DDL - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra Italia e Argentina (Roma, 31/03/2003) - Testo

Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003”

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 settembre 2007

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - (Autorizzazione alla ratifica)
Art. 2 - (Ordine di esecuzione)
Art. 3 - (Copertura finanziaria)
Art. 4 - (Entrata in vigore)

Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

Art. 3
(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di Euro 4.470 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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