Accordo 14 giugno 2017 - Sull'utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione - anno 2015

 Ministero della Giustizia

ACCORDO
SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2015

L'anno 2017 il giorno 14 del mese di giugno, presso la sede del Ministero della giustizia

Le Parti,

Visto l’Accordo sull’utilizzazione del fondo unico di amministrazione per gli anni 2013, 2014 e 2015 sottoscritto il 19 novembre 2015 con il quale, relativamente all’anno 2015 è stata contrattata e utilizzata quota parte delle risorse del Fondo unico di amministrazione per un importo complessivo di € 23.968.172,00 di cui:

Amministrazione giudiziaria € 19.000.000,00
Amministrazione penitenziaria € 4.400.000,00
Giustizia minorile € 568.172,00
Totale € 23.968.172,00

Considerato che il Fondo unico di amministrazione per l’anno 2015 è stato complessivamente quantificato in € 41.801.963,00 come risultante dalla relazione tecnica allegata al citato Accordo 18 novembre 2015 e dallo stanziamento definitivo del pertinente capitolo 1511 del medesimo esercizio finanziario 2015;

Considerato che a seguito della ripartizione richiesta con nota prot. 45606 del 4 aprile 2016, con DMT 35890 (rif. nota RGS prot. 40919 del 5 maggio 2016) le risorse sono state complessivamente allocate, a seguito di riassegnazione disposta secondo le modalità previste in materia di cedolino unico, sui pertinenti capitoli di gestione come di seguito riferiti alle distinte articolazioni ministeriali:

Amministrazione giudiziaria € 33.526.874,00
Amministrazione penitenziaria € 6.921.029,00
Giustizia minorile € 1.354.060,00
Totale € 41.801.963,00

Visto, altresì, il medesimo Accordo 18 novembre 2015 nella parte relativa all’Amministrazione degli archivi notarili, con il quale sono state contrattate e utilizzate risorse per un importo complessivo di € 750.100,29;

Vista l’ipotesi di accordo sull’utilizzazione del fondo unico di amministrazione anno 2015 sottoscritta il 31 ottobre 2016

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 16818 del 17 marzo 2017 con la quale, considerata la certificazione positiva del Ministero dell’economia e delle finanze, la medesima ritiene che la suddetta ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso;

Considerato che per l’anno 2015 le disponibilità del Fondo unico di amministrazione relativo all’Amministrazione degli Archivi notarili, non ricomprese negli stanziamenti di bilancio del Ministero, sono complessivamente pari € 750.100,29 come risultante dalla relazione tecnica allegata al medesimo accordo e che, conseguentemente, il Fondo risulta interamente utilizzato;

Preso atto che, a seguito delle definitiva quantificazione delle risorse del Fondo unico di amministrazione per l’anno 2015, le risorse non contrattate e utilizzate con il più volte citato Accordo 19 novembre 2016 costituiscono oggetto della presente contrattazione integrativa nazionale per un importo pari ad € 17.833.791,00 (41.801.963 – 23.968.172) come di seguito ripartito:

Amministrazione giudiziaria € 14.526.874,00
Amministrazione penitenziaria € 2.521.029,00
Giustizia minorile € 785.888,00
Totale € 17.833.791,00

Considerato che gli importi sopra indicati sono da considerare al netto delle somme utilizzate per finanziare le progressioni economiche previste dal C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010 e di quelle utilizzate per finanziare le progressioni economiche del personale come definite dall’art. 3 dell’accordo sottoscritto il 10 novembre 2011 e che sono da considerare tuttora accantonate e disponibili le risorse pari ad € 140.022,00 destinate a finanziare n. 270 passaggi economici del personale dell’Amministrazione giudiziaria previsti dall’art. 1, lett. b), del medesimo accordo;

Visti gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. 1998-2001 e gli articoli 31 e ss. del C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010;

Considerato che le risorse destinate al fondo di sede e demandate alla contrattazione a livello decentrato devono essere erogate in aderenza ai principi posti dalle vigenti normative in forza dei quali:

  1. il pagamento deve essere correlato all’effettiva realizzazione dei miglioramenti di produttività misurabili e previamente definiti, secondo un metodo di programmazione per obiettivi e non è consentito erogare somme al personale per l’ordinaria attività lavorativa;
  2. deve essere rispettato il principio della correlazione dei premi di produttività all’effettivo incremento della produttività;
  3. non è, pertanto, consentita la c.d. erogazione “a pioggia” dei compensi fondata su motivazioni che si rivelino generiche e non riscontrabili;

CONCORDANO

Articolo 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2
Amministrazione Giudiziaria

La quota di risorse del Fondo unico di amministrazione destinate al personale in servizio presso l’Amministrazione giudiziaria pari, per l’anno 2015, ad € 14.526.874,00 (importo comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione) al netto di quelle già contrattate con l’accordo del 19 novembre 2015, sono utilizzate per finanziare il fondo di sede da contrattare a livello decentrato entro 60 giorni dalla data di avvio della fase attuativa del presente accordo, che sarà comunicata con apposita circolare dell’amministrazione centrale.
Tali risorse sono destinate, in misura non superiore all’80 per cento all’erogazione di compensi finalizzati all’incentivazione della produttività e alla valorizzare del merito, determinati sulla base dei seguenti elementi:

  • incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali come risultanti dalla perfomance dell’unità organizzativa o di specifiche aree di responsabilità;
  • assiduità partecipativa desumibile dai dati risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze utilizzato presso ciascun ufficio;
  • parametri di differenziazione individuati sulla base dell’indennità di amministrazione.

La performance dell’unità o area organizzativa viene valutata sulla base dei risultati connessi alle attività e agli obiettivi oggetto di almeno uno dei seguenti documenti previsti nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria:

  1. Piano della performance;
  2. Documento organizzativo generale predisposto dal Capo dell’Ufficio sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura a seguito della Delibera 21 luglio 2011 (c.d. circolare tabelle) e circolare n. 19199 del 27 luglio 2011, in conformità alle disposizioni previste dall’art. 7 bis R.D. n. 12 del 1941 e successive modificazioni e integrazioni,  per gli Uffici giudicanti; per gli Uffici del giudice di pace si deve fare riferimento ad analogo documento previsto dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura n. 9576 del 15 aprile 2011 (triennio 2012-2014) e n. 9510 del 26 maggio 2014 (triennio 2015-2017) secondo le disposizione di cui all’art. 15, comma 2, L. 374/1991;
  3. Piano di organizzazione predisposto ai sensi delle Risoluzioni del Consiglio superiore della magistratura del 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009, per gli Uffici requirenti;
  4. Programma per la gestione dei procedimenti civili di cui all’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  5. Programma delle attività annuali previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
  6. Altri programmi ispirati a best practices formalmente adottati e implementati nell’ambito degli uffici giudiziari e altri progetti di sviluppo organizzativo (anche di tipo informatico) condotti dall’Ufficio nell’anno di riferimento.

Il grado di conseguimento degli obiettivi dell’unità o area organizzativa, attestato dal responsabile della struttura ed espresso in termini percentuali, incide sulla valutazione del personale secondo la seguente parametrazione:

parametrazione
conseguimento obiettivo incidenza sulla valutazione
> 80% 100%
> 60% fino a 80% 80%
> 40% fino a 60% 60%
> 25% fino a 40% 40%
fino a 25% 20%

La quota rimanente, di importo non inferiore al 20 per cento, viene destinata alla ulteriore valorizzazione e remunerazione di apporti individuali particolarmente significativi che hanno consentito, conferendo un impulso decisivo debitamente documentato e motivato, il perseguimento delle performances dell’Ufficio.

Le risorse vengono distribuite a livello distrettuale sulla base del personale in organico e divise tra le sedi di contrattazione proporzionalmente all’organico degli uffici. Per la Direzione generale dei sistemi informativi il fondo sarà calcolato sulla base del personale in servizio, compreso il personale distaccato che non verrà considerato negli organici degli uffici di appartenenza.

Nelle more della soluzione delle criticità connesse all’erogazione dei compensi accessori in favore del personale di cui si avvale la Scuola superiore della magistratura ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, nell’ambito del medesimo fondo di sede un importo pari ad € 5.000,00 viene destinato all’incentivazione di detto personale, da contrattare sulla base delle finalità e dei criteri previsti nel presente accordo.

Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate all’art. 3, lettere a) e b), dell’accordo del 19 novembre 2015, sono destinate ad incrementare le risorse del fondo di sede.

Il termine dei 60 giorni indicato all’art. 2, lettera d), dell’accordo del 19 novembre 2015 è da intendersi di natura ordinatoria ed eventuali risorse non contrattate possono essere ricomprese nella contrattazione di sede connessa all’attuazione del presente accordo. Allo stesso modo, le risorse eventualmente non contrattate nel termine previsto dall’art. 3, ultimo periodo, del medesimo accordo del 19 novembre 2015 sono riassegnate alla corrispondente sede di contrattazione.

Articolo 3
Amministrazione Penitenziaria

  1. La quota di risorse del Fondo unico di amministrazione destinate al personale in servizio presso l’Amministrazione penitenziaria pari, per l’anno 2015, ad euro 2.521.029,00 (importo comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione), al netto di quelle già contrattate con l’Accordo sottoscritto in data 19 novembre 2015, è utilizzata nell’intera  misura per remunerare il personale in base all’apporto individuale profuso nell’attività lavorativa, sulla base della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente avuto riguardo alle disposizioni impartite in materia, secondo i seguenti coefficienti: 1.1 prestazione più che adeguata; 0.9 prestazione adeguata; 0.6 prestazione sufficiente.
  2. Le risorse di cui al punto 1 saranno distribuite in base all’organico vigente dei provveditorati regionali e divise fra gli istituti e servizi sulla base del personale effettivamente presente per l’anno di riferimento.
  3. Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo rispetto alle finalizzazioni, individuate dall’ Accordo  sottoscritto in data 19 novembre 2015 all’art. 5 punto 1 lettere a) e b) sono destinate ad incrementare i compensi accessori di cui al punto 1 del presente articolo da attribuire ai dipendenti beneficiari del fondo sulla base della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 4
Amministrazione della Giustizia Minorile

  1. La quota di risorse del Fondo unico di amministrazione destinate al personale in servizio presso l’Amministrazione giudiziaria pari, per l’anno 2015, ad € 785.888,00 (importo comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione) al netto di quelle già contrattate con l’accordo del 19 novembre 2015, è utilizzata:
    1. nella misura di € 131.000,00 per finanziare il fondo di sede a disposizione della contrattazione decentrata, per remunerare eventuali ulteriori particolari posizioni di lavoro e per incentivare la produttività con criteri stabiliti in quella sede sulla base della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente e salvaguardando la destinazione di almeno il 20% delle somme alla valorizzazione del merito e della qualità delle prestazioni lavorative;
       
    2. nella misura di € 654.888,00 per remunerare il personale in base all’apporto individuale profuso nell’attività lavorativa sulla base della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente  avuto riguardo delle disposizioni impartite in materia, secondo i seguenti coefficienti: 1.1 prestazione più che adeguata; 0,9 prestazione adeguata; 0,6 prestazione sufficiente.

Le risorse saranno distribuite sulla base del personale previsto dalla dotazione organica.

  1. Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate all’art. 7, lettere a), b), c), dell’accordo del 19 novembre 2015, sono destinate ad incrementare le risorse di cui al punto 1, lettera b) del presente accordo da attribuire ai dipendenti beneficiari del fondo sulla base della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente.

LA PARTE PUBBLICA
F.to Il Sottosegretario di Stato

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
 F.to CONFSAL/UNSA - FP CGIL - CISL FP - UIL PA - FEDERAZIONE INTESA FP

Vistato
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
18/07/2017