DDL - Ratifica ed esecuzione dell'accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (Skopje 25 luglio 2016); dell'Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (Skopje il 25 luglio 2016) - Testo
aggiornamento: November 8, 2018
Esame definitivo - Consiglio dei ministri July 21, 2017
Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016"
Relazione illustrativa
Indice
Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3 - Copertura finanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore
Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)
-
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
- Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;
- Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.
Art. 2
(Ordine di esecuzione)
- Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 4 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’articolo 6 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3
(Copertura finanziaria)
- Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 4.219 a decorrere dall’anno 2017, e dalle rimanenti spese pari a euro 5.000 a decorrere dall’anno 2017, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 5.479 a decorrere dall’anno 2017 e dalle rimanenti spese pari ad euro 4.900 a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 – 2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- Agli oneri valutati di cui al comma 1, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.4
(Entrata in vigore)
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.