Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 maggio 2026 - (Ricorsi nn. 12341/23 e 13626/23) - Causa Servizi Ecologici di Marchese Giosuè c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA SERVIZI ECOLOGICI DI MARCHESE GIOSÈ c. ITALIA
(Ricorsi nn. 12341/23 e 13626/23)
SENTENZA
STRASBURGO
13 maggio 2026
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Servizi Ecologici di Marchese Giosè c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Artūrs Kučs, Presidente,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, giudici,
e Viktoriya Maradudina, Cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 9 aprile 2026,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia con i quali la Corte è stata adita ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) nella medesima data indicata nella tabella allegata.
- La società ricorrente è stata rappresentata dall’avvocato Verri, che esercita a Crotone.
- Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato dei ricorsi.
IN FATTO
- Gli estremi e le informazioni concernenti la società ricorrente pertinenti ai ricorsi figurano nella tabella allegata.
- La società ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione di provvedimenti nazionali e il mancato o tardivo pagamento di un debito da parte di autorità statali.
IN DIRITTO
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Vista la similitudine dei ricorsi relativamente all’oggetto delle cause, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
- Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, la società ricorrente ha lamentato principalmente la mancata esecuzione di provvedimenti nazionali emessi a suo favore nei confronti delle società debitrici elencate nella tabella allegata.
- La Corte osserva preliminarmente che il Governo convenuto non ha sollevato alcuna eccezione riguardo all’incompatibilità ratione personaedel presente ricorso con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli. Tuttavia, la Corte ritiene necessario determinare se lo Stato possa essere ritenuto responsabile della mancata esecuzione dei provvedimenti emessi nei confronti delle società debitrici.
- I criteri applicabili sono esposti nelle sentenze della Corte, tra le quali Ališiće altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia (n. 60642/08, §§ 114-15, 6 novembre 2012), Mikhaïlenki e altri c. Ucraina (nn. 35091/02 e altri 9, §§ 43-46, CEDU 2004‑XII), e Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei c. Moldova (n. 39745/02, §§ 17-19, 3 aprile 2007).
- Vista la summenzionata giurisprudenza, la Corte osserva che le società debitrici erano state costituite per iniziativa di autorità pubbliche, per svolgere attività di raccolta differenziata dei rifiuti. Il loro oggetto sociale consisteva nella gestione diretta di servizi comunali nel settore della gestione integrata dei rifiuti e dell’igiene urbana, il che, secondo la Corte, indica che le società debitrici erano strumenti impiegati dai comuni per svolgere attività pubbliche. Inoltre, la maggioranza del capitale sociale delle società era detenuto da enti pubblici, che mantenevano anche il controllo sulle società. La Corte conclude che tali elementi sono sufficienti a dimostrare la natura sostanzialmente pubblica della società debitrice e che lo Stato deve essere considerato responsabile dei suoi debiti nei confronti della ricorrente.
- La Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza pronunciata da un tribunale deve essere considerata parte integrante di un “processo” ai fini dell’articolo 6. Essa rinvia anche alla sua giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di sentenze nazionali definitive (si veda Hornsby c. Grecia, n. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997‑II).
- Nelle cause di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000 e De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte ha già constatato la violazione in relazione a questioni simili a quelle oggetto del caso di specie.
- Dopo avere esaminato tutto il materiale che le è stato presentato, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una differente conclusione riguardo alla ricevibilità e al merito di tali doglianze. In considerazione della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto ogni sforzo necessario per fare eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti pronunciati a favore della ricorrente.
- Tali doglianze sono pertanto ricevibili e da esse emerge la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO 1
- La società ricorrente ha lamentato anche il mancato o tardivo pagamento, da parte di autorità statali, di un debito che i tribunali nazionali avevano ammesso allo stato del passivo delle società debitrici soggette a controllo pubblico elencate nella tabella allegata. Ha invocato l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
- Nelle cause di principio Buffalo S.r.l. in liquidazione c. Italia (38746/97, 3 luglio 2003), e Diaco e Lenchi c. Italia (nn. 15587/10 e altri 2, §§ 47-49 e 74-76, 11 dicembre 2025), la Corte ha già constatato la violazione in relazione a questioni simili a quelle oggetto del caso di specie. In particolare, ha ritenuto che un eccessivo ritardo nel pagamento di un debito, unito all’assenza di un ricorso effettivo in grado di affrontare la durata di tale ritardo, e l’incertezza riguardo alla data di pagamento del credito, turbino il giusto equilibrio che deve essere conseguito tra le esigenze di interesse generale della comunità e i requisiti della tutela del diritto al rispetto della proprietà.
- Dopo avere esaminato tutto il materiale che le è stato presentato, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una differente conclusione riguardo alla ricevibilità e al merito di tali doglianze. In considerazione della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nelle presenti cause l’ingerenza nei “beni” della ricorrente sia stata sproporzionata, in quanto il ritardo nel pagamento dei debiti è gravato sulla società ricorrente per un periodo di tempo che non può essere considerato ragionevole.
- Tali doglianze sono pertanto ricevibili e da esse emerge la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
- SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Vista la documentazione di cui è in possesso e la sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, Antonetto, e Buffalo S.r.l. in liquidazione, tutte sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
- La Corte osserva inoltre che lo Stato convenuto non ha assolto l’obbligo di eseguire le sentenze che rimangono esecutive e di pagare i debiti
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’AUNANIMITÀ,
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara ricevibili i ricorsi;
- Ritiene che da tali ricorsi emerga la violazione dell’articolo6 § 1 della Convenzione in relazione alla mancata esecuzione di provvedimenti nazionali;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo1 del Protocollo 1 alla Convenzione in relazione al mancato o tardivo pagamento di un debito da parte di autorità statali;
- Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare, con misure adeguate, entro tre mesi, l’esecuzione dei provvedimenti nazionali pendenti e il pagamento dei debiti insoluti indicati nella tabella allegata;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 13 maggio 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Artūrs Kučs
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni
APPENDICE
Elenco di ricorsi che sollevano doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o tardiva esecuzione di provvedimenti nazionali)
|
N. |
Numero del ricorso Data di presentazione |
Nome della ricorrente Anno di registrazione |
Provvedimento nazionale pertinente |
Data di inizio del periodo di mancata esecuzione |
Durata del procedimento di esecuzione |
Provvedimento giudiziario nazionale |
Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata |
Importo accordato per il danno non patrimoniale (in euro)[1] |
Importo accordato per le spese (in euro)[2] |
|
1. |
12341/23 13/03/2023 |
SERVIZI ECOLOGICI DI MARCHESE GIOSÈ 1984 |
Tribunale di Paola, RAC 364/06, 09/05/2006 Tribunale di Paola, R.G. 1341/2009, 17/07/2013 |
09/05/2006 19/09/2013 |
pendente oltre 19 anni, 9 mesi e 15 giorni pendente oltre 12 anni, 5 mesi e 5 giorni |
Appennino Paolano S.p.A. Pagamento di prestazioni fornite dalla società ricorrente. |
Prot. 1 Art. 1 – mancato o tardivo pagamento di un debito da parte di autorità statali – La pretesa della società ricorrente, derivante da fatture insolute, è stata riconosciuta dalla società debitrice con transazione datata 16/08/2007 e dal Tribunale di Paola mediante la decisione di ammettere la pretesa allo stato del passivo dell’08/05/2014 (Buffalo S.r.l. in liquidazione c. Italia, n. 38746/97, 3 luglio 2003). |
12.500 |
250 |
|
2. |
13626/23 13/03/2023 |
Tribunale di Castrovillari, R.G. 233/06, 09/02/2006 |
09/02/2006 |
pendente oltre 20 anni e 15 giorni |
Il Pollino S.p.A. Pagamento di prestazioni fornite dalla società ricorrente. |
Prot. 1 Art. 1 – mancato o tardivo pagamento di un debito da parte di autorità statali – Il Tribunale di Castovillari ha riconosciuto la pretesa della società ricorrente con decisione del 19/06/2008, ammettendola allo stato del passivo (Buffalo S.r.l. in liquidazione c.Italia, n. 38746/97, 3 luglio 2003). |
[1] Oltre all'importo eventualmente dovuto dalla ricorrente a titolo di imposta.
[2] Oltre all'importo eventualmente dovuto dalla ricorrente a titolo di imposta.