Schema di DPCM - Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche - Relazione illustrativa
Esame definitivo - Consiglio dei ministri May 18, 2015
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche"
L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che gli uffici dirigenziali di livello generale e quelli di livello non generale delle amministrazioni dello Stato e le relative dotazioni organiche siano ridotti nella misura minima del 20%; è inoltre prevista la riduzione nella misura minima del 10% delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale.
L'articolo 2, comma 5, del decreto-legge stabilisce che "alle riduzioni previste dal comma 1 si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri [...] su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
L'articolo 2, comma 10, del decreto-legge stabilisce a sua volta che ciascuna Amministrazione proceda ad adottare un nuovo regolamento di organizzazione in conseguenza delle riduzioni operate ai sensi del comma 5. Tale regolamento, in deroga al procedimento regolato dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'esito del procedimento semplificato disciplinato dall'articolo 2, comma 10-ter del citato decreto-legge.
Il termine per l'adozione dei regolamenti di organizzazione in forma semplificata (originariamente fissato al 31 dicembre 2012) è stato successivamente prorogato al 28 febbraio 2013 dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ulteriormente differito al 31 dicembre 2013 dall’articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, poi fissato al 28 febbraio 2014 dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, ancora prorogato al 15 luglio 2014 dall’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a sua volta ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2014 dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.
I d.P.C.M. di organizzazione dei Ministeri adottati ai sensi delle succitate disposizioni hanno la stessa natura giuridica dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri previsti dall’art. 17, comma 4-bis, l. n. 400/1988, ossia di regolamenti di delegificazione, atteso che le norme sopra citate hanno inteso solo adottare un procedimento semplificato di adozione del regolamento di organizzazione dei Ministeri, senza toccarne la natura giuridica.
Giova precisare che, in base al combinato disposto dei commi 1, 2 e 4-bis dell’art. 17, l. n. 400/1988, si evince l’esistenza di due categorie di regolamenti di organizzazione:
- la categoria generale, che resta disciplinata dal comma 1, secondo cui i regolamenti di organizzazione devono rispettare le fonti primarie e sono dunque regolamenti di esecuzione; categoria ormai residuale, valevole per le amministrazioni non statali, mentre per quelle statali opera ora la categoria speciale prevista dal comma 4-bis;
- la categoria speciale, dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri, introdotta dalla legge Bassanini n. 59/1997, prevista dal comma 4-bis, l. n. 400/1988: i regolamenti di organizzazione dei Ministeri hanno natura giuridica di regolamenti di delegificazione. Il loro contenuto e il loro rapporto con la fonte primaria sono regolati come segue.
Ai sensi del comma 4-bis, introdotto dalla legge Bassanini n. 59/1997, la organizzazione e disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinati con regolamenti ai sensi del precedente comma 2.
A sua volta il comma 2 si occupa dei regolamenti di delegificazione, con i quali si procede alla disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari”.
Il comma 4-bis, oltre a richiamare il comma 2 per chiarire che i regolamenti di organizzazione sono regolamenti di delegificazione, ne individua il contenuto lasciando ampi spazi di manovra che possono comportare la modifica o abrogazione di norme primarie. Si tratta, infatti, di:
“a. riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b. individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c. previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d. indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e. previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.”.
Il comma 4-bis dell’art. 17, introdotto dalla legge Bassanini nel 1997, ha introdotto un'autorizzazione legislativa generale e permanente a delegificare, tanto da configurare, secondo una parte della dottrina, se non una vera e propria riserva di regolamento, almeno una preferenza per il regolamento, che diventa la fonte prevalentemente utilizzata per disciplinare gli uffici ministeriali. Questa tipologia di delegificazione si distingue, quindi, dal modello originario, perché mentre la messa in opera di quest'ultimo richiede, di volta in volta, l'adozione di una specifica legge delegificante, nel caso in esame non sono previsti ulteriori interventi di fonti primarie, ma si rimette direttamente e permanentemente al regolamento la disciplina della materia. Ne deriva che anche ove la legge intervenisse successivamente 'rilegificando' l'organizzazione di un Ministero, sarebbe sempre possibile delegificare le norme legislative sopravvenute mediante regolamento, in virtù della generale e permanente autorizzazione disposta con l'art. 17, c. 4 bis della l. n. 400/1988.
Stabilito che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri previsti dall’art. 17, l. n. 400/1988 sono regolamenti di delegificazione, si può affermare che la stessa natura hanno i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, come previsti dall’art. 2, d.l. n. 95/2012 e dall’art. 16, d.l. n. 66/2014.
In tal senso milita non solo la considerazione, già fatta, secondo cui le norme sopravvenute regolano solo il procedimento di adozione, implicitamente rinviando, quanto a contenuto e natura, all’art. 17, l. n. 400/1988.
Anche una disamina dei contenuti che l’art. 2, d.l. n. 95/2012, attribuisce al regolamento di organizzazione, induce alla stessa conclusione.
Infatti secondo il comma 10 dell’art. 2, d.l. n. 95/2012, il regolamento di organizzazione deve contenere misure volte:
“a. alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b. alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c. alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
d. all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e. alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f.) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”
Si tratta, come si vede, di materie che ordinariamente sono regolate con legge (le competenze e articolazioni degli uffici), e che sono ora demandate al regolamento.
Passando al contenuto del regolamento di organizzazione per il Ministero della giustizia, oggetto della presente relazione, si osserva che esso sostituisce il regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55; dà attuazione alla riduzione degli uffici del Ministero della giustizia e delle relative dotazioni organiche di personale dirigenziale e non dirigenziale previste dalle seguenti disposizioni legislative: articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Con il d.P.C.M. in oggetto si provvede al tempo stesso alla riorganizzazione del Ministero della giustizia e alla razionalizzazione delle relative strutture, rese necessarie dalla riduzione degli uffici e delle relative dotazioni organiche di personale.
Il presente schema di d.P.C.M. è redatto in coerenza alle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo politico istituzionale del Ministro per l’anno 2015.
Nel suddetto atto, in particolare, si è posta in modo centrale l’esigenza di procedere, in primo luogo, ad una razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, da realizzarsi attraverso il sinergico perseguimento di obiettivi di risanamento strutturale, consolidamento dei conti pubblici e promozione delle condizioni della crescita economica del Paese; nonché, in secondo luogo, ad una conseguente opera complessiva di riorganizzazione degli apparati amministrativi, riducendo gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche, allo scopo di garantire una maggiore efficienza del sistema, tramite il recupero di risorse e la razionalizzazione delle attività di servizio.
Il perseguimento, dunque, del duplice obiettivo di rigorosa semplificazione strutturale e di avanzata ricerca di maggiore efficienza operativa si fondano, peraltro, su di un unico principio ispiratore che ha avuto peso determinante nell’orientare le scelte innovative contenute nel presente schema di d.P.C.M: quello dell’innalzamento dei livelli di efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa per il tramite non tanto di tagli lineari, ma attraverso la razionalizzazione e qualificazione dell’uso delle risorse disponibili eliminando duplicazioni di funzioni omogenee ed improprie logiche di separatezza gestionale delle singole articolazioni strutturali.
Sotto tale profilo, si è operato procedendo allo scopo di:
- rendere la struttura del Ministero compatibile con le prescrizioni in materia di riduzione della spesa pubblica succedutesi dal 2006 ad oggi;
- innovare e completare il decentramento delle funzioni amministrative di competenza del Ministero;
- avviare un processo di unificazione e razionalizzazione della gestione dei beni e dei servizi serventi tutte le articolazioni ministeriali, in un’ottica di maggiore efficienza complessiva e di complessivo risparmio per l’Amministrazione;
- rendere la struttura del Ministero più efficace e con maggiori livelli di specializzazione e competenza, favorendo nel contempo l’integrazione operativa tra le diverse articolazioni, sia a livello centrale che periferico;
- connotare lo statuto regolamentare in funzione delle fondamentali istanze di maggiore effettività delle garanzie in tema di privacy delle persone coinvolte nell’azione amministrativa, trasparenza e prevenzione della corruzione.
In considerazione delle sopra riportate indicazioni, si è quindi seguito il principio di fondo di procedere alla eliminazione delle duplicazioni delle strutture organizzative ove esse hanno competenze omogenee, ritenendo funzionale ad un maggiore efficienza la concentrazione presso un unico ufficio delle stesse, quale quella relativa al contenzioso del Ministero e quella in materia di beni e servizi e procedure contrattuali.
Sotto altro profilo, si è tenuta presente l’esigenza di attuare una valorizzazione delle esperienze tecnico-professionali già maturate in taluni settori dell’amministrazione, come quello dell’esecuzione penale esterna, procedendo anche in questo caso ad una concentrazione delle relative competenze attribuite finora ad uffici appartenenti ad articolazioni dipartimentali differenti.
Il regolamento dà inoltre attuazione al decentramento delle funzioni amministrative del Ministero della Giustizia previsto dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, introducendo le necessarie modificazioni del previgente assetto organizzativo (come previsto dall'articolo 7, comma 4 del citato decreto legislativo) e operando una rideterminazione delle articolazioni periferiche dirigenziali di livello generale dell’amministrazione giudiziaria (come consentito dall’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).
Il d.P.C.M. in oggetto tiene conto dell’originario schema di d.P.R. recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia”, predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 e già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 dicembre 2010.
Un’ulteriore elaborazione del predetto testo è stata realizzata con lo schema di d.P.C.M trasmesso al Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione nel luglio scorso, a seguito della quale sono state apportate le modifiche necessarie ad accogliere le osservazioni sul regolamento di organizzazione contenute nel parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 novembre 2011 e quelle espresse dalla I Commissione della Camera dei Deputati nella seduta del 29 marzo 2012. Sono state inoltre apportate le modifiche necessarie a dare attuazione alle riduzioni delle dotazioni organiche di personale previste dalla legislazione in materia di riduzione della spesa pubblica medio tempore intervenuta.
Successivamente, tenuto conto dell’ulteriore proroga del termine per l’adozione dei regolamenti di organizzazione in forma semplificata di cui al sopra citato articolo 2, comma 4 bis del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, si è provveduto alla elaborazione del presente nuovo testo che porta alcune ulteriori modifiche al sopra indicato schema di d.P.C.M.
Rispetto, quindi, al precedente schema di d.P.C.M. si procede innovativamente alla piena attuazione dei principi di fondo cui sopra si è fatto riferimento, operando nell’ottica di una ulteriore concentrazione di uffici aventi funzioni omogenee e di una accentuazione dell’attenzione all’ambito trattamentale dei minori e degli adulti, oltre che ad una diversa riorganizzazione dell’amministrazione periferica, sia in relazione alle direzioni regionali dell’organizzazione giudiziaria che dei provveditorati regionali.
Si valorizza inoltre il ruolo della Conferenza dei capi dipartimento. In particolare la trasversalità dei compiti attribuiti alla direzione generale beni e servizi in materia contrattuale, interessando ambiti inerenti ai diversi dipartimenti, ha imposto di considerare il rapporto tra la nuova direzione generale e le fondamentali articolazioni strutturali del Ministero non più in modo unidirezionale, ma secondo un processo decisionale collegiale e condiviso, al fine di assicurare il necessario coordinamento e la assunzione di decisioni strategiche comuni.
Si intende in tal modo attuare una distinzione tra il piano della collocazione organizzativa della nuova struttura e quello del rapporto di dipendenza funzionale, che tiene conto, da un lato, della elaborazione di strategie unitarie (e correlativo superamento di logiche settoriali, avulse dalla dotazione complessiva delle risorse disponibili, oggi sempre più insufficienti) e, dall’altro, della definizione collegiale delle priorità sul piano della spesa riguardante l’intero Ministero. È in quest’ottica che si intende valorizzare il ruolo della Conferenza dei Capi Dipartimento, oggi prevista soltanto con riguardo alle competenze trasversali della DGSIA.
La Conferenza assume compiti di programmazione, indirizzo e controllo, fornendo specifiche indicazioni sulla ripartizione delle risorse tra i vari settori sulla base di piani proposti dalle articolazioni tecniche. La composizione della Conferenza, quale luogo di confronto e decisione tra le figure dirigenziali di massimo livello, conferisce alla stessa il ruolo di analisi e di valutazione delle scelte di alta amministrazione riguardanti l’assetto gestionale complessivo del Ministero. L’assoluta vicinanza delle competenze della Conferenza alle funzioni di indirizzo politico del Ministro, anche in materia di spesa, implica la necessità di un forte raccordo con l’organo politico che viene assicurato dal Capo di Gabinetto.
L’articolato è stato preceduto dall’elaborazione di un documento di lavoro sottoposto alle organizzazioni sindacali di settore al fine di raccogliere proposte e osservazioni.
Esaminando nel dettaglio le disposizioni contenute nello schema di regolamento si osserva quanto segue.
Titolo I
Contiene le disposizioni di carattere generale del provvedimento ed illustra come il dicastero sia incentrato su strutture amministrative centrali ed altre di decentramento regionale (i provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, le direzioni regionali dell’organizzazione giudiziaria e i centri per la giustizia minorile).
L’articolo 1 contiene alcune definizioni necessarie all’agevole comprensione del nuovo regolamento di organizzazione.
L’articolo 2 contiene una disposizione di carattere generale, con cui si individuano le quattro strutture dipartimentali in cui è articolato il Ministero della giustizia:
- Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG);
- Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG);
- Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP);
- Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC).
Titolo II
Contiene le disposizioni relative alla organizzazione e ai compiti dell’amministrazione centrale, articolata in quattro dipartimenti corrispondenti alle aree funzionali previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
L’articolo 3 riproduce – con alcune modificazioni rese necessarie dalle intervenute innovazioni organizzative – l’articolo 3 del d.P.R. n. 55 del 2001, individuando quali siano i compiti del Capo del dipartimento e dei suoi uffici di staff. Rispetto alla previgente disposizione sono definiti più analiticamente i compiti di coordinamento degli uffici dirigenziali generali e di rappresentanza esterna dell’amministrazione.
Inoltre, si è inserita la specifica previsione del raccordo dell’ufficio del Capo del dipartimento con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la progettazione ed il controllo di gestione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e all’articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché per le attività generali necessarie per l’attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per gli adempimento connessi alla trasparenza della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Accogliendo anche in questa sede le osservazioni a suo tempo formulate dal Consiglio di Stato nel parere espresso sul precedente schema di d.P.R. recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia, è stato specificato che le funzioni in materia di atti normativi anche internazionali sono esercitate dal Capo del dipartimento in coordinamento con l’attività dell’Ufficio legislativo del Ministero e con l’Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali del Gabinetto e a supporto dei medesimi.
Ai fini del conferimento dell'incarico di vice Capo del dipartimento – figura non prevista per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – oltre al richiamo dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 che regola di norma il conferimento di tali incarichi, si è aggiunto il richiamo dell'art. 10 del d.lgs. n. 63 del 2006, che contiene una disciplina speciale per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria.
A tal riguardo, si sottolinea che i posti di vice capo dipartimento sono stati dimezzati, passando da due ad uno per ciascuno degli altri dipartimenti.
Viene, inoltre, istituita, come già sopra anticipato, la Conferenza dei capi dipartimento, con compiti di programmazione, indirizzo e controllo per il coordinamento delle attività dipartimentali in particolare in materia di contenzioso, politiche del personale e di gestione delle procedure contrattuali del Ministero; le modalità di funzionamento della Conferenza dei capi dipartimento è previsto che siano regolate da un decreto ministeriale.
La Conferenza dei capi dipartimento, inoltre, svolge funzione di programmazione, indirizzo e controllo relativamente alle competenze della struttura temporanea, di livello dirigenziale generale, per il coordinamento delle attività nell’ambito della politica regionale, nazionale e comunitaria, di cui al successivo articolo 16, comma 12.
L’articolo 4 disciplina i compiti e le funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia, riprendendo in gran parte quanto già previsto dall’articolo 4 del d.P.R. n. 55 del 2001.
Il dipartimento continua ad essere articolato in 3 direzioni generali, così denominate:
- Direzione generale della giustizia civile;
- Direzione generale della giustizia penale;
- Direzione generale degli affari giuridici e legali.
Le articolazioni di livello dirigenziale generale della giustizia civile e della giustizia penale sono rimaste invariate e svolgono i compiti attribuiti dalla vigente legislazione al Ministro della giustizia nei rispettivi settori della giurisdizione. Si è, peraltro, inserita, nell’ambito delle materie di competenza del direttore generale della giustizia civile, anche quella relativa alla tenuta dell’albo degli amministratori giudiziari, in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio. Inoltre, al direttore generale della giustizia penale è, altresì, attribuita la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.190.
Si segnala in particolare che – recependo anche in questa sede le osservazioni formulate a suo tempo dal Consiglio di Stato al parere espresso sul precedente schema di d.P.R. recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia - è stato specificato che le funzioni concernenti le relazioni internazionali in materia civile e penale (con particolare riguardo allo studio preparatorio e alla elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali) sono esercitate - rispettivamente - dalla Direzione generale della giustizia civile e dalla Direzione generale della giustizia penale, in collaborazione con l’Ufficio legislativo del Ministero e con l’Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali (uffici di diretta collaborazione del Ministro, disciplinati dal d.P.R. n. 315 del 2001) e a supporto dei medesimi.
Le modifiche di maggior rilievo riguardano l’ampliamento dei compiti della Direzione generale degli affari giuridici e legali (che sostituisce la Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del d.P.R. n. 55 del 2001).
Invero, in base alle disposizioni del regolamento di organizzazione attualmente in vigore, il contenzioso lavoristico del personale amministrato dal DOG è curato dall’ufficio II del Capo del dipartimento; il contenzioso relativo al personale di magistratura è curato dalla Direzione generale dei magistrati; il contenzioso pensionistico che riguarda il personale amministrativo e il personale di magistratura è curato dall’Ufficio pensioni della Direzione generale del personale del DOG; il contenzioso lavoristico del personale incardinato presso il Dipartimento per la giustizia minorile è curato dal dipartimento stesso; tutte le controversie in materia di pubbliche forniture sono seguite dalle singole direzioni generali.
L'intera gestione di tali controversie (inclusi gli eventuali processi di esecuzione forzata) viene ora trasferita alla nuova Direzione generale degli affari giuridici e legali, che è stata riorganizzata al fine di realizzare una struttura unitaria per la gestione delle controversie in cui è parte il Ministero: non solo quelle già rientranti nella competenza della soppressa direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, ma anche quelle che fino ad oggi sono state distribuite tra le diverse articolazioni ministeriali (con notevole dispersione di energie e aggravio dei compiti di supporto), ad eccezione delle controversie relative al personale di magistratura, che continuano ad essere gestite dalla direzione generale magistrati del DOG, nonché di quelle relative ai rapporti di lavoro del personale dell'Amministrazione penitenziaria ed alle altre materie di competenza del DAP, che continuano ad essere gestite direttamente da quest’ultimo dipartimento, attese nei suddetti casi le specificità delle controversie, che sono più adeguatamente seguite anche nella fase contenziosa dall’amministrazione competente per materia.
Alla Direzione generale degli affari giuridici e legali viene affidato inoltre il compito di curare l’esecuzione delle sentenze rese nelle materie che ricadono nella competenza del Dipartimento per gli affari di giustizia (si pensi, ad esempio, all'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001), mentre l'esecuzione delle sentenze rese nelle materie di competenza di altri dipartimenti restano affidate alle rispettive direzioni generali competenti per ciascuna materia (si pensi, ad esempio, alle sentenze rese nelle controversie di lavoro o a quelle rese nelle controversie in materia di beni e servizi).
Restano attribuite alla Direzione generale della giustizia civile del DAG anche i procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell’ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorità giudiziaria e per il recupero dei crediti liquidati, in favore dell’amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale.
Ulteriori modifiche all’organizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia riguardano: il rafforzamento dell’attività di coordinamento attribuita al Capo del dipartimento e l’adeguamento alle innovazioni legislative intervenute in specifici settori (si pensi al ruolo e alle funzioni di Equitalia giustizia s.p.a. per le attività di recupero delle spese di giustizia in precedenza svolte dal dicastero; ovvero alle attività connesse al riconoscimento delle qualifiche delle professioni regolamentate e non regolamentate, ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2007); la concentrazione presso il dipartimento delle attività relative alla pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale del Ministero (attualmente attribuite al DOG), al fine di affiancarle alle attività di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; l’attribuzione al Capo del dipartimento dei compiti connessi alla traduzione di leggi e atti stranieri (trattandosi di attività svolta nell’interesse di tutti gli uffici che operano nell’ambito del dipartimento).
L’articolo 4 attribuisce infine al Capo del dipartimento i poteri di vigilanza e controllo previsti dalla legge 17 maggio 1952, n. 629 con riferimento all’Ufficio centrale degli archivi notarili (ufficio che ha per il resto un ordinamento e una gestione finanziaria separati). In attuazione delle disposizioni in materia di procedimento disciplinare contenute nel d.lgs. n. 150 del 2009 si è deciso di attribuire all’Ufficio centrale degli archivi notarili la competenza ad irrogare le sanzioni disciplinari più gravi, relativamente al personale degli archivi notarili.
L’articolo 5 - che sostituisce gli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 55 del 2001 - disciplina le funzioni e i compiti del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, apportando le modifiche necessarie per adeguare la struttura del dipartimento alla nuova architettura decentrata del dicastero (disciplinata nel Titolo III dello schema di regolamento).
Il dipartimento continua ad essere articolato in 6 direzioni generali, così denominate:
- Direzione generale del personale e della formazione;
- Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;
- Direzione generale del bilancio e della contabilità;
- Direzione generale dei magistrati;
- Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
- Direzione generale di statistica e analisi organizzativa.
Le direzioni generali che hanno compiti di gestione di risorse umane o strumentali (Direzione generale del personale e della formazione; Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie; Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati; Direzione generale del bilancio e della contabilità) continueranno ad esercitare la stessa tipologia di funzioni e di compiti già previsti dalla normativa vigente. Si introduce, peraltro, relativamente alla Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e servizi e tecnologie, nell’ambito e nei limiti indicati, una competenza generale in materia di procedure contrattuali del Ministero, comprese le procedure di formazione del contratto riguardanti l’acquisizione di beni e servizi informatici, di telecomunicazione e fonìa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452.
Il principio ispiratore, in linea con quanto richiesto nell’atto di indirizzo politico istituzionale per l’anno 2015 del Ministro, è quello di unificare la gestione della fase contrattuale, procedendo alla concentrazione presso una sola struttura della relativa competenza, attualmente esercitata da diversi uffici nonostante l’omogeneità di funzione con conseguente rischio di dispersione di professionalità. La nuova struttura è stata concepita in funzione della gestione della fase contrattuale. Rimane invece nella competenza delle singole articolazioni la programmazione e individuazione dei beni necessari e delle loro qualità, che per loro natura non possono che essere scolte (in termini prenegoziali) dagli uffici dipartimentali competenti per materia. L’Ufficio centrale contratti provvede quindi ad omogeneizzare le procedure di gara supportando le diverse stazioni appaltanti per gli adempimenti esecutivi di competenza.
Ciò comporta la soppressione delle Direzioni generali dei beni e servizi in essere presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.
Va precisato, in particolare, che la competenza generale in materia di procedure contrattuali è limitata agli acquisti per importi pari o superiori alle soglie di cui all’art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 di beni e servizi omogenei ovvero comuni a più distretti di Corti di Appello; al di sotto del suddetto limite, dunque, la competenza permane presso i Dipartimenti interessati per competenza.
Tali funzioni e compiti saranno tuttavia esercitati unicamente con riferimento alle strutture dell’amministrazione centrale e agli uffici giudiziari aventi competenza nazionale (Corte Suprema di Cassazione e relativa Procura Generale; Tribunale Superiore delle Acque; Direzione Nazionale Antimafia), i quali - per loro stessa natura - non sono suscettibili di essere gestiti da una struttura decentrata.
Le medesime funzioni e compiti verranno invece decentrati su base interregionale quando siano esercitati con riguardo alle strutture dell'amministrazione periferica (direzioni generali regionali) e agli uffici giudiziari diversi da quelli nazionali, secondo quanto previsto dal Titolo III dello schema di regolamento in oggetto.
Si è quindi ritenuto opportuno inserire espressa previsione di carattere generale, con la quale si attribuisce alla direzione generale in esame la competenza connessa alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari secondo le previsioni normative vigenti tempo per tempo.
Le direzioni generali del DOG continueranno inoltre a svolgere anche tutte quelle attività che, per specifica disposizione di legge o per una migliore efficienza economica del servizio, devono essere gestite da una struttura centrale del Ministero.
La Direzione generale dei magistrati non è interessata dal decentramento amministrativo (articolo 7 del d.lgs. n. 240 del 2006) e conserva pertanto immutati i propri compiti, ivi compresi, secondo quanto sopra segnalato, quelli relativi al contenzioso del personale di magistratura.
La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa (nuova denominazione che intende valorizzare la funzione di supporto svolta da tale ufficio alle valutazioni e agli interventi di tipo organizzativo, attraverso dati e rilevazioni oggettive), pur essendo collocate organicamente all’interno del DOG, svolgono - come già previsto dalla normativa vigente - compiti ed attività per tutto il Ministero.
L'articolo 5 descrive ulteriori compiti attribuiti al Capo del dipartimento. Tra le funzioni ad esso assegnate è adesso prevista anche la realizzazione e gestione dell’ufficio relazioni con il pubblico per tutto il Ministero della giustizia, funzioni già di fatto svolte dal Capo del dipartimento pur in assenza di una puntuale previsione da parte del d.P.R. n. 55 del 2001. È altresì attribuita al Capo del dipartimento la rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli interventi su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni, piante organiche di personale da destinare alle varie strutture e articolazioni dell’amministrazione giudiziaria, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti.
Analogamente a quanto previsto dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero, le funzioni e i compiti in materia di personale, risorse materiali, beni e servizi, bilancio e contabilità sono svolte dalle corrispondenti direzioni generali costituite presso il DOG anche per gli uffici che ricadono nell’ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia (per il bilancio la funzione riguarda l’intero Ministero).
Si è scelto di non procedere ad analogo accentramento per gli uffici che ricadono nell’ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità allo scopo di recepire il parere reso dalla I Commissione della Camera dei Deputati il 29 marzo 2012 sullo schema di d.P.R. recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia. In tale parere si sottolinea infatti la necessità che la riduzione del numero delle direzioni generali di tale dipartimento non pregiudichi l’esigenza di garantire ad esso una sufficiente autonomia delle funzioni organizzative relative alla gestione del personale.
La specificità delle funzioni svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria rende infine inopportuno accentrare in capo ai corrispondenti uffici di livello dirigenziale generale del DOG la gestione dei compiti in materia di personale.
L’articolo 6 reca le disposizioni relative ai compiti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Il Dipartimento è attualmente articolato in 5 direzioni generali, nei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria (uffici di livello dirigenziale generale previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395) e nell’Istituto superiore di studi penitenziari (ufficio di livello dirigenziale generale di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446).
Nel nuovo assetto organizzativo continuano ad essere attribuite al DAP le funzioni gestionali del personale, compresi i compiti in materia di formazione e specializzazione del personale penitenziario; viene inoltre specificata la funzione di formulazione dei pareri tecnici concernenti l’edilizia penitenziaria e residenziale di servizio.
L’accentramento presso il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi della competenza in materia di procedure contrattuali del Ministero comporta la soppressione della direzione generale del bilancio, contabilità, delle risorse materiali, dei beni e servizi attualmente esistente presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e l’inserimento presso la direzione generale del personale anche della competenza in materia di gestione dei beni e servizi (di competenza), con conseguente nuova denominazione in direzione generale del personale e delle risorse.
Pertanto, viene soppressa la direzione generale del bilancio, contabilità, delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: la competenza in materia di gestione dei beni e servizi viene inserita nell’ambito della nuova direzione generale del personale e delle risorse.
La specificità ed il volume di esercizio delle funzioni svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria rende inopportuno, inoltre, accentrare in capo ai corrispondenti uffici di livello dirigenziale generale del DOG la gestione dei compiti in materia di personale.
La suddetta medesima specificità, inoltre, è la ragione del ritenuto mantenimento nell’ambito delle competenze del Dipartimento in materia di controversie relative ai rapporti di lavoro del personale dell'Amministrazione penitenziaria ed alle altre materie di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2) lett. a) e b) dell’articolo in esame.
Anche a questo Dipartimento, infine, è sottratta la competenza in materia di procedure contrattuali, ora accentrate presso il DOG, ad eccezione di quelle che comportano acquisti di beni o servizi per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, che saranno gestite dalla competente direzione generale del personale e delle risorse.
Inoltre, lo spostamento presso il Dipartimento dell’esecuzione penale esterna e per la giustizia minorile della competenza in materia di esecuzione penale esterna comporta la soppressione della Direzione generale dell’esecuzione penale esterna attualmente esistente presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Pertanto, a seguito delle modifiche apportate, quest’ultimo Dipartimento, salvo quanto si dirà oltre sull’Istituto superiore di studi penitenziari, esercita le funzioni mediante due direzioni generali: la direzione generale del personale e delle risorse nonché la direzione generale dei detenuti e del trattamento.
Costituiscono, inoltre, strutture di decentramento regionale i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni.
Nell'ambito della complessiva riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e delle relative dotazioni organiche si è deciso di ridurre a 11 il numero dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria (con i conseguenti accorpamenti geografici riportati nella tabella B), di procedere alla soppressione di due direzioni generali, la Direzione generale per il bilancio e della contabilità e la direzione generale dell’esecuzione penale esterna.
L’Istituto Superiore degli Studi Penitenziari viene rinominato in Direzione generale della formazione e rimodellato nelle competenze per assicurare osmosi tra il DAP e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. L’esigenza del mantenimento della struttura nonché di una nuova configurazione delle competenze deriva dalla peculiare novità introdotta con il presente regolamento di organizzazione in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova degli adulti, ora inseriti nell’ambito della competenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, conseguenza dell’accentuata recente attenzione del legislatore verso forme trattamentali diverse dalla detenzione nonché di sospensione del procedimento penale dell’imputato e sua messa alla prova. Di qui, l’esigenza, nonostante le specificità intrinseca tra il trattamento penale esterno del minore rispetto a quello degli adulti, di un comune percorso formativo sia del personale amministrativo che di polizia penitenziaria che degli assistenti sociali per aree di competenza omogenee, quali quelle del trattamento inframurario nonché dell’esecuzione penale esterna e di messa alla prova.
Nasce così un’unica Direzione generale della formazione inserita nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che assorbe, oltre alle Scuole di formazione oggi operanti sul territorio nazionale, anche le attività di formazione iniziale, di aggiornamento e specialistica del personale di polizia penitenziaria e di quello del comparto ministeri e di diritto pubblico, oggi svolte dall’Ufficio della formazione, marginalmente collocato all’interno della Direzione generale del personale. In tal modo, si potrà procedere ad una migliore programmazione che consenta di valutare oggettivamente una revisione dell’attuale rete di scuole con conseguente soppressione di quelle antieconomiche. Viene peraltro curato il raccordo della suddetta Direzione generale della formazione, a seconda delle specifiche competenze, con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con l’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale nonché con l’Ufficio stampa del Ministero.
In tale disegno di cambiamento organizzativo e di razionalizzazione delle funzioni e competenze omogenee rientra anche l’assorbimento dell’attività formativa e di studio che oggi viene espletata dalla Scuola di formazione del Dipartimento minorile.
L’articolo 7 illustra le funzioni e compiti del nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, la cui organizzazione è stata profondamente modificata.
Si è configurata un nuova strutturazione del Dipartimento, soprattutto ponendo attenzione alla funzione di gestione dell’esecuzione penale esterna che non è solo limitata ai minori, ma anche agli adulti, finora affidati alla rete degli uffici dell’esecuzione penale esterna del DAP.
La modifica strutturale in esame si pone senz’altro sulla linea della nuova strategia politica seguita dagli ultimi Governi e dal Parlamento in materia di sicurezza la quale, da una precedente tradizionale prospettiva diretta al mero rafforzamento degli strumenti sanzionatori, si indirizza ora lungo la direttrice tracciata dalle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa in favore delle sanzioni di comunità, con conseguente configurazione di pene che non contemplano solo la segregazione del condannato dal consorzio civile, ma hanno anche l’obiettivo di recuperare il rapporto e la relazione tra l’autore del reato e il contesto sociale.
Da tale nuova prospettiva, che implica senz’altro un’evoluzione del sistema della misure alternative alla detenzione nel senso del loro ampliamento e rafforzamento, deriva di conseguenza un diverso e più complesso approccio all’ambito trattamentale esterno degli adulti e dei minori, soprattutto nella considerazione che, nonostante la specificità intrinseca tra il trattamento penale esterno del minore rispetto a quello degli adulti, vi è una unità di fondo che attiene, come detto, ad una logica comune, quella dell’accentuazione della prospettiva della risocializzazione e del reinserimento nel territorio.
D’altro lato, vi è anche una esigenza di natura organizzativa, che è quella di creare le opportune sinergie all’interno della rete dei servizi sociali territoriali, mettendo in tal modo proficuamente insieme le esperienze e le conoscenze maturate in ambiti trattamentali finora distinti.
Pertanto, proprio al fine di sostenere l’evoluzione sopra configurata, si è ritenuto di trasferire al Dipartimento anche la competenza in materia di esecuzione penale esterna.
Questa nuova funzione determina, in primo luogo, il mutamento della denominazione, assumendo il nome di Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 16, comma 3, lett.d) del decreto legislativo nonché quelli relativi all’esecuzione penale esterna.
L’ipotesi di rimodulazione funzionale proposta risponde all’esigenza di definire una struttura organizzativa che abbia come mandato specifico l’esecuzione di tutte le misure alternative e le sanzioni sostitutive della detenzione.
Tale scelta appare ormai possibile ed anche necessaria per diverse considerazioni.
In primo luogo per il fatto che può considerarsi stabilizzata la prospettiva di incremento della sanzione penale da espiare in comunità, ovvero nella società civile e sul territorio, destinata progressivamente a diventare, all’interno del sistema di esecuzione penale, il settore numericamente più rilevante.
In secondo luogo, e conseguentemente, per la necessità di avviare la costruzione di un’organizzazione che, non solo per la specificità del mandato conferito ma anche per le potenzialità di autonomo sviluppo, possa corrispondere in modo più adeguato alla crescita del settore.
Infine, adeguare anche il sistema italiano agli indirizzi del Consiglio d’Europa, in particolare alla Raccomandazione 1/2010 – Regole del Consiglio d’Europa in materia di probation, che configurano un’organizzazione autonoma di tali servizi, con esigenti livelli di interventi, di controllo dei risultati, di comunicazione e di ricerca.
La scelta che si offre, con l’occasione del nuovo regolamento del Ministero, rispetta il mandato dell’area minorile indicato dal decreto legislativo n. 300 del 1999, ed arricchisce la correlativa struttura della competenza, largamente coestensiva, della pena di comunità.
Il rinnovato dipartimento, cui si intende dare nome di Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, onde sottolineare la connotazione fondante della misura e sanzione esterna, in coerenza con l R(92)16 del Consiglio d’Europa, realizza così una chiarificazione e semplificazione del sistema dell’esecuzione penale, poiché si costituiscono due dipartimenti ciascuno incaricato di adempiere ad una mission coerente: l’una, la detenzione negli istituti di pena, l’altra, le pene non detentive nel contesto sociale di appartenenza.
È pur vero, infatti, che il settore minorile conserva la gestione degli istituti di pena, ma ciò in virtù, oltre che della limitata consistenza numerica dei minori interessati, anche della rilevante specificità, sul piano dei contenuti, dell’esperienza rieducativa condotta negli istituti minorili, che si caratterizza in modo del tutto peculiare rispetto al sistema detentivo per gli adulti.
Si propone, così, l’unificazione di due sistemi, quello minorile e quello dell’esecuzione penale esterna, che presentano affinità significative non solo per il comune orientamento a lavorare per il reinserimento nel territorio, ma anche sul piano organizzativo e delle metodologie operative. Si tratta, infatti, di sistemi che adottano come canone operativo di elezione la presenza nel territorio e l’intervento individuale, comunitario e di rete; lo sviluppo e l’integrazione con le reti territoriali, in particolare con gli enti locali, il volontariato ed il privato sociale come passaggio ineludibile per realizzare il percorso di rientro nella legalità.
L’esecuzione della pena in regime di probation, sia per i minori sia per gli adulti, avviene con percorsi individualizzati, realizzati in ambito comunitario o sociale, nel contesto di appartenenza ed in condizione relazionali che sollecitano il ritorno alla vita quotidiana all’interno di un contesto di legalità
L’integrazione dei due sistemi non può che rafforzare tale azione di raccordo e di interlocuzione.
Tali affinità possono condurre ad un reciproco rafforzamento, poiché il focus dell’attività dei due sistemi tende ad incontrarsi su altri terreni comuni, quali la messa alla prova, recentemente introdotta anche nel settore adulti, misura sulla quale il settore minorile ha già sviluppato un’esperienza di lunga durata che, pur senza sottovalutare le differenze anche rilevanti tra i due diversi target di riferimento, avvicina ulteriormente i due settori.
Evidenti, pertanto, appaiono le utilità rivenienti dalla unificazione dei due sistemi, utilità che saranno tanto più consistenti quanto più l’integrazione sarà profonda ed estesa ai livelli operativi territoriali.
Le ragioni dell’opzione, delineano anche le linee dell’articolazione del rinnovato dipartimento, che non può ridursi ad un accostamento di due realtà operativamente ed organizzativamente distinte, o, peggio, all’inglobamento di un settore all’interno di un altro.
L’unità di indirizzi data dall’unicità di Capo del dipartimento permetterà una graduale integrazione delle due realtà, in particolare a livello operativo di base, che deve stimolare lo sviluppo di tutte le sinergie possibili per rendere più efficiente l’impiego delle risorse e più efficace il servizio prestato.
Tali risultati collimano con altri che sono richiesti dalla presenti condizioni e dai vincoli di bilancio, come di seguito esposto in dettaglio.
Sul piano dei costi. la proposta formulata consente la riduzione, per accorpamento, del numero delle strutture operative a livello territoriale, con parallelo miglioramento dell’impiego delle risorse. Si evidenziano:
- economie di scala (l’accorpamento degli uffici territoriali assicura risparmi sulle strutture amministrative di supporto - una sede, una segreteria, un archivio, un centralino, un centralinista, una portineria, etc. invece di due).
- sinergie operative a livello territoriale con maggiori possibilità di impiego flessibile delle risorse (automezzi di servizio, hardware, arredi, manutenzione) e del personale;
- predisposizione di programmi di potenziamento mediante il reimpiego delle risorse rivenienti dai risparmi sopra indicati.
Evidenti sono anche, a diversi livelli, i vantaggi sul piano operativo.
- semplificazione dell'interlocuzione con gli enti locali, il volontariato ed il privato sociale, poiché vi sarebbe un solo interlocutore della rete giustizia;
- facilitazione della continuità dell'intervento nel passaggio minori – adulti.
- potenziamento delle capacità progettuali per l’unificazione delle competenze maturate nei due settori.
- più ampie possibilità di impiego flessibile nelle aree operative ed incentivazione del modello operativo multiprofessionale;
- sinergie nella gestione del fascicolo dell’utente, continuità nella gestione delle relative informazioni nell’eventuale percorso minore – adulto.
Tali competenze sono attribuite a due direzioni generali: la Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e la Direzione generale per l’esecuzione penale esterna.
Per effetto di tale riorganizzazione, la direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile continuerà ad esercitare le funzioni e i compiti attualmente attribuiti dal d.P.R. n. 55 del 2001, fatta eccezione, come detto, per la gestione del contenzioso.
La stessa assumerà anche la competenza relativa all’assunzione e gestione del personale e dei servizi sociali per l’esecuzione penale esterna, ciò tenuto conto dell’accentramento presso questo Dipartimento dell’intero ambito di gestione del trattamento e dell’esecuzione penale esterna.
La nuova direzione generale per l’esecuzione penale esterna svolge le funzioni prima attribuite alla soppressa Direzione generale dell’esecuzione penale esterna del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria.
Resta ferma, inoltre, la competenza in materia di procedure contrattuali al di sotto del limite delle soglie di cui all’art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, che sarà gestita dalla direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
Vengono inoltre attribuiti al Capo del dipartimento gli adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale prevista da convenzioni internazionali, dalle fonti normative dell'Unione europea (si pensi alle autorità centrali istituite dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 in materia di obbligazioni alimentari), i rapporti con le autorità giudiziarie italiane ed estere e le attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni.
Nella cornice dei nuovi rapporti interdipartimentali tra amministrazione penitenziaria e minorile, e dunque con la finalità di assicurare una osmosi e una omogeneità di amministrazione attiva, sono attribuite al Capo del dipartimento, in raccordo con il Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo dell’esecuzione penale esterna.
Titolo III
Il Titolo III dello schema di regolamento contiene disposizioni in materia di articolazioni periferiche dell'amministrazione, diffondendosi in particolare sui compiti e le attribuzioni delle direzioni generali regionali dell’organizzazione giudiziaria, quali organi di decentramento amministrativo previsti dal d.lgs. n. 240 del 2006.
L’articolo 8 stabilisce che l’azione ministeriale si attua mediante le articolazioni di decentramento su base regionale costituite dai provveditorati dell’amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, dalle direzioni regionali dell’organizzazione giudiziaria previste dal d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240 (uffici dirigenziali di livello generale) e dai centri per la giustizia minorile di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (uffici dirigenziali di livello non generale).
L’articolo 9 definisce i compiti della direzione regionale e richiama i poteri di indirizzo e coordinamento dei capi del dipartimento. In tale contesto si è reso necessario prevedere un significativo raccordo delle nuove articolazioni periferiche con tutte le articolazioni centrali, sia in ragione delle competenze a queste riservate, sia in considerazione della necessaria integrazione tra centro e periferia. Il principio cardine della gestione delle risorse umane, materiali e finanziarie da parte del direttore regionale è quello dell’autonomia gestionale, nell’ambito delle risorse attribuitegli dai capi dei dipartimenti (DOG e DAG) le cui funzioni sono state dalle legge decentrate su base periferica.
L'articolo 10 contiene una precisa e dettagliata descrizione delle attività da compiersi in tema di pianificazione, gestione e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla direzione regionale quale ordinatore primario di spesa.
L’articolo 11 reca disposizioni di dettaglio per assicurare l’efficace decentramento dei compiti del Dipartimento per gli affari di giustizia per l’area del casellario giudiziale e delle spese di giustizia.
Gli articoli da 12 a 15 recano disposizioni di dettaglio per assicurare l’efficace decentramento dei compiti del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
Negli articoli in questione vengono puntualmente descritte le attribuzioni delle direzioni regionali per l’area del personale e della formazione (articolo 12), per l’area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi (articolo 13), per l’area della statistica (articolo 14) e per l’area dei sistemi informativi automatizzati (articolo 15), tutte improntate al principio del più ampio decentramento amministrativo.
In particolare, l’articolo 15 definisce i compiti della direzione regionale in materia di sistemi informativi automatizzati e si integra con la previsione della dipendenza funzionale dei dirigenti informatici dal responsabile per i sistemi informativi, come previsto dal d.lgs. n. 39 del 1993.
Le disposizioni sul decentramento dei compiti del DOG contenute nel d.lgs. n. 240 del 2006, opportunamente coordinate con le funzioni e i ruoli che il medesimo decreto legislativo attribuisce al magistrato capo dell’ufficio giudiziario e al dirigente amministrativo ad esso preposto, consentono alla direzione generale regionale di svolgere un’efficace e completa funzione amministrativa decentrata, ferme restando le competenze dell’amministrazione centrale dettagliatamente elencate nell’articolo 6 del regolamento in oggetto (v. supra).
Titolo IV
Il Titolo IV dello schema di regolamento contiene alcune disposizioni transitorie e finali.
L’articolo 16, oltre a recare disposizioni transitorie e finali relative all'attuazione del decentramento previsto dallo schema di regolamento in oggetto (commi 2 e 4), contiene anche le norme necessarie ad attuare la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale e delle relative dotazioni organiche, e a completare la riduzione delle dotazioni organiche di personale non dirigenziale, previste dalla legislazione in materia di riduzione della spesa pubblica emanata dal 2006 ad oggi.
Si è peraltro specificato nel comma 2 che con uno o più decreti ministeriali si provvede alla razionalizzazione ed all’informatizzazione delle strutture degli uffici dell’Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nonché dell’Amministrazione degli archivi notarili.
Ciò in quanto si rende necessaria una successiva fase di verifica in concreto delle effettive modalità operative delle diverse articolazioni ministeriali una volta compiute le modifiche organizzative generali di cui al presente regolamento, con conseguente valutazione degli ambiti di intervento, da operarsi mediante decreti ministeriali.
Lo schema di d.P.C.M. in oggetto riduce in primo luogo il numero degli uffici dirigenziali di livello generale, con le modalità che verranno analiticamente illustrate nel prosieguo di questa relazione. Si osserva fin da ora che al fine di conseguire gli obiettivi di riorganizzazione e contenimento della spesa pubblica è stata operata la soppressione di 25 uffici dirigenziali di livello generale, 13 dei quali corrispondenti alle direzioni generali regionali dell'organizzazione giudiziaria istituite dal decreto legislativo n. 240 del 2006.
Sono state a tal fine riviste le circoscrizioni di decentramento (v. la tabella A allegata allo schema di d.P.C.M., che sostituisce la tabella A) allegata al d.lgs. n. 240 del 2006): ciò che consente, nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla normativa primaria cui il presente schema di d.P.C.M. dà attuazione, una significativa riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e una dimensione delle nuove strutture finalizzata a ridurre al massimo la duplicazione di funzioni di supporto.
L’aggregazione dei distretti nell'ambito delle strutture regionali è stata effettuata sulla falsariga di quanto già previsto dal d.lgs. n. 240 del 2006 (che prevedeva la costituzione di direzioni interregionali), accorpando gli ulteriori distretti per prossimità territoriale ed uniformità economico-sociale, evitando, in ogni caso, di costituire strutture troppo piccole e dunque costose e poco efficienti. Negli accorpamenti si è avuto riguardo alla esistenza di stabili e funzionali collegamenti aerei, ferroviari e stradali, avendo cura di assicurare la prossimità geografica e storica dei territori.
Fino alla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti ministeriali che determineranno l’operatività delle direzioni generali regionali, le funzioni attribuite alle stesse potranno essere delegate anche in parte ai capi degli uffici giudiziari distrettuali.
Si è poi precisato che, al fine di evitare soluzione di continuità nello svolgimento delle funzioni, le strutture organizzative esistenti e i relativi incarichi dirigenziali, interessati dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto, sono fatti salvi fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali di prima fascia conseguenti alla nuova organizzazione del Ministero.
Poiché, come si è detto in sede di commento dell'articolo 6, sono stati soppressi uffici di livello dirigenziale generale operanti presso il DAP (tra cui alcuni provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria), è stato necessario sostituire la tabella E) allegata alla legge n. 395 del 1990, relativa ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria (articolo 16, comma 8).
Con i decreti ministeriali attuativi potranno peraltro essere istituiti presidi territoriali in luogo dei soppressi provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria e ne saranno definiti competenze e compiti. Il tutto al fine di agevolare il transito verso la nuova geografia penitenziaria in quei casi in cui, in considerazioni di peculiarità ed esigenze locali e specifiche, si renda opportuno il mantenimento di strutture di contiguità che assicurino una vicinanza col territorio ed un più diretto raccordo con i soggetti e gli operatori interessati. Si rende necessario precisare che i suddetti presidi territoriali costituiscono mere appendici fisiche nell’ambito dei provveditorati regionali entro la cui competenza territoriale gli stessi vengono ad operare, senza che gli stessi possano essere configurati quali uffici dirigenziali di qualunque livello.
L'articolo 16, comma 9 rinvia a sua volta alle tabelle C), D), E), F), G) allegate allo schema di d.P.C.M., per l'individuazione delle nuove dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale delle strutture costituenti il Ministero della giustizia: DAG e DOG (Amministrazione giudiziaria), DAP, DGM e Archivi notarili.
L'articolo 16, comma 1 stabilisce infine che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione di tali uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreti ministeriali, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Il comma 12 del medesimo articolo, infine, prevede la possibilità di adottare un decreto ministeriale per la istituzione e disciplina di una struttura temporanea, di livello dirigenziale generale, per il coordinamento delle attività nell’ambito della politica regionale, nazionale e comunitaria, che ha la responsabilità del coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli interventi volti, nell’ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all’organizzazione del sistema giustizia.
Si è precisato che ai fini dell’invarianza della spesa e nell’ambito delle dotazioni organiche del Ministero sono resi indisponibili in misura corrispondente posti di funzione dirigenziale, di livello generale e non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario.
Con il comma 13 del medesimo articolo illustrato si esplicita che il regolamento definisce, ad ogni effetto di legge, le dotazioni organiche del Ministero.
L’articolo 17 prevede, infine, la clausola di invarianza della spesa.
RIDUZIONE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO GENERALE E NON GENERALE E RIDUZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
A) personale dirigenziale generale e non generale
In relazione alle riduzioni di personale dirigenziale generale e non generale apportate dal presente schema di d.P.C.M. si precisa quanto segue (v. anche le tabelle A e B allegate alla presente relazione).
Il provvedimento intende dare attuazione alle riduzioni di personale imposte dalle seguenti norme:
- legge n. 296 del 2006 (art. 1, comma 404);
- decreto-legge n. 112 del 2008 (art. 74);
- decreto-legge n. 194 del 2009 (art. 2, commi 8-bis e seguenti);
- decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 1, comma 3);
- decreto-legge n. 95 del 2012 (art. 2).
La legge n. 296 del 2006 prevede che gli uffici di livello dirigenziale generale e quelli di livello non generale debbano essere riorganizzati procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale.
Il decreto-legge n. 112 del 2008 prevede: una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti; una riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; una rideterminazione del dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Il decreto-legge in oggetto prevede inoltre che ai fini dell'attuazione delle predette misure possono essere computate le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge n. 296 del 2006.
Il decreto-legge n. 194 del 2009 e il decreto-legge n. 138 del 2011 prevedono, a loro volta, che le amministrazioni debbano procedere ad ulteriori riduzioni di personale dirigenziale di livello non generale in misura non inferiore al 10%.
Il decreto-legge n. 95 del 2012 prevede, infine, una riduzione del personale dirigenziale generale e non generale, in misura non inferiore ad un ulteriore 20%.
Le riduzioni di personale previste dal decreto-legge n. 194 del 2009, dal decreto-legge n. 138 del 2011 e dal decreto-legge n. 95 del 2012 non interessano - per espressa disposizione normativa - le strutture di cui al comma 7 dell’articolo del decreto-legge n. 95 del 2012 (nel cui ambito rientrano il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e, per omogenità di funzioni, le strutture territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) e il personale operante presso gli uffici giudiziari.
Lo schema di d.P.C.M. in oggetto ridetermina le dotazioni organiche del personale dirigenziale generale come segue (v. la tabella A allegata alla presente relazione).
Le attuali dotazioni delle quattro amministrazioni ammontano complessivamente a 61 unità, così ripartite:
n. 31 unità dell'Amministrazione giudiziaria (27 DOG e 4 DAG);
n. 25 unità dell'Amministrazione penitenziaria;
n. 4 unità dell'Amministrazione per la giustizia minorile;
n. 1 unità dell'Amministrazione degli archivi notarili.
Le riduzioni operate ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008 e del decreto-legge n. 95 del 2012 portano tali dotazioni ad un contingente complessivo di 35 unità.
Il progetto di riordino prevede quindi:
- una riduzione ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008 pari a 17 unità:
n. 9 unità dell'Amministrazione giudiziaria (9 direzioni regionali)
n. 6 unità dell'Amministrazione penitenziaria (5 provveditorati regionali e 1 Direzione DAP – bilancio);
n. 1 unità dell'Amministrazione per la giustizia minorile (la Direzione risorse materiali, beni e servizi del DGM); - una riduzione ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012 pari a 9 unità, così ripartite:
n. 6 unità dell'Amministrazione giudiziaria (4 direzioni regionali e 2 vice capi, 1 DAG e DOG);
n. 3 unità dell’Amministrazione penitenziaria (la Direzione generale dell’esecuzione penale esterna e quella risorse materiali, beni e servizi del DAP; 1 vice capo DAP);
Lo schema di d.P.C.M. in oggetto ridetermina inoltre le dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale come segue (v. la tabella B allegata alla presente relazione).
Gli uffici dirigenziali non generali del Ministero della giustizia sono complessivamente 1006, così ripartiti:
n. 408 unità dell’Amministrazione giudiziaria;
n. 543 unità dell’Amministrazione penitenziaria;
n. 24 unità dell’Amministrazione per la giustizia minorile;
n. 31 dell’Amministrazione degli archivi notarili.
Applicando la riduzione prevista dalle disposizioni in materia di riduzione della spesa pubblica (v. supra), tenuto conto delle categorie di personale escluse dalla riduzione (personale di cui al comma 7 dell’articolo 2 del d.l. n. 95/2012) e tenuto conto delle riduzioni di personale dirigenziale dell'Amministrazione penitenziaria già effettuate con d.P.C.M. 31 gennaio 2012, il contingente del personale dirigenziale non generale di ciascun dipartimento è determinato come segue:
a seguito delle riduzioni previste dal decreto-legge n. 112 del 2008 (che assorbono quelle già previste dalla legge n. 296 del 2006):
Amministrazione giudiziaria: 347 unità
Amministrazione penitenziaria: 462 unità
Amministrazione per la giustizia minorile: 20 unità
Amministrazione degli archivi notarili: 26 unità
a seguito delle riduzioni previste dal decreto-legge n. 194/2009:
Amministrazione giudiziaria: 338 unità
Amministrazione penitenziaria: 416 unità
Amministrazione per la giustizia minorile: 19 unità
Amministrazione degli archivi notarili: 23 unità
a seguito delle riduzioni previste dal decreto-legge n. 138/2011:
Amministrazione giudiziaria: 330 unità
Amministrazione penitenziaria: 374 unità
Amministrazione per la giustizia minorile: 18 unità
Amministrazione degli archivi notarili: 21 unità
a seguito delle riduzioni previste dal decreto-legge n. 95 del 2012:
Amministrazione giudiziaria: 316 unità
Amministrazione penitenziaria: 363 unità
Amministrazione per la giustizia minorile: 16 unità
Amministrazione degli archivi notarili: 17 unità.
Dall’indicazione finale del numero dei dirigenti non generali di carriera penitenziaria DAP sono stati scomputati i 34 dirigenti UEPE di carriera penitenziaria traslati al DGMC perché rientranti nella direzione generale dell’esecuzione penale esterna.
B) personale non dirigenziale (v. le tabelle C, D, E ed F allegate alla presente relazione)
Per quanto concerne il personale non dirigenziale si segnala quanto segue.
Le riduzioni previste dal decreto-legge n. 112 del 2008 sono già state effettuate, per tutte le articolazioni del Ministero della giustizia, e in particolare:
- per l'Amministrazione giudiziaria (DOG-DAG) con d.P.C.M. 15 dicembre 2008, recante “Rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza dell’amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia”;
- per l'Amministrazione penitenziaria (DAP) con d.P.C.M. 31 gennaio 2012;
- per l'Amministrazione della giustizia minorile (DGM) con d.P.C.M. 24 giugno 2010, recante “Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza del dipartimento di giustizia minorile del Ministero della giustizia”;
- per l'Amministrazione degli Archivi notarili con d.P.C.M. 24 giugno 2010, recante “Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione degli archivi notarili del Ministero della giustizia”.
Con d.P.C.M. 31 gennaio 2012 sono state altresì effettuate, con riguardo al personale dell'Amministrazione penitenziaria, le riduzioni di personale previste dal decreto-legge n. 194 del 2009.
Pertanto, con il presente schema di d.P.C.M. vengono operate le ulteriori riduzioni di personale previste da:
- decreto-legge n. 194 del 2009 (art. 2, commi 8-bis e seguenti) – escluso il DAP; cfr. cpv. che precede -;
- decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 1, comma 3);
- decreto-legge n. 95 del 2012 (art. 2);
Le riduzioni percentuali sono state effettuata tenendo presente che esse devono incidere, non sul numero di posti in organico, ma sull’entità della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico.
Con riferimento al personale dell'Amministrazione giudiziaria (DAG-DOG; tabella C) va segnalato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 194 del 2009, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 nonché dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 resta escluso dall'applicazione delle riduzioni previste dalle predette norme “il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari”. Le predette riduzioni vengono, perciò, effettuate esclusivamente sul personale dell’Amministrazione giudiziaria operante presso la sede centrale.
Partendo, dunque, dall'attuale dotazione organica relativa alla sede centrale, pari a n. 1466 unità, operando le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 194 del 2009 (144 unità), le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2011 (129 unità), e le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 195 del 2012 (103 unità), si giunge ad un organico di n. 1090 unità.
L’attuale dotazione organica della sede centrale (1466 unità) è stata fissata dal d.m. 25 aprile 2013, adottato in attuazione dell’articolo 5, comma 8, del d.lgs. n. 155 del 2012.
Con riferimento al personale dell'Amministrazione penitenziaria (DAP; tabella D) va segnalato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, la riduzione di personale (e della relativa spesa) è stata effettuata solo sul personale addetto alla amministrazione centrale, da intendersi come il personale addetto al Dipartimento (incluso quello al Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista" – CAMM - associato agli uffici di staff del Capo del Dipartimento; e al Servizio Approvvigionamento e Distribuzione Armamento e Vestiario - SADAV -, ufficio dirigenziale della Direzione generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi), all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari ed alle Scuole di Formazione e di Aggiornamento del Personale (articolazioni territoriali della Direzione generale del Personale e della Formazione).
Partendo, dunque, dall'attuale dotazione organica relativa alla sede centrale, pari a n. 684 unità, operando le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012 (45 unità), si giunge ad un organico addetto alla sede centrale di n. 616 unità.
L’attuale dotazione organica della sede centrale (684 unità), in difetto di provvedimenti di dotazione più recenti, è stata determinata applicando alla dotazione fissata dal P.C.D. (provvedimento del Capo Dipartimento) dell’11 marzo 2004 (in Bollettino del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2004) le riduzioni percentuali di cui all’articolo 74 della l. 133 del 2008, articolo 2, comma 8-bis, della l. 25 del 2010 e all’articolo 1, comma 3, della l. 148 del 2011.
Per opportuno dettaglio, data la particolare complessità della situazione, si allega tabella esplicativa dei tagli effettuati sulle aree funzionali dell'Amministrazione centrale.
Dall’indicazione finale del numero del personale non dirigenziale sono stati scomputati i 1.354 (terza area), 412 (seconda area) e 61 (prima area), unità traslate al DGMC perché rientranti nella direzione generale dell’esecuzione penale esterna.
Con riferimento al personale dell'Amministrazione per la giustizia minorile (DGM; tabella E), va segnalato che il personale di cui all’articolo 2, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 194 del 2009, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 e dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, resta escluso dall'applicazione delle riduzioni previste dalle predette norme (sul punto v. l'ordine del giorno della Camera n. 9/05389/053 del 7 agosto 2012, con il quale si impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di interpretare l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 e l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 nel senso di escludere dall'alveo applicativo delle riduzioni previste da tali provvedimenti tutto il personale riguardante la giustizia minorile).”. Le predette riduzioni vengono, perciò, effettuate esclusivamente sul personale dell’Amministrazione per la giustizia minorile operante presso la sede centrale.
Partendo, dunque, dall'attuale dotazione organica relativa alla sede centrale, pari a n. 150 unità, operando le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 194 del 2009 (15 unità), le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2011 (14 unità), e le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 195 del 2012 (12 unità), si giunge ad un organico pari a n. 109 unità.
Posto che dopo l’entrata in vigore del d.P.C.M. 24 giugno 2010 – che ha rideterminato le dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza del DGM - non è stato adottato il d.m. che avrebbe dovuto stabilire l’organico della sede centrale, l’attuale dotazione organica della sede centrale (150 unità) è stata individuata applicando la riduzione percentuale del 10% prevista dall’articolo 74 del d.l. n. 112 del 2008 al numero di dipendenti già assegnati alla sede centrale con d.m. 11 maggio 2006 n. 15784 (in B.U n. 16 del 31.8.2006), pari a 166.
Con riferimento al personale dell'Amministrazione degli archivi notarili (tabella F) vanno operate le riduzioni partendo dall'attuale dotazione organica pari a n. 689 unità, operando le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 194 del 2009 (69 unità), le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2011 (62 unità), e le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 195 del 2012 (56 unità), per giungere a n. 502 unità.
A riprova del numero di dipendenti amministrativi addetti a DOG, DAG, DAP e DGM in sede centrale si rinvia alle relative note illustrative specifiche pervenute dai Dipartimenti e già inviate con nota del luglio 2014.