Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 26 febbraio 2026 - (Ricorsi nn. 19737/24 e altri 3 ) - Causa Santopietro e altri c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA SANTOPIETRO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 19737/24 e altri 3 – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

26 febbraio 2026

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Santopietro e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs, presidente,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, giudici,

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 5 febbraio 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Inoltre, essi presentano anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. I ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
  5. Di conseguenza, tali doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  1. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
  1. I ricorrenti hanno formulato altre doglianze che pongono questioni anche sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, ai sensi della giurisprudenza costante della Corte (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che queste doglianze rivelano anche delle violazioni dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa Ventorino, sopra citata.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,

  1. Decide di unire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
  4. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con mezzi adeguati l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata;
  5. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 26 febbraio 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Artūrs Kučs
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
 

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Giurisprudenza

Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

19737/24

02/07/2024

Luigi SANTOPIETRO

1976

Santopietro Luigi

Battipaglia

Tribunale amministrativo regionale della Basilicata,

R.G. 174/2022, 26/09/2022

Tribunale amministrativo regionale della Campania,

R.G. 568/2022, 06/10/2022

Tribunale amministrativo regionale della Campania,

R.G. 2068/2022, 14/02/2023

26/09/2022

06/10/2022

14/02/2023

in corso

Più di
3 anni e 2 mesi e 3 giorni

in corso

Più di
3 anni e 1 mese e 23 giorni

in corso

Più di
2 anni e 9 mesi e 15 giorni

Ministero della Giustizia,

pagamento di onorari di avvocato derivanti dal procedimento “Pinto” (avvocato antistatario)

 

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

860

0

2.

20473/24

12/07/2024

Teresa PELUSO

1968

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunale di Avellino,

R.G.E. 516/2022, 29/09/2022

Tribunale di Avellino,

R.G.E. 365/2022, 05/10/2022

Tribunale di Avellino,

R.G.E. 1223/2022, 15/03/2023

Giudice di Pace di Roma,

R.G. 34622/2022, 27/04/2023

29/09/2022

05/10/2022

15/03/2023

27/04/2023

in corso

Più di
3 anni e 2 mesi

in corso

Più di
3 anni e 1 mese e 24 giorni

in corso

Più di
2 anni e 8 mesi e 14 giorni

in corso

Più di
2 anni e 7 mesi e 2 giorni

Ministero della Giustizia,

pagamento di onorari di avvocato derivanti dal procedimento “Pinto” (avvocato antistatario)

Prefettura di Roma,

Pagamento di onorari di avvocato antistatario

 

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

6.200

250

3.

24820/24

19/08/2024

Ennio ABRUSCI

1977

Abrusci Ennio

Acquaviva delle Fonti

Corte d’appello di Lecce,

R.G. 224/2020, 24/12/2020

Corte d’appello di Napoli,

R.G. 1478/2021, 13/09/2021

16/02/2021

09/02/2022

in corso

Più di
4 anni e 9 mesi e 13 giorni

in corso

Più di
3 anni e 9 mesi e 20 giorni

Ministero della Giustizia,

pagamento di onorari di avvocato antistatario

A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12, 30 maggio 2017

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

2.800

0

4.

27800/24

16/09/2024

Maria Cristina SALA RONCHI

1966

Abrusci Ennio

Acquaviva delle Fonti

Corte d’appello di Roma,

R.G. 50829/21, 14/10/2021

06/04/2022

in corso

Più di
3 anni e 7 mesi e 23 giorni

Ministero della Giustizia,

pagamento di onorari di avvocato antistatario

A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12, 30 maggio 2017

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

1.500

250

[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.