DDL - Modifica degli artt. 4 bis e 41 bis della L. 354/1975 in materia di trattamento penitenziario - Relazione

Disegno di legge recante: "Modifica degli articoli 4 bis e 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario"

Articolato


L'esperienza applicativa maturata in questi anni e la permanenza nel nostro paese di particolari livelli di pericolosità della criminalità organizzata, anche di tipo eversivo, dimostra anzitutto la necessità di continuare il percorso intrapreso, prorogando per altri quattro anni la disciplina introdotta con l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Non si tratta invero di una mera estensione temporale della disciplina vigente. Accogliendo i suggerimenti forniti in questi anni dalla esperienza applicativa e dalla giurisprudenza, si è inteso procedere ad una ristrutturazione complessiva dell'istituto orientata al rispetto dei limiti individuati dalle decisioni della Corte costituzionale.
La necessità di intervenire a modifica del regime di sicurezza previsto dal citato articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 trae origine da due rilevanti esigenze: da un lato quella di dare contenuto ai vincoli ed alle limitazioni che ne costituiscono la sostanza; dall'altro di determinare con esattezza un sistema di regole di impugnazione che abbia a presupposto la individuazione certa dei soggetti legittimati a ricorrere, dell'autorità competente a decidere e dei poteri che la stessa può esercitare rispetto al provvedimento impugnato.
La significativa esperienza maturata in questi ultimi anni nell'impegno istituzionale volto al contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, non solo di tipo mafioso, consente, infatti, di trarre importanti conclusioni circa la necessità di una impostazione basata sulla costanza e sulla efficacia degli interventi, che devono essere ideati, attuati e valutati negli effetti in una ottica di lungo periodo che tenga presente la complessità del fenomeno criminale organizzato.

Ai fenomeni di criminalità comune si aggiunge anche l'inquietante recrudescenza del fenomeno del terrorismo come testimoniano le cronache recenti.
Peraltro, nei quasi dieci anni di vigenza della disciplina, è stato possibile da un lato mettere a punto quegli strumenti volti a garantire l'interruzione dei contatti col resto dell'organizzazione, dall'altro considerare con attenzione gli aspetti trattamentali connessi alla applicazione del particolare regime, avendo sempre ben presenti quei princìpi sui quali si è più volte autorevolmente espressa la Corte costituzionale.
L'intervento sulla disciplina dell'articolo 41-bis comporta l'opportunità di rivedere, in relazione ai gravi fatti che la cronaca recente ha fatto registrare, anche la disciplina dell'articolo 4-bis, della medesima legge n. 354 del 1975 alla prima strettamente connessa.
Il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 concerne le modifiche da apportare alla disciplina dell'articolo 4-bis. Questa norma disciplina il divieto di concessione dei benefici penitenziari per delitti particolarmente gravi.
Dal punto di vista sostanziale la modifica consiste nel prevedere che, anche per i reati commessi per finalità di terrorismo, i benefici possano essere riconosciuti solo in presenza di un'attività di collaborazione.

Si ricostituisce, in tal modo, l'allineamento dei reati di terrorismo a quelli ritenuti di maggiore allarme nella norma in esame.
Ovviamente, nelle modifiche si è tenuto conto degli interventi della Corte costituzionale che, proprio con riferimento all'attività di collaborazione, aveva censurato la disposizione vigente.

Tenendo conto della prassi applicativa che si è formata in questi anni, si è inteso chiarire per quali reati tra quelli indicati nell'articolo 4-bis sia consentito il ricorso alla disciplina dell'articolo 41-bis.

L'articolo 2 regola la nuova disciplina dell'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975, tramite la sostituzione del comma 2-bis.
La prima parte attiene ai presupposti ed ai contenuti del provvedimento.
Quest'ultimo, che assume carattere temporaneo ed è prorogabile per periodi non superiore a sei mesi, comporta, sul piano degli effetti, una serie di limitazioni specificamente individuate.
La seconda parte ha specifico riguardo agli aspetti procedurali.

Mentre è apparso opportuno mantenere inalterata la competenza dei medesimi organi che hanno sin qui atteso alla istruttoria ed all'applicazione dei provvedimenti, si è ritenuto opportuno intervenire per individuare i soggetti ai quali spetta la facoltà di gravame avverso i provvedimenti applicativi, ovvero quelli che determinano la proroga del regime. Si è ritenuto a tale proposito equo estendere tale facoltà di ricorso anche al difensore regolarmente nominato.
Competente a pronunciarsi sul gravame sarà il tribunale ricadente nel distretto di Corte di appello nel cui ambito è posto l'istituto penitenziario di assegnazione per coloro che si trovino in stato di custodia cautelare. Si tratta del Tribunale della Libertà, lo stesso che ha competenza in materia di misure cautelari, ma che viene diversamente individuato ratione loci. Negli altri casi permane la competenza del Tribunale di sorveglianza.
La decisione riguarderà la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento; essa non potrà mai giungere alla modifica dei contenuti.
Contro la decisione potrà essere proposto il ricorso per Cassazione che, tuttavia, non sospende l'esecuzione del provvedimento.

L'articolo 3 regola il regime transitorio.
Rispetto alla nuova disciplina dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, si fanno espressamente salvi i benefici applicati prima della data di entrata in vigore della legge. Peraltro l'avvenuto riconoscimento di tali benefici già presuppone l'esistenza di un giudizio favorevole in ordine all'evoluzione del reinserimento sociale del detenuto.
Per quanto concerne la disciplina dell'articolo 41-bis sempre della legge n. 354 del 1975, si prevede un termine di due mesi per la proroga, qualora sia già decorso il termine di un anno alla data di entrata in vigore della legge.
Il provvedimento in esame non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.