DDL di conversione in legge del DL 209/2008 sulla partecipazione italiana a missioni internazionali - Relazione
Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante: "Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali"
Il presente decreto è inteso ad assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali.
Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di otto articoli.
Il capo I disciplina le iniziative, gli interventi e le attività destinate al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti in eventi bellici.
Le priorità delle iniziative italiane riguardano la realizzazione degli interventi in favore delle fasce più vulnerabili della popolazione locale e dei rifugiati, con particolare riguardo a quelli finalizzati a garantire la sicurezza alimentare, la salute, il ripristino della funzionalità delle infrastrutture di base per assicurare l'accesso alle risorse idriche, la riabilitazione delle strutture sanitarie e avviare iniziative a sostegno dell'economia, con particolare riferimento alla piccola e media imprenditoria, nonché il sostegno alle popolazioni rurali.
In particolare, l'articolo 1, nell'ambito degli interventi a favore delle popolazioni in Libano, in Afghanistan e nei Balcani, conferma il potere di spesa dei comandanti dei contingenti militari per interventi intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro il limite di spesa autorizzato per ciascun teatro operativo. Si tratta di attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.
L'articolo 2 disciplina gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in alcuni Paesi, sia sul canale bilaterale che su quello multilaterale, tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall'Unione europea. Sono inoltre inserite disposizioni per la realizzazione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli operatori italiani presenti nei territori in stato di guerra e in quelli ad elevato rischio, nonché norme per la partecipazione di funzionari italiani alle operazioni internazionali di gestione delle crisi.
altresì prevista, al comma 8, la spesa per la prosecuzione, fino al 30 giugno 2009, della partecipazione di personale militare alle attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene svolte nell'ambito della NATO Training Mission Iraq (NTM-I). Nell'ambito di tale missione è previsto lo svolgimento di attività di formazione e addestramento a favore degli equipaggi delle unità navali della Marina militare irachena, nonché per la formazione dei futuri istruttori iracheni. Il contributo italiano alla missione comprende personale delle Forze armate, che svolge le citate attività di consulenza, formazione e addestramento presso le Forze armate irachene, un'aliquota di carabinieri, che opera nel contesto del programma di addestramento e sviluppo della Iraqi National Police (INP), e un nucleo con funzioni logistiche (trasmissioni, alloggiamento e vettovagliamento) di supporto ai rimanenti militari italiani.
Il comma 9 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'azione comune 2005/190/PESC del Consiglio, prorogata, fino al 30 giugno 2009, dall'azione comune 2008/480/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008. La missione è intesa a rispondere alle impellenti necessità dell'ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione di magistrati e funzionari di medio e alto livello in materia di polizia giudiziaria, giustizia penale e organizzazione penitenziaria, al fine di migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione delle diverse componenti dell'ordinamento giudiziario penale iracheno, nonché le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dei princìpi dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo. Riguardo al corso, è previsto che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.
Il capo II prevede disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
In particolare, l'articolo 3, comma 1, autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN.
La missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni 1386 (2001), 1510 (2003), 1776 (2007) e 1806 (2008) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, confermate dalla risoluzione 1833 (2008) adottata il 22 settembre 2008, che ne ha prorogato il mandato fino al 13 ottobre 2009, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del Governo su tutto il Paese, sostenere gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di sostegno.
La missione EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'azione comune 2007/369/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007, modificata dall'azione comune 2007/733/PESC del 13 novembre 2007, della durata di tre anni, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello Stato di diritto. Nell'ambito della missione ISAF, il contingente italiano è schierato, in maggioranza, a Herat, nella regione Ovest, e, per la restante parte, a Kabul.
L'autorizzazione di spesa comprende lo schieramento di velivoli PA 200 IDS (Tornado) con relativo supporto logistico e di personale già autorizzato dall'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2008, n. 183, per assicurare al contingente nazionale un maggior livello di sicurezza e protezione, nonché gli oneri per l'addestramento di una compagnia di fanteria albanese inserita nel contingente a comando italiano.
Nell'ambito di tale missione prosegue l'attività della Cellula di cooperazione civile e militare (CIMIC) che, avvalendosi anche dei fondi di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, contribuisce a sostenere le campagne d'informazione e dei media; sostiene i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie; coadiuva le operazioni di assistenza umanitaria; presta assistenza sanitaria e veterinaria; effettua interventi richiesti nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità; attraverso propri nuclei specializzati, svolge infine attività di formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia locali. Nell'ambito delle attività svolte dal contingente militare, si evidenziano quelle di formazione e addestramento destinate a rendere sempre più autonoma l'Afghan National Army (ANA). In tale quadro si inseriscono le iniziative volte ad offrire sostegno logistico al personale appartenente alle Afghan National Security Forces impiegato nelle attività addestrative svolte dal contingente militare italiano, nonché quelle intese ad ammettere ufficiali delle Forze armate afgane alla frequenza di corsi di studio presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento e il materiale didattico, nonché le spese per il viaggio dal Paese di provenienza, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 102, della legge n. 662 del 1996.
Parimenti, nell'ambito della missione EUPOL AFGHANISTAN, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell'Afghan National Civil Order Police (ANCOP). Il comma 2 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego del gruppo navale di EUROMARFOR (European Maritime Force) nella componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), in coerenza con la proroga del mandato disposta fino al 31 agosto 2009 dalla risoluzione 1832 (2008) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 27 agosto 2008.
La missione UNIFIL è stata riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU l'11 agosto 2006, con il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi.
Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL, per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite. Tale contributo viene realizzato mediante l'impiego di unità navali nell'ambito del gruppo navale EUROMARFOR, costituito da Francia, Spagna, Portogallo e Italia per l'impiego in operazioni PESD dell'Unione europea. L'autorizzazione di spesa di cui al comma in esame, a differenza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e in linea con la disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2008, n. 183, è stata accorpata in quanto riferita allo stesso teatro operativo.
Il comma 3 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour.
In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1368 del 12 settembre 2001, 1373 del 28 settembre 2001 e 1390 del 16 gennaio 2002, la missione, svolta da forze navali, è finalizzata a svolgere attività di prevenzione e protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell'area orientale del Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile. Il comma 4 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle seguenti missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite 1244 del 10 giugno 1999:
- Multinational Specialized Unit (MSU), missione NATO svolta in Kosovo da carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo (NATO), unità di intelligence contro la criminalità, che opera nell'ambito della United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), forza internazionale attualmente delegata all'amministrazione civile del Kosovo, destinata a essere sostituita dall'operazione dell'Unione europea; European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'azione comune 2008/124/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 4 febbraio 2008. Alla missione è attribuito il mandato di assistere le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari, nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee.La missione assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive. Durante la fase di pianificazione e preparazione della missione, l'EUPT Kosovo agisce in qualità di elemento principale, responsabile della redazione del piano operativo (OPLAN) e dell'elaborazione degli strumenti tecnici necessari all'esecuzione del mandato dell'EULEX Kosovo.La fase operativa della missione avrà inizio con il trasferimento dell'autorità dalla missione delle Nazioni Unite UNMIK; Security Force Training Plan, missione NATO con compiti di formazione e addestramento della Kosovo Security Force;
- Joint Enterprise, missione NATO svolta da forze militari nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili;
- Albania 2, missione svolta dal 28o gruppo navale in base ad un accordo bilaterale tra Italia e Albania, con compiti di sorveglianza delle acque territoriali albanesi, al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia.
L'autorizzazione di spesa comprende anche gli oneri per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria romena impiegata nell'ambito della missione Joint Enterprise. Il comma 5 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina denominata ALTHEA. La missione - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 9 luglio 2004, confermata, fino al 20 novembre 2009, dalla risoluzione 1845 (2008) del 20 novembre 2008 - ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione nell'Unione europea. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di sostenere i compiti civili connessi con gli accordi di pace.
Il comma 6 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante esclusiva attività di monitoraggio e osservazione.
La missione è stata voluta dal Governo israeliano e dall'Autorità nazionale palestinese, firmatari dell'Accordo interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali.
Sia il Governo di Israele sia l'Autorità palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH 1.
Alla missione partecipano, oltre all'Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia. Il comma 7 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005, prorogata fino al 24 novembre 2009 dall'azione comune 2008/862/PESC, del 10 novembre 2008.
La missione, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità nazionale palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico; è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza. Il comma 8 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione «ibrida» delle Nazioni Unite e dell'Unione africana nel Darfur, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 31 luglio 2007, il cui mandato è stato prorogato fino al 31 luglio 2009 dalla risoluzione 1828 (2008), adottata il 31 luglio 2008.
La missione è autorizzata a intraprendere le azioni necessarie per garantire il ristabilimento della pace nel Darfur, la protezione della popolazione civile e la prosecuzione delle attività di assistenza umanitaria. Il contributo italiano concerne il trasporto aereo di personale ed equipaggiamenti per il rischieramento di contingenti militari stranieri che partecipano alla missione. La partecipazione italiana alla missione era già prevista per l'anno 2008 (articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008), ma non è stato possibile renderla operativa in tale periodo per motivi tecnici legati alla concessione dei visti di ingresso necessari per l'invio del personale in zona di operazioni. I conseguenti risparmi di spesa sono stati utilizzati per finanziare parte degli oneri riferiti alle missioni internazionali previste dal decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150, confluito, in sede di conversione, nel decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2008, n. 183.
Il comma 9 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea, denominata EUFOR Tchad/RCA, nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana, di cui all'azione comune 2007/677/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 ottobre 2007. La missione si svolge in conformità con il mandato di cui alla risoluzione 1778 (2007), approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 settembre 2007, esteso fino al 15 marzo 2009 dalla risoluzione 1834 (2008), approvata il 24 settembre 2008, il quale dispone l'avvio di una missione dell'ONU nel Ciad orientale e nel nordest della Repubblica centrafricana, autorizzando, altresì, l'Unione europea a schierare forze in tali Paesi, al fine di far fronte all'impatto destabilizzante che la crisi del Darfur esercita sulla situazione dei Paesi limitrofi sotto il profilo umanitario e della sicurezza della popolazione civile in tali regioni. Il contingente internazionale comprenderà fino a 4.000 uomini inizialmente dispiegati per un anno, con quartier generale a Parigi. Nell'ambito del contributo italiano alla missione, è previsto l'approntamento di una struttura ospedaliera da campo di tipo Role 2.
Il comma 10 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominate EUPOL RD CONGO ed EUSEC RD Congo.
La missione EUPOL RD CONGO, di cui all'azione comune 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 giugno 2007, prorogata fino al 30 giugno 2009 dall'azione comune 2008/485/PESC, del 23 giugno 2008, ha il compito di condurre attività di consulenza, assistenza e controllo per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo, al fine di contribuire agli sforzi congolesi di riforma e di ristrutturazione del settore della polizia e alla sua interazione con la giustizia.
La missione, schierata a Kinshasa, Goma e Bakavu, fornisce consulenza e assistenza direttamente alle autorità congolesi competenti, attraverso la commissione di controllo della riforma della polizia (CSRP) e la commissione mista della giustizia, attenta a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i princìpi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello Stato di diritto.
La missione agisce in stretta collaborazione con la missione EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/406/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 giugno 2007, prorogata fino al 30 giugno 2009 dall'azione comune 2008/491/PESC, del 26 giugno 2008. La missione ha il compito di condurre attività di consulenza e assistenza per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo, al fine di contribuire alla riuscita dell'integrazione delle varie fazioni armate e di aiutare il Paese nei suoi sforzi di ristrutturazione e di ricostruzione dell'esercito congolese. In coordinamento e cooperazione con gli altri attori della comunità internazionale, la missione è volta, in particolare, a fornire consulenza e assistenza alle autorità congolesi nell'ambito dei lavori da esse svolti per l'integrazione, ristrutturazione e ricostruzione dell'esercito congolese e a condurre e portare a termine il progetto di assistenza tecnica relativo all'ammodernamento della catena dei pagamenti del Ministero della difesa della Repubblica democratica del Congo.
Il contributo italiano alle due missioni è costituito dalla partecipazione di personale, nell'una, dell'Arma dei carabinieri e, nell'altra, delle altre Forze armate.
Il comma 11 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui alla risoluzione 1642 (2005), adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.
L'UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l'UNPOL, con compiti di monitoraggio presso le stazioni di polizia nella Buffer Zone.
Il comma 12 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l'Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali. Il comma 13 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'azione comune 2008/736/ PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.
La missione ha il compito di effettuare una vigilanza civile sulle azioni delle parti con riguardo al pieno rispetto dell'accordo in sei punti concluso tra Mosca e Tiblisi l'8 settembre scorso grazie alla mediazione dell'Unione europea, compreso il ritiro delle truppe, operando in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia.
L'autorizzazione di spesa comprende gli oneri riferiti al trattamento di missione del personale e all'approntamento e funzionamento di veicoli militari terrestri e di strumenti di telecomunicazione messi a disposizione della missione.
Il comma 14 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, denominata Atalanta, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008.
L'operazione militare, della durata di dodici mesi a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in modo conforme alle azioni autorizzate in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689). Il mandato prevede la protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano l'aiuto umanitario alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo della Somalia; la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali che presentano rischi per le attività marittime; l'uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria; la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, e di sequestro delle navi pirata e requisizione dei beni trovati a bordo, al fine dell'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati competenti.
Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri e dell'articolo 105 della Convenzione sul diritto del mare (sequestro di nave pirata e di nave catturata con atti di pirateria, arresto delle persone e requisizione dei beni e definizione del regime penale da parte degli Stati parte), le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, fermate nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare, nonché i beni utilizzati dai pirati, sono trasferiti alle autorità competenti dello Stato che ha partecipato all'operazione ovvero, se tale Stato non può o non vuole esercitare la giurisdizione, sono trasferiti a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.
Il trasferimento in uno Stato terzo delle persone fermate è vietato se le condizioni del trasferimento non sono state stabilite in conformità al diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani.
L'avvio dell'operazione è subordinato all'approvazione del piano operativo e delle regole di ingaggio e alla luce della notifica da parte del Governo provvisorio somalo al Segretario Generale delle Nazioni Unite dell'offerta di cooperazione fatta dall'Unione europea. Le forze schierate opereranno fino a cinquecento miglia marine al largo della Somalia.
Il contributo italiano prevede l'impiego di una unità navale della classe Maestrale.
Il comma 15 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq. Si tratta di 104 unità di personale, delle quali 95 impiegate a supporto della missione ISAF e 9 per la missione in Iraq.
Il comma 16 autorizza, per l'anno 2009, la spesa per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
Riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese.
In mancanza della disposizione in esame, i citati contratti dovrebbero avere durata semestrale, con conseguente necessità di una ulteriore stipulazione nel corso dell'anno, che, oltre a comportare un onere complessivamente più gravoso, risulterebbe comunque intempestiva in relazione ai tempi tecnici necessari per l'espletamento dei relativi procedimenti ad evidenza pubblica.
Quanto alle spese relative alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell'effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.
Il comma 17 autorizza la spesa per la cessione a titolo gratuito, a favore delle Forze armate libanesi, di materiali di ricambio per elicotteri AB 205, escluso il materiale d'armamento.
La cessione in parola si inquadra nell'ambito dei programmi di assistenza intesi al rafforzamento delle capacità operative delle Forze armate libanesi avviati nel secondo semestre del 2007 e proseguiti nel 2008 con le cessioni di mezzi, equipaggiamenti e materiali di cui all'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.
Il comma 18 autorizza la spesa per la cessione a titolo gratuito, a favore delle Forze armate della Repubblica dell'Uzbekistan, di materiali di attendamento, ossia di cinque tende multifunzionali a struttura pneumatica, quale contributo, nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale, per l'allestimento di unità dell'esercito uzbeko con equipaggiamento moderno.
Il comma 19 autorizza la cessione a titolo gratuito, a favore delle Forze armate dell'Ecuador, di un galleggiante ex unità navale ausiliaria portaacqua della Marina militare, in disarmo dal 31 ottobre 2008.
La disposizione non comporta oneri in quanto il galleggiante viene ceduto nello stato in cui si trova e le spese di manutenzione e adattamento necessari per la sua rimessa in efficienza saranno sostenute dall'Ecuador.
Il comma 20 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
Il comma 21 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).
L'UNMIK, forza internazionale delegata all'amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione 1244 (1999), adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, mantenere l'ordine pubblico, far rispettare i diritti umani, assicurare la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.
Il comma 22 autorizza, fino al 30 gennaio 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'azione comune 2007/107/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 febbraio 2007, prorogata fino al 28 febbraio 2009 dall'azione comune 2008/106/PESC, del 12 febbraio 2008.
Il comma 23 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), prevista dall'azione comune 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia palestinese.
Il comma 24 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione internazionale in Bosnia-Erzegovina denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'azione comune 2002/210/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002.
La missione, il cui mandato è stato riconfigurato e prorogato fino al 31 dicembre 2009 dall'azione comune 2007/749/PESC, del 19 novembre 2007, si prefigge, in linea con gli obiettivi generali stabiliti nell'Accordo di Dayton, di costruire in Bosnia-Erzegovina, attraverso il sostegno, il controllo e le ispezioni, un servizio di polizia sostenibile, professionale e multietnico, destinato in particolare a operare secondo gli impegni assunti nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione con l'Unione europea, nella lotta contro la criminalità organizzata e per la riforma della polizia.
Il comma 25 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico siglato, in data 29 dicembre 2007, per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
L'Accordo prevede, in particolare, lo svolgimento di operazioni di pattugliamento marittimo per l'effettuazione di operazioni di controllo, ricerca e salvataggio delle imbarcazioni dedite al trasporto di immigrati clandestini, mediante l'impiego di sei unità navali della Guardia di finanza, con equipaggio misto, composto da personale libico e personale del Corpo, per le attività di addestramento, formazione nonché assistenza tecnica all'impiego e alla manutenzione dei mezzi.
Nell'ambito della missione, il personale del Corpo della guardia di finanza è inserito nel comando operativo interforze, con compiti di direzione e coordinamento delle attività navali. Le intese collaborative raggiunte assumono rilevanza strategica nell'ambito della politica nazionale ed europea in materia di immigrazione clandestina, a motivo della rilevanza dei flussi migratori provenienti dalle coste libiche, nonché della possibilità di una successiva saldatura con le analoghe iniziative internazionali già avviate dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX).
Il comma 26 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN. Nell'ambito della missione ISAF, il personale del Corpo svolge compiti di formazione e addestramento della Afghan Border Police, mediante corsi tenuti a Herat, con specifico riferimento alle attività di contrasto e repressione delle violazioni doganali. Nell'ambito della missione EUPOL AFGHANISTAN, il personale del Corpo partecipa alle attività per l'istituzione di una struttura di polizia afgana sostenibile ed efficace, in conformità con gli standard internazionali, nonché alle attività di supporto al Ministero dell'interno nella direzione della Afghan National Police (ANP) e di assistenza nello sviluppo di una strategia nazionale in materia di indagini criminali, addestramento ed efficace gestione delle frontiere.
Il comma 27 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione internazionale denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione internazionale denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Nell'ambito della missione EULEX Kosovo il personale del Corpo fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell'area dello Stato di diritto, con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale, mentre nell'ambito della missione UNMIK è impiegato presso le unità FIC (Financial Intelligence Centre), con il compito di stabilire un quadro legale per contrastare e controllare tutte le forme di riciclaggio e attività illegali connesse, e FIU (Financial Investigation Unit), cui è demandato il compito di investigare sulle attività di enti pubblici e privati che percepiscono finanziamenti dal Kosovo Consolidated Budget, in ordine all'eventuale coinvolgimento in reati finanziari o in attività criminali correlate a fenomeni di corruzione.
Il comma 28 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah).
Nell'ambito della missione, il personale del Corpo svolge attività di vigilanza di confine o vigilanza doganale.
Il comma 29 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite a Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1542 (2004), adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 30 aprile 2004, prorogata fino al 15 ottobre 2009 dalla risoluzione 1840 (2008), del 14 ottobre 2008.
La missione ha il compito di assistere il Governo haitiano nelle attività di ristrutturazione e riforma della Haitian National Police secondo standard democratici. Il personale del Corpo della guardia di finanza è inserito nel gruppo di esperti impegnato nella riforma del Dipartimento marittimo, aereo, di frontiera e migratorio della locale polizia.
Il comma 30 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs), costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti quali articolazioni del Joint Movement Coordination Center (JMCC), struttura del Comando operativo di vertice interforze incaricata di coordinare tutti i trasporti strategici delle Forze armate.Nell'ambito di tali unità, è previsto l'impiego di personale del Corpo con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.
Il comma 31 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la partecipazione di magistrati, personale della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).
Il comma 32 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate alle missioni in Afghanistan.
Il comma 33 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa per lo svolgimento dei corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.
L'articolo 4, in materia di personale, al comma 1, con riguardo al trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni previste dal presente provvedimento, conferma i criteri di attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
L'indennità viene corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003), diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all'alloggio.
Nell'ambito applicativo della disposizione è compreso anche il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite per la missione UNIFIL.
Il comma 2 prevede che all'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico (legge 8 luglio 1961, n. 642) corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, non si applica la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
La disposizione conferma quanto già previsto, per l'anno 2008, dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.
Il comma 3 dispone, per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, nonché nella missione in Libia, la corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, calcolando l'indennità speciale nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
Il comma 4, confermando quanto già previsto, per l'anno 2008, dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, prevede che, per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 30 giugno 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, di cui al presente decreto, l'indennità di impiego operativo sia corrisposta in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente, al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e, per i volontari di truppa in ferma, a euro 70.
L'indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari di truppa in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990).
L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Il comma 5 disciplina, sotto il profilo del trattamento economico complessivo, i casi in cui l'ONU, nell'ambito della missione UNIFIL, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti nella catena di comando multinazionale. La sottoscrizione di tali contratti ha comportato in altre circostanze l'applicazione della legge 27 luglio 1962, n. 1114 (disciplina sulla posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali, autorizzati ad assumere incarichi di durata superiore a sei mesi, in regime di rapporto individuale ed autonomo con enti e organismi internazionali), con la diretta corresponsione da parte dell'ONU di emolumenti di natura stipendiale e la cessazione di quelli nazionali. Con riguardo alla missione UNIFIL, tuttavia, la citata legge non trova possibilità di applicazione, in quanto i comandanti militari interessati permangono, nel contempo, investiti di un ruolo gerarchico-funzionale anche nella catena di comando nazionale collegata al contingente italiano in missione in Libano, sicché il rapporto di servizio con l'Amministrazione di appartenenza non è interrotto e, di conseguenza, non viene meno neanche l'obbligo alla corresponsione del trattamento economico fisso e continuativo, dell'indennità di missione e della somministrazione di vitto e alloggio a carico dello Stato. In tal senso, la disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall'ONU allo stesso titolo sia versata all'Amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio eccetera), al netto delle ritenute.
Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale.
Il comma 6 conferma la previsione relativa alla valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
Il comma 7 prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, anche nell'anno 2009 possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge n. 113 del 1954).
La disposizione consente, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti.
Il comma 8 prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al decreto, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi.
Il comma 9 prevede disposizioni relative alle attività di primo soccorso a favore del personale militare nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenze ed emergenze.
In particolare, è previsto che, in tali casi, in assenza di personale medico, gli infermieri militari, specificamente formati e addestrati, possano effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato.
Nel procedere all'applicazione di tecniche di primo soccorso, nei limiti di quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 17 novembre 2008.
Le azioni del soccorritore militare autorizzate dal citato protocollo sono così individuate:
- identificazione delle priorità di intervento in caso di più feriti;
- applicazione delle comuni tecniche di Basic Life Support and Defibrillation BLS (D), per il sostegno dei parametri vitali del ferito;
- emostasi per compressione, applicazione di lacci emostatici e di presìdi sanitari a pronta azione emostatica;
- somministrazione di fluido-terapia con cristalloidi mediante opportuno accesso venoso;
- stabilizzazione delle fratture e appropriato utilizzo della tavola spinale nei traumi della colonna vertebrale;
- somministrazione di antidolorifici tipo «Tramadolo» per via sublinguale, di antinfiammatori non steroidei per via intramuscolare;
- somministrazione di antibiotici per via intramuscolare, nei casi in cui l'arrivo dei soccorsi sanitari risulti ritardato e il ferito sia a rischio di complicazioni infettive.
Il comma 10 rinvia, per la disciplina da applicare al personale, a talune disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:
articolo 2, commi 2 e 3: la corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, l'equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico e impiegati negli stessi compiti;
articolo 3: il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.
, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339. Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.
Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell'assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;
articolo 4: la corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e il computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;
articolo 5, comma 1, lettere b) e c): la disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e la possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;
articolo 7: l'estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;
articolo 13: la possibilità per il personale militare, al rientro dalle missioni, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 11 dispone che, per l'anno 2009, al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio non si applichi l'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, conseguentemente, ad esso venga corrisposta l'indennità di trasferta.
Ciò al fine di evitare disparità di trattamento nei casi in cui il personale civile viene inviato in missione sul territorio nazionale per esigenze di servizio di massima connesse con l'impiego delle Forze armate nelle missioni internazionali unitamente al personale militare, al quale tale indennità viene invece corrisposta in virtù della previsione del successivo comma 213-bis. L'articolo 5, recante disposizioni in materia penale, confermando quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, prevede, al comma 1, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata nel tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari di cui al presente decreto, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato.
Il comma 3 attribuisce al tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente provvedimento, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi.
Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
La disposizione in esame - che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare - è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 del presente articolo) attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. L'individuazione del tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolti, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo di vertice interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma.
Il comma 4 attribuisce al tribunale di Roma la competenza per i reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e per quelli ad essi connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati durante la missione Atalanta al largo delle coste della Somalia e nelle acque territoriali della Somalia ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del presente decreto-legge. Si tratta di una disposizione che risponde ai medesimi criteri di certezza del diritto ed efficacia dell'azione giurisdizionale delineati con riguardo al comma 3.
L'esercizio della giurisdizione per i reati di pirateria previsti dagli articoli 101 e seguenti della citata Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare è pienamente in linea con la richiamata azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 10 novembre 2008 e, in particolare, con gli articoli 2 e 12.
Il comma 5 prevede che i reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione siano puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale, sia se commessi in alto mare sia, nei casi previsti dal decreto, in acque territoriali altrui.
È altresì prevista l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421 (già richiamata al comma 1), in materia di differimento dei termini per il deposito degli atti relativi all'arresto e al fermo di indiziati di delitti di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione, e alla relativa udienza di convalida, qualora esigenze operative non consentano di porre l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale. Il rinvio si intende riferito agli adempimenti procedurali, poiché la cognizione per i reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria. La norma prevede, infine, la possibilità di trattenere, in tali circostanze, le persone arrestate o fermate in appositi locali del vettore militare.
Il comma 6 consente all'autorità giudiziaria, a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria. La disposizione permette di attuare efficacemente la richiamata azione comune, tenendo conto, da una parte, della particolare onerosità di un lungo trasporto in Italia dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell'operazione in questione e, dall'altra, della necessità di completare, quanto prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto. Oltre al proprietario la norma individua, quali possibili destinatari dell'affidamento in custodia dei mezzi suddetti, l'armatore e l'esercente, figure giuridiche cui l'ordinamento riconosce specifiche attribuzioni e responsabilità (articoli 265, 274, 874 e 878 del codice della navigazione).
L'articolo 6, recante disposizioni in materia contabile, al comma 1, rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, il quale prevede la possibilità, per l'Amministrazione della difesa, di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi previste dalla normativa vigente in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti e accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, nonché l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, ad acquisti e lavori da eseguire in economia in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.
Il comma 2 conferma il limite complessivo di spesa (euro 50.000.000) entro il quale, in relazione alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero della difesa può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici. Il comma 3 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto, e comunque non inferiore a euro 120.000.000 dei quali euro 100.000.000 destinati al Ministero della difesa, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.
Il capo III reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 7 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto. L'articolo 8 stabilisce il termine di entrata in vigore del decreto.