Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 gennaio 2025 - Ricorso n. 31795/23 e altri 4 - Causa Banca Sistema S.p.a. c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BANCA SISTEMA S.P.A. c. ITALIA

(Ricorso n. 31795/23)

SENTENZA

STRASBURGO

16 gennaio 2025

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Banca sistema S.p.a. c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Georgios A. Serghides, presidente,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, giudici,

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 5 dicembre 2024,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso presentato contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») l’11 agosto 2023.
  2. La parte ricorrente è stata rappresentata dall’avv. Francesco Verri, del foro di Crotone.
  3. Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. Le precisazioni sulla parte ricorrente sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. La parte ricorrente lamenta la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni da parte di un comune in dissesto, e l’impossibilità di avviare dei procedimenti, per ottenere l'esecuzione dei suddetti provvedimenti, ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000 e della legge n. 140 del 2004.

IN DIRITTO

  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. La parte ricorrente lamenta in via principale la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in suo favore, e l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Essa invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. Nelle sentenze di principio De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, Pennino c. Italia, n. 43892/04, 24 settembre 2013, Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore della parte ricorrente.
  5. Di conseguenza, tali doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, a causa della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni.
  1. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
  1. La parte ricorrente ha formulato altre doglianze sotto il profilo dell’articolo 6 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, relative a una violazione del diritto di accesso a un tribunale e alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata). Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che gli stessi rivelano una violazione della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa Ventorino, sopra citata, e nella causa Lighea Immobiliare S.A.A. e altri c. Italia (n. 54352/14, 18 gennaio 2024).
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;
  3. Dichiara che vi è stata violazione della Convenzione e dei suoi Protocolli per quanto riguarda le altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata);
  4. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
  5. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare alla parte ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 16 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Georgios A. Serghides
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

 

ALLEGATO

Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni