aggiornamento: March 22, 2023

Accordo 22 marzo 2023 - Addendum Accordo sulla mobilità del personale - Relazione illustrativa


Ministero della Giustizia

Relazione illustrativa

(art.40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 )

ADDENDUM ACCORDO SULLA MOBILITA’ INTERNA  DEL PERSONALE GIUDIZIARIO

 
Data di sottoscrizione 22 marzo 2023
Periodo temporale di vigenza Anno 2023
Composizione della delegazione trattante

Parte Pubblica
Presidente
:
Francesco Paolo SISTO  Viceministro

Per il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi
Gaetano CAMPO Capo Dipartimento
Lucio BEDETTA Direttore generale reggente del personale e della formazione
e Direttore generale del bilancio e della contabilità

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:
CONFSAL/UNSA; FP CGIL; CISL FP; UIL PA; Confintesa FP; USB PI; FLP
Organizzazioni sindacali firmatarie:
CONFSAL/UNSA; FP CGIL; CISL FP; UIL PA; Confintesa FP; USB PI; FLP
Soggetti destinatari Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo

Mobilità interna del personale giudiziario

 

  1. Premessa

L’Addendum all’Accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario sottoscritto il 15 luglio 2020 nasce dalla necessità di semplificare le procedure di monitoraggio delle applicazioni infradistrettuali e di attuare un’ulteriore stabilizzazione dei distaccati di lungo periodo.

A tal proposito, si è ritenuto di modificare l’art. 20 del citato Accordo sulla mobilità avente per oggetto la “Applicazione temporanea disposta dall’amministrazione”, nonché di inserire, dopo l’art. 23, un articolo 23-bis avente per oggetto un “Nuovo interpello straordinario riservato ai dipendenti in posizioni di distacco”.

In particolare, le modifiche che interessano l’art.20 “Applicazione temporanea disposta dall’amministrazione”, riguardano:

 - comma 2: dove è meglio specificata la competenza del Presidente della Corte di Appello nel provvedere sulla applicazione temporanea per tutti gli Uffici giudicanti del Distretto, ivi compresi i Tribunali per i minorenni ed i Tribunali e gli Uffici di sorveglianza;

- comma 3: i “Capi di Corte” sono stati sostituiti dal più generico riferimento di “vertici distrettuali”;

- comma 6: il “Capo di Corte” è stato sostituito dal più generico riferimento di “vertice distrettuale”;

- comma 7: così sostituito: “In ogni caso, i vertici distrettuali si conformano alle norme contrattuali contenute nel presente Accordo”;

- comma 10: così sostituito: “I Capi degli Uffici interessati e le Organizzazioni Sindacali, nonché, esclusivamente per via gerarchica, i dipendenti interessati al procedimento di applicazione, possono presentare alla Direzione Generale del personale e della formazione, dandone comunicazione anche all’Ufficio distrettuale competente per opportuna conoscenza, eventuali osservazioni in merito al suddetto procedimento”.

Inoltre, dopo l’art.23 dell’Accordo, è stato inserito l’art.23 – bis “Nuovo interpello straordinario riservato a dipendenti in posizione di distacco”, destinato ad ampliare la platea del personale da poter stabilizzare attraverso un’ulteriore procedura di interpello straordinario che, come previsto al comma 1, sarà pubblicata entro il 1 luglio 2023 e che avrà ad oggetto i soli Uffici presso cui prestano servizio dipendenti dell’amministrazione giudiziaria destinatari di provvedimenti di mobilità temporanea a qualsiasi titolo che, come meglio specificato al comma 2, sono in servizio presso un altro Ufficio da almeno un anno alla data della firma dell’addendum all’Accordo sulla mobilità del 15 luglio 2020 ovvero che risultino comunque in analoga posizione da almeno un anno alla data di pubblicazione dell’interpello medesimo, ad eccezione di coloro che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, non abbiano ancora superato il periodo di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.