Regolamento per amministrazione e contabilità della Cassa delle Ammende
aggiornamento: July 24, 2019
REGOLAMENTO
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DELLA CASSA DELLE AMMENDE A NORMA DELL’ART. 23 CO. 2 DEL D.P.C.M. 102/17
Sommario
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
ART. 2 - CRITERI ISPIRATORI
ART. 3 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ART. 4 - ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
TITOLO III - PROCEDURA DI FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI E PROGETTI
ART. 5 - DOMANDE DI FINANZIAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI
ART. 6 - ENTI E ORGANI LEGITTIMATI A PRESENTARE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
ART. 7 - IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA O PROGETTO, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ISTRUTTORIA E IL RESPONSABILE PER IL CONTROLLO SUL PROGRAMMA O PROGETTO
ART. 8 - DELIBERA DI FINANZIAMENTO
ART. 9 - CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
TITOLO IV - CONTABILITÀ E FINANZA
ART. 10 - AUTONOMIA FINANZIARIA, PATRIMONIALE E GESTIONALE
ART. 11 - IL PATRIMONIO
ART. 12 - LE ENTRATE DELLA CASSA
ART. 13 - CONTO DEPOSITI E CONTO PATRIMONIALE
ART. 14 - VERSAMENTI DELLE ENTRATE
ART. 15 - PRINCIPI INFORMATORI PER LA GESTIONE E LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
ART. 16 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
ART. 17 - BILANCIO DI PREVISIONE
ART. 18 - FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
ART. 19 - PREVENTIVO FINANZIARIO
ART. 20 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ART. 21 - PREVENTIVO ECONOMICO
ART. 22 - BILANCIO PLURIENNALE
ART. 23 - RELAZIONE PROGRAMMATICA
ART. 24 - TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 25 - PROSPETTO PER MISSIONI E PROGRAMMI
ART. 26 - RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 27 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE
ART. 28 - ASSESTAMENTO, VARIAZIONI E STORNI DI BILANCIO
ART. 29 - ESERCIZIO PROVVISORIO
ART. 30 - BUDGET
ART. 31 - LA GESTIONE DELLE ENTRATE
ART. 32 - LA GESTIONE DELLE USCITE
ART. 33 - GESTIONE DEI RESIDUI
ART. 34 - RENDICONTO GENERALE
ART. 35 - FORMAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE
ART. 36 - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI E INESIGIBILITÀ DEI CREDITI
ART. 37 - CONTO DEL BILANCIO
ART. 38 - CONTO ECONOMICO
ART. 39 - STATO PATRIMONIALE
ART. 40 - NOTA INTEGRATIVA
ART. 41 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 42 - RELAZIONE SULLA GESTIONE
ART. 43 - PROSPETTO PER MISSIONI E PROGRAMMI
ART. 44 - RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 45 - SISTEMA DI SCRITTURE
ART. 46 - CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI BENI, L’ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE NEI REGISTRI INVENTARIALI, LA DETERMINAZIONE DEL VALORE, LA RIVALUTAZIONE E LA RICOGNIZIONE
ART. 47 - REGISTRI INVENTARIALI
ART. 48 - RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI
ART. 49 - CARICO E SCARICO DEI BENI MOBILI
ART. 50 - RIVALUTAZIONE DEI BENI MOBILI
ART. 51 - INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI
ART. 52 - ASSEGNAZIONE DI BENI IMMOBILI
ART. 53 - SERVIZIO DI CASSA E GESTIONE ECONOMALE
ART. 54 - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 55 - PUBBLICITÀ
ART. 56 - DONAZIONI E COMODATI GRATUITI
ART. 57 - CONTRATTI PER STUDI E RICERCHE, PER CONSULENZE E ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI
ART. 58 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E PUBBLICITÀ
TITOLO VI - CONTROLLI E RESPONSABILITÀ
ART. 59 - RESPONSABILITÀ
ART. 60 - CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
ART. 61 - CONTROLLO DI GESTIONE
ART. 62 - CONTROLLO STRATEGICO
ART. 63 - IL CONTROLLO DEI REVISORI DEI CONTI
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 64 - NORMA DI RINVIO
ART. 65 - DISCIPLINA TRANSITORIA
ART. 66 - ENTRATA IN VIGORE
Art. 1
Ambito di applicazione e finalità
- Il presente regolamento disciplina l’ordinamento amministrativo, contabile e finanziario della Cassa delle Ammende, d’ora in avanti “Cassa”, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
- Esso è adottato nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in materia di ordinamento finanziario pubblico e di contabilità pubblica, nonché in coerenza con i principi contabili dettati dal D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 e ss.mm.ii., tenuto conto dell’autonomia amministrativa, regolamentare, contabile e finanziaria riconosciuta alla Cassa delle Ammende dallo Statuto, emanato con D.P.C.M. 10 aprile 2017 n. 102.
Art. 2
Criteri ispiratori
-
L’attività amministrativa e contabile della Cassa si informa ai seguenti principi:
- autonomia di gestione finanziaria, patrimoniale ed economica;
- efficienza, efficacia, economicità, correttezza, imparzialità, legalità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa;
- annualità, unità, veridicità, chiarezza, universalità ed integrità del bilancio;
- equilibrio tra entrate ed uscite.
Art. 3
Attività istituzionale
- La Cassa attua i compiti istituzionali ad essa attribuiti dalla legge istitutiva del 9 maggio 1932 n. 547 ss.mm.ii. e dallo statuto adottato con D.P.C.M. 10 aprile 2017 n. 102, uniformando la propria organizzazione ed il proprio funzionamento ai principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione per il sostegno di iniziative dirette all’inclusione lavorativa e al reinserimento sociale, all’assistenza ed al recupero delle persone in esecuzione penale, alla realizzazione di progetti di edilizia penitenziaria, nonché allo sviluppo di percorsi di giustizia riparativa, anche attraverso forme di cofinanziamento con gli altri livelli di governo.
- La Cassa opera nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e si uniforma a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
- Nell'espletamento della sua attività istituzionale, la Cassa dispone accertamenti, verifiche e sopralluoghi e può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati di provata esperienza e professionalità.
- La Cassa può avvalersi delle risorse, delle strutture e della collaborazione di altri organismi pubblici, interni o esterni, per l’espletamento della propria attività, stipulando con i soggetti interessati apposite convenzioni.
- La Cassa può istituire organismi, comitati o gruppi di lavoro, per l’espletamento della propria attività, con la previsione di indennità di presenza e rimborso spese, secondo la normativa vigente.
TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 4
Organizzazione funzionale
- La sede della Cassa è ubicata a Roma.
- Sono organi della Cassa il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale, il Collegio dei revisori dei conti, che esercitano le attribuzioni loro demandate dallo Statuto.
- La Cassa costituisce unico centro di responsabilità e di costo.
- Sono articolazioni della Cassa il Segretariato Generale, il servizio affari generali e del personale, il servizio di programmazione, bilancio, fondi patrimoniali e depositi cauzionali, il servizio per il controllo di gestione, la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e la protezione e trattamento dei dati personali, il servizio istruttoria programmi e progetti, il servizio per il finanziamento ed il controllo dei progetti, il servizio cassa ed economato.
TITOLO III - PROCEDURA DI FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI E PROGETTI
Art. 5
Domande di finanziamento programmi e progetti
- Ai fini della valutazione dei programmi e dei progetti da finanziare, la Cassa delle Ammende esamina le domande di finanziamento in coerenza con le linee programmatiche di indirizzo generale deliberate a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera a) dello Statuto della Cassa, e secondo le priorità nelle stesse stabilite, nonché con i criteri generali per la verifica dell'utilità e della congruità dei progetti e dei programmi da finanziare di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del medesimo Statuto.
Art. 6
Enti e organi legittimati a presentare domande di finanziamento
- I soggetti legittimati a presentare le domande di finanziamento dei programmi di reinserimento sociale e dei programmi di assistenza, sono indicati dall’art. 15 dello Statuto.
- Le domande di finanziamento degli Enti e organi previsti dall’art. 15 commi 2 e 3 possono essere presentate con domanda diretta, secondo le modalità stabilite dallo Statuto.
- Le domande di finanziamento dei soggetti previsti dall’art. 15 comma 4 dello Statuto potranno essere presentate a seguito di Avviso pubblico.
- Le domande e i relativi allegati sono trasmessi alla Cassa con modalità telematica e con firma digitale da parte del rappresentante dell’ente o dell’organo proponente.
Art. 7
Il responsabile del programma o progetto, il responsabile del procedimento per l’istruttoria e il responsabile per il controllo sul programma o progetto
- Il responsabile del programma o progetto è il titolare dell’ente o dell’organo che presenta il progetto.
- Il responsabile del procedimento per l’istruttoria è un funzionario della Cassa designato dal Segretario Generale, che può anche essere confermato come responsabile del controllo del medesimo programma o progetto a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio.
- All’atto della presentazione della domanda di finanziamento di un programma o progetto, il Segretario Generale designa il responsabile del procedimento per l’istruttoria ovvero può proporre al Consiglio la nomina di una commissione di valutazione che si esprime sulla fattibilità del programma o progetto e sulla rispondenza alle finalità della Cassa. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria ed è, altresì, tenuto a verificare l'andamento dell'esecuzione della delibera di finanziamento.
- Il responsabile del procedimento per l’istruttoria verifica che la domanda sia stata presentata utilizzando il modello di cui all'articolo 16, comma 1 dello Statuto, e la sua completezza, ivi compresa la sussistenza dei pareri richiesti. Se la stessa non è completa, entro trenta giorni dal ricevimento, richiede gli eventuali adempimenti integrativi, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione.
- Il responsabile del procedimento, ove la domanda di finanziamento non è presentata nelle forme previste nel relativo modello, entro trenta giorni dal ricevimento, invita il proponente ad avvalersi del modello ed a ripresentare la domanda entro trenta giorni dalla richiesta.
- Fino alla ricezione degli adempimenti integrativi l'istruttoria è sospesa. Decorsi i termini di cui ai periodi precedenti senza la ricezione degli adempimenti integrativi ovvero della presentazione della domanda secondo il modello, il responsabile del procedimento, nei trenta giorni successivi, segnala l’irregolarità formale o la non completezza della domanda al segretario generale che, verificato il difetto formale o la mancata integrazione nei termini, dichiara estinto il procedimento di finanziamento e ne dà comunicazione all'interessato.
- Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla ricezione degli adempimenti integrativi, o dalla presentazione della domanda secondo il modello ai sensi dell’art. 16 dello Statuto della Cassa, il responsabile del procedimento, ove la domanda è conforme al modello e completa, la sottopone alla valutazione del Segretario Generale che, nei successivi trenta giorni, esprime un parere sulla sua utilità e congruità, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) dello Statuto.
- Il Segretario Generale propone al Presidente l'iscrizione della domanda di finanziamento all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio, allegando il proprio parere e predisponendo uno schema di delibera per le determinazioni del consiglio.
Art. 8
Delibera di finanziamento
- Ogni delibera di finanziamento deve prevedere anche la nomina di un responsabile del controllo del programma o del progetto, di regola coincidente con il responsabile del procedimento. Per particolari esigenze, connesse all’alta complessità del programma o del progetto possono anche essere designati uno o più esperti qualificati del Ministero della Giustizia o di altra Pubblica Amministrazione.
Art. 9
Concessione del finanziamento
- Nei casi in cui il consiglio deliberi di concedere un finanziamento a enti diversi dall'Amministrazione Penitenziaria, con la medesima delibera di concessione può prevedersi che l'erogazione sia condizionata alla costituzione a favore della Cassa di garanzie fideiussorie di valore non inferiore al finanziamento ricevuto.
- La concessione del finanziamento è condizionata all'indicazione di un conto corrente bancario, postale o di tesoreria, intestato all'ente o all'organo che ha presentato la domanda. La concessione del finanziamento agli organi del Ministero della Giustizia avviene con trasferimento dei fondi ai pertinenti capitoli di entrata.
-
La delibera di finanziamento adottata dal consiglio deve, altresì, prevedere per il responsabile del programma o progetto le seguenti prescrizioni connesse all'erogazione del finanziamento:
- l'obbligo di comunicare immediatamente alla Cassa notizia del mutamento delle persone responsabili del programma o progetto e la trasmissione dell'atto che le ha nominate;
- l'obbligo di segnalare alla Cassa ogni variazione delle modalità di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati ai fini della necessaria autorizzazione del consiglio;
- l'obbligo di trasmettere alla Cassa, ogni sei mesi, un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando la documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- l'obbligo di far accedere al controllo sull'attività finanziaria le persone delegate dalla Cassa.
- L'inosservanza degli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento, nonché di quelli indicati al comma 3 comporta la sospensione del finanziamento da parte del consiglio e, nei casi gravi, la revoca.
- Il finanziamento deliberato dal Consiglio è erogato con mandati di pagamento emessi con decreto del Segretario Generale della Cassa e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti che ne cura l'accreditamento ai responsabili dei programmi o progetti approvati, ovvero agli aventi diritto. Il finanziamento è erogato sulla base di stati di avanzamento.
- I responsabili del programma o progetto dovranno stipulare una convenzione di sovvenzione con la Cassa, recante gli obblighi per l’erogazione e l’utilizzo del finanziamento.
- La convenzione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: gli obiettivi dell’azione intrapresa, la durata del progetto, il numero di persone sottoposte a misure restrittive della libertà che fruiranno dell’intervento, l’indicazione nominativa del personale coinvolto, appartenente alla struttura destinataria dei finanziamenti, l’importo richiesto a finanziamento.
- Il finanziamento verrà erogato, salvo casi particolari autorizzati dal Consiglio, per un primo conferimento pari al 70% dell’ammontare complessivo del budget di progetto e per il 30%, successivamente all’invio, da parte del responsabile di programma o progetto, di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività.
- I beni acquistati dai responsabili dei programmi o progetti con i finanziamenti della Cassa saranno presi in carico nei registri inventariali delle Amministrazioni interessate dagli interventi progettuali, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che può disporne l’utilizzo e la destinazione.
TITOLO IV - CONTABILITÀ E FINANZA
Art. 10
Autonomia finanziaria, patrimoniale e gestionale
- La Cassa è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dallo Statuto, ed opera con indipendenza di giudizio e di valutazione. Tale autonomia si esplica anche attraverso la predisposizione di un proprio bilancio.
- La gestione della Cassa si svolge in piena autonomia, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del presente regolamento, nonché delle disposizioni regolamentari e di servizio deliberate dal Consiglio.
- Tutte le deliberazioni e gli atti comportanti spese a carico del bilancio della Cassa devono indicare l’ammontare, anche presunto, e la relativa copertura.
Art. 11
Il patrimonio
-
Il patrimonio della Cassa è costituito da:
- beni mobili ed immobili in proprietà;
- titolarità di concessioni e diritti acquisiti a qualunque titolo;
- beni di qualsiasi natura che ad essa pervengono per donazione o altro titolo;
- titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento di disponibilità finanziarie;
- fondi di deposito presso la Cassa depositi e prestiti o anche presso istituti di credito e in Cassa.
Art. 12
Le entrate della Cassa
- Le entrate della Cassa si distinguono in entrate correnti e in entrate in conto capitale.
-
Le entrate correnti sono costituite:
- dalle rendite patrimoniali;
- dagli interessi sui depositi e sui titoli;
- dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa;
- dai depositi devoluti alla Cassa per disposizione dell’autorità giudiziaria;
- dalla vendita di beni mobili dichiarati fuori uso di proprietà della Cassa;
- da cofinanziamenti di progetto da parte di enti esterni;
- da entrate eventuali e diverse.
-
Le entrate in conto capitale sono costituite da:
- ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
- rimborsi di titoli di proprietà;
- finanziamenti o donazioni una tantum.
Art. 13
Conto depositi e conto patrimoniale
- La dotazione finanziaria della Cassa è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale.
- I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali sono depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.
- Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio e cauzionale, che in caso di emanazione di apposito provvedimento disposto dagli organi competenti dovranno essere restituiti agli aventi diritto.
- Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell’Autorità giudiziaria, oltre quelle realizzate dai depositi, per le quali è stato disposto l’incameramento.
- I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.
-
Il Consiglio, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato, in via diretta o indiretta, dagli enti locali e dall’Unione Europea, può deliberare l’investimento dei fondi disponibili o di parte di essi. Questi devono essere emessi esclusivamente da emittenti di provata solidità e idonei ad assicurare un tasso di interesse netto non inferiore a quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti. È consentito investire esclusivamente in strumenti finanziari costituiti da titoli di debito denominati in Euro:
- emessi da Stati sovrani o da soggetti pubblici e/o provati con rating non inferiore a AA;
- con orizzonte temporale non superiore a 5 anni;
- quotati in mercati regolamentati.
- In caso di acquisto di titoli emessi da emittenti privati è necessario acquisire il preventivo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 14
Versamenti delle entrate
- Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa sono versate integralmente ai concessionari del servizio riscossioni ed imputate al codice tributo “1AET”. I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riservare le somme riscosse alle tesorerie dello Stato che sono tenute ad accreditarle sul conto corrente di contabilità speciale, intestato a Cassa depositi e prestiti S.p.A. gestione separata a favore della Cassa. Le sezioni di tesoreria dello Stato rilasciano ricevuta in entrata.
- Le somme dovute alla Cassa dagli istituti penitenziari sono versate e mezzo distinta di versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria dello Stato rilasciano ricevuta di entrata.
- Gli Uffici giudiziari e le direzioni degli istituti penitenziari inoltrano tempestivamente alla Cassa la comunicazione dell’avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun versamento.
- Le somme di cui ai commi 1 e 2 diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al loro accredito entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
- La Cassa depositi e prestiti trasmette semestralmente alla Cassa l’estratto del conto corrente unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente.
- La Cassa depositi e prestiti invia comunicazione alla Cassa dell’avvenuto accreditamento delle somme.
Art. 15
Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione
- L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre.
- La gestione finanziaria è unica e si svolge in base al bilancio di previsione formulato in termini di competenza e di cassa.
- Le entrate e le uscite sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative uscite o entrate.
- Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell’esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.
- Nel bilancio di previsione è iscritta come posta autonoma, di entrata e di uscita, l’avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. È iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l’ammontare presunto del fondo di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
- Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre gli stanziamenti di uscita sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative della Cassa.
- Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio. Tale equilibrio può essere conseguito anche attraverso l’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalità.
- La Cassa uniforma la propria gestione ai principi contabili generali di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.
Art. 16
Piano dei conti integrato
- La Cassa adotta il piano dei conti integrato, finanziario ed economico-patrimoniale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive integrazioni e modificazioni.
- Il conto rappresenta l’unità elementare del bilancio.
Art. 17
Bilancio di previsione
-
Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:
- il preventivo finanziario;
- il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- il preventivo economico.
-
Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
- il bilancio pluriennale;
- la relazione programmatica;
- la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto per missioni e programmi;
- la relazione del Collegio dei Revisori.
- Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.
Art. 18
Formazione del bilancio di previsione
-
Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Segretario Generale predispone il progetto di bilancio in cui sono esplicitati:
- i programmi previsti;
- le previsioni finanziarie complessive del bilancio annuale e pluriennale;
- Il progetto di bilancio previsto dal comma 1 è trasmesso al Collegio dei Revisori, che lo esamina entro i quindici giorni successivi, redigendo a conclusione del proprio esame il parere di competenza in ordine all’approvazione del bilancio preventivo;
- Entro il 31 ottobre il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo che viene successivamente trasmesso ai Ministeri vigilanti.
- Entro il 31 dicembre, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, si approva il bilancio di previsione o in caso di osservazioni, si restituisce alla Cassa indicando le motivazioni della mancata approvazione. La Cassa si conforma alle indicazioni del Ministro ed il Segretario Generale trasmette il nuovo progetto di bilancio al Consiglio di Amministrazione, che dovrà deliberarlo entro i successivi trenta giorni. Il Presidente trasmette il nuovo progetto di bilancio deliberato dal Consiglio di Amministrazione al Ministero vigilante.
Art. 19
Preventivo finanziario
- Il preventivo finanziario si distingue in decisionale e gestionale ed è formulato in termini di competenza e di cassa.
- Il preventivo finanziario decisionale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- Il preventivo finanziario decisionale si articola in conti fino al IV livello del Piano dei conti integrato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e ss.mm.ii.
- Il preventivo finanziario gestionale si articola in conti fino al V livello del Piano dei conti integrato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e ss.mm.ii., ai fini della gestione dei programmi e delle attività delle strutture, e per la successiva rendicontazione.
-
Per ogni conto, che rappresenta l’unità elementare, sono indicati:
- l’ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l’ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell’esercizio in corso;
- l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell’anno cui il bilancio si riferisce;
- l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell’anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza e in conto residui.
- Il preventivo finanziario è illustrato da una nota preliminare e integrato da un allegato tecnico, in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell’esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche.
-
Nella nota preliminare sono definiti:
- gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che si intendono conseguire in termini di servizi e prestazioni;
- il collegamento fra questi obiettivi e programmi e le linee strategiche descritte nella relazione programmatica;
- gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati;
- i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell’ambito del bilancio;
-
Nell’allegato tecnico sono definiti:
- il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con rinvio alle relative disposizioni normative;
- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale;
- le previsioni sull’andamento delle entrate e delle uscite per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
- Il preventivo finanziario è corredato della dotazione organica del personale nonché, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di allegati recanti la rilevazione della consistenza del personale in servizio.
- A soli fini comparativi, il preventivo finanziario decisionale riporta anche i dati previsionali dell’anno precedente. Tali previsioni sono quelle definitive, ossia quelle contenute nel preventivo finanziario approvato all’inizio dell’anno precedente modificate dalle variazioni intervenute nel corso dell’anno finanziario.
Art. 20
Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.
Art. 21
Preventivo economico
Il preventivo economico è costituito dal budget economico elaborato nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
Art. 22
Bilancio pluriennale
- Il bilancio pluriennale, in termini di sola competenza, è redatto per un periodo non inferiore al triennio. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche coerentemente evidenziate nella relazione programmatica. Lo stesso è allegato al bilancio di previsione e non ha valore autorizzativo.
- Il bilancio pluriennale è redatto secondo la classificazione delle entrate e delle uscite prevista dal bilancio annuale, di cui al piano dei conti integrato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, presentando un’articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale.
- Il bilancio pluriennale è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi debbono essere motivate in sede di approvazione annuale.
Art. 23
Relazione programmatica
- La relazione programmatica, approvata dal Consiglio, descrive le linee strategiche della Cassa da intraprendere o sviluppare nell’anno e nel triennio di riferimento.
- Per la parte delle entrate, la relazione programmatica comprende una puntuale descrizione delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle strategie e ne evidenzia le opportunità ed i vincoli di acquisizione. Per la parte delle uscite, sono indicate le principali voci di impegni che debbono essere previste nel periodo preso a base della programmazione amministrativa.
- Le valutazioni finanziarie di competenza trovano riscontro nel bilancio di previsione pluriennale e, relativamente all’anno di competenza, coincidono con il preventivo finanziario del bilancio di previsione annuale.
Art. 24
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
- Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, recante la dimostrazione del processo di stima e degli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
- Del presunto avanzo di amministrazione se ne potrà disporre quando sia dimostrata l’effettiva esistenza e nella misura in cui l’avanzo stesso risulti realizzato.
- Il disavanzo di amministrazione presunto è considerato nella formulazione del bilancio di previsione in funzione del relativo assorbimento e il Segretario Generale illustra, ai fini della deliberazione del Consiglio, i criteri da adottare.
- Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede di consuntivo, il Segretario Generale informa con sollecitudine il Consiglio al fine di deliberare i necessari provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.
Art. 25
Prospetto per missioni e programmi
In attuazione di quanto stabilito nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, la Cassa adotta anche una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzia le finalità della spesa secondo l’articolazione per “missioni” e “programmi”, al fine di assicurare il consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, nonché una maggiore trasparenza nel processo di allocazione delle risorse pubbliche.
Art. 26
Relazione del Collegio dei Revisori
La relazione del Collegio dei Revisori al bilancio di previsione deve contenere considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che la Cassa intende realizzare, ed in particolare, sull’attendibilità delle entrate previste sulla base della documentazione e degli elementi contenuti nella relazione programmatica, nonché sulla congruità delle spese, tenendo presente l’ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti.
Art. 27
Fondo di riserva per le spese impreviste
- Nel bilancio di previsione di competenza e di cassa è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che si verificano nel corso dell’esercizio, il cui ammontare, determinato annualmente non può essere superiore al tre per cento del totale delle uscite correnti. Non è consentita l’emissione di mandati di pagamento a valere sul predetto fondo.
- I prelievi dal fondo di riserva costituiscono variazioni al bilancio di previsione.
Art. 28
Assestamento, variazioni e storni di bilancio
- Entro il termine del 30 luglio di ciascun anno il Consiglio delibera l’assestamento del bilancio secondo le procedure e le norme previste per la relativa approvazione.
- A cura del Segretario Generale possono essere disposte variazioni compensative nell’ambito delle spese autorizzate su conti la cui classificazione è inferiore al IV livello decisionale del piano dei conti integrato, con esclusione delle tipologie di spese il cui stanziamento è fissato per fronteggiare oneri inderogabili ovvero spese obbligatorie.
- Con le stesse modalità di cui al comma 2 si utilizzano le risorse finanziarie accantonate nell’avanzo di amministrazione per specifiche finalità.
- Ulteriori variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l’utilizzo dei fondi di cui ai precedenti articoli, possono essere deliberate entro il mese di novembre. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.
- Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria ed è stato acquisito l’obbligatorio parere dei revisori dei conti.
- Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
- Durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo eventuali casi eccezionali da motivare con parere del collegio dei revisori.
Art. 29
Esercizio provvisorio
- Qualora l’approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, viene disposto l’esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a quattro mesi, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun conto, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese inderogabili e obbligatorie non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.
- In tutti i casi in cui, comunque, il bilancio di previsione non sia stato formalmente deliberato, o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria e si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all’ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.
Art. 30
Budget
- Le assegnazioni di risorse vengono definite nel budget finanziario e nel budget economico che hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna e del monitoraggio del relativo andamento.
-
Il budget definisce:
- la programmazione operativa obiettivi/risultati;
- l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche;
- le quote di stanziamento.
- Il budget definisce obiettivi, risorse e stanziamenti coerenti con l’esercizio delle funzioni e con i risultati da conseguire.
Art. 31
La gestione delle entrate
- La gestione delle entrate si attua attraverso l’imputazione sui capitoli di bilancio della Cassa dei versamenti mensili effettuati dall’Istituto tesoriere sull’apposito conto di contabilità speciale, intestato alla Cassa delle Ammende, degli importi dovuti alla Cassa per effetto della normativa vigente.
- Il versamento viene annotato nel registro delle entrate con imputazione al competente capitolo di bilancio.
- Le entrate sono costituite dalle riscossioni dovute alla Cassa per disposizioni di legge, effettuate dagli Enti a ciò preposti, e da versamenti effettuati direttamente alla Cassa.
- Alla Cassa confluiscono inoltre i cofinanziamenti di progetti, versati da enti pubblici e privati, che vengono annotati nelle scritture delle entrate con imputazione al competente capitolo di bilancio.
Art. 32
La gestione delle uscite
- La gestione delle uscite si attua attraverso l’emanazione di mandati di pagamento a cura del Segretario Generale, a seguito delle disposizioni assunte dal Consiglio o dall’Autorità Giudiziaria competente.
- Il pagamento delle spese è ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l’emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sull’istituto di credito incaricato del servizio di cassa o di tesoreria.
-
I mandati di pagamento sono firmati dal Segretario Generale e contengono almeno i seguenti elementi:
- il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- la data di emissione;
- il conto su cui la spesa è imputata, distintamente per competenza o residui;
- l’indicazione del beneficiario o del creditore e il relativo codice fiscale o la partita IVA;
- l’ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il beneficiario o con il creditore;
- la causale di pagamento e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa;
- la modalità di estinzione del titolo;
- la codifica;
- eventuali vincoli di destinazione.
- I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell’esercizio sono restituiti dall’Istituto cassiere per il pagamento in conto residui.
- Gli ordini di pagamento estinti e la relativa documentazione sono conservati agli atti per almeno dieci anni.
- Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi tra le passività dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo.
Art. 33
Gestione dei residui
- La gestione dei residui è separata da quella di competenza.
- I residui attivi e passivi sono riportati nelle scritture, distintamente per esercizio di provenienza, e sono trasferiti ai corrispondenti conti dell’esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
- La gestione delle somme residue è effettuata mediante apposito conto istituito con provvedimento adottato con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio, qualora il conto che ha dato origine al residuo sia stato eliminato nel nuovo bilancio.
- Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate.
- È vietata l’iscrizione nel conto dei residui di somme non impegnate.
Art. 34
Rendiconto generale
-
Il rendiconto generale o conto consuntivo è costituito da:
- conto di bilancio;
- conto economico;
- stato patrimoniale;
- nota integrativa.
-
Al conto consuntivo sono allegati:
- la situazione amministrativa;
- la relazione sulla gestione;
- il prospetto per missioni e programmi;
- la relazione del Collegio dei Revisori.
Art. 35
Formazione del rendiconto generale
- Entro il 15 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il Segretario Generale trasmette il rendiconto generale al Collegio dei Revisori, che lo esamina entro i quindici giorni successivi, redigendo a conclusione del proprio esame il parere di competenza.
- Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione delibera il rendiconto generale che viene successivamente trasmesso ai Ministeri vigilanti.
- Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, approva il rendiconto generale o lo restituisce alla Cassa indicando le motivazioni della mancata approvazione. Entro i successivi trenta giorni il Segretario Generale riformula, ove possibile, il conto consuntivo attenendosi alle indicazioni del Ministro, e lo trasmette nuovamente in seguito a nuova deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 36
Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti
- Alla chiusura dell’esercizio finanziario viene predisposta una relazione sull’ammontare dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per conto. La relazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell’anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
- I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l’importo da recuperare.
- Le variazioni dei residui attivi e passivi e l’inesigibilità dei crediti, su proposta del Segretario Generale, devono essere oggetto di apposita e motivata deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori.
Art. 37
Conto del bilancio
-
Ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio di previsione, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in due parti:
- il rendiconto finanziario decisionale;
- il rendiconto finanziario gestionale.
-
Il rendiconto finanziario decisionale si articola in entrate ed uscite classificate come il bilancio di previsione decisionale. Analogamente, il rendiconto finanziario gestionale è articolato come il bilancio di previsione gestionale ed evidenzia:
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- le uscite di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
- il totale dei residui attivi e passivi che si trasferiscono all’esercizio successivo.
Art. 38
Conto Economico
- Il conto economico, redatto secondo le disposizioni dell’articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabili, fornisce la dimostrazione del risultato economico conseguito nell’esercizio.
- Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. Esso comprende: gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti del conto del bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti all’esercizio costi consumati e ricavi esauriti.
- Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e componenti negativi del conto economico.
Art. 39
Stato patrimoniale
- Lo stato patrimoniale riporta la consistenza iniziale e finale degli elementi patrimoniali attivi e passivi con l’indicazione delle variazioni intervenute nelle singole poste, nonché l’incremento o la diminuzione del patrimonio netto al 31 dicembre.
- Compongono l’attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l’attivo circolante, i ratei e i risconti attivi.
- Le immobilizzazioni si distinguono in immobilizzazioni immateriali, in immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all’anno.
- L’attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilità liquide, i crediti verso lo Stato ed enti pubblici e gli altri crediti di durata inferiore all’anno.
- Gli elementi patrimoniali dell’attivo sono esposti al netto dei fondi ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare riscontro nella nota integrativa.
- Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti, i ratei e i risconti passivi.
- In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d’ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l’ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell’esercizio finanziario.
- Sono vietate compensazioni fra partite dell’attivo e quelle del passivo.
Art. 40
Nota integrativa
- La nota integrativa è il documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l’andamento della gestione, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.
-
La nota integrativa si articola nelle seguenti cinque parti:
- criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
- analisi delle voci del conto del bilancio;
- analisi delle voci dello stato patrimoniale;
- analisi delle voci del conto economico;
- altre notizie integrative.
-
Le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono in ogni caso riguardare:
- gli elementi richiesti dall’art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- l’applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta del rendiconto generale, motivandone le ragioni e quantificando l’incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonché sul risultato economico;
- l’illustrazione delle risultanze finanziarie complessive;
- le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno, comprendendo l’utilizzazione del fondo di riserva;
- la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico‐patrimoniale;
- l’elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- la destinazione dell’avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
- l’analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la composizione e la destinazione;
- la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché per quelli attivi, la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità;
- la composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell’istituto cassiere o tesoriere e del servizio di cassa interno;
- i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi al personale comunque applicato all’ente;
- l’elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell’esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.
Art. 41
Situazione amministrativa
-
La situazione amministrativa, allegata al conto consuntivo, evidenzia:
- la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente eseguiti nell’esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell’esercizio;
- il totale complessivo dei residui attivi e dei residui passivi alla chiusura dell’esercizio;
- il risultato finale di amministrazione.
- La situazione amministrativa deve tener distinti i fondi non vincolati, da quelli vincolati e dai fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale. Tale ripartizione è illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa.
-
L’avanzo di amministrazione può essere utilizzato:
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
- per il finanziamento di spese di investimento.
- Nel corso dell’esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l’avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto rinveniente dall’esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle finalità di cui alle lettere a e b del comma 3. Tale utilizzazione può avvenire solo dopo l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente.
- L’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi del comma 1, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all’articolo 15, comma 5, in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese nel risultato contabile di amministrazione.
Art. 42
Relazione sulla gestione
Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione predisposta dal Segretario Generale sull’andamento della gestione nel suo complesso, recante l’indicazione dei costi sostenuti ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del budget, nonché notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio.
Art. 43
Prospetto per missioni e programmi
Analogamente al bilancio di previsione, il rendiconto generale riporta la rappresentazione dei dati di bilancio consuntivo che evidenzia le finalità della spesa secondo l’articolazione per “missioni” e “programmi” di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
Art. 44
Relazione del collegio dei revisori
- La relazione del Collegio dei Revisori al rendiconto generale fornisce valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione e valutazioni in ordine alla realizzazione del programma e degli obiettivi fissati all’inizio dell’esercizio, ponendo in evidenza le cause che ne hanno determinato eventuali scostamenti.
-
Il Collegio dei Revisori, in particolare, deve:
-
attestare:
- la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- l’esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio;
- la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
- l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati.
- effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità dell’equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, fornire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento perché, comunque, venga, nel tempo, salvaguardato l’equilibrio;
- esprimere valutazioni sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Cassa e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- concorrere con altri organi a ciò deputati alla valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo interno;
- verificare l’osservanza delle norme che presiedono la formazione, l’impostazione del rendiconto generale e della relazione sulla gestione predisposta dal Segretario Generale;
-
attestare:
- Il Collegio dei revisori conclude la relazione esprimendo il parere di competenza ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Art. 45
Sistema di scritture
-
Per la gestione patrimoniale sono attivate le seguenti scritture:
- un registro delle entrate nel quale viene riportato lo stanziamento iniziale e le successive variazioni, le somme ricevute per ciascun capitolo di entrata;
- un registro delle spese nel quale vengono riportate le somme erogate per ciascun capitolo di spesa;
- il giornale cronologico dei mandati emessi (giornale di cassa) nel quale vengono registrati il saldo iniziale di cassa, gli ordinativi di incasso ed i mandati emessi nell’anno;
-
il registro inventario dei beni mobili acquistati dalla Cassa delle Ammende:
- mobili e attrezzature varie;
- macchinari;
- hardware e software;
- mezzi d’opera, autoveicoli e altri mezzi di trasporto;
- opere artistiche e materiale bibliografico;
- equipaggiamento e vestiario;
- altri beni.
- Le scritture sono tenute con criteri atti a garantirne l’autenticità e la certezza e possono essere effettuate anche con sistemi informatici secondo le norme vigenti.
Art. 46
Criteri di classificazione dei beni, l’iscrizione e la cancellazione nei registri inventariali, la determinazione del valore, la rivalutazione e la ricognizione
- Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.P.C.M. 102/2017 il Segretario Generale è consegnatario dei beni della Cassa.
- I beni si distinguono in mobili ed immobili ai sensi dell’art. 812 del codice civile; essi sono descritti in separati inventari, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.
- A norma dell’art. 813 del codice civile, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali e alle relative azioni che hanno per oggetto beni immobili. Le disposizioni concernenti beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.
- I beni di consumo, quali il materiale di cancelleria, il materiale per il funzionamento dei servizi generali, i carburanti e in genere tutto il materiale che debba essere consumato per l’utilizzazione; i beni facilmente deteriorabili o logorabili o particolarmente fragili; vengono annotati su distinto Registro di facile consumo e degli oggetti fragili al fine di sorvegliarne l’utilizzo e la movimentazione.
- I beni durevoli di valore pari o inferiore a € 500,00 IVA compresa, ad eccezione dei beni che costituiscono attrezzature costituenti “universalità di mobili” definiti dall’art 816 del codice civile ed aventi valore complessivo superiore a € 500,00 IVA compresa, sono registrati su apposito Registro dei beni durevoli di valore non superiore a € 500,00 IVA compresa.
- I beni mobili sono classificati nelle seguenti categorie: mobili e attrezzature varie, attrezzature e sistemi informatici, mezzi d'opera, autoveicoli e altri mezzi di trasporto, opere artistiche e materiale bibliografico, equipaggiamento e vestiario, altri beni.
Art. 47
Registri inventariali
- I beni mobili che non hanno carattere di beni di consumo e aventi un valore superiore a 500,00 euro IVA compresa, sono iscritti in apposito registro inventariale contenente i dati analitici ed estimativi idonei alla loro corretta identificazione.
- Il registro d’inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: l’ubicazione del bene, la denominazione e la descrizione, la quantità, il valore, il numero progressivo d’inventario.
- I beni mobili sono valutati per il loro prezzo di acquisto comprensivo di sconti, al lordo dell’I.V.A., al netto delle eventuali spese accessorie, ovvero al valore di stima o di mercato, quando si tratti di beni pervenuti per causa diversa dalla compravendita, dalla donazione, dalla permuta, etc. All'atto della formazione dell'inventario e, per ogni successiva acquisizione, all'atto della presa in consegna, ogni bene è distinto da un numero progressivo di inventario.
- I beni durevoli, con la medesima finalità e destinazione d’uso, qualora abbiano un valore di acquisto complessivo superiore ad € 500,00, sono inventariati con unico numero di inventario considerandoli acquisizione di universalità di mobili in considerazione della loro destinazione e funzione unitaria.
- Ai beni accessori ed alle pertinenze di mobile a mobile che vengono destinati a tale scopo è imputato lo stesso numero di inventario del bene principale del quale costituiscono incremento di valore. Il numero è impresso su una targhetta o etichetta fissata al bene.
- Al termine di ogni esercizio finanziario il consegnatario dei beni provvede alla chiusura dell’inventario e predispone il riepilogo della situazione complessiva dei beni, al netto degli ammortamenti, con l’indicazione della consistenza all’inizio dell’esercizio, delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio e della consistenza finale.
- Le aliquote degli ammortamenti per le diverse categorie sono: per i mobili e attrezzature varie l’aliquota del 10%; per hardware e software l’aliquota del 25%; per i mezzi d'opera, autoveicoli e altri mezzi di trasporto l’aliquota del 20%; per opere artistiche e materiale bibliografico l’aliquota del 2%; equipaggiamento e vestiario l’aliquota del 20%.
Art. 48
Ricognizione dei beni mobili
- Ogni cinque anni è effettuata una ricognizione dei beni mobili di proprietà della Cassa attraverso una ricognizione ambientale effettuata nelle strutture ove i beni si trovano, da una commissione composta da almeno tre persone tra cui il responsabile della struttura ove è presente il bene, un funzionario contabile ed una persona nominata dal Segretario della Cassa.
- La commissione informerà il Consiglio dell’esito delle ricognizioni.
- La ricognizione dei beni consiste nella verifica della corrispondenza tra quanto contenuto nei registri inventariali ed i beni mobili esistenti. Nel caso in cui le registrazioni risultino discordanti dalla situazione reale si procede alle necessarie rettifiche.
- Qualora un bene iscritto nell’inventario non risulti reperibile e non esista appropriata documentazione circa le cause, dovrà essere restituito alla Cassa il valore economico del bene.
Art. 49
Carico e scarico dei beni mobili
- Il buono di carico viene emesso dal consegnatario della Cassa delle Ammende entro 10 giorni dalla ricezione della fattura d’acquisto, del relativo verbale di introduzione del bene e dell’eventuale verbale di collaudo o regolare fornitura.
- La cessione, il trasferimento dei beni mobili, nonché la constatazione della loro perdita o della loro condizione di fuori uso, fatto salvo l'eventuale obbligo della reintegrazione o risarcimento del danno, sono disposti dal Consiglio con propria deliberazione adottata su proposta del consegnatario.
- Le proposte di scarico devono indicare i motivi dettagliati per cui viene richiesta la cancellazione e gli elementi necessari ad identificare il bene.
- Le proposte di scarico per fuori uso sono accompagnate dal verbale della commissione per il fuori uso, nominata dal Segretario Generale e composta da almeno tre componenti che hanno il compito di fornire uno specifico parere in ordine ai beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell’ufficio o posti fuori uso per cause tecniche.
- Il Consiglio, con la stessa deliberazione, dispone la cancellazione dagli inventari dei beni stessi da effettuarsi con buoni di scarico emessi dal consegnatario della Cassa e da questi firmati.
- Il consegnatario della Cassa adotta i provvedimenti riguardanti lo scarico di beni mobili inventariali, l’autorizzazione alla vendita dei beni scaricati e le relative riassegnazioni disposte dal Consiglio.
- I beni dichiarati fuori uso possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti pubblici ovvero ad associazioni ed enti privati senza fine di lucro e con finalità pubblica.
Art. 50
Rivalutazione dei beni mobili
- La rivalutazione dei beni mobili viene effettuata di norma ogni cinque anni in occasione della ricognizione.
- La rivalutazione va operata secondo un valore di prudenziale stima, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato di conservazione dei beni.
- Gli oggetti d'arte devono essere conteggiati al prezzo originario di acquisto od al valore originario di stima, fino a valutazione diversa effettuata dalla Sovrintendenza alle Belle Arti.
Art. 51
Inventario dei beni immobili
Il registro dei beni immobili, distinto dall’inventario dei beni mobili, deve contenere le seguenti indicazioni: la denominazione, l’ubicazione, l’uso cui sono destinati e le strutture cui sono affidati, il titolo di provenienza e le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita, le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati, il valore iniziale e le successive variazioni, gli eventuali redditi.
Art. 52
Assegnazione di beni immobili
- Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può assegnare in uso per fini istituzionali gli immobili o parte di essi, precisando eventuali particolari condizioni di utilizzazione.
- I beni immobili, assegnati secondo le modalità di cui al comma 1, sono affidati agli assegnatari i quali vigilano sulla loro conservazione e rispondono di qualsiasi danno che possa derivare ai beni medesimi dalla loro omissione di tempestive richieste di intervento ai competenti Uffici.
- Gli assegnatari sono responsabili di qualsiasi variazione apportata al bene immobile senza le prescritte autorizzazioni.
- La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra il Segretario Generale della Cassa che effettua la consegna e l’assegnatario che la riceve.
Art. 53
Servizio di cassa e gestione economale
- Il servizio di cassa è affidato, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, a impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione.
- Con il bilancio di previsione viene determinato l’ammontare del fondo per il servizio di economato.
- Il predetto fondo può essere utilizzato per spese di modesta entità occorrenti al funzionamento degli Organi della Cassa e dei servizi.
- Con apposito regolamento viene disciplinato il funzionamento del servizio di cassa economale e sono individuati gli importi, le tipologie di spesa, le scritture e le modalità di reintegro delle somme erogate.
- L’economo cassiere è nominato dal Segretario Generale ed al termine della gestione rassegna apposito rendiconto al servizio di programmazione, bilancio, fondi patrimoniali e depositi cauzionali.
Art. 54
Disposizioni generali
- L’affidamento e l’esecuzione di lavori, opere, servizi e forniture, ivi compresi i correlati obblighi di legge ed ogni aspetto inerente alla materia contrattuale, sono disciplinati nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, del presente regolamento nonché, per quanto non espressamente previsto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle disposizioni codice civile, delle normative di settore e delle disposizioni in materia di acquisti attraverso gli strumenti di razionalizzazione della spesa pubblica.
- Per gli affidamenti di cui al comma 1, salvo i casi previsti dalla normativa vigente, l’Ente si avvarrà delle procedure di acquisto telematiche centralizzate.
Art. 55
Pubblicità
- I bandi, gli avvisi e le notizie ad essi relativi, sono pubblicati nei casi e nelle modalità previsti dal vigente Codice dei Contratti nonché nel rispetto della Legge 06/11/2012 n. 190 e del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii. Sul portale istituzionale della Cassa si provvede alle pubblicazioni di legge nonché alle pubblicazioni di ogni informazione ritenuta utile, allo scopo di perseguire la finalità della massima trasparenza.
Art. 56
Donazioni e comodati gratuiti
- La Cassa può accettare eventuali donazioni e l’offerta di attrezzature in comodato gratuito, previa valutazione della convenienza economica rapportata ai costi di gestione che ne deriveranno ed alla possibilità di attivare le procedure per l'approvvigionamento del materiale di consumo necessario al loro funzionamento.
Art. 57
Contratti per studi e ricerche, per consulenze e attività libero professionali
- La Cassa può stipulare contratti d’opera o affidare incarichi professionali nel rispetto della normativa vigente, per l’esecuzione di compiti specifici riguardanti, in particolare, attività di studio e ricerca, prestazioni di consulenza e di progettazione, di supporto ai servizi amministrativi e tecnici, per la formazione di commissioni o per lo svolgimento dei controlli, per i collaudi e la vigilanza sull’esecuzione dei contratti.
- I predetti incarichi possono essere affidati a persone giuridiche pubbliche e private, o ad altri soggetti di comprovata capacità ed esperienza, sempre che non sia reperibile all’interno personale in possesso di adeguata professionalità, in seguito a procedura comparativa dei curricula, pubblicizzata con apposito avviso per almeno 15 giorni sul sito web Giustizia, ferma la predeterminazione nell’avviso stesso dei criteri di valutazione.
Art. 58
Spese di rappresentanza e pubblicità
-
La Cassa sostiene spese di rappresentanza e pubblicità, finalizzate a soddisfare esigenze di comunicazione e visibilità correlate alla propria attività istituzionale, di seguito elencate:
- spese per convegni e/o incontri di lavoro;
- spese per libri, targhe, medaglie, o oggetti simbolici da offrire a personalità nazionali o internazionali in occasione di visite o convegni in Italia e all’estero;
- spese per inserzioni pubblicitarie;
- spese per servizi fotografici per stampa e relazioni pubbliche;
- spese per opuscoli e materiale illustrativo dell’attività della Cassa.
TITOLO VI - CONTROLLI E RESPONSABILITÀ
Art. 59
Responsabilità
- Ai componenti degli Organi ed al personale della Cassa si applicano le disposizioni in materia di responsabilità vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
- La denuncia per danno erariale a carico dei dipendenti della Cassa è inoltrata alla Procura competente della Corte dei Conti dal Presidente ed è comunicata al Collegio dei revisori dei conti. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di denuncia da parte dei revisori dei conti.
- Sono responsabili della corretta osservanza delle norme e della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale: i funzionari preposti ai diversi settori, il Segretario generale, il Consiglio, il Presidente, secondo gli specifici livelli di autonomia e di competenza.
- La responsabilità per il conseguimento degli obiettivi e sull’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa è attribuita agli organi decisionali, a quelli di coordinamento ed a quelli operativi secondo il rispettivo livello di funzione, tenendo conto delle direttive generali emanate dal Consiglio e dei conseguenti programmi ed obiettivi attribuiti dal Segretario generale alle strutture operative.
- La Cassa si dota di un sistema di controllo interno, che, avvalendosi dell’Organismo Indipendente di Valutazione O.I.V. della Performance del Ministero della Giustizia e delle modalità operative ivi previste in quanto compatibili, realizzi le attività di cui all’articolo 14 comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, cosi come previsto dal combinato disposto dell’articolo 4, comma 16 del decreto istitutivo e dell’articolo 12 dello Statuto. Con provvedimento del Segretario Generale, previo parere del Consiglio e di concerto con l’O.I.V., sono definite le modalità operative per lo svolgimento di tale controllo.
Art. 60
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
- Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato alla verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; esso viene esercitato, rispettivamente a diversi livelli, dal servizio di programmazione, bilancio e contabilità, dal Segretario generale, dal Consiglio e dal Collegio dei revisori dei conti.
- Il predetto controllo investe l’attività amministrativa e quella di gestione finanziaria e patrimoniale della Cassa.
Art. 61
Controllo di gestione
- La Cassa si dota di un sistema di controllo di gestione finalizzato alla verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nel rispetto della vigente disciplina.
- Con provvedimento del Presidente, previo parere del Consiglio, sono definite le modalità operative per lo svolgimento del controllo, nel rispetto delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali in materia di politiche attive del lavoro.
- La Cassa si avvale del supporto organizzativo, amministrativo ed informatico dell’Amministrazione penitenziaria e può accedere ai documenti ed alle strutture contabili necessarie per l’espletamento dei relativi compiti.
Art. 62
Controllo strategico
- Il controllo strategico mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.
- L’attività di controllo strategico consiste nell’analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
Art. 63
Il controllo dei revisori dei conti
- Al Collegio dei revisori dei conti è demandata la vigilanza sulla legittimità e sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione finanziaria e patrimoniale della Cassa, così come previsto dal D.lgs. 123/2011.
- In sede di esame del bilancio di previsione e del rendiconto generale, nonché, almeno una volta nel corso dell’esercizio, esso riferisce altresì sull'aspetto economico della gestione.
- Nell’espletamento delle proprie attività, il Collegio dei revisori dei conti può prendere visione di tutti gli atti e documenti contabili, acquisire informazioni e richiedere la collaborazione delle strutture amministrative e contabili della Cassa, nonché di quelle preposte al controllo gestionale e strategico.
- I verbali relativi alle riunioni del Collegio dei revisori dei conti, numerati cronologicamente e raccolti in apposito registro, sono conservati agli atti della Cassa per almeno dieci anni.
- Copia degli stessi verbali viene inviata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, al Presidente per la successiva trasmissione al Consiglio, al Segretario generale.
- L’attività del Collegio dei revisori dei conti viene espletata secondo le disposizioni vigenti in materia.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 64
Norma di rinvio
Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al DPR 27 febbraio 2003, n. 97 e ss.mm.
Art. 65
Disciplina transitoria
Le disposizioni di cui agli artt. 16 e seguenti del presente regolamento saranno pienamente attuate entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento.
Art. 66
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con la delibera di approvazione da parte del Consiglio.