aggiornamento: February 4, 2020

Accordo 25 giugno 2019 - Accordo integrativo del personale dirigente di seconda fascia dell'area I della giustizia minorile e di comunità sul fondo di posizione e di risultato per anni 2016-2017

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e le Organizzazioni sindacali sottoscritte,
 

Visti gli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che regolano l’attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;

Considerato  che  l’articolo 21, comma 1, del citato decreto  prevede l’istituzione di un meccanismo di valutazione dell’attività dei dirigenti, con i sistemi e le garanzie di cui all’art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l’art. 6, decreto  legislativo 1 agosto 2011, n. 141,  recante “ la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 ”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, riguardante gli strumenti di monitoraggio dell’attività di gestione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il C.C.N.L. della Dirigenza dell’Area I – quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 21 aprile 2006 ed in particolare l’art. 21 che prevede il sistema di verifica e valutazione dei risultati dell’attività dei dirigenti;

Visto l’articolo 4, comma 1 lettera b), del suddetto contratto, che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità per la corresponsione della retribuzione di risultato della dirigenza dell’Area 1;

Visto l’art. 60 del citato C.C.N.L., che regolamenta gli incarichi aggiuntivi i cui compensi, dovuti da terzi, confluiscono in parte nel fondo;  

Visto l’articolo 61, dello stesso C.C.N.L., che disciplina la reggenza dell’ufficio dirigenziale nelle ipotesi di vacanza in organico e/o di sostituzione del dirigente titolare dell’incarico assente, con diritto alla conservazione del posto - “interim”;

Considerato che negli anni 2016 e 2017 non è stata sottoscritta la polizza assicurativa contro i rischi professionali e le responsabilità civili, prevista dall’art. 66 comma 5 del suddetto C.C.N.L.;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell’Area I quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 12 febbraio 2010 ed in particolare l’articolo 23 che prescrive che la retribuzione di posizione è definita per ciascuna funzione dirigenziale nell’ambito dell’85% delle risorse complessive;

Visti i CC.CC.NN.L. sottoscritti in data 12 febbraio 2010, relativi al personale dirigente dell’Area I – quadriennio normativo 2006-2009, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante la riforma della dirigenza statale;

Visto il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, recante l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.M. 17 novembre 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 di classificazione in fasce degli Uffici dirigenziali da assegnare ai dirigenti di area 1;

Visto il PCD 16 marzo 2016 di attribuzione degli importi della retribuzione di posizione per ciascun ufficio dirigenziale di Area 1;

Visto il PDG 18 ottobre 2017 di rideterminazione, con decorrenza 1° gennaio 2017,  della retribuzione di posizione;

Visto il D.M. 10 gennaio 2011 relativo al “Sistema di misurazione e valutazione della performance”;

Vista la delibera della Commissione di valutazione del 18 febbraio 2011- prot. n. 0001464.U, con la quale è stata determinata la nuova  griglia di valutazione tra i punteggi e le classi di risultato – valida dall’anno 2009, come segue: per punteggio  “da 0 a 150 punti: classe di risultato = non adeguato; da 151 a 250 punti = minimo; da 251 a 350 punti = adeguato; da 351 al valore medio dei punteggi rilevati = distinto; dal valore medio dei punteggi acquisiti più 1 a 425 punti = oltre la media; da 426 a 500 punti = eccellente;

Visto il D.M. 10 aprile 2014 di attribuzione  all’Organismo indipendente di valutazione della performance delle competenze in materia di valutazione dell’attività svolta dagli incaricati di funzioni dirigenziali;

Visto l’art. 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

Considerato inoltre:
 

  1. Che con P.D.G. 18 ottobre 2017,  è stato quantificato il fondo relativo all’anno 2016  pari ad  € 577.585,89 al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione;
  2. Che nell’anno 2016 sono stati conferiti n. 5  incarichi ad “interim” a 5 dirigenti, ai sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. 21 aprile 2006;  
  3. Che per l’anno 2016, i residui del Fondo, al netto della spesa complessiva sostenuta quale retribuzione di posizione (fissa e variabile) e dell’importo destinato alla retribuzione degli incarichi ad interim, verranno ripartiti ai dirigenti sulla base della valutazione individuale espressa dall’apposita Commissione;
  4. Che nell’anno 2016 non risultano espletati, dai dirigenti, gli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60;
  5. Che con P.D.G. 18 ottobre 2017,  è stato quantificato il fondo relativo all’anno 2017  pari ad  € 628.432,51 al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione;
  6. Che nell’anno 2017 sono stati conferiti n. 3  incarichi ad “interim” a 3 dirigenti, ai sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. 21 aprile 2006;  
  7. Che per l’anno 2017, i residui del Fondo, al netto della spesa complessiva sostenuta quale retribuzione di posizione (fissa e variabile) e dell’importo destinato alla retribuzione degli incarichi ad interim, verranno ripartiti ai dirigenti sulla base della valutazione individuale espressa dall’apposita Commissione;
  8. Che nell’anno 2017 non risultano espletati, dai dirigenti, gli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60;

tutto ciò premesso, le parti:    

CONVENGONO

Art. 1
(Criteri di corresponsione dell’indennità di risultato)

Le somme complessive disponibili del Fondo, da utilizzare per la corresponsione dell’indennità di risultato dei dirigenti per gli anni 2016 e 2017 al netto del costo degli  incarichi ad “interim”, verranno distribuite tenendo conto della sottoindicata griglia di commisurazione tra i punteggi e le classi di risultato,  di cui alla delibera del 18 febbraio 2011 della Commissione di valutazione e dei giorni di svolgimento dell’incarico:

Griglia di commisurazione tra i punteggi e le classi di risultato
Valutazione Punteggio Coefficiente di valutazione
eccellente 426 - 500 1.2
oltre la media dal valore medio dei punteggi rilevati acquisiti più 1 a 425 1.0
distinto Da 351 al valore medio dei punteggi rilevati 0.9
adeguato 251 - 350 0.6
minimo 151 - 250 0.2
non valutato (per omessa trasmissione di documentazione)
o valutato negativamente
0 - 150 0.0

Art. 2
(Incarichi aggiuntivi ed incarichi ad interim)

2.1  Per gli anni 2016  e 2017 non risultano conferiti ai dirigenti gli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60 del C.C.N.L. 21 aprile 2006.

2.2 Nei casi di sostituzione del dirigente di cui all’art. 61 del C.C.N.L. 21 aprile 2006, il trattamento economico spettante al dirigente a seguito di incarico formale, è integrato, nell’ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione - sia fissa sia variabile - prevista per il dirigente sostituito. L’integrazione, subordinata alla valutazione positiva da parte della Commissione di valutazione per l’attività svolta nel luogo della reggenza, verrà determinata per il solo periodo di svolgimento della sostituzione effettuata. Nei casi di svolgimento di più incarichi ad “interim”, se effettuati contemporaneamente dal medesimo dirigente, la maggiorazione spettante sarà quella relativa al solo incarico più favorevole.

Art. 3
(Assicurazione)

Le somme riservate alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali e per le responsabilità civili, di cui all’art. 66 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 aprile 2006, sono destinate alla retribuzione di risultato.

 
Roma, 25 giugno 2019

La PARTE PUBBLICA


Le ORGANIZZAZIONI  SINDACALI                                                                           
    
C.G.I.L.-F.P.-Min. dir.    
C.I.S.L.-F.P.S.    
U.I.L.-P.A.-Dirigenti   
U.N.A.D.I.S.   
D.I.R.S.T.A.T.   
C.O.N.F.S.A.L. – U.N.S.A.   
FED.ASSOMED-SIVEMP