aggiornamento: July 27, 2023
Accordo 27 luglio 2023 - Accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e del D.M. Giustizia 4 agosto 2021, n. 124.
Ministero della Giustizia
Accordo
tra il Ministero della Giustizia e le Organizzazioni sindacali sulle modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e del D.M. Giustizia 4 agosto 2021, n. 124.
Al fine di dare attuazione all’articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (recante “Codice dei contratti pubblici”) e al D.M. 4 agosto 2021, n. 124 (Regolamento recante “Norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigente del Ministero della giustizia, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”), le Parti sottoscrivono il presente Accordo, finalizzato alla corresponsione di un incentivo in favore dei dipendenti che svolgono le attività di natura tecnica, specificate nelle disposizioni di legge e regolamentari citate, nell’ambito degli appalti per lavori, servizi, forniture e contratti misti.
L’Accordo definisce le percentuali degli incentivi effettivamente attribuibili al personale, nel rispetto dei valori già determinati nell’articolo 6 del Regolamento.
Art. 1
Ambito di applicazione
- Il Ministero della giustizia, all’interno del quadro economico di ogni appalto riferito a opere, lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull’importo posto a base di gara per la costituzione di apposito fondo.
- Il valore del fondo viene determinato nella misura indicata all’art. 5, comma 1 del D.M. 4 agosto 2021, n. 124 (d’ora in poi, “Regolamento”) per quanto riguarda i Lavori, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 3, comma 2, lett. nn) e all’Allegato 1 del D. Lgs. 50/2016.
- Il valore del fondo viene determinato nella misura indicata all’art. 6 comma 2 del Regolamento per quanto riguarda i Servizi e Forniture.
- Degli importi del fondo di cui ai precedenti commi la quota dell’80% (nel seguito “Fondo incentivante”), è destinata ad incentivare il personale interno che svolge le funzioni tecniche previste dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.
- Le risorse del fondo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
- Sono escluse dalla base di calcolo del fondo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l’IVA.
- Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo.
- L’80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito tra il personale del Ministero della giustizia che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, è incaricato e svolge effettivamente le funzioni tecniche per le attività, anche in quota parte, di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo e specificamente:
- programmazione della spesa per investimenti;
- valutazione preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori;
- direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;
- collaudo tecnico amministrativo;
- collaudo statico;
- verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.
- Il restante 20 per cento del Fondo è destinato all'amministrazione secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo.
Art. 2
Gruppo di lavoro
- La stazione appaltante, con il provvedimento con cui nomina il RUP o con distinto provvedimento, individua i dipendenti che fanno parte del gruppo di lavoro che dovrà occuparsi dello svolgimento della singola procedura, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti, anche con riguardo all’attività dei collaboratori.
- Possono far parte del gruppo di lavoro anche i dipendenti a tempo determinato.
- Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento del personale dotato delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
- Ai soli fini del monitoraggio, tutti i dati relativi alle nomine e costituzioni dei gruppi di lavoro dovranno essere inseriti in appositi file riepilogativi delle procedure di affidamento e messi a disposizione del Dipartimento a cui fa capo la stazione appaltante.
Art. 3
Ripartizione del fondo incentivante per i lavori
- Gli incentivi per i lavori di cui all’art. 5, commi 1 e 4 del Regolamento sono ripartiti come segue:
- programmazione della spesa per investimenti: 4%
- valutazione preventiva dei progetti: 4%
- predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 12%
- responsabile unico del procedimento: 29%
- direzione dei lavori: 29%
- ufficio direzione lavori: 10%
- collaudo tecnico amministrativo o collaudo statico: 12%.
Art. 4
Ripartizione del fondo incentivante per le forniture e i servizi
- Gli incentivi per le forniture e i servizi, di cui all’art. 6, commi 1 e 4 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2021, n. 124, sono ripartiti come segue:
- programmazione della spesa per investimenti: 6%
- valutazione preventiva dei progetti: 4%
- predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 12%
- responsabile unico del procedimento: 35%
- direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture: 24%
- verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture: 18%.
- Quando l’appalto è affidato in esecuzione di un accordo quadro disciplinato dall’art. 54 d. lgs. 50/2016 aggiudicato da una centrale di committenza o mediante adesione ad una convenzione di cui all’art. 26 legge 23 dicembre 1999 n. 488, gli incentivi sono così ripartiti:
- programmazione della spesa per investimenti: 6%;
- valutazione preventiva dei progetti: 4%
- responsabile unico del procedimento: 25%; la percentuale è elevata al 35%, nei casi previsti dall’art. 54, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo 50/2016;
- direzione dell’esecuzione dei contratti di servizi e forniture: 24%
- verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture: 18%.
Art. 5
Programmazione della spesa per investimenti
- L’incentivo di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento è riconosciuto per le attività di programmazione degli investimenti, previsti dal comma 1, e che sono inseriti:
- nel programma di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall’art. 21, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, nr. 50;
- oppure nel programma triennale dei lavori di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall’art. 21, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, nr. 50.
- Gli incentivi sono corrisposti al personale coinvolto nelle attività di programmazione e raccolta dei fabbisogni, sia a livello territoriale che a livello centrale.
Art. 6
Procedure escluse dagli incentivi
- Sono escluse dagli incentivi le attività compiute in relazione alle seguenti tipologie di procedure di affidamento:
- locazioni e acquisti immobiliari;
- concessioni di servizi;
- affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), effettuato senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- somma urgenza;
- appalti di forniture e servizi per i quali non è stato nominato il DEC;
- locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.
Art. 7
Ripartizione della percentuale prevista dal regolamento per ciascuna tipologia di attività, quando essa è compiuta non da una singola persona, ma da due o più addetti
- Quando l’attività è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascuna attività è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all’apporto fornito dai singoli, tenendo conto in particolare:
- del rispetto dei tempi eventualmente richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta.
Art. 8
Incentivo per l’attività di verifica preventiva del progetto
- Quando la verifica preventiva è di competenza del RUP e richiede l’ausilio del parere tecnico della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31 d. lgs. 50/2016, la quota di incentivo è suddivisa in parti uguali.
Art. 9
Ricalcolo del fondo in caso di varianti in corso d’opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto
- Come previsto dall’art. 1, comma 3, secondo periodo, del Regolamento, in caso di varianti in corso d’opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto, l’incentivo è determinato in riferimento al nuovo importo lordo del contratto di appalto.
Art. 10
Riduzione dell’incentivo per il caso di incremento dei tempi o dei costi previsti
- Nel caso di incremento dei costi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell’incentivo, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di aumento dei costi rispetto all'importo originario di aggiudicazione.
- Nel caso di incremento dei tempi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell’incentivo , la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di incremento dei tempi. Nell'incremento dei tempi non sono considerate le sospensioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 nonché i ritardi imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice.
- Non sono considerati imputabili ai destinatari dell’incentivo gli incrementi dei tempi e dei costi derivanti da modifiche supplettive in corso d’opera, che siano state approvate dalla stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.
- La riduzione ha ad oggetto la quota di incentivo spettante al dipendente a cui è imputabile l’incremento dei costi o dei tempi.
Art. 11
Procedure interrotte
1. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purchè in un momento successivo al perfezionamento del contratto, il compenso incentivante e' corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile del procedimento.
Art. 12
Certificato di regolare esecuzione
- All’attività necessaria per emettere il certificato di regolare esecuzione è riconosciuto l’incentivo previsto per il collaudo o per la verifica di conformità.
Art. 13
Riconoscimento del diritto al compenso
- Il diritto al compenso è riconosciuto ai sensi dell’art. 8 del regolamento 124/2021.
Art. 14
Percentuale di incentivo eccedente la quota spettante annualmente al singolo dipendente
- L’eventuale eccedenza degli incentivi rispetto al limite del 50% del trattamento economico lordo annuo del dipendente (e precisamente il trattamento economico avente natura fissa e ricorrente) non è redistribuibile al personale destinatario dell’incentivo né può essere corrisposto negli anni successivi quello di esecuzione dell’incarico laddove l’appalto di lavori, servizi o forniture sia stato svolto in un singolo esercizio finanziario.
- Al fine di verificare il rispetto del tetto del 50% di cui al comma 1, si deve tenere conto dello stipendio percepito dal dipendente nell’anno in cui è emesso il certificato di pagamento, anche se l’incentivo è corrisposto al dipendente l’anno successivo.
Art. 15
Ripartizione dell’incentivo in caso di successione di più addetti nello svolgimento di una specifica attività
- In caso di successione di più addetti nello svolgimento di una attività incentivabile, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all’attività effettivamente svolta e risultante da idonea documentazione.
Art. 16
Soggetto che deve proporre la liquidazione dell’incentivo
- La proposta di liquidazione è formulata dal RUP al direttore generale o al responsabile del servizio.
Strumenti
- Accordo 27 luglio 2023 - Accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e del D.M. Giustizia 4 agosto 2021, n. 124 - Relazione illustrativa
- Accordo 27 luglio 2023 - Accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e del D.M. Giustizia 4 agosto 2021, n. 124 - Relazione tecnico finanziaria