Accordo 2 febbraio 2016 - Procedure di mobilità del personale. Accordo sui criteri di mobilità del personale in transito al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ


Visto
il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche;

Visto il CCNL relativo al quadriennio 2006/2009 e biennio economico 2008/2009;

Visto il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;

Visto il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

Attesa la necessità di dare attuazione alla riforma mediante l’attivazione di procedure di transito del personale, in relazione alle nuove dotazione organiche, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria al Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità; CONSIDERATO che il personale appartenente al profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale, assegnato e/o in servizio in qualsiasi ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria transita al Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità;

Considerato, altresì, che transita anche tutto il restante personale delle tre aree funzionali assegnato alla Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna, agli uffici di esecuzione penale esterna presso i Provveditorati regionali e agli Uffici locali di Esecuzione penale esterna;

Ritenuto opportuno prevedere che il personale di profilo diverso da quello di funzionario di servizio sociale, assegnato alla Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e agli uffici epe dei prap, possa optare per la permanenza nei ruoli del DAP, previa sostituzione con unità di analogo profilo professionale;

Considerato che occorre definire i criteri di valutazione per la mobilità interdipartimentale a domanda del restante personale, fino alla concorrenza del contingente spettante al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità;

Visto l’accordo di mobilità del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 22 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni del 25 giugno 2013;

Vista la lettera circolare GDAP-0255824-20B del 17 luglio 2013 della Direzione Generale del Personale e della Formazione avente ad oggetto: “Mobilità interna del personale Comparto Ministeri”;
 

LE PARTI CONCORDANO

Titolo I

Intese di carattere generale

Articolo 1

Pubblicazione dei posti vacanti

  • Alla copertura di posti vacanti presso le sedi di cui all’allegato A) si provvederà tramite procedure di interpello straordinario, con carattere di urgenza.
  • L’interpello è a carattere nazionale; tutto il personale in servizio nelle varie sedi dell’Amministrazione penitenziaria, anche in posizione di distacco, può concorrere per la copertura dei posti fissati nella tabella A).
  • I capi degli uffici portano a conoscenza del personale in servizio e di quello assente dal servizio a qualsiasi titolo, l’avviso di copertura dei posti vacanti

Della comunicazione, anche telefonica, è presa nota agli atti della direzione.
 

Articolo 2
Domanda di trasferimento

La domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato all’avviso di interpello
straordinario, contenente l’indicazione di non più di tre sedi richieste;

  • La domanda deve essere presentata, entro il termine indicato nell’avviso di interpello, nell’ufficio di appartenenza, che provvede immediatamente a protocollarla. Chi si trovi legittimamente fuori dall’ordinaria sede di servizio può presentare, nei termini previsti, l’istanza di trasferimento presso altri uffici o servizi dell’Amministrazione penitenziaria, ovvero con raccomandata con ricevuta di ritorno. Le domande inoltrate per via gerarchica sono trasmesse al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e/o al Provveditorato regionale, competente per territorio.
  • In via sperimentale il personale interessato potrà presentare la domanda anche per posta elettronica, che sarà successivamente inoltrata, nei modi indicati al comma precedente, anche in formato cartaceo;
  • Le istanze depositate fuori termine, sono inammissibili;
  • L’osservanza del termine perentorio di presentazione della domanda è comprovata dall’annotazione sulla stessa della data di deposito e del numero del registro.
  • Entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, le istanze presentate per il tramite delle direzioni, devono essere trasmesse, in originale ai competenti Provveditorati regionali, i quali, a loro volta tempestivamente, dovranno provvedere ad inoltrarle alla Direzione Generale del Personale e Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
     

Articolo 3
Formazione della graduatoria. Proposta di trasferimento

  • La graduatoria degli aspiranti è formata da un gruppo di lavoro interdipartimentale. Il gruppo è composto da un Presidente scelto tra i dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria e per la Giustizia minorile e di comunità e da quattro componenti di cui un dirigente ed un funzionario di area terza indicati dall’amministrazione penitenziaria e un dirigente ed un funzionario di area terza indicati dall’Amministrazione per la Giustizia minorile e di comunità. Per la sua composizione devono essere osservate le norme sulle pari opportunità e la regola che preclude la partecipazione al Gruppo a quel personale che sia rappresentante sindacale.
  • Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 assegna i punteggi in relazione ai criteri di cui al titolo II del presente accordo.
  • I titoli, da indicare nella domanda, debbono sussistere ed essere documentati entro lo stesso termine perentorio di presentazione della domanda. Sono esaminati esclusivamente i documenti prodotti in originale o in copia autentica, salve le ipotesi di autocertificazione indicate nell’articolo 1 del presente accordo.
  • A parità di punteggio, la precedenza è assegnata secondo anzianità di servizio.
  • La graduatoria è formata entro i 15 giorni successivi alla scadenza dell'interpello straordinario. Essa è trasmessa tempestivamente alle OO.SSS. rappresentative, nonché ai provveditorati e alle direzioni degli istituti e servizi penitenziari che provvederanno a notificare il punteggio di cui alla graduatoria, anche per singole voci, agli interessati, anche se assenti a qualsiasi titolo, ai quali sarà data, anche telefonica o per e-mail, comunicazione che verrà annotata e sottoscritta con la data in cui la comunicazione è avvenuta.
  • Al dipendente che dimostri di averne interesse è riconosciuto il diritto di richiedere ed ottenere ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, il rilascio della copia degli atti relativi alla valutazione della propria istanza.
  • La graduatoria rimane vigente per un anno per le successive necessità


Articolo 4
Reclamo

  • Avverso la graduatoria è ammessa la facoltà di proporre reclamo al gruppo di lavoro di seconda istanza appositamente nominato.
  • Le modalità e le procedure del reclamo sono disciplinate dal presente accordo.
     

Articolo 5
Esecuzione dei trasferimenti

  1. I trasferimenti a domanda, senza alcun onere a carico dell’amministrazione, hanno luogo, di norma e fatte salve speciali ragioni d’urgenza, entro il bimestre successivo a quello in cui viene data la comunicazione di cui all’articolo 3.
     

Titolo II
Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda

Articolo 6
Criterio generale di valutazione

L’interpello è a carattere nazionale; si stabilisce che nella collocazione in graduatoria sarà data la precedenza assoluta ai personale distaccato o assegnato nell’ambito del territorio di competenza, come determinato dal DPCM n.84/2015, del provveditorato in cui si trova la sede richiesta, rispetto al personale proveniente dal territorio di altri provveditorati.
 

Articolo 7
Anzianità di servizio e di sede

  • Per ogni anno di servizio, o frazione di esso su base mensile, prestato presso la sede dell’esecuzione penale esterna, oggetto del presente interpello, ove si trovi già in posizione di distacco e chieda di essere assegnato -  punti 12 (1 al mese);
  • Per ogni anno di effettivo servizio alle dipendenze del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - punti 1, 20 (0,60 al semestre);
  • L’anzianità di servizio è calcolata dal giorno in cui il dipendente ha preso effettivo possesso nella sede di servizio e non ricomprende i periodi trascorsi in aspettativa non retribuita, ad esclusione delle aspettative per motivi sindacali, e la sospensione dal servizio per motivi cautelari e/o disciplinari.
     

Articolo 8
Condizioni di famiglia

  1. Per il ricongiungimento sono attribuiti i seguenti punteggi:
    • Per il ricongiungimento al coniuge, non divorziato né giudizialmente o consensualmente separato, o al convivente, legalmente riconosciuto, purché residenti nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 90 km dalla sede richiesta - punti 2..00
    • Per il ricongiungimento ad ogni figlio, anche adottivo, minore di anni tre, purché residente nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 90 km dalla sede richiesta - punti 2..00
    • Per il ricongiungimento ad ogni figlio, anche adottivo, minore di età superiore ai tre anni, purché residente nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 90 km dalla sede richiesta - punti 2.000
    • Per il ricongiungimento ad ogni figlio, anche adottivo, maggiorenne e a carico, purché residente nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 90 km dalla sede richiesta - punti 2.00
    • Per il ricongiungimento ad ogni figlio, anche adottivo, maggiorenne se inabile a proficuo lavoro purché residente nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 90 km dalla sede richiesta - punti 2.00
    • In caso di separazione o divorzio, per il trasferimento nel luogo ove risiede il figlio affidato ad
    • altro coniuge purché non distante più    di    90 km;   dalla    sede di    trasferimento richiesta     punti 2.00
    • Al di fuori dei casi di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per la necessità di assistere un “familiare diretto” con handicap definito ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, purché residente nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 90 km dalla sede richiesta - punti 2.00 per ogni familiare che si trovi in dette condizioni;
    • Al di fuori dei casi di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n.
    • 104, per la necessità di assistere un “familiare diretto” con handicap con connotazione di gravità definito ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, purché residente nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 90 km dalla sede richiesta    punti 2.00 per ogni familiare che si trovi in dette condizioni;
    • Al di fuori dei casi di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la necessità di assistere un “familiare diretto” invalido civile con indennità di accompagnamento, purché residente nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 50 km dalla sede richiesta - punti 2.00 per ogni familiare che si trovi in dette condizioni oltre 50 KM punti 3.00 per ogni familiare che si trovi in dette condizioni;
    • Qualora la sede richiesta realizzi soltanto un avvicinamento, i relativi punteggi sono ridotti della metà.
    • Si considera ricongiungimento il trasferimento nella provincia ove si trova la sede richiesta quando coincidente con il luogo di residenza del coniuge o degli altri congiunti o, comunque, se non coincidente nella sede non distante da questo più di 90 km (< 0 > 90 km). Si considera mero avvicinamento il trasferimento nella sede richiesta distante dal luogo di residenza del coniuge o degli altri congiunti in misura superiore ai 90 km.
    • Per la determinazione della distanza più corta tra sede richiesta e luogo di residenza ci si avvale dell’indicazione stradale verificata utilizzando il programma informatico www.aci.it “Distanze chilometriche”.
    • Per “familiare diretto” si intendono i genitori, i fratelli, il coniuge, il convivente legalmente riconosciuto, e i figli.
       

Articolo 9
Documentazione da allegare alla domanda

  • I periodi di servizio valutabili, devono essere documentati con dichiarazione sottoscritta dallo stesso interessato, sotto la sua responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  • Le condizioni familiari del dipendente debbono essere documentate con apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale ovvero con dichiarazione sottoscritta dallo stesso interessato, sotto la sua responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve essere accompagnata da dichiarazione che il dipendente abbia o non abbia in corso procedimento di separazione personale o di scioglimento del matrimonio, ovvero che sia intervenuta la relativa sentenza e la stessa non risulti nella certificazione del comune.
  • La posizione di familiare “a carico”, laddove richiesto, è dimostrata con la produzione dell’ultimo prospetto paga, anche in copia, dal quale risulti la relativa detrazione d’imposta, ovvero con dichiarazione sottoscritta dall’interessato, sotto la sua responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  • Lo stato di handicap e le alterazioni dello stato di salute possono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva e con riserva di produrre, su richiesta, la documentazione secondo le vigenti normative;
  • Ai fini della convivenza la certificazione di legge può essere sostituita anche da una dichiarazione di identico contenuto sottoscritta dal dipendente interessato, sotto la sua responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  • La documentazione prodotta può essere richiesta in restituzione entro un anno dalla presentazione.
  • La documentazione allegata deve intendersi ostensibile ai terzi contro interessati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso da parte di questi ultimi.
  • Tutta la documentazione che viene allegata alla domanda di trasferimento dovrà pervenire in originale o copia conforme.
  • L’amministrazione procederà ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  • Nel caso di dichiarazioni mendaci si applica l’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

LE PARTI

LE OO.SS. COMPARTO MINISTERI

LA PARTE PUBBLICA


Allegati