Schema di D.Lgs - Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, che rafforza i diritti processuali delle persone, promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri February 10, 2016
Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo"
Il presente schema di decreto legislativo recepisce, ai sensi degli articoli 1 e 18, comma 1, lettera e) della legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114, la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che si propone di rafforzare i diritti processuali delle persone, promuovendo al contempo l’applicazione del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato.
L’articolato del Consiglio, modificando cinque precedenti decisioni, propone uno standard minimo comune, in materia di processo celebrato in assenza dell’imputato, da applicare nella valutazione della correttezza della procedura che conduce alla decisione giudiziaria presa da uno Stato membro dell’Unione. Tanto, anche al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.
Ciò posto, nel calare i principi e le prescrizioni processuali della decisione quadro nell’ordinamento interno, occorre preliminarmente verificare il grado di compatibilità tra disposizioni da recepire e disposizioni già vigenti.
Il nostro ordinamento riconosce dignità costituzionale al principio del contraddittorio (art. 111, commi primo, secondo e terzo della Carta fondamentale), da svolgersi in condizioni di parità tra le parti, principio che presuppone la corretta, tempestiva e compiuta comunicazione dei dati che consentono all’interessato di presentarsi in giudizio a spendere le sue difese. E’ evidente come il c.d. giusto processo non possa prescindere dal diritto della persona accusata di essere tempestivamente informata della data, dell’ora e del luogo ove si svolgerà il processo, anche al fine di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Deve peraltro sottolinearsi come tale diritto, intrinsecamente connesso con il diritto di difesa, è garantito in egual misura agli indagati e agli imputati, in base alla disposizione generale contenuta nell’art. 61 del codice di procedura penale, che, come noto, estende i diritti e le garanzie dell’imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari. Rispondono a tali esigenze, garantendo un percorso processuale partecipato, i seguenti articoli del vigente codice di rito:
Artt. 420 bis, ter, quater e quinquies, “udienza preliminare, assenza dell’imputato”.
Art. 484 co. 2 bis, “giudizio, dibattimento, atti introduttivi”.
Art. 604 co. 5 bis, “questioni di nullità della sentenza di primo grado”.
Art. 623 lett. b) “restituzione degli atti al giudice di primo grado, in caso di annullamento della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 604 co. 1, 4 e 5 bis c.p.p.”.
Art. 625 ter, “rescissione del giudicato”.
Dal testo degli articoli del codice di rito appena sopra indicati si evince come nessun adeguamento necessiti all’interno della disciplina processuale vigente, avendo il legislatore già pienamente disciplinato il percorso processuale che conduce alla decisione fair.
Tuttavia, appare altrettanto evidente che le previsioni della decisione quadro sono indirizzate soprattutto a rendere effettivo tale diritto -in linea con le disposizioni sovranazionali contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 47 e 48, paragrafo 2) e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6, lett. a)- allorquando l’autorità giudiziaria debba decidere, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, della consegna di un soggetto allo Stato dell’Unione che lo ha processato in assenza.
Con lo schema di decreto legislativo all’esame si dà, pertanto, attuazione alla disciplina europea, provvedendo a modificare, con la tecnica della novella legislativa, sia la legge 22 aprile 2005 n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, che il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.
Il provvedimento consta di quattro articoli.
Le innovazioni possono essere sintetizzate come di seguito.
Articolo 1.
Indica sinteticamente le disposizioni di principio e l’ambito di applicazione, con riferimento alle decisioni quadro oggetto di modifica.
Articolo 2.
Contiene l’articolato che si propone di adeguare l’ordinamento interno alle modifiche apportate alla decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, nel solco di una linea di tendenza che individua nel processo lo spazio di ascolto delle parti e di composizione di interessi confliggenti. Con ciò inverando il significato più autentico della fairness processuale.
Il diritto alla partecipazione personale al processo vedeva i suoi primi timidi vagiti in Europa solo con il secondo Protocollo addizionale del 1978, che modificava, sul punto, la Convenzione europea di estradizione del 1957. Si prevedeva, in allora, che lo Stato richiesto potesse rifiutare la consegna di un soggetto condannato all’esito di un processo svoltosi in absentia, laddove reputasse non soddisfatti i requisiti minimi di difesa. Lo Stato rogante poteva tuttavia superare l’impasse offrendo garanzie sufficienti circa la possibilità di svolgere un nuovo giudizio partecipato. Veniva così introdotto il sistema di estradizione condizionata, mosso dal vettore logico “regola/eccezione/condizione”, che ancor oggi governa il protocollo di consegna dell’interessato allo Stato richiedente.
Con la decisione quadro del 2002 veniva introdotto nell’ordinamento continentale il mandato d’arresto europeo, che, muovendo nel medesimo solco logico-giuridico, manteneva una struttura assai flessibile, funzionale alla consegna, più che al rifiuto. La richiesta allo Stato di emissione di idonee garanzie restava infatti una facoltà per l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, come pure ampiamente discrezionale era la valutazione del peso delle garanzie offerte dallo Stato richiedente.
Su questa struttura è intervenuta la decisione quadro 299/2009, che con il presente schema di decreto legislativo si vuole attuare nell’ordinamento. Si è inteso così definire, in un ammirevole sforzo di tipizzazione delle possibili evenienze processuali, quali sono le condizioni al ricorrere delle quali l’interessato può essere consegnato. Sulla base della normativa oggi assunta nell’ordinamento, l’autorità richiesta della consegna potrà disporre la consegna solo laddove:
a) l’imputato sia stato ufficialmente informato della data fissata per il processo e della circostanza che in sua assenza può essere emessa una decisione nei suoi confronti;
b) l’imputato, reso edotto del processo, abbia dato mandato ad un legale di difenderlo nel processo e tale difesa abbia concretamente avuto luogo;
c) all’imputato sia stata notificata la decisione emessa in absentia e questi, debitamente informato della possibilità di ottenere una riapertura del giudizio, con garanzia di riesame nel merito fondata anche su di una piattaforma probatoria nuova, non si sia avvalso di tale facoltà;
d) la decisione emessa in absentia, pur non essendo stata notificata all’imputato prima della consegna, gli sarà notificata personalmente dopo la consegna e questi sarà debitamente informato della possibilità della riapertura del procedimento e delle modalità per avvalersi di tale chance.
Non ricorrendo alcuna di tali condizioni, nella loro pretesa di esaustività, l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione potrà rifiutare la consegna, non più, quindi, darvi esecuzione condizionata, potendo così sindacare il livello qualitativo e la concretezza delle garanzie offerte dallo Stato richiedente.
La modifica proposta all’art. 19 comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, mediante sostituzione della lettera a), del resto, non fa che adeguarsi alla morfologia del processo in absentia già delineata nel codice di rito, ove sono stati approntati gli strumenti processuali (vedi sopra) atti ad assicurare che la definizione del processo possa avvenire, in caso di assenza dell’imputato, solo laddove si accerti che l’interessato, nel non partecipare alla celebrazione del rito, ha esercitato un’opzione consapevole e volontaria, ovvero non ha usato la minima diligenza nell’informarsi sulla data ed il luogo di celebrazione del processo.
La glossa posta all’art. 30, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, contenuta nella lettera b) dell’articolo 4, richiama formalmente l’attenzione sulla modifica apportata alla decisione quadro 2002/584/GAI dalla decisione quadro oggetto di recepimento. In particolare, è stata sostituita la lettera d) del modello di mandato di arresto europeo allegato alla decisione quadro, che oggi impone all’organo giurisdizionale richiedente di indicare quali siano state le modalità concrete del procedere in absentia e quali i rimedi predisposti dall’ordinamento dello Stato richiedente per assicurare, in caso di assenza incolpevole, la riedizione del giudizio. Per effetto di tale modifica il modello del mandato d’arresto europeo viene sostituito da quello allegato (ALL. I) al decreto in commento.
Articolo 3.
Si propone di adeguare l’ordinamento interno alle modifiche apportate alla decisione quadro sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento, nell’Unione, delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, per le medesime ragioni già evidenziate nell’articolo che precede. Si interviene pertanto apportando modifiche all’art. 2, comma 1, lettera n) ed all’art. 13, comma 1, lett. i) del D.lgs. 7 settembre 2010, n.161. Per l’effetto, il modello allegato alla decisione quadro modificata viene sostituito (per la parte modificata) da quello allegato (ALL. II) al decreto in commento.
Articolo 4.
La norma si limita a prevedere la clausola di invarianza finanziaria.