DDL - Ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale, fatta a Lanzarote il 25/10/2007 - Testo
Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno."
Indice
CAPO I – RATIFICA ED ESECUZIONE
Art. 1– (Autorizzazione alla ratifica)
Art. 2– (Ordine di esecuzione)
Art. 3– (Autorità nazionale)
CAPO II – DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO
Art. 4– (Modifica al codice penale)
Art. 5– (Modificazioni al codice di procedura penale)
Art. 6– (Modificazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
Art. 7– (Modificazioni all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)
Art. 8– (Confisca)
Art. 9– (Clausola di invarianza)
Capo I
RATIFICA ED ESECUZIONE
Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».
Art. 2
(Ordine di esecuzione)
1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.
Art. 3
(Autorità nazionale)
1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione l’Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali, il Ministero dell’Interno.
2. Le attività di prelievo, analisi e conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA, nonché quelle di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1, sono svolte in conformità al Trattato di Prum per l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, per contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, concluso il 27 maggio 2005, e alle relative disposizioni di attuazione.
Capo II
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO INTERNO
Art. 4
(Modificazioni al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: “589, secondo, terzo e quarto comma” sono aggiunte le seguenti: « 609-bis quando il fatto è commesso in danno di minore degli anni 14»;
b) all’articolo 416, dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:
«Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater1, 600-quinquies, 609-bis quando il fatto è commesso in danno di minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies quando il fatto è commesso in danno di minore di anni diciotto, 609 undecies si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.»;
c) al primo comma dell'articolo 576, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»;
d) l’articolo 600-bis è sostituito dal seguente:
«600-bis. (Prostituzione minorile). - E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
a) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’applicazione della stessa.
Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l’autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa.
Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è minore degli anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi»;
e) all’art. 600-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000 a € 240.000 chiunque:
a) utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
b) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.»;
2) dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro.
Se i fatti di cui al primo e al terzo comma sono commessi in danno di minore di anni sedici, l’autore non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa.
Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore degli anni diciotto per scopi sessuali.»
f) all’art. 600-sexies, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Circostanze aggravanti)”;
2) al primo comma, le parole «600-bis, primo comma, » sono soppresse;
3) al secondo comma, dopo le parole: «naturale o provocata» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la sua salute fisica o psichica, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma e 600-quinquies, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore»;
4) il quarto e il quinto comma sono abrogati;
g) dopo l’articolo 600-septies, sono inseriti i seguenti:
«600-octies – (Circostanza attenuante). La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all’autorità di polizia o all’autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.
La stessa diminuzione si applica nei confronti dell’autore che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà.
In caso di concorso tra le diminuenti di cui al primo e secondo comma, la diminuzione di pena non può essere in ogni caso superiore ai due terzi.
600-nonies (Pene accessorie). Alla condanna o alla applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:
1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela o l’amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa.
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al comma 1, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
Nei casi di cui al primo e secondo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità»;
h) l’articolo 600-septies è abrogato;
i) all’articolo 609-quater il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Fuori dai casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni»;
l) All'articolo 609-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Alla stessa pena soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di stabile convivenza»;
m) il primo comma dell’articolo 609-decies è così modificato:
«Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-undecies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni»;
n) il secondo comma dell’articolo 609-decies è così modificato:
«Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e/o supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e presenti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede».
o) dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:
«609-undecies. - (Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione del materiale di cui all’articolo 600-ter, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro, è punito con la reclusione da uno a tre anni»;
Art. 5
(Modificazioni al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 51, comma 3-bis, le parole: «sesto comma, 600,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma, 600,»;
b) al comma sesto dell’articolo 282 bis, dopo il numero «571», è inserito il seguente: «600», e dopo il numero «600-quater» sono inseriti i seguenti: «600-octies, 600-nonies, 601, 602»;
c) il comma 1-bis dell’articolo 392 è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;
d) il comma 5-bis dell’articolo 398 è sostituito dal seguente:
5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600- quinquies, 601, 602, 609 bis, 609-ter, 609-quater, 698-octies del codice penale e 609- undecies, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di anni 16, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, ivi comprese quelle indicate all’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando l’esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si procede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti;
e) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis».
Art. 6
(Modificazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
1. All’articolo 5, comma quarto, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, numero 3), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».
Art. 7
(Modificazioni all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di minore di anni 18, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, di cui all'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 1-bis, della medesima legge n. 354 del 1975, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 8
(Confisca)
1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600», sono inserite le seguenti: «600-bis primo e terzo comma, 600-ter, primo e secondo comma e 600-quinquies».
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di minore di anni 18 o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di minore di anni 18 o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, si applica l’articolo 322-ter, primo e terzo comma, del codice penale.
Art. 9
(Clausola di invarianza)
1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.