Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 maggio 2026 - (Ricorsi nn. 27200/24 e altri 3 ) - Causa Bordogna e altri c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BORDOGNA E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 27200/24 e altri 3 – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

13 maggio 2026
 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Bordogna e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs, presidente,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, giudici,

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 9 aprile 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni. Essi formulano anche altre doglianze sulla base delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. Invocando, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
  5. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1.
  1. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
  1. I ricorrenti hanno formulato un’altra doglianza ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, relativa alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche questi ultimi rivelano una violazione della Convenzione, tenuto conto delle constatazioni fatte nella sentenza Ventorino (sopra citata).
  1. SULLE ALTRE DOGLIANZE
  1. Nel ricorso 30050/24, il ricorrente ha sollevato anche altre doglianze sotto il profilo di vari articoli della Convenzione.
  2. La Corte ha esaminato il ricorso, alla luce di tutti gli elementi di cui dispone e, nella misura in cui i fatti in contestazione sono di sua competenza, ritiene che tali doglianze non soddisfino i criteri di ricevibilità di cui agli articoli 34 e 35 della Convenzione, o non rivelino alcuna apparente violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.
    Di conseguenza, questa parte del ricorso deve essere respinta in applicazione dell’articolo 35 § 4 della Convenzione.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALLUNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili per quanto riguarda le doglianze relative alla mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni e altri aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata), e il ricorso n. 30050/24 irricevibile per il resto;
  3. Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;
  4. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione per quanto riguarda le altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata);
  5. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata;
  6. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 13 maggio 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Artūrs Kučs
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
 

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Giurisprudenza

Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

27200/24

10/09/2024

Federico BORDOGNA

1970

Abrusci Ennio

Acquaviva delle Fonti

Corte d’appello di Genova, R.G. no 232/2021, 19/11/2021

06/02/2022

in corso

Più di 4 anni e 7 giorni

Ministero della Giustizia,

Pagamento di onorari di avvocato antistatario derivanti dal procedimento «Pinto».

A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12, 30 maggio 2017

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

2.900

250

2.

27203/24

10/09/2024

Ennio ABRUSCI

1977

Abrusci Ennio

Acquaviva delle Fonti

Corte d’appello di Perugia, R.G. no 418/2021, 11/11/2021

Corte d’appello di Perugia, R.G. no 509/2021, 14/12/2021

Corte d’appello di Perugia, R.G. no 494/2021, 14/12/2021

28/01/2022

22/02/2022

24/02/2022

in corso

Più di 4 anni e 16 giorni

in corso

Più di 3 anni e 11 mesi e 22 giorni

in corso

Più di 3 anni e 11 mesi e 20 giorni

Ministero della Giustizia,

Pagamento di onorari di avvocato antistatario derivanti dal procedimento «Pinto»

A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12, 30 maggio 2017

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

2.800

-

3.

30050/24

07/10/2024

Ennio ABRUSCI

1977

Abrusci Ennio

Acquaviva delle Fonti

Corte d’appello di Potenza, R.G. no 120/2020, 19/03/2020

Corte d’appello di Catanzaro, R.G. no 905/2015, 01/07/2016

22/07/2020

19/11/2020

in corso

Più di 5 anni e 6 mesi e 22 giorni

in corso

Più di 5 anni e 2 mesi e 25 giorni

Ministero della Giustizia,

Pagamento di onorari di avvocato antistatario

A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12, 30 maggio 2017

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

700

-

4.

34558/24

09/11/2024

Carla LUNEDEI

1958

Abrusci Ennio

Acquaviva delle Fonti

Corte d’appello di Perugia, R.G. n. 38/2018, 08/03/2018

12/06/2018

in corso

Più di 7 anni e 8 mesi e 1 giorno

Ministero della Giustizia,

Pagamento di onorari di avvocato antistatario derivanti dal procedimento «Pinto»

A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12, 30 maggio 2017

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

1.000

250

[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.