Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 maggio 2026 - (Ricorsi nn. 26187/14 e altri 2 ) - Causa Petrignani e altri c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.

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L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA PETRIGNANI E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 26187/14 e altri 2–

si veda elenco allegato)

SENTENZA
 

Art. 7 • Nullum crimen sine lege Nulla poena sine lege • Confisca dei beni dei ricorrenti, il cui valore è stato ritenuto equivalente all’ammontare complessivo del profitto dei reati da essi commessi in concorso con altri concorrenti, in applicazione del principio della responsabilità solidale. • Non violazione (ricorsi nn. 26187/14 e 24511/21) • La confisca fondata sul principio della responsabilità solidale dei ricorrenti non equivaleva a una pena per fatto altrui• Responsabilità personale debitamente accertata • Chiaro nesso stabilito tra la condotta dei ricorrenti e la confisca dell’intero ammontare del profitto del reato • I ricorrenti sono stati puniti per la propria condotta e non per quella degli altri concorrenti • Violazione (ricorso n.31161/22) • Confisca non qualificabile come pena prevedibile Assenza di una disposizione legislativa che stabilisca chiaramente il principio della responsabilità solidale nei provvedimenti di confisca e di una giurisprudenza costante che chiarisca le disposizioni esistenti Assenza di criteri chiari e prevedibili per la determinazione degli importi da confiscare

Art. 1 P.1Pacifico godimento dei beni I provvedimenti di confisca eccedevano la quota di profitto del reato conseguita dai ricorrenti e non erano collegati né al loro ruolo nella commissione dei reati né alla gravità della loro condotta (ricorsi nn. 26187/14 e 24511/21) I provvedimenti impugnati erano sproporzionati rispetto alle finalità punitive perseguite ed eccedevano quanto necessario per il ripristino della situazione patrimoniale dei ricorrenti antecedente alla commissione dei reati Applicazione automatica del principio della responsabilità solidale Trasferimento ingiustificato dalle autorità interne ai ricorrenti della responsabilità di recuperare le quote di profitto dei reati conseguite dagli altri concorrenti, con conseguente imposizione di un onere eccessivoIl provvedimento di confisca era privo di una base legale sufficientemente chiara e prevedibile (ricorso n. 31161/22)

Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

28 Maggio 2026

La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Petrignani e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:

Ivana Jelić, Presidente,
Erik Wennerström,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, giudici,
e Ilse Freiwirth, cancelliere di sezione,

visto i ricorsi (nn. 26187/14, 24511/21 e 31161/22) proposti contro la Repubblica italiana con i quali, nelle diverse date indicate nella tabella allegata, tre cittadini italiani, i cui nominativi sono indicati nella tabella allegata (“i ricorrenti”), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”) le doglianze sollevate ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e di dichiarare irricevibili i ricorsi per il resto;

viste le osservazioni formulate dalle parti;

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 5 maggio 2026,

pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:

INTRODUZIONE

  1. La causa concerne la confisca di beni appartenenti ai ricorrenti per un valore equivalente all’ammontare complessivo del profitto di reati commessi in concorso dai ricorrenti e da altri coautori, in applicazione del principio della responsabilità solidale. Solleva questioni ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

IN FATTO

  1. Le generalità dei ricorrenti e i nominativi dei loro rappresentanti figurano nell’appendice.
  2. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, sig. L. D’Ascia, Avvocato dello Stato.
  3. I fatti della causa si possono riassumere come segue.

I. RICORSO N. 26187/14 – PETRIGNANI CONTRO ITALIA

  1. Il ricorrente, di professione commercialista, fu accusato di aver fornito supporto e assistenza ai coimputati e alle loro società nella commissione di una serie di reati tributari. Egli fu imputato dei reati di partecipazione a un’associazione per delinquere ai sensi dell’articolo 416 del codice penale (c.p.) nonché di reati tributari ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000.
  2. Il ricorrente e il Pubblico ministero conclusero un patteggiamento e chiesero al giudice per le indagini preliminari di Torino di applicare una pena di un anno e otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale. Il giudice rilevò che la confisca era obbligatoria con riferimento ad alcuni dei reati e invitò le parti a considerare tale questione.
  3. In data 13 giugno 2012 il Pubblico ministero chiese pertanto al giudice di disporre la confisca di un importo equivalente alla somma che il ricorrente aveva ottenuto quale corrispettivo per l’assistenza prestata nella commissione dei reati tributari, pari a 12.000 euro (EUR). Il ricorrente non contestò tale richiesta. Aprì un conto di risparmio con un deposito di EUR 12.000, mettendolo a disposizione ai fini della confisca.
  4. In data 15 ottobre 2012 il giudice per le indagini preliminari di Torino applicò la pena richiesta dalle parti e, inoltre, dispose la confisca di una somma equivalente al profitto dei reati, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo 322 terp.
    Il giudice osservò che la confisca per equivalente aveva natura punitiva e che ciascun coimputato poteva essere condannato a restituire l’intero profitto del reato in virtù del principio della responsabilità solidale. Il soggetto interessato poteva poi esercitare un’azione di regresso nei confronti degli altri correi al fine di recuperare la quota teorica di profitto riferibile a quella persona.
    Il giudice quantificò il profitto dell’evasione fiscale in EUR 5.047.500 (imposta non versata a causa dell’omessa dichiarazione di ricavi nelle dichiarazioni dei redditi presentate il 30 settembre 2008 e il 12 giugno 2010) e dispose la confisca dei beni del ricorrente fino a concorrenza di tale importo. Il giudice specificò inoltre che la misura doveva essere eseguita mediante confisca della somma di EUR 12.000 depositata nel suddetto conto di risparmio.
  5. Il ricorrente propose ricorso per cassazione e la Corte di cassazione, con sentenza pubblicata il 18 settembre 2013, confermò l’ordinanza di confisca. Essa ritenne, inter alia, che la misura avesse natura punitiva e che potesse essere eseguita nei confronti del ricorrente per l’intero profitto del reato sulla base del principio della responsabilità solidale.

II. RICORSO n. 24511/21 – CARBONE CONTRO ITALIA

  1. Il ricorrente, sig. Carbone, fu accusato, in concorso con altri, dei reati di truffa ai sensi dell’articolo 640 c.p., di falsità ideologica in atti pubblici ai sensi dell’articolo 479 c.p. e di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina ai sensi dell’articolo 677 c.p.
     Per quanto riguarda in particolare il primo reato, al ricorrente fu contestato di aver falsamente attestato che taluni edifici, realizzati in esecuzione di un contratto aggiudicato a seguito di una procedura di gara pubblica, erano stati costruiti nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle clausole contrattuali, inducendo così la pubblica amministrazione a corrispondere il prezzo pattuito per l’appalto. I capi d’imputazione riguardavano fatti commessi anteriormente al 3 luglio 2013.
  2. In data non specificata, la somma depositata sul conto bancario del ricorrente, pari a EUR 44.057,36, fu confiscata. Il ricorrente presentò istanza al giudice dell’udienza preliminare di Taranto chiedendo la restituzione di tale importo .
  3. Il ricorrente e il Pubblico ministero conclusero un patteggiamento e chiesero al giudice dell’udienza preliminare di Taranto di applicare una pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, con sospensione condizionale.
  4. In data 31 gennaio 2020 il giudice dell’udienza preliminare di Taranto accolse la richiesta delle parti. Il giudice riconobbe il carattere punitivo della confisca per equivalente e richiamò il principio della responsabilità solidale. Osservò inoltre che l’importo sequestrato al ricorrente era inferiore al profitto complessivo derivante dal reato di truffa, pari a EUR 725.022,27. Il giudice rigettò pertanto l’istanza del ricorrente volta alla restituzione dei beni sequestrati e ne dispose la confisca ai sensi dell’articolo 640 quaterp.
  5. Il ricorrente propose ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di confisca e la Corte di cassazione, con decisione del 20 ottobre 2020, lo rigettò.
    La Corte di cassazione ribadì che la finalità prevalente della confisca era punitiva e confermò che il giudice aveva la facoltà di disporre la confisca del profitto complessivo del reato sulla base del principio della responsabilità solidale. Per quanto riguarda, in particolare, l’argomentazione del ricorrente secondo cui l’applicazione del principio della responsabilità solidale era sproporzionata e pertanto in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte di cassazione affermò che la proporzionalità doveva essere valutata con riferimento al contributo di ciascun concorrente all’ottenimento del profitto del reato e non alla quota di tale profitto effettivamente nella sua disponibilità.

III. RICORSO n. 31161/22 – CURCI CONTRO ITALIA

  1. Il ricorrente, di professione consulente fiscale, fu accusato di aver fornito supporto e assistenza a un elevato numero di società nell’ambito di un diffuso schema di evasione fiscale posto in essere tra il 2016 e il 2017. A suo carico furono contestati reati tributari ai sensi degli articoli 3, 4, 8 e 10 quater del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché il delitto di autoriciclaggio ai sensi dell’articolo 648 ter.1 c.p.
  2. In data15 gennaio 2019 il Tribunale di Milano accertò che, attraverso la sua attività professionale, il ricorrente aveva preso parte alla realizzazione di reati tributari commessi da un elevato numero di società e che da tale attività aveva tratto un vantaggio economico, che aveva reinvestito. Il Tribunale lo dichiarò colpevole della maggior parte dei reati tributari a lui contestati nonché del delitto di autoriciclaggio e lo condannò a sei anni di reclusione e a una multa di EUR 24.000.
    Il Tribunale dispose la confisca di beni per un valore equivalente a quello del profitto dei reati tributari ai sensi dell’articolo 12 bis del decreto legislativo n. 74 del 2000. Dopo aver quantificato il profitto complessivo dei reati conseguito da tutti i concorrenti in EUR 36.431.324,03, il Tribunale osservò che le società disponevano di una somma sensibilmente inferiore a tale importo e dispose pertanto che l’eventuale residuo fosse confiscato nei confronti del ricorrente sulla base del principio della responsabilità solidale. La confisca dei beni del ricorrente fu pertanto disposta fino a concorrenza dell’importo di EUR 36.431.324,03. Il Tribunale giustificò inoltre le proprie conclusioni richiamando il ruolo essenziale svolto dal ricorrente nella commissione dei reati, avendo egli ideato e attuato gli schemi di evasione fiscale. Fu disposta la confisca di ulteriori somme in relazione a due capi d’imputazione per i quali soltanto il ricorrente era stato riconosciuto colpevole.
  3. Il ricorrente propose appello dinanzi alla Corte d’appello di Milano, la quale, con sentenza del 17 dicembre 2020, confermò nei suoi confronti la sentenza impugnata.
  4. Il ricorrente propose ricorso per cassazione e la Corte di cassazione, con sentenza pubblicata il 23 marzo 2022, annullò parzialmente la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello per la determinazione della pena. Malgrado ciò, la Corte di cassazione confermò la misura di confisca fondata sul principio della responsabilità solidale: rilevata la finalità prevalentemente punitiva di tale misura e richiamate le considerazioni sopra esposte circa il ruolo essenziale del ricorrente nella commissione dei reati, affermò che egli aveva contribuito in modo sostanziale alla realizzazione del profitto e doveva pertanto rispondere dell’intero importo, indipendentemente dalla quota da lui individualmente conseguita. L’ordinanza di confisca divenne quindi definitiva

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

I.IL DIRITTO E LA  PRASSI PERTINENTI

A. Confisca

  1. L’articolo 240 c.p., inserito nel capo dedicato alle “misure di sicurezza patrimoniali”, prevede una forma di confisca diretta. La disposizione recita:

“1. Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

  1. È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-bis) (...)

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. (...)”

  1. L’articolo 322 ter c.p. – introdotto dalla legge n. 300 del 2000 e successivamente modificato dalla legge n. 190 del 2012 – prevede l’applicazione della confisca per determinati reati. La confisca deve, ove possibile, avere ad oggetto il profitto o il prezzo del reato (“confisca diretta”); in via alternativa, essa deve essere eseguita mediante ablazione di beni di valore equivalente (“confisca per equivalente”). La disposizione, nella versione attualmente vigente, recita:

“1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, (...), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2.Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, (…), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a detto prezzo o profitto (…).

3. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.”

  1. L’articolo 640 quater c. p. – anch’esso introdotto dalla legge n. 300 del 2000 – stabilisce che l’articolo 322 ter c.p. si applica anche al reato di truffa aggravata, ivi compresa la truffa ai danni di un ente pubblico, prevista dall’articolo 640, comma 2, n. 1, c.p.
  2. Inoltre, l’articolo 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha esteso l’applicazione dell’articolo 322 terp. anche ai reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000.
  3. In forza del decreto legislativo n. 158 del 2015, l’articolo 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 è stato sostituito da una disposizione sostanzialmente analoga, attualmente contenuta nell’articolo 12 bis del decreto legislativo n. 74 del 2000.

B. Natura e finalità della confisca

  1. L’ordinamento giuridico interno distingue tra pene e misure di sicurezza. In linea di principio, le pene sono dirette a punire una persona per aver commesso un reato, mentre le misure di sicurezza mirano a prevenire la commissione di ulteriori reati.
  2. A differenza dell’articolo 240 c.p. (si veda il paragrafo 19 supra), gli articoli 322 ter e 640 quaterp. non specificano espressamente se la confisca prevista da tali disposizioni costituisca una pena o una misura di sicurezza.
  3. Fino a tempi recenti, la giurisprudenza tanto della Corte costituzionale quanto della Corte di cassazione ha ritenuto che la confisca per equivalente avesse natura prevalentemente afflittiva e dovesse pertanto essere qualificata come pena. Tale giurisprudenza si fondava, da un lato, sul fatto che i beni non venivano confiscati in quanto intrinsecamente pericolosi e, dall’altro, sull’assenza di qualsiasi nesso di pertinenzialità tra i beni confiscati e il reato in questione. Ne conseguiva che la finalità principale della confisca per equivalente fosse quella di ristabilire il precedente equilibrio patrimoniale, imponendo all’autore del reato il pagamento di una somma corrispondente (si vedano, tra gli altri precedenti: le sentenze della Corte costituzionale n. 97 del 2009, n. 301 del 2009 e n. 68 del 2017; le sentenze della Corte di cassazione n.15445 del 2004 e n. 39173 del 2008; e la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 31617 del 2015).
  4. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno inoltre affermato, nella sentenza n. 4145 del 2023, che la confisca per equivalente presenta una natura duale: imponendo all’autore del reato un sacrificio patrimoniale pari al profitto da lui ricavato dal reato, essa assolve a una funzione sia ripristinatoria che punitiva. Tuttavia, la corte ha precisato che la natura punitiva della confisca deve prevalere su ogni altra funzione, in quanto le pene sono soggette alle garanzie più rigorose previste dall’articolo 25 della Costituzione italiana e dall’articolo 7 della Convenzione.
  5. Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha rimesso in discussione tale impostazione, che era fondata sulla distinzione tra la diversa natura della confisca diretta e di quella per equivalente. Nelle sentenze n. 112 del 2019 e n. 7 del 2025, la Corte costituzionale non ha operato alcuna distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente; essa ha piuttosto affermato che la confisca del “profitto” derivante dal reato ha una funzione puramente ripristinatoria, mentre la confisca del “prodotto” del reato o dei beni utilizzati per la sua commissione presenta una connotazione punitiva, in quanto non si limita a ristabilire la situazione patrimoniale precedente alla commissione del reato, ma priva l’autore del reato di beni ulteriori. La recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13783 del 2025 ha confermato tale impostazione: essa ha chiarito che la confisca diretta e la confisca per equivalente costituiscono due modalità di esecuzione della medesima misura e hanno la stessa natura, ossia meramente ripristinatoria quando si limitano al profitto derivante dal reato, ma assumono carattere punitivo quando il loro valore eccede tale profitto.

C. Disposizioni pertinenti in materia di responsabilità di più soggetti

  1. L’articolo 110 c.p. recita:

“Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita (...)”

  1. L’articolo 187, secondo comma, del codice penale recita:

“I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.”

  1. L’articolo 2055 del codice civile recita:

“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”

  1. L’articolo 1292 del codice civile definisce la nozione di obbligazione in solido dei debitori come la situazione in cui

 “più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (...)”

  1. L’articolo 1299 del codice civile disciplina il diritto di regresso, prevedendo che il debitore che abbia pagato l’intero debito, per il quale altri erano anch’essi obbligati in solido, possa ripetere da ciascun condebitore la rispettiva quota.

D. Giurisprudenza in materia di responsabilità solidale nella confisca per equivalente

  1. La Corte di cassazione ha affermato per la prima volta, nella sentenza n. 15445 del 2004, che, qualora un reato per il quale sia prevista la confisca sia stato commesso da più persone in concorso e non sia possibile procedere alla confisca diretta del profitto del reato, la confisca per equivalente dell’intero profitto può essere disposta nei confronti di ciascuno dei concorrenti, indipendentemente dalla quota di vantaggio effettivamente conseguita da ciascuno di essi.
    La Corte di cassazione ha richiamato una teoria penalistica secondo cui, sulla base di un’interpretazione dell’articolo 110 del codice penale, tutti i concorrenti nel reato rispondono penalmente dell’intero fatto, considerato come il risultato della loro azione comune (c.d. teoria monistica); secondo la Corte di cassazione, ne conseguiva che la pena, segnatamente la confisca, doveva essere applicata secondo un criterio di responsabilità solidale.
    I concorrenti potevano successivamente esercitare il diritto di regresso tra loro al fine di ripetere quanto versato nei limiti delle rispettive quote del profitto del reato, ma ciò esulava dalla sfera del diritto penale.
  2. Il principio della responsabilità solidale in materia di confisca per equivalente è stato successivamente ribadito dalla Corte di cassazione in numerose pronunce (si vedano, per esempio, le sentenze n. 30729 del 2006, n. 31988 del 2006 o n. 10838 del 2007).
  3. Ciononostante, in alcuni casi la Corte di cassazione ha affermato che la confisca poteva essere disposta nei confronti di ciascun concorrente soltanto con riferimento alla quota di profitto del reato a lui attribuibile (si vedano, per esempio, le sentenze n. 25877 del 2006, n. 31690 del 2007, o n. 35120 del 2007).
  4. Con la sentenza n. 26654 del 27 marzo 2008, pubblicata il 2 luglio 2008, le Sezioni Unite hanno esaminato il contrasto giurisprudenziale asseritamente esistente in ordine al principio della responsabilità solidale nella confisca per equivalente. Pur riconoscendo l’esistenza di diversi orientamenti interpretativi, esse hanno ritenuto che tale contrasto fosse solo apparente, in quanto anche le pronunce che escludevano il principio della responsabilità solidale non precludevano la possibilità di sottoporre a sequestro un importo pari all’intero profitto del reato nel caso in cui non fosse possibile determinare le quote individuali dei concorrenti.
  5. A seguito di tale pronuncia, una parte della giurisprudenza ha continuato a ribadire il principio della responsabilità solidale (si vedano, per esempio, le sentenze della Corte di Cassazione n. 45389 del 2008, n. 33409 del 2009, n. 27072 del 2015, n. 33755 del 2016, o n. 26621 del 2018). Alcune pronunce hanno affrontato espressamente la questione della proporzionalità delle confische fondate sul principio della responsabilità solidale, affermando che esse erano proporzionate non già in ragione dell’effettiva disponibilità del profitto in capo all’autore del reato, ma del fatto che costui aveva partecipato alla sua produzione; di conseguenza, era ragionevole ritenere che ciascun concorrente dovesse essere assoggettabile alla confisca dei propri beni qualora il profitto del reato non potesse essere recuperato presso gli altri concorrenti (si vedano, per esempio, le sentenze della Corte di Cassazione n.13562 del 2012, n. 25560 del 2015, n. 26621 del 2018, o n. 19091 del 2020).
  6. Un’altra parte della giurisprudenza, tuttavia, ha interpretato la citata sentenza n. 26654 del 2008 delle Sezioni Unite nel senso che, quantomeno nei casi in cui era possibile determinare le quote individuali del profitto, la confisca dovesse essere limitata alla quota riferibile a ciascun soggetto (si vedano, per esempio, le sentenze della Corte di Cassazione n.10690 del 2009, n. 33282 del 2012, n. 20101 del 2015, 6607 del 2021, n. 4727 del 2021, o n. 33757 del 2022).
  7. In data 5 marzo 2024 la sesta sezione della Corte di cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale rilevante e di lunga data e osservando che la sentenza n. 26654 del 2008 aveva dato luogo a interpretazioni divergenti.
  8. La divergenza è stata affrontata dalla sentenza n. 13783 del 2025 delle Sezioni Unite, che hanno rilevato come la maggior parte della giurisprudenza, a decorrere dal 2004, fosse fondata sul principio della responsabilità solidale; nondimeno, dal 2006 fino a tempi recenti, una parte minoritaria della giurisprudenza aveva seguito l’opposto orientamento, affermando che – quantomeno nei casi in cui era possibile individuare le quote individuali del profitto del reato – la confisca doveva essere limitata a importi pari alle quote riferibili a ciascun soggetto. La sentenza delle Sezioni Unite n. 26654 del 2008 era stata richiamata in entrambi gli orientamenti giurisprudenziali, poiché, da un lato, essa confermava il principio della responsabilità solidale e, dall’altro, lasciava intendere che tale principio potesse trovare applicazione soltanto nei casi in cui non era possibile determinare le quote individuali del profitto del reato.
    Le Sezioni Unite hanno riconosciuto l’esistenza della divergenza, ma vi hanno posto fine affermando che il principio della responsabilità solidale non trovava applicazione. Esse hanno ritenuto che ammettere la confisca di somme non correlate al profitto conseguito da ciascun autore conducesse a esiti sproporzionati, a prescindere dalla qualificazione della misura come punitiva o ripristinatoria. Hanno invocato il principio di proporzionalità, quale riconosciuto dal diritto dell’Unione europea, dalla giurisprudenza della Corte e dal diritto interno.
    Le Sezioni Unite hanno pertanto concluso che, in presenza di una pluralità di concorrenti, la confisca doveva essere disposta nei confronti di ciascuno di essi esclusivamente con riferimento alla quota di profitto effettivamente conseguita; qualora tali quote non potessero essere determinate, esse dovevano presumersi uguali.

E. Altra disposizione pertinente

  1. L’articolo 628-bis del codice di procedura penale, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022, recita:

1. Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (...)”.

II. DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA

  1. L’articolo 49 § 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
  2. Gli strumenti internazionali e dell’Unione europea in materia di confisca dei proventi di reato o di beni di valore equivalente sono stati riassunti nelle sentenze Episcopo e Bassani c. Italia, nn. 47284/16 e 84604/17, §§ 39-48, 19 dicembre 2024 e Tartamella e altri c. Italia, nn. 26338/19 e altri 2, §§ 60-69, 23 ottobre 2025).
  3. Inoltre, il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca stabilisce che le autorità interne che emettono un provvedimento di confisca devono assicurare il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità (articolo 1 § 3). Le pertinenti disposizioni della direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni del 24 aprile 2024 (2024/1260/UE) consentono agli Stati membri di prevedere che, in circostanze eccezionali, la confisca non sia ordinata o eseguita qualora, alla luce delle circostanze del caso di specie, essa rappresenti una privazione eccessiva per l'interessato.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

  1. 46. Data la similitudine dei ricorsi relativamente al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

II. PORTATA DELLA CAUSA

  1. Nelle sue osservazioni in replica a quelle del Governo, il sig. Petrignani ha lamentato la violazione dell’articolo 6 § 2 della Convenzione; nelle sue osservazioni, il sig. Carbone ha sostenuto che la confisca dei suoi beni fosse priva di base legale, in quanto il diritto interno non la consentiva in caso di patteggiamento con applicazione di una pena inferiore a due anni di reclusione.
  2. La Corte osserva che tali doglianze sono state dichiarate irricevibili nella fase della comunicazione del ricorso (si veda il preambolo supra) e che esse, pertanto, non fanno più parte della presente causa.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE

  1. I ricorrenti hanno lamentato che la confisca di un importo equivalente all’intero profitto dei reati violava l’articolo 7 della Convenzione, che recita:

“1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. (...)”

A. Gli argomenti delle parti

1. I ricorrenti

(a) Il sig. Petrignani

  1. Il ricorrente ha lamentato la confisca di un importo equivalente all’intero profitto del reato conseguito da tutti i concorrenti. Sostenendo che la confisca per equivalente costituisse una pena, egli aveva riconosciuto che il provvedimento chiesto dal Pubblico ministero ovvero la richiesta di confisca di EUR 12.000, corrispondente alle somme da lui effettivamente percepite, era giustificata. Tuttavia, il provvedimento adottato a suo carico comportava che nei suoi confronti potesse essere disposta la confisca fino a concorrenza di EUR 5.047.500. Egli ha sostenuto che la confisca di tale somma era illegittima e sproporzionata e comportava che egli fosse punito per la condotta dei suoi correi.
  2. Il ricorrente ha sostenuto che il fatto di poter esercitare un’azione di regresso nei confronti dei suoi correi dimostrava chiaramente che il provvedimento originario ricomprendeva anche le loro quote. Tuttavia, l’azione di regresso aveva natura civile e non poteva essere utilizzata come correttivo per il trasferimento degli effetti della responsabilità penale. Il ricorrente ha affermato che il principio della responsabilità solidale non poteva trovare fondamento nell’articolo 110 del codice penale, doveva quindi risultare da una trasposizione ingiustificata e illogica del concetto di responsabilità solidale proprio dell’ordinario processo civile.
  3. Il ricorrente ha lamentato inoltre che il principio della responsabilità solidale era stato applicato automaticamente, il che non aveva consentito una valutazione del ruolo di ciascun concorrente nella commissione del reato. A suo avviso, la confisca per equivalente – al pari di qualsiasi pena – avrebbe dovuto essere proporzionata al ruolo individuale svolto nella commissione del reato; a tal riguardo, egli ha richiamato alcune pronunce interne che avevano escluso l’applicazione del principio della responsabilità solidale (Sentenze della Corte di cassazione n. 4902 del 2017 e n. 4727 del 2021 e la recente sentenza n. 13783 del 2025 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione).
  4. Egli ha infine sottolineato che, nel suo caso, era evidente che non aveva conseguito alcuna quota del profitto realizzato dagli altri concorrenti, in quanto non aveva agito in qualità di contribuente bensì di commercialista; aveva percepito soltanto l’importo di EUR 12.000 come compenso per la sua consulenza professionale.

(b) Il sig. Carbone

  1. Il ricorrente ha sostenuto che la confisca – qualificabile come pena-

era sproporzionata in quanto comprendeva anche i profitti conseguiti dai suoi correi. Egli ha affermato che ciò aveva comportato che egli era stato chiamato a rispondere di un fatto altrui e che il suo contributo individuale alla commissione del reato non era stato valutato. Ha sottolineato di aver conseguito soltanto EUR 27.631,70, mentre nei suoi confronti era stata disposta la confisca di un importo pari a EUR 44.057,36.

(c) Il sig. Curci

  1. Il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento di confisca disposto nei suoi confronti sulla base del principio della responsabilità solidale costituiva una pena, in quanto aveva inciso su beni che non derivavano – né direttamente né indirettamente – dalla commissione del reato. Egli ha lamentato pertanto che la misura in questione violava l’articolo 7 della Convenzione, in quanto era priva di una base legale prevedibile.
  2. Il ricorrente ha sottolineato che le disposizioni interne pertinenti (in particolare l’articolo 12‑bis del decreto legislativo n. 74 del 2000) consentivano la confisca dei beni che costituivano, ovvero che erano equivalenti, al profitto di un reato; tuttavia, nessuna disposizione interna consentiva di disporre la confisca, nei confronti di un singolo concorrente, delle quote teoriche di profitto riferibili agli altri concorrenti, sulla base del fatto che egli aveva svolto un ruolo particolarmente rilevante nella commissione del reato. La gravità del contributo individuale alla commissione del reato poteva essere punita con le pene ordinarie.
  3. Il ricorrente ha sostenuto, inoltre, che la confisca prevista dall’articolo 12‑bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 era diretta a contrastare l’ingiustificato arricchimento derivante da condotte illecite; essa, pertanto, non poteva costituire una base legale per una misura che era chiaramente intesa a punire, in quanto comportava l’applicazione di una sanzione ulteriore rispetto a quelle ordinarie previste dal codice penale. La qualificazione della misura come punitiva comportava che il procedimento fosse soggetto alle più rigorose garanzie procedurali proprie del processo penale, e tuttavia non poteva giustificare un’estensione del suo ambito di applicazione oltre quanto previsto dalla legge.
  4. Nelle sue osservazioni in replica a quelle del Governo, il ricorrente ha sostenuto che la giurisprudenza interna richiamata dal Governo a sostegno del principio della responsabilità solidale aveva esteso l’ambito applicativo delle sanzioni penali oltre il tenore letterale e l’ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti e che, pertanto, essa non poteva costituire un’adeguata base legale per una misura di confisca. Egli ha contestato altresì il richiamo del Governo all’articolo 110 del codice penale, il quale concerne unicamente le pene secondo l’accezione ristretta accolta dal diritto interno e non si estende alla confisca, nonché il richiamo agli articoli 1298 e 2055 del codice civile, relativi a obbligazioni di natura civile e non a sanzioni penali.
  5. La confisca fondata sul principio della responsabilità solidale aveva dato luogo a una pena strutturalmente imprevedibile, in quanto l’imputato non era in grado di sapere in anticipo quale importo gli sarebbe stato confiscato. La responsabilità solidale comportava che ciascuno dei concorrenti nel reato potesse essere condannato a versare beni di valore equivalente all’intero profitto del reato qualora le quote di profitto ottenute da ciascuno di essi non potessero essere individuate e quantificate. L’importo della confisca dipendeva pertanto esclusivamente dalla possibilità di individuare e quantificare le quote di profitto dei coautori, con la conseguenza che l’entità della pena risultava priva di qualsiasi collegamento con la condotta e la colpevolezza di ciascun singolo autore del reato.
  6. Infine, il ricorrente ha sostenuto che la giurisprudenza richiamata dal Governo affermava sì la possibilità di una responsabilità solidale qualora le quote individuali del profitto di un reato non potessero essere individuate; tuttavia, tale principio non poteva trovare applicazione ai reati tributari, nei quali le quote sono sempre identificabili, in quanto corrispondono ai risparmi d’imposta.

2. Il Governo

  1. Il Governo ha osservato, per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 7 della Convenzione, che la giurisprudenza interna aveva riconosciuto la natura sostanzialmente penale della confisca per equivalente (Corte costituzionale, sentenze n. 97 del 2009, n. 301 del 2009 e n. 68 del 2017; Corte di cassazione, sentenza n.. 39173 del 2008; Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 31617 del 2015 e n. 4145 del 2023). Esso ha riconosciuto pertanto che, pur presentando talune peculiarità rispetto alle altre sanzioni penali, tale forma di confisca si configurava come una pena.
  2. Quanto al merito delle doglianze, il Governo ha sostenuto che il principio della responsabilità solidale si fondava su una base legale prevedibile. Richiamandosi alla sentenza n. 26654 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e alla sentenza n. 33282 del 2012 della Corte di cassazione, il Governo ha affermato che, all’epoca dei fatti (tra il 2008 e i 2017), il principio della responsabilità solidale nella confisca per equivalente risultava chiaramente affermato ove non fosse possibile la confisca diretta del profitto e non fosse possibile determinare con precisione le quote individuali.
  3. Il Governo ha osservato che la sentenza n. 26654 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione aveva chiarito che il precedente contrasto giurisprudenziale era soltanto apparente (si veda il paragrafo 37 supra); quanto al successivo contrasto sottoposto all’esame delle Sezioni Unite (si veda il paragrafo 40 supra), esso ha sottolineato che la maggioranza si era espressa a favore del principio della responsabilità solidale, il quale costituiva pertanto l’esito più prevedibile.
  4. Il Governo ha sostenuto inoltre che il principio della responsabilità solidale non è incompatibile con il principio della responsabilità penale individuale, poiché esso sanziona i singoli in ragione del loro concorso nella commissione del reato. Ha invocato principalmente tre elementi: l’articolo 110 del codice penale, la natura punitiva della misura e la disciplina della responsabilità civile.
  5. In primo luogo, il Governo ha richiamato l’articolo 110 del codice penale quale fondamento giuridico della teoria penalistica secondo cui ciascun concorrente risponde dell’intero fatto ed è assoggettabile a ogni pena ad esso relativa (si veda il paragrafo 34 supra). Interpretato in combinazione con le disposizioni relative alla confisca, tale articolo costituiva pertanto una base legale chiara per la responsabilità solidale.
  6. In secondo luogo, il Governo ha sostenuto che una misura avente finalità ripristinatoria doveva essere limitata a quanto ciascun autore del reato aveva conseguito, mentre la finalità prevalentemente punitiva della confisca per equivalente comportava che ciascun concorrente rispondesse dell’intero profitto del reato, fatto salvo il successivo diritto di regresso.
  7. In terzo luogo, la responsabilità solidale per fatto illecito è espressamente prevista dall’articolo 2055 del codice civile. Il grado di colpa di ciascun responsabile è irrilevante per il danneggiato e rileva unicamente nel caso in cui i soggetti dichiarati responsabili in solido intendano successivamente esercitare tra loro il diritto di regresso.
  8. Nel complesso, il Governo ha sostenuto che la responsabilità solidale in materia di confisca costituiva una conseguenza della responsabilità individuale di ciascun concorrente, in quanto essa non era legata alla disponibilità del profitto, bensì era diretta a punire il contributo degli autori alla commissione del reato e, conseguentemente, alla formazione del profitto complessivo.
  9. Infine, il Governo ha sottolineato che la confisca era stata disposta con riferimento ai reati per i quali i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili, e non a reati imputabili a terzi.

B. La valutazione della Corte

1. Sulla ricevibilità

  1. Per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 7, il Governo ha riconosciuto che la confisca in questione costituiva una pena, segnatamente alla luce della giurisprudenza vigente all’epoca dei fatti (di veda il paragrafo 61 supra). Nelle circostanze del caso di specie, la Corte non ravvisa motivi per pervenire a una diversa conclusione.
  2. La Corte osserva quindi che le doglianze sollevate ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione non sono manifestamente infondate né incorrono negli altri motivi di irricevibilità elencati dall’articolo 35 della Convenzione e le dichiara ricevibili.

2. Sul merito

(a) Principi generali

  1. L’articolo 7 della Convenzione non si limita a vietare l’applicazione retroattiva del diritto penale a svantaggio dell’imputato, ma sancisce altresì, in linea più generale, il principio secondo cui soltanto la legge può definire i reati e determinare le pene (nullum crimen, nulla poena sine lege) (si veda Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, § 52, serie A n. 260‑A). Se da un lato esso vieta in particolare di estendere la portata di reati esistenti ad atti che in precedenza non costituivano reato, dall’altro enuncia altresì il principio secondo cui il diritto penale non deve essere interpretato estensivamente a detrimento dell’imputato, per esempio per analogia (si vedano Del Río Prada c. Spagna [GC], n. 42750/09, § 78, CEDU 2013, e Parere consultivo sull’applicabilità dei termini di prescrizione all’esercizio dell’azione penale, alla condanna e alla pena in relazione a un reato costituente, nella sostanza, un atto di tortura [GC], richiesta n. P16‑2021‑001, Corte di cassazione armena, § 67, 26 aprile 2022 (“Parere consultivo P16‑2021‑001”); si veda altresì Yüksel Yalçınkaya, Turchia [GC], n. 15669/20, § 238, 26 settembre 2023).
  2. Il principio secondo cui i reati e le sanzioni devono essere previsti dalla legge implica che il diritto penale debba definire in modo chiaro i reati e le sanzioni che li puniscono, in modo tale da risultare accessibile e prevedibile nei suoi effetti (si veda I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia [GC], nn. 1828/06 e altri 2, § 242, 28 giugno 2018). Tale requisito è soddisfatto quando l’interessato è in grado di conoscere, sulla base della formulazione della disposizione pertinente e, se del caso, con l’ausilio dell’interpretazione dei giudici e di un’adeguata consulenza giuridica, quali azioni od omissioni possono comportane la responsabilità penale e quale pena egli rischia sotto tale profilo (si vedano Cantoni c. Francia, 15 novembre 1996, § 29, Reports of Judgments and Decisions 1996‑V; Del Río Prada, sopra citata, § 79; e G.I.E.M. S.r.l. e altri, sopra citata, § 242).
  3. La Corte deve pertanto verificare che al momento in cui un imputato ha commesso l’atto che ha comportato l’esercizio dell’azione penale e la condanna, fosse in vigore una disposizione di legge che prevedeva che l’atto fosse punibile, e che la pena inflitta non eccedesse i limiti fissati da tale disposizione (si veda Del Río Prada, sopra citata, § 80, e i riferimenti ivi citati).[1]
  4. La Corte osserva che, quando parla di “diritto” (“droit), l’articolo 7 allude proprio allo stesso concetto cui si riferisce la Convenzione in altri punti quando utilizza quel termine, concetto che comprende le disposizioni di legge nonché la giurisprudenza e implica dei requisiti qualitativi, segnatamente quelli di accessibilità e di prevedibilità (si vedano Streletz, Kessler e Krenz c. Germania [GC], nn. 34044/96 e altri 2, § 50, CEDU 2001-II, e Yüksel Yalçınkaya, sopra citata, § 238). Tali requisiti qualitativi devono essere soddisfatti rispetto alla definizione sia del reato che della pena che il reato comporta (si vedano Del Río Prada, sopra citata, § 91; Jidic c. Romania, n. 45776/16, § 79, 18 febbraio 2020; e Parere consultivoP16‑2021‑001, sopra citato, § 67).[2]
  5. Per quanto una disposizione giuridica possa essere redatta in modo chiaro, in qualsiasi ordinamento giuridico, compreso il diritto penale, vi è un elemento inevitabile di interpretazione giudiziaria. Vi sarà sempre la necessità di chiarimento dei punti dubbi e di adattamento a circostanze mutevoli. Ancora una volta, mentre la certezza è altamente auspicabile, essa può portare come conseguenza a un’eccessiva rigidità e il diritto deve poter tenere il passo con circostanze mutevoli (si veda Del Río Prada, sopra citata, 92; si veda altresì Yüksel Yalçınkaya, sopra citata, § 239). Inoltre, lo sviluppo progressivo del diritto penale attraverso la giurisprudenza costituisce una parte consolidata e necessaria, della tradizione giuridica. L’articolo 7 della Convenzione non può essere interpretato nel senso di escludere il graduale chiarimento delle norme in materia di responsabilità penale mediante l’interpretazione giurisprudenziale caso per caso, purché la risultante evoluzione sia coerente con la sostanza del reato e ragionevolmente prevedibile (si vedano S.W. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, § 36, serie A n. 335‑B; Streletz, Kessler e Krenz, sopra citata, § 50; e Yüksel Yalçınkaya, sopra citata, § 239). L’assenza di un’interpretazione giurisprudenziale accessibile e ragionevolmente prevedibile può condurre a constatare una violazione dei diritti dell’imputato ai sensi dell’articolo 7 (si vedano, per quanto riguarda gli elementi costitutivi del reato, Pessino c. Francia, n. 40403/02, §§ 35‑36, 10 ottobre 2006, e Dragotoniu e Militaru‑Pidhorni c. Romania, nn. 77193/01 e 77196/01, §§ 43‑44, 24 maggio 2007; si veda, per quanto riguarda le pene, Alimuçaj c. Albania, n. 20134/05, §§ 154‑62, 7 febbraio 2012). Se così non fosse, l’oggetto e il fine di questa disposizione – vale a dire che nessuno deve essere soggetto a un’azione penale, a una condanna o a una pena arbitraria – sarebbe vanificato (si vedano Del Río Prada, sopra citata, § 93, e Yüksel Yalçınkaya, sopra citata, § 239).
  6. Per valutare se l’interpretazione estensiva del testo della legge adottata dai giudici interni fosse ragionevolmente prevedibile ai fini dell’articolo 7 § 1 della Convenzione, la Corte verifica se tale interpretazione sia il prodotto dello sviluppo di una linea giurisprudenziale riconoscibile oppure se la sua applicazione a fattispecie più ampie sia comunque coerente con la sostanza del reato (si vedano Parmak e Bakır c. Turchia, nn. 22429/07 e 25195/07, § 65, 3 dicembre 2019, e Tristan c. Repubblica di Moldova, n. 13451/15, § 51, 4 luglio 2023; si veda altresì Total S.A. e Vitol S.A. c. Francia, nn. 34634/18 e 43546/18, § 55, 12 ottobre 2023).
  7. Un’interpretazione idonea a chiarire il significato di una disposizione altrimenti non sufficientemente chiara, che costituisce la base legale di un reato, deve, ai fini del rispetto dei requisiti dell’articolo 7, risultare da una prassi (giurisprudenziale) delle autorità interne che sia coerente. Ciò si spiega con il fatto che una giurisprudenza incoerente difetta della precisione necessaria a evitare qualsiasi rischio di arbitrarietà e a consentire alle persone di prevedere le conseguenze delle proprie azioni (si veda Žaja c. Croazia, n. 37462/09, § 103-105, 4 ottobre 2016). Nessuno deve essere costretto a congetturare, con il rischio di essere condannato, se la propria condotta sia o meno vietata, né essere esposto a un potere discrezionale delle autorità eccessivamente ampio (Žaja, sopra citata, § 105, e Pantalon c. Croazia, n. 2953/14, § 53, 19 novembre 2020).
  8. Esiste una correlazione tra il grado di prevedibilità di una disposizione penale e la responsabilità personale dell’autore del reato. Ne consegue che una condanna ai sensi dell’articolo 7 richiede l’esistenza di un nesso soggettivo che consenta di individuare un elemento di responsabilità nella condotta della persona che ha materialmente commesso il reato (si vedano I.E.M. S.r.l. e altri, sopra citata, § 242, e Sud Fondi S.r.l. e altri c. Italia, n. 75909/01, § 116, 20 gennaio 2009).
  9. Un’ulteriore conseguenza di fondamentale importanza deriva dal principio di legalità in materia penale, vale a dire il divieto di punire una persona per un fatto altrui. Se è vero che ciascuno deve poter, in ogni momento, accertare cosa è consentito e cosa è vietato sulla base di leggi chiare e precise, un sistema che punisse le persone per un fatto altrui sarebbe inconcepibile (si veda I.E.M. S.r.l. e altri, sopra citata, §§ 271‑72).

(a) Applicazione dei suddetti principi al caso di specie

(i) Punizione per fatto altrui

  1. La Corte osserva che due dei ricorrenti (il sig. Petrignani e il sig. Carbone) hanno sostenuto che la confisca dei loro beni, in applicazione del principio della responsabilità solidale, era in contrasto con l’articolo 7, perché era sproporzionata, non aveva tenuto conto né delle quote di profitto del reato da essi individualmente conseguite né dei rispettivi ruoli nella commissione del fatto, e aveva comportato l’irrogazione di una pena nei loro confronti per un fatto altrui (si vedano, rispettivamente, i paragrafi 50-54 supra).
  2. La Corte riconosce che l’applicazione del principio della responsabilità solidale comporta la confisca di quote del profitto del reato conseguite da terzi. Tuttavia, ciò non implica necessariamente che i ricorrenti siano stati puniti per un fatto altrui.
  3. La Corte rileva che i ricorrenti hanno concluso un patteggiamento, accettando una pena per i reati di cui erano accusati. Essi non hanno pertanto contestato la propria responsabilità personale per i reati sulla base dei quali è stata disposta la confisca dei beni. La Corte ritiene che la responsabilità personale dei ricorrenti sia stata correttamente accertata (a contrario, I.E.M. S.r.l. e altri, sopra citata, § 272).
  4. La Corte osserva inoltre che tanto la giurisprudenza interna quanto il Governo, nelle proprie osservazioni, hanno ritenuto che la confisca fondata sul principio della responsabilità solidale fosse diretta a punire i ricorrenti per il loro contributo alla commissione del reato e alla formazione dell’intero profitto da esso derivante (si vedano i paragrafi 34, 38 e 64-66 supra). Sussisteva pertanto un chiaro nesso tra la condotta dei ricorrenti e la confisca dell’intero profitto del reato (si veda il paragrafo 79 supra), e i ricorrenti non sono stati puniti per la condotta dei coautori, bensì per la propria.
  5. In tali circostanze, la Corte non ritiene che la confisca fondata sul principio della responsabilità solidale costituisca una pena per fatto altrui.
  6. La Corte prende nota degli ulteriori argomenti dei ricorrenti relativi alla mancata valutazione dei loro ruoli individuali e delle rispettive quote di profitto. Sotto tale profilo, tali argomenti sono inscindibilmente connessi all’asserita sproporzione della confisca.
  7. La Corte osserva, tuttavia, che essa non esamina la proporzionalità di una pena ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione. Cionondimeno, la proporzionalità delle pene che comportano un’ingerenza nel godimento dei beni può essere esaminata ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda, per esempio, I.E.M. S.r.l. e altri, sopra citata, §§ 292-304).
  8. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il sig. Petrignani e il sig. Carbone non siano stati assoggettati a una pena per fatto altrui. Essa rigetta pertanto le loro doglianze al riguardo. I loro restanti argomenti devono essere esaminati sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
  9. Tenuto conto che il sig. Petrignani e il sig. Carbone non hanno sollevato alcun altro motivo di doglianza ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione, non vi è stata violazione di tale disposizione nei loro confronti.

(ii) Prevedibilità di una pena fondata sul principio della responsabilità solidale

  1. La Corte osserva che il sig. Curci ha dedotto che la confisca fondata sul principio della responsabilità solidale non era fondata su una base legale prevedibile (si vedano i paragrafi 55-60 supra).
  2. Il Governo ha individuato, quale base legale della confisca fondata sul principio della responsabilità solidale, una combinazione delle disposizioni in materia di confisca e dell’articolo 110 del codice penale (si veda il paragrafo 65 supra). Esso ha inoltre fatto riferimento all’interpretazione fornita dalla giurisprudenza interna (si vedano i paragrafi 62-63 supra), al carattere punitivo della confisca e all’articolo 2055 del codice civile (si vedano i paragrafi 66-67 supra).
  3. La Corte osserva che, nel caso di specie, la confisca per equivalente è stata disposta ai sensi dell’articolo 322‑ter del codice penale (come richiamato dall’articolo 12‑bis del decreto legislativo n. 74 del 2000; si veda il paragrafo 16 supra).
  4. La Corte osserva che l’articolo 322‑ter del codice penale non stabilisce in modo chiaro il principio della responsabilità solidale ai fini della confisca per equivalente. Esso non disciplina la situazione in cui vi sia una pluralità di autori del reato (si veda il paragrafo 20 supra).
  5. Quanto all’articolo 110 del codice penale (si veda il paragrafo 29 supra), esso sembra limitarsi a stabilire che, in caso di pluralità di autori del reato, tutti debbano essere ritenuti responsabili per il medesimo reato e soggetti a una pena rientrante nel medesimo intervallo edittale. Tuttavia, non prevede che la pena possa essere determinata in un’unica misura complessiva, a carico solidale dei coautori del reato. È infatti pacifico che, quando le misure (come la reclusione o le sanzioni pecuniarie) sono qualificate come pene nell’ordinamento giuridico interno, l’articolo 110 del codice penale non è interpretato come se preveda una responsabilità solidale: al contrario, il giudice infligge a ciascun coautore una pena individuale.
  6. Analogamente, il principio della responsabilità solidale in materia di confisca per equivalente non è chiaramente desumibile né dall’articolo 2055 del codice civile – che disciplina il risarcimento del danno da fatto illecito (si veda il paragrafo 31 supra) – né dal carattere punitivo della confisca.
  7. Tuttavia, sebbene le disposizioni citate non enunciassero in modo sufficientemente chiaro il principio della responsabilità solidale, la Corte ritiene che un’interpretazione coerente nella giurisprudenza interna avrebbe potuto chiarirne la portata, garantendo così la prevedibilità della pena (si vedano i paragrafi 77-78 supra).
  8. A tale riguardo, la Corte osserva che, nella giurisprudenza interna, l’articolo 110 c.p. è stato interpretato come sancente il principio della responsabilità solidale per la prima volta nel 2004 (si veda il paragrafo 34 supra). Negli anni successivi, tale interpretazione è stata ribadita in alcune decisioni; in altre, invece, la confisca è stata disposta limitatamente alla quota di profitto riferibile a ciascun autore (si vedano i paragrafi 35‑36 supra). Un primo tentativo di razionalizzare tale divergenza è stato compiuto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 26654 del 2008 (si veda il paragrafo 37 supra). Nondimeno, tale decisione ha dato luogo a un’ulteriore divergenza (si vedano i paragrafi 38‑39 supra), che è perdurata fino alla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2025, la quale ha riconosciuto l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale di lunga durata e vi ha posto fine escludendo il principio della responsabilità solidale (si veda il paragrafo 41 supra).
  9. La Corte osserva, pertanto, che l’esistenza di una giurisprudenza contrastante, anche dopo la sentenza n. 26654 del 2008 – la quale sembra aver suscitato ulteriori dubbi anziché porvi fine – è stata espressamente riconosciuta dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13783 del 2025, e non ravvisa alcun motivo per mettere in discussione tale constatazione.
  10. Inoltre, il Governo stesso ha sostenuto che la sentenza n. 26654 del 2008 aveva reso prevedibile l’applicazione del principio della responsabilità solidale ai casi in cui non era possibile determinare le quote individuali del profitto (si veda il paragrafo 62 supra); tuttavia, non risulta che i giudici interni abbiano neppure tentato di individuare la quota di profitto riferibile al sig. Curci. Inoltre il Governo non ha risposto al rilievo del ricorrente secondo cui tali quote sono facilmente individuabili in caso di reati tributari (si veda il paragrafo 60 supra).
  11. Il Governo ha sostenuto che l’orientamento maggioritario era il più prevedibile (si veda il paragrafo 63 supra). La Corte riconosce che un’interpretazione delle disposizioni interne non diventa necessariamente imprevedibile per il solo fatto dell’esistenza di alcune decisioni contrarie. Essa infatti ribadisce che non si può interpretare l'art. 7 della Convenzione come disposizione che proscrive il graduale chiarimento delle norme in materia di responsabilità penale mediante l'interpretazione giudiziaria da caso a caso. Tuttavia, affinché si produca tale graduale chiarimento lo sviluppo della giurisprudenza deve essere sufficientemente coerente (si vedano i paragrafi 76-78 supra). Nel caso di specie, sebbene vi fosse un orientamento maggioritario, le decisioni contrarie non erano né isolate né destinate a rapido superamento e il contrasto giurisprudenziale si è protratto per un periodo di circa vent’anni (si vedano i paragrafi 34‑41 supra). In tali circostanze, la Corte ritiene che la giurisprudenza non fosse sufficientemente coerente da rendere prevedibile l’applicazione del principio della responsabilità solidale.
  12. La Corte ritiene pertanto che, in assenza di una disposizione che sancisca chiaramente il principio della responsabilità solidale nell’ambito delle misure di confisca e in mancanza di una giurisprudenza coerente che chiarisca le disposizioni esistenti, un provvedimento di confisca dell’intero profitto del reato fondato su tale principio non fosse una pena prevedibile.
  13. A titolo subordinato, la Corte prende atto delle deduzioni del sig. Curci in merito alle conseguenze imprevedibili dell’applicazione del principio della responsabilità solidale.
  14. La Corte sottolinea che l’importo da confiscare è determinato sul base del profitto derivato dal reato e non è soggetto ad alcun limite massimo. Sotto questo profilo, la confisca si distingue da altre tipologie di sanzioni (quali, ad esempio, le pene pecuniarie), che sono predeterminate entro una cornice edittale stabilita dalla legge. Si tratta, a rigore, di un aspetto della confisca che di per sé non è incompatibile con l’articolo 7 della Convenzione; tuttavia, la Corte ritiene necessario un esame più approfondito dei criteri utilizzati dai giudici per determinare gli importi di cui dispongono la confisca, al fine di garantirne la prevedibilità.
  15. Inoltre, la Corte ha già in precedenza concluso, seppure nel contesto dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che, qualora la normativa pertinente non preveda alcun limite massimo all’importo assoggettabile a confisca e conferisca alle autorità un ampio margine di discrezionalità senza stabilire criteri per il suo esercizio, e qualora i criteri applicati da tali autorità nell’adottare un provvedimento di confisca non siano coerenti con la sostanza del reato, la misura non soddisfa il requisito qualitativo della prevedibilità (si veda Imeri c. Croazia, n. 77668/14, § 81, 24 giugno 2021; si veda altresì, mutatis mutandis, Markus c. Lettonia, n. 17483/10, §§ 72‑75, 11 giugno 2020). Tale considerazione si applica a maggior ragione nel contesto dell’articolo 7 della Convenzione, tenuto conto che il suo oggetto e la sua finalità consistono nell’offrire garanzie effettive contro le azioni penali, le condanne o le sanzioni arbitrarie (si veda Žaja, sopra citata, § 105).
  16. La Corte osserva che, ogni qualvolta la confisca diretta dei beni derivanti dal reato si rivela impossibile, i giudici interni possono disporre la confisca nei confronti di ciascun concorrente per un importo equivalente all’intero profitto del reato oppure ripartire le conseguenze patrimoniali della responsabilità a loro discrezione. La Corte non è in grado di individuare, né nel diritto interno né nella giurisprudenza, alcun criterio preciso per tale ripartizione.
  17. Sebbene si possa ragionevolmente presumere – come afferma il ricorrente – che il modo in cui un giudice ripartisce l’importo della confisca dipenda dalla capacità finanziaria di ciascun autore del reato, non si tratta di un elemento che gli altri concorrenti potessero prevedere al momento della commissione del reato ed è comunque estraneo alla condotta per la quale sono puniti.
  18. La Corte ritiene pertanto che la confisca dei beni del sig. Curci, fondata sul principio della responsabilità solidale, non fosse prevedibile, in particolare in considerazione dell’assenza di criteri chiari e prevedibili per la determinazione degli importi da confiscare.
  19. Per tutte le ragioni sopra esposte, vi è stata violazione dell’articolo 7 della Convenzione nei confronti del sig.

IV.SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

  1. I ricorrenti hanno lamentato che la confisca di una parte dei loro beni di valore equivalente al profitto complessivo dei reati non fosse sorretta da una base legale sufficientemente prevedibile e fosse sproporzionata, in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, che recita:

 “1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

  1. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”

A. Gli argomenti delle parti

1. I ricorrenti

(a) Il sig. Petrignani

  1. Il ricorrente sig. Petrignani ha sostenuto che la confisca era stata disposta in violazione del diritto interno e costituiva un’ingerenza sproporzionata nel suo diritto al pacifico godimento dei beni. Ribadendo in larga misura le argomentazioni già svolte in proposito in relazione all’articolo 7 della Convenzione (si vedano i paragrafi 50-53 supra), egli ha lamentato che il suo ruolo nella commissione del reato e la quota di profitto da lui conseguita non fossero stati oggetto di una valutazione individualizzata; ha sottolineato, in particolare, di aver ricavato soltanto EUR 12.000 dalla propria condotta illecita, pur essendo esposto alla confisca di beni fino a concorrenza di EUR 5.047.500.

(b) Il sig. Carbone

  1. Il ricorrente sig. Carbone ha sostenuto che il provvedimento di confisca di EUR 44.057,36 disposto nei suoi confronti era sproporzionato, visto che la sua quota del profitto del reato ammontava a soli EUR 27.631,70. Tale maggiore importo non era previsto dalla legge. Egli ha inoltre dedotto che i giudici interni non avevano neppure tentato di disporre la confisca delle quote di profitto conseguite dai correi.

(c) Il sig. Curci

  1. Il ricorrente sig. Curci ha lamentato che la confisca dell’importo di EUR 36.431.352,03 era priva di una base legale prevedibile e, in ogni caso, sproporzionata.
  2. Quanto al primo aspetto, egli ha sostenuto che il diritto interno consentiva esclusivamente la confisca del profitto da lui direttamente ricavato dal reato, e non dell’importo complessivo conseguito da tutti i coimputati. Ha ribadito le argomentazioni svolte in relazione all’articolo 7 della Convenzione (si vedano i paragrafi 55-60 supra), aggiungendo che la prevedibilità della misura risultava ulteriormente compromessa dall’assenza di garanzie procedurali: i giudici penali, infatti, non avevano esaminato la questione della ripartizione del profitto tra i correi, poiché – secondo le allegazioni del Governo – tale compito spettava piuttosto ai giudici civili nell’ambito di successive azioni di regresso; quanto a tali azioni civili, esse non costituivano un rimedio procedurale effettivo, in quanto non comportavano un sindacato sull’esercizio dei pubblici poteri ed erano in ogni caso subordinate alla capacità patrimoniale dei correi; egli ha inoltre sostenuto che la possibilità di recupero delle somme indebitamente conseguite mediante un ’azione di regresso era dubbia.
  3. Quanto alla sproporzione della confisca, egli ha sostenuto che l’importo confiscato era eccessivo: non era commisurato al profitto da lui conseguito per effetto del reato e aveva pertanto imposto un onere eccessivo a suo carico. Ha osservato che la confisca fondata sul principio della responsabilità solidale era sostanzialmente priva di limiti, poiché l’importo di un provvedimento dipendeva unicamente dalla capacità patrimoniale degli altri correi; inoltre, l’applicazione di tale principio a una misura di natura punitiva (e non già a una misura unicamente diretta al recupero di beni indebitamente acquisiti) risultava ingiustificata e conduceva a esiti sproporzionati.
  4. Nel suo caso, la confisca ammontava a un importo equivalente ai risparmi fiscali di circa un centinaio di società, benché egli, in qualità di consulente, pur avendone favorito il conseguimento, non ne avesse beneficiato. Il provvedimento era stato adottato nei suoi confronti unicamente in quanto egli era il più facoltoso e il primo disponibile tra i correi. Di conseguenza, era stato privato di tutti i suoi beni, e nei suoi confronti erano state comunque irrogate anche le pene ordinarie.
  5. Il ricorrente sig. Curci ha inoltre lamentato che i giudici interni non avevano proceduto a una valutazione della proporzionalità della misura né operato un giusto bilanciamento tra i diversi interessi; egli ha sostenuto che le autorità avrebbero dovuto effettuare una valutazione individualizzata della proporzionalità del provvedimento di confisca e tenere conto del profitto effettivamente conseguito da ciascun correo.
  6. Quanto ai fattori di bilanciamento addotti dal Governo (si veda il paragrafo 120 infra), il ricorrente ne ha contestato la sufficienza e la pertinenza: l’obbligo di tentare previamente la confisca diretta del profitto del reato garantiva la proporzionalità della misura unicamente nei casi in cui, per circostanze contingenti, tale profitto fosse ancora individuabile; il fatto che la confisca complessiva non potesse eccedere il profitto del reato si limitava a evitare una duplicazione degli importi confiscati, senza tuttavia garantire la proporzionalità nei confronti di ciascun singolo correo; quanto alle azioni di regresso, esse avrebbero sempre avuto un esito incerto e costituivano in ogni caso una chiara ammissione della sproporzione della misura originaria di confisca, piuttosto che un fattore di bilanciamento.

2. Il Governo

  1. Il Governo ha sostenuto che la confisca fondata sul principio della responsabilità solidale era sorretta da una base legale prevedibile per le stesse ragioni già esposte con riferimento all’articolo 7 della Convenzione (si vedano i paragrafi 62-63 supra).
  2. Quanto alla proporzionalità della misura, il Governo ha sottolineato che la confisca era stata disposta in relazione a reati per i quali i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili e che era ragionevole non richiedere ai giudici penali di accertare l’esistenza di un accordo tra i concorrenti nel reato in ordine alle rispettive quote del profitto, demandando tale compito ai giudici civili in successive azioni di regresso. Era inoltre più agevole determinare le quote individuali in un procedimento civile, nel quale le parti non avevano timore di rivelare informazioni che avrebbero potuto essere utilizzate contro di loro e potevano pertanto fornire elementi di prova più completi.
  3. Inoltre, una serie di fattori di bilanciamento garantiva la proporzionalità di un provvedimento di confisca fondato sul principio della responsabilità solidale: la confisca per equivalente poteva essere disposta solo qualora la confisca diretta del profitto conseguito da ciascun coautore si fosse rivelata impossibile; essa poteva essere disposta soltanto con riferimento al profitto derivante dallo specifico reato commesso da ciascun autore, e non a quello derivante da reati attribuiti unicamente agli altri coautori; essa non poteva in alcun caso eccedere il valore complessivo del profitto del reato, evitando così qualsiasi rischio di duplicazione; inoltre, i coautori avevano il diritto, in un momento successivo, di agire in regresso gli uni nei confronti degli altri.

B. La valutazione della Corte

1. Sulla ricevibilità

  1. La Corte osserva che le doglianze non sono manifestamente infondate né incorrono negli altri motivi di irricevibilità elencati dall’articolo 35 della Convenzione. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili.

2. Sul merito

  1. La Corte osserva preliminarmente che il Governo non ha contestato che la confisca dei beni dei ricorrenti abbia costituito un’ingerenza nel loro diritto al pacifico godimento dei propri beni, garantito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. La Corte non ravvisa alcun motivo per pervenire a una diversa conclusione.
  2. Inoltre, secondo la Corte, nel caso di specie non è necessario determinare ai sensi di quale delle tre norme enunciate dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 debba essere esaminata la causa, perché – a prescindere dalla norma applicabile – i principi che disciplinano la questione della giustificazione sono sostanzialmente i medesimi (si vedano, mutatis mutandis, Todorov e altri c. Bulgaria, nn. 50705/11 e altri 6, § 182, 13 luglio 2021, e Episcopo e Bassani c. Italia, nn. 47284/16 e 84604/17, § 148, 19 dicembre 2024).
  3. Perché un’ingerenza sia compatibile con l’articolo 1 del Protocollo n. 1, essa deve essere prevista dalla legge, di interesse generale e proporzionata, vale a dire, deve conseguire un “giusto equilibrio” tra le necessità di interesse generale della collettività e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’individuo (si veda, tra altri precedenti,Paul Getty Trust e altri c. Italia, n. 35271/19, § 281, 2 maggio 2024, con ulteriori riferimenti). La Corte esaminerà tali tre elementi in successione.

( a) Conformità delle misure al principio di legalità

  1. I principi generali relativi alla legalità di un’ingerenza sono stati riepilogati, inter alia, nella recente sentenza Episcopo e Bassani (sopra citata, §§ 149-151).
  2. Il sig. Curci ha lamentato che l’ingerenza nel suo diritto di proprietà era imprevedibile (si vedano i paragrafi 112-113 supra).
  3. Nel caso di specie, la Corte ha già constatato, nell’ambito dell’esame delle doglianze sollevate ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione, che la confisca dell’ammontare complessivo del profitto del reato in virtù del principio della responsabilità solidale non era fondata su una base legale sufficientemente chiara e prevedibile: ciò in ragione dell’assenza di una disposizione normativa espressa, dei contrasti interpretativi nella giurisprudenza fino alla recente sentenza n. 13783 del 2025, nonché della mancanza di criteri chiari per la determinazione degli importi da confiscare (si vedano i paragrafi 93-107 supra). La Corte non ravvisa alcun motivo per pervenire a una conclusione diversa ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Vi è pertanto stata violazione di tale disposizione nei confronti del sig. Curci. Di conseguenza, non è necessario esaminare se l’ingerenza lamentata perseguisse un fine legittimo e fosse proporzionata.
  4. La Corte osserva che gli altri ricorrenti non hanno sollevato una doglianza chiara ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in merito all’assenza di una base legale prevedibile per il provvedimento di confisca. La Corte ritiene pertanto opportuno proseguire l’esame per quanto li riguarda al fine di determinare se l’ingerenza nel loro diritto di proprietà perseguisse un fine scopo legittimo e fosse proporzionata (si veda, mutatis mutandis, Yaylalı c. Serbia, n. 15887/15, §§ 44‑45, 17 settembre 2024).

(a) Fine legittimo delle misure

  1. La giurisprudenza interna dell’epoca mostrava che la finalità dei provvedimenti di confisca era quella di punire gli autori imponendo loro un sacrificio economico corrispondente al profitto ricavato dal reato: essa perseguiva pertanto (in via principale) una finalità punitiva e (in via subordinata) una finalità ripristinatoria (si vedano i paragrafi 26-27 supra).
  2. La Corte ha già affermato in diverse occasioni che la confisca del profitto del reato è conforme all’interesse generale della collettività, in quanto da un lato svolge una funzione dissuasiva nei confronti di chi intenda dedicarsi ad attività criminali e dall’altro garantisce che il crimine non paghi (si vedano, tra gli altri precedenti, Todorov e altri, sopra citata, § 186; Gogitidze e altri c. Georgia, n. 36862/05, § 102, 12 maggio 2015; e Veits c. Estonia, n. 12951/11, § 71, 15 gennaio 2015).
  3. La Corte ritiene pertanto accertato che la confisca dei beni dei ricorrenti perseguisse un fine legittimo nell’interesse generale.

(c) Proporzionalità delle misure

(i) Principi generali

  1. L’articolo 1 del Protocollo n. 1 richiede altresì che qualsiasi ingerenza sia ragionevolmente proporzionata al fine perseguito. In altri termini, deve essere assicurato un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della collettività e le esigenze della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo. Il necessario equilibrio non può dirsi raggiunto qualora le persone interessate abbiano dovuto sopportare un onere eccessivo (si vedano Paul Getty Trust e altri, sopra citata, § 374, e Todorov e altri, sopra citata, § 187, con ulteriori riferimenti). Allo Stato viene di norma riconosciuto un ampio margine di apprezzamento quando si tratta di misure generali di strategia politica, economica o sociale (ibid., § 187; si veda altresì Telbis e Viziteu c. Romania, n. 47911/15, §§ 70-71, 26 giugno 2018).
  2. La natura dell’ingerenza, il fine perseguito, la natura dei diritti di proprietà incisi, nonché il comportamento del ricorrente e delle autorità statali figurano tra i principali elementi rilevanti per valutare se la misura contestata rispetti il giusto equilibrio necessario e, in particolare, se imponga al ricorrente un onere sproporzionato (si vedano Zaghini c. San Marino, n. 3405/21, § 57, 11 maggio 2023, e Ferhatović c. Slovenia, n. 64725/19, § 43, 7 luglio 2022).
  3. La Corte ha inoltre osservato, in numerose occasioni, che, sebbene l’articolo 1 del Protocollo n. 1 non contenga requisiti procedurali espliciti, i procedimenti interni devono offrire alla persona lesa una ragionevole opportunità di far valere le proprie ragioni dinanzi alle autorità competenti, al fine di contestare efficacemente le misure che incidono sui diritti garantiti da tale disposizione (si vedano Zaghini, sopra citata, § 57, Todorov e altri, sopra citata, § 188, e I.E.M. S.r.l. e altri, sopra citata, § 302).
  4. La Corte ha esaminato, in diverse cause e con riguardo a una varietà di regimi interni, la proporzionalità delle misure di confisca (si veda Todorov e altri, sopra citata, §189-199, con ulteriori riferimenti).
  5. Con riferimento alle diverse forme di confisca del profitto del reato, la Corte ha di regola verificato se i giudici nazionali avessero accertato, sia pure secondo un criterio probatorio diverso da quello penale, che i beni confiscati avevano un’origine illecita. Qualora tale nesso (diretto o indiretto) sia stato sufficientemente dimostrato, la Corte ha in genere ritenuto le misure proporzionate (si vedano, per esempio, Melandri c. San Marino, n. 25189/21, § 72, 12settembre 2024; Todorov e altri, sopra citata, §§ 212 e 215; Rummi c. Estonia, n. 63362/09, § 107, 15 gennaio 2015; e Silickienė Lituania, n. 20496/02, § 68, 10 aprile 2012).
  6. Per quanto riguarda i provvedimenti di confisca di natura punitiva, pur tenendo conto del margine di apprezzamento goduto dalle autorità nazionali in materia di politica penale, la Corte ha tuttavia affermato che l’obbligazione pecuniaria derivante dall’irrogazione di una sanzione può costituire un’ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà qualora imponga alla persona interessata un onere eccessivo o incida in modo sostanziale e pregiudizievole sulla sua situazione finanziaria (si veda Markus, sopra citata, § 67). Affinché sia proporzionata, l’ingerenza deve essere commisurata alla gravità della violazione e la sanzione alla gravità del reato che mira a reprimere (ibidem, § 67, e Yaylalı, sopra citata, § 53).
  7. Infine, in un certo numero di cause riguardanti la confisca di beni appartenenti a soggetti diversi da quelli condannati, la Corte ha affermato che, nel valutare la proporzionalità di un provvedimento di confisca, occorre tener conto della possibilità di ottenere nei confronti del condannato un provvedimento in sede civile (si vedano Korshunova c. Russia, n. 46147/19, § 41, 6 settembre 2022, C. Service Benz Com S.R.L. c. Romania, n. 58045/11, §§ 36-37, 4 luglio 2017, e Sulejmani c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 74681/11, § 41, 28 aprile 2016). In tali casi, la Corte tiene generalmente conto dell’effettività di tale rimedio ai fini della possibilità per il proprietario dei beni confiscati di ottenere una compensazione, tenuto conto delle particolari circostanze del caso di specie (S.C. Service Benz Com S.R.L., sopra citata, § 37 con ulteriori riferimenti; si veda, per esempio, Bowler International Unit c. Francia, n. 1946/06, § 44, 23 luglio 2009, nella quale la Corte ha ritenuto il rimedio inadeguato in ragione del rischio di insolvenza dell’autore del reato).

(iii) Applicazione dei suddetti principi al caso di specie

  1. La Corte osserva che il sig. Petrignani e il sig. Carbone hanno sostenuto, e il Governo non lo ha contestato, che il provvedimento di confisca eccedeva la quota di profitto che ciascuno di essi aveva effettivamente ricavato dai reati. La Corte perviene alla stessa conclusione. Essa esaminerà pertanto se ciò abbia comportato un’ingerenza sproporzionata nel godimento dei loro beni, tenendo conto della duplice finalità, punitiva e ripristinatoria, della confisca in questione.
  2. Quanto al primo aspetto, la Corte rileva che la confisca di importi superiori alle quote di profitto conseguite dai ricorrenti era priva di collegamento con il loro ruolo nella commissione dei reati o con la gravità della loro condotta. I giudici nazionali non hanno verificato se i contributi individuali dei ricorrenti alla commissione dei reati giustificassero l’applicazione nei loro confronti del principio della responsabilità solidale, limitandosi ad applicare tale principio in modo automatico. La Corte ha già constatato che mancavano criteri chiari per determinare l’estensione del provvedimento di confisca e che, anche ammettendo che nella prassi il criterio applicato fosse quello della situazione patrimoniale dei coautori, esso non era collegato alla loro condotta criminosa (si vedano i paragrafi 105-106 supra). La Corte ritiene che il provvedimento non fosse proporzionato alle finalità punitive perseguite (si veda il paragrafo 137 supra).
  3. Quanto al secondo aspetto, ossia il ripristino della situazione patrimoniale dei ricorrenti antecedente alla commissione dei reati, la Corte osserva che l’applicazione del principio della responsabilità solidale nei loro confronti li ha posti in una situazione patrimoniale peggiore rispetto a quella anteriore ai fatti. I provvedimenti di confisca hanno pertanto ecceduto quanto necessario al perseguimento di detta finalità, determinando la confisca di beni privi di qualsiasi collegamento – diretto o indiretto – con la commissione dei reati (si veda il paragrafo 136 supra).
  4. La Corte ha preso atto dell’argomento del Governo secondo cui era ragionevole non chiedere ai giudici penali di accertare se i coautori si fossero accordati sulla ripartizione del profitto del reato, demandando tale compito ai giudici civili (si veda il paragrafo 119 supra). La Corte riconosce che ciò può, in taluni casi, sollevare complesse questioni probatorie. Tuttavia, rileva che nulla indica che, nel caso dei ricorrenti, la questione della ripartizione del profitto dei reati presentasse una particolare complessità e che i giudici nazionali non hanno neppure esaminato se essa potesse essere agevolmente determinata sulla base degli elementi disponibili; Inoltre, la Corte ritiene che la medesima finalità avrebbe potuto essere conseguita mediante misure meno restrittive, quali una determinazione preliminare delle quote sulla base degli elementi disponibili, che poteva successivamente essere sottoposta a verifica in sede civile, oppure considerando il profitto come ripartito in parti uguali tra i condannati, come suggerito dalla recente sentenza n. 13783 del 2025 delle Sezioni Unite (si veda il paragrafo 41 supra).
  5. Il Governo ha altresì sostenuto che la proporzionalità di un provvedimento di confisca fondato sul principio della responsabilità solidale era garantita da quattro fattori di bilanciamento, ossia: a) il fatto che la confisca per equivalente potesse essere disposta soltanto qualora la confisca diretta si fosse rivelata impossibile; b) il fatto che essa potesse essere disposta esclusivamente con riferimento al profitto derivante dai reati ai quali le persone destinatarie della confisca avevano concorso, e non anche al profitto di reati commessi unicamente da altri coimputati; c) il fatto che l’importo complessivo confiscato non potesse in alcun caso eccedere il profitto del reato; e d) il fatto che i coautori potessero agire in regresso gli uni nei confronti degli altri (si veda il paragrafo 120 supra).
  6. La Corte osserva che i primi tre fattori indicati dal Governo limitavano l’estensione del provvedimento di confisca, ma non impedivano che il singolo ricorrente fosse sottoposto alla confisca di beni eccedenti la sua quota di profitto. Tali fattori non possono dunque influire sulla valutazione della proporzionalità delle misure in esame.
  7. Quanto al diritto dei correi di agire in regresso, la Corte riconosce che, in linea di principio, tale possibilità potrebbe consentire ai ricorrenti di recuperare le somme presso i coautori e di ristabilire la propria situazione patrimoniale antecedente ai fatti.
  8. Tuttavia, come ha affermato lo stesso Governo, la confisca per equivalente può essere disposta soltanto qualora la confisca diretta del profitto risulti impossibile. Ciò comporta che, nel valutare l’adozione di un provvedimento di confisca per equivalente, le autorità nazionali debbano o dovrebbero tentare, in via preliminare, di confiscare il profitto nei confronti dei coautori e che tale tentativo si sia rivelato infruttuoso. Sebbene il Governo non abbia approfondito la questione della probabilità che i ricorrenti ottenessero provvedimenti di regresso nei confronti dei coautori, la Corte ritiene che essa sia quantomeno dubbia, in ragione del rischio che questi ultimi si rivelino insolventi (si veda il paragrafo 138 supra).
  9. Inoltre, la Corte osserva che il ricorso alla responsabilità solidale comportava il trasferimento dell’onere di recuperare le quote di profitto conseguite dai coautori dalle autorità statali ai ricorrenti. La Corte, alla luce delle finalità punitive e ripristinatorie dei provvedimenti, non ritiene giustificato tale trasferimento di responsabilità.
  10. La Corte osserva che, in taluni casi, può sussistere un interesse legittimo a recuperare determinati beni da chi ne ha la disponibilità, lasciando poi a costoro il compito di esercitare il regresso nei confronti dei responsabili. Nelle cause sopra citate (si veda il paragrafo 138), nelle quali la Corte ha ritenuto che la possibilità di agire in regresso nei confronti di terzi rendesse il provvedimento proporzionato, sussisteva una ragione per disporre la confisca di specifici beni nei confronti dei ricorrenti, o perché intrinsecamente pericolosi o illeciti, ovvero perché utilizzati nella commissione dei reati (si vedano Sulejmani, sopra citata, relativa alla confisca di un veicolo non idoneo alla circolazione; oC. Service Benz Com S.R.L., sopra citata, relativa alla confisca di autocisterne utilizzate per la commissione del reato). Nel caso di specie, non vi era alcuna particolare necessità di colpire specificamente, ai fini della confisca, i beni appartenenti ai ricorrenti.
  11. In alcuni casi può sussistere un interesse legittimo a disporre la restituzione senza far gravare sulla parte lesa le conseguenze dell’insolvenza di uno dei coautori. Ciò può verificarsi, ad esempio, in relazione alla responsabilità solidale per fatto illecito ai sensi dell’articolo 2055 del codice civile (che, secondo il Governo, avrebbe ispirato l’introduzione di provvedimenti di confisca fondati sul principio della responsabilità solidale; si veda il paragrafo 67 supra), ovvero in relazione a provvedimenti di condanna al risarcimento del danno derivante da reato, ai sensi dell’articolo 187 del codice penale (si vedano i paragrafi 30-31 supra). Tuttavia, il risarcimento del danno non sembra costituire la finalità dei provvedimenti di confisca in questione: infatti, nulla indica che la confisca sia stata disposta in alternativa a un’azione civile, né che le somme confiscate siano state successivamente trasferite alla parte che aveva subito il danno. Sotto questo profilo, il tipo di confisca in esame si avvicina piuttosto a un’ipotesi di indebito arricchimento che a un’azione civile di risarcimento del danno per fatto illecito (si veda, mutatis mutandis, Radelić c. Croazia, n. 12432/22, § 61, 13 maggio 2025).
  12. Tenuto conto della natura e delle finalità dei provvedimenti di confisca in questione, la Corte ritiene che il trasferimento dalle autorità nazionali ai ricorrenti dell’onere di recuperare le quote di profitto conseguite dai correi non fosse giustificato e imponesse ai ricorrenti un onere eccessivo. Essa conclude pertanto che l’applicazione del principio della responsabilità solidale nell’adozione dei provvedimenti di confisca non era proporzionata alle finalità perseguite.
  13. Ne consegue che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 anche nei confronti del sig. Petrignani e del sig. Carbone.

V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. L’articolo 41 della Convenzione recita:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danno

  1. Il sig. Petrignani ha chiesto alla Corte di accordargli un’equa somma a titolo di danno non patrimoniale.
  2. Il sig. Carbone ha chiesto EUR 3.000 per il danno asseritamente subito per il tempo trascorso dalla confisca dei suoi beni, nonché EUR 16.425,66, pari alla differenza tra l’importo confiscato e la quota di profitto del reato da lui conseguita.
  3. Il sig. Curci ha sostenuto che, sebbene potesse ottenere la riapertura del procedimento interno ai sensi dell’articolo 628-bis del codice di procedura penale, ciò avrebbe consentito soltanto una riparazione parziale. Ha pertanto chiesto anche un’equa soddisfazione.
    Per quanto riguarda il danno patrimoniale (nell’ipotesi in cui la suddetta riapertura non conducesse alla revoca del provvedimento di confisca e alla restituzione dei beni confiscati), il sig. Curci ha chiesto EUR 19.010.838,67, corrispondenti al valore dei beni fino ad allora confiscati nei suoi confronti e nei confronti dei suoi familiari. Ha inoltre domandato gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, per un importo pari (alla data delle osservazioni del ricorrente) a EUR 5.036.524,28.
    Ha inoltre chiesto una somma non quantificata a titolo di danno non patrimoniale.
  4. Il Governo ha sostenuto che gli importi richiesti a titolo di danno non patrimoniale erano eccessivi e che il danno non era stato dimostrato.
  5. La Corte ha riscontrato una violazione dell’articolo 7 della Convenzione (con riguardo al sig. Curci) e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (con riguardo a tutti i ricorrenti), derivante dall’applicazione, da parte dei giudici interni, del principio della responsabilità solidale, che ha comportato la confisca di beni eccedenti le quote di profitto dei reati conseguite dai ricorrenti. In assenza di una determinazione di tali quote da parte dei giudici interni, la Corte non ritiene opportuno formulare ipotesi sull’importo che sarebbe stato confiscato qualora non fosse stato applicato il principio della responsabilità solidale. Essa considera pertanto che la riapertura del procedimento interno e il riesame della questione a livello interno costituirebbero, in linea di principio, un rimedio appropriato alla violazione (si vedano, mutatis mutandis, Todorov e altri, sopra citata, 321, e Mandev e altri c. Bulgaria, nn. 57002/11 e altri 4, § 144, 21 maggio 2024).
  6. Il diritto interno – in particolare l’articolo 628-bis del codice di procedura penale – prevede che il procedimento penale possa essere riaperto o comunque che possano essere adottati i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli di una violazione della Convenzione accertata dalla Corte (si veda il paragrafo 42 supra). La Corte rigetta pertanto le richieste di danno patrimoniale dei ricorrenti.
  7. Tuttavia, tenuto conto delle violazioni accertate, la Corte ritiene che i ricorrenti debbano avere subito un danno non patrimoniale a causa di tali violazioni. Deliberando pertanto in via equitativa e tenuto conto delle loro doglianze nonché delle circostanze di ciascuna causa (si vedano i paragrafi 8, 11 e 111 supra), essa decide di accordare loro le seguenti somme a titolo di danno non patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta:
  • Mr Petrignani: EUR 2.000;
  • Mr Carbone: EUR 3.000;
  • Mr Curci: EUR 5.000.

B. Spese

  1. Il sig. Petrignani e il sig. Carbone non hanno presentato richiesta di spese.
  2. Il sig. Curci ha chiesto la somma di EUR 10.688 per le spese sostenute dinanzi alla Corte.
  3. Il Governo ha sostenuto che tale importo era eccessivo.
  4. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese sostenute soltanto nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole.
  5. Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in suo possesso e dei criteri di cui sopra, La Corte ritiene ragionevole accordare al sig. Curci la somma di EUR 10.000 per le spese sostenute dinanzi alla Corte, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara ricevibili i ricorsi;
  3. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 7 della Convenzione nei confronti del sig. Curci;
  4. Ritiene che non vi sia stata violazione dell’articolo 7 della Convenzione nei confronti del sig. Petrignani e del sig. Carboni;
  5. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 nei confronti del sig. Petrignani, del sig. Carbone e del sig. Curci;
  6. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
      1. al sig. Petrignani: EUR 2.000 (duemila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
      2. al sig. Carbone: EUR 3.000 (tremila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
      3. al sig. Curci:
        1. EUR 5.000 (cinquemila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
        2. EUR 10.000 (diecimila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente, per le spese;
    2. che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti;
  7. Rigetta le domande di equa soddisfazione dei ricorrenti per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto il 28 maggio 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Ivana Jelić
Presidente

Ilse Freiwirth
Cancelliere

APPENDICE
 

Elenco dei ricorsi:

N.

Ricorso n.

Denominazione della causa

Data di presentazione

Ricorrente
Anno di nascita
Luogo di residenza
Nazionalità

Rappresentante

1.

26187/14

Petrignani c. Italia

17/03/2014

Riccardo PETRIGNANI
1972
Torino
Italiana

Andrea CIANCI

2.

24511/21

Carbone c. Italia

20/04/2021

Vincenzo CARBONE
1951
Giovinazzo
Italiana

Vincenzo Claudio DEMICHELE

3.

31161/22

Curci c. Italia

16/06/2022

Ruggiero Massimo CURCI
1968
Carapelle
Italiana

Tullio PADOVANI

Raul Donato PELLEGRINI


[1]I paragrafi successivi di tale consueta citazione sono stati omessi per brevità.

[2] I paragrafi successivi di tale consueta citazione sono stati omessi per brevità.