Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 9 ottobre 2025 - Ricorso n. 42247/23 - Causa X c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA X c. ITALIA
(Ricorso n. 42247/23)
SENTENZA
Art 8 • Obblighi positivi • Vita privata e familiare • Perdita, da parte del ricorrente, cinque anni dopo la sua nascita in Italia nel 2018 mediante ricorso a una procreazione medicalmente assistita all’estero, del legame di filiazione con la sua madre intenzionale a causa dell’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita per quanto riguarda l’indicazione di quest’ultima • Art 8 applicabile • Divieto, nel diritto nazionale, dell’iscrizione della madre intenzionale nell’atto di nascita di un bambino nato in Italia con il metodo della PMA effettuata all’estero • PMA tra persone dello stesso sesso senza legame biologico espressamente esclusa dalla legge nazionale • Madre intenzionale che non si è avvalsa della possibilità di adottare il ricorrente, il che ha prolungato l’instabilità dello status giuridico di quest’ultimo • Margine di apprezzamento • Assenza di inadempimento, da parte dello Stato convenuto, al suo obbligo di garantire al ricorrente il rispetto effettivo della sua vita privata • Godimento effettivo da parte del ricorrente della sua vita familiare non interrotto da un intervento dello Stato convenuto
Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
9 ottobre 2025
Questa sentenza diverrà definitiva nelle condizioni di cui all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa X c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:
Ivana Jelić, presidente,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, giudici,
e da Ilse Freiwirth, cancelliere di sezione,
Visti:
il ricorso (n. 42247/23) proposto contro la Repubblica italiana da un cittadino di questo Stato, X («il ricorrente»), che il 24 novembre 2023 ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo») la doglianza relativa al diritto alla vita privata e familiare del ricorrente, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto,
la decisione di non rivelare l’identità del ricorrente,
le osservazioni delle parti,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 9 settembre 2025,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
- Il ricorso riguarda l’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita di un minore, nato in Italia nel 2018 mediante ricorso a procreazione medicalmente assistita all’estero, nella parte in cui riguardava la sua madre intenzionale. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, il ricorrente sostiene che è stata violata la sua vita privata e familiare a causa della perdita, cinque anni dopo la sua nascita, del legame di filiazione con la madre intenzionale.
IN FATTO
- C.D.O. agisce in nome di X, nato nel 2018 e residente a B.V., di cui è la madre biologica. Il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. M. Paniz, del foro di Belluno.
- Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, avvocato dello Stato.
- I fatti della presente causa si possono riassumere come segue.
- C.D.O. e M.B., rispettivamente madre biologica e madre intenzionale del ricorrente, elaborarono insieme un progetto genitoriale. In tale contesto, decisero di ricorrere alla terapia di procreazione medicalmente assistita (PMA) ai fini dell’inseminazione di C.D.O. in una clinica situata in Spagna.
- Il 21 aprile 2018, dopo avere convissuto per sei anni, le interessate conclusero un patto civile di solidarietà.
- Il 30 maggio 2018 X nacque in Italia.
- L’8 giugno 2018 il sindaco del comune di M., nella sua qualità di ufficiale dello stato civile, trascrisse l’atto di nascita di X. In tale atto, il sindaco indicò che il bambino era stato concepito tramite ricorso alla PMA realizzata all’estero dalla madre biologica, C.D.O. L’atto fu iscritto nel registro dello stato civile sulla base della dichiarazione di nascita fatta da quest’ultima.
- Lo stesso giorno M.B. dichiarò dinanzi all’ufficiale dello stato civile di riconoscere legalmente X come figlio proprio, nato tramite ricorso alla PMA da C.D.O., che lo aveva già riconosciuto. L’ufficiale procedette alla registrazione del consenso informato all’inseminazione artificiale, datato 10 aprile 2017, che era stato depositato presso una clinica di Barcellona.
- Al bambino furono attribuiti entrambi i cognomi.
- Il 5 ottobre 2018 il procuratore della Repubblica presentò una richiesta di annullamento della trascrizione dell’atto di nascita di X in applicazione dell’articolo 95 del D.P.R. n. 396 del 2000.
- M.B. si costituì in giudizio dinanzi al tribunale e si oppose alla richiesta della procura, facendo valere, in particolare, che l’iscrizione era stata fatta nell’interesse superiore del minore.
- Con decreto in data 27 gennaio 2021, il tribunale dichiarò che la trascrizione dell’atto di nascita era illegittima. Basandosi sulla giurisprudenza della Corte di cassazione, concluse che il riconoscimento dello status di genitore di un minore nato mediante PMA tra due donne unite in un’unione civile non poteva derivare da una semplice interpretazione delle leggi in vigore.
- M.B. interpose appello avverso la decisione, e C.D.O. si costituì in giudizio. Le interessate facevano valere che il minore, che allora aveva tre anni, era pienamente integrato nella loro famiglia, e affermavano che il suo diritto a una identità e a una filiazione coerente non era stato preso in considerazione. Esse chiedevano inoltre alla corte d’appello di sollevare una questione di costituzionalità.
- Con una sentenza emessa il 5 maggio 2021, la corte d’appello confermò la sentenza del tribunale, rammentando che la Corte di cassazione, nella sua sentenza n. 7668 del 2020, aveva dichiarato che una domanda di rettifica dell’atto di nascita di un minore nato in Italia mediante l’aggiunta del cognome della madre intenzionale accanto a quello della madre biologica doveva essere respinta, anche se la prima aveva acconsentito alla procreazione medicalmente assistita effettuata all’estero. Infatti, la legge italiana non prevedeva l’iscrizione della madre intenzionale nell’atto di nascita, e l’ufficiale di stato civile non poteva inserirvi elementi non espressamente autorizzati dalla legge. La questione di costituzionalità fu respinta.
- M.B. presentò ricorso per cassazione.
- Con la sentenza n. 23257 del 2 agosto 2023, la Corte di cassazione respinse il ricorso di M.B. Detta Corte confermò la propria giurisprudenza costante secondo la quale, in caso di concepimento di un bambino all’estero mediante ricorso a PMA eterologa, la domanda presentata al fine di far inserire la madre intenzionale come genitore nell'atto di nascita di un minore nato in Italia non poteva essere accolta, in quanto il legislatore aveva riservato l'accesso a queste tecniche ai casi di infertilità patologica, e le coppie dello stesso sesso non erano incluse. Inoltre, la Corte ritenne che l'indicazione di una doppia genitorialità non fosse indispensabile alla protezione del minore dal momento che, conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2022, l'adozione costituiva un meccanismo adeguato per stabilire dei legami giuridici con la famiglia del genitore intenzionale senza escludere quelli con la famiglia del genitore biologico.
- Pertanto, la Corte di cassazione confermò nuovamente la propria giurisprudenza (Corte di cassazione, sentenze nn. 7668 del 2020, 6383 del 2022 e 7413 del 2022), secondo la quale una domanda di inserimento del genitore intenzionale come genitore nell'atto di nascita di un minore nato in Italia non poteva essere accolta quando il minore era stato concepito all'estero da una coppia omosessuale per mezzo di tecniche di PMA eterologhe. La giustificazione di questo divieto era basata su una volontà selettiva del legislatore che, secondo i giudici, intendeva limitare l'accesso a tali tecniche di procreazione alle situazioni nelle quali i genitori versavano in uno stato di infertilità patologica.
- La Corte di cassazione osservò, peraltro, che tale divieto non era contrario all'interesse superiore del minore, per garantire il quale non era necessaria l'indicazione della duplice filiazione nell'atto di nascita, dal momento che esisteva uno strumento adeguato come l'«adozione in casi particolari», che permetteva di realizzare pienamente il diritto fondamentale del minore al riconoscimento, anche giuridico, del legame creato in virtù della relazione affettiva stabilita e vissuta con il genitore intenzionale. Infatti, l'adozione era idonea a garantire al ricorrente una filiazione accertata, da un lato, e a definire giuridicamente il legame di fatto con la madre intenzionale che aveva condiviso il progetto procreativo partecipando alla presa in carico del minore fin dalla nascita, dall'altro.
- In una data non precisata, l'atto di nascita del ricorrente fu modificato.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
- LA LEGISLAZIONE PERTINENTE
- Le disposizioni di legge pertinenti relative al riconoscimento del minore nato fuori dal matrimonio e alla procedura «di adozione in casi particolari» sono riportate nella sentenza c. Italia (n. 47196/21, §§ 13‑29, 31 agosto 2023).
- LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
- Le sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione (n. 12193 del 2019 e n. 38162 del 2022) pertinenti in materia sono riassunte nella sentenza C c. Italia (sopra citata, §§ 22-25), compresa la giurisprudenza relativa all’«adozione in casi particolari», la quale permette di stabilire un legame giuridico tra il minore e il partner del genitore biologico. Questi elementi possono essere completati come segue, purché ciò risulti pertinente nel caso di specie.
Con una sentenza emessa il 30 luglio 2014, il tribunale per i minorenni di Roma ha ordinato «l’adozione in casi particolari» in favore della compagna di una donna che aveva dato alla luce una bambina all’estero mediante ricorso a una PMA; i ricorsi presentati dal pubblico ministero sono stati respinti rispettivamente dalla corte d’appello di Roma, con la sentenza del 23 dicembre 2015, e dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 12962 del 26 maggio 2016. - Nella sua sentenza n. 8029 del 22 aprile 2020, la Corte di cassazione ha stabilito che «nel caso in esame non [era] in gioco l’interesse del minore, dal momento che il rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile non [era] idoneo a pregiudicare la stabilità del contesto (...) in cui si svolge[va] la vita di relazione [familiare] dell’interessato», e ha dichiarato che «il riconoscimento di un minore concepito mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma non avente alcun legame biologico con il minore, si pone in contrasto con la legge n. 40 del 2004, art. 4, comma 3, e con l’esclusione del ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto». La Corte di cassazione ha anche rammentato che il riconoscimento della capacità delle coppie omosessuali di accogliere, crescere ed educare figli, che ha condotto a ritenere ammissibile l’adozione del minore da parte del partner dello stesso sesso del genitore biologico, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, comma 1, lett. d), nonché la trascrizione dell’atto di nascita validamente formato all’estero dal quale risulti che il nato è figlio di due donne, non giustifica la prospettazione di un meccanismo d’instaurazione del relativo rapporto alternativo a quello fondato su tale dato, non dovendo la predetta genitorialità esprimersi necessariamente nelle medesime forme giuridiche previste per il figlio nato dal matrimonio o riconosciuto successivamente.
- Nella sentenza n. 32 del 2021 la Corte di cassazione ha considerato che un intervento del legislatore era necessario, indicando, in particolare, quanto segue: «(...) i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell’orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo. Essi, destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore, proprio perché non riconoscibili dall’altra persona che ha costruito il progetto procreativo, vedono gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi.»
- LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
- Le sentenze della Corte costituzionale pertinenti in materia sono riassunte nella sentenza C c. Italia (sopra citata, §§ 26-28). Con le sentenze nn. 32 del 2021 e 79 del 2022, la Corte costituzionale ha ampliato gli effetti della misura di «adozione in casi particolari», riconoscendo un vincolo di parentela con la famiglia dell’adottante anche in tali casi. Detta Corte ha infatti dichiarato incostituzionali le disposizioni relative all’«adozione in casi particolari» nella misura in cui escludevano che fosse creato tra l’adottato e i genitori dell’adottante lo stesso vincolo di parentela che stabiliscono gli altri tipi di adozione.
- Con la sentenza n. 68 del 22 maggio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto opposto alla madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia mediante ricorso a una procreazione medicalmente assistita legalmente praticata all’estero. Detta Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da una donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita, ha lo stato di figlio riconosciuto.
- Perciò, secondo la Corte costituzionale, anche il minore nato in Italia da una donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), deve avere lo stato di figlio riconosciuto della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.
- Il giudice costituzionale – dopo aver precisato che la questione non riguardava le condizioni per l’accesso alla procreazione medicalmente assistita in Italia – ha considerato che l’ostacolo a che un minore nato in Italia possa ottenere fin dalla nascita lo status di figlio riconosciuto anche della donna che ha espresso il preventivo consenso alla procedura di fecondazione all’estero con la madre biologica, non garantiva l’interesse superiore del minore, e comportava una violazione dell’articolo 2 della Costituzione, per la lesione dell’identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile; dell’articolo 3 della Costituzione, per la irragionevolezza dell’attuale disciplina, che non trovava giustificazione in assenza di un controinteresse di rango costituzionale; e dell’articolo 30 della Costituzione, perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale era fondata su due considerazioni, ossia, da un lato, la responsabilità che deriva dall'impegno comune che assume una coppia quando decide di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita per generare un figlio, impegno al quale nessuno dei genitori, e in particolare la cosiddetta madre intenzionale, può poi sottrarsi e, dall'altro, la centralità dell'interesse del minore a che tutti i suoi diritti nei riguardi dei suoi genitori siano accertati non soltanto nei confronti della madre biologica, ma anche nei confronti della madre intenzionale.
- La Corte costituzionale ha ritenuto che, dall'esame di questi fondamenti, risultasse che il mancato riconoscimento della qualità di figlio di entrambi i genitori fin dalla nascita ledeva il diritto all'identità personale del minore e pregiudicava l'effettività del suo diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai suoi genitori, nel rispetto delle sue facoltà, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, nonché del suo diritto di mantenere relazioni equilibrate e continue con ciascuno dei suoi genitori, di ricevere da essi cure, educazione, istruzione e assistenza morale, e di mantenere rapporti significativi con i suoi ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- Per quanto riguarda l'«adozione in casi particolari», la Corte costituzionale ha sottolineato che, poiché l'avvio della procedura è esclusivamente di iniziativa dell'adottante, al figlio (o al suo rappresentante legale) non era riconosciuto alcun diritto di agire per chiedere l'adozione, e ancora meno alla sua madre biologica e, più in generale, che né l'uno né l'altro disponevano di alcun mezzo di protezione per il caso in cui la madre intenzionale decidesse di non procedere all'adozione, cosicché, in fine, era quest'ultima ad essere autorizzata a sottrarsi ai doveri assunti al momento della decisione di intraprendere il progetto genitoriale con la sua compagna.
IN DIRITTO
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
- Il ricorrente lamenta la perdita, cinque anni dopo la sua nascita, del rapporto di filiazione che lo legava alla sua madre intenzionale, e denuncia una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, che l'articolo 8 della Convenzione garantisce in questi termini:
«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2 Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»
A. Sulla ricevibilità
- Il Governo eccepisce il mancato esaurimento dei ricorsi interni, affermando che M.B. e C.D.O. non hanno mai agito in nome del ricorrente nel corso del procedimento interno e che, di conseguenza, quest'ultimo non era parte in tale procedimento.
- Il ricorrente argomenta invece che la madre intenzionale e la madre biologica si sono opposte al ricorso del procuratore per quanto riguarda la rettifica della trascrizione del certificato di nascita.
- La Corte rammenta che la regola dell'esaurimento dei ricorsi interni deve essere applicata con una certa flessibilità e senza eccessivo formalismo, dato il contesto di protezione dei diritti umani. Inoltre, essa ha riconosciuto che tale regola non si presta ad un’applicazione automatica, e non è di carattere assoluto; nel controllarne il rispetto, si deve tenere conto delle circostanze di causa (Vučković e altri c. Serbia [GC], n. 17153/11, §§ 69-77, 25 marzo 2014, e Gherghina c. Romania [GC] (dec.), n. 42219/07, §§ 83 e 84, 9 luglio 2015, e i riferimenti ivi citati).
- A questo proposito, la Corte osserva che, nel caso di specie, le decisioni dei giudici interni avevano per oggetto l'interesse superiore del minore. In particolare, M.B. e C.D.O. hanno più volte sostenuto, dinanzi ai diversi organi giudiziari nazionali, che era nell'interesse del minore avere una filiazione sicura con la madre intenzionale e disporre di una certezza giuridica al riguardo.
- La Corte rammenta che, per operare una valutazione del rispetto della regola dell'esaurimento dei ricorsi interni, essa deve tenere conto non soltanto dei fatti, ma anche delle argomentazioni giuridiche prodotte dinanzi alle autorità interne (Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 117, 20 marzo 2018, e Fu Quan, s.r.o. c. Repubblica ceca [GC], n. 24827/14, § 171, 1° giugno 2023).
- In queste circostanze, la Corte considera che, anche se formalmente la madre intenzionale e la madre biologica non hanno agito in nome del figlio, i ricorsi interni da esse presentati riguardavano le stesse doglianze di quelle sollevate dinanzi ad essa.
- Di conseguenza, la Corte conclude per il rigetto dell'eccezione di mancato esaurimento dei ricorsi interni presentata dal Governo.
- Constatando che la doglianza non è manifestamente infondata né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte la dichiara ricevibile.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il ricorrente
- Secondo il ricorrente, l'annullamento della trascrizione del suo atto di nascita, nel quale due donne erano riconosciute come madri, costituisce un'ingerenza ingiustificata nella sua vita privata e familiare. Egli considera infatti che una tale decisione lo priva dell'identità personale e sociale che ha costruito, dalla sua nascita, in un ambiente in cui è stato sempre riconosciuto come figlio delle sue due madri.
- Il ricorrente fa riferimento alla giurisprudenza della Corte, affermando che essa riconosce che il diritto di diventare genitore, anche mediante la procreazione medicalmente assistita, rientra nella vita privata e familiare. Pertanto, argomenta, un bambino nato da una coppia di persone dello stesso sesso deve beneficiare degli stessi diritti di coloro che sono nati da coppie eterosessuali, in particolare in materia di filiazione.
- A questo riguardo, il ricorrente spiega che in Italia, al momento della sua nascita, la legge non permetteva alla madre intenzionale di adottare il figlio nelle stesse condizioni di un genitore biologico. Egli ne deduce che l'unica soluzione per garantire i diritti del figlio era la trascrizione di un atto di nascita con l'indicazione di due madri.
- Il ricorrente aggiunge che, dalla sua nascita, è sempre stato identificato e riconosciuto come figlio delle sue due madri nel suo ambiente sociale. Ritenendo che la misura di annullamento della trascrizione sia stata presa senza tenere conto del suo interesse superiore, egli afferma che tale misura lo priva di detto status per una durata indeterminata, e interrompe dunque la continuità della sua identità sociale e giuridica.
- Secondo il ricorrente, la posizione che egli difende è conforme al Parere consultivo relativo al riconoscimento nel diritto interno di un rapporto di filiazione tra un bambino nato da una gestazione per altri praticata all'estero e la madre intenzionale ([GC], domanda n. P16-2018-001, Corte di cassazione francese, 10 aprile 2019) («Parere consultivo P16-2018-001»), il quale, afferma, distingue chiaramente la questione della regolamentazione della procreazione medicalmente assistita tra coppie di persone dello stesso sesso da quella dello status dei figli già nati con tali tecniche, sostenendo che quando un figlio è già nato e integrato in un quadro genitoriale, il suo interesse deve prevalere su qualsiasi altra considerazione.
- Il ricorrente sostiene che la decisione della Corte di cassazione è intervenuta cinque anni dopo la sua nascita e che, anche se la durata del procedimento non è eccessiva ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, essa produce l'effetto di sconvolgere la sua situazione giuridica.
- Egli afferma che i giudici italiani hanno fondato le loro decisioni sull’assenza di leggi che autorizzavano espressamente la duplice filiazione in questo contesto, e sulla possibilità di ricorrere all'«adozione in casi particolari», e contesta agli stessi di non aver tenuto conto degli effetti della privazione del vincolo giuridico con la madre intenzionale, con la quale aveva tuttavia costruito una relazione genitoriale piena e completa.
- Il ricorrente sostiene, inoltre, che l'annullamento della trascrizione lo ha privato anche di ogni garanzia in materia di sostegno materiale, spiegando che, in assenza di vincolo giuridico, la madre intenzionale non è più tenuta a contribuire al suo mantenimento. A tale proposito aggiunge che, anche se è possibile, il procedimento di adozione è sottoposto a condizioni rigide, che a suo parere lo rendono incerto, e argomenta inoltre che detto procedimento può essere intentato solo dal genitore adottivo, senza alcuna possibile iniziativa da parte del figlio.
- Il ricorrente precisa che, anche se le sentenze della Corte costituzionale italiana nn. 32 del 2021 e 79 del 2022 hanno certamente esteso gli effetti dell'«adozione in casi particolari» riconoscendo un vincolo di parentela con la famiglia dell'adottante, tali sentenze non hanno tuttavia modificato il procedimento stesso il quale, afferma, rimane complesso. In tal modo, il figlio sarebbe esposto a un rischio reale di rottura affettiva, sociale ed economica, senza protezione giuridica immediata. Il ricorrente conclude dunque che la semplice possibilità teorica di un’adozione futura non è sufficiente per garantire il suo diritto protetto dall'articolo 8 della Convenzione.
b) Il Governo
- Il Governo sostiene che l'annullamento della trascrizione dell'atto di nascita del minore mirava semplicemente a correggere un errore amministrativo contrario alla legge, e ritiene pertanto che esso non costituisca una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.
- Il Governo fa riferimento al Parere consultivo P16-2018-001 (sopra citato), precisando che esso verteva sul riconoscimento del rapporto di filiazione tra un minore nato mediante il ricorso alla gestazione per altri (GPA) all'estero e la madre intenzionale. Il Governo argomenta che la Corte ha riconosciuto che il diritto al rispetto della vita privata del minore impone che il diritto interno preveda una possibilità di riconoscimento del legame con la madre intenzionale, ma ha anche considerato che non è necessario che ciò avvenga mediante trascrizione automatica, e che possono essere sufficienti dei mezzi alternativi, quali l'adozione.
- Il Governo ritiene che questi principi siano applicabili nel caso di specie, sebbene non si tratti in questo caso di una GPA. Su questo punto, afferma che nella presente causa la madre intenzionale non ha alcun legame biologico con il minore, e che, dal suo punto di vista, la situazione è dunque equiparabile. Il Governo ne deduce che l'adozione rimane un mezzo adeguato per stabilire il rapporto di filiazione, e questo, aggiunge, nel rispetto dell'interesse superiore del minore.
- Il Governo considera, peraltro, che l'incertezza giuridica derivante dall'annullamento della trascrizione è dovuta alla scelta che avrebbero fatto M.B. e C.D.O. di non avvalersi della via legale dell'«adozione in casi particolari». Argomentando che il procedimento in questione sarebbe stato comunque indicato come la soluzione appropriata, il Governo contesta alle interessate di aver cercato di ottenere un riconoscimento automatico della madre intenzionale e, così facendo, di avere contribuito a prorogare l'instabilità dello status giuridico del minore.
- Inoltre, secondo il Governo, l'annullamento in contestazione non ha pregiudicato l'identità sociale del minore. In effetti, sostiene, quest'ultimo ha conservato il cognome della sua madre biologica e, secondo il Governo, questo stato di fatto era sufficiente per garantire il suo riconoscimento sociale, il suo stato civile e la sua cittadinanza. Il Governo afferma, inoltre, che nell'ambito dell'adozione la legislazione italiana permette di aggiungere il cognome dell'adottante prima di quello del figlio, e che la giurisprudenza recente ha persino alleggerito questa regola, ammettendo la possibilità per il giudice di tenere conto dell’interesse superiore del minore per determinare l'ordine dei cognomi. Il Governo considera dunque che le ricorrenti avrebbero potuto preservare l'identità del minore ricorrendo fin da subito all'adozione.
- Il Governo aggiunge che l'ufficiale di stato civile del comune di M. che ha proceduto alla trascrizione ha commesso un errore che, tenuto conto della novità e della complessità giuridica all'epoca della questione in esame, sarebbe stato qualificato come errore scusabile e sarebbe stato peraltro rapidamente corretto dalle autorità giudiziarie.
- Per di più, il Governo afferma che l'identità sociale e giuridica del minore non sarebbe stata lesa se le madri avessero scelto la via legale dell'«adozione in casi particolari». Su questo punto, indica che tale procedura avrebbe permesso di stabilire un rapporto di filiazione con la madre intenzionale senza comportare un cambio automatico di cognome.
- Il Governo ritiene, inoltre, per quanto riguarda la dedotta perdita degli obblighi materiali ed educativi della madre intenzionale a causa della misura di annullamento, che l'adozione avrebbe anche permesso di ristabilire tali doveri in capo all’interessata. A questo proposito, spiega che l'articolo 48 della legge sull'adozione impone all'adottante gli stessi obblighi di quelli di un genitore biologico, e sostiene che la soluzione del ricorso all'adozione, nel caso di specie, è stata dichiarata idonea in tutte le fasi del procedimento interno.
- Infine, pur ammettendo che il procedimento di adozione può essere iniziato soltanto dalla madre intenzionale stessa, e che né il minore, seppure assistito da un curatore, né le autorità giudiziarie possono avviare questa pratica d'ufficio, il Governo fa osservare che, nella presente causa, la madre intenzionale ha sempre espresso la propria volontà di essere riconosciuta come uno dei genitori del ricorrente.
2. Valutazione della Corte
- La Corte rammenta, anzitutto, che, quando è adita da un genitore biologico in nome del figlio, può accadere a volte che essa ravvisi comunque interessi conflittuali tra il genitore e il figlio stesso. Essa non rileva, nel caso di specie, interessi conflittuali che le richiederebbero di respingere il ricorso presentato dalla madre biologica in nome del ricorrente.
- La Corte osserva che il ricorrente vede nel rifiuto di riconoscimento del rapporto di filiazione con la sua madre intenzionale una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, e ritiene, inoltre, che la possibilità di cui dispone la sua madre intenzionale di avviare un procedimento di adozione non si possa considerare idonea a porre rimedio alla violazione in questione.
- La Corte rammenta, anzitutto, che il rispetto della vita privata esige che ogni figlio possa stabilire i dettagli della propria identità di essere umano, tra i quali è compresa la sua filiazione (Mennesson c. Francia, n. 65192/11, §§ 46 e 96, CEDU 2014).
- Essa rammenta anche che è sufficiente, ai fini dell'applicazione del profilo relativo alla vita familiare dell'articolo 8, che i genitori intenzionali si occupino fin dalla nascita, come farebbero dei genitori biologici, di un figlio nato mediante ricorso a una PMA, e che figlio e genitori vivano insieme in un modo che non si distingue in alcun modo dalla «vita familiare» nella sua accezione abituale (si veda, mutatis mutandis, Mennesson, sopra citata, § 45).
- La Corte conclude da quanto sopra esposto che l'articolo 8 della Convenzione è applicabile alla doglianza del ricorrente sia sotto il profilo relativo alla «vita privata» che sotto il profilo relativo alla «vita familiare».
- La Corte esaminerà la doglianza del ricorrente sotto il profilo dell'obbligo positivo degli Stati parte di garantire alle persone sottoposte alla loro giurisdizione il rispetto effettivo della loro vita privata e familiare, piuttosto che sotto il profilo del loro obbligo di non intromettersi nell'esercizio di tale diritto (C.E. e altri c. Francia, 29775/18 e 29693/19, § 82, 24 marzo 2022). Essa rileva, in effetti, che la doglianza, così come formulata dal ricorrente, non è volta a denunciare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che avrebbe commesso un'autorità pubblica nei suoi confronti, ma verte su delle presunte carenze del diritto italiano, che avrebbero portato all'annullamento della trascrizione dell'atto di nascita stabilito in Italia per quanto riguarda la madre intenzionale, e che il ricorrente ritiene essere pregiudizievoli per il rispetto effettivo della sua vita privata e familiare.
- Essa rammenta che, per determinare l’ampiezza del margine di apprezzamento, si deve tenere conto di un certo numero di fattori. Quando è in gioco un aspetto particolarmente importante dell’esistenza o dell’identità di una persona, il margine lasciato allo Stato è normalmente ristretto. Invece, quando non vi è un consenso tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa per quanto riguarda l’importanza relativa dell’interesse in gioco o i mezzi più appropriati per proteggerlo, e in particolare quando la causa solleva questioni morali o etiche delicate, il margine di apprezzamento è più ampio. Tale margine è generalmente ampio anche quando lo Stato deve garantire un equilibrio tra interessi privati e pubblici confliggenti, o tra diversi diritti protetti dalla Convenzione che siano in contrasto (si vedano, in particolare, P., Garçon e Nicot c. Francia, nn. 79885/12 e altri 2, § 121, 6 aprile 2017, Hämäläinen c. Finlandia [GC], n. 37359/09, § 67, CEDU 2014, e i riferimenti ivi indicati, nonché il Parere consultivo n. P16-2018-001, sopra citato, §§ 43 e 44).
- La Corte osserva che il presente ricorso, che riguarda la questione del riconoscimento giuridico di una filiazione tra un minore e una persona con la quale quest’ultimo non ha alcun legame biologico, suscita interrogativi di ordine etico.
- Essa sottolinea anzitutto che l'interesse superiore del minore comprende, tra l'altro, l'individuazione legale delle persone che hanno la responsabilità di allevarlo, di provvedere alle sue necessità e di garantirgli il benessere, nonché la possibilità di vivere e di evolversi in un ambiente stabile (Parere consultivo P16-2018-001, sopra citata, § 42). Per questo motivo, il rispetto della vita privata del minore richiede che il diritto interno offra una possibilità di riconoscimento di un rapporto di filiazione tra il bambino e il genitore intenzionale (ibidem, dispositivo, punto 1). Pertanto, il margine di apprezzamento degli Stati è limitato per quanto riguarda il principio stesso dell'accertamento o del riconoscimento della filiazione (ibidem, §§ 44-46). La Corte ritiene anche che, quando si tratta di questioni che mettono in gioco l'interesse del minore, l'orientamento sessuale dei genitori non debba incidere. Invece, essa considera che, anche se il principio stesso dell'accertamento o del riconoscimento della filiazione lascia agli Stati un margine di apprezzamento limitato, tale margine è più ampio per quanto riguarda i mezzi da mettere in atto a tal fine (ibidem, § 51).
- La Corte osserva che, fino a maggio 2025 (paragrafo 26 supra), il diritto italiano non permetteva l'inserimento della madre intenzionale nell'atto di nascita di un minore nato in Italia mediante ricorso a PMA realizzata all'estero.
Tuttavia, la Corte costituzionale ha recentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto opposto alla madre intenzionale di riconoscere come suo figlio il bambino nato in Italia mediante ricorso a una procreazione medicalmente assistita praticata all'estero. - La questione che si pone è se, nelle circostanze del caso di specie, una tale impossibilità sia o meno costitutiva di un inadempimento da parte dello Stato convenuto al suo obbligo positivo di garantire al ricorrente il rispetto effettivo della sua vita privata e familiare.
- La Corte rammenta che, in cause relative a una presunta assenza di riconoscimento giuridico, nel diritto interno, di un rapporto di filiazione legalmente accertato all'estero tra bambini nati mediante ricorso alla gestazione per altri in un paese straniero e i loro genitori intenzionali, (Valdís Fjölnisdóttir e altri c. Islanda, n. 71552/17, 18 maggio 2021, M. c. Norvegia, n. 30254/18, 24 marzo 2022, H. c. Regno Unito (dec.), n. 32185/20, 31 maggio 2022, e C.E. e altri c. Francia, sopra citata, relativa al riconoscimento di un rapporto di filiazione tra un minore e l'ex compagna della sua madre biologica), essa ha adottato un approccio globale che tiene conto non soltanto della situazione alla data della nascita del minore o anche a quella dell'esame da parte sua della doglianza, ma anche dell'esistenza di una possibilità di riconoscimento giuridico successivo. Inoltre, essa si è pronunciata in concreto sulle conseguenze dell'ingerenza per il diritto alla vita privata dei ricorrenti. Gli Stati dispongono di un ampio margine di apprezzamento per scegliere il tipo di procedura da privilegiare. A tale riguardo, la Corte ha anche ammesso che il rifiuto di riconoscere il legame poteva essere compensato attraverso l'istituzione di un meccanismo effettivo, anche de facto (C.E. e altri c. Francia, sopra citata, § 107), che rendesse possibile in fine un tale riconoscimento. Un procedimento di adozione poteva rispondere a questa necessità nella misura in cui le sue condizioni erano adeguate e le sue modalità permettevano una decisione rapida, in modo da evitare che il minore fosse mantenuto a lungo in una incertezza giuridica per quanto riguarda tale rapporto (Parere consultivo n. P16-2018-001, sopra citata, § 54, e D c. Francia, n. 11288/18, §§ 64 e 70, 16 luglio 2020). La Corte ha precisato che tale conclusione valeva anche nel caso di un minore nato dai gameti di un padre intenzionale (D c. Francia, sopra citata, § 64)
- La Corte ritiene che queste conclusioni si applichino anche a un caso come quello oggi in esame, nel quale M.B. e C.D.O. hanno fatto ricorso a una tecnica di procreazione medicalmente assistita vietata nello Stato convenuto, ma legale in un altro paese, e in cui la nascita del ricorrente è regolata dalla normativa nazionale dello Stato convenuto (F. e altri c. Germania, n. 46808/16, § 93, 12 novembre 2024). Su questo punto, essa osserva che in Italia, come la Corte di cassazione ha sottolineato nella sentenza n. 8029 del 2020, la PMA tra persone dello stesso sesso senza legame biologico è espressamente esclusa dalla legge.
- A questo riguardo, la Corte ritiene che i principi elaborati, da un lato, nelle cause Mennesson (sopra citata) e Labassee c. Francia (n. 65941/11, 26 giugno 2014), dall'altro nel Parere consultivo sopra menzionato e nella causa D c. Francia (sopra citata), e, infine, nella causa E. e altri c. Francia (sopra citata), si applichino alla presente causa e, più precisamente, alla questione del rapporto di filiazione tra il ricorrente e la madre intenzionale, con la quale ha sviluppato dalla sua nascita un legame concreto di natura filiale.
- La Corte osserva che, almeno a partire dal 2014 (paragrafo 22 supra), vari tribunali hanno iniziato ad ammettere il ricorso da parte del genitore intenzionale all'«adozione in casi particolari», approccio che è stato successivamente sancito dalla Corte di cassazione (paragrafo 22 supra, e si veda anche C c. Italia, sopra citata, § 22). Essa constata, come il Governo, che l'evoluzione giurisprudenziale che permette il riconoscimento dell'adozione da parte del genitore intenzionale era anteriore alla nascita del ricorrente, e che nessuna domanda di adozione sembra essere stata presentata da M.B.
- La Corte ritiene che, fin dalla sentenza del tribunale che ha ordinato la rettifica dell'atto di nascita del ricorrente, M.B. aveva la possibilità di presentare una domanda di adozione dell’interessato sulla base dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 e, in tal modo, di porre fine all'incertezza giuridica nella quale egli si trovava.
- A questo riguardo, la Corte tiene a rammentare che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni relative all'«adozione in casi particolari» nella misura in cui esse escludevano che fosse creato tra l'adottato i genitori dell'adottante lo stesso vincolo di parentela di quello stabilito dagli altri tipi di adozione (paragrafo 25 supra).
- Essa osserva anche che, nel novembre 2022 (paragrafo 22 supra), le Sezioni unite della Corte di cassazione, pur ricordando che la trascrizione dell'atto di nascita di un bambino nato tramite ricorso a una GPA praticata all'estero era, nella misura in cui riguardava il genitore intenzionale, vietata in quanto contraria all'ordine pubblico, ha stabilito, facendo riferimento alle sentenze B. e altri c. Svizzera, nn. 58817/15 e 58252/15, 22 novembre 2022, e D c. Francia, sopra citata, che «l’adozione è il mezzo che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame [esistente] con il partner del genitore biologico che ha condiviso il progetto genitoriale e ha di fatto concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita».
- Di conseguenza, la Corte constata che il desiderio di ottenere il riconoscimento di un legame tra il ricorrente la madre intenzionale non si scontrava con una impossibilità generale e assoluta (C c. Italia, sopra citata, § 77), in quanto M.B. aveva a sua disposizione la via dell'adozione, che ha scelto di non utilizzare. In effetti, nel momento in cui il tribunale ha ordinato la rettifica dell'atto di nascita del ricorrente, M.B. disponeva già della possibilità di chiedere di adottare l'interessato, il che gli avrebbe evitato di trovarsi nella situazione di incertezza giuridica dallo stesso lamentata. Ora, la Corte ha precisato, nel Parere consultivo sopra menzionato (§§ 52 e 54), che un meccanismo effettivo che permette il riconoscimento di un rapporto di filiazione tra i minori interessati e la madre intenzionale deve esistere al più tardi nel momento in cui, secondo la valutazione delle circostanze di ogni singolo caso, si è concretizzato il legame tra il minore la madre intenzionale. La Corte osserva che tale evoluzione del diritto positivo, che apre la strada all'«adozione in casi particolari» per il genitore intenzionale (paragrafo 22 supra), è anteriore alla decisione interna definitiva, e ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, aspettarsi da M.B. e C.D.O. che avviino un procedimento di adozione non significa imporre al minore un onere eccessivo (D c. Francia sopra citata, § 67).
La Corte osserva che il ricorrente lamenta il fatto che il procedimento di adozione sarebbe sottoposto a condizioni rigide, e ne contesta, in particolare, la natura unilaterale, dato che lo stesso può essere avviato esclusivamente dal genitore adottivo (tenuto conto dell'assenza di potere di iniziativa del minore). Essa ammette che, in altre circostanze, quest'ultimo elemento potrebbe generare una situazione di incertezza per il minore. Ora, al contrario, nella presente causa la Corte constata che M.B. ha manifestato fin dalla nascita del ricorrente la sua intenzione di assumere pienamente il suo ruolo di genitore accanto a C.D.O. - Anche se la Corte costituzionale ha considerato che l'«adozione in casi particolari», anche dopo le evoluzioni recentemente intervenute (paragrafi 25 e 75 supra), non equivaleva a un rapporto di filiazione stabilito per mezzo di una trascrizione, la Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza, l'equivalenza totale non è richiesta dall'articolo 8 (si vedano, per l’adozione, Parere consultivo P16-2018-001, sopra citato, Valdís Fjölnisdóttir e altri, n. 71552/17, § 71, 18 maggio 2021, relativa all’affidamento familiare, e C.E. e altri c. Francia, sopra citata, §§ 99 e seguenti per situazioni de facto).
- La Corte conviene con il Governo che l'assenza di un rapido accertamento di un legame giuridico tra il minore e la sua madre intenzionale derivante dall'annullamento della trascrizione è dovuta alla scelta che hanno fatto M.B. e C.D.O. di non avvalersi dell'«adozione in casi particolari». Pertanto, esse hanno contribuito a prorogare l'instabilità dello status giuridico del ricorrente. A questo proposito, la Corte osserva che il ricorrente contesta il fatto che, all'epoca, l'ordinamento giuridico italiano non autorizzava la registrazione allo stato civile della semplice dichiarazione di volontà della madre intenzionale di riconoscere il figlio. La Corte osserva che, in altre cause, essa ha dichiarato conformi all'interesse superiore del minore dei rifiuti simili: in particolare, per quanto riguarda la registrazione della qualità di genitore intenzionale di un minore nato mediante ricorso a una GPA praticata all'estero, la Corte ha ritenuto che non si possa dedurre dall’interesse superiore del minore che il riconoscimento del rapporto di filiazione tra lo stesso e la madre intenzionale richiesto dal diritto del minore al rispetto alla sua vita privata, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, impone agli Stati di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita straniero in quanto esso indica la madre intenzionale come madre legale. A seconda delle circostanze di ciascun caso, anche altre modalità possono rispondere adeguatamente a questo interesse superiore, tra cui l'adozione, che, per quanto riguarda il riconoscimento di tale legame, produce effetti analoghi a quelli della trascrizione dell'atto di nascita straniero (D c. Francia, sopra citata § 52).
- Pertanto, non vi è stato inadempimento da parte dello Stato convenuto al suo obbligo di garantire al ricorrente il rispetto effettivo della sua vita privata.
- Peraltro, la Corte osserva che il ricorrente non ha fatto valere ostacoli reali e pratici nello svolgimento della sua vita familiare quotidiana (E. sopra citata, § 95). Essa osserva che l'interessato vive con C.D.O. e M.B. da quando è nato e che, mantenendo la filiazione con C.D.O. (si veda, a contrario, C c. Italia, sopra citata, § 67), il suo riconoscimento sociale, il suo stato civile e la sua cittadinanza erano garantiti. Il godimento effettivo da parte del ricorrente della sua vita familiare non è stato dunque interrotto da un intervento dello Stato convenuto.
- Pertanto, e tenuto conto del margine di apprezzamento lasciato allo Stato convenuto, la Corte conclude che le difficoltà pratiche che il ricorrente ha potuto incontrare nella sua vita familiare a causa dell'annullamento della trascrizione del suo atto di nascita nella parte in cui indicava la madre intenzionale non hanno oltrepassato i limiti che impone il rispetto dell'articolo 8 della Convenzione (Mennesson, §§ 92-94, Labassee, §§ 71‑73, B. e altri c. Svizzera, §§ 93 e 94, Valdís Fjölnisdóttir e altri, §§ 71-75, e C.E. e altri c. Francia, §§ 93-97, tutte sopra citate, e K.K. e altri c. Danimarca, n. 25212/21, §§ 49-51, 6 dicembre 2022).
- Pertanto, non vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE
- Dichiara, all'unanimità, il ricorso ricevibile;
- Dichiara, con 6 voti contro 1, che non vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 9 ottobre 2025, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Ivana Jelić
Presidente
Ilse Freiwirth
Cancelliere
Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione dell'opinione separata della giudice A. Adamska-Gallant.
OPINIONE DISSENZIENTE DELLA GIUDICE ADAMSKA-GALLANT
(Traduzione)
Non posso condividere l'opinione della maggioranza secondo la quale nel caso di specie non vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata.
Pur condividendo la constatazione della maggioranza secondo la quale l'instabilità della situazione nella quale si trovava il ricorrente è derivata dalla decisione di sua madre di chiedere la trascrizione del suo atto di nascita piuttosto che avviare un procedimento di adozione, ritengo tuttavia che questo non dovrebbe essere il fattore determinante ai fini della valutazione dei diritti dell'interessato in riferimento alla Convenzione. Fondamentalmente, il minore, che è oggetto diretto di tale procedimento, non può essere considerato responsabile delle scelte procedurali operate dal genitore.
L'annullamento dell'atto di nascita del ricorrente dopo più di cinque anni di procedimento giudiziario desta serie preoccupazioni per quanto riguarda il rispetto da parte dello Stato dei suoi obblighi positivi derivanti dall'articolo 8. L'errore commesso dalle autorità dello Stato produce l'effetto di creare un lungo periodo di incertezza e di instabilità giuridica per il ricorrente, la cui identità e la cui vita privata erano in gioco.
L'obbligo positivo che incombeva allo Stato di proteggere la vita privata del ricorrente comprendeva l'obbligo di porre rimedio rapidamente all'errore commesso e alla situazione che ne è derivata. Considerata la natura sensibile dei diritti che sono in gioco, i quali riguardano il nucleo stesso dell'identità del ricorrente, ogni ritardo nell'adozione di misure correttive è inaccettabile. Il fatto che siano passati più di cinque anni prima che l'atto di nascita fosse annullato fa pensare che lo Stato non ha dimostrato la diligenza richiesta su questioni che riguardano l'identità e la vita privata di un minore.