Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 febbraio 2025 - Ricorso n. 64066/19 - Causa P.P. c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA P.P. c. ITALIA
(Ricorso n. 64066/19)
SENTENZA
Art 3 (procedurale) • Obblighi positivi • Inadempimento da parte dello Stato del suo dovere di condurre un’indagine effettiva in materia di violenza domestica • Impunità totale dell’ex compagno della ricorrente a causa del ritardo ingiustificato del procedimento penale a suo carico estinto per effetto della prescrizione • Autorità che non hanno preso in considerazione il problema specifico della violenza domestica • Passività giudiziaria di fronte alla gravità delle aggressioni denunciate dalla ricorrente • Conseguenze combinate delle peculiarità del sistema nazionale in materia di prescrizione e dei ritardi nei procedimenti, incompatibili con le esigenze della Convenzione
Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
13 febbraio 2025
Questa sentenza diverrà definitiva nelle condizioni di cui all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa P.P. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:
Ivana Jelić, presidente,
Erik Wennerström,
Georgios A. Serghides,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, giudici,
e da Ilse Freiwirth, cancelliere di sezione,
Visti:
il ricorso (n. 64066/19) proposto contro la Repubblica italiana da una cittadina di questo Stato, la sig.ra P.P. («la ricorrente»), che, il 5 dicembre 2019 ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo») le doglianze relative agli articoli 3 e 8 della Convenzione, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto,
la decisione di non rivelare l’identità della ricorrente,
le osservazioni delle parti,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 21 gennaio 2025,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
- Il ricorso riguarda gli obblighi positivi derivanti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione in un contesto di violenza e atti persecutori subiti dalla ricorrente tra il 2007 e il 2009. La ricorrente lamenta una mancanza di effettività dell’indagine penale e l’inosservanza delle garanzie procedurali in quanto, poiché i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione, le autorità non avrebbero agito con la tempestività e la diligenza richieste. Inoltre, l’interessata afferma che, nel condurre l’indagine penale, le autorità nazionali non hanno preso in considerazione il problema specifico della violenza domestica, tenuto conto del fatto che il reato di atti persecutori non esisteva fino al 2009. Secondo la ricorrente, procedendo in tal modo, le autorità non hanno dato una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati.
IN FATTO
- La ricorrente è nata nel 1970 e risiede a Pisa. È stata rappresentata dall’avv. N. Pignatelli.
- Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, avvocato dello Stato.
- Il 21 dicembre 2009 la ricorrente sporse denuncia, dichiarando di essere stata vittima dal 2007 di violenze fisiche, atti persecutori e molestie da parte di AB., il suo ex compagno. Essa affermava, in particolare, di essere stata aggredita da A.B. in tre occasioni.
- Un primo episodio violento si era verificato il 29 marzo 2008. In questa occasione, A.B. si era scagliato contro la ricorrente, mentre quest’ultima era in bicicletta, facendola cadere e prendendole con la forza la borsa. Alcuni testimoni presenti avevano chiamato la polizia.
- Un secondo episodio violento si era verificato il 26 ottobre 2008. A.B. l’aveva afferrata violentemente per il collo, e poi l’aveva fatta salire in macchina con la forza. Una volta rientrata a casa, la ricorrente aveva chiamato la polizia. Successivamente, si era recata all’ospedale, dove erano stati riscontrati dei graffi sulla schiena, degli arrossamenti attorno al collo, abrasioni multiple e stato di shock. Le era stata prescritta una sospensione dell’attività lavorativa di cinque giorni.
- Infine, si era verificata una terza aggressione fisica il 30 novembre 2008, mentre la ricorrente era con sua sorella a una conferenza: A.B. l’aveva afferrata per i capelli e aveva cercato di impossessarsi del suo telefono cellulare fino a quando lei era riuscita a fuggire.
- Nella sua denuncia la ricorrente affermava, inoltre, che A.B. sorvegliava i suoi spostamenti, la seguiva in auto, perquisiva il suo telefono, controllava la sua biancheria intima, la sminuiva, la insultava, la allontanava dalla sua famiglia e la minacciava, e definiva tale comportamento come ricerca di controllo e coercizione. Essa indicava con precisione la data e l’ora dei messaggi e delle chiamate che aveva ricevuto da parte di A.B. (più di 2.500 messaggi), e comunicava anche l’identità dei testimoni che potevano confermare le sue dichiarazioni.
- Il reato (notitia criminis) fu iscritto nel registro notizie di reato il 4 marzo 2010, e furono avviate le indagini.
- La ricorrente non fu sentita dal procuratore, e l’unico atto di indagine compiuto fu l’acquisizione delle registrazioni delle telecamere di controllo del traffico del comune di Pisa. Non fu ottenuta alcuna copia dei messaggi e delle chiamate telefoniche di A.B. inviati alla ricorrente.
- Tre anni e mezzo più tardi, e più precisamente il 7 maggio 2013, il procuratore dispose il rinvio a giudizio di A.B. per fatti di molestia, reato previsto dall’articolo 612 bis del codice penale, commesso nei confronti della ricorrente tra il 2007 e il 2009.
- Il 15 ottobre 2013 la ricorrente si costituì parte civile. La prima udienza fu fissata al 7 novembre 2013.
- Con sentenza emessa l’8 gennaio 2016, il tribunale de Pisa assolse A.B., osservando anzitutto che, al momento dei fatti, la ricorrente e A.B. vivevano una relazione sentimentale «tossica e tormentata». Il tribunale ritenne che non sussistesse l’elemento materiale e/o psicologico del reato di atti persecutori, in quanto la ricorrente non aveva interrotto la sua relazione con A.B., e si rendeva invece disponibile quando quest’ultimo la invitava per offrirle dei regali e delle proposte di lavoro, nonostante il comportamento oggettivamente molesto di A.B. nei suoi confronti. Il tribunale considerò dunque che A.B. non era consapevole di causare alla parte lesa un disagio psichico e morale e che, di conseguenza, l’elemento materiale del reato di molestie non risultava provato (perché il fatto non sussiste).
- La ricorrente e il procuratore interposero appello avverso tale sentenza nel settembre 2016.
- Con una sentenza emessa il 30 maggio 2017, la corte d’appello di Firenze assolse A.B. per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge che ha introdotto il reato di atti persecutori, ossia il 25 febbraio 2009, ma dichiarò estinti per prescrizione i fatti commessi dopo tale data.
- In particolare, la corte d’appello osservò che la legge che ha introdotto il reato di atti persecutori era entrata in vigore il 25 febbraio 2009, e che l’indagine aveva fatto emergere anche tre episodi di aggressioni fisiche (si vedano i paragrafi 8 - 10 supra), che non erano stati contestati, commessi prima di tale data. Essa ritenne che, in ogni caso, tali reati fossero prescritti.
- La corte d’appello osservò che la fase delle indagini e il processo dinanzi al tribunale erano durati così a lungo che il termine di prescrizione del reato era pienamente scaduto. Essa condannò A.B. a risarcire la ricorrente; l’importo del risarcimento doveva essere determinato dai giudici civili.
- La ricorrente presentò ricorso per cassazione. Con una sentenza emessa il 5 giugno 2019, nove anni e mezzo dopo che era stata depositata la denuncia, l'Alta giurisdizione confermò la prescrizione del reato, ma annullò la sentenza per quanto riguarda la responsabilità di A.B. per vizio di motivazione, in quanto il dibattimento non era stato riaperto durante il processo di appello. La Corte suprema rinviò la causa dinanzi ai giudici civili.
- Nel 2019 la ricorrente citò A.B. dinanzi alla corte d'appello civile di Firenze, e chiese il risarcimento dei danni subiti, in particolare per quanto riguarda i pregiudizi per la sua salute che avevano comportato un'incapacità temporanea di lavoro, le offese alla dignità umana e la protezione dei dati personali, e anche dei pregiudizi economici derivanti dalla perdita di reddito, dalle spese mediche e dal danno causato alla sua immagine.
- Con una sentenza emessa nel 2024, la corte d'appello di Firenze esaminò gli atti commessi da A.B. dopo l'entrata in vigore della legge che aveva introdotto il reato di atti persecutori, e lo condannò a versare alla ricorrente un risarcimento di 268.403,26 EUR, più le spese. In particolare, la corte d'appello considerò che la ricorrente era da molto tempo provata e indebolita dalle minacce, dagli insulti e dalle continue intromissioni di A.B. nella sua vita, e che questi fatti, che colpivano una persona ormai incapace di difendersi, avevano comportato dei danni psicologici temporanei, e poi permanenti.
- Questa sentenza non è ancora definitiva, e potrebbe essere oggetto di un ricorso per cassazione.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
- IL REGIME GIURIDICO INTERNO
- Le disposizioni pertinenti in materia civile e penale relative alla violenza domestica sono indicate nella sentenza Landi c. Italia (n. 10929/19, §§ 47-49, 7 aprile 2022).
- Le disposizioni pertinenti in materia di prescrizione sono riepilogate nella sentenza S. c. Italia (n. 32715/19, §§ 68-83, 7 luglio 2022).
- Dopo che è stata adottata la legge n. 134 del 27 settembre 2021 (S. c. Italia (sopra citata, § 77), il legislatore italiano è intervenuto nuovamente per inquadrare meglio le disposizioni che limitano la prescrizione nel corso del procedimento. Infatti, un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati è attualmente all’esame del Senato.
- Secondo tale disegno di legge, la sospensione della prescrizione, regolamentata dal nuovo articolo 159 bis del codice penale («sospensione del corso della prescrizione in seguito alla sentenza di condanna»), si applicherebbe soltanto dopo la condanna. Per quanto riguarda la durata, il corso della prescrizione sarebbe sospeso per un tempo non superiore a due anni dinanzi alla corte d’appello, e per un tempo non superiore a un anno dinanzi alla Corte di cassazione, ossia dopo la sentenza di appello che conferma la condanna. Dopo una condanna in primo grado, il giudice penale disporrebbe di ulteriori tre anni, tra il secondo e il terzo grado di giudizio, per chiudere il processo ed evitare la prescrizione. La sospensione inizierebbe a decorrere a partire dalla data limite di deposito della motivazione della decisione giudiziaria, e sarebbe cumulabile con le diverse cause di sospensione previste dall’articolo 159 del codice penale.
- Tra le altre modifiche apportate alla legislazione, per quanto riguarda il codice penale, alla lista dei reati per i quali il termine di prescrizione è aumentato della metà (invece di un quarto), in presenza di atti interruttivi, sarebbero aggiunti alcuni reati del «codice rosso», tra i quali vi sono gli atti persecutori (articolo 612 bis del codice penale) e le lesioni personali volontarie e la deformazione dell’aspetto della vittima mediante lesioni permanenti al viso (articoli 582 e 583 quinquies del codice penale), e tali reati si possono considerare gravi quando sono commessi nei confronti del coniuge o di una persona legata da una relazione affettiva, o nel contesto di maltrattamenti familiari o di violenza sessuale.
- IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNAZIONALI
- Le disposizioni pertinenti sono riportate nella sentenza Landi (sopra citata, §§ 50-55).
- Le disposizioni della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (detta «Convenzione di Istanbul») sono citate nelle sentenze Landi sopra citata, §§ 52-54, e De Giorgi c. Italia (n. 23735/19, §§ 40-43, 16 giugno 2022). Tale convenzione è entrata in vigore nei confronti dell’Italia il 1° agosto 2014.
- I passaggi pertinenti del rapporto di valutazione di riferimento sull’Italia, redatto il 3 gennaio 2020 dal Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), che è un organo specializzato indipendente incaricato di monitorare l’applicazione, ad opera delle Parti, della Convenzione di Istanbul (Landi, sopra citata, §§ 53-54), sono riportati nella sentenza S. c. Italia (sopra citata, § 85).
IN DIRITTO
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DELLA CONVENZIONE
- La ricorrente lamenta una mancanza di effettività dell’indagine penale e l’inosservanza delle garanzie procedurali in quanto, poiché i reati sono estinti per prescrizione, le autorità non avrebbero agito con la tempestività e la diligenza richieste. Inoltre, essa afferma che, quando hanno compiuto l’indagine penale, le autorità nazionali non hanno tenuto conto del problema specifico della violenza domestica, dato che il reato di atti persecutori non esisteva prima di febbraio 2009. Secondo la ricorrente, procedendo in questo modo, le autorità non hanno dato una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati. Il risultato di questa omissione è che il suo ex compagno ha beneficiato di una totale impunità a causa della lunga durata dei procedimenti. La ricorrente invoca gli articoli 3 e 8 della Convenzione.
- La Corte rammenta che non è vincolata dai motivi di ricorso presentati da un ricorrente ai sensi della Convenzione e dei suoi Protocolli, e che può decidere la qualificazione giuridica da attribuire ai fatti di una doglianza esaminando quest'ultima sotto il profilo di articoli o disposizioni della Convenzione diversi da quelli citati dal ricorrente (Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 126, 20 marzo 2018).
- Ora, tenuto conto della sua giurisprudenza e della natura delle doglianze formulate dalla ricorrente (paragrafi 46-47 supra), la Corte ritiene che le questioni sollevate nel caso di specie debbano essere esaminate unicamente sotto il profilo degli obblighi procedurali dell'articolo 3 della Convenzione, così formulato:
Articolo 3
«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»
- Sulla ricevibilità
- Il Governo eccepisce il mancato esaurimento dei ricorsi interni in quanto, nonostante una sentenza del 2024 emessa dalle giurisdizioni civili con la quale l’ex compagno della ricorrente è stato condannato a versarle un risarcimento, il procedimento civile è ancora pendente.
- La ricorrente contesta le affermazioni del Governo e replica che essa lamenta, sotto il profilo degli articoli 3 e 8, una mancanza di effettività dell’indagine penale in risposta alle sue doglianze e una forma di impunità che si sarebbe instaurata a causa di una mancanza di tempestività e di diligenza imputabile alle autorità.
- La Corte rammenta di avere già affermato (De Giorgi, sopra citata, § 47) che un’azione civile può portare al versamento di un risarcimento, ma non all’azione penale nei confronti della persona responsabile degli atti di violenza domestica, e che, dunque, tale azione non può permettere allo Stato di adempiere all’obbligo procedurale ad esso imposto dall’articolo 3 in materia di indagine sugli atti di violenza in questione (Tunikova e altri c. Russia, nn. 55974/16 e altri 3, § 120, 14 dicembre 2021, e Volodina c. Russia, 41261/17, § 100, 9 luglio 2019, e i riferimenti ivi citati).
- Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all’articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.
- Sul merito
- Tesi delle parti
- La ricorrente considera che le autorità non hanno agito con la dovuta diligenza, e che il ritardo nell’indagine di circa quattro anni è inaccettabile. A tale riguardo, essa afferma che sono trascorsi sei mesi tra il deposito della sua denuncia e l’iscrizione della stessa nel registro notizie di reato. Essa sostiene, inoltre, che il tribunale ci ha messo più di tre anni per emettere la sua decisione, che l’appello è stato registrato sei mesi dopo, che a causa della prescrizione il dibattimento non è stato riaperto dinanzi alla corte d’appello, e, infine, che la sentenza della Corte di cassazione che confermava la prescrizione è intervenuta dieci anni dopo che aveva presentato la denuncia.
- La ricorrente rammenta altresì che, per i fatti che sono stati commessi fino a febbraio 2009, A.B. è rimasto impunito, dato che la legge che aveva introdotto il reato di atti persecutori non era ancora entrata in vigore, e che la Raccomandazione (2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza è rimasta lettera morta.
- Secondo la ricorrente, nulla può giustificare la asserita passività delle autorità giudiziarie nell’esercizio dell’azione penale.
- Essa conclude, dunque, che il superamento del termine di prescrizione ha permesso ad A.B. di godere di un’impunità.
- Il Governo, invece, giustifica la lunga durata del procedimento facendo valere la complessità del caso, il numero di testimoni e le perizie necessarie sulle videocamere di sorveglianza e sul telefono della ricorrente. Inoltre, il Governo sostiene che la ricorrente ha comunque ottenuto, a titolo di provvisionale, un risarcimento danni in quanto parte civile nel procedimento dinanzi alle giurisdizioni civili.
- Il Governo tiene a rammentare che, prima dell’entrata in vigore, nel 2009, della legge che ha introdotto il reato di atti persecutori, l’ordinamento giuridico italiano prevedeva che gli atti persecutori erano sanzionati dalle disposizioni relative alle lesioni personali (articolo 582 del codice penale), alle percosse (articolo 581 del codice penale), alla violenza privata (articolo 610 del codice penale) e alla molestia (articolo 660 del codice penale). Anche se A.B. fosse stato accusato di questi reati, vi sarebbe comunque stata prescrizione, tenuto conto del tempo necessario per svolgere le indagini, per accertare i fatti, per quanto riguarda la fase delle indagini e dato il ritardo del processo di primo grado.
- Valutazione della Corte
a) Sull’applicabilità dell’articolo 3 della Convenzione
- La Corte rinvia ai principi generali relativi all’applicabilità dell’articolo 3 riportati nella sentenza De Giorgi (sopra citata, 62). Il Governo non contesta che la ricorrente è stata sottoposta a un trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione. Oltre alle violenze fisiche subite dalla ricorrente (paragrafo 16 supra), la Corte riconosce anche che le conseguenze psicologiche costituiscono un aspetto importante della violenza domestica (Valiulienė c. Lituania, n. 33234/07, § 69, 26 marzo 2013, Volodina, sopra citata, §§ 74‑75, e 81, Tunikova, sopra citata, § 76, De Giorgi, sopra citata, §§ 63-65, M.S. c. Italia, sopra citata, §§109-113, Luca c. Repubblica di Moldavia, n. 55351/17, § 60, 17 ottobre 2023). La Corte osserva che il fenomeno della violenza domestica non si considera limitato alla sola violenza fisica, ma include, tra l’altro, la violenza psicologica e gli atti persecutori (Buturugă c. Romania, n. 56867/15, § 74, 11 febbraio 2020), le minacce (Tunikova e altri, sopra citata, § 119) e il timore di nuove aggressioni (Eremia c. Repubblica di Moldavia, n. 3564/11, § 54, 28 maggio 2013, T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia, n. 26608/11, § 41, 2 gennaio 2014, e Volodina, sopra citata, § 75).
- Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che i maltrattamenti inflitti alla ricorrente fossero sufficientemente gravi per raggiungere il livello di gravità richiesto per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione.
b) Principi generali
- I principi generali relativi all’effettività dell’indagine penale riguardante fatti di violenza domestica sono stati sintetizzati nella sentenza S. c. Italia (sopra citata, §§ 134-139).
- In particolare, la Corte ha dichiarato che gli Stati hanno un obbligo positivo di istituire e di applicare effettivamente un sistema di repressione di qualsiasi forma di violenza domestica, e di offrire delle garanzie procedurali sufficienti alle vittime (Opuz c. Turchia, n. 33401/02, § 145, CEDU 2009, e Bălşan c. Romania, n. 49645/09, § 57 in fine, 23 maggio 2017). Essa insiste sulla particolare diligenza che richiede il trattamento delle denunce per violenza domestica, e ritiene che le specificità dei fatti di violenza domestica, come riconosciute nella Convenzione di Istanbul, debbano essere tenute presenti nell’ambito dei procedimenti interni.
c) Applicazione dei principi generali nel caso di specie
- Passando a esaminare i fatti del caso di specie, la Corte osserva che il Governo non contesta espressamente l’applicabilità dell’articolo 3 della Convenzione. A questo proposito, le argomentazioni del Governo mirano piuttosto a sostenere che le autorità nazionali hanno rispettato i loro obblighi positivi ai sensi della Convenzione, mettendo a disposizione della ricorrente dei ricorsi idonei a far esaminare le sue doglianze ed eventualmente ad accordarle una riparazione.
- In risposta alle accuse di aggressione, di atti persecutori e di minacce che aveva formulato la ricorrente (si vedano i paragrafi 4 - 11 supra), l’autorità giudiziaria ha avviato un’indagine. A questo proposito, la Corte osserva che sono trascorsi tre mesi prima che la denuncia della ricorrente fosse registrata (paragrafo 9 supra). Essa constata che A.B. è stato rinviato a giudizio circa quattro anni dopo il deposito della denuncia, e che la sentenza di primo grado è stata pronunciata più di sei anni dopo il suddetto deposito (paragrafo 13 supra). Sedici mesi dopo l’adozione della sentenza di primo grado, la corte d’appello ha assolto A.B. per i fatti commessi prima del 25 febbraio 2009, in quanto infatti la legge che prevede il reato di atti persecutori non era ancora entrata in vigore, e ha dichiarato che i fatti delittuosi ascritti ad A.B. dopo tale data erano estinti per prescrizione (paragrafo 15 supra).
- La Corte rammenta di avere già concluso che, nel trattamento giudiziario del contenzioso sulle violenze contro le donne, spetta ai giudici nazionali tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità, morale, fisica e/o materiale, della vittima, e valutare la situazione di conseguenza, quanto più rapidamente possibile (S. c. Italia, sopra citata, § 142). La Corte non è convinta che, nel caso di specie, le autorità abbiano dimostrato una volontà reale di fare in modo che A.B. dovesse rendere conto del suo comportamento. Al contrario, la Corte ritiene che i giudici nazionali abbiano agito in violazione del loro obbligo di assicurare che A.B., imputato di minacce e atti persecutori, fosse giudicato rapidamente e non potesse pertanto beneficiare della prescrizione.
- Nelle circostanze del caso, non si può ritenere che le autorità italiane abbiano agito con sufficiente tempestività e con una diligenza ragionevole. Tenuto conto del modo in cui le autorità hanno trattato le informazioni dalle quali risultava che erano state commesse violenze domestiche nei confronti della ricorrente – in particolare della loro incapacità di condurre un’indagine e di far sì che l’autore fosse perseguito e punito senza ritardi ingiustificati –, la Corte considera che, nel condurre l’indagine penale, le autorità nazionali non abbiano tenuto conto del problema specifico della violenza domestica e, in tal modo, non abbiano dato una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente.
- Il risultato di questa lacuna è che A.B. ha goduto di un’impunità totale (S. c. Italia, sopra citata, § 143).
- Nella sentenza S. c. Italia (sopra citata, § 144), la Corte ha affermato che lo scopo di una protezione efficace contro i maltrattamenti, comprese le violenze domestiche, non si può considerare raggiunto quando un procedimento penale è chiuso in quanto i fatti sono prescritti (Valiulienė, sopra citata, § 85). Questa constatazione non modifica il fatto che, come nel caso di specie, può essere accordato un risarcimento danni per dei reati prescritti. Sebbene la ricorrente non abbia ancora ottenuto un risarcimento da parte del suo ex compagno dopo un lungo procedimento che non si è ancora concluso (paragrafo 21 supra), la Corte rammenta che i reati legati alle violenze domestiche devono essere considerati, anche se sono commessi da privati, tra i reati più gravi per i quali la giurisprudenza della Corte considera che è incompatibile con gli obblighi procedurali derivanti dall’articolo 3 che le indagini su tali reati si estinguano per effetto della prescrizione a causa dell’inerzia delle autorità (per quanto riguarda la concessione dell’amnistia in caso di violenza sessuale commessa da privati, si veda la sentenza E.G. c. Repubblica di Moldavia, n. 37882/13, § 43, 13 aprile 2021).
- Essa ha anche sottolineato che spetta allo Stato gestire il proprio sistema giudiziario in modo tale da permettere ai propri tribunali di rispondere alle esigenze della Convenzione, in particolare quelle relative agli obblighi derivanti dall'articolo 3 della Convenzione. Essa osserva con preoccupazione le conseguenze combinate delle particolarità del sistema italiano in materia di prescrizione e dei ritardi nei procedimenti, e condivide le perplessità del GREVIO (paragrafo 29 supra), secondo le quali tali fattori comportano la prescrizione di un numero importante di cause anche in ambito di violenza domestica, ad esempio i maltrattamenti, gli atti persecutori e le violenze sessuali (S. c. Italia, sopra citata, § 147).
- La Corte rammenta che essa si aspetta che gli Stati siano particolarmente severi quando sanzionano anche i responsabili di violenze domestiche, in quanto è in gioco non soltanto la questione della responsabilità penale individuale degli autori: perciò, le autorità giudiziarie interne non devono in nessun caso dimostrarsi disposte a lasciare impunite delle violazioni dell'integrità fisica e morale delle persone. Lo Stato ha anche il dovere di lottare contro il sentimento di impunità di cui gli aggressori possono pensare di beneficiare, e di mantenere la fiducia e il sostegno dei cittadini nello stato di diritto, in modo tale da prevenire qualsiasi apparenza di tolleranza o di collusione delle autorità rispetto agli atti di violenza (Okkalı c. Turchia, n. 52067/99, § 65, CEDU 2006-XII).
- Nella presente causa la Corte ritiene, tenuto conto degli elementi sopra esposti, che il modo in cui le autorità interne, da una parte, sulla base dei meccanismi di prescrizione dei reati tipici del quadro nazionale, hanno mantenuto un sistema nel quale la prescrizione è strettamente legata all'azione giudiziaria, anche dopo l'avvio di un procedimento, e, dall'altra, hanno condotto l'indagine penale con una passività giudiziaria incompatibile con il suddetto quadro giuridico, non possa soddisfare le esigenze dell'articolo 3 della Convenzione (S. c. Italia, sopra citata, § 150).
- Di conseguenza, essa conclude che vi è stata violazione del profilo procedurale di tale disposizione.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
- Danno
- La ricorrente chiede una somma per danno morale, senza tuttavia precisarne l’importo, e lasciando che sia la Corte a determinarlo.
- Il Governo contesta le richieste della ricorrente. Esso ritiene che la Corte dovrebbe tenere conto delle somme riconosciute dalle giurisdizioni interne (paragrafo 20 supra) e non accordare alcuna somma alla ricorrente.
- La Corte rammenta che, poiché il danno morale, per definizione, non è precisamente quantificabile, essa ha già accettato, dimostrando una certa flessibilità, di esaminare delle richieste di cui i ricorrenti non avevano quantificato l’importo, lasciandole il compito di determinarlo (M.S. c. Italia, n. 32715/19, §§ 170-171, 7 luglio 2022, Carter c. Russia, n. 20914/07, § 179, 21 settembre 2021, Volodina Russia, n. 41261/17, § 72, 9 luglio 2019, V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, nn. 77587/12 e 74603/12, §§ 218‑219, 16 febbraio 2021, e Nagmetov c. Russia [GC], n. 35589/08, § 72, 30 marzo 2017).
- La Corte constata che, nel caso di specie, sussistono delle circostanze eccezionali che richiedono che sia riconosciuta una somma per danno morale a titolo di equa soddisfazione, anche in assenza di una «domanda» debitamente formulata. Nel caso di specie, la ricorrente ha senza dubbio provato angoscia e disagio a causa della violenza domestica subita e dell’inosservanza da parte delle autorità del loro obbligo positivo di condurre un’indagine effettiva. Inoltre, essa osserva che non vi è alcuna prova che sia stata versata alcuna somma alla ricorrente in seguito alla sentenza emessa dalla corte d’appello di Firenze. Di conseguenza, essa respinge l’argomentazione del Governo secondo la quale si dovrebbe tenere conto delle somme già accordate dalla corte d’appello, in quanto le giurisdizioni interne possono, se necessario, in caso di riparazione integrale, tenere conto della somma riconosciuta dalla Corte. Deliberando in via equitativa, essa accorda alla ricorrente la somma di 10.000 EUR per il danno morale da lei subìto.
- Spese
- La ricorrente non chiede alcuna somma a questo titolo.
- Il Governo non si pronuncia su questo punto.
- Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nella fattispecie, tenuto conto dell’assenza di una domanda in tal senso da parte della ricorrente, la Corte non le riconosce alcuna somma a questo titolo.
QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Dichiara il ricorso ricevibile;
- Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione;
- Dichiara,
- che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 10.000 EUR (diecimila euro), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
- Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 13 febbraio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Ivana Jelić
Presidente
Ilse Freiwirth
Cancelliere