aggiornamento: October 14, 2020

Accordo 14 ottobre 2020 - Relazione illustrativa

Ministero della Giustizia

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(Art.40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165)

Accordo sulla attuazione del lavoro agile presso l’Amministrazione Giudiziaria ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia Covid-19

 

Data di sottoscrizione

14 OTTOBRE 2020

Periodo temporale di vigenza

Anno 2020

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica

Presidente:

Barbara FABBRINI Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi

Alessandro LEOPIZZI Direttore Generale del Personale e della Formazione

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione

FP CGIL; CISL FP; UIL PA; CONFSAL/UNSA; Federazione Nazionale Intesa FP; USB PI; FLP.

Organizzazioni sindacali firmatarie:

FP CGIL; CISL FP; UIL PA; CONFSAL/UNSA; Federazione Nazionale Intesa FP; FLP.

Soggetti destinatari

Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto integrativo

Lavoro agile ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia Covid-19

 

  1. Premessa

L’Amministrazione Giudiziaria ha disciplinato la modalità del lavoro agile, quale forma eccezionale di lavoro agile, ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia, diretta a salvaguardare la salute dei dipendenti e della collettività e, al contempo, l’operatività dell’azione amministrativa, disciplinata dagli articoli 87 e 87-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il testo si compone di 19 articoli e dell’allegata Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, pubblicata dall’Inail sul proprio sito istituzionale, che costituisce parte integrante dell’Accordo.

Di seguito una sintesi dell’articolato:

 

Art.1 (Oggetto dell’Accordo)

  1. Per “lavoro agile”, le Parti intendono una diversa modalità, flessibile e semplificata, di espletamento della prestazione lavorativa a tempo indeterminato, da svolgersi in parte all’interno della sede di lavoro e in parte all’esterno, con organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e con l’utilizzo, anche non prevalente e comunque non indispensabile, di strumenti tecnologici.
  2. Il presente Accordo ha per oggetto il lavoro agile ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia, quale forma eccezionale di lavoro agile, diretta a salvaguardare la salute dei dipendenti e della collettività e, al contempo, l’operatività dell’azione amministrativa, disciplinata dagli articoli 87 e 87-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le Parti si impegnano a concludere, senza ritardo e comunque entro il termine di cui all’articolo 2, comma 1, un separato Accordo avente ad oggetto il lavoro agile nella forma ordinaria disciplinata dagli articoli 18-24 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

 

Art.2 (Lavoro agile e altre forme di flessibilità)

  1. Fino al 31 dicembre 2020 ovvero comunque fino a che sarà in vigore la normativa eccezionale di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui all’articolo 1, comma 2, gli Uffici organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso le misure di flessibilità dell’orario di lavoro e al contempo applicano:
  • il lavoro agile;
  • il lavoro in co-working presso altri Uffici dell’Amministrazione giudiziaria, diversi da quello in cui il dipendente presta servizio.
  1. Avrà accesso al lavoro agile ai sensi del comma precedente, almeno il cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, anche, laddove possibile, mediante meccanismi di rotazione ovvero modalità cosiddetta “orizzontale”, che consentano un più ampio coinvolgimento del personale
  2. La percentuale di cui al comma precedente potrà essere superata qualora:
    1. non sia sufficiente a garantire il pieno accesso al lavoro agile delle categorie di lavoratori indicate all’articolo 4, comma 4, nn. i e ii (ai quali comunque deve essere evitata ogni modalità di lavoro in presenza incompatibile con le condizioni certificate dall’Autorità sanitaria);
    2. particolari condizioni logistiche della singola sede di lavoro non consentano il rispetto del distanziamento e delle prescrizioni socio-sanitarie previste per il lavoro in presenza.

 

Art. 3 (Ricognizione delle attività delocalizzabili e riconducibili a lavoro agile)

  1. Sono riconducibili a lavoro agile, senza ulteriore distinzione di categoria di inquadramento del personale, le prestazioni lavorative che presentino le seguenti caratteristiche:
  2. È possibile delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente;
  3. Il dipendente gode di autonomia operativa;
  4. È possibile monitorare e valutare, secondo criteri oggettivi e predeterminati, i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.
  5. Il lavoro agile avrà ad oggetto le attività, individuate ed elencate nelle lettere a) e succ. del presente articolo nel testo dell’Accordo, nell’ambito dell’Amministrazione centrale, degli Uffici giudiziari e degli Uffici NEP, nel rispetto del vigente mansionario dei singoli profili professionali.
  6. Le attività e i processi di lavoro di cui al comma precedente possono essere svolti al di fuori della sede di lavoro – eventualmente, ma non necessariamente – con l’ausilio di strumentazioni tecnologiche idonee, già nella proprietà o comunque nella disponibilità del dipendente ovvero fornite dall’Amministrazione.
  7. I dirigenti degli Uffici, tenuto conto di quanto previsto dai commi precedenti, individuano, entro dieci giorni dalla comunicazione da parte del Ministero del presente Accordo, le tipologie di attività ritenute delocalizzabili in tutto o in parte, avuto riguardo alle peculiarità delle competenze e al contesto locale.


Art. 4 (Accesso al lavoro in modalità agile)

L’articolo disciplina nel dettaglio le modalità di accesso al lavoro agile del personale amministrativo, quali ad esempio, i termini inerenti le modalità di invio della manifestazioni di interesse, le modalità di redazione della graduatoria con i relativi i criteri di precedenza.


Art. 5 (Assegnazione al dipendente del Programma di lavoro agile)

  1. L’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere datoriale, assegna ai propri dipendenti, un programma di lavoro agile stabilendo i criteri descritti al comma 2, lettera a) e succ. Il dipendente, che sottoscrive il programma di lavoro agile assegnatogli, si impegna formalmente a rispettare quanto stabilito dall’art. 3 lettera a) e succ.


Art. 6 (Autonomia del dipendente nel perseguimento degli obiettivi)

  1. Il dipendente gode di autonomia operativa, organizzando la propria prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi assegnati dall’Ufficio e delle direttive eventualmente impartite dal dirigente dell’Ufficio o da altro suo referente gerarchico o funzionale.


Art. 7 (Monitoraggio dell’attività. Rilevazione e verifica dei risultati)

  1. Il dirigente verifica periodicamente lo svolgimento del lavoro in modalità agile, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il rispetto di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni spettanti al dipendente.


Art. 8 (Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Diritto alla disconnessione)

  1. La prestazione potrà essere svolta, nelle giornate di lavoro fuori dalla sede di servizio, presso la propria residenza o il proprio domicilio ovvero presso un altro luogo, come individuato nel programma di lavoro agile.
  2. Al fine di garantire un’efficace interazione con l’Ufficio di appartenenza e un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il personale con qualifica non dirigenziale deve garantire nell’arco della giornata di lavoro agile la propria piena contattabilità, mediante gli strumenti indicati all’articolo 5, comma 2, lettera g) e secondo le fasce orarie di cui alla precedente lettera f).
  3. Il dipendente che eccezionalmente, per motivate e documentate gravi ragioni personali o familiari, debba allontanarsi durante la fascia di contattabilità, comunica immediatamente e preventivamente, e comunque quanto prima, al proprio Ufficio tale interruzione della prestazione lavorativa da remoto.
  4. La mancata comunicazione dell’allontanamento dal luogo di svolgimento del lavoro agile e il mancato rispetto delle fasce di contattabilità, qualora ingiustificati, nonché la accertata inidoneità del luogo suddetto (per impossibilità di garantire comunicazioni telefoniche e telematiche ovvero per altro motivo) o la sua modifica unilaterale da parte del dipendente sono causa di revoca del programma di lavoro agile.


Art. 9 (Dotazioni informatiche)

  1. L’Amministrazione fornirà ai dipendenti ammessi al lavoro in modalità agile le dotazioni informatiche necessarie allo svolgimento della prestazione secondo le modalità e la tempistica indicati nella nota in data 21 settembre 2020 prot. n. DOG.149881.U della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati e della Direzione Generale del Personale e della Formazione.
  2. Per ragioni di sicurezza preordinate alla protezione della rete e dei dati, gli Uffici competenti provvedono alla configurazione dei dispositivi e alla verifica della loro compatibilità.
  3. Il dipendente è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato, salvo l’ordinaria usura derivante dall’utilizzo e salvo eventi straordinari e imprevedibili, delle dotazioni informatiche fornitegli dall’Amministrazione per il solo svolgimento dell’attività istituzionale.
  4. ​Le dotazioni informatiche fornite dall’Amministrazione devono essere utilizzate esclusivamente per ragioni di servizio dal dipendente assegnatario, non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla sicurezza.
  5. Il mancato rispetto da parte del dipendente delle disposizioni del presente articolo può costituire causa di revoca del programma di lavoro agile.


Art. 10 (Obblighi del dipendente in materia di riservatezza)

  1. Nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi di riservatezza.
  2. ​Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalla normativa vigente che trovano integrale applicazione anche per il lavoro espletato in modalità agile.


Art. 11 (Revoca del programma di lavoro agile)

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 4 e 9, comma 5, l’Amministrazione, in presenza di giustificato motivo, può revocare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esecutività del programma di lavoro agile.
  2. Il dipendente a cui è stato assegnato il programma di lavoro agile, ricorrendo fondati e documentati motivi, potrà richiedere all’Ufficio la revoca del programma stesso, ovvero una sua modifica o integrazione.
  3. Della revoca sono informati il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.


Art. 12 (Parità di trattamento del dipendente in lavoro agile)

  1. Il lavoro agile garantisce le pari opportunità tra tutti i dipendenti e esclude ogni discriminazione.


Art. 13 (Trattamento giuridico ed economico)

  1. L’assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, né sul trattamento economico in godimento.
  2. L’Amministrazione garantisce che i dipendenti che accedono al lavoro in modalità agile non subiranno penalizzazioni ai fini del riconoscimento delle professionalità e della progressione di carriera.
  3. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso la ordinaria sede di lavoro.
  4. Sono configurabili solo in presenza di previa specifica disposizione scritta (anche in via telematica) del dirigente dell’Ufficio, o di chi ne fa le veci, le prestazioni straordinarie, notturne o festive, le protrazioni dell’orario di lavoro aggiuntive, i permessi brevi e ogni altro istituto che comporti riduzioni di orario.
  5. Non sono previste indennità a copertura delle spese riguardanti i consumi elettrici, la connessione alla rete Internet e le comunicazioni telefoniche con l’Ufficio.


Art. 14 (Formazione)

  1. L’Amministrazione giudiziaria provvede ad organizzare, anche per il tramite della propria piattaforma di e-learning, iniziative di informazione e formazione in favore di tutto il personale.
  2. Ai dipendenti in lavoro agile sono riservate apposite iniziative formative.


Art. 15 (Salute e sicurezza del dipendente)

  1. L’Amministrazione garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l’esercizio flessibile dell’attività lavorativa.
  2. Ogni dipendente collabora con l’Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
  3. L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa di comportamenti del dipendente incompatibili con un corretto svolgimento della prestazione lavorativa.


Art. 16 (Misure semplificate in materia di informazioni e di comunicazioni)

  1. L’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera b) del citato decreto-legge n. 18 del 2020, non procede agli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  2. Ad ogni buon conto, è allegata al presente Accordo l’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, pubblicata dall’Inail sul proprio sito istituzionale.


Art. 17 (Prescrizioni socio-sanitarie di contrasto alla pandemia)

  1. L’Amministrazione e i dipendenti osserveranno con la più scrupolosa attenzione tutte le misure dirette ad assicurare che la prestazione lavorativa dei lavoratori e l’accesso degli utenti esterni avvenga nella maggiore sicurezza possibile, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti Autorità e in particolare alla circolare n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione.
  2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, in ogni caso, l’Amministrazione tutela i dipendenti che per documentate situazioni patologiche o personali presentano un elevato rischio di contagio a Covid-19, anche attraverso tutti gli strumenti previsti dall’articolo 263, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.


Art. 18 (Efficacia e monitoraggio dell’Accordo)

  1. Il presente Accordo avrà efficacia dal giorno della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020 ovvero fino alla data successiva in cui cesserà la vigenza della normativa eccezionale di cui all’articolo 1, comma 2.
  2. Le parti procederanno a verificare l’applicazione negli Uffici delle disposizioni che precedono, anche in considerazione dell’eventuale sopravvenienza di fatti e normative tali da incidere significativamente sul contenuto dell’Accordo o sulla sua interpretazione. L’Amministrazione si impegna a fornire, nell’ambito dell’ordinaria attività di relazioni sindacali, le informazioni statistiche disponibili in merito.
  3. L’Amministrazione e ciascuna delle Organizzazioni firmatarie hanno la facoltà di richiedere una nuova sessione di incontri tra la parte datoriale e la parte sindacale, decorsi almeno due mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, al fine di verificarne la persistente adeguatezza e valutare se del caso l’opportunità di eventuali modifiche.


Art. 19 (Clausola di riserva)

  1. Le parti concordano che restano impregiudicate tutte le ulteriori tutele concesse ai lavoratori, anche deboli o fragili, dall’ordinamento vigente.