Accordo 16 gennaio 2014 - Relazione illustrativa sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di IIª fascia dell’amministrazione degli archivi notarili della retribuzione di risultato per il biennio 2009-2010, facente carico ai fondi 2010-2011

Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Accordo sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia dell’amministrazione degli archivi notarili della retribuzione di risultato per il biennio 2009-2010, facente carico ai fondi 2010-2011

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali,  sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Tipologia dato dati
Data di sottoscrizione Ipotesi di accordo (Preintesa): 3 luglio 2013 - 15 luglio 2013 (DIRSTAT) Accordo definitivo: 16 gennaio 2014 – 23 gennaio 2014 (C.G.I.L. F.P.)
Periodo temporale di vigenza Anni 2009/2010 – utilizzo dei fondi 2010 e 2011
Composizione della delegazione trattante Parte Pubblica: Direttore Generale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL - CISL FP - UIL PA Dirigenti Min. - CONFSAL UNSA - UNADIS Ministeri - DIRSTAT - FED.ASSOMED – SIVEMP Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): C.G.I.L. F.P. CONFSAL UNSA C.I.S.L. F.P. Unadis DIRSTAT
Soggetti destinatari Dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione degli Archivi Notarili
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) Definizione dei criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia dell’amministrazione degli archivi notarili della retribuzione di risultato per il biennio 2009-2010, facente carico ai fondi 2010-2011
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione Il presente accordo definitivo è inviato all’Organo di controllo interno (Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia) per la dovuta certificazione
Il completamento delle presente sezione dedicata ai rilievi sarà possibile solo successivamente al controllo eseguito dall’Ufficio Centrale del Bilancio
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009: SI
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009: SI
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009: SI
La Relazione della Performance (relativa all’anno 2011) è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009: SI

 

Modulo 2 –  Illustrazione dell’articolato del contratto

Il giorno 16 gennaio 2014, presso la sede dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili ha avuto luogo l’incontro tra la parte pubblica e le OO.SS. rappresentative della dirigenza per discutere circa l’accordo sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia dell’amministrazione degli archivi notarili della retribuzione di risultato per il biennio 2009-2010, facente carico ai fondi 2010-2011.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’accordo, con cui sono state recepite le scelte operate con il precedente accordo sottoscritto in data 3 aprile 2012, con alcune modifiche relative ai coefficienti di valutazione, tenuto conto delle differenti valutazioni assegnate dalla Commissione di valutazione dei dirigenti.

Con la presente relazione illustrativa, prevista dagli artt. 40 e 40 bis del Decreto Legislativo 165/2001, come modificati dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, si evidenziano il significato, la ratio e gli effetti attesi dal contenuto dell’accordo stesso che si sottopone a verifica; si evidenziano, altresì, la natura premiale e selettiva nonché la conformità ai principi ed ai criteri previsti dall’art. 65, comma 1, del d.lgs. 150/2009.

In merito a quest’ultimo aspetto, attinente alla verifica dei rispetto degli ambiti propri della legge e del contratto collettivo e, all’interno dell’area demandata alla contrattazione collettiva, dell’espressa devoluzione di alcune materie alla contrattazione integrativa da parte del CCNL, l’accordo che si sottopone a verifica verte su istituti economici che l’art. 24 del D.L.gs. 165/2001 espressamente rimette alla contrattazione integrativa collettiva, cui spetta regolare il trattamento economico del personale dirigenziale.

Per ciò che concerne la contrattazione collettiva si precisa, infatti, che in tema di relazioni sindacali continua ad essere vigente l’art. 4, primo comma, lett. B), del CCNL Dirigenti - Area I per il quadriennio 2002-2005 che definisce gli ambiti della contrattazione integrativa, in quanto il successivo CCNL – medesima area – per il quadriennio 2006-2009, stipulato in via definitiva in data 12 febbraio 2010, sul punto ha confermato quanto già statuito dal CCNL 2002-2005.

Tuttavia, in merito alla retribuzione di risultato destinata ai dirigenti di II fascia, l’art. 26 del CCNL 2006-2009 ha definito i parametri cui la contrattazione integrativa deve attenersi all’atto della definizione dei criteri per l’erogazione della stessa, precisando espressamente che quanto ivi disposto trova applicazione in via sperimentale e transitoria nelle more della piena attuazione del decreto legislativo 150/2009.

In realtà, l’art. 26 del CCNL 2006-2009 è già pienamente coerente con la ratio che impronta l’intero decreto 150/2009 ed in un certo qual modo anticipa detta ratio laddove pone una forte enfasi sull’orientamento alla premialità del trattamento accessorio nonché sul nesso di quest’ultimo con il conseguimento dei risultati e degli obiettivi da accertare con l’applicazione di sistemi di valutazione rigorosi ed oggettivi.
Inoltre, lo stesso art. 26 CCNL dispone che la contrattazione integrativa articoli la componente retributiva legata al risultato in livelli di merito, idoeni ad assicurare una effettiva differenziazione degli importi destinati a coloro che rientrano in detti livelli.

A tal fine, questa disposizione contrattuale stabilisce che la stessa contrattazione integrativa indichi i parametri per l’individuazione delle fasce di merito, secondo un’impostazione tesa non al livellamento, bensi al riconoscimento del contributo lavorativo di ciascun dirigente ed a premiare adeguatamente i più meritevoli, in linea con quanto disposto dall’art. 19 del D.Lgs. 150 del 2009.

Su tale assetto normativo e contrattuale è poi intervenuto l’art. 6 del decreto legislastivo 1 agosto 2011 n. 141 che ha rinviato l’applicazione degli articoli 19 e 31 del d.lgs. 150/2009 alla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella del quadriennio 2006-2009, ferma restando la possibilità che, nelle more dei rinnovi contrattuali, vengano utilizzate per le finalità indicate dai predetti articoli alcune economie di gestione indicate nel medesimo articolo 6.
Questo accordo si avvale del sistema di valutazione in quanto differenzia i parametri per la quantificazione della retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti di II fascia, a seconda del punteggio riportato da ciascuno di essi all’esito del procedimento di valutazione relativo agli anni 2009 e 2010.

L’orientamento ai risultati e allo scopo di favorire la produttività e l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini è stato rafforzato con la definizione di criteri che – ancora di più rispetto a quelli adottati in precedenza – sono improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione del dirigente, prevedendo una maggiore differenziazione dei parametri per la determinazione degli importi.

Rispetto al testo dell’ipotesi sottoscritta in data 3 luglio 2013, l’accordo definitivo ha recepito le indicazioni contenute nella nota della Ragioneria Generale dello Stato 12 novembre 2013 n. 82021 (allegata alla nota prot. n. 61703 del 14 novembre 2013 dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia) e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per l’erogazione delle dovute competenze, si attinge dai fondi (2010 e 2011) per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia in servizio nell’Amministrazione degli archivi notarili, determinati, nel loro ammontare complessivo dai  pp.D.G. del 15 ottobre 2012 e del 3 dicembre 2013, vistati dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia, rispettivamente, in data 22 ottobre 2012 ed in data 5 dicembre  2013; ciascuno di essi, comprensivo della somma da destinarsi agli incarichi di reggenza, ammontano ad euro 879.601,00 per l’anno 2010 ed euro 796.899,66 per l’anno 2011, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. Considerato che per gli anni 2010 e 2011 le risorse già utilizzate per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato ammontano, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione, rispettivamente ad euro 495.451,31 ed ad euro 412.799,76, risultano disponibili risorse per euro 384.149,69 per l’anno 2010 ed Euro 384.099,90 per l’anno 2011.

Nel contratto definitivo si è provveduto a indicare nelle premesse dell’ipotesi di accordo, al punto ottavo, gli importi relativi ad entrambi i fondi (2010 e 2011), al netto degli oneri e dell’IRAP,  in conformità agli importi risultanti dai citati decreti di costituzione dei fondi.

In secondo luogo, nelle premesse dell’accordo, relativamente alla costituzione del fondo per l’anno 2011, viene indicata la somma di Euro 796.899,66, in conformità al all’adeguamento operato con p.D.G. 3 dicembre 2013, registrato in data 5 dicembre 2013.
Con l’art. 1 (criteri di corresponsione del risultato), le risorse residue per gli anni 2010 e 2011, vengono destinate unicamente alla corresponsione della retribuzione di risultato da attribuire secondo la valutazione individuale dei dirigenti espressa dall’apposita Commissione (che opera già da anni la valutazione sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e sul livello di capacità manageriale dimostrata per la realizzazione degli stessi). In proposito si precisa che le proposte di valutazione dei dirigenti di seconda fascia relative agli anni 2009 e 2010 sono state approvate  con decreti ministeriali in data 29 ottobre 2012.

La nuova disposizione innova, inoltre, i criteri di distribuzione del compenso in esame (come previsti dal precedente accordo), aggiungendo la valutazione di “distinto” (non presente in precedenza) e modificando i coefficienti che risultano in linea con quelli adottati dalle altre articolazioni del Ministero e aumentano, seppure in misura modesta, la diversità di effetto economico tra i diversi livelli di valutazione, rispetto a quelli adottati in passato.

La distribuzione della quota di ciascun fondo destinata alla retribuzione di risultato avverrà secondo coefficienti di valutazione che, tendendo conto delle differenti valutazioni assegnate dalla Commissione di valutazione dei dirigenti, sono stati così definiti:

  • 1,2 per il giudizio di “eccellente”;
  • 1,0 per il giudizio di “oltre la media”;
  • 0,8 per il giudizio di “distinto”;
  • 0,6 per il giudizio di “adeguato”;
  • 0 per l’ipotesi di “non valutato” (per omessa trasmissione di documentazione) o per il giudizio di “valutato negativamente”.[1]

Tali coefficienti, concordati con le OO.SS., saranno quindi applicati a tutta la retribuzione di risultato, che verrà distribuita tenendo conto solo delle valutazioni della Commissione e senza tener conto di altri parametri. Non verrà corrisposta alcuna retribuzione di risultato per l’anno in cui il dirigente consegua un giudizio di “non adeguato”.

Nel caso di conferimenti ai dirigenti di incarichi di reggenza di cui all’art. 61 del CCNL 21 aprile 2006, al dirigente incaricato sarà corrisposta una retribuzione aggiuntiva, nell’ambito della retribuzione di risultato, rapportata al 15% del valore economico della retribuzione di posizione – sia fissa che variabile - prevista per l’Ufficio dirigenziale conferito in reggenza, commisurata al periodo di durata della reggenza.
Sono stati poi regolamentati i casi di cessazione dal servizio o di rientro in servizio, nel caso che venga svolto un incarico di durata inferiore ai termini previsti per la valutazione: ai fini dell’attribuzione della retribuzione dovuta, è stato concordato che un mese di reggenza di archivio notarile distrettuale dirigenziale corrisponde ad una ispezione ordinaria ad un archivio notarile distrettuale, o a due ispezioni ordinarie svolte in archivi notarili sussidiari, o a due ispezioni ordinarie agli atti di Presidenti di Consigli notarili. La predetta integrazione del trattamento economico verrà subordinata alla valutazione positiva dell’attività svolta rapportata al solo periodo di svolgimento della sostituzione effettuata (non viene attribuito l’incremento se il dirigente consegua una valutazione negativa).

La diversa parametrazione della retribuzione individuale di risultato, garantita dall’accordo in esame, a seconda del punteggio, consentirà anche di assicurare quella “adeguata differenziazione degli importi” che il secondo comma dell’art. 26 del CCNL considera necessaria per garantire un’effettiva premialità.

Per completezza si segnala che la fattispecie degli incarichi aggiuntivi (art. 60 del CCNL 21 aprile 2006), ad oggi non si è verificata nell’ambito dell’Amministrazione.
In relazione ai risultati attesi, si reputa che detto accordo integrativo possa favorire una positiva ricaduta sui livelli di produttività collettiva ed individuale.

Roma, li  3 febbraio 2014

Il Direttore Generale
Cons. Alessandro Giordano

 

nota 1 - L’accordo definitivo, sottoscritto il 3 aprile 2012 e relativo ai criteri per la corresponsione della retribuzione di risultato per l’anno 2008 (fondo 2009), in merito ai coefficienti, così disponeva:

  • “0,25, per il giudizio di “eccellente”;
  • 0,20, per il giudizio di “oltre la media”;
  • 0,15, per il giudizio di “adeguato”.

Al personale che, per cessazione dal servizio o per rientro in servizio, ha svolto un incarico di durata inferiore ai termini previsti per la valutazione è attribuito, in proporzione alla durata della permanenza nell’ufficio dirigenziale, un coefficiente medio di 0,18.”