aggiornamento: June 20, 2025

Accordo 20 giugno 2025 - Utilizzazione del fondo risorse decentrate - anno 2023

ACCORDO SULL'UTILIZZAZIONE DEL
FONDO RISORSE DECENTRATE
ANNO 2023

Il giorno 20 giugno 2025 presso la sede del Ministero della giustizia

 LE PARTI

Visto il C.C.N.L. del comparto Funzioni centrali 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018 e,  in particolare, gli articoli: 7 (Contrattazione integrativa: soggetti livelli e materie), 8 (Contrattazione integrativa: tempi e procedure), 19 (Turnazioni), 20 (Reperibilità), 76 (Costituzione Fondo risorse decentrate), 77 (Utilizzo Fondo risorse decentrate), 78 (Differenziazione del premio individuale), 87 (Clausola speciale per il Ministeri), 94 (Clausola speciale e transitoria);

Visto il C.C.N.L. del comparto Funzioni centrali 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022 e, in particolare, l’articolo 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione), commi 3 e 8, recante disposizioni in merito agli incrementi contrattuali rapportati al monte salari 2018;

Visto, altresì, l’art. 11 (Trattamento economico del personale in distacco sindacale) del C.C.N.L. 2019-2021 laddove, per il personale in distacco sindacale, viene riconosciuto e disciplinato un elemento di garanzia della retribuzione le cui misure percentuali sono definite in sede di contrattazione integrativa, con onere a carico del Fondo risorse decentrate;

 Visto il C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010 con particolare riferimento alle particolari posizioni di lavoro, la cui disciplina viene aggiornata con il presente accordo;

Considerato che le indennità per particolari posizioni di lavoro sono definite e attribuite sulla base dei principi di carattere generale che regolano l’erogazione di tale particolare emolumento ricorrendo le condizioni previste dall’art. 77, comma 2, lett. c) e d), del citato C.C.N.L. 2016-2018, che l’attribuzione non avviene in maniera generalizzata e per prestazioni che rientrano nella mansione del dipendente bensì nei casi in cui la prestazione comporta un particolare aggravio, disagio, rischio o responsabilità quale presupposto indispensabile per l’attribuzione dell’emolumento, e che l’eventuale cumulo di compensi o indennità di natura accessoria è ammesso solo nel caso in cui siano correlati a causali e condizioni formalmente ed oggettivamente diverse;

Visto il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato con D.M. 23 dicembre 2021;

Considerato che le risorse destinate al fondo di sede e demandate alla contrattazione a livello decentrato devono essere erogate in aderenza ai principi posti dalle vigenti normative in forza dei quali:

  1. il pagamento deve essere correlato all’effettiva realizzazione dei miglioramenti di produttività misurabili e previamente definiti, secondo un metodo di programmazione per obiettivi e non è consentito erogare somme al personale per l’ordinaria attività lavorativa;
  2. deve essere rispettato il principio della correlazione dei premi di produttività all’effettivo incremento della produttività;
  3. non è, pertanto, consentita la c.d. erogazione “a pioggia” dei compensi fondata su motivazioni che si rivelino generiche e non riscontrabili;

Visto l’Accordo concernente gli sviluppi economici all’interno delle aree sottoscritto il 22 marzo 2023 laddove è previsto, tra l’altro, che detti sviluppi economici verranno attribuiti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria definitiva e, di conseguenza, i relativi oneri gravano sul Fondo risorse decentrate 2023 oggetto del presente accordo;

Vista la nota prot. DPF-0030956-P del 22/04/2025 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, rinviando anche a quanto evidenziato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P. con nota prot. 93971 del 22/04/2025 e dall’Ufficio centrale del bilancio con nota prot. 118653 del 24.12.2024, ha proceduto all’accertamento congiunto previsto dall’art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, esprimendo parere favorevole all’ulteriore corso dell’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 9 ottobre 2024, con le osservazioni e le condizioni ivi indicate;

CONCORDANO

Art. 1
Campo di applicazione - destinatari

Il presente contratto collettivo nazionale integrativo disciplina l’utilizzo del Fondo risorse decentrate anno 2023 e si applica a tutto il personale non dirigenziale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dell’Amministrazione degli archivi notarili, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, in servizio presso le medesima articolazioni nel corso dell’anno 2023.

Il presente contratto integrativo si applica, inoltre, al personale amministrativo formalmente comandato da altre amministrazioni o enti e al personale assunto a tempo determinato, ivi compreso il personale assunto ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”.

Nell’Amministrazione giudiziaria è ricompreso il personale in servizio presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia e l’Unità di missione per l’attuazione del P.N.R.R.

Art. 2
Risorse disponibili

Le disponibilità del Fondo risorse decentrate per l’anno 2023 stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è complessivamente pari ad € 85.583.306,00 ivi compresi gli oneri a carico dell’amministrazione.

Le medesime risorse vengono come di seguito ripartite:

Amministrazione giudiziaria                                                 € 71.863.430,00

Amministrazione penitenziaria                                            €   8.001.000,00

Amministrazione giustizia minorile e di comunità            €   5.718.876,00

Totale                                                                                     € 85.583.306,00

 

Le disponibilità del Fondo risorse decentrate per l’anno 2023 relativo all’Amministrazione degli Archivi notarili, non ricomprese negli stanziamenti di bilancio del Ministero, sono complessivamente pari a 1.153.237,13 ivi compresi gli oneri a carico dell’amministrazione.

Le risorse sopra indicate sono da considerare nella disponibilità del confronto negoziale e sono al netto delle somme utilizzate per finanziare le progressioni economiche previste dal C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010 e di quelle utilizzate per finanziare le progressioni economiche del personale come definite dall’art. 3 dell’accordo sottoscritto il 10 novembre 2011, di quelle relative all’Accordo 21 dicembre 2017, di quelle relative all’Accordo 10 gennaio 2019 e, da ultimo, di quelle relative all’Accordo 22 marzo 2023 citato in premessa, considerando, altresì, che risultano tuttora accantonate e disponibili le risorse pari ad € 140.022,00 destinate a finanziare n. 270 passaggi economici del personale dell’Amministrazione giudiziaria previsti dal C.C.N.I. 2010 e dall’art. 1, lett. b), dell’Accordo 2011 sottoscritto il 10 novembre 2011.

Art. 3
Amministrazione Giudiziaria

La quota del Fondo risorse decentrate per l’anno 2023 pari ad € 71.863.430,00 (compresi gli oneri a carico dell’amministrazione), destinata al personale in servizio presso gli uffici centrali dell’Amministrazione giudiziaria e presso gli uffici giudiziari, viene utilizzata secondo le finalità di seguito indicate.

  1. Particolari posizioni di lavoro (indennità).
    Una quota delle risorse di cui al presente articolo sono destinate nel limite di € 10.000.000,00 alla remunerazione delle particolari posizioni di lavoro come indicate e aggiornate, rispetto agli anni precedenti, in allegato DOG n. 1 parte integrante e sostanziale dell’accordo.
  1. Performance individuale.
    Un importo pari a € 15.000.000,00 è utilizzato per remunerare il personale per l’apporto individuale profuso nell’attività lavorativa, sulla base degli esiti del Sistema di misurazione e valutazione della performance, secondo i seguenti coefficienti:

    valutazioni comprese tra  81  e 100               coeff.  1,00
    valutazioni comprese tra  41  e   80               coeff.  0,80
    valutazioni comprese tra  20  e   40               coeff.  0,40

    Ad una quota pari al 5% (con arrotondamento all’unità superiore) del personale soggetto alla valutazione della performance che ha conseguito il punteggio più elevato è attribuita la maggiorazione di cui all’art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 e, a tal fine, il premio individuale viene quantificato sulla base del coefficiente 1,30.
    Nel caso di parità di punteggio il personale ricompreso nella quota del 5% viene individuato sulla base della media della valutazione conseguita nel triennio precedente e, in via residuale, della più elevata assiduità partecipativa.
     
  2. Fondo di sede.
    Un importo pari a € 46.863.430,00 costituisce il fondo di sede destinato alle finalità di cui all’art. 7, comma 7, del C.C.N.L. 2019-2021, da contrattare a livello decentrato entro 60 giorni dalla data di avvio della fase attuativa del presente accordo, che sarà comunicata con apposita circolare dell’amministrazione centrale.

Tali risorse sono destinate, in misura non inferiore all’80 per cento, all’erogazione di compensi finalizzati all’incentivazione della produttività e alla valorizzazione del merito, determinati sulla base dei seguenti elementi:

  • incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali come risultanti dalla performance dell’unità organizzativa o di specifiche aree di responsabilità;
  • assiduità partecipativa come risultante dal sistema di rilevazione delle presenze utilizzato presso ciascun ufficio e secondo il contenuto dell’Allegato A.
  • differenziazione per area sulla base dei seguenti coefficienti:
    - Area terza              coeff. 1,4
    - Area seconda         coeff. 1,2
    - Area prima             coeff. 1,0

La performance dell’unità o area organizzativa viene valutata sulla base dei risultati connessi alle attività e agli obiettivi oggetto di almeno uno dei documenti ricompresi nel Sistema di misurazione e valutazione della performance o ulteriori documenti previsti nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria, come di seguito indicati:

  1. Ciclo della performance;
  2. Programma delle attività annuali previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
  3. Programma per la gestione dei procedimenti civili e penali (ove adottati) di cui all’art. 37, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  4. Documento organizzativo generale predisposto dal Capo dell’Ufficio sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura attraverso la relativa Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti;
  5. Progetto organizzativo generale predisposto ai sensi della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura come da relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura;
  6. Altri programmi ispirati a best practices formalmente adottati e implementati nell’ambito degli uffici giudiziari e altri progetti di sviluppo organizzativo (anche di tipo informatico) condotti dall’Ufficio nell’anno di riferimento.

Il grado di conseguimento degli obiettivi dell’unità o area organizzativa, attestato dal responsabile della struttura ed espresso in termini percentuali, incide sulla valutazione del personale secondo la seguente parametrazione:

Conseguimento obiettivo  incidenza sulla valutazione
> 80%  100%
> 60%      fino a     80% 80%
> 40%      fino a     60%    60%
> 25%      fino a     40% 40%
fino a 25%     0%

 

La quota rimanente, per un importo non superiore al 20 per cento, viene destinata alla ulteriore valorizzazione e remunerazione della performance individuale, con riferimento al precedente punto 2, anche in relazione a specifiche attività o particolari responsabilità correlate alle peculiarità dell’ufficio, secondo le finalità di cui all’art. 7, comma 7, del C.C.N.L. 2019-2021.

Le risorse destinate alle finalità di cui ai precedenti punti 2 e 3 vengono distribuite a livello distrettuale sulla base del personale in organico e divise proporzionalmente al personale presente nell’ambito dei corrispondenti uffici. Per gli uffici giudiziari nazionali e l’amministrazione centrale viene considerato il personale in organico.

Per la Direzione generale dei sistemi informativi si terrà conto del personale in servizio, compreso il personale distaccato che non verrà considerato negli organici degli uffici di appartenenza.

Nella ripartizione il dato relativo all’organico viene, altresì, incrementato di un numero pari al personale assunto a tempo determinato ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (addetti all’Ufficio per il processo e c.d. personale tecnico).

Nelle more della soluzione delle criticità, come eventualmente segnalate dalla Scuola superiore della magistratura, connesse all’erogazione dei compensi accessori in favore del personale di cui si avvale la medesima Scuola ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e alla concreta attuazione delle disposizioni da ultimo recate dall’art. 16 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, nell’ambito del medesimo fondo di sede un importo pari ad € 90.000,00 viene destinato all’incentivazione di detto personale, da contrattare sulla base delle finalità e dei criteri previsti nel presente accordo.

Analogamente, per il personale assegnato all’Ufficio del garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale e nelle more della soluzione delle criticità connesse all’erogazione dei compensi accessori, un importo pari ad € 30.000,00 viene destinato, nell’ambito del medesimo fondo di sede, all’incentivazione di detto personale, da contrattare sulla base delle finalità e dei criteri previsti nel presente accordo.

Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate al precedente punto 1 sono destinate ad incrementare le risorse destinate al fondo di sede.

Art. 4
Amministrazione Penitenziaria

 La quota del Fondo risorse decentrate per l’anno 2023 pari ad € 8.001.000,00 (compresi gli oneri a carico dell’amministrazione), destinata al personale in servizio presso l’Amministrazione penitenziaria, viene utilizzata secondo le finalità di seguito indicate.

  1. Posizioni organizzative.
    Una quota del Fondo risorse decentrate di cui al presente articolo nella misura di € 1.296.710,00 è utilizzata per il pagamento delle indennità previste per le "posizioni organizzative", di cui all’art. 15 del C.C.N.L. del 9 maggio 2022, come da allegato DAP n. 1.
  1. Particolari posizioni di lavoro (indennità).
    Un importo individuato nella misura massima di € 1.474.278,00 è utilizzato per remunerare le particolari posizioni di lavoro di cui all’allegato DAP n. 2 e per gli importi ivi indicati.
     
  2. Performance individuale.
    Un importo pari a € 3.940.000,00 è utilizzato per remunerare il personale in base all’apporto individuale profuso nell’attività lavorativa, sulla base degli esiti del Sistema di misurazione e valutazione della performance e di quanto previsto dalla normativa vigente avuto riguardo alle disposizioni impartite in materia, secondo i seguenti coefficienti:

valutazioni comprese tra  81  e 100               coeff.  1,00

valutazioni comprese tra  41  e   80               coeff.  0,80

valutazioni comprese tra  20  e   40               coeff.  0,40

Si dovrà inoltre tenere conto della assiduità partecipativa, come risultante dal sistema di rilevazione delle presenze utilizzato presso ciascun ufficio e secondo il contenuto dell’Allegato A.

Ad una quota pari al 5% (con arrotondamento all’unità superiore) del personale soggetto alla valutazione della performance che ha conseguito il punteggio più elevato è attribuita la maggiorazione di cui all’art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 e, a tal fine, il premio individuale viene quantificato sulla base del coefficiente 1,30.

Nel caso di parità di punteggio il personale ricompreso nella quota del 5% viene individuato sulla base della media della valutazione conseguita nel triennio precedente e, in via residuale, della più elevata assiduità partecipativa.            

  1. Fondo di sede.
    Un importo pari a euro € 1.290.012,00 costituisce il fondo di sede a disposizione della contrattazione decentrata destinato alla finalità di cui all’art. 7, comma 7, del C.C.N.L. 2019-2021 per remunerare  la produttività ed il miglioramento dei servizi, sulla base della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente e salvaguardando la destinazione di almeno il 20% delle somme alla valorizzazione del merito e della qualità delle prestazioni lavorative con riferimento al punto 3.

Si dovrà inoltre tenere conto, per il calcolo di questa ultima quota parte, dei seguenti coefficienti di differenziazione per area:

Area operatori                        coeff. 1,0

Area assistenti                        coeff. 1,2

Area funzionari                      coeff. 1,4

Le risorse individuate di cui ai precedenti punti 3 e 4 saranno distribuite in base all’organico vigente dei provveditorati regionali e divise fra gli istituti e servizi sulla base del personale effettivamente presente per l’anno di riferimento.

Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate ai precedenti punti 1 e 2 sono destinate ad incrementare le risorse di cui al punto 3 del presente articolo.

Art. 5
Amministrazione della Giustizia Minorile e di Comunità

 La quota del Fondo risorse decentrate per l’anno 2023 pari a € 5.718.876,00 (compresi gli oneri a carico dell’amministrazione), destinata al personale in servizio presso gli uffici centrali e le articolazioni periferiche del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, viene utilizzata secondo le finalità di seguito indicate.

  1. Posizioni organizzative.
    Una quota del Fondo risorse decentrate di cui al presente articolo nella misura di € 776.960,00 è destinata al pagamento delle indennità previste per le "posizioni organizzative" di cui all’art. 15 del C.C.N.L. del 9 maggio 2022, come da allegato DGMC n. 1.
  1. Particolari posizioni di lavoro (indennità).
    Una quota delle risorse nella misura massima di € 900.000,00 è destinata per remunerare le particolari posizioni di lavoro come individuate in allegato DGMC n. 2” e per gli importi ivi indicati.
     
  2. Performance individuale.
    Un importo pari a € 3.231.916,00 è utilizzato per remunerare il personale in base all’apporto individuale profuso nell’attività lavorativa, sulla base degli esiti del Sistema di misurazione e valutazione della performance e di quanto previsto dalla normativa vigente avuto riguardo alle disposizioni impartite in materia, secondo i seguenti coefficienti:

valutazioni comprese tra  81  e 100               coeff.  1,00

valutazioni comprese tra  41  e   80               coeff.  0,80

valutazioni comprese tra  20  e   40               coeff.  0,40

Si dovrà inoltre tenere conto dell’assiduità partecipativa come risultante dal sistema di rilevazione delle presenze utilizzato presso ciascun ufficio e secondo il contenuto dell’Allegato A.

Ad una quota pari al 5% (con arrotondamento all’unità superiore) del personale soggetto alla valutazione della performance che ha conseguito il punteggio più elevato è attribuita la maggiorazione di cui all’art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 e, a tal fine, il premio individuale viene quantificato sulla base del coefficiente 1,30.

Nel caso di parità di punteggio il personale ricompreso nella quota del 5% viene individuato sulla base della media della valutazione conseguita nel triennio precedente e, in via residuale, della più elevata assiduità partecipativa.

  1. Fondo di sede.

Un importo pari a € 810.000,00 costituisce il fondo di sede a disposizione della contrattazione decentrata destinato alle finalità di cui all’art.7, comma 7, del C.C.N.L. 2019-2021 per remunerare la produttività e il miglioramento dei servizi sulla base della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente salvaguardando la destinazione di almeno il 20% delle somme alla valorizzazione del merito e della qualità delle prestazioni lavorative con riferimento ai parametri individuati al precedente punto 3).

Per il calcolo di quest’ultima quota parte si dovrà inoltre tener conto dei seguenti coefficienti di differenziazione per area:

Area operatori                        coeff. 1,0

Area assistenti                        coeff. 1,2

Area funzionari                      coeff. 1,4

Le risorse individuate ai punti 3 e 4 saranno distribuite sulla base del personale previsto dalla dotazione organica di sede (DM 12.04.2023).

Eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate ai precedenti punti 1 e 2 sono destinate ad incrementare le risorse di cui al punto 3 del presente articolo.

Art. 6
Amministrazione degli Archivi Notarili

 Le somme del Fondo risorse decentrate per l’anno 2023, comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione ma al netto della spesa annua sostenuta per finanziare le progressioni economiche attribuite negli anni precedenti, tenuto conto altresì di risorse aggiuntive affluite per effetto di risparmi conseguiti a seguito delle cessazioni intervenute e degli incrementi contrattuali, ammontano (salvo diversa determinazione) ad  € 1.153.237,13.

Le stesse vengono utilizzate secondo le finalità indicate ai seguenti punti.

  1. Posizioni organizzative.
    Nelle more della definizione del nuovo sistema di classificazione del personale è attribuita al personale dell’area dei funzionari (già area terza) che ricopra incarichi di particolare responsabilità,  con le modalità previste dalla disciplina in atto definita sulla base dei precedenti CCNL, l’indennità per le posizioni organizzative così come individuate dall’art.6, punto 1, dell’Accordo 19 dicembre 2023  sull’utilizzazione del Fondo risorse decentrate 2022.

In attuazione dell’art.15, comma 2, del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, le indennità di cui alla lett. c) del presente articolo sono attribuite nella misura di € 1.200,00 ciascuna.

Sono, pertanto, complessivamente n. 113 le posizioni organizzative, dettagliatamente indicate nell’allegato UCAN n.1 al presente accordo, previste per l’Amministrazione degli Archivi notarili. Le stesse sono così ripartite in ragione del diverso livello di responsabilità che comportano:

  1. 25 posizioni con attribuzione di un’indennità pari ad € 2.582,28;
  2. 30 posizioni con attribuzione di un’indennità pari ad € 1.807,60;
  3. 58 posizioni con attribuzione di un’indennità pari ad € 1.200,00.

Per il pagamento delle suindicate indennità di posizione organizzativa indennità si utilizzeranno le risorse del fondo nella misura di € 249.986,90.

  1. Particolari posizioni di lavoro (indennità).
    Una quota delle risorse di cui al presente articolo è destinata alla remunerazione delle particolari posizioni di lavoro come di seguito indicate:
    1. Maneggio valori.
      L’indennità per maneggio di valori, stabilita nella misura complessiva di € 10.000,00 spetta soltanto al personale che in forza di provvedimento formale è addetto in via continuativa ad un servizio che comporti maneggio di denaro o di valori, secondo gli importi di cui all’allegato 2 UCAN, così come definiti dall’art.6, punto 2, lett. a, dell’Accordo FRD 2022 sopra richiamato. La stessa non è cumulabile con l’indennità prevista per la remunerazione delle posizioni organizzative, salvo che le due indennità attengano a sedi diverse.
       
    2. Indennità di turnazione.
      Al personale che presta servizio presso l’UCAN con compiti di conducente di automezzi è corrisposta, per le connesse funzioni svolte, l’indennità di turnazione di cui all’allegato UCAN n.2. Le risorse destinate a tale indennità ammontano a complessivi € 1.500,00.
  1. Indennità di specifiche responsabilità – area assistenti.
    Un importo pari ad € 20.000,00 è finalizzato all’attribuzione dell’indennità prevista dall’art. 54 del CCNL Funzioni centrali 2019-2021 al personale dell’area assistenti che abbia assunto, attraverso incarichi di reggenza, la responsabilità di Archivi notarili distrettuali (benché limitata alle funzioni essenziali) o di Archivi notarili sussidiari. Tale indennità è riconosciuta, fino ad € 1.000,00 annui lordi, proporzionalmente al servizio prestato.
     
  2. Performance individuale.
    Un importo pari ad € 262.695,10 viene utilizzata per remunerare il personale in base all’apporto individuale profuso nell’attività lavorativa, sulla base della valutazione (Sistema di misurazione e valutazione della performance) e di quanto previsto dalla normativa vigente avuto riguardo alle disposizioni impartite in materia, secondo i seguenti coefficienti:

valutazioni comprese tra  81  e 100               coeff.  1,00

valutazioni comprese tra  41  e   80               coeff.  0,80

valutazioni comprese tra  20  e   40               coeff.  0,40

Ad una quota pari al 5% (con arrotondamento all’unità superiore) del personale soggetto alla valutazione della performance che ha conseguito il punteggio più elevato è attribuita la maggiorazione di cui all’art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 e, a tal fine, il premio individuale viene quantificato sulla base del coefficiente 1,30.
Nel caso di parità di punteggio il personale ricompreso nella quota del 5% viene individuato sulla base della media della valutazione conseguita nel triennio precedente e, in via residuale, della più elevata assiduità partecipativa.

  1. Fondo di sede.
    Un importo pari a euro € 609.055,13 costituisce il fondo di sede da contrattare a livello decentrato, per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, sulla base della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente.
    Tali risorse sono destinate, in misura pari all’80 per cento (€ 487.244,10), all’erogazione di compensi finalizzati all’incentivazione della produttività e alla valorizzazione del merito, determinati sulla base dei seguenti elementi:
  • incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, come risultanti dalla performance dell’unità organizzativa o di specifiche aree di responsabilità;
  • apporto individuale profuso nell’attività lavorativa per la realizzazione degli obiettivi della struttura, tenuto conto anche dell’assiduità partecipativa, come risultante dal sistema di rilevazione delle presenze utilizzato presso ciascun ufficio e secondo il contenuto dell’Allegato A.
  • differenziazione per area sulla base dei seguenti coefficienti:

Area terza              coeff. 1,4

Area seconda         coeff. 1,2

Area prima             coeff. 1,0

La performance dell’unità o area organizzativa, in considerazione del peculiare assetto organizzativo degli uffici interessati, viene valutata sulla base dei risultati connessi alle attività svolte e agli obiettivi fissati, collegati a quelli che formano oggetto di almeno uno dei seguenti documenti, previsti nell’ambito dell’amministrazione degli archivi notarili:

  1. ciclo della performance;
  2. standard di qualità per i servizi erogati all’utenza e nei rapporti con i fornitori;
  3. programmi di diffusione di best practices formalmente adottati nell’ambito degli archivi notarili e progetti di corretta conservazione del materiale documentario.

Il grado di conseguimento degli obiettivi dell’unità o area organizzativa, attestato in termini percentuali dal responsabile della struttura, incide sui compensi diretti ad incentivare la produttività del personale secondo i seguenti parametri:

Conseguimento obiettivo  incidenza sulla valutazione
> 80%  100%
> 60%      fino a     80% 80%
> 40%      fino a     60%    60%
> 25%      fino a     40% 40%
fino a 25%     0%

La quota rimanente, pari al 20 per cento (€ 121.811,03), viene destinata alla ulteriore valorizzazione e remunerazione della performance individuale sulla base della valutazione, attraverso il vigente sistema di misurazione. Nell’ambito delle valutazioni più elevate verranno remunerati gli apporti individuali particolarmente significativi che abbiano impresso un impulso decisivo al perseguimento delle performances dell’ufficio.

Le risorse destinate alle finalità di cui ai punti sub 4 e 5 (performance individuale e fondo di sede) vengono distribuite proporzionalmente sulla base della dotazione organica dei singoli Archivi notarili e dell’UCAN.

Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate ai precedenti punti sub 1, 2 e 3 (posizioni organizzative, particolari posizioni di lavoro e indennità assistenti amministrativi) incideranno sulle risorse destinate al fondo di sede.

Art. 7
Personale in distacco sindacale

 Per l’anno 2023 al personale in distacco sindacale viene riconosciuto un emolumento a titolo di “elemento di garanzia della retribuzione” secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lett. c), del C.C.N.L. 2019-2021.

Tale elemento retributivo viene determinato nella misura percentuale del 90% con riferimento alle voci retributive conseguite dall’interessato nell’ultimo anno solare di servizio che precede il distacco (per distacchi attivati prima del 2019 si fa riferimento all’anno 2018), corrisposte a carico del Fondo risorse decentrate, con esclusione delle voci di cui all’art. 50, comma 2, lett. c), d), h), i) e j).

La liquidazione è disposta dall’articolazione di appartenenza ed è posta a carico del Fondo risorse decentrate, nell’ambito delle corrispondenti disponibilità destinate alle particolari posizioni, come corrispondentemente indicate nei precedenti articoli.

Qualora nell’anno precedente il distacco siano state liquidate due annualità o la liquidazione non sia avvenuta o sia avvenuta solo parzialmente, il riferimento è ad una intera annualità.

PER LA PARTE PUBBLICA

 

IL VICEMINISTRO

Capo della Delegazione di parte pubblica

Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PER LA PARTE SINDACALE

 

 

CONFSAL UNSA ................................................

 

FP CGIL ...............................................................

 

CISL FP ................................................................

 

UIL PA .................................................................

 

CONFINTESA FP …...........................................

 

F.L.P. ...................................................................

 

U.S.B. ...................................................................

 

 

 

ALLEGATO A

 

FRD 2023

Le giornate di servizio corrispondono ai giorni di effettiva presenza e comprendono anche la giornata del sabato ovvero altra giornata lavorativa, ove l’articolazione dell’orario di lavoro si svolga su 5 giornate lavorative, i riposi compensativi, i soli permessi sindacali orari, quelli per donazione di sangue o per donazione di midollo osseo e quelli fruiti ai sensi della legge 104/1992, le assenze per terapie salvavita, le assenze connesse ad infortunio sul lavoro definitivamente accertato, il congedo obbligatorio per maternità o paternità, l’interdizione dal servizio per maternità a rischio, le missioni, i servizi fuori sede nonché la partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento organizzati nell’interesse dell’Amministrazione.

 

Allegato DOG n. 1

 Particolari posizioni di lavoro D.O.G. – anno 2023

  1. Turnazioni.

Si applica la disciplina prevista dall’art. 19 del C.C.N.L. 2016-2018.

Al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

  1. turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 15% della retribuzione base mensile;
  2. turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione base mensile;
  3. turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione base mensile;
  4. turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione oraria del 10% rispetto a quanto previsto alle lettere b) e c).

Gli importi dell’indennità sono rapportati alla retribuzione base mensile di cui all’art. 46 del C.C.N.L. 2019-2021 (riferita alla retribuzione spettante a decorrere dal 1° novembre 2022), individuati per l’intero anno di riferimento e non soggetti a conguaglio a seguito di futuri rinnovi contrattuali.

L’indennità è corrisposta per un numero massimo di 12 turni, di cui 4 notturni.

Le prestazioni di lavoro straordinario, quelle connesse ai recuperi di servizio non prestato e alla volontaria flessibilità dell’orario d’obbligo non comportano il diritto all’indennità in parola.

  1. Reperibilità.

Si applica la disciplina prevista dall’art. 20 del C.C.N.L. 2016-2018.

Per ogni turno di reperibilità è corrisposta una indennità pari ad € 22,10 come determinata ai sensi del comma 7 del medesimo art. 20.

Per turni di durata inferiore alle 12 ore l’indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata della stessa, maggiorata del 10 per cento.

  1. Maneggio valori.

L’indennità per il maneggio di valori spetta soltanto al personale che in forza di provvedimento formale è addetto in via continuativa ad un servizio che comporti maneggio di denaro o valori.

Essa è fissata nelle seguenti misure giornaliere lorde:

Importo medio annuo maneggio valori non inferiore a 619.748,28 1.549.370.70 3.098.741,39
Terza area 1,08 1,39 1,80
Seconda area 0,77 1,08 1,50

 

  1. Guida automezzi.

In ragione delle gravose articolazioni dell’orario di lavoro, al personale addetto alla conduzione di automezzi per periodi non inferiori alle sei ore è corrisposta una indennità di € 4,40 giornaliera. L’indennità viene aumentata a € 6,60 per la conduzione di automezzi blindati.

  1. Assistenza al magistrato in udienza.

Al dipendente impegnato per l’assistenza, con compiti di verbalizzazione, per l’attività svolta nelle udienze penali, civili, per l’attività del Pubblico ministero e del Giudice per l’udienza preliminare, viene corrisposta, a fronte dell’aggravio e della responsabilità, una indennità i cui valori sono stabiliti come segue:

  1. per periodi da due a quattro ore €   8,47
  2. per periodi da quattro a sei ore € 12,10
  3. per periodi superiori alle sei ore € 15,73

L’indennità viene aumentata del 10% nell’ipotesi di verbalizzazione senza fonoregistrazione.

Al dipendente impegnato per la chiamata delle cause all’udienza penale è corrisposta una indennità i cui valori sono stabiliti come segue:

  1. per periodi da due a quattro ore €   5,78
  2. per periodi da quattro a sei ore €   7,51
  3. per periodi superiori alle sei ore €   9,24
  1. Assistenza per l’audizione a distanza.

Al dipendente chiamato a svolgere le attività di cui all’art. 147-bis, comma 1, delle disp. att. c.p.p. nel luogo ove la persona sottoposta all’esame si trova, è corrisposta una indennità di € 86,32 per ogni esame effettivamente svolto.

Nell’ipotesi di impegno di più unità di personale l’importo va attribuito a ciascuna unità in misura proporzionale alla durata della prestazione.

  1. Servizio relazioni con il pubblico.

Al personale addetto in via esclusiva agli uffici relazioni con il pubblico presso l’Amministrazione centrale e negli Uffici giudiziari con un numero di personale in organico non inferiore a 50 unità è attribuita una indennità di € 5,50 per ogni giornata di presenza sul lavoro.

  1. Indennità di mansione per centralinisti non vedenti.

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 116 e delle indicazioni contenute nella circolare n. 84/1992 del Ministero del tesoro, ai centralinisti non vedenti è riconosciuta una indennità giornaliera nell’importo rideterminato in € 6,60.

  1. Lavoro pomeridiano.

Nel caso di orario di lavoro articolato su cinque giorni, la prestazione lavorativa, nell’ambito dell’orario di servizio, può avere inizio anche nelle ore pomeridiane a partire dalle h. 13.45 con anticipazione in orario antimeridiano di durata e collocazione diversificata al fine di garantire l’effettuazione dell’orario settimanale complessivo.

Nel periodo di effettiva prestazione lavorativa resa secondo dette modalità, il dipendente ha diritto a un’indennità sulla base di € 11,00 giornaliere per le giornate di effettivo servizio.

Al personale del Dipartimento per gli affari di giustizia che, nell’ambito delle relazioni internazionali, è chiamato a svolgere il servizio di traduzione simultanea in occasioni di incontri con delegazioni estere, è riconosciuta una indennità di € 15,00 per ogni ora di effettivo servizio. L’indennità viene attribuita per la particolare condizione di lavoro dovuta all’effettivo servizio di traduzione simultanea reso in occasione di incontri formali con delegazioni estere.

Le suddette indennità sono corrisposte solo per i giorni di effettiva presenza, quando ricorrono i presupposti e le condizioni indicati in premessa.

Le stesse sono cumulabili fino ad un massimo di due.

 

Allegato DAP n. 1

 

Posizioni organizzative D.A.P. – anno 2023

 

Strutture 

Livello struttura

 Importo unitario
(per 13 mesi)

 D.A.P. e  P.R.A.P.

Inc. Sup

1.500,00

I° livello

1.430,00

II° livello

1.360,00

III° livello

1.300,00

 Scuole 

II° livello

1.360,00

 Istituti di istruzione

II° livello

1.360,00

 Istituti penitenziari

Inc. Sup

1.500,00

I° livello

1.430,00

II° livello

1.360,00

III° livello

1.300,00


Da attribuire esclusivamente al personale dell'area Terza che ricopra incarichi di particolare responsabilità, conferiti con provvedimento formale e da remunerare secondo quanto previsto nella sottoindicata tabella. Le indennità delle posizioni organizzative non sono cumulabili e non sono concedibili durante il periodo di assenza continua se superiore a 4 mesi.

Per il D.A.P. sono prese in considerazione le unità organizzative compiute (sezioni) di livello non dirigenziale.

Per i P.R.A.P. della Lombardia, del Lazio, Abruzzo e Molise, della Campania e della Sicilia - sono previste un limite di 10 posizioni complessive.

Per i P.R.A.P. dell'Emilia Romagna e Marche, del Piemonte, Liguria e Val d'Aosta, della Puglia e Basilicata, della Toscana e Umbria, del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, della Calabria e della Sardegna sono previste 9 posizioni complessive.

Per gli Istituti sono prese in considerazione le unità organizzative compiute afferenti alle sezioni: contabilità (solo in presenza di autonomia contabile), trattamento, affari generali.

Per le Scuole e gli Istituti di istruzione viene presa in considerazione l'unità organizzativa compiuta afferente alla sezione contabilità (solo in presenza di autonomia contabile), affari generali e didattica. Il numero delle sezioni così individuato non è superabile.

Si intende unità organizzativa compiuta la sezione di livello non dirigenziale attribuita con provvedimento formale al personale appartenente alla terza area funzionale.

 

Allegato DAP n. 2

 Particolari posizioni di lavoro D.A.P. – anno 2023

Turnazioni

Si applica la disciplina prevista dall’art. 19 del C.C.N.L. 2016-2018.

Per compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta un’indennità i cui valori sono stabiliti come segue:

  1. turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 15% della retribuzione di cui all’art. 46, comma 2, lett. a) CCNL 2019-2021;
  2. turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 46, comma 2, lett. a) CCNL 2019-2021;
  3. turno festivo-notturno: maggiorazione del 50% della retribuzione di cui all’art. 46, comma 2, lett. a) CCNL 2019-2021;
  4. turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione oraria del 10% rispetto a quanto previsto alle lettere b) e c).

Max 8 turni pomeridiani, sia feriali che festivi; 4 turni notturni, sia feriali che festivi e 2 turni antimeridiani festivi, individuali mensili.

Le prestazioni di lavoro straordinario, quelle connesse ai recuperi di servizio non prestato e alla volontaria flessibilità dell’orario d’obbligo non comportano il diritto all’indennità in parola.

Reperibilità

Si applica la disciplina prevista dall’art. 20 del C.C.N.L. 2016-2018.

Per ogni turno di reperibilità è corrisposta la seguente indennità determinata ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 20:

 

Importo

Turno di reperibilità di 12 ore - importo giornaliero lordo

20,09

Reperibilità (se inferiore a 12 ore) – importo orario

1,84

Max 6 turni individuali mensili complessivi (anche se effettuati in diversi Istituti o Servizi) di cui massimo 2 festivi.

Servizio disagiato

Si considerano sedi disagiate le strutture penitenziarie di: Gorgona cr, Mamone cr, Venezia ip, Porto Azzurro  cr  , Favignana cr .

Per ogni giorno di presenza lavorativa nelle suddette sedi € 13,00 lordi.

Si considerano, infine, sedi disagiate anche le strutture penitenziarie di: S. Gimignano cr,  Volterra cr  Tolmezzo cc., Is Arenas Arbus cr e Belluno cc.

Per ogni giorno di presenza lavorativa nelle suddette sedi € 6,00 lordi.

 Indennità di mansione per i centralinisti non vedenti

Ai centralinisti non vedenti è riconosciuta ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 e della circolare n.84/1992 del Ministero del Tesoro un’indennità di mansione giornaliera nell’importo rideterminato in euro 6,60.

Maneggio valori di cassa

 

Lordo Giornaliero

Fino a € 2.065.828,00

4,18

Superiore a € 2.065.828,00 e fino a € 4.131.655,00

4,98

Superiore a € 4.131.655,00

5,98

L’indennità per il maneggio valori spetta soltanto al titolare cassiere, che in forza di provvedimento formale, è addetto in via continuativa al servizio di cassa che comporta il maneggio di denaro e valori o al suo sostituto, nominato con provvedimento formale, solo per le giornate di assenza del titolare. Deve essere inoltre stato reso il conto giudiziale.

Per gli Istituti  e le Scuole l’indennità è prevista solo con autonomia contabile.

Materiale

 

Lordo Giornaliero

Istituti con presenza detenuti al 31.12.2023 fino a 100 unità, nonché ai PRAP ed alle Scuole con autonomia contabile

3,32

Istituti con presenza detenuti al 31.12.2023 fino a 400 unità

3,74

Istituti con presenza detenuti al 31.12.2023 superiore a 400 unità, nonché al DAP e MV

4,18

L’indennità per il maneggio di materiale spetta soltanto al contabile titolare, che in forza di provvedimento formale è “responsabile della gestione del materiale”.

Può essere corrisposta al suo sostituto, nominato con apposito provvedimento formale, solo per le giornate di assenza del titolare.

Requisiti necessari: provvedimento formale di nomina e conto giudiziale.

Servizio Protezione e prevenzione

L’indennità compete esclusivamente al “Responsabile della sicurezza” munito di provvedimento formale.

 

Lordo Giornaliero

Istituti con presenza detenuti al 31.12. 2023 fino a 100 unità, nonché ai PRAP, alle Scuole ed alle  Strutture formative e al Magazzino vestiario

4,98

Istituti con presenza detenuti al 31.12. 2023 fino a 400 unità

5,61

Istituti con presenza detenuti al 31.12. 2023 superiore a 400 unità, nonché al DAP

 

6,27


 Guida automezzi

In ragione delle gravose articolazioni dell’orario di lavoro, al personale addetto alla conduzione di automezzi blindati per periodi non inferiori alle sei ore è corrisposta una indennità di € 6,60 giornaliera.

 Responsabile dell’esecuzione dei progetti socio – trattamentali

EDI

Istituti di I° livello.,+ PRAP + D.G. DET. e TRATTAMENTO

Istituti di II° livello

Istituti di III° livello.

Importo a progetto

€ 150,00 per max n. 3 progetti

€ 150,00 per max n. 2 progetti

€ 150,00 per max n. 1 progetto

Il premio va attribuito al Responsabile del progetto. Qualora il progetto preveda più responsabili, il premio sarà equamente ripartito in ragione delle unità.

Indennità di mansione “Servizio navale

L’indennità compete agli assistenti tecnici, appartenenti alle ex figure professionali di comandante, direttore di macchina e conduttore di motori navali nella misura di € 6,00 lordi per ogni giorno di effettiva navigazione.

Indennità per responsabilità

  • relativa alla direzione degli Istituti di Istruzione con compiti di direzione.

Somma annua lorda di 4.000,00 pro-capite (mensile lorda € 333,33).

Detta indennità non è cumulabile con le eventuali funzioni di capo area. In tal caso è liquidata l’indennità meglio retribuita.

 Le suddette indennità sono corrisposte solo per i giorni di effettiva presenza e sono cumulabili fino ad un massimo di due. Ove si verifichino le condizioni per il diritto a più di due indennità vengono liquidate quelle meglio retribuite.

 

Allegato DGMC n. 1

 

 

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2023

 

L’indennità per il pagamento delle posizioni organizzative è da attribuire al personale dell’Area dei Funzionari che ricopra incarichi di particolare responsabilità conferiti con provvedimento formale.

È corrisposta in misura annua, ovvero per frazione giornaliera, a chi effettivamente svolge la funzione – titolare o sostituto – incaricato di volta in volta con provvedimento formale.

Le indennità non sono tra loro cumulabili.

 

Posizioni Organizzative

Importo

Sede Centrale

 55.900

Uffici Minorili

267.300

Uffici EPE

262.300

Totale lordo dipendente

585.500

Oneri c/amm.ne (32,70%)

191.460

TOTALE

776.960

 

     All. DGMC n. 1/2

POSIZIONI ORGANIZZATIVE SEZIONI SEDE CENTRALE

 

 

 

Ufficio

N. Posizioni

Importo unitario

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Sezioni Uffici Sede Centrale

39

1.300

50.700

 

 

Responsabile Polo Tecnico

4

1.300

5.200

 

 

TOTALE

43

 

55.900

 

 

 

 

All. DGMC n. 1/3

 POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERVIZI MINORILI

POSIZIONI

N. Posizioni

Importo unitario

Totale

Servizi

 Centri Giustizia Minorile

       

Responsabile amm.vo contabile

11

     1.300

     14.300

 Tutti

 

 

Responsabile servizio tecnico

11

     1.300

     14.300

Responsabile area amm.vo gestionale

11

     1.300

     14.300

 

33

 

     42.900

 

Strutture Gruppo 1

IPM

10

     2.500

     25.000

Palermo Acireale Bologna Cagliari Catanzaro Firenze Caltanissetta Pontremoli Potenza Treviso

Responsabile area trattamentale

17

     1.200

     20.400

Roma Milano Torino Catania Airola Bari Nisida

Palermo Acireale Bologna Cagliari Catanzaro

Firenze Caltanissetta Pontremoli Potenza Treviso

Responsabile area amm.vo-gestionale

17

     1.200

     20.400

Responsabile area amm.vo - contabile

17

     1.200

     20.400

USSM

10

     2.500

     25.000

Roma Milano Napoli Palermo Catania Caltanissetta Catanzaro Lecce Bari Torino

Responsabile area trattamentale

10

     1.200

     12.000

 

 

Responsabile area amministrativa

10

     1.200

     12.000

 

91

 

  135.200

 

       

Strutture Gruppo 2

USSM

9

     2.300

    20.700

Ancona Bologna Cagliari Firenze Genova Messina Reggio Calabria Salerno Venezia

Responsabile area trattamentale

9

     1.200

     10.800

 

18

 

    31.500

 

 Strutture Gruppo 3

CPA

3

     2.300

       6.900

Catania Napoli Roma

 

3

 

      6.900

 

Strutture Gruppo 4

 USSM

10

    2.000

      20.000

Bolzano Brescia Campobasso L'Aquila Perugia Potenza Sassari Taranto Trento Trieste

 

10

 

     20.000

 

 Strutture Gruppo 5

CPA/comunità

4

     1.800

     7.200

Genova Salerno Lecce Bologna

 

4

 

     7.200

 

 Strutture Gruppo 6

Comunità - Centri Polifunzionali

2

     1.600

3.200

Comunità:  Catanzaro

 

2

 

3.200

CDP:  Santa Maria C.V.

Strutture Gruppo 7

Funzionario che sovrintende alle attività del servizio annesso

8

     1.200

9.600

CPA Torino Milano  Ancona Palermo L’Aquila

CDP Nisida Palermo

Comunità Reggio Calabria

 

8

 

     9.600

 

 

 

 

Responsabile area contabile di sede con funzionario delegato attivo con fondi gestiti

9

     1.200

    10.800

USSM: Roma Campobasso Lecce

USSM/CPA: Roma L’Aquila Ancona Reggio Calabria

 

 

9

 

    10.800

CDP: Santa Maria C.V.

 

TOTALE

178

 

267.300

 

 

 

All. DGMC n. 1/4

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA

POSIZIONI

N. Posizioni

Importo unitario

Totale

 

UFFICI INTERDISTRETTUALI

     

 

Area I - Affari Generali

11

1.300

14.300

 

Area II - Misure e sanzioni

11

1.300

14.300

 

Area III - Contabilità

11

1.300

14.300

 

Area IV – Coordinamento interdistrettuale

11

1.300

14.300

 

 

44

 

57.200

 

       

 

UFFICI DISTRETTUALI

     

 

Area I - Affari Generali

18

1.300

23.400

 

Area II - Misure e sanzioni

18

1.300

23.400

 

Area III - Contabilità

18

1.300

23.400

 

 

54

 

70.200

 

       

 

UFFICI LOCALI

     

 

Area I - Affari Generali (1° e 2° livello)

36

1.200

43.200

 

Area II - Misure e sanzioni (Tutti)

45

1.200

54.000

 

Area III – Contabilità

Padova Siena Livorno Foggia Avellino Taranto Trapani Siracusa Messina Agrigento Novara Viterbo Cosenza

13

1.200

15.600

 

 

94

 

112.800

 

 

SEZIONI DISTACCATE

     

 

Responsabile sezione

17

1.300

22.100

 

 

17

 

22.100

 

 

TOTALE

209

 

    262.300

 

 

 

 

Allegato DGMC n. 2

 

Particolari posizioni di lavoro D.G.M.C. – anno 2023

Turnazioni

 

Si applica la disciplina dell’articolo 19 del CCNL Funzioni Centrali 2016 – 2018.

Per compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta un’indennità i cui valori sono stabiliti come segue:

a)      per turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6.00 e le 22.00): maggiorazione oraria del 15% della retribuzione di cui all’articolo 46, comma 2, lett. a) CCNL 2019-2021;                                                                        

b)      per turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’articolo 46, comma 2, lett. a) CCNL 2019-2021;

c)      per turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’articolo 46, comma 2, lett .a) CCNL 2019-2021;

d)      per turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione oraria del 10% rispetto a quanto previsto alle lettere b) e c).

 

L’indennità è corrisposta per massimo 8 turni di cui massimo 4 turni notturni individuali mensili.

 

Le prestazioni di lavoro straordinario, quelle connesse ai recuperi di servizio non prestato e alla volontaria flessibilità dell’orario d’obbligo non comportano il diritto all’indennità in parola.

 

 

 

Reperibilità

 

Si applica la disciplina dell’articolo 20 del CCNL Funzioni Centrali 2016 – 2018.

Per ogni turno di reperibilità è corrisposta la seguente indennità determinata ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 20:

 

 

 

Importo lordo

 

 

Turno di reperibilità di 12 ore

20,09

 

 

Turno di reperibilità inferiore a 12 ore (importo orario)

1,84

 

 

L’indennità è corrisposta per massimo 6 turni individuali mensili di cui massimo 2 festivi.

 

Maneggio valori

 

L'indennità per il maneggio valori spetta soltanto al titolare cassiere che, in forza di provvedimento formale è addetto, in via continuativa al servizio cassa che comporti maneggio di denaro e valori o al suo sostituto, nominato con provvedimento formale solo per le giornate di assenza del titolare.

 

 

 

Lordo giornaliero

 

 

fino a 2.065.828

4,18

 

 

superiore a 2.065.828

4,98

 

 

Materiale

L'indennità per il maneggio del materiale spetta soltanto al titolare che in forza di provvedimento formale è responsabile, in via continuativa, della gestione del materiale o al suo sostituto, nominato con provvedimento formale solo per le giornate di assenza del titolare.

 

 

Importo lordo

 

Importo giornaliero

3,32

 

 

Indennità di mansione per i centralinisti non vedenti

 

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 e della Circolare n. 84/1992 del Ministero del Tesoro, ai centralinisti non vedenti è riconosciuta un’indennità giornaliera nell’importo rideterminato in euro 6,60.

 

   

 

Servizio Protezione e prevenzione

Compete esclusivamente al “Responsabile della sicurezza” munito di provvedimento formale.

 

 

 

Importo lordo

 

Importo giornaliero

4,98

 

                                  

 Indennità per responsabilità

 

Relativa agli Uffici locali.

 

 

L’indennità compete esclusivamente a Funzionari delle Professionalità di servizio sociale con compiti di direzione e non è cumulabile con le eventuali funzioni di capo area.

 

 

Lordo annuo

 

1° livello: Bolzano Macerata L’Aquila Padova Udine Siena Terni Livorno Taranto Messina Vercelli Siracusa Agrigento Cuneo Campobasso Trapani Nuoro Frosinone Mantova Modena Massa Foggia Pavia Caserta Alessandria Viterbo Novara

4.000

 

2° livello: Bergamo Forlì Avellino Varese Cosenza Brindisi Oristano Latina Teramo

3.500

 

3° livello: Imperia Matera Pistoia Prato Ragusa Benevento Crotone Savona Treviso

3.000

 

                 

 

Le suddette indennità sono corrisposte solo per i giorni di effettiva presenza e sono cumulabili fino ad un massimo di due. Ove si verifichino le condizioni per il diritto a più di due indennità vengono liquidate quelle meglio retribuite.

 

 Allegato UCAN n. 1

 

Posizioni organizzative U.C.A.N. – anno 2023

  • 25 posizioni organizzative (Accordo FRD 2022 - art. 6, punto 1, lett. a): euro 2.582,28 ciascuna

Le indennità di cui all’art. 6, punto 1, lett. a) sono attribuite agli impiegati dell’area dei funzionari ai quali sono conferiti dai sovrintendenti degli archivi notarili di Roma e Milano, nella misura di una unità per ciascuna sovrintendenza, incarichi di funzioni vicarie; altresì agli impiegati ai quali sono conferiti incarichi di direzione delle seguenti unità organizzative:

  1. uffici di livello dirigenziale privi di titolare, limitatamente al periodo in cui sono diretti da funzionari appartenenti alla figura professionale del conservatore;
  2. archivi notarili distrettuali aventi competenza per distretti ai quali sono assegnati almeno cinquanta notai, tenendo altresì conto del numero delle copie rilasciate e dei testamenti pubblicati nell’ultimo triennio;
  3. settori dell’Ufficio Centrale degli archivi notarili- in numero non superiore a quattro - aventi rilevanza per la responsabilità di servizi o strutture che richiedano coordinamento di attività particolarmente complesse;
  4. altri archivi notarili distrettuali, fino a raggiungere il numero massimo di 25 posizioni, individuati mediante parametri che tengano conto del numero dei notai assegnati al distretto, del numero delle copie rilasciate e dei testamenti pubblicati nell’ultimo triennio.

 

  • 30 posizioni organizzative (Accordo FRD 2022 – art. 6, punto 1, lett. b): euro 1.807,60 ciascuna

Le indennità di cui all’art. 6, punto 1, lettera b) sono attribuite agli impiegati area dei funzionari ai quali sono conferiti dai sovrintendenti degli archivi notarili di Napoli, Firenze e Torino, nella misura di una unità per ciascuna sovrintendenza, funzioni vicarie; altresì agli impiegati ai quali sono conferiti incarichi di direzione delle seguenti unità organizzative:

  1. settori dell’Ufficio centrale degli archivi notarili- fino ad un massimo di quattro- che abbiano rilevanza per la responsabilità di servizi o strutture che richiedano coordinamento di attività complesse;
  2. archivi notarili distrettuali, fino a raggiungere il massimo di 30 posizioni, individuati mediante parametri che tengano conto del numero dei notai assegnati al distretto, del numero delle copie rilasciate e dei testamenti pubblicati nell’ultimo triennio.

 

  • 58 posizioni organizzative (Accordo – art. 6, punto 1, lett. c): euro 1.200,00 ciascuna

Le indennità di cui all’art.6, punto 1, lettera c), sono attribuite agli impiegati area dei funzionari ai quali sono conferiti incarichi di direzione delle seguenti unità organizzative ovvero attività di studio e ricerca:

  1. attività di studio e di ricerca presso l’Ufficio centrale degli archivi notarili, in numero non superiore a due posizioni;
  2. altri archivi notarili distrettuali;
  3. settori di particolare rilevanza all’interno di uffici sedi di Sovrintendenza (in numero di tre per ciascuna delle Sovrintendenze di Roma e Milano, in numero di due per la Sovrintendenza di Napoli e in numero di una per ciascuna delle Sovrintendenze di Torino e Firenze);
  4. settori di particolare rilevanza all’interno di uffici di livello dirigenziale, non sede di sovrintendenza, fino a raggiungere il numero complessivo di 58 posizioni organizzative.

 

Posizioni organizzative UCAN
Riepilogo onere complessivo

Ufficio

N. Posizioni

Importo unitario

Totale

Art. 6 punto 1 lett. a)

25

2.582,28

64.557,00

Art. 6 punto 1 lett. b)

30

1.807,60

54.228,00

Art. 6 punto 1 lett. c)

58

1.200,00

69.600,00

 

 

Totale loro dipendente

188.385,00

 

 

Oneri amm.ne (32,7%)

61.801,90

 

 

Totale + Oneri

249.986,90

 

 

Allegato UCAN n. 2

 

Particolari posizioni di lavoro Amministrazione degli Archivi Notarili - Anno 2023

 

a) Maneggio valori

Accordo 19 dicembre 2023 (FRD 2022)

Importo annuo non inferiore ad euro

619.748,28

1.549.370,70

3.098.741,39

Importo indennità giornaliera lorda area funzionari

1,29

1,68

2,19

Importo indennità giornaliera lorda area assistenti

0,90

1,29

1,81

 

b) Turnazione

Si applica la disciplina prevista dall’art. 19 del C.C.N.L. 2016-2018.

Per compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, comunque circoscritta al solo turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00), al personale turnista è corrisposta una indennità i cui valori sono stabiliti come segue: maggiorazione oraria del 15% della retribuzione base mensile.

Gli importi dell’indennità sono rapportati alla retribuzione base mensile di cui all’art. 46 del C.C.N.L. 2019-2021 (riferita alla retribuzione spettante a decorrere dal 1° novembre 2022), individuati per l’intero anno di riferimento e non soggetti a conguaglio a seguito di futuri rinnovi contrattuali.

L’indennità è corrisposta per un numero massimo di 8 turni mensili.

Le prestazioni di lavoro straordinario, quelle connesse ai recuperi di servizio non prestato e alla volontaria flessibilità dell’orario d’obbligo non comportano il diritto all’indennità in parola.