CCNI 29 luglio 2010 - Relazione illustrativa

Ministero della Giustizia

Relazione illustrativa del

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia
- Quadriennio 2006/2009 –
sottoscritto il 29 luglio 2010

1 . Premessa

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) è destinato a sostituire il CCNI sottoscritto il 5 aprile 2000, realizzando la modifica dell’assetto ordinamentale preesistente secondo i principi e i criteri definiti nel CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 14 settembre 2007.

Presso il Ministero della Giustizia, infatti, dando applicazione alle disposizioni contenute nel CCNL del comparto Ministeri, personale non dirigente - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999, i sistemi di classificazione del personale dell'Amministrazione giudiziaria, dell'Amministrazione penitenziaria, della Giustizia minorile e degli Archivi notarili, delineati in forza del rinvio operato dall'art. 13, comma 5, del citato CCNL, erano stati formalizzati all’interno del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000 nel Titolo IV, articoli da 22 a 28.

Con la sottoscrizione del CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 14 settembre 2007, che al Titolo III, Capo II, ha delineato un nuovo sistema di classificazione articolato in aree, profili professionali e fasce economiche, è sorta anzitutto la necessità di ridefinire il sistema classificatorio del personale, anche in forza del rinvio espressamente operato dall'art. 7, comma 3, del citato CCNL.

Considerato che secondo il predetto articolo 7, comma 3, “i profili professionali, nell’ambito di ogni settore di attività all’interno di ciascuna area, sono definiti dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3 lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999, con l’assistenza obbligatoria dell’ARAN” e che “tale attività di assistenza…può realizzarsi anche attraverso uno specifico parere tecnico” l’Amministrazione, nell’ambito della trattativa finalizzata alla sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, ha ritenuto di anticipare la sottoscrizione di ipotesi di accordo contenenti il nuovo ordinamento professionale e i profili professionali, la flessibilità tra profili all’interno delle aree e l’attuazione delle progressioni all’interno del nuovo sistema classificatorio.

Sono stati, quindi, sottoscritti, due ipotesi di accordo stralcio, il 15 e il 21 dicembre 2009, e, sempre in data 21 dicembre 2009, un’ipotesi di accordo integrativa dell’ipotesi di accordo stralcio del 15 dicembre 2009, immediatamente inviate all’ARAN per consentire l’emanazione del richiesto parere.

Considerato che l’ARAN, nel fornire l’assistenza richiesta, ha formulato le proprie osservazioni con nota prot. n. 917/10 del 4 febbraio 2010 ai profili approvati nell’ambito delle citate Ipotesi di accordo stralcio l’Amministrazione e le OO.SS. firmatarie, recependo le indicate osservazioni, hanno sottoscritto un nuovo Accordo integrativo in data 2 marzo 2010 contenente il nuovo ordinamento professionale e i profili professionali del Ministero della Giustizia, sostituendo integralmente quelli definiti nelle indicate Ipotesi di accordo stralcio e i relativi allegati.

Con nota prot. n. 2007/10 del 15 marzo 2010 l’ARAN ha, poi, definitivamente approvato i nuovi profili professionali rilevando che “nella redazione del nuovo ordinamento professionale sono stati complessivamente osservati i criteri stabiliti dal CCNL del 14 settembre 2007” segnalando “la correttezza delle indicazioni relative alla confluenza dei profili attualmente presenti in quelli previsti dal nuovo ordinamento”.

All’esito, considerato che l’Amministrazione e le OO.SS., in ossequio all’impegno preso in sede di sottoscrizione delle due ipotesi di accordo stralcio del 15 e 21 dicembre 2009 (Art. 15, comma 1: “La trattativa finalizzata alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo continua, senza interruzione, e, comunque, con incontri programmati per il prossimo mese di gennaio, per concludersi entro il primo trimestre 2010. Alla destinazione delle residue risorse del Fondo unico di amministrazione si provvederà nell’ambito della indicata trattativa.”) hanno continuato a lavorare al testo complessivo del Nuovo Contratto Collettivo Integrativo, si è provveduto a sottoscrivere, in data 10 giugno 2010, una nuova Ipotesi di Accordo contenente l’intero Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, recependo al suo interno, senza modifiche, il contenuto normativo delle citate Ipotesi di accordo insieme al Nuovo Ordinamento Professionale e ai Profili Professionali concordati il 2 marzo 2010 e approvati dall’ARAN il successivo 15 marzo 2010.

Con nota prot. DFP 0033718 P-1.2.2.4.2 del 16 luglio 2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, concordando con quanto evidenziato in un’allegata nota prot. n. 61682 del 16 luglio 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.O.P., Ufficio VII, ha approvato il testo della indicata Ipotesi di accordo rappresentando di “non avere osservazioni in ordine all’ulteriore corso dell’Ipotesi di accordo sottoscritta il 10 giugno 2010”.

Conseguentemente l’Amministrazione e le OO. SS. in data 29 luglio 2010 hanno sottoscritto il testo definitivo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Ministero della Giustizia contenente le integrazioni al testo dell’Ipotesi di accordo sottoscritta il 10 giugno 2010 come indicato dall’I.G.O.P. nella citata nota del 16 luglio 2010.

2.  Il Ministero della Giustizia.

Secondo l’art. 16 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ”Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

Dal medesimo articolo si rileva che il ministero esercita le funzioni e i compiti concernenti le sue attribuzioni attraverso quattro aree funzionali:

a) servizi relativi alla attività giudiziaria - gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

b) organizzazione e servizi della giustizia - organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti, anche informatici, necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

c) servizi dell'amministrazione penitenziaria - gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive;   svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

d) servizi relativi alla giustizia minorile - svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.

Il successivo articolo 17 del medesimo D. Lgs. 300/09 dispone che il Ministero si articoli in Dipartimenti in riferimento alle aree funzionali sopra descritte.

In corrispondenza delle previsioni sopra illustrate, il Ministero della Giustizia risulta articolato, secondo il D.P.R. n. 55/2001, in quattro dipartimenti:

  1. Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) che esercita le funzioni di cui alla predetta lettera a);
  2. Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG) che esercita le funzioni di cui alla predetta lettera b);
  3. Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), che esercita le funzioni di cui alla predetta lettera c);
  4. Dipartimento per la Giustizia Minorile (DGM) che esercita le funzioni di cui alla predetta lettera d).

Gli Archivi Notarili, pur dipendendo gerarchicamente e amministrativamente dal Ministero della giustizia, hanno ordinamento e gestione finanziaria separati (art. 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629, “Riordinamento degli archivi notarili”). Allo stato, la vigilanza su tale amministrazione è assegnata al Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

Per la gestione del personale il Ministero è costituito da quattro distinte “Amministrazioni” comprendenti le articolazioni su indicate nel modo che segue:

  • Amministrazione Giudiziaria (DOG e DAG)
  • Amministrazione Penitenziaria (DAP),
  • Amministrazione della Giustizia Minorile (DGM)
  • Amministrazione degli Archivi Notarili.

Premesso quanto sopra, occorre rilevare come queste quattro amministrazioni risultino dotate di caratteri peculiari tali da necessitare una attenta e specifica considerazione ai fini delle applicazioni delle disposizioni in esame.

Nell’ambito dell’Amministrazione Giudiziaria (cui afferiscono il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ivi compresi tutti gli Uffici Giudiziari, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia e l’Ispettorato Generale - Ufficio di diretta collaborazione con organico predeterminato) l’Amministrazione adotta un sistema unitario di gestione del personale non dirigenziale appartenente al comparto ministeri per le sue articolazioni interne (DOG, DAG, IG) rimesso alla competenza della Direzione generale del personale e della formazione del DOG.

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha una gestione unitaria del personale, che nelle sue diverse qualifiche e comparti (compreso quello del Corpo di polizia penitenziaria), è amministrato unitariamente dalla Direzione generale del personale e della formazione del DAP.

Anche il Dipartimento per la giustizia minorile, analogamente al DAP, amministra e gestisce personale non dirigenziale appartenente al comparto ministeri e personale appartenente al comparto sicurezza (polizia penitenziaria) con una autonoma Direzione generale del personale e della formazione.    Alle articolazioni dipartimentali sopra indicate va, infine, aggiunta l’Amministrazione degli Archivi Notarili, che, pur soggetta, come indicato, alla vigilanza Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG), ha ordinamento e gestione finanziaria separati, con conseguente autonoma gestione del personale.

3. Il nuovo Ordinamento Professionale del personale non dirigenziale appartenente al comparto ministeri del Ministero della Giustizia

Il numero dei dipendenti, personale civile non dirigenziale appartenente al comparto ministeri, potenzialmente interessato alla definizione del nuovo sistema classificatorio è di 53.408 unità, collocate nelle tre Aree funzionali, distintamente per ciascuna delle quattro Amministrazioni, come indicato nella tabella, che segue, contenente le attuali dotazioni organiche.  

Numero dei dipendenti, personale civile non dirigenziale
appartenente al comparto ministeri,
potenzialmente interessato alla definizione del nuovo sistema classificatorio
Amministrazione Terza area Seconda area Prima area Totali
Amministrazione Giudiziaria 12.239 26.991 4.472 43.702
Amministrazione Penitenziaria 4.289 2874 168 7.331
Amministrazione Giustizia minorile 1.050 587 55 1.692
Amministrazione Archivi notarili 203 355 125 683
Totali 17.781 30.807 4.820 53.408

 

La peculiare organizzazione del Ministero della Giustizia, articolata, per quanto attiene alla gestione del personale, in quattro diverse Amministrazioni, ha reso particolarmente complesso il lavoro finalizzato a determinare i contenuti di dettaglio del nuovo ordinamento professionale introdotto con il CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 14 settembre 2007 nell’ambito della trattativa finalizzata alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia.

Facendo tesoro dell’esperienza matura nella gestione di quasi dieci anni di applicazione del previgente CCNI sottoscritto il 5 aprile 2000 si è, quindi, preferito, preliminarmente, operare per settori di competenza, definendo, anzitutto, per ciascuna delle quattro “Amministrazioni”, nell’ambito del sistema classificatorio, una specifica elencazione dei profili professionali, che, per chiarezza, sono stati formalizzati in autonome schede identificative anche nel caso in cui il medesimo profilo professionale sia presente in ciascuna delle quattro articolazioni organizzative.

La scrittura delle diverse declaratorie, avvenuta in sede di ciascuna Amministrazione nell’ambito di un preliminare confronto tecnico con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di settore, è stata, comunque, verificata ed approvata in sede unitaria, per evitare che si determinassero diversità a fronte di situazioni identiche o molto simili. Differenze peculiari, comunque, si sono necessariamente concordate in tutti i casi in cui le stesse corrispondessero ad una oggettiva diversificazione del contenuto mansionario collegato alla specifica “mission” istituzionale di ciascuna Amministrazione.

4. Il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO - Quadriennio 2006/2009 - del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, sottoscritto il 29 luglio 2010

Per l’analisi e una corretta lettura del testo si fa, preliminarmente, presente che il CCNI si articola in Titoli, Capi e Articoli, funzionali ad un inquadramento sistematico dei diversi istituti trattati in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, coerentemente con le materie demandate dal CCNL di Comparto a tale livello di contrattazione.

Il Titolo I contiene le disposizioni di carattere generale del CCNI. Dopo un primo articolo, contenente il campo di applicazione (Art. 1), indispensabile per individuare il personale destinatario dei contenuti del CCNI, si passa a definire la durata e la decorrenza del medesimo, prevedendo, in particolare, la vigenza dello stesso fino alla sottoscrizione di un nuovo successivo CCNI (Art. 2).

Il Titolo II contiene le disposizioni integrative di quelle già previste dalla contrattazione collettiva nazionale in tema di relazioni sindacali. Dopo l’articolo, contenente espressamente il rinvio dinamico al sistema delle relazioni sindacali previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Ministeri vigente (Art. 4), infatti, si è provveduto a dettare le specificità riconosciute nell’ambito del Ministero della Giustizia, definendo, in particolare, (Art. 6) la composizione delle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale per la contrattazione collettiva integrativa decentrata. E’ stato previsto, altresì, conformemente a quanto già contenuto nel previgente CCNI, un apposito tentativo di composizione dei conflitti sorti in sede periferica in tema di applicazione degli obblighi previsti dalle regole del sistema di partecipazione (Art. 9).

Nel Titolo III sono state dettate regole comuni alle quattro Amministrazioni in tema di Linee di indirizzo generale per la formazione (Art. 12), Uso delle dotazioni informatiche (Art. 13) e Articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro (Art. 14).

Il Titolo IV contiene il nuovo sistema di classificazione del personale recependo le disposizioni già approvate con le Ipotesi di Accordo sottoscritte il 15 e 21 dicembre, con le modifiche effettuate in sede di Accordo del 2 marzo 2010, relativamente al nuovo ordinamento professionale, ai profili professionali, alla flessibilità tra profili all’interno delle aree e all’attuazione delle progressioni all’interno del nuovo sistema classificatorio.

Nell’ambito dello stesso il Capo I contiene il nuovo Ordinamento professionale, con l’individuazione dei profili professionali istituite nell’ambito delle quattro Amministrazioni del personale presenti nel Ministero.

Nell’elaborazione dei profili professionali si è tenuto prioritariamente presente il contenuto del CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 14 settembre 2007, letto e interpretato necessariamente anche in relazione alle significative riforme intervenute nel frattempo in materia di rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.

Conseguentemente, conformemente a quanto previsto nell’Allegato A del citato CCNL sono state indicate tre Aree, all’interno delle quali sono stati individuati i profili professionali, ove sono state fatte confluire anche più figure professionali e/o posizioni economiche del previgente sistema di classificazione, con l’intento di superare “l’eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici” (art. 8, co. 2, lett. a) del CCNL 14.09.2007).

Viste le mansioni ascrivibili ad ogni profilo professionale si è ritenuto, altresì, di utilizzare nuove denominazioni considerate più appropriate; nel fare tale operazione, pur nel rispetto della specificità del settore di appartenenza, si è anche cercato, ove possibile, di utilizzare un comune denominatore, in linea con quanto suggerito dall’ARAN.

Per ciascun profilo si è proceduto all’individuazione delle fasce retributive di accesso dall’esterno. Inoltre, per quanto concerne i requisiti richiesti per l’accesso, attesa la  disposizione di cui all’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni) si è omesso ogni riferimento a progressioni dall’interno nelle forme ipotizzate dall’art. 13 del  CCNL 14.09.2007.

Le mansioni, ascrivibili ad ogni profilo professionale, sono state in parte mutuate, in quanto compatibili, dal CCNI del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000 cercando, sempre, di semplificarne i contenuti attraverso l’utilizzazione di formulazioni più ampie ed esaustive (art. 8, co. 2, lett. c) del CCNL 2007).  Sono state, comunque, eliminate le problematiche determinate dalle figure professionali che il precedente CCNI aveva collocato su due Aree diverse.

Nell’Art. 16 sono stati individuati i profili professionali dell’Amministrazione Giudiziaria, definendo gli elementi identificativi di ciascun profilo in un apposito allegato (Allegato A) costituente parte integrante del CCNI. Per consentire l’inquadramento nei nuovi profili del personale già in servizio si è, quindi, prodotta, con separato allegato, una specifica tabella di comparazione (Allegato B).

Nell’Art. 17 sono stati individuati i profili professionali dell’Amministrazione Penitenziaria, definendo gli elementi identificativi di ciascun profilo in un apposito allegato (Allegato C) costituente parte integrante del CCNI. Per consentire l’inquadramento nei nuovi profili del personale già in servizio si è, quindi, prodotta, con separato allegato, una specifica tabella di comparazione (Allegato D).

Nell’Art. 18 sono stati individuati i profili professionali dell’Amministrazione della Giustizia Minorile, definendo gli elementi identificativi di ciascun profilo in un apposito allegato (Allegato E) costituente parte integrante del CCNI. Per consentire l’inquadramento nei nuovi profili del personale già in servizio si è, quindi, prodotta, con separato allegato, una specifica tabella di comparazione (Allegato F).

Nell’Art. 19 sono stati individuati i profili professionali dell’Amministrazione degli Archivi Notarili, definendo gli elementi identificativi di ciascun profilo in un apposito allegato (Allegato G) costituente parte integrante del CCNI. Per consentire l’inquadramento nei nuovi profili del personale già in servizio si è, quindi, prodotta, con separato allegato, una specifica tabella di comparazione (Allegato H).

Con il Capo II, contenente solo l’Art. 20, sono state dettate per tutte le Articolazioni ministeriali, i criteri di flessibilità tra i profili all’interno dell’Area.

Il Capo III, contenente le progressioni economiche all’interno delle Aree, è organizzato in una pluralità di articoli, con l’indicazione della procedura di selezione comune a tutte le articolazioni ministeriali (Artt. 21-25 e Art. 30) e l’elencazione, distinta per ciascuna delle quattro Amministrazioni, dei parametri di valutazione e dei punteggi attribuibili (Artt. 26-29). Nel definire le procedure e i criteri per lo sviluppo economico all’interno dell’area è stata posta particolare attenzione alle indicazioni generali contenute nell’Art. 18 del CCNL 14 settembre 2007. Sono state valorizzate l’esperienza professionale maturata e i titoli di studio, culturali e pubblicazioni coerenti con la attività del profilo, nonché ulteriori titoli culturali e professionali non altrimenti valutabili. E’ stato, comunque, previsto un sistema di valutazione, che evita la prevalenza dell’una sull’altro. In particolare, con riferimento all’esperienza professionale si è evitato di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell’ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e competenze.

Il Titolo V contiene le disposizioni relative all’utilizzo delle risorse economiche disponibili per la contrattazione integrativa (Fondo unico di Amministrazione).

L’Art. 31 richiama la normativa vigente in tema di costituzione e di utilizzazione del Fondo, che nell’Art. 32 trova la sua prima espressione nella individuazione di particolari posizioni di lavoro, cui viene correlata una specifica indennità.

L’Art. 33 pone giusta enfasi sulla qualità dei servizi resi all’utenza e sulla valutazione dell’apporto individuale, cui va strategicamente correlata l’erogazione di compensi accessori da attribuire ai dipendenti, che, per gli anni 2008-2009, verrà attribuita in base a criteri definiti in sede di contrattazione integrativa a livello centrale nell’ambito di un separato Accordo, riservando a tale scopo nel presente CCNI, in aggiunta a quella già destinata al momento della sottoscrizione dell’accordo sull'utilizzazione del FUA 2008, un’ulteriore quota a carico del FUA 2009 mentre per l’anno 2010 si provvederà in base a criteri definiti nell’ambito della Contrattazione annuale a livello centrale sul fondo unico di amministrazione per l’anno 2010.

Lo stesso Titolo si articola, quindi, in quattro Capi contenenti l’individuazione di particolari posizioni di lavoro nell’ambito di ciascuna Articolazione ministeriale, tenendo conto delle relative  caratteristiche, e l’attribuzione, per ciascuna, di una specifica indennità.

Il Capo I (Artt. 34-42) elenca le indennità per remunerare particolari posizioni di lavoro nell’ambito dell’Amministrazione Giudiziaria.

Il Capo II (Artt. 43-53) elenca le indennità per remunerare particolari posizioni di lavoro nell’ambito dell’Amministrazione Penitenziaria.

Il Capo III (Artt. 54-59) elenca le indennità per remunerare particolari posizioni di lavoro nell’ambito dell’Amministrazione della Giustizia Minorile.

Il Capo IV (Artt. 60-62) elenca le indennità per remunerare particolari posizioni di lavoro nell’ambito dell’Amministrazione degli Archivi Notarili.

Il Titolo VI contiene le disposizioni di dettaglio sull’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione - Anno 2009 e residuo Anno 2008.
Anche detto titolo si articola in Capi distinti per Articolazione ministeriale.

Il Capo I (Artt. 64-65) indica le modalità di utilizzazione del F.U.A. nell’ambito dell’Amministrazione Giudiziaria.

Il Capo II (Artt. 66-67) indica le modalità di utilizzazione del F.U.A. nell’ambito dell’Amministrazione Penitenziaria.

Il Capo III (Artt. 68-69) indica le modalità di utilizzazione del F.U.A. nell’ambito dell’Amministrazione della Giustizia Minorile.

Il Capo IV (Artt. 70-71) indica le modalità di utilizzazione del F.U.A. nell’ambito dell’Amministrazione degli Archivi Notarili.

Si vedano, per i dettagli, la Relazione tecnico-finanziaria per l’Amministrazione Giudiziaria, l’Amministrazione Penitenziaria e l’Amministrazione della Giustizia Minorile, che illustra i contenuti dei Capi I, II e III, e la Relazione tecnico-finanziaria per l’Amministrazione degli Archivi Notarili, che illustra i contenuti del Capo IV.

Per quanto attiene al Capo I, Articoli 64 e 65, a integrazione di quanto indicato nella Relazione tecnico-finanziaria per l’Amministrazione Giudiziaria, si ritiene opportuno aggiungere quanto segue.

L’amministrazione della giustizia è stata investita nell’ultimo decennio da numerose riforme normative, che ne hanno modificato, ampliandola, la competenza aggravando i processi di lavoro del personale dell’Amministrazione Giudiziaria senza tener conto dell’organizzazione degli uffici e delle esigenze dei lavoratori della giustizia.

La stessa, inoltre, ha subito, come le altre Amministrazioni statali, il blocco del turnover con progressiva riduzione delle possibilità assunzionali e, in attuazione delle disposizioni contenute prima nell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e poi nell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una sensibile riduzione delle dotazioni organiche, attuata, da ultimo, con il DPCM 15 dicembre 2008, che, di fatto, ha annullato per il personale in servizio qualunque possibilità di progressione con i criteri previsti nel CCNI del 2000. Va precisato, in proposito, che il personale dell’Amministrazione Giudiziaria, contrariamente a quanto previsto nel CCNI del 2000 e avvenuto per il personale degli altri Dipartimenti dello stesso Ministero e, in generale, per tutto il restante personale del comparto Ministeri, non ha mai visto realizzata nessuna procedure di riqualificazione.

L’importanza e la peculiarità del lavoro svolto dal personale dell’Amministrazione Giudiziaria, di particolare delicatezza e di sicuro interesse generale, ha trovato, inoltre, recentemente, anche un riconoscimento legislativo formale nella previsione dell’art. 2 della Legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (commi da 8-bis a 8-septies), ove viene stabilito che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni devono essere ulteriormente ridotte in una misura pari al 10% (sia per il personale dirigenziale che per quello del comparto). Il comma 8-quinques del provvedimento in esame, infatti, esclude dall’obbligo di riduzione degli organici previsto dalla legge di conversione del citato decreto legge n. 194/2009, alcune pubbliche amministrazioni: tra di esse è compresa anche l'Amministrazione Giudiziaria, ancorché limitatamente al personale amministrativo da destinare agli uffici giudiziari.

In relazione a quanto sopraindicato la destinazione di una quota significativa del F.U.A. per consentire complessivamente l’attribuzione, con le procedure previste nel medesimo CCNI, di n. 41.514 progressioni economiche nell’ambito dell’area, con decorrenza, per ciascuno, all’esito delle procedure, dal 1° gennaio 2009, è stata ritenuta dall’Amministrazione un giusto e doveroso riconoscimento finalizzato, da un lato, a riequilibrare gli assetti interni allo stesso Ministero e, dall’altro, a premiare e stimolare in prospettiva la professionalità e l’impegno espresso da tutti a fronte di una progressiva riduzione della forza lavoro. Si precisa, in proposito, che il riconoscimento della decorrenza dal 1° gennaio 2009, contenuta nel presente CCNI, è l’effetto diretto di un impegno contrattuale assunto dal Ministero della Giustizia già nell’Art. 13 dell’Ipotesi di Accordo Stralcio sottoscritta il 15 dicembre 2009.

Il Titolo VII contiene le norme finali del CCNI.

L’articolo 72 prevede un monitoraggio dell’attuazione del CCNI durante il primo anno di applicazione del medesimo con verifica congiunta al termine dello stesso.

L’articolo 73, norma di chiusura, è finalizzato ad evitare contrasti applicativi con la contrattazione integrativa previgente, di cui viene dichiarata l’inapplicabilità dal momento di entrata in vigore del nuovo CCNI.


Vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia
In data 30 luglio 2010