato dall’Articolo 3 (2) dell’Accordo di  Mutua Assistenza Giudiziaria gli Stati Uniti d’America e l’Unione Europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all’applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982.

Una rinnovata spinta collaborativa al fine di migliorare e rendere più efficace la cooperazione in materia penale, sopratutto con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo trasnazionale,  ha portato l’Unione Europea da un lato e gli Stati Uniti d’America dall’altro, a firmare, in occasione del vertice UE-USA del 25 giugno 2003 a Washington,  l’Accordo tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America sulla mutua assistenza giudiziaria, così come successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 19 luglio 2003.

Tale Accordo prevede e disciplina, all’articolo 3, il campo di applicazione dello stesso  sia in relazione a quegli stati Membri, tra cui l’Italia,  in cui sono già vigenti dei Trattati bilaterali in materia di estradizione, sia in relazione a quegli Stati Membri sforniti di tali strumenti pattizi.

Alla luce di quanto sopra si è reso necessario intervenire, attraverso lo Strumento modificativo così come contemplato dall’Articolo 3(2) dell’Accordo sulla Mutua Assistenza Giudiziaria tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione Europea firmato il 25 giugno 2003 (d’ora in avanti denominato''l'Accordo di Mutua Assistenza Giudiziari''), sul Trattato bilaterale già vigente e in vigore tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America  sulla Mutua Assistenza in Materia Penale firmato il 9 novembre 1982 (d’ora in avanti denominato''il Trattato di Mutua Assistenza del 198'') alle seguenti condizioni:

a) L'Articolo 4 dell’Accordo di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui al nuovo Articolo 18 bis  regola l’identificazione dei conti e delle transazioni finanziari, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982. Tale nuovo articolo prevede ora la possibilità  per lo Stato richiedente di accertare se una persona fisica o giuridica sospettata od imputata di un reato sia titolare di uno o più conti bancari presso le banche ubicate nel territorio dello Stato richiesto.  Gli Stati contraenti, ai sensi della nuova  disciplina, si  forniranno altresì assistenza reciproca con riguardo ad attività di terrorismo, di riciclaggio ovvero altre attività punibili secondo le leggi di entrambi gli Stati.
b) L’Articolo 5 dell’Accordo di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all’Articolo 18 ter dell’Allegato al presente Strumento regola la formazione e le attività delle Squadre investigative comuni,  in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982.  Al fine di condurre indagini penali che esigono un'azione coordinata e concertata tra i due Stati è stata ora prevista e disciplinata la possibilità di  costituire una squadra investigativa comune allo scopo di combattere il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il terrorismo.

c) L'Articolo 6 dell’Accordo di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui agli Articoli 7 e 18 quater  regola l’assunzione di testimonianze di persone che si trovano nello Stato Richiesto mediante l’utilizzo di tecniche di video trasmissione tra gli Stati Richiedente e Richiesto, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982. Tale previsione era in precedenza consentita tra i due Paesi a titolo di cortesia internazionale e con assicurazione di reciprocità;

d) L'Articolo 7 dell’Accordo di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all’Articolo 2(3) nella sua nuova formulazione regola l’utilizzo di mezzi veloci di comunicazione, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

e) L'Articolo 8 dell’Accordo di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all’Articolo 1 bis, di nuova formulazione, regola la fornitura della mutua assistenza alle autorità amministrative interessate, in aggiunta ai poteri  già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

f) L'Articolo 9 dell’Accordo di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all’Articolo 8 nuovo comma 3) regola il limite sull’uso delle informazioni o degli elementi di prova forniti  allo Stato Richiedente, nonché le condizioni cui è soggetta l’assistenza sulla base della protezione di dati, o il rifiuto di tale assistenza. Tale nuova previsione disciplina l’utilizzo dei mezzi di prova e delle informazioni ottenute dallo Stato richiesto nelle ipotesi tassativamente disciplinate all’articolo 8 comma 3. In materia di trattamento dei dati personali è data altresì alle Parti la facoltà di determinare in quale misura i mezzi di prova e le informazioni così acquisite possano essere protetti.

Le maggiori è più incisive novità riguardano la completa riformulazione dell’articolo 18 e l’introduzione dei nuovi articoli 18 bis , 18 ter e 18 quater, articoli attraverso i quali si disciplina ora in maniera dettagliata ed organica istituti quali le Squadre investigative comuni (articolo 18 ter), mai disciplinate prima dalla nostra legge interna; il Collegamento in videoconferenza (articolo 18 quater) il cui precedente è costituito invece dalla legge 367/2001 di ratifica dell'accordo italo/svizzero ; l’identificazione di informazioni bancarie (articolo 18 bis) ed infine il sequestro e la confisca dei beni (articolo 18). Preme segnalare che  l’elaborazione del nuovo articolo 18, così come ora strutturato, prevedendo ex novo una disposizione sul congelamento e la confisca di beni,  va a colmare e regolamentare il vuoto creato dalla mancata applicazione del vecchio articolo 18 del Trattato di Mutua Assistenza Giudiziaria del 1982 ed il relativo scambio di note diplomatiche del 13 novembre 1985. 
E’ rimasta ferma, nel resto, la disciplina dei rimanenti articoli del Trattato di Mutua assistenza giudiziaria del 1982 tra cui, ricordiamo, l'articolo 3 in tema di documenti da presentare a sostegno della richiesta di assistenza giudiziaria; l’articolo 4 che disciplina le modalità di esecuzione di una richiesta; l’articolo 5 in tema di motivi ostativi all’esecuzione della richiesta stessa;  l’articolo 7 in materia di spese e traduzioni, articolo all’interno del quale si è reso necessario inserire la disciplina delle spese in caso di collegamento in videoconferenza, risultando a carico della Parte richiedente le spese correlate con l’istituzione e la fornitura del servizio di video trasmissione conformemente all’articolo 18 quater, salvo diverso accordo tra le Parti; gli articoli dal 9 al 17, così come in vigore in materia di restituzione di documenti, atti e prove, notifica di documenti,, produzione di atti e documenti da parte di Uffici statali e di enti pubblici, assunzione di testimonianze nella Parte richiedente richiesta, trasferimento delle persone condannate ai fini dell’assunzione di testimonianze e disciplina delle immunità per chi è chiamato a comparire dinanzi ad una Autorità nella Parte richiedente. 
Conformemente all’Articolo 12 dell’Accordo di Mutua Assistenza Giudiziaria, il presente nuovo Trattato si applica ai reati commessi prima e dopo della sua entrata in vigore, salvo gli Articoli 2 comma 3), 7 lett.e) e 18 quater  che sono applicabili alle richieste presentate prima di tale entrata in vigore. 

Si segnala altresì che dall’attuazione del presente Strumento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.