Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" - Relazione illustrativa

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Il disegno di legge in esame è finalizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo aperta alla firma a New York il 10 gennaio 2000.
Con il presente disegno di legge si completa il quadro delle leggi di ratifica delle convenzioni O.N.U. concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
L'Italia è consapevole della necessità e dell'urgenza di contrastare il fenomeno del terrorismo.
A tal fine, oltre a promuovere iniziative in ambito comunitario, ha di recente assunto specifiche iniziative sul piano interno con l'emanazione di tre decreti legge, tutti convertiti, che hanno introdotto norme dirette a reprimere il fenomeno del finanziamento del terrorismo e a rendere più incisivo il sistema di controllo sui flussi finanziari.
Questa premessa si impone in quanto la legge di ratifica si inserisce naturalmente in un quadro più ampio di attività normativa interna ed internazionale.
Va evidenziato, in particolare, che con il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, è stato introdotto il reato di illecito finanziamento alle associazioni che perseguono finalità di terrorismo interno o internazionale.
Il quadro normativo esistente, certamente già idoneo a garantire il raggiungimento delle finalità volute con la Convenzione, richiede limitati interventi.
Specifica attenzione è stata riservata alla responsabilità degli enti e delle società coinvolte in operazioni di finanziamento al terrorismo, nonché alla necessità di tutela delle vittime del terrorismo stesso.
Gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge autorizzano la ratifica della Convenzione.
L'articolo 3, in attuazione dell'articolo 5 della Convenzione, disciplina la responsabilità di società ed enti per reati commessi per finanziare il fenomeno del terrorismo rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle regole introdotte con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
L'articolo 4 estende ai reati connessi al finanziamento del terrorismo, se commessi nell'esercizio di attività bancaria o professionale o di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione od altro titolo abilitante, il trattamento di carattere disciplinare già previsto dall'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, per i reati di riciclaggio.
L'articolo 5, chiarisce che le attuali disposizioni in materia di Fondo vittime del terrorismo, trovano applicazione anche per gli atti di terrorismo internazionale. Si vuole, naturalmente evitare la possibilità di ottenere più volte la stessa forma di indennizzo agendo in Stati diversi.
L'articolo 6 riguarda l'alimentazione del Fondo. Esso prevede che vi accedano i proventi delle confische.
L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore della legge.