Accordo 10 novembre 2011 - Relazione illustrativa

Ministero della Giustizia
Relazione illustrativa
ACCORDO SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE - ANNO 2010

sottoscritto il 10 novembre 2011

1. Premessa

La peculiare organizzazione del Ministero della Giustizia, articolata, per quanto attiene alla gestione del personale, in diverse  Amministrazioni,  ha fatto sì che  la distribuzione del Fondo pari a € 116.085.135,00 avvenisse secondo le necessità proprie di ciascun Dipartimento (artt. 1-2-3).
In data 23.12.2010 era stata sottoscritta un’Ipotesi di Accordo sottoposta regolarmente, come da previsione normativa, al vaglio degli Organi di controllo, che avevano formulato alcune osservazioni ed alle quali erano seguite delle controdeduzioni.
Si è, pertanto, ritenuto di modificare il testo dell’Ipotesi di accordo sottoscritta il 23.12.2010 recependo solo in parte le osservazioni contenute nella nota prot. n. DFP 0012133 P-4.17.1.14.5 del 23.02.2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali – Servizio Contrattazione Collettiva.
Si è provveduto, quindi, a sottoporre al vaglio degli Organi di controllo il nuovo testo dell’Ipotesi di accordo, sottoscritta il 3 agosto 2011, per il tramite dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Con nota prot. DPF 0051185 P-4.17.1.14.5 del 12/10/2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, rendeva parere favorevole all’ulteriore corso dell’Ipotesi di accordo.

2. Modalità di distribuzione per l’Amministrazione Giudiziaria

Ogni Amministrazione ha destinato una quota consistente del Fondo alle progressioni economiche ed ai passaggi economici così come definiti nel CCNI del 29 luglio 2010.
In particolare, l’Amministrazione giudiziaria ha destinato alle progressioni economiche, come già avvenuto per l’anno 2009, una quota significativa del F.U.A., in quanto il personale, contrariamente a quanto  avvenuto per quello degli altri Dipartimenti dello stesso Ministero e, in generale, per tutto il restante personale del comparto Ministeri, non ha mai visto realizzate le procedure di riqualificazione.
Altra quota è stata utilizzata per compensare le particolari posizioni, ossia prestazioni che comportano rischi, disagi o particolari responsabilità, cui è correlata una specifica indennità, tenendo conto delle relative caratteristiche, così come definite nel CCNI e recepite nella presente Accordo.

In particolare, l’Amministrazione Giudiziaria ha ritenuto di dover, oltre ad aumentare l’importo dell’indennità prevista dall’art. 38 del CCNI 29 luglio 2010, stante il particolare disagio cui è sottoposto il personale impegnato nell’assistenza al magistrato in udienza, prevedere ulteriori indennità per quel personale che svolge particolari attività ed al quali è richiesto un plus rispetto a quanto stigmatizzato nel nuovo “Ordinamento professionale del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia”.

È stata riconosciuta un’indennità pari a € 15,00 per quel personale che rappresenta l’amministrazione nelle udienze di primo grado. Trattasi di personale, al  quale è stato richiesto di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense, e che, per delega dell’Avvocatura dello Stato, prende parte ai processi di 1° grado in cui l’amministrazione giudiziaria è coinvolta, sin dai tentativi obbligatori di conciliazione, in materia di pubblico impiego (risarcimento danni, mobilità, ricorsi ex art. 28, riconoscimento d’infermità ed equo indennizzo, ricorsi amministrativi gerarchici e ricorsi straordinari al Capo dello Stato, controversie in materia sindacale), con la sola esclusione dei ricorsi relativi a procedure concorsuali, agli inquadramenti economici e agli interpelli per posti direttivi per il personale togato. Il personale cura, altresì, avanti alla Corte dei Conti, anche tutto il contenzioso pensionistico relativo ad ex-dipendenti dell’amministrazione giudiziaria, compreso il personale togato. Si è ritenuto, pertanto, giusto e doveroso un riconoscimento, anche se è stato necessario, in considerazione della spesa sostenuta nel passato per le particolari posizioni, porre un limite massimo di  n.40 udienze annuali, per evitare problemi di capienza.

Un’indennità pari a euro 3,00 è stata prevista per il personale dell’Ufficio Contenzioso dell’Organizzazione giudiziaria per ogni azione di recupero delle somme ai sensi dell’articolo 21, comma 15, del C.C.N.L. 1994/1995, fino ad un massimo indennizzabile di 300,00 euro annue; nonché un’indennità  di € 50,00 per ogni attività di consulenza tecnica di parte prestata in giudizio in via straordinaria dai funzionari dell’Amministrazione giudiziaria, fino ad un limite massimo di € 400 annue. Trattasi, quest’ultimo, di personale che viene nominato con provvedimento quale consulente tecnico di parte per conto dell’Amministrazione nelle cause intentante innanzi al giudice del lavoro.

Un’indennità di € 500,00 annue per il personale che, per sopperire a vacanze endemiche di organico ed in aggiunta alla propria normale attività lavorativa, ha svolto, dietro determinazione del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e su segnalazione dei rispettivi direttori generali, attività di rilevanza nazionale strettamente connessa alle contrattazioni. Trattasi di personale appartenente ad Uffici diversi da quello (Ufficio secondo del Capo Dipartimento) che ne avrebbe la competenza, a norma del D.M. 18 dicembre 2001 attuattivo del Dpr n. 55 del 6 marzo 2001 in materia di “Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia”.

Infine, si è ritenuto di riconoscere agli assistenti giudiziari, addetti al servizio interno presso gli Uffici NEP, che svolgono un’attività di preparazione, formazione e di carico degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori, un’indennità di 150,00 euro annue, nel caso in cui la suddetta attività abbia rivestito carattere esclusivo, e di euro 100,00 annue, nel caso in cui i dipendenti di cui sopra siano stati anche impegnati per la chiamata delle cause all’udienza penale.

Alla contrattazione decentrata di cui all’art.4, comma 3, lett.B) del CCNL 16 febbraio 1999 è stata destinata, ai sensi dell’art. 32, comma 2  una quota per remunerare eventuali ulteriori particolari posizioni di lavoro e per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, con criteri stabiliti in quella sede in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 dell’Accordo sottoscritto in data 12 novembre 2010 e salvaguardando la destinazione di almeno il 20% delle somme alla valorizzazione del merito e della qualità delle prestazioni lavorative.

3. Modalità di distribuzione per Amministrazione Penitenziaria

Anche l’Amministrazione Penitenziaria per l’anno 2010  ha ritenuto che  una quota del Fondo Unico di Amministrazione  pari ad € 4.610.445,78, comprensiva degli oneri sociali a carico dello Stato,  sia destinata al finanziamento delle progressioni economiche ed ai passaggi economici già individuati nel CCNI del 29 luglio 2010, in relazione all’impegno già assunto in sede di stipula del F.U.A. 2009.  L’onere indicato si riflette per l’anno 2010, trattandosi di spesa con valenza strutturale, fino al rientro delle quote individuali a seguito dei futuri pensionamenti. Tali progressioni economiche  hanno riguardato n. 2.305 dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria ascritti al Comparto Ministeri  con  decorrenza dall’1 gennaio 2009.

Le progressioni economiche in questione  ricomprendono per  motivi di disponibilità finanziaria un terzo del personale in forza, al fine con esse di perseguire l’obiettivo di valorizzare al meglio le professionalità impiegate quotidianamente nel gravoso lavoro penitenziario, caratterizzato in questi ultimi tempi da forti carenze di personale a fronte del  noto incremento della popolazione detenuta. E’ stata altresì accantonata la somma di € 70.000 per il finanziamento del mese di dicembre 2010 delle ulteriori progressioni economiche che avverranno con decorrenza 1 dicembre 2010; le stesse interesseranno il solo  personale il servizio che  risponderà ai requisiti richiesti e riguarderanno complessivamente n° 450 unità di personale appartenete alle aree del Comparto Ministeri  presenti a tale data, di cui n° 193 dell’area II° e n° 257 della III° area.  La spesa andrà a regime nell’anno 2011 comportando un onere complessivo di € 805.412,24 (comprensiva del costo della vacanza contrattuale prevista dal CCNL – biennio economico 2008-2009) che troverà capienza nel fondo dello stesso anno.  
Per quanto riguarda l’indennità prevista per  le “posizioni organizzative” da corrispondere al personale della terza Area che, munita di provvedimento formale, ricopre incarichi di particolare responsabilità, in considerazione della complessità della funzione svolta, si è ritenuto di  attribuire un incremento, rispetto all’anno 2009, di € 100,00 annui lordi per ciascun avente diritto  (ad esclusione dei Funzionari della professionalità di servizio sociale “reggenti di UU.E.P.E.” per i quali è stato riconfermato l’importo unitario annuo del 2009 di € 2.580,00)  prevedendone per l’anno 2010,  la spesa complessiva di  € 1.633.802,40.

LETTERE    d),    e)    f):
La quota che l’Amministrazione penitenziaria ha ritenuto di utilizzare per compensare le particolari posizioni di lavoro di € 2.250.00,00 (lettera d)  è stata ridotta, rispetto a quella prevista per l’anno 2009, in considerazione dell’avvenuto passaggio al Ministero della Salute dei dipendenti con sede di lavoro nelle regioni a statuto ordinario, appartenenti ai profili  professionali del settore sanitario. Rispetto alle indennità già previste nel 2009, si è ritenuto prevedere anche per le sedi non dirigenziali il premio da attribuire al “responsabile dell’esecuzione dei progetti socio-trattamentali”degli Istituti e U.E.P.E dirigenziali di III° livello; è stata istituita inoltre,  una nuova indennità da corrispondere ai 25 funzionari appartenenti alla III° Area della professionalità di Servizio Sociale, a  riconoscimento della responsabilità datoriale svolta quali  “Reggenti” di sedi UU.E.P.E.  non dirigenziali, con esclusione comunque del personale presente nelle sedi di servizio collegate.

All’erogazione dei  compensi accessori da attribuire ai dipendenti in base all’apporto individuale (lettera f), secondo i criteri di distribuzione previsti nell’Accordo per la definizione dei criteri e del procedimento per la valutazione del personale nell’anno 2010, sottoscritto   in     data  12  novembre    2010,   è  stata  destinata   la   somma  lorda di € 1.226.379,53 da erogare  al personale in correlazione all’apporto individuale, ai sensi dell’articolo 22 del CCNL sottoscritto il 14 settembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, articolata nel duplice aspetto di valutazione individuale delle competenze organizzative nonchè  dei  risultati conseguiti nell’attività lavorativa.
Per finanziare il fondo di sede (lettera e)  è prevista la somma lorda di € 307.955,36 che verrà ripartita in base all’organico presente nelle varie sedi di contrattazione decentrata. Sarà cura di tali sedi individuare i destinatari della  ripartizione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, per remunerare ulteriori particolari posizioni di lavoro meglio individuate nelle sedi di contrattazione stessa volte ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Anche l’Amministrazione Penitenziaria, ha previsto  che ove ci fossero maggiori disponibilità da accertarsi a consuntivo, rispetto alle  finalizzazioni di cui all’ipotesi d’accordo del 23 dicembre c.a., saranno destinate ad incrementare i compensi accessori relativi alla remunerazione da corrispondersi sulla base dell’apporto individuale profuso e valutato con i criteri di cui al citato accordo del 12 novembre 2010 di cui all’art. 2  punto 1 lettera f).

4. Modalità di distribuzione per Amministrazione della Giustizia Minorile

L’Amministrazione della Giustizia Minorile ha destinato, come già avvenuto per l’anno 2009,  una quota consistente del Fondo alle progressioni economiche del personale all’interno delle aree così come definite nel CCNI del 29 luglio 2010.
Si evidenzia, in particolare, la destinazione di un importo per il finanziamento di ulteriori procedure con decorrenza 1° dicembre 2010. 
Le suddette progressioni economiche, che complessivamente interessano circa il 50% del personale, rappresentano un giusto riconoscimento finalizzato, da un lato, a riequilibrare gli assetti interni e, dall’altro, a premiare e stimolare la professionalità e l’impegno espresso a fronte di una progressiva riduzione della forza lavoro.
Com’è noto, infatti, l’Amministrazione della Giustizia è stata investita nell’ultimo decennio da numerose riforme normative, e, inoltre, ha subito, come le altre Amministrazioni statali, il blocco del turnover con progressiva riduzione delle possibilità assunzionali e, in attuazione delle disposizioni contenute prima nell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e poi nell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una sensibile riduzione delle dotazioni organiche, attuata, da ultimo, con il DPCM 24 giugno 2010.
Con riferimento all’art.58 del CCNI del 29 luglio 2010 è stato, inoltre, destinato un importo per il riconoscimento dell’indennità per le posizioni organizzative al personale della terza area, che ricopra incarichi che comportano particolari responsabilità.

E’ stata, altresì, utilizzata una quota per compensare le particolari posizioni di lavoro, ossia prestazioni che comportano rischi, disagi o particolari responsabilità, cui è correlata una specifica indennità, tenendo conto delle relative caratteristiche.

Le suddette particolari posizioni di lavoro, definite dagli artt. 54, 55 56 e 57 del CCNI e recepite nel presente Accordo, riguardano indennità per turnazioni, reperibilità, maneggio valori e di mansione per i centralinisti non vedenti.

5. Produttività

Una parte consistente del residuo delle quote è stata destinata all’erogazione di compensi accessori da attribuire ai dipendenti in base all’apporto individuale, i cui criteri di distribuzione erano stati previsti nell’Accordo per la definizione dei criteri e del procedimento per la valutazione del personale nell’anno 2010 sottoscritto in data 12 novembre 2010. I criteri ivi definiti erano stati individuati considerando che nell’anno 2010 il personale è stato impegnato in maniera eccezionale a causa della complessità delle innovazioni introdotte nell’ambito degli ampi processi di riforma che hanno interessato l’Amministrazione della Giustizia, dei consistenti tagli di organico operati a parità di Uffici e alla contrazione del personale in servizio in conseguenza del blocco delle assunzioni e che gli obiettivi da raggiungere erano da individuarsi nel mantenimento degli appezzabili livelli di servizi sino ad ora erogati e nella compiuta definizione delle innovazioni in corso di realizzazione. In quest’ambito l’erogazione dei compensi accessori da attribuire ai dipendenti è strategicamente correlata alla valutazione dell’apporto individuale, come previsto nell’articolo 22 del CCNL sottoscritto il 14 settembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni, articolata nel duplice aspetto di valutazione delle competenze organizzative e dei risultati conseguiti. Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate nell’Accordo sono destinate ad incrementare i compensi accessori da attribuire ai dipendenti alla luce della valutazione dell’apporto individuale al miglioramento dei servizi.

Per i dettagli si rimanda alla Relazione tecnico-finanziaria per l’Amministrazione Giudiziaria, l’Amministrazione Penitenziaria e l’Amministrazione della Giustizia Minorile.
L’art. 4 dell’Accordo, infine, indica le modalità di utilizzazione del F.U.A., pari a € 1.282308,00=, nell’ambito dell’Amministrazione degli Archivi Notarili, che pur dipendendo gerarchicamente e amministrativamente dal Ministero della giustizia, ha ordinamento e gestione finanziaria separati (art. 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629, “Riordinamento degli archivi notarili”) e per la quale si rimanda ad apposita relazione.