Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 9 aprile 2026 - (Ricorso n. 41645/23 ) - Causa H.D. c. Italia
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA H.D. c. ITALIA
(Ricorso n. 41645/23)
SENTENZA
Articolo 5 §§ 1, 2 e 4 • Detenzione illegittima • Mancanza di una base giuridica chiara e accessibile • Detenzione non giustificata ai sensi dell’articolo 5 § 1, lettera f) • Ricorrente non informato dei motivi giuridici della detenzione • Procedimenti interni non sufficientemente rapidi
Articolo 3 (sostanziale) • Trattamento inumano e degradante • Accoglienza di un migrante minorenne non accompagnato in una sezione separata di un centro di accoglienza per adulti in condizioni inadeguate e senza i servizi richiesti in considerazione della sua età e vulnerabilità
Articolo 13 (+ articolo 3) • Assenza di rimedi effettivi
Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
9 aprile 2026
La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni previste dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa H.D. c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:
Ivana Jelić, Presidente,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, giudici,
e Ilse Freiwirth, Cancelliere di Sezione,
visto il ricorso (n. 41645/23) presentato contro la Repubblica italiana con il quale, in data l° dicembre 2023, un cittadino burkinabé, il Sig. H.D. (“il ricorrente”) ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”) le doglianze relative all’articolo 3, all’articolo 5 §§ 1, 2 e 4, e all’articolo 13 della Convenzione e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;
vista la decisione di non divulgare il nome del ricorrente;
vista la decisione di indicare al Governo una misura provvisoria ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte e il fatto che tale misura provvisoria è stata rispettata;
viste le osservazioni delle parti;
dopo avere deliberato in camera di consiglio il 17 marzo 2026,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
- La causa riguarda l’accoglienza del ricorrente, un migrante minorenne non accompagnato, in un centro di accoglienza per adulti. Essa solleva questioni ai sensi dell’articolo 3, dell’articolo 5 §§ 1, 2 e 4, e dell’articolo 13 della Convenzione.
IN FATTO
- Il ricorrente è nato il 1° gennaio 2006 e vive a Lamezia Terme (Catanzaro). È stato rappresentato dalle avvocatesse Remiddi e L. Vicchio, del Foro di Roma.
- Il Governo è stato rappresentato dal suo Agente, il Sig. D’Ascia.
- I fatti della causa possono essere riassunti come segue.
I. L'ARRIVO DEL RICORRENTE IN ITALIA E IL SUO SOGGIORNO NEL CENTRO DI ACCOGLIENZA SANT’ANNA
- Il ricorrente, cittadino burkinabé, giunse in Italia il 24 giugno 2023. Fu mediatamente collocato nel centro di accoglienza per adulti e centro per richiedenti asilo, Centro Regionale C.A.R.A. Sant’Anna (“il Centro Sant’Anna”), a Isola di Capo Rizzuto, Crotone.
- Il 31 luglio 2023 gli furono rilasciati un permesso di soggiorno per minore età e una tessera interna del Centro Sant’Anna attestante la sua età.
- Il ricorrente rimase nel Centro Sant’Anna per oltre cinque mesi, fino al 6 dicembre 2023. Ha dichiarato di non essere stato in grado di allontanarsi dal Centro durante tale periodo.
II. IL TRASFERIMENTO DEL RICORRENTE IN UN CENTRO PER MIGRANTI MINORENNI
- Il 19 ottobre 2023 i rappresentanti dal ricorrente presentarono al Tribunale di Catanzaro un ricorso cautelare teso a ottenere un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, lamentando la sua detenzione de facto. Sostennero che il Centro Sant’Anna era destinato esclusivamente agli adulti e descrissero le pessime condizioni materiali e la situazione di sovraffollamento all’interno del centro. Tuttavia, dichiararono esplicitamente che il ricorso era finalizzato unicamente a denunciare la detenzione de facto del ricorrente. In particolare, i rappresentanti chiesero che fosse riconosciuta l’illegittimità della detenzione del ricorrente e che fosse disposto il suo trasferimento in una struttura adeguata per minori non accompagnati.
- Il 1° dicembre 2023 il ricorrente presentò una richiesta alla Corte ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte, chiedendo di essere trasferito in una struttura in cui potevano essergli assicurate le condizioni di accoglienza quale minore non accompagnato. Dichiarò di aver già presentato al tribunale nazionale competente un ricorso cautelare teso a ottenere un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, ma il procedimento era ancora pendente senza che fosse stata fissata alcuna udienza.
- Il 5 dicembre 2023 la Corte decise di applicare l’articolo 39 del suo Regolamento e di indicare al Governo che il ricorrente avrebbe dovuto essere trasferito in un centro per minori non accompagnati dove avrebbe potuto ricevere tutta l’assistenza necessaria, data la sua condizione di minore non accompagnato.
- Il 6 dicembre 2023 il ricorrente fu trasferito in una struttura per minori non accompagnati, come richiesto dalla Corte ai sensi dell’articolo 39 del suo Regolamento.
- Dalla documentazione presentata dal ricorrente risulta che, lo stesso giorno, i rappresentanti del ricorrente ricevettero la notifica del provvedimento che fissava l’udienza della causa dinanzi al Tribunale di Catanzaro. L’udienza era stata fissata per il 19 dicembre 2023.
- Il 13 dicembre 2023 il Tribunale di Catanzaro rinviò l’udienza al 9 gennaio 2024.
- Dalla documentazione presentata dal ricorrente risulta inoltre che, il 20 dicembre 2023, i rappresentanti del ricorrente informarono il Tribunale della loro richiesta alla Corte ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte e del successivo trasferimento del ricorrente in un centro per minori non accompagnati a Lamezia Terme. Informarono altresì il tribunale che, alla luce della conseguente perdita di interesse a proseguire il procedimento cautelare ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, non avevano notificato al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Crotone l’udienza fissata e avevano chiesto al tribunale di cancellare la causa dal ruolo.
- Con provvedimento del 14 febbraio 2024, il Tribunale di Catanzaro prese atto del trasferimento del ricorrente in una struttura idonea e, ritenendo che il ricorrente non avesse più interesse alla misura originariamente richiesta, decise di cancellare la causa dal ruolo.
LE CONDIZIONI DI VITA DEL RICORRENTE NEL CENTRO SANT’ANNA
A. La versione dei fatti del ricorrente
1. Le condizioni di vita descritte dal ricorrente
- Il ricorrente rimase nel Centro Sant’Anna per oltre cinque mesi, dal suo arrivo il 24 giugno 2023 al 6 dicembre 2023, data in cui fu trasferito come richiesto dalla Corte ai sensi dell’articolo 39 del suo Regolamento.
- Il ricorrente ha affermato che il Centro Sant’Anna era sia un centro di accoglienza (in particolare all’interno dell’area hotspot del centro) che un centro per richiedenti asilo, destinato a ospitare esclusivamente adulti. Tuttavia, anche minori non accompagnati erano trattenuti nel centro, caratterizzato da una situazione di sovraffollamento, mancanza di separazione dagli adulti e contatto con essi, assenza di strutture adeguate e pessime condizioni materiali e igieniche.
- Il ricorrente ha dichiarato che, nonostante la sua capienza di 641 persone, al momento del suo soggiorno il centro ospitava circa 830 persone, tra cui 200 minori.
- Ha inoltre affermato che ai minori non erano forniti servizi dedicati né era consentito loro di allontanarsi dal centro e che non aveva potuto incontrare i suoi avvocati, poiché l’amministrazione non aveva fornito alcuna risposta a una richiesta di accesso al centro presentata da uno dei suoi avvocati.
2. Le prove presentate dal ricorrente
- Il ricorrente ha presentato le risposte fornite dalla Prefettura di Crotone e dalla competente autorità di polizia (Questura) a una richiesta da parte di un’organizzazione non governativa (ONG) di accesso a informazioni riguardanti le condizioni dei minori non accompagnati all’interno del centro. Entrambe le autorità confermarono che il centro non era in linea di principio destinato a ospitare minori non accompagnati, tuttavia, in situazioni emergenziali legate ad arrivi continui, i minori non accompagnati vi erano temporaneamente ospitati in una sezione separata del centro.
- Il ricorrente ha fornito un rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà (Garante nazionale dei detenuti e delle persone private della liberta personale) del 14 febbraio 2023. Il rapporto descriveva le condizioni materiali e igieniche estremamente degradate del centro. Sottolineava inoltre che la presenza di minori non accompagnati era cronica piuttosto che temporanea o eccezionale, che non era loro permesso di allontanarsi dal centro e che non era loro fornito alcun servizio dedicato. Nonostante i minori non accompagnati fossero in linea di principio ospitati in apposite sezioni del centro, secondo il rapporto essi erano “in promiscuità” con gli adulti ospitati nella struttura, poiché era possibile accedere da una parte all'altra del centro senza restrizioni. Il rapporto menzionava inoltre che erano stati segnalati diversi episodi di molestie nei confronti di minori di sesso femminile e che il giorno della visita del Garante nazionale al centro, l'area destinata a ospitare minori era utilizzata come “modulo promiscuo” nel quale erano alloggiati anche adulti.
- Inoltre, il ricorrente ha rinviato a una relazione della ONG Save the Children, pubblicata nel gennaio 2023, che descriveva il centro come un ex impianto militare, del quale manteneva le caratteristiche strutturali, con recinzioni di filo spinato e inferriate alle finestre, e caratterizzato anche da un grave sovraffollamento. Ha rinviato anche a un altro rapporto dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione – ASGI), concernente un sopralluogo effettuato nel centro nel giugno 2023, secondo il quale all’epoca il numero dei minori non accompagnati era pari a 238.
B. La versione dei fatti del Governo
- Il Governo ha sostenuto che le condizioni di vita nel Centro Sant’Anna erano complessivamente adeguate e che erano stati stabiliti criteri specifici riguardo alle condizioni di accoglienza dei minori all’interno del centro. Ha presentato un’appendice al contratto relativo alla gestione del Centro Sant’Anna, adottata il 20 settembre 2023, che autorizzava futuri aumenti di personale e di servizi a tale riguardo.
IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE
I. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
A. La Costituzione italiana
- L’articolo 13 della Costituzione italiana recita come segue:
“La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”
B. Il codice di procedura civile
- 25. L’articolo 700 del codice di procedura civile prevede che, chi abbia fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per fare valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, possa chiedere al giudice competente di disporre i provvedimenti d’urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare, provvisoriamente, la possibilità di eseguire la decisione sul merito.
- 26. Ai sensi dell’articolo 669-sexies, il giudice che esamina una domanda di provvedimento d’urgenza può decidere di pronunciarsi senza avere previamente sentito le parti, in modo da non pregiudicare l’attuazione del provvedimento.
- 27. Nel caso in cui sia stata concesso un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 (anticipando quindi gli effetti di una decisione sul merito), l’articolo 669-octies, così come modificato dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, esclude esplicitamente l’obbligo generale di fissare un termine – non superiore a sessanta giorni – per l’instaurazione del giudizio di merito da parte delle parti. Tali misure non sono pertanto soggette all’obbligo di instaurare il giudizio di merito (si veda il paragrafo 33 infra).
C. Il codice civile
- L’articolo 2043 del codice civile prevede:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
D. Le disposizioni pertinenti relative ai minori non accompagnati
- Ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella versione vigente all’epoca dei fatti, non era consentito il respingimento di minori stranieri non accompagnati. Era altresì vietata l’espulsione di minori, salvo nei casi in cui il minore aveva seguito il genitore o l’affidatario espulso, oppure se l’espulsione era giustificata da motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale.
- Le disposizioni pertinenti relative alle condizioni di accoglienza e alle garanzie processuali per i minori non accompagnati sono state riassunte nella sentenza Darboe e Camara c. Italia (n. 5797/17, §§ 45-51, 21 luglio 2022).
- Il 6 ottobre 2023 entrò in vigore il decreto-legge 5 ottobre 2023 n. 133 (“il decreto Cutro”), successivamente convertito nella legge 1° dicembre 2023 n. 176, che modificò parzialmente l’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 in materia di accoglienza di minori non accompagnati. La disposizione modificata recita come segue:
“3 bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati (...) è disposta dal prefetto (…) l’attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati. (…) In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate”.
II. LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE PERTINENTE
A. La giurisprudenza relativa all’articolo 700 del codice di procedura civile
1. La giurisprudenza della Corte costituzionale
- Nella sua recente sentenza n. 96 del 9 giugno 2025 – sebbene nell’ambito di una procedura di convalida della detenzione amministrativa di stranieri nelle more del loro rimpatrio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 – la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità di tali disposizioni con l’articolo 13 della Costituzione e anche in relazione all’articolo 5 della Convenzione, ritenne, inter alia, quanto segue:
“L’art. 700 cod. proc. civ. fornisce, invero, una tutela cautelare anticipatoria residuale e atipica, seppur sempre in rapporto di necessaria strumentalità con le garanzie di azione e di difesa sancite dall’art. 24 Cost. e con gli effetti della sentenza di merito cui i provvedimenti d’urgenza sono indirizzati (...) ferma la stabilità assicurata dall’art. 669 octies, sesto comma, cod. proc. civ. (...)
L’utilizzo dei provvedimenti ex art. 700 cod. proc. civ. È, del resto, diffuso proprio con riferimento alle posizioni giuridiche soggettive inquadrabili nell’ambito dei diritti fondamentali della persona, non comprimibili a opera del potere amministrativo, ponendosi, rispetto a tali diritti, come strumento minimo della giurisdizione costituzionalmente necessaria (...)
Si tratta, tuttavia, di una forma di tutela giurisdizionale che sconta necessariamente la mancanza di una puntuale disciplina, da parte del legislatore, dei diritti di cui è titolare la persona trattenuta all’interno delle strutture deputate all’esecuzione dei trattenimenti, oltre che l’assenza di una specifica disciplina processuale per la tutela di tali diritti, paragonabile a quella assicurata alle persone detenute dalla legge sull’ordinamento penitenziario.”
2. La giurisprudenza della Corte di cassazione
- La Corte di cassazione ha chiarito nella sua giurisprudenza che, a seguito dell’emanazione della legge 14 maggio 2005, n. 80 – che ha modificato l’articolo 669-octies del codice di procedura civile (si veda il paragrafo 27 supra), prevedendo una strumentalità attenuata del provvedimento cautelare rispetto al giudizio di merito, la cui instaurazione era meramente facoltativa per la parte che aveva ottenuto un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile – il procedimento ai sensi dell’articolo 700 era concepito come un’azione autonoma, in grado di soddisfare in via definitiva gli interessi della parte interessata, pur non potendo essere considerata una sentenza definitiva vincolante (si vedano, tra numerosi precedenti, le sentenze della Corte di cassazione n. 23401 del 2015, n. 10840 del 2016, n. 28197 del 2020 e, recentemente, 2480 del 2025).
B. La giurisprdenza della Corte di cassazione relativa all’articolo 2043 del codice civile
- Nella loro recente ordinanza n. 5992 del 6 marzo 2025, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno riconosciuto la possibilità di ricorrere all’articolo 2043 del codice civile per ottenere un risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla detenzione illegittima.
- In particolare, nel valutare l’ammissibilità del rimedio in relazione a un caso riguardante il trattenimento per dieci giorni di migranri soccorsi a bordo di una nave, alla quale era stato negato l’attracco nei porti italiani e, successivamente, lo sbarco dei passeggeri, la Corte di cassazione ha ritenuto che, in assenza sia di precise disposizioni relative a tale trattenimento che di specifiche decisioni giudiziarie, la restrizione della libertà costituisse una detenzione illegittima in violazione dell’articolo 5 della Convenzione e dell’articolo 13 della Costituzione italiana e ha pertanto accordato un risarcimento ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.
IN DIRITTO
I. SULLE DEDOTTE VIOLAZIONI DELL’ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE
- Il ricorrente ha lamentato di essere stato privato della libertà durante il suo soggiorno nel Centro Sant’Anna, in assenza di una base giuridica chiara e accessibile, e l’impossibilità di contestare la legittimità della sua privazione della libertà. Ha invocato l’articolo 5 §§ 1, 2 e 4 della Convenzione, le cui parti pertinenti recitano come segue:
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
(...)
(f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.
- Ogni persona arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico. (...)
- Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima. (...)”
A. Sulla ricevibilità
1. Sull'applicabilità dell'articolo 5
- La Corte osserva innanzitutto che il Governo non ha contestato che il ricorrente fosse stato privato della libertà. Al contrario, ha meramente invocato l’articolo 5 § 1, lettera f) della Convenzione, affermando che il ricorrente era stato collocato nel Centro Sant'Anna per essere sottoposto alla necessaria procedura di identificazione.
- La Corte osserva che l’applicabilità dell’articolo 5 non è contestata dalle parti. La Corte, da parte sua, osservando in particolare che l’affermazione del ricorrente secondo la quale non gli era stato permesso di allontanarsi dal Centro Sant’Anna è corroborata da prove (si veda il paragrafo 21 supra), non ravvisa alcun motivo per giungere a una differente conclusione. Conclude pertanto che l’articolo 5 si applica al caso di specie.
2. Sull’esaurimento delle vie di ricorso interne
(a) Le osservazioni delle parti
- Il Governo ha sollevato l’eccezione preliminare che il ricorrente non aveva esaurito le vie di ricorso interne disponibili. In particolare, ha sostenuto che il ricorrente aveva meramente affermato di essersi avvalso del rimedio previsto dall’articolo 700 del codice di procedura civile, ma non aveva fornito alcuna prova del deposito di tale ricorso (si veda il paragrafo9 supra). Il Governo ha inoltre sostenuto che, ai sensi dell'articolo 669-sexies del codice di procedura civile, il ricorrente avrebbe comunque potuto chiedere al giudice competente di pronunciarsi senza sentire previamente le parti (si veda il paragrafo26 supra).
- In risposta all’eccezione del Governo, il ricorrente ha presentato copia del ricorso cautelare ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, presentato al Tribunale di Catanzaro il 19 ottobre 2023 (si veda il paragrafo 8 supra). Ha inoltre fornito la prova che l’udienza era stata fissata solo per il 19 dicembre 2023 e successivamente rinviata al 9 gennaio 2024 (si vedano i paragrafi 12-13 supra). Ha anche affermato che, nel frattempo, dopo avere ottenuto il trasferimento ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte, aveva chiesto al Tribunale di cancellare la causa dal ruolo. Con provvedimento del 14 febbraio 2024, il Tribunale di Catanzaro aveva preso atto dal trasferimento del ricorrente in una struttura destinata a ospitare minori non accompagnati e aveva cancellato la causa dal ruolo, ritenendo che il ricorrente non avesse più interesse al provvedimento che aveva originariamente richiesto (si vedano i paragrafi 14-15 supra).
(b) La valutazione della Corte
(i) Principi generali
- I principi generali relativi all’esaurimento delle vie di ricorso interne sono esposti nella sentenza Vučković e altri c. Serbia ((eccezione preliminare) [GC], nn. 17153/11 e altri 29, §§ 69-77, 25 marzo 2014) e ribaditi nella sentenza Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e altri 32 ((dec.) [GC], n. 39371/20, § 215, 9 aprile 2024). Riguardo alle vie di ricorso interne in materia di legittimità della privazione della libertà, i principi generali sono stati indicati nella sentenza Selahattin Demirtaş c. Turchia (n. 2) ([GC], n. 14305/17, §§ 207-09, 22 dicembre 2020) e nella decisione Mansouri c. Italia ((dec.) [GC], n. 63386/16, § 84, 29 aprile 2025).
- Nella decisione Mansouri (sopra citata, §§ 85-86 e 89), la Corte ha ribadito che, affinché un rimedio relativo alla legittimità di una privazione della libertà in corso sia effettivo, esso deve offrire una prospettiva di liberazione. In altre parole, un rimedio che non offra la possibilità di liberazione non può essere considerato un rimedio effettivo ai fini dell’articolo 5 della Convenzione mentre è in corso la privazione della libertà. I rimedi cautelari e i rimedi risarcitori devono essere complementari (si vedano Mansouri, sopra citata, § 85, e Selahattin Demirtaş, sopra citata, § 207, con ulteriori rinvii). La Corte ha inoltre ribadito che la situazione può essere diversa qualora la privazione della libertà sia cessata. Se un ricorrente lamenta di essere stato detenuto in violazione del diritto interno - e quindi in violazione dell’articolo 5 § 1 della Convenzione - e la detenzione è cessata prima della presentazione del suo ricorso, un’azione risarcitoria in grado di dare luogo al riconoscimento dell’asserita violazione e alla concessione di un risarcimento è in linea di principio un rimedio effettivo che deve essere perseguito se è stata dimostrata in modo convincente la sua efficacia nella pratica (si vedano Mansouri, sopra citata, § 89, e Selahattin Demirtaş, sopra citata, § 208). Nei casi pertinenti la Corte ha svolto un attento esame per stabilire se l’illegittimità o l’inopportunità di una privazione della libertà fosse stata riconosciuta a livello nazionale (, § 209, con ulteriori rinvii).
- Con specifico riguardo al quadro giuridico italiano, la Corte (si veda Mansouri, sopra citata, § 95) ha tenuto conto della risoluzioneCM/ResDH(2021)424 del 2 dicembre 2021, nella quale il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, nel chiudere il procedimento di esecuzione relativo alla sentenza Khlaifia e altri ([GC], n. 16483/12, 15 dicembre 2016), aveva riconosciuto l’efficacia del rimedio risarcitorio previsto dall’articolo 2043 del codice civile – unitamente al rimedio cautelare previsto dall’articolo700 del codice di procedura civile – in casi riguardanti la detenzione di stranieri.
- Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto, da una parte, che il rimedio risarcitorio di cui all’articolo 2043 del codice civile consentisse ai tribunali nazionali non solo di chiarire se le circostanze di un caso costituissero una privazione della libertà, ma anche di esaminare la legittimità dell’asserita privazione della libertà e, se del caso, di risarcire il ricorrente se essi avessero constatato la violazione dell’articolo 5 della Convenzione (si veda Mansouri, sopra citata, § 100). Nella causa Mansouri, poiché la privazione della libertà era già cessata quando egli aveva presentato il ricorso, la Corte ha ritenuto anche che le caratteristiche di tale rimedio fossero sufficienti a soddisfare i requisiti della sua giurisprudenza ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione (, § 101).
- D’altra parte, la Corte ha ritenuto anche che, nelle more dell’asserita detenzione illegittima, il ricorrente avesse la possibilità di chiedere la sua immediata liberazione mediante un ricorso cautelare teso a ottenere un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile (, §§ 102-09).
(ii) L’applicazione dei summenzionati principi nel caso di specie
- La Corte osserva innanzitutto che il Governo ha rinviato al ricorso cautelare finalizzato a ottenere provvedimenti d’urgenza di cui all’articolo 700 del codice di procedura civile come rimedio da utilizzare per ottenere il riesame giurisdizionale della detenzione del ricorrente (si veda il paragrafo 39 supra).
- Essa osserva inoltre che, a differenza della causa Mansouri (sopra citata, 101), da un lato, la detenzione asseritamente illegittima del ricorrente era ancora in corso quando egli ha adito la Corte con il suo ricorso (si veda il paragrafo9 supra) e, dall’altro, il ricorrente ha esperito il rimedio previsto dall’articolo 700 del codice di procedura civile, indicato dal Governo, chiedendo al tribunale competente di valutare se le circostanze del suo caso costituissero una illegittima privazione della libertà e di disporre la sua liberazione.
- La Corte prende atto del rilievo del Governo secondo il quale, ai sensi dell’articolo 669-sexies del codice di procedura civile, il ricorrente avrebbe potuto chiedere al tribunale competente di pronunciarsi senza sentire previamente le parti. Prende altresì atto del fatto che il procedimento ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile è stato successivamente cancellato dal ruolo su richiesta del ricorrente (si vedano i paragrafi 14-15 supra).
- A tale riguardo, la Corte ritiene che il ricorrente non possa essere biasimato per non avere chiesto al tribunale competente di pronunciarsi senza sentire previamente le parti. Il ricorrente ha infatti esperito il rimedio proposto dal Governo, ma, nonostante la natura del procedimento ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile – che è un rimedio concepito per consentire ai tribunali nazionali di disporre misure provvisorie urgenti per la tutela di un diritto che rischia di essere leso o per impedire un danno imminente e irreparabile (si veda Mansouri, sopra citata, 103) – e nonostante la rilevanza della situazione lamentata – quella di un minore non accompagnato che era stato privato de facto della libertà – il giudice nazionale ha impiegato due mesi per fissare un’udienza, che è stata ulteriormente rinviata (si vedano i paragrafi 12‑13 supra). Durante tale ritardo, il ricorrente ha presentato una richiesta di misura provvisoria ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte, che è stata accolta dalla Corte ed eseguita dalle autorità nazionali (si vedano i paragrafi 9‑11 supra).
- Date le circostanze, la Corte ritiene che la richiesta del ricorrente di cancellare la causa dal ruolo (si veda il paragrafo 14 supra) sia stata conseguente al suo trasferimento in una struttura per minori non accompagnati, come richiesto dalla Corte ai sensi dell’articolo 39 del suo Regolamento. Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che, mentre era in corso la detenzione asseritamente illegittima, il ricorrente ha utilizzato il rimedio interno indicato dal Governo nella misura in cui poteva essergli utile. In assenza di ulteriori indicazioni da parte del Governo in merito a quale alternativa via procedurale il ricorrente avrebbe dovuto perseguire, l’eccezione del Governo deve essere respinta.
- Inoltre, la Corte accoglie con favore il fatto che, nell’ambito di una procedura di convalida della detenzione amministrativa di stranieri nelle more del loro rimpatrio, la Corte costituzionale abbia recentemente riconosciuto che, alla luce dell’attuale quadro giuridico – caratterizzato dalla mancanza di una precisa regolamentazione dei diritti dei migranti detenuti in regime di detenzione amministrativa e dall’assenza di specifiche norme processuali per la tutela di tali diritti –il procedimento cautelare d’urgenza di cui all’articolo700 del codice di procedura civile possa svolgere la funzione di minima garanzia giurisdizionale (si veda il paragrafo 32 supra).
- Riguardo al rimedio risarcitorio previsto dall’articolo 2043 del codice civile (si vedano i paragrafi 33, 34-35 e 44 supra), la Corte osserva che, a differenza della causa Mansouri (sopra citata, 70), nel presente caso il Governo non ha sollevato la questione del mancato esaurimento a tale riguardo.
3. Conclusioni sulla ricevibilità
- La Corte osserva che questa parte del ricorso non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo35 della Convenzione. Deve, pertanto, essere dichiarata ricevibile.
B. Sul merito
1. L’articolo 5 § 1 e 2
(a) Le osservazioni delle parti
- Il ricorrente ha ribadito di essere stato trattenuto per oltre cinque mesi in una struttura dalla quale non gli era stato permesso di allontanarsi. La struttura aveva recinzioni di filo spinato, inferriate alle finestre e cancelli che erano costantemente controllati dalla polizia. Ha sostenuto che la privazione della libertà cui era stato sottoposto non aveva alcun fondamento giuridico nella pertinente legislazione nazionale, che proibiva esplicitamente la detenzione di minori non accompagnati. Ha inoltre affermato di non avere ricevuto, né in forma scritta né oralmente, alcuna spiegazione dei motivi della sua privazione della libertà.
- Il Governo ha rinviato all’articolo 5 § 1, lettera f) della Convenzione, sostenendo che il ricorrente era stato accolto nel Centro Sant’Anna per essere sottoposto alla necessaria procedura di identificazione e alla regolarizzazione della sua presenza nel territorio italiano. Ha inoltre affermato che l’articolo 19 del decreto legislativo 142 del 2015, così come modificato dal decreto- legge n. 133 del 2023, consentiva il trattenimento di minori in sezioni dedicate dei centri di accoglienza per adulti. Inoltre, ha sostenuto che nel centro era presenti interpreti e mediatori.
(b) La valutazione della Corte
(i) Principi generali
- I principi generali riguardanti la privazione della libertà dei migranti sono stati riassunti nelle sentenze Khlaifia e altri (sopra citata, §§ 88‑92 e 115-116) e A. e altri c. Italia (n. 21329/18, §§ 79‑83, 30 marzo 2023).
- Riguardo all’articolo 5 § 1, lettera f), nella sentenza A. e altri c. Italia (sopra citata), la Corte ha affermato quanto segue:
“82. La prima parte (‘se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio’), che consente la detenzione di un richiedente asilo o di un altro immigrato prima che lo Stato conceda l’autorizzazione all’ingresso, implica che ‘libertà dall’arbitrarietà’ significhi che tale trattenimento deve essere effettuato in buona fede, che esso deve essere strettamente connesso alla finalità di impedire l’ingresso non autorizzato della persona nel Paese e che il luogo e le condizioni di trattenimento devono essere adeguati. Si dovrebbe ricordare che la misura in questione è applicabile non a persone che hanno commesso dei reati bensì a stranieri i quali, spesso temendo per le loro vite, sono fuggiti dal proprio Paese e che la durata del trattenimento non deve eccedere il tempo ragionevolmente necessario per il fine perseguito (...)
- La questione di sapere quando cessi di applicarsi la prima parte dell’articolo 5 § 1, lettera f) poiché all’individuo è stata concessa una formale autorizzazione di ingresso o di soggiorno, dipende in gran parte dal diritto nazionale (si veda Suso Musa c. Malta, n. 42337/12, § 97, 23 luglio 2013); se l’ingresso è stato rifiutato, la privazione della libertà ai sensi della seconda parte dell’articolo 5 § 1, lettera f) sarà giustificata soltanto finché è in corso il procedimento di espulsione o di estradizione. Se tali procedimenti non sono svolti con la dovuta diligenza, la detenzione cesserà di essere consentita ai sensi dell’articolo 5 § 1, lettera f) (si veda Khlaifia e altri, sopra citata, § 90).”
(ii) L’applicazione dei summenzionati principi nel caso di specie
- Nel caso di specie, il Governo ha invocato l’articolo 5 § 1, lettera f) della Convenzione, sostenendo che il ricorrente era stato accolto nel Centro Sant’Anna al fine di essere sottoposto alla procedura di identificazione e della regolarizzazione della sua presenza nel territorio italiano.
- La Corte osserva tuttavia a tale riguardo che il Governo non ha sostenuto, né è stato dimostrato in altro modo, che l’ingresso del ricorrente sia stato rifiutato o che sia stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di rimpatrio. Al contrario, entrambe le parti concordano sul fatto che, poco dopo il suo arrivo e la sua accoglienza nel Centro Sant’Anna, il ricorrente è stato identificato come minore e, per questo motivo, gli è stato concesso un permesso di soggiorno (si veda il paragrafo 6 supra), mentre non è mai stata sollevata alcuna questione riguardo alla sua età.
- La Corte osserva inoltre che, conformemente alla pertinente legislazione nazionale, l’espulsione di minori stranieri non accompagnati era proibita (si veda il paragrafo 29 supra).
- Alla luce dei fatti di cui sopra, la Corte ritiene che la seconda parte dell’articolo 5 § 1, lettera f) – che richiede che “si tratti di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione” – non si applichi nel caso di specie.
- Riguardo alla prima parte, – che consente la detenzione di un richiedente asilo o di un altro immigrato prima che lo Stato conceda l’autorizzazione all’ingresso (“se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio”) – la Corte osserva che il diritto interno proibiva anche il respingimento di minori stranieri non accompagnati (si veda il paragrafo 29 supra). In ogni caso, la Corte ribadisce che, il 31 luglio 2023, era stato concesso al ricorrente un permesso di soggiorno per minore età (si veda il paragrafo 6 supra), che implicava un’autorizzazione formale all’ingresso e al soggiorno in Italia (si veda Suso Musa, sopra citata, § 97).
- Pertanto, la Corte conclude che anche la prima parte dell’articolo 5 § 1, lettera f) non è applicabile nel caso di specie.
- Quanto al rilievo del Governo secondo il quale l’articolo19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, così come modificato dal decreto-legge 5 ottobre 2023 n. 133, consentiva la detenzione di minori in sezioni dedicate di centri di accoglienza per adulti (C.A.R.A.), la Corte rileva che il ricorrente è stato accolto nel Centro Sant’Anna il 24 giugno 2023, oltre tre mesi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 133 del 2023 (si veda il paragrafo 5 supra). All’epoca dei fatti, l’accoglienza di minori in strutture destinate ad adulti era espressamente vietata (si veda Darboe e Camara c. Italia, n. 5797/17, § 47, 21 luglio 2022). Essa osserva inoltre che, in ogni caso, la disposizione menzionata, così come modificata dal decreto-legge n. 133 del 2023, non riguarda la privazione della libertà, ma si limita a consentire – in circostanze eccezionali e per periodi limitati – la sistemazione di minori non accompagnati in sezioni dedicate di centri di accoglienza per adulti (si veda il paragrafo 31 supra).
- Conseguentemente, la Corte conclude che la detenzione del ricorrente non poteva, in alcun caso, essere considerata giustificata ai sensi dell’articolo 5 § 1, lettera f) della Convenzione.
- Alla luce della constatzione di cui sopra relativa all’assenza di una base giuridica chiara e accessibile per la detenzione, la Corte non comprende come le autorità avrebbero potuto informare il ricorrente dei motivi giuridici della sua privazione della libertà o fornirgli informazioni sufficienti a tale riguardo (si vedano Khlaifia e altri, sopra citata, §§ 117 e 132 e ss., e A. e altri c. Italia, sopra citata, § 98).
- La Corte conclude pertanto che vi è stata violazione dell’articolo 5 §§ 1 e 2 della Convenzione.
2. L’articolo 5 § 4
(a) Le osservazioni delle parti
- Il ricorrente ha inoltre lamentato l’impossibilità di contestare la legittimità della sua privazione della libertà e di ottenere che fosse disposta la sua liberazione.
- Il Governo ha ribadito che il ricorrente disponeva del rimedio previsto dall’articolo 700 del codice di procedura civile, nell’ambito del quale il ricorrente avrebbe potuto chiedere al tribunale competente di pronunciarsi senza sentire previamente le parti.
(b) La valutazione della Corte
(i) Principi generali
- La Corte ribadisce che l’articolo5 § 4 conferisce alle persone detenute il diritto di presentare ricorso per ottenere il riesame del rispetto delle condizioni procedurali e sostanziali essenziali per la “legittimità”, ai sensi della Convenzione, della loro privazione della libertà. La nozione di “legittimità” di cui al paragrafo 4 dell’articolo 5 ha il medesimo significato che ha nel paragrafo 1, in modo tale che una persona detenuta ha diritto a un riesame della “legittimità” della sua detenzione alla luce non solo dei requisiti del diritto interno, ma anche della Convenzione, dei principi generali contenuti in essa e del fine delle restrizioni consentite dall’articolo 5 § 1 (si veda Khlaifia e altri, sopra citata, § 128, con ulteriori rinvii).
- Le forme di riesame giurisdizionale che soddisfano i requisiti dell’articolo5 § 4 possono variare da un ambito all’altro e dipenderanno dal tipo di privazione della libertà in questione. Non è compito della Corte indagare su quale sarebbe il sistema più appropriato nella sfera in esame (, § 129; si veda altresì N. c. Romania, n. 59152/08, § 185, 28 novembre 2017).
- L’esistenza del rimedio deve tuttavia essere sufficientemente certa, non solo in teoria ma anche in pratica, altrimenti esso difetterà dell’accessibilità e dell’efficacia necessarie (si veda Khlaifia e altri, sopra citata, § 130).
- La Corte ribadisce che l’articolo 5 § 4 della Convenzione, nel garantire alle persone detenute il diritto di presentare ricorso per contestare la legittimità della loro detenzione, proclama anche il loro diritto, successivamente alla presentazione di tale ricorso, a una rapida decisione giudiziaria riguardo alla legittimità della detenzione e a che ne sia disposta la cessazione qualora essa risulti illegittima (si veda Denis e Irvine c. Belgio [GC], nn. 62819/17 e 63921/17, § 187, 1° giugno 2021, con ulteriori rinvii).
- I procedimenti riguardanti questioni di privazione della libertà esigono particolare celerità, e qualsiasi eccezione al requisito di un riesame “rapido” della legittimità di una misura di detenzione richiede un’interpretazione restrittiva (si veda Khlaifia e altri, sopra citata, § 131).
- La questione di sapere se sia stato rispettato il diritto a una decisione rapida deve essere determinata alla luce delle circostanze di ciascun caso e – come nel caso della condizione relativa al “termine ragionevole” di cui agli articoli5 § 3 e 6 § 1 della Convenzione – tenendo conto della complessità del procedimento, del suo svolgimento da parte delle autorità nazionali e del ricorrente, e di ciò che era in gioco per quest’ultimo (si veda Ilnseher c. Germania [GC], nn. 10211/12 e 27505/14, § 252, 4 dicembre 2018, con ulteriori rinvii).
- In linea di principio, tuttavia, poiché è in gioco la libertà dell’individuo, lo Stato deve assicurare che il procedimento si svolga il più rapidamente possibile (si veda Khlaifia e altri, sopra citata, § 131).
- In particolare, la Corte ha chiarito che se la decisione di detenere una persona è stata adottata da autorità amministrative non giudiziarie, anziché da un tribunale, il criterio del “breve termine” del riesame giurisdizionale di cui all’articolo 5 § 4 si avvicina al criterio del “termine ragionevole” di cui all’articolo 5 § 3 (si veda Shcherbina c. Russia, n. 41970/11, § 65-70, 26 giugno 2014, in cui un ritardo di sedici giorni per il riesame giurisdizionale della detenzione del ricorrente, disposta da un pubblico ministero ai fini dell’estradizione, è stato ritenuto eccessivo).
- Con specifico riguardo alla detenzione amministrativa di minori nel contesto di controlli dell’immigrazione, la Corte ha inoltre sottolineato che, sebbene nel diritto internazionale vi sia un ampio consenso contro tale prassi, in conformità al principio “dell’interesse superiore del minore”, in circostanze in cui i minori siano stati siano stati comunque privati della libertà, è richiesta particolare celerità e diligenza da parte dei tribunali nazionali nel riesaminare la legittimità della loro detenzione (si veda B. e altri c. Turchia, n. 4633/15, § 167, 17 ottobre 2019).
(ii) L’applicazione dei summenzionati principi nel caso di specie
- La Corte osserva che, nel caso di specie, il 19 ottobre 2023 il ricorrente ha presentato un ricorso cautelare ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, lamentando la sua detenzione de facto (si veda il paragrafo 8 supra). La Corte ribadisce la sua conclusione secondo la quale il ricorrente non può essere biasimato per non avere chiesto al tribunale competente di pronunciarsi senza sentire previamente le parti (si veda il paragrafo 49 supra).
- Essa osserva inoltre che, date le particolari circostanze in cui si trovava il ricorrente – un minore non accompagnato detenuto in un centro di accoglienza per adulti – il suo ricorso ai sensi dell’articolo 5 § 4 era particolarmente urgente. Tuttavia, il Tribunale di Catanzaro ha impiegato due mesi per fissare un’udienza, che è stata successivamente rinviata al 9 gennaio 2023 (si vedano i paragrafi 12‑13 supra). La Corte osserva anche che il Tribunale di Catanzaro ha esaminato il caso solo il 14 febbraio 2024 (si veda il paragrafo 15 supra) – quattro mesi dopo la richiesta iniziale – e a quel punto il ricorrente era già stato liberato a seguito dell’intervento della Corte ai sensi dell’articolo 39 del suo Regolamento (si veda il paragrafo 11 supra).
- La Corte prende atto del fatto che, con provvedimento del 14 febbraio 2024, il Tribunale di Catanzaro ha deciso di cancellare la causa dal ruolo, rinviando alla mancanza di continuo interesse del ricorrente per il provvedimento d’urgenza in conseguenza del suo trasferimento in una idonea struttura per minori non accompagnati (si vedano i paragrafi 14-15 supra).
- A tale riguardo, la Corte ritiene che, nel caso in esame, lo Stato convenuto non possa essere esentato dalla sua responsabilità ai sensi dell’articolo 5 4 sulla base della liberazione del ricorrente. Infatti, l’illegitttima detenzione del ricorrente è cessata unicamente a causa dell’applicazione dell’articolo 39 del Regolamento della Corte (si veda, mutatis mutandis, in relazione all’articolo 13 della Convenzione, M.A. c. Cipro, n. 41872/10, § 139, CEDU 2013 (estratti); si raffronti e si contrapponga Coulibaly c. Belgio, n. 42975/19, § 49, 24 luglio 2025, in cui la Corte ha tenuto conto del fatto che il ricorrente non era più privato della libertà a causa del suo rimpatrio).
- In ogni caso, la Corte ribadisce che può comunque sorgere una questione ai sensi dell’articolo 5 § 4 della Convenzione qualora una richiesta di liberazione sia stata dichiarata “priva di scopo” successivamente alla cessazione della privazione della libertà, se il riesame giurisdizionale non è stato svolto in conformità al requisito del “breve termine” (si raffronti Coulibaly, sopra citata, 50, e la giurisprudenza ivi citata). Nelle circostanze specifiche del caso di specie – nel quale il giudice nazionale ha impiegato quattro mesi per esaminare il ricorso di un minore ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile – la Corte non può che concludere che il procedimento nazionale non sia stato sufficientemente rapido da soddisfare il requisito del “breve termine” del riesame giurisdizionale di cui all’articolo 5 § 4.
- Alla luce delle considerazioni di cui sopra, vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 5 4 della Convenzione.
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 13 DELLA CONVENZIONE
- Il ricorrente ha lamentato l’inadeguatezza delle condizioni di detenzione nel Centro Sant’Anna. Ha affermato che il centro era destinato esclusivamente agli adulti, era sovraffollato e che i minori non accompagnati si trovavano a contatto con gli adulti. Ha inoltre lamentato la mancanza dei servizi essenziali e di adeguate condizioni igieniche, nonché l’assenza di servizi dedicati ai minori. Ha inoltre affermato di non aver avuto alcun rimedio effettivo in relazione a tale doglianza.
- Ha invocato gli articoli 3 e 13 della Convenzione, che recitano come segue:
Articolo 3
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”
Articolo 13
“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.”
A. Sulla ricevibilità
1. Le osservazioni delle parti
- Il Governo ha sollevato l’eccezione preliminare secondo la quale il ricorrente non aveva esaurito le vie di ricorso interne disponibili. Ha sostenuto che il ricorrente non aveva fatto un uso corretto del ricorso cautelare per ottenere provvedimenti d’urgenza di cui all’articolo 700 del codice di procedura civile. In particolare, ha affermato che il ricorrente aveva limitato il suo ricorso ai sensi dell’articolo 700 del codice procedura civile esclusivamente alla questione della detenzione de facto (si veda il paragrafo 8 supra). A suo avviso, avrebbero dovuto essere sollevate mediante tale ricorso anche le doglianze relative alle condizioni di vita nel centro di accoglienza. A tale proposito, ha sottolineato la natura sussidiaria del ricorso cautelare atipico di cui all’articolo 700 del codice di procedura civile, affermando che esso era finalizzato a offrire una tutela in situazioni non disciplinate in altro modo dalla legislazione.
- Il ricorrente ha ribadito di aver presentato, il 19 ottobre 2023, al Tribunale di Catanzaro un ricorso cautelare ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile (si veda il paragrafo 8 supra). Ha tuttavia sostenuto che tale ricorso si era rivelato inefficace e di avere ottenuto il trasferimento in una idonea struttura di accoglienza per minori solo successivamente alla sua richiesta ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte (si vedano i paragrafi 10-11 supra). Ha inoltre sostenuto che l’ordinamento giuridico nazionale non prevedeva alcun rimedio efficace per contestare il collocamento di un minore non accompagnato in un centro di accoglienza per adulti.
2. La valutazione della Corte
- La Corte prende atto dell’eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Ritiene che tale questione sia strettamente connessa al merito della doglianza del ricorrente, il quale afferma di non aver avuto a disposizione un ricorso effettivo per la sua doglianza ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, riguardante l’asserita inadeguatezza delle condizioni della sua detenzione nel Centro Sant’Anna. La Corte ritiene pertanto necessario unire l’eccezione del Governo al merito della doglianza ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 3 della Convenzione (si vedano Volodya Avetisyan c. Armenia, n. 39087/15, § 25, 3 maggio 2022; Neshkov e altri c. Bulgaria, nn. 36925/10 e altri 5, § 163, 27 gennaio 2015; e Ter‑Petrosyan c. Armenia, n. 36469/08, § 52, 25 aprile 2019).
- La Corte osserva che tali doglianze non sono manifestamente infondate e non incorrono in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato ricevibile.
B. Sul merito
1. Le osservazioni delle parti
- Il ricorrente ha ribadito la sua doglianza ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, secondo la quale il Centro Sant’Anna era destinato a ospitare solo adulti. Invocando le prove che aveva fornito, ha sostenuto di essersi trovato in una situazione di sovraffollamento e di promiscuità con gli adulti (si vedano i paragrafi 17-18 e 20-22 supra). Ha inoltre affermato che le condizioni di accoglienza erano estremamente cattive e insalubri. Ha anche dichiarato che il Governo non aveva fornito alcuna prova a sostegno del suo rilievo secondo il quale le condizioni di vita nel centro erano complessivamente adeguate e che al ricorrente erano stati forniti servizi dedicati in considerazione della sua minore età. Infine, ha lamentato, ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 3, di non aver avuto a disposizione un ricorso interno effettivo per le sue doglianze relative all’inadeguatezza delle condizioni di vita nel centro di accoglienza.
- Il Governo ha affermato che, contrariamente a quanto stabilito nelle sentenze Darboe e Camara (sopra citata) e A. c. Italia (n. 70583/17, 31 agosto 2023), nel caso di specie il ricorrente era stato legittimamente collocato in una sezione separata dal centro di accoglienza, dedicata esclusivamente ai minori. Tale collocamento era conforme al più recente quadro normativo stabilito dal decreto Cutro (si veda il paragrafo 31 supra). Ha inoltre contestato le doglianze del ricorrente, sostenendo che le condizioni materiali erano complessivamente adeguate e che erano stati stabiliti criteri specifici riguardo alle condizioni di accoglienza dei minori all’interno del centro. In particolare, ha presentato un’appendice al contratto relativo alla gestione del Centro Sant’Anna, adottata il 20 settembre 2023, che autorizzava futuri aumenti di personale e di servizi a tale riguardo (si veda il paragrafo 23 supra). Inoltre, il Governo ha ribadito che il ricorrente disponeva di un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile. Ribadendo la natura cautelare e sussidiaria di tale disposizione, ha sostenuto che essa poteva essere invocata anche per lamentare le condizioni di accoglienza.
2. La valutazione della Corte
(a) Sull’esaurimento delle vie di ricorso interne e sulla dedotta violazione dell’articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 3 della Convenzione
(i) Principi generali
- I principi generali relativi all’esaurimento delle vie di ricorso interne sono stati esposti nelle sentenze Vučković e altri e Duarte Agostinho e altri (entrambe sopra citate).
- La regola relativa all’esaurimento delle vie di ricorso interne di cui all’articolo 35 § 1 della Convenzione impone alle persone che intendono adire la Corte con un ricorso contro lo Stato di esperire preliminarmente le vie di ricorso previste dall’ordinamento giuridico nazionale. Conseguentemente, le Alte Parti contraenti sono esentate dal rispondere dei loro atti o delle loro omissioni in procedimenti dinanzi alla Corte prima di avere avuto la possibilità di porvi rimedio mediante il proprio ordinamento giuridico. La regola è basata sul presupposto, sancito dall’articolo 13 della Convenzione, con il quale ha stretta affinità, che l’ordinamento giuridico nazionale fornisca un rimedio effettivo in grado di affrontare la sostanza di una doglianza sostenibile ai sensi della Convenzione e di concedere un’adeguata riparazione. In tal modo, costituisce un aspetto importante del principio secondo il quale il meccanismo di protezione istituito dalla Convenzione è sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di salvaguardia dei diritti umani (si veda Volodya Avetisyan, sopra citata, § 28, con ulteriori rinvii).
- La portata degli obblighi degli Stati contraenti ai sensi dell’articolo 13 varia a seconda della natura della doglianza del ricorrente. Riguardo a doglianze ai sensi dell’articolo 3 relative a condizioni di detenzione inumane o degradanti, la Corte ha chiarito che sono possibili due tipi di rimedio: un rimedio cautelare finalizzato a migliorare tali condizioni e un risarcimento del danno subito in conseguenza di esse (, § 29).
- La Corte ha inoltre chiarito che i rimedi cautelari e i rimedi risarcitori devono essere complementari affinchè la tutela dei diritti dei detenuti ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione possa essere considerata efficace. Il rimedio cautelare deve essere in grado di porre fine all’asserita violazione o di assicurare un miglioramento delle condizioni di detenzione. Una volta cessata la situazione contestata, la persona dovrebbe avere un diritto esigibile al risarcimento. In assenza di tale meccanismo, che combina entrambi i tipi di rimedio, la sola prospettiva di un futuro risarcimento, potrebbe legittimare la sofferenza in violazione dell’articolo 3 e indebolire in modo inaccettabile l’obbligo giuridico dello Stato di adeguare i propri standard di detenzione ai requisiti della Convenzione (si veda M.B. e altri c. Francia, nn. 9671/15 e altri 31, § 167, 30 gennaio 2020; si veda altresì Ulemek c. Croazia, n. 21613/16, §§ 71‑72, 31 ottobre 2019).
- Nell’ambito dei rimedi cautelari, il rimedio può consistere, a seconda della natura del problema di base, in misure che riguardano solo il detenuto interessato oppure – per esempio, quando è in questione il sovraffollamento ‑ in misure più ampie in grado di risolvere situazioni di gravi e simultanee violazioni dei diritti dei detenuti derivanti da condizioni inadeguate (si vedano Neshkov e altri, sopra citata, § 189, e M.B. e altri c. Francia, sopra citata, §§ 207-08).
- Con particolare riguardo al quadro giuridico italiano, nella decisione Mansouri (sopra citata, §§ 100-09), la Corte ha riconosciuto l’efficacia del rimedio risarcitorio di cui all’articolo 2043 del codice civile, in combinato disposto con il rimedio cautelare previsto dall’articolo 700 del codice di procedura civile, in relazione a ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione riguardanti la detenzione di stranieri. In tal modo, la Corte ha ribadito le conclusioni cui è pervenuto il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nella risoluzione CM/ResDH(2021)424 del 2 dicembre 2021 concernente l’esecuzione della sentenza relativa alla causa Khlaifia e altri (si veda Mansouri, sopra citata, § 95; si vedano i paragrafi 43-45 supra). Nella decisione Mansouri (sopra citata, 131), la Corte non ha ritenuto necessario stabilire se il ricorrente avesse esaurito le vie di ricorso interne in relazione alla doglianza ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, ritenendo che essa fosse, in ogni caso, manifestamente infondata.
(ii) L’applicazione dei summenzionati principi nel caso di specie
- La Corte osserva innanzitutto che la detenzione del ricorrente era in corso quando egli ha adito la Corte con il suo ricorso (si veda il paragrafo 9 supra) e che il ricorrente ha lamentato il suo collocamento in un centro di accoglienza per adulti e l’inadeguatezza delle condizioni della sua detenzione in tale struttura. Rinviando alle sue conclusioni in relazione all’articolo 3 della Convenzione (si veda il paragrafo 122 infra), la Corte ritiene che il ricorrente abbia una doglianza sostenibile ai sensi della Convenzione. L’articolo 13 è pertanto applicabile nel caso di specie (si raffronti, Darboe e Camara, sopra citata, § 196).
- A tale riguardo, il compito della Corte è valutare se esistesse un rimedio cautelare in grado di porre fine all’asserita violazione o di assicurare un miglioramento delle condizioni di detenzione (si veda il paragrafo96 supra) e se tale rimedio fosse effettivo nelle circostanze del caso. A tale riguardo, la Corte ribadisce che, nel valutare l’adeguatezza dei rimedi cautelari e delle misure connesse, si dovrebbe tenere conto della natura del problema fondamentale sollevato dal caso specifico (si veda il paragrafo97 supra).
- La Corte prende atto del rilievo del Governo secondo il quale l’articolo 700 del codice di procedura civile fornisce un rimedio cautelare sussidiario e atipico che potrebbe, in linea di principio, fungere da mezzo per assicurare un miglioramento delle condizioni materiali degli stranieri trattenuti in detenzione amministrativa o tenuti, come il ricorrente, in detenzione de facto.
- A tale riguardo, la Corte tiene conto anche delle conclusioni cui è pervenuto il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nella risoluzioneCM/ResDH(2021)424 del 2 dicembre 2021 concernente l’esecuzione della sentenza relativa alla causa Khlaifia e altri, che indicano che la combinazione di rimedi civili cautelari e risarcitori previsti dal codice di procedura civile e dal codice civile poteva consentire ai migranti in detenzione amministrativa di presentare doglianze relative alle loro condizioni di vita e di ottenere un adeguato risarcimento qualora tali condizioni costituissero un maltrattamento.
- Tuttavia, viste le specifiche circostanze del caso e la natura della doglianza del ricorrente, la Corte osserva che, analogamente alla causa Darboe e Camara (sopra citata, §§ 179-80), nel caso di specie l’essenza della doglianza del ricorrente ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione riguarda non solo le pessime condizioni di vita all’interno del Centro Sant’Anna, ma anche il suo collocamento in un centro di accoglienza per adulti e la conseguente vicinanza e promiscuità con gli stessi (si veda il paragrafo 17 supra). La Corte ribadisce inoltre che nella causa Darboe e Camara (sopra citata, § 180) tali circostanze erano state considerate di per sé problematiche in relazione alla vulnerabilità e alla dignità di ricorrenti minorenni.
- Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Corte ritiene che, per soddisfare i requisiti degli articoli 3 e 13 della Convenzione, un rimedio cautelare avrebbe dovuto essere stato in grado non solo di migliorare le condizioni di vita del ricorrente all’interno del centro, ma anche di porre fine all’asserita violazione, in particolare assicurando il trasferimento del ricorrente in un’idonea struttura per minori.
- Date le circostanze, la Corte ritiene che il ricorrente non possa essere biasimato per avere circoscritto esplicitamente il suo ricorso cautelare per ottenere un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile alla doglianza relativa alla sua detenzione de facto (si veda il paragrafo 8 supra). La Corte osserva a tale riguardo che il ricorrente si è effettivamente avvalso del ricorso di cui all’articolo 700 del codice di procedura civile, indicato dal Governo, con il fine specifico di ottenere il trasferimento in una struttura idonea. Tuttavia, come già constatato ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione (si vedano i paragrafi 47-54 supra), la Corte ritiene che, date le circostanze del caso di specie, il ritardo da parte del tribunale nazionale nel trattare il ricorso del ricorrente abbia reso il ricorso inefficace.
- Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che, durante la sua detenzione, il ricorrente aveva utilizzato il rimedio interno indicato dal Governo nella misura in cui esso poteva essergli utile. In assenza di ulteriori indicazioni da parte del Governo riguardo a quale alternativa via procedurale il ricorrente avrebbe dovuto perseguire, l’eccezione del Governo deve essere respinta.
- La Corte ritiene pertanto che il ricorrente non disponesse di un ricorso effettivo per le sue doglianze ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, in violazione dell’articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 3.
(b) Sulla dedotta violazione dell’articolo 3 della Convenzione
(i) Principi generali
- I principi generali applicabili al trattamento delle persone collocate in detenzione amministrativa di stranieri sono esposti dettagliatamente e sintetizzati nelle sentenze S.S. c. Belgio e Grecia ([GC], n. 30696/09, §§ 216-22, CEDU 2011) e Khlaifia e altri (sopra citata, §§ 159-62) e, in relazione a minori, nelle sentenze Tarakhel c. Svizzera ([GC], n. 29217/12, § 99, CEDU 2014 (estratti)), Darboe e Camara (sopra citata, §§ 167-73) e M.A. c. Italia (sopra citata, §§ 37‑38).
- Con riferimento più specifico ai minori, la Corte ha constatato in diverse occasioni la violazione dell’articolo 3 della Convenzione in ragione dell’accoglienza di minori accompagnati e non accompagnati in centri per migranti e, in alcuni casi, in ragione del loro collocamento in centri di detenzione amministrativa (si veda Darboe e Camara, sopra citata, §§ 170-73).
- Riguardo alla questione specifica relativa alla promiscuità con gli adulti, nella sentenza Darboe e Camara (, §§ 179-80), la Corte ha ritenuto che il fatto che il ricorrente fosse stato considerato maggiorenne e fosse stato trattenuto in un centro per adulti per oltre quattro mesi fino a quando, a seguito della decisione della Corte di applicare l’articolo 39 del suo Regolamento, le autorità italiane avevano sollecitamente disposto il suo trasferimento in un centro per migranti minorenni, fosse di per sé problematico per la vulnerabilità e la dignità del ricorrente (si vedano, analogamente, Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio, n. 13178/03, §§ 50-59, CEDU 2006-XI, e M.A. c. Italia, sopra citata, § 45).
- La Corte ha inoltre esaminato, ai sensi dell’articolo 3, casi riguardanti minori accompagnati o non accompagnati trattenuti in sezioni separate di centri destinati anche agli adulti. In tali casi, la Corte ha valutato le modalità con le quali era stata effettivamente attuata la separazione dagli adulti (si vedano M. e altri c. Francia, n. 24587/12, §§ 49-53, 12 luglio 2016; M.D. e A.D. c. Francia, 57035/18, § 57 e 67, 22 luglio 2021; e N.B. e altri c. Francia, n. 49775/20, § 49, 31 marzo 2022), unitamente all’idoneità generale dei locali per l’accoglienza di minori, in combinazione con altri fattori, quali la giovane età dei ricorrenti e la durata del loro soggiorno (si vedano Popov c. Francia, nn. 39472/07 e 39474/07, § 95, 19 gennaio 2012; A.B. e altri c. Francia, n. 11593/12, § 109, 12 luglio 2016; e R.R. e altri c. Ungheria, n. 36037/17, §§60-64, 2 marzo 2021).
- Nel valutare l’idoneità dei locali, la Corte ha considerato, in particolare, se le condizioni materiali fossero essenzialmente uguali a quelle previste per gli adulti o se fossero forniti servizi dedicati (si veda R. e altri c. Ungheria, sopra citata, §§60-64). In casi in cui le condizioni materiali non erano per se in violazione dell’articolo 3, la Corte ha talvolta concluso che le condizioni di detenzione erano comunque inadeguate alla luce della durata della detenzione, nonché di altri fattori (si vedano, per esempio, A.B. e altri c. Francia, sopra citata, §§ 113-15; N.B. e altri c. Francia, sopra citata, §§ 50‑53; e M.H. e altri c. Croazia, nn. 15670/18 e 43115/18, §§, 193-204 18 novembre 2021).
(iii) L’applicazione dei summenzionati principi nel caso di specie
- La Corte osserva innanzitutto che il ricorrente ha fornito diversi elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni (si vedano i paragrafi 20-22 supra). In particolare, ha prodotto le risposte fornite dalla Prefettura di Crotone e dalla competente autorità di polizia alla richiesta di una ONG di accesso a informazioni concernenti le condizioni dei minori non accompagnati all’interno del centro, diversi rapporti di ONG e un rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà, relativo a una sua visita al Centro Sant’Anna.
- In particolare, il rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà aveva confermato che, nonostante il fatto che i minori non accompagnati fossero in linea di principio ospitati in sezioni dedicate del centro, in pratica la separazione tra minori e adulti non era attuata efficacemente. A tale proposito, il rapporto osservava esplicitamente che i minori e gli adulti vivevano “in promiscuità”. Infatti, nonostante l’esistenza teorica di sezioni separate, era sempre possibile passare da una parte all’altra del centro senza restrizioni. Inoltre, nel giorno della visita del Garante nazionale al centro, la sezione destinata all’accoglienza dei minori era utilizzata come “modulo misto” nel quale erano alloggiati anche adulti (si veda il paragrafo 21 supra).
- La Corte osserva che la documentazione presentata dal ricorrente dimostra che all’interno del Centro Sant’Anna non erano previsti servizi o strutture dedicati, adattati alle necessità di minori non accompagnati. Il Garante nazionale ha infatti constatato l’assenza di servizi di sostegno educativo, ricreativo o psicosociale, dedicati ai minori (si veda il paragrafo 21 supra).
- A tale riguardo, la Corte ribadisce che nel valutare se le condizioni di detenzione o di accoglienza soddisfino i criteri di cui all’articolo 3, essa attribuisce particolare importanza al fatto che ai minori siano offerti condizioni e servizi adeguati alla loro età e vulnerabilità, e che la loro situazione differisca in modo significativo da quella degli adulti (si veda la giurisprudenza citata nei paragrafi 111-112 supra).Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che le condizioni materiali dei minori all’interno del Centro Sant’Anna – l’alloggio, i servizi igienici e la routine quotidiana – non differissero da quelle fornite alla popolazione adulta.
- Dai summenzionati documenti emerge che la condizione dei minori non accompagnati era ulteriormente aggravata dall’impossibilità di allontanarsi dal centro, il che costituiva anche violazione dell’articolo 5 della Convenzione (si veda il paragrafo 65 supra).
- La Corte osserva inoltre che il Governo, da parte sua, ha genericamente sostenuto che le condizioni di vita nel centro erano state complessivamente adeguate e che erano stati stabiliti criteri specifici riguardo alle condizioni di accoglienza dei minori. A tale proposito, ha presentato un’appendice al contratto relativo alla gestione del Centro Sant’Anna, adottata il 20 settembre 2023, che autorizzava futuri aumenti di personale e di servizi a tale riguardo (si veda il paragrafo 23 supra).
- La Corte rileva, tuttavia, che il Governo non ha dimostrato che i miglioramenti menzionati in tale documento fossero già stati attuati all’epoca del soggiorno del ricorrente, dal giugno al dicembre 2023. In realtà, l’appendice fornita dal Governo era stata adottata solo il 20 settembre 2023 e si limitava ad autorizzare futuri aumenti di personale, sottolineando ulteriormente l’insufficienza dei servizi all’epoca del soggiorno del ricorrente.
- Alla luce di tali circostanze, la Corte ritiene che il Governo non abbia fornito alcuna prova che dimostrava che il ricorrente fosse stato accolto in condizioni adeguate a un minore non accompagnato e che gli fossero stati forniti i servizi richiesti dalla sua condizione.
- Alla luce delle considerazioni di cui sopra e tenendo presente che il ricorrente è rimasto nel centro per oltre cinque mesi, la Corte conclude che il ricorrente è stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti durante il suo soggiorno nel Centro Sant’Anna, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
- Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
III. SULL'ARTICOLO 39 DEL REGOLAMENTO DELLA CORTE
- La Corte ribadisce che, conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, la presente sentenza diventerà definitiva quando: (a) le parti dichiareranno che non richiederanno il rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera; o (b) tre mesi dopo la data della sentenza, qualora non sia stato richiesto il rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera; o (c) se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione.
- In considerazione del fatto che il 6 dicembre 2023 il ricorrente è stato trasferito in una struttura nella quale gli potevano essere garantite condizioni di accoglienza quale minore non accompagnato (si veda il paragrafo 11 supra), la Corte ritiene che l’indicazione data al Governo ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte (si veda il paragrafo 10 supra) debba essere revocata.
IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA COSTITUZIONE
- L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”
A. Il danno
- Il ricorrente ha chiesto 30.000 euro (EUR) per il danno non patrimoniale.
- Il Governo ha contestato tale richiesta.
- La Corte accorda al ricorrente EUR 6.500 per il danno non patrimoniale, oltre all’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
B. Le spese
- Il ricorrente ha inoltre chiesto EUR 14.629,15 per le spese sostenute dinanzi alla Corte.
- Il Governo ha contestato le richieste del ricorrente.
- Secondo la giurisprudenza della Corte, il ricorrente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui ne sia dimostrata la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole accordare al ricorrente la somma di EUR 4.000, per le spese relative al procedimento dinanzi alla Corte.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
- Dichiara ricevibili le doglianze ai sensi dell’articolo 5 §§ 1, 2 e 4 della Convenzione;
- Unisce l’eccezione sollevata dal Governo relativa al mancato esaurimento concernente l’articolo 3 della Convenzione al merito della doglianza del ricorrente ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 3 e la respinge;
- Dichiara ricevibili le doglianze ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione e dell’articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 3 della Convenzione;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 5 §§ 1 e 2 della Convenzione;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 5 4 della Convenzione;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 3 della Convenzione;
- Decide di revocare l’indicazione della misura provvisoria al Governo ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare il ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà diventata definitiva in applicazione dell’articolo44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, al tasso applicabile alla data del versamento:
- EUR 6.500 (seimilacinquecento euro), oltre all’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
- EUR 4.000 (quattromila euro), oltre all’importo eventualmente dovuto dal ricorrente al titolo di imposta, per le spese;
- che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
- che lo Stato convenuto debba versare il ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà diventata definitiva in applicazione dell’articolo44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, al tasso applicabile alla data del versamento:
- Respinge la richiesta di equa soddisfazione formulata dal ricorrente, per il resto.
Fatta in inglese e notificata per iscritto il 9 aprile 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Ivana Jelić
Presidente
Ilse Freiwirth
Cancelliere