Accordo integrativo 30 settembre 2014 - Retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia dell’area I del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - anno 2011-2012

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria


Accordo integrativo del personale dirigente di seconda fascia dell’area i sul fondo di posizione e di risultato, relativo agli anni 2011 – 2012

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e le Organizzazioni sindacali sottoscritte,

Visti gli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che regolano l’attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;

Considerato che l’articolo 21, comma 1, del citato decreto prevede l’istituzione di un meccanismo di valutazione dell’attività dei dirigenti, con i sistemi e le garanzie di cui all’art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l’art. 6, decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, recante “ la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 ”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, riguardante gli strumenti di monitoraggio dell’attività di gestione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il C.C.N.L. della Dirigenza dell’Area I – quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 21 aprile 2006 ed in particolare l’art. 21 che prevede il sistema di verifica e valutazione dei risultati dell’attività dei dirigenti;

Visto l’articolo 4, comma 1 lettera b), del suddetto contratto, che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità per la corresponsione della retribuzione di risultato della dirigenza dell’Area 1;

Visto l’art. 60 del citato C.C.N.L., che regolamenta gli incarichi aggiuntivi i cui compensi, dovuti da terzi, confluiscono in parte nel fondo;

Visto l’articolo 61, dello stesso C.C.N.L., che disciplina la reggenza dell’ufficio dirigenziale nelle ipotesi di vacanza in organico e/o di sostituzione del dirigente titolare dell’incarico assente, con diritto alla conservazione del posto - “interim”;

Considerato che non è stata sottoscritta la polizza assicurativa contro i rischi professionali e le responsabilità civili, prevista dall’art. 66 comma 5 del suddetto C.C.N.L.;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell’Area I quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 12 febbraio 2010 ed in particolare l’articolo 23 che prescrive che la retribuzione di posizione è definita per ciascuna funzione dirigenziale nell’ambito dell’85% delle risorse complessive;

Visti i CC.CC.NN.L. sottoscritti in data 12 febbraio 2010, relativi al personale dirigente dell’Area I – quadriennio normativo 2006-2009, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante la riforma della dirigenza statale;

Visto il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, recante l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.M. 11 aprile 2008 che ha individuato i criteri di graduazione delle funzioni dirigenziali e la classificazione in fasce degli Uffici dirigenziali da assegnare ai dirigenti di area 1;

Vista la delibera della Commissione di valutazione del 18 febbraio 2011, pervenuta il 27 luglio 2011 – prot. n. 0001464.U, con la quale è stata determinata la nuova griglia di valutazione tra i punteggi e le classi di risultato – valida dall’anno 2009, come segue: per punteggio “da 0 a 150 punti: classe di risultato = non adeguato; da 151 a 250 punti = minimo; da 251 a 350 punti = adeguato; da 351 al valore medio dei punteggi rilevati = distinto; dal valore medio dei punteggi acquisiti più 1 a 425 punti = oltre la media; da 426 a 500 punti = eccellente;

Valutata la misura di contenimento dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, di cui all’art. 9 comma 2 bis del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 che fissa nel triennio 2011-2013 il tetto massimo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, nell’importo del Fondo dell’anno 2010 e che, lo stesso, comunque è automaticamente ridotto proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio, con le modalità di cui alle circolari IGOP n° 12 del 15 aprile 2011 e n. 33 del 28 dicembre 2011;

Vista la nota 19 novembre 2013 DFP 53058 P-4.17.1.14.5 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali – Servizio Contrattazione Collettiva, concordando con quanto evidenziato nella nota 15 novembre 2013, prot. 94213 del Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, IGOP, Ufficio VII, ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso dell’Ipotesi di accordo relativa agli anni 2011-2012, sottoscritta il 28 maggio 2013.

Considerato:

  1. Che con P.D.G. 8 aprile 2013, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 aprile 2013, è stato quantificato il fondo relativo all’anno 2010 pari ad € 1.633.338,86, importo limite a cui vanno ricondotti i fondi relativi agli anni 2011-2013, ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;
  2. Che in applicazione del suddetto art. 9, è stata operata la riduzione dei fondi in proporzione al personale cessato, per il 2011 nella percentuale del 4% e per il 2012 nella percentuale del 9,33%;
  3. Che per l’anno 2011 sono stati conferiti n. 6 incarichi ad “interim” a cinque dirigenti, mentre, per l’anno 2012, sono stati conferiti n. 7 incarichi ad interim a sei dirigenti, ai sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. 21 aprile 2006.
  4. Che per l’anno 2011, i residui del fondo, al lordo della somma destinata alla retribuzione degli incarichi ad interim, tenuto conto delle risorse complessive di € 1.542.752,18 e della spesa complessiva sostenuta, quale retribuzione di posizione fissa e variabile; per l’anno 2012 i residui del Fondo, al lordo della somma destinata alla retribuzione degli incarichi ad interim, tenuto conto delle risorse complessive di € 1.484.025,29 e della spesa complessiva sostenuta, quale retribuzione di posizione fissa e variabile, verranno ripartiti ai dirigenti sulla base della valutazione individuale espressa dall’apposita Commissione;
  5. Che negli anni 2011 e 2012 non risultano espletati, dai dirigenti, gli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60;

tutto ciò premesso, le parti:

CONVENGONO


Art. 1
Criteri di corresponsione dell’indennità di risultato

Le somme complessive disponibili del Fondo, da utilizzare per la corresponsione dell’indennità di risultato dei dirigenti per gli anni 2011 e 2012, al netto del costo degli incarichi ad “interim”, verranno distribuite tenendo conto della sottoindicata griglia di commisurazione tra i punteggi e le classi di risultato, di cui alla delibera del 18 febbraio 2011 della Commissione di valutazione e dei giorni di svolgimento dell’incarico, avuto riguardo altresì al valore medio dei punteggi rilevati.
 

Criteri di corresponsione dell’indennità di risultato
Valutazione Punteggio Coefficiente di valutazione
eccellente 426-500 1.2
oltre la media dal valore medio dei punteggi acquisiti più 1 a 425 1.0
distinto da 351 al valore medio dei punteggi rilevati 0.8
adeguato 251-350 0.6
minimo 151-250 0.2
non valutato (per omessa trasmissione di documentazione) o valutato negativamente 0-150 0.0


Art. 2
Incarichi aggiuntivi ed incarichi ad interim

  1. Per gli anni 2011 e 2012, non risultano conferiti ai dirigenti gli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60 del C.C.N.L. 21 aprile 2006.
  2. Nei casi di sostituzione del dirigente di cui all’art. 61 del C.C.N.L. 21 aprile 2006, il trattamento economico spettante al dirigente a seguito di incarico formale, è integrato, nell’ambito della retribuzione di risultato, per gli anni 2011 e 2012 di un ulteriore importo pari al 20 % del valore economico della retribuzione di posizione - sia fissa sia variabile - prevista per il dirigente sostituito. L’integrazione, subordinata alla valutazione da parte della Commissione di valutazione per l’attività svolta nel luogo della reggenza, verrà determinata per il solo periodo di svolgimento della sostituzione effettuata. Nei casi di svolgimento di più incarichi ad “interim”, se effettuati contemporaneamente dal medesimo dirigente, la maggiorazione spettante sarà quella relativa al solo incarico più favorevole.


Art. 3
Assicurazione

Le somme riservate alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali e per le responsabilità civili, di cui all’art. 66 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 aprile 2006, sono destinate alla retribuzione di risultato.

Roma, 30 settembre 2014

 

La PARTE PUBBLICA Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI

C.G.I.L.-F.P.-Min. dir.

C.I.S.L.-F.P.S.

U.I.L.-P.A.-Dirigenti

C.O.N.F.S.A.L-U.N.S.A.

U.N.A.D.I.S.

D.I.R.S.T.A.T.

FED.ASSOMED-SIVEMP