DDL - Disposizioni in materia di svolgimento di competizioni sportive - Testo
Disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di svolgimento di competizioni sportive"
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 agosto 2001
Art. 1 - Disciplina dell'acquisto e della vendita di biglietti e dell'accesso agli impianti in cui si svolgono competizioni sportive
Art. 2 - Sanzioni amministrative
Art. 3 - Osservatorio nazionale sulle competizioni sportive
Art. 4 - Disposizioni finali
Art. 1
(Disciplina dell'acquisto e della vendita di biglietti e dell'accesso agli impianti in cui si svolgono competizioni sportive)
1. I biglietti per l'accesso ad impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti i giochi del calcio, della pallacanestro e della pallavolo sono personali e non possono essere ceduti. La loro vendita è subordinata all'identificazione dello spettatore.
2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del biglietto mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.
3. Gli impianti sportivi con capienza superiore alle diecimila unità, se all'aperto, ed alle quattromila unità, se al chiuso, devono essere dotati di impianti che consentano la registrazione televisiva dell'area riservata al pubblico sia all'interno che nelle sue immediate vicinanze.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 2
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.
4. Chiunque emette titoli di accesso agli impianti sportivi in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o il settore dello stesso ovvero consente l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.
5. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree non accessibili al pubblico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
6. Chiunque accede indebitamente all'interno dell'impianto sportivo privo del titolo di accesso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
7. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.
Art. 3
(Osservatorio nazionale sulle competizioni sportive)
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio nazionale sulle competizioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di competizioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;
b) esaminare le problematiche connesse alle competizioni sportive in programma ed attribuire i livelli di rischio delle competizioni medesime;
c) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, nonché di educazione allo sport anche in collaborazione con associazioni, enti locali, enti statali e non statali;
d) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive e la pubblica incolumità;
e) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di competizioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali e delle società sportive. 3. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 4
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, entrano in vigore due anni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, quelle dell'articolo 1, comma 2, tre anni dopo tale data e quelle dell'articolo 1, comma 3, un anno dopo la data medesima.