DDL di conversione in legge del DL 81/2002 per la sospensione di tutti i termini processuali, amministrativi e decadenziali riguardante la regione Lombardia - Testo
Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002 n. 81, recante: "Disposizioni urgenti per la sospensione di tutti i termini processuali, amministrativi e decadenziali riguardante la regione Lombardia"
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 maggio 2002
Relazione illustrativa
Indice
Art. 1
Art. 1
- È convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TESTO DEL DECRETO-LEGGE
Decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81 recante: “Sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia”
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la gravità dell'incidente che ha colpito in data 18 aprile 2002 il Grattacielo Pirelli, sede della regione Lombardia, a causa del quale sono andati distrutti e resi inaccessibili gli uffici legali e legislativi della regione ed alcuni uffici generali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere per la regione colpita dal predetto evento i termini processuali e sostanziali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1
- Tutti i termini processuali pendenti alla data del 18 aprile 2002 relativi a giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari, nei quali sia parte la regione Lombardia, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Sono parimenti sospesi, per lo stesso periodo, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia, nonché quelli dei procedimenti amministrativi regionali e degli altri procedimenti amministrativi in cui la regione sia comunque interessata. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 2
- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli