Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 25 giugno 2026 - (Ricorso n. 54187/20 ) - Causa Artemis s.r.l. c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 54187/20
ARTEMIS S.R.L.
contro l’Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita il 4 giugno 2026 in un comitato composto da:
Erik Wennerström, presidente,
Raffaele Sabato,
Artūrs Kučs, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti:
il ricorso n. 54187/20, presentato contro la Repubblica italiana da una società di diritto italiano, Artemis S.r.l. («la società ricorrente»), con sede a Milano e rappresentata dall’avv. C. Biscaretti di Ruffia e dall’avv. G. Cocco, del foro di Milano, che, il 9 dicembre 2020 ha adìto la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di comunicare al Governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, Avvocato dello Stato, la doglianza presentata sotto il profilo dell’articolo 6 della Convenzione relativamente al rifiuto della Corte di Cassazione di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea varie questioni pregiudiziali, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto,
le osservazioni delle parti,
la decisione con la quale la Corte ha respinto la dichiarazione unilaterale presentata dal Governo,
Dopo avere deliberato, emette la seguente decisione:
OGGETTO DELLA CAUSA
- Il ricorso riguarda il rifiuto della Corte di Cassazione di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea («CGUE») varie questioni pregiudiziali.
- La ricorrente è una società in liquidazione che si occupava della fornitura di servizi relativi all'utilizzo, da parte delle autorità giudiziarie, di attrezzature per le intercettazioni telefoniche e le intercettazioni ambientali.
- Nel 2011 la società ricorrente, che aveva fornito i suddetti servizi alla procura di Milano senza ricevere la remunerazione prevista, si rivolse ai giudici interni per ottenere il pagamento in contestazione, nonché il versamento degli interessi moratori di cui al decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 recante attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2000 L 200, p. 35-38).
- La società ricorrente vinse la causa in primo grado. Tuttavia, la corte d'appello invalidò la sentenza, in quanto il servizio fornito dalla società ricorrente non costituiva una transazione commerciale, ma una «spesa straordinaria di giustizia», ed era dunque disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 in materia di spese di giustizia.
- La società ricorrente presentò allora un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, facendo valere vari motivi di ricorso a sostegno dello stesso. In una memoria presentata successivamente, essa aggiungeva che, qualora la Corte di Cassazione avesse dei dubbi sulla compatibilità del diritto interno con i principi del diritto dell'Unione europea («UE»), le si chiedeva di sottoporre alla CGUE alcune questioni al fine di stabilire, in particolare, se l'attività da essa esercitata rientrasse nella nozione di «transazione commerciale» ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (GU 2011 L 48, p. 1-10), che aveva modificato e integrato la direttiva 2000/35/CE.
- Con la sentenza n. 12111 del 22 giugno 2020, la Corte di Cassazione rigettò il ricorso della società ricorrente in quanto, tra l'altro, il corrispettivo dovuto, la cui determinazione non era oggetto di libera contrattazione, aveva una connotazione pubblicistica e trovava causa in una «spesa straordinaria di giustizia» e, pertanto, come essa aveva già riconosciuto nelle sentenze nn. 2074 del 24 gennaio 2019 e 22159 del 5 settembre 2019, tale servizio non era assimilabile a una «transazione commerciale».
- Per quanto riguarda la richiesta di rinvio pregiudiziale, la Corte di Cassazione si pronunciò come segue: «[t]ale conclusione consente di disattendere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 del TFUE [Trattato sul funzionamento dell’Unione europea], non ricorrendo un dubbio di contrasto con la disciplina comunitaria in tema di transazioni commerciali, trattandosi di rapporto pubblicistico».
- Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione la società ricorrente afferma che la sentenza della Corte di Cassazione non ha debitamente motivato il diniego di rinvio pregiudiziale.
VALUTAZIONE DELLA CORTE
- In via preliminare la Corte osserva che il Governo eccepisce il mancato esaurimento dei ricorsi interni, contestando in particolare alla società ricorrente di non aver intentato, sulla base dell'articolo 2 della legge n. 117 del 13 aprile 1988 (relativa al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), un'azione di risarcimento contro lo Stato dinanzi al giudice civile, come sarebbe stato raccomandato dalle sentenze emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee rispettivamente il 30 settembre 2003, nella causa Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513), e il 13 giugno 2006, nella causa Traghetti del Mediterraneo (C-173/03, EU:C:2006:391).
- La Corte non ritiene necessario esaminare l’eccezione sollevata dal Governo, atteso che il ricorso, in ogni caso, è irricevibile per i motivi di seguito esposti.
- I principi generali relativi all’obbligo di motivare il rifiuto di sottoporre una questione pregiudiziale alla CGUE sono stati formulati nelle sentenze Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio (nn. 3989/07 e 38353/07, §§ 56‑62, 20 settembre 2011) e Sanofi Pasteur c. Francia (n. 25137/16, §§ 68‑71, 13 febbraio 2020), e recentemente precisati nella sentenza Gondert c. Germania (n. 34701/21, §§ 35‑39, 16 dicembre 2025) e nella decisione De Simone c. Germania ((dec.), n. 21853/23, §§ 27‑30, 2 dicembre 2025).
- In particolare, l’articolo 6 § 1 pone a carico dei giudici interni l’obbligo di motivare, alla luce del diritto applicabile – e segnatamente dei criteri Cilfit elaborati dalla giurisprudenza della CGUE – le decisioni con cui essi rifiutano di sottoporre una questione pregiudiziale (Sanofi Pasteur, §§ 69‑70, e Gondert, § 37, sopra citate; paragrafo 14 infra). Di conseguenza, quando le viene sottoposta, su tale base, un’asserita violazione dell’articolo 6 § 1, la Corte è chiamata a verificare che la decisione di rifiuto contestata sia debitamente motivata. Ciò premesso, anche se ha il compito di procedere a tale verifica in maniera rigorosa, essa non è tenuta a esaminare eventuali errori commessi dai giudici interni nell’interpretazione o nell’applicazione del diritto pertinente (Ullens de Schooten e Rezabek, sopra citata, §§ 60 e 61; si veda anche Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], n. 12738/10, § 110, 3 ottobre 2014).
- La Corte osserva che, nella presente causa, la società ricorrente ha affermato, dinanzi alla Corte di Cassazione, che qualora fosse sorto un dubbio circa la compatibilità del diritto interno con il diritto dell'UE, essa chiedeva che fosse adita la CGUE allo scopo di chiarire la questione se la sua attività rientrasse nelle direttive sopra menzionate.
- La Corte di Cassazione, sebbene non si sia espressa facendo esplicito riferimento a uno dei tre criteri definiti nella sentenza emessa dalla CGCE il 6 ottobre 1982 nella causa r.l. CILFIT e Lanificio di Gavardo S.p.a. c. Ministero della sanità (C‑283/81, ECLI:EU:C:1982:335, § 21) [1], ha concluso che il diritto dell’UE non era applicabile alla fattispecie in esame e che non era ravvisabile alcuna contraddizione tra la normativa interna pertinente e il diritto europeo in questione.
- In particolare, basandosi sulle sue sentenze nn. 2074 e 22159 del 2019, essa ha rammentato che i servizi in questione erano di natura pubblicistica e non potevano essere qualificati come «transazione commerciale», e che la normativa applicabile non era dunque quella prevista dal decreto legislativo n. 231/2002. Da ciò la Corte di Cassazione ha dedotto che non vi era necessità di un rinvio pregiudiziale a tale riguardo.
- La Corte rileva che, rispondendo in tal modo, la Corte di Cassazione si è collocata nell’ambito delle eccezioni previste dalla giurisprudenza della CGUE, ossia la mancanza di pertinenza delle argomentazioni poste. Tale motivazione era sufficiente, in riferimento alle esigenze dell’articolo 6 § 1 (si vedano, a contrario, Dhahbi c. Italia, n. 17120/09, § 33, 8 aprile 2014, e Georgiou c. Grecia, n. 57378/18, § 25, 14 marzo 2023).
- Pertanto, alla luce sia delle osservazioni delle parti sia del procedimento considerato nel complesso (Harisch, Germania, n. 50053/16, § 42, 11 aprile 2019), e tenuto conto della finalità dell’obbligo di motivazione gravante sui giudici interni ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, che mira a permettere alla società ricorrente di «comprendere» il rigetto della sua domanda (Gondert, sopra citata,§ 36, Baydar c. Paesi Bassi, n. 55385/14, § 39, 24 aprile 2018, e Harisch, sopra citata, § 33; si veda anche De Simone, decisione sopra citata, § 33), la Corte ritiene che la Corte di Cassazione abbia esaminato le censure della società ricorrente alla luce dei criteri Cilfit e fornito una spiegazione sufficiente delle ragioni per cui il rinvio alla CGUE richiesto è stato rifiutato.
- Peraltro, la Corte osserva che le giurisdizioni interne hanno ampiamente motivato le loro decisioni e risposto alle principali argomentazioni della società ricorrente, e che le motivazioni addotte non sembrano arbitrarie o manifestamente irragionevoli.
- Di conseguenza, il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Dichiara il ricorso irricevibile.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 25 giugno 2026.
Erik Wennerström
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto
[1] In tale causa, la CGCE ha precisato che i giudici nazionali le cui decisioni non possono essere impugnate presentando un ricorso giurisdizionale di diritto interno e che rifiutano di adire la Corte di Giustizia in via pregiudiziale su una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’UE sollevata dinanzi a essi, sono tenuti a indicare le ragioni per le quali ritengono che: (i) la questione non sia pertinente; (ii) la disposizione di diritto dell’UE in esame sia già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia; oppure (iii) la corretta applicazione del diritto dell’UE si imponga con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio (si vedano Ullens de Schooten e Rezabek, sopra citata, § 62, e Bio Farmland Betriebs S.R.L. c. Romania, n. 43639/17, § 48, 13 luglio 2021).