Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell' 11 giugno 2026 - (Ricorsi nn. 9212/25 e altri 9 ) - Causa Mazza e altri c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA MAZZA E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 9212/25 e altri 9 –si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

11 giugno 2026
 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Mazza e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs, presidente,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, giudici,

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 21 maggio 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Inoltre, essi presentano anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

  1. I ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
  5. Di conseguenza, tali doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1.

SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

  1. I ricorrenti hanno formulato un’altra doglianza ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, relativa alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata). Constatando che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche questa doglianza rivela una violazione della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa Ventorino, sopra citata.

IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTO MOTIVO LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,

  1. Decide di unire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
  4. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con mezzi adeguati l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
  5. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto l’11 giugno 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Artūrs Kučs
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

 

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
 

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Giurisprudenza

Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

9212/25

17/03/2025

Michele MAZZA

1970

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunale di Avellino, R.G. 3120/2002, 19/12/2012

19/12/2012

in corso

Più di 13 anni e 1 mese e 30 giorni

Comune di Atripalda.

Pagamento di prestazioni di servizio.

 

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

9.600

250

2.

10745/25

27/03/2025

Deborah GIORDANO

1983

Sauro Michela

Spiazzo

Tribunale di Rimini - Giudice del lavoro,

R.G. 355/2023, 04/07/2023

04/07/2023

in corso

Più di 2 anni e 7 mesi e 14 giorni

Ministero dell’Istruzione. Erogazione di sussidi economici.

 

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

1.000

250

3.

10801/25

24/03/2025

PROFESSIONISTI DELL’UDITO S.R.L. SEMPLIFICATA

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunale di Torre Annunziata,

R.G. 5247/2021, 09/12/2021

15/06/2022

in corso

Più di 3 anni e 8 mesi e 3 giorni

Azienda sanitaria locale di Napoli 3 Sud.

Pagamento di onorari professionali.

 

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

5.600

250

4.

13188/25

17/04/2025

Daniela MAGGI

1972

Cuoco Marzia Carmina

Rivolta d’Adda

Tribunale di Cremona,

R.G. 169/2023, 20/02/2024

20/02/2024

in corso

Più di 1 anno e 11 mesi e 29 giorni

Ministero dell’Istruzione. Erogazione di sussidi economici.

 

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

1.000

250

5.

15497/25

12/05/2025

Lina CIPRIANO

1971

Sauro Michela

Spiazzo

Tribunale di Avellino - Giudice del lavoro, R.G. 911/2023, 07/02/2024

07/02/2024

in corso

Più di 2 anni e 11 giorni

Ministero dell’Istruzione. Erogazione di sussidi economici.

 

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

2.500

250

6.

15771/25

16/05/2025

Leyla Maria SAPONARA

1972

Cuoco Marzia Carmina

Rivolta d’Adda

Tribunale di Sassari - Giudice del lavoro, R.G. 91/2023, 14/03/2024

14/03/2024

in corso

Più di 1 anno e 11 mesi e 4 giorni

Ministero dell’Istruzione. Erogazione di sussidi economici.

 

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

2.400

250

7.

15912/25

19/05/2025

M.A.X.O. AUDIOPROTESI S.R.L.

2004

Pagliuca Mauro

Avellino

Giudice di pace di Napoli –

R.G. 32296/2019, 06/06/2019

Giudice di pace di Napoli –

R.G. 45816/2019, 11/07/2019

Giudice di pace di Napoli –

R.G. 80505/2019, 02/12/2019

Giudice di pace di Napoli –

R.G. 17182/2020, 21/05/2020

Giudice di pace di Napoli –

R.G. 25121/2021, 17/09/2021

Giudice di pace di Napoli –

R.G. 33170/2021, 15/10/2021

Giudice di pace di Napoli –

R.G. 49893/2021, 20/12/2021

23/10/2019

10/01/2020

25/05/2020

15/09/2020

11/01/2022

16/02/2022

09/06/2022

28/03/2025

5 anni e 5 mesi e 6 giorni

28/03/2025

5 anni e 2 mesi e 19 giorni

28/03/2025

4 anni e 10 mesi e 4 giorni

in corso

Più di 5 anni e 5 mesi e 3 giorni

28/03/2025

3 anni e 2 mesi e 18 giorni

28/03/2025

3 anni e 1 mese e 13 giorni

28/03/2025

2 anni e 9 mesi e 20 giorni

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Pagamento per prestazioni professionali.

Therapic Center S.r.l. e altri c. Italia, n. 39186/11, 4 ottobre 2018

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

12.500

250

8.

15965/25

24/04/2025

Fortuna MAIONE

1972

Cozzolino Fabio

Portici

Tribunale di Napoli –

R.G. 9118/2022, 20/02/2024

20/02/2024

in corso

Più di 1 anno e 11 mesi e 29 giorni

Ministero dell’Istruzione. Risarcimento danni.

 

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

950

250

9.

15968/25

24/04/2025

CONDOMINIO CORSO GARIBALDI N. 40

Cozzolino Fabio

Portici

Giudice di pace di Napoli –

R.G. 40231/2018, 02/03/2023

02/03/2023

in corso

Più di 2 anni e 11 mesi e 16 giorni

Comune di Portici. Risarcimento danni.

 

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

1.800

250

10.

16448/25

06/05/2025

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE OSIRIDE ONLUS

2006

Pasquariello Gianpiero

Caserta

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1501/2019, 28/02/2019

10/05/2019

in corso

Più di 6 anni e 9 mesi e 8 giorni

Comune di Piedimonte Matese.

Pagamento per prestazione di servizi terapeutici.

 

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

9.600

250


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.