Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 giugno 2026 - (Ricorso n. 35016/20 e altri 6 ) - Causa Gabriele Di Girolamo e altri c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 35016/20
Gabriele DI GIROLAMO contro l’Italia
e altri 6 ricorsi
(si veda l’elenco allegato)

 

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita il 13 maggio 2026 in un comitato composto da:

Frédéric Krenc, presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,

Visti:

i ricorsi presentati contro la Repubblica italiana dinanzi alla Corte, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»), dai ricorrenti i cui nomi e relative informazioni sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza («i ricorrenti»), nelle date ivi indicate,

la decisione di comunicare al Governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, Avvocato dello Stato, la doglianza presentata sotto il profilo dell’articolo 6 della Convenzione relativamente al rifiuto del Consiglio di Stato di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea varie questioni pregiudiziali, e di dichiarare i ricorsi irricevibili per il resto,

le osservazioni delle parti,

Dopo avere deliberato, emette la seguente decisione:

OGGETTO DELLA CAUSA

  1. I ricorsi riguardano il rifiuto del Consiglio di Stato di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea («CGUE») varie questioni pregiudiziali.
  2. In momenti diversi, i ricorrenti, giudici di pace onorari, adirono i giudici amministrativi al fine di far accertare l’esistenza, per quanto li riguardava, di un rapporto di pubblico impiego nell’ambito della magistratura, e di ottenere il riconoscimento del beneficio del trattamento retributivo e della protezione sociale che ne derivavano.
  3. Poiché la loro azione fu respinta in primo grado, ciascuno di essi presentò ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo diversi motivi. In particolare, lamentavano una violazione sia della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999 L 175, pp. 43‑48), sia della direttiva 1997/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso fra l’UNICE, il CEEP e la CES (GU 1998 L 14, pp. 9‑14), sia della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 riguardante taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003 L 299, pp. 9‑19), sia infine della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000 L 303, pp. 16‑22).
  4. Essi chiedevano che fossero sottoposte alla CGUE diverse questioni pregiudiziali volte a stabilire se tali direttive e accordi quadro fossero applicabili ai magistrati e ai giudici di pace onorari, nonché se le persone appartenenti a queste due categorie dovessero essere considerate come dei «lavoratori» ai sensi dei suddetti testi. Essi sollevavano altresì la questione se, in caso affermativo, alla luce delle richiamate disposizioni europee, una normativa nazionale potesse legittimamente operare una discriminazione tra magistrati e giudici di pace onorari, in particolare in materia di previdenza sociale e retribuzione, nonché prevedere il rinnovo plurimo di contratti a tempo determinato.
  5. Con le sentenze n. 1326 del 21 febbraio 2020 e nn. 7762, 7763, 7764, 7765, 7766 e 7771 del 9 dicembre 2020 – queste ultime motivate per relationem rispetto a quella emessa in febbraio – il Consiglio di Stato respinse il motivo di ricorso in questione in quanto infondato e concluse per l’assenza di necessità di sottoporre alla CGUE le suddette questioni pregiudiziali, ritenendo che il diritto del lavoro dell’Unione europea (UE) non fosse applicabile ai giudici di pace in quanto svolgevano le loro funzioni a titolo onorario.
  6. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti sostengono che il Consiglio di Stato non ha debitamente motivato il rifiuto di procedere al rinvio pregiudiziale.

VALUTAZIONE DELLA CORTE

A. Sulla riunione dei ricorsi

  1. Tenuto conto della similitudine dell’oggetto dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola decisione.

B. Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 della Convenzione

  1. In via preliminare, la Corte rileva che il Governo eccepisce il mancato esaurimento dei ricorsi interni. Esso ritiene, in particolare, che i ricorrenti avrebbero dovuto intentare dinanzi al giudice civile, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 117 del 13 aprile 1988 (recante disciplina del risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e della responsabilità civile dei magistrati), un’azione risarcitoria nei confronti dello Stato, come risulterebbe dalle sentenze emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) il 30 settembre 2003 nella causa Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513) e il 13 giugno 2006 nella causa Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2006:391).
  2. Il Governo ritiene inoltre che i ricorsi debbano essere respinti per assenza di un pregiudizio significativo, sostenendo, a tale riguardo, che dall’evoluzione della giurisprudenza pertinente, e in particolare dalle sentenze emesse dalla CGUE rispettivamente il 16 luglio 2020, nella causa UX (C‑658/18, EU:C:2020:572 – causa che era pendente all’epoca in cui il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle domande del ricorrente nel ricorso n. 35016/20 e decisa prima della pubblicazione delle sentenze del Consiglio di Stato relative ai ricorsi proposti dagli altri ricorrenti), e il 7 aprile 2022, nella causa PG (C‑236/20, EU:C:2022:263), risulterebbe che la CGUE escludeva qualsiasi equiparazione tra magistrati e giudici di pace onorari, e che, di conseguenza, il rinvio pregiudiziale richiesto non presentava, nel caso di specie, alcuna utilità sostanziale per i ricorrenti.
  3. La Corte non ritiene necessario esaminare le eccezioni sollevate dal Governo, atteso che i ricorsi, in ogni caso, sono irricevibili per i motivi di seguito esposti.
  4. I principi generali relativi all’obbligo di motivare il rifiuto di sottoporre una questione pregiudiziale alla CGUE sono stati enunciati nelle sentenze Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio (nn. 3989/07 e 38353/07, §§ 56‑62, 20 settembre 2011) e Sanofi Pasteur c. Francia (n. 25137/16, §§ 68‑71, 13 febbraio 2020), e recentemente precisati nella sentenza Gondert c. Germania (n. 34701/21, §§ 35‑39, 16 dicembre 2025) e nella decisione De Simone c. Germania ((dec.), n. 21853/23, §§ 27‑30, 2 dicembre 2025).
  5. In particolare, l’articolo 6 § 1 pone a carico dei giudici interni l’obbligo di motivare, alla luce del diritto applicabile – e segnatamente dei criteri Cilfit elaborati dalla giurisprudenza della CGUE – le decisioni con cui essi rifiutano di sottoporre una questione pregiudiziale (Sanofi Pasteur, §§ 69‑70, e Gondert, § 37, sopra citate; paragrafo 14 infra). Di conseguenza, quando le viene sottoposta, su tale base, un’asserita violazione dell’articolo 6 § 1, la Corte è chiamata a verificare che la decisione di rifiuto contestata sia debitamente motivata. Ciò premesso, anche se ha il compito di procedere a tale verifica in maniera rigorosa, essa non è tenuta a esaminare eventuali errori commessi dai giudici interni nell’interpretazione o nell’applicazione del diritto pertinente (Ullens de Schooten e Rezabek, sopra citata, §§ 60 e 61; si veda anche Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], n. 12738/10, § 110, 3 ottobre 2014).
  6. Nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano, dinanzi al Consiglio di Stato, una violazione di varie direttive europee, e chiedevano che fosse adita la CGUE a tale riguardo, indicando con precisione le questioni che intendevano far esaminare.
  7. Il Consiglio di Stato, sebbene non si sia espresso facendo esplicito riferimento a uno dei tre criteri enunciati nella sentenza emessa dalla CGCE il 6 ottobre 1982 nella causa r.l. CILFIT e Lanificio di Gavardo S.p.a. c. Ministero della sanità (C‑283/81, ECLI:EU:C:1982:335, § 21) [1], ha concluso che il diritto dell’UE non era applicabile alle fattispecie in esame.
  8. In particolare, nella sentenza n. 1326/2020, emessa nella causa n. 35016/20, il Consiglio di Stato ha ritenuto che i giudici di pace onorari non potessero essere assimilati ai magistrati togati, e ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui essi non sono titolari di un rapporto di lavoro di pubblico impiego, tenuto conto di vari elementi, tra cui, in particolare, il procedimento di nomina loro applicabile. Esso ha inoltre ritenuto infondate le censure relative alla violazione delle direttive europee invocate, affermando che né i magistrati togati né i giudici di pace onorari potevano qualificarsi come lavoratori subordinati, i primi in quanto esercenti funzioni espressive della sovranità, e i secondi in quanto titolari di funzioni di natura onoraria, concludendo pertanto per l’assenza della necessità di procedere a un rinvio pregiudiziale a tale riguardo.
  9. La Corte rileva che, rispondendo in tal modo, il Consiglio di Stato si è collocato nell’ambito delle eccezioni previste dalla giurisprudenza della CGUE, ossia l’assenza di dubbi circa la corretta applicazione del diritto dell’UE e la mancanza di pertinenza delle argomentazioni poste. Tale motivazione era sufficiente, in riferimento alle esigenze dell’articolo 6 § 1 (si vedano, a contrario, Dhahbi c. Italia, n. 17120/09, § 33, 8 aprile 2014, e Georgiou c. Grecia, n. 57378/18, § 25, 14 marzo 2023).
  10. Per quanto riguarda gli altri ricorsi, la Corte ritiene che, rinviando alla motivazione della sentenza n. 1326/2020 sopra esposta, il Consiglio di Stato abbia sufficientemente indicato le ragioni per le quali considerava che le questioni sollevate non dovessero essere trasmesse alla CGUE (si vedano, mutatis mutandis, Baydar c. Paesi Bassi, n. 55385/14, § 42, 24 aprile 2018, e Harisch c. Germania, n. 50053/16, § 36, 11 aprile 2019).
  11. Pertanto, alla luce sia delle osservazioni delle parti sia del procedimento considerato nel complesso (Harisch, sopra citata, § 42), e tenuto conto della finalità dell’obbligo di motivazione gravante sui giudici interni ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, che mira a permettere ai ricorrenti di «comprendere» il rigetto della loro domanda (Gondert, § 36, Baydar, § 39, e Harisch, § 33, tutte sopra citate; si veda anche De Simone, decisione sopra citata, § 33), la Corte ritiene che il Consiglio di Stato abbia esaminato le censure dei ricorrenti alla luce dei criteri Cilfit e fornito una spiegazione sufficiente delle ragioni per cui il rinvio pregiudiziale richiesto è stato rifiutato.
  12. Peraltro, la Corte osserva che le giurisdizioni interne hanno ampiamente motivato le loro decisioni e risposto alle principali argomentazioni fatte valere dai ricorrenti, e che le motivazioni addotte non sembrano arbitrarie o manifestamente irragionevoli.
  13. Di conseguenza, i ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati irricevibili ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Decide di riunire i ricorsi;

Dichiara i ricorsi irricevibili.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 4 giugno 2026.

Frédéric Krenc
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto

ALLEGATO

Elenco dei ricorsi

N.

Ricorso n.

Nome della causa

Presentato il

Ricorrente
Anno di nascita
Luogo di residenza
Cittadinanza

Rappresentato da

1.

35016/20

Di Girolamo c. Italia

30/07/2020

Gabriele DI GIROLAMO
1956
Sulmona
italiana

Giovanni ROMANO

2.

30141/21

Gonan c. Italia

08/06/2021

Giancarlo GONAN
1954
Pontedasio
italiana

Giovanni ROMANO

3.

30146/21

Grammatico c. Italia

08/06/2021

Andrea GRAMMATICO
1948
Vezzi Portio
italiana

Giovanni ROMANO

4.

30148/21

Campi c. Italia

08/06/2021

Laura CAMPI
1954
La Spezia
italiana

Giovanni ROMANO

5.

30151/21

Cervasio c. Italia

08/06/2021

Teresa CERVASIO
1951
Ceriale
italiana

Giovanni ROMANO

6.

30152/21

Boero c. Italia

08/06/2021

Stefano BOERO
1966
Genova
italiana

Giovanni ROMANO

7.

30154/21

Cappelli c. Italia

08/06/2021

Anna Vera CAPPELLI
1950
VEZZI PORTIO
italiana

Giovanni ROMANO


[1] In tale causa, la CGCE ha precisato che i giudici nazionali le cui decisioni non possono essere impugnate presentando un ricorso giurisdizionale di diritto interno e che rifiutano di adire la Corte di Giustizia in via pregiudiziale su una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’UE sollevata dinanzi a essi, sono tenuti a indicare le ragioni per le quali ritengono che: (i) la questione non sia pertinente; (ii) la disposizione di diritto dell’UE in esame sia già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia; oppure (iii) la corretta applicazione del diritto dell’UE si imponga con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio (si vedano Ullens de Schooten e Rezabek, sopra citata, § 62, e Bio Farmland Betriebs S.R.L. c. Romania, n. 43639/17, § 48, 13 luglio 2021).