Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'11 giugno 2026 - (Ricorso n. 24104/20 ) - Causa Industriali Costruzioni Meccaniche Tor Cervara s.r.l. c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
causa industriali costruzioni meccaniche tor cervara s.r.l. c. italia
(Ricorso n. 24104/20)
SENTENZA
STRASBURGO
11 giugno 2026
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Industriali Costruzioni Meccaniche Tor Cervara S.r.l. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Frédéric Krenc, presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti:
il ricorso (n. 24104/20) proposto contro la Repubblica italiana da una società di diritto italiano, la Industriali Costruzioni Meccaniche Tor Cervara S.r.l. («la società ricorrente»), rappresentata dall’Avv. A. Torrese, del foro di Roma, la quale, il 15 giugno 2020, ha adìto la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di comunicare al governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, Avvocato dello Stato, le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 6, relativamente alla mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari, e sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto,
le osservazioni delle parti,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 21 maggio 2026,
Emette la seguente sentenza adottata in tale data:
OGGETTO DELLA CAUSA
- Il ricorso riguarda l'impossibilità per la società ricorrente, proprietaria di un hotel, di recuperare il suo bene abusivamente occupato da circa duecento persone dal 6 aprile 2013.
- Il 12 aprile e il 15 maggio 2013 la società ricorrente sporse denuncia e si costituì parte civile in un procedimento penale che portò alla condanna di una parte dei responsabili dell'occupazione abusiva. Nel corso di tale procedimento penale, il 5 maggio 2017, il giudice per le indagini preliminari di Roma dispose il sequestro dell'immobile. Tale misura non è stata eseguita.
- Il 18 marzo 2014 la società ricorrente intentò un’azione possessoria, che fu respinta.
- Il 9 luglio 2015 la società ricorrente adì il tribunale civile di Roma presentando un'azione di risarcimento del danno contro le autorità pubbliche. Il ricorso fu respinto dal tribunale con una sentenza emessa il 25 gennaio 2019, confermata dalla corte d'appello di Roma il 18 dicembre 2024. Il procedimento è pendente dinanzi alla Corte di cassazione.
- Il 29 ottobre 2018 la società ricorrente presentò al tribunale di Roma una domanda volta a ottenere, tra l'altro, l'interruzione della fornitura di energia elettrica all'immobile occupato. Il 15 gennaio 2019, essa presentò a tal fine una domanda di misura provvisoria, che fu accolta dal tribunale di Roma con ordinanza in data 15 marzo 2019, la quale fissava un termine di esecuzione di trenta giorni. Poiché l'ordinanza non era stata eseguita, il 23 aprile 2019, sulla base dell'articolo 669 duodecies del codice di procedura civile, la società ricorrente intentò un'azione allo scopo di ottenerne l'esecuzione. Da quando è stata adottata la misura provvisoria, la società ricorrente non ha più ricevuto fatture relative alla fornitura di energia elettrica. Tuttavia, e malgrado l'intervento delle forze dell'ordine, l’ordinanza non è stata eseguita e l'immobile continua ad essere rifornito di elettricità.
- Il 18 luglio 2019 il prefetto di Roma fissò un calendario per graduare l'espulsione degli occupanti senza diritto né titolo di vari immobili, tra cui quello della società ricorrente.
- Il 25 novembre 2024, nel corso di una riunione della Cabina di Regia convocata dal Prefetto, il Comune di Roma dichiarò che non era in grado di offrire alloggi sostitutivi agli occupanti dell'immobile in situazione di vulnerabilità, dato che esistevano, peraltro, altre situazioni che richiedevano un trattamento prioritario.
- Il 30 gennaio 2025 la polizia di Roma confermò che un'eventuale evacuazione dell'immobile presentava dei rischi per l'ordine e la sicurezza pubblici.
- Il 13 febbraio 2025 l'amministrazione fiscale ritenne che l'importo del risarcimento dovuto alla società ricorrente fosse di 365.125 EUR l’anno.
- Durante una riunione tenutasi il 27 febbraio 2025, alla quale partecipò la società ricorrente, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblici pianificò un'ispezione dell'immobile in questione e propose alla società ricorrente di partecipare a una gara di appalto avente ad oggetto la locazione dell'immobile al Comune di Roma al prezzo di mercato. Secondo le informazioni disponibili, la società ricorrente rifiutò la proposta in questione, in quanto non era giunta a un accordo con le autorità competenti sull'importo del risarcimento dovuto, e contestava la stima fatta dall'amministrazione fiscale.
- Il 4 giugno 2025 fu presentata dinanzi al tribunale di Roma una domanda di sospensione della misura di sequestro del 5 maggio 2017, tenuto conto dell'assenza di alloggi sostitutivi per gli occupanti dell'immobile, e dunque dell'impossibilità di procedere all'evacuazione dello stesso. Secondo le informazioni disponibili, non risulta che sia stata pronunciata la sospensione e in questione.
- Sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, la società ricorrente lamenta la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari emessi in suo favore. Invocando l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, essa contesta altresì allo Stato di non adottare le misure che permetterebbero di porre fine all'occupazione abusiva del suo immobile.
VALUTAZIONE DELLA CORTE
I. SULLA RICEVIBILITÀ
- Il Governo afferma che la società ricorrente non ha esaurito i ricorsi interni, sottolineando che l'azione di risarcimento che essa ha presentato è pendente dinanzi alla Corte di cassazione. La Corte ritiene che tale eccezione non possa essere accolta in quanto, come ha osservato la società ricorrente, si tratta di un rimedio risarcitorio che non sarebbe di natura tale da compensare l'inerzia delle autorità di fronte all'occupazione della proprietà della società ricorrente (Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l. c. Italia, n. 67944/13, § 33, 13 dicembre 2018).
- Per quanto riguarda l'eccezione del Governo relativa all'assenza della qualità di vittima della società ricorrente sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge n. 14/2017, modificato dall'articolo 31 ter del decreto-legge n. 113/2018 (convertito con la legge n. 132/2018), che prevede una procedura di evacuazione e, in ogni caso, un risarcimento per i proprietari dei beni occupati, la Corte considera che nemmeno tale eccezione possa essere accolta. Essa osserva, infatti, che il Governo riconosce che la restituzione dell'immobile è attualmente impossibile, e che la società ricorrente non ha percepito alcuna somma a questo titolo.
- Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.
II. SUL MERITO
- La Corte ha già trattato questioni simili a quelle della presente causa nelle sentenze Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l. (sopra citata, §§ 46-60) e Papachela e AMAZON S.A. c. Grecia (n. 12929/18, §§ 54-64, 3 dicembre 2020), nelle quali ha constatato che vi è stata una violazione degli articoli invocati dalle società ricorrenti.
- Sulla questione della mancata esecuzione del provvedimento del giudice per le indagini preliminari del 5 maggio 2017, il Governo distingue il presente ricorso dalla causa Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l. (sopra citata), affermando che, nel caso di specie, le autorità non sono rimaste inerti.
- La Corte constata che, tuttavia, dalle osservazioni delle parti risulta che le autorità competenti si sono limitate a realizzare un'ispezione dell'immobile, a proporre alla società ricorrente di partecipare a una gara di appalto finalizzata alla locazione dell'immobile al Comune di Roma al prezzo di mercato, e a operare una stima dell'importo del risarcimento dovuto alla società ricorrente (paragrafi 9-10 supra). Essa osserva che, invece, non è stata adottata alcuna misura dalle autorità interne per trovare delle soluzioni di sostituzione per alloggiare gli occupanti, soluzioni che permetterebbero la restituzione dell'immobile alla società ricorrente, e che nessuna somma è stata versata a quest’ultima. Peraltro, all'esito delle discussioni avviate con la società ricorrente successivamente alla presentazione del presente ricorso, le autorità hanno riconosciuto l'impossibilità di procedere all'evacuazione dell'immobile. Ora, la Corte rammenta che né la mancanza di risorse né l'assenza di alloggi sostitutivi possono costituire di per sé una giustificazione accettabile per la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario (Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l., sopra citata, §§ 53 e 59).
- Per quanto riguarda l'ordinanza del 15 marzo 2019 con la quale il tribunale di Roma ha ordinato l'interruzione della fornitura di energia elettrica, il Governo afferma che l'ordinamento giuridico italiano offre mezzi adeguati per ottenere l'esecuzione di un provvedimento di questo tipo, che ha come destinatario un’azienda privata. Il Governo rammenta in ogni caso che la presenza di persone nell'immobile non permette di procedere all'interruzione richiesta.
- Ora, sebbene all'esito delle iniziative della società ricorrente le forze dell'ordine siano intervenute per garantire l’attuazione della suddetta ordinanza, la Corte osserva che queste ultime hanno deciso di non eseguirla per motivi di ordine pubblico, legati in particolare al rifiuto degli occupanti di conformarsi. Di conseguenza non è un'impossibilità comprovata di procedere all'interruzione della fornitura di energia elettrica all'origine del fallimento della procedura di esecuzione, che deriva invece da una scelta deliberata delle autorità strettamente legata all'assenza di alloggi sostitutivi. Pertanto, le autorità non hanno fatto tutto ciò che era in loro potere o quanto ci si poteva ragionevolmente attendere da esse, e non hanno fatto sforzi mirati e adeguati per far rispettare l'ordinanza del 15 marzo 2019 (si veda, mutatis mutandis, Işgın c. Turchia, n. 41747/10, § 46, 4 ottobre 2022).
- Pertanto, la Corte non vede alcun motivo per giungere a una conclusione diversa rispetto alle sue precedenti sentenze (paragrafi 16 e 20 supra).
- Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Corte considera che, nel caso di specie, vi sia stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- La società ricorrente chiede la somma di 700.000 euro (EUR) l'anno, a decorrere dalla data dell'occupazione dell'immobile (6 aprile 2013) oppure a decorrere dal sequestro dell'immobile (5 maggio 2017) per il danno materiale che ritiene di avere subìto. Essa indica che tale somma corrisponde ai canoni di locazione che avrebbe percepito. La società chiede inoltre la somma di 680.000 EUR per danno morale, e si affida alla Corte per quanto riguarda le spese.
- Il Governo contesta tali richieste.
- La Corte ritiene che, anche se la ricorrente ha innegabilmente e necessariamente subìto un danno materiale a causa dell'inerzia persistente delle autorità di fronte all'occupazione abusiva, non si possa in ogni caso prevedere quali sarebbero stati i redditi da locazione che la ricorrente avrebbe potuto percepire sfruttando il proprio immobile, che del resto non era affittato all'epoca dei fatti. Nemmeno le offerte ricevute a tal fine dalla società ricorrente prima dell’occupazione dell’immobile permettono alla Corte di calcolare con precisione il danno subìto a questo titolo (si vedano, mutatis mutandis, Papachela e AMAZON S.A., sopra citata, § 71, e Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l., sopra citata, § 68).
- La Corte osserva anche, così come il Governo, che la ricorrente può ottenere un risarcimento dinanzi ai giudici nazionali, che si trovano in una posizione migliore per valutare il danno materiale subìto dall'interessata a causa dell'occupazione abusiva del suo bene. Qualora l'esito del procedimento nazionale non desse soddisfazione alla società ricorrente, quest'ultima potrebbe presentare un nuovo ricorso dinanzi alla Corte.
- La Corte riconosce, invece, alla società ricorrente la somma di 20.000 EUR per danno morale, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta.
- Per quanto riguarda le spese, secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute soltanto nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nella fattispecie, poiché la società ricorrente non ha dimostrato l'importo delle spese sostenute, la Corte respinge la domanda.
Per questi motivi, la Corte all'unanimità,
- Dichiara il ricorso ricevibile;
- Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
- Dichiara,
- che lo stato convenuto deve versare alla società ricorrente, entro tre mesi, la somma di 20.000 EUR (ventimila euro), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
- Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto l’11 giugno 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Frédéric Krenc
Pesidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto