Schema di D.Lgs. - Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché di primo e secondo grado, a norma della L. 150/2005 - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150"

Articolato


Il provvedimento attua la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, laddove, in particolare, si prevede che venga emanata la disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della medesima legge.

Ai sensi dell'art. 1, co. 4, della legge numero 150 del 2005, sullo schema di decreto legislativo sono stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 dalla Commissione giustizia ed in data 1° dicembre 2005 dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione e del Senato della Repubblica, espressi in data 30 novembre 2005 dalla Commissione giustizia ed in data 1° dicembre 2005 dalla Commissione programmazione economica, bilancio.
A riguardo sono state recepite, trattandosi di indicazioni avanzate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica.
Parimenti è stata recepita la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente alla precisazione che la legittimazione a concorrere per il conferimento degli uffici direttivi va riferita alla data della vacanza e non a quella della pubblicazione della medesima, trattandosi di intervento migliorativo del testo, suggerito anche dall'osservazione formulata dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica.
Non si è ritenuto, invece, di recepire la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'inserimento, dopo l'articolo 3, di un ulteriore articolo, atteso che la disposizione in esso contemplata non appare rispondente all'esigenza di individuazione di un termine oggettivo a partire dal quale computare, rispetto alla data della vacanza del posto, il periodo di servizio che i magistrati aspiranti ad incarichi direttivi sono in grado di assicurare prima della data di ordinario collocamento a riposo, in considerazione dell'incertezza della data in cui il Consiglio superiore della magistratura provvede all'adozione della delibera con la quale è disposto il trasferimento o il conferimento di nuovo incarico al magistrato.

L'articolo 1 indica l'oggetto del provvedimento - che, in linea con quanto previsto dalla delega, si applica soltanto alla magistratura ordinaria - e precisa che il conferimento degli incarichi, in esso contemplato, ha luogo sulla base delle ordinarie vacanze di organico degli uffici. La norma indica, altresì, la limitazione temporale dell'efficacia delle disposizioni recate dal decreto le quali, conformemente al principio della legge di delega, cesseranno di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore delle norme previste dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17 e lettera i), numero 6), della legge di delegazione.

L'articolo 2 prevede che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti esclusivamente a magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano una permanenza in servizio di almeno due anni rispetto alla data di ordinario collocamento a riposo.

L'articolo 3 prevede che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente a magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano una permanenza in servizio di almeno quattro anni rispetto alla data di ordinario collocamento a riposo.

L'articolo 4, in linea con le disposizioni di cui agli articoli 57 e 57-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), come, rispettivamente, modificato ed inserito dall'articolo 1 del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126 - disposizioni che sanciscono il diritto del pubblico dipendente, sospeso dal servizio o dalla funzione, o che abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza, a seguito di processo penale conclusosi in maniera ampiamente liberatoria, di ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto d'impiego "anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro" - prevede che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi disciplinati dal presente decreto, nel computo degli anni di permanenza in servizio, alla data di ordinario collocamento a riposo si aggiunga un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, eventualmente cumulati tra loro.

L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria degli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal decreto.

L'articolo 6 contiene la disposizione sull'entrata in vigore delle disposizioni del decreto che, stante la loro oggettiva urgenza, è anticipata (rispetto all'ordinaria vacatio legis) al giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Esso contiene, inoltre, la norma di coordinamento che prevede la cessazione di efficacia della disposizione relativa al conferimento degli incarichi direttivi nelle more dell'attuazione della delega attuata con il presente decreto, contenuta nell'articolo 2, comma 45, della legge numero 150 del 2005.