Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 maggio 2026 - (Ricorsi nn. 54213/19 e 61041/19 ) - Causa Romani e Cancelli c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA ROMANI E CANCELLI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 54213/19 e 61041/19)

SENTENZA

STRASBURGO

7 maggio 2026


La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Romani e Cancelli c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Erik Wennerström, Presidente,
Raffaele Sabato,
Artūrs Kučs, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,

visti i ricorsi (nn. 54213/19 e 61041/19) presentati contro la Repubblica italiana, con i quali i ricorrenti elencati nella tabella allegata (“i ricorrenti”), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”), nelle diverse date ivi indicate;

vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”) rappresentato dal suo Agente, il Sig. L. D’Ascia, la doglianza relativa all’aspetto procedurale dell’articolo 2 della Convenzione, e di dichiarare i ricorsi irricevibili per il resto;

viste le osservazioni delle parti;

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 2 aprile 2026,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

oggetto della causa

  1. La presente causa concerne l’efficacia e la durata dei procedimenti civili relativi all’asserita negligenza medica che ha comportato i decessi di prossimi congiunti dei ricorrenti.
  2. Per quanto riguarda il ricorso 54213/19, la madre dei ricorrenti fu ricoverata in ospedale dal 2 al 17 gennaio2004, e decedette in data 18 gennaio2004. In data 29 aprile 2005 i ricorrenti intentarono un’azione civile nei confronti dell’ospedale, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla morte della loro madre, che era stata asseritamente causata dalla negligenza del personale medico. I procedimenti, durati in totale 14 anni per tre gradi di giudizio, si conclusero con una sentenza della Corte di cassazione, pronunciata in data 15 aprile 2019.
  3. Per quanto riguarda il ricorso 61041/19, la figlia del ricorrente – che era affetta fin dalla nascita da cardiopatie congenite – fu ricoverata in ospedale dal 12 al 20 dicembre 1999. In data 29 dicembre 1999 l’ospedale decise di non ricoverarla nuovamente ed ella decedette il giorno stesso. In data 18 gennaio2001 il ricorrente intentò un’azione civile contro l’ospedale, chiedendo il risarcimento del danno subito in ragione dell’asserita negligenza medica nelle cure di sua figlia. Il procedimento si concluse con una sentenza della Corte di appello del 14 maggio 2019, dopo che la causa era stata rinviata a tale Corte dalla Corte di cassazione in data 10 gennaio 2017. I procedimenti civili durarono in totale 16 anni e 7 mesi per quattro gradi di giudizio.
  4. Parallelamente al ricorso presentato alla Corte, il ricorrente del ricorso 61041/19 chiese e ottenne 3.660 euro a titolo di riparazione per l’eccessiva durata dei procedimenti ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89 (“la legge Pinto”). Tale riparazione fu accordata nel 2020.
  5. Invocando gli articoli 2 e 6 della Convenzione, i ricorrenti hanno lamentato l’inefficacia e l’eccessiva durata dei procedimenti civili interni relativi all’asserita negligenza medica che aveva comportato i decessi di loro prossimi congiunti.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Data la similitudine dei ricorsi relativamente all’oggetto delle cause, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
  1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
  1. La Corte osserva che, nelle loro osservazioni, i ricorrenti hanno presentato doglianze ai sensi dell’aspetto sostanziale dell’articolo 2 della Convenzione e dell’articolo 8 (ricorso n. 54213/19) nonché dell’articolo6 § 1 riguardo al difetto di imparzialità dei periti nominati dal tribunale (ricorso n. 61041/19). La Corte osserva che il presidente della Sezione, che agiva in qualità di Giudice unico, aveva dichiarato irricevibili tali doglianze, nella fase della comunicazione, e le parti ne erano state informate. Pertanto, tali doglianze non fanno parte della causa che è attualmente all’esame della Corte.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE
  1. Essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa, la Corte ritiene opportuno esaminare le doglianze dei ricorrenti ai sensi degli articoli 2 e 6 della Convenzione soltanto sotto il profilo procedurale dell’articolo 2 della Convenzione.

A. Sulla ricevibilità

  1. Il Governo ha eccepito alla ricevibilità dei ricorsi sostenendo che i ricorrenti non avevano esaurito tutte le pertinenti vie di ricorso interne. In particolare, ha sostenuto che i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere una riparazione per l’eccessiva durata dei procedimenti, ai sensi della legge Ha sottolineato che il ricorrente del ricorso n. 61041/19 aveva utilizzato tale ricorso soltanto dopo aver ricevuto le osservazioni del Governo e che la riparazione che gli era stata accordata (si veda il paragrafo4 supra) dimostrava l’efficacia di tale rimedio.
  2. La Corte osserva che nella sentenza N. e altri c. Italia (n. 43134/05, § 101, 1° dicembre 2009), ha ritenuto che il rimedio fornito dalla legge Pinto non fosse un rimedio sufficiente mediante il quale lamentare la violazione degli obblighi procedurali dello Stato ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione. La Corte non ravvisa alcun motivo per discostarsi da tale conclusione. Ciononostante, essa ritiene che si possa tenere conto delle somme accordate ai sensi della legge Pinto nell’ambito della concessione di un’equa soddisfazione.
  3. In relazione al ricorso 61041/19, il Governo ha inoltre sostenuto che il ricorrente non aveva presentato ricorso alla Corte di cassazione avverso la sentenza della Corte di appello del 14 maggio 2019 (si veda il paragrafo3 supra). La Corte ritiene che il rimedio indicato dal Governo non possa essere considerato efficace, in quanto esso non poteva riparare i ritardi che avevano caratterizzato le precedenti fasi del procedimento.
  4. Nella misura in cui il Governo ha sostenuto che i ricorrenti lamentavano asseriti errori di fatto di diritto e che i ricorsi avevano pertanto natura di quarta istanza, la Corte ribadisce che l’oggetto della causa riguarda l’osservanza da parte dello Stato dei suoi obblighi procedurali di cui all’articolo2 della Convenzione (si veda il paragrafo8 supra) e non il merito delle decisioni interne.
  5. La Corte respinge pertanto le eccezioni preliminari del Governo e ritiene che le doglianze non siano manifestamente infondate ai sensi dell’articolo35 § 3, lettera a) della Convenzione e che non incorrano in alcun altro motivo di irricevibilità. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili.

B. Sul merito

  1. La Corte osserva preliminarmente che il caso di specie deve essere esaminato sotto il profilo degli obblighi procedurali dello Stato ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione nella specifica sfera della negligenza medica. I principi generali pertinenti sono stati sintetizzati nelle sentenze Šilih c. Slovenia ([GC], n. 71463/01, §§ 192-96, 9 aprile 2009) e N. e altri c. Italia (sopra citata, §§ 96-102).
  2. Nel caso di specie la Corte prende atto della lunga durata dei due procedimenti civili, che sono durati rispettivamente 14 anni e 16 anni e 7 mesi (si vedano i paragrafi2 e 3 supra). In aggiunta, essa ritiene che i procedimenti civili intentati dai ricorrenti siano stati caratterizzati da notevoli e ingiustificati ritardi. In particolare, in relazione al ricorso54213/19, la Corte osserva che il procedimento civile era stato intentato dai ricorrenti nell’aprile 2005, che il giudice di primo grado aveva nominato un perito solo nell’aprile 2008, e che il successivo esame era durato quasi due anni, fino al febbraio 2010. In ordine al ricorso n. 61041/19, la Corte osserva che il giudice di primo grado aveva nominato un perito solo due anni e tre mesi dopo che il ricorrente aveva instaurato il procedimento civile; in aggiunta, durante il procedimento di appello che era iniziato nel maggio 2006 la valutazione del perito nominato dal tribunale iniziò solo nel dicembre 2010.
  3. La Corte prende atto del rilievo formulato dal Governo secondo il quale, nel corso dei procedimenti, alcune udienze erano state rinviate a seguito di richieste dei ricorrenti. Tuttavia, tali richieste di rinvio non potevano giustificare la fissazione delle successive udienze diversi mesi, se non un anno, dopo. Per esempio, nel ricorso n. 54213/19, a seguito della richiesta di rinvio dell’udienza del dicembre 2008, la successiva udienza fu tenuta nel novembre 2009. Inoltre, anche senza considerare i ritardi dovuti alle richieste di rinvio formulate dai ricorrenti, la durata dei procedimenti civili rimaneva eccessiva e non poteva essere giustificata unicamente dalla complessità e dalla delicatezza della causa, in particolare data la tempestività e la ragionevole celerità richieste dal contesto (si veda Šilih, sopra citata, § 195).
  4. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo in relazione al ricorso54213/19, la Corte ritiene che il solo fatto che la sentenza di secondo grado fosse favorevole ai ricorrenti non giustifica l’eccessiva durata dei procedimenti, in particolare nell’ambito della negligenza medica.
  5. Conseguentemente, la Corte ritiene che, anche tenendo conto della complessità e della delicatezza della causa e della necessità di assicurare il rispetto dei diritti di difesa dei ricorrenti, i tribunali interni non avevano agito con il richiesto livello di diligenza e tempestività.
  6. Vi è conseguentemente stata violazione dell’aspetto procedurale dell’articolo 2 della Convenzione.

SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. I ricorrenti del ricorso 54213/19 hanno chiesto un totale di 303.327,88 euro (EUR) per il danno non patrimoniale ed EUR 22,699.92 per le spese sostenute dinanzi ai tribunali interni e dinanzi alla Corte. Il ricorrente del ricorso n. 61041/19 ha chiesto EUR 21.333 per il danno non patrimoniale, EUR 99.714,64 per le spese sostenute dinanzi ai tribunali interni ed EUR 6.252,32 per le spese sostenute dinanzi alla Corte.
  2. Il Governo ha contestato tali richieste e ha sostenuto che i ricorrenti non avevano dimostrato l’effettivo danno subito.
  3. Riguardo al danno non patrimoniale, in relazione al ricorso54213/19, la Corte accorda ai ricorrenti congiuntamente la somma di EUR 20.000, oltre all’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta. In ordine al ricorso n. 61041/19, la Corte, tenendo conto della riparazione che egli aveva ricevuto ai sensi della legge Pinto (si veda il paragrafo 3 supra), accorda al ricorrente EUR 16.340, oltre all’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
  4. La Corte ritiene che non vi sia alcun nesso causale tra la violazione relativa alla eccessiva durata dei procedimenti interni e le spese sostenute nel corso di tali procedimenti. Vista la documentazione di cui è in possesso, la Corte ritiene ragionevole accordare, per ciascun ricorso, EUR 3.000 a copertura delle spese del procedimento dinanzi a essa, oltre all’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara ricevibili i ricorsi;
  3. Ritiene che vi sia stata violazione dell’aspetto procedurale dell’articolo 2 della Convenzione;
  4. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le seguenti somme:
      1. congiuntamente ai ricorrenti del ricorso54213/19, EUR 20.000 (ventimila euro), oltre all’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale ed EUR 3.000 (tremila euro), oltre all’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, per le spese;
      2. al ricorrente del ricorso n. 61041/19, EUR 16.340 (sedicimilatrecentoquaranta euro), oltre all’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale ed EUR 3.000 (tremila euro), oltre all’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per le spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  5. Respinge le domande di equa soddisfazione dei ricorrenti, per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 7 maggio 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Erik Wennerström
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto

APPENDICE

Elenco dei ricorsi:

N.

Numero del ricorso
Nome della causa

Data di presentazione

Ricorrente
Anno di nascita
 luogo di residenza
 

Nome del rappresentante
Sede

1.

54213/19

Romani c. Italia

10/10/2019

Nazzareno ROMANI
1964
Pesaro

Stefano ROMANI
1967
Pesaro

Fabrizio DINI

Fermignano

2.

61041/19

Cancelli c. Italia

14/11/2019

Giovanni CANCELLI
1959
Maglie

Lilia Lucia PETRACHI

Lecce

Federico DI SALVO

Firenze