Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 novembre 2024 - Ricorso n. 8436/21 - Causa Lavorgna c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA LAVORGNA c. ITALIA

(Ricorso n. 8436/21)

SENTENZA

Art 3 (sostanziale e procedurale) • Trattamento inumano e degradante • Contenzione meccanica del ricorrente al suo letto per quasi otto giorni durante il suo internamento obbligatorio nel reparto psichiatrico di un ospedale • Iniziale imposizione della misura di contenzione strettamente necessaria per impedirgli di nuocere a sé stesso o ad altri • Prosecuzione della misura, per un periodo straordinariamente lungo, non strettamente necessaria e non rispettosa della dignità umana del ricorrente • Non dimostrato che la misura non abbia esposto il ricorrente a dolore e sofferenza • Indagine inefficace

Redatta dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

7 novembre 2024

La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Lavorgna c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:

Ivana Jelić, Presidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Lətif Hüseynov,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Ilse Freiwirth, Cancelliere di Sezione,

visto il ricorso (n. 8436/21) presentato contro la Repubblica italiana con il quale in data 29 gennaio 2021 un cittadino italiano, il Sig. Matteo Lavorgna, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”) le doglianze relative all’articolo 3;

viste le osservazioni presentate dal Governo convenuto e quelle presentate in risposta dal ricorrente;

viste le osservazioni presentate dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (“Garante”) e congiuntamente da L’altro Diritto ODV, La Società della ragione ONLUS, e la Fondazione Franca e Franco Basaglia, ai quali il Presidente della Sezione aveva concesso l’autorizzazione a intervenire;

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 8 ottobre 2024,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

  1. La causa concerne le doglianze del ricorrente, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, relative agli asseriti maltrattamenti subiti durante il suo internamento nel reparto psichiatrico di un ospedale (Servizio psichiatrico di diagnosi e cura – “SPDC”), e all’indagine penale che ne è derivata.

IN FATTO

  1. Il ricorrente è nato nel 1995 e vive a Segrate. È stato rappresentato dalle avvocatesse Mascia e A. Calcaterra, del Foro di Verona.
  2. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, Sig. L. D’Ascia, e dai Sigg. T. Marsh e M. Di Benedetto, Avvocati dello Stato.
  3. I fatti oggetto della causa possono essere riassunti come segue.

I. IL CONTESTO DEL CASO

  1. Il ricorrente soffriva di un disturbo psicotico non altrimenti specificato (psicosi non altrimenti specificata – “PNAS”).
  2. La storia clinica del ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione presentata dalle parti, comprendeva tre ricoveri ospedalieri nel 2013 con diagnosi, inter alia, di psicosi indotta da sostanze e di abuso di sostanze. Fu ricoverato in ospedale anche tra l’11 e il 16 luglio 2014, dopo avere minacciato sua madre con un coltello, con diagnosi di PNAS.

II. LE CIRCOSTANZE RELATIVE AL RICOVERO DEL RICORRENTE NEL REPARTO PSICHIATRICO DELL’OSPEDALE DI MELZO

  1. In data 30 settembre 2014 il ricorrente fu ricoverato nel SPDC dell’Ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo quale paziente volontario (ricovero volontario) su consiglio del suo psichiatra, il quale riteneva che il ricorrente si trovasse in una situazione di crisi acuta che non poteva essere gestita in regime ambulatoriale. Aveva pertanto raccomandato il ricovero del ricorrente in ospedale al fine di svolgere una rivalutazione terapeutica in un ambiente protetto.
  2. In data 7 ottobre 2014 il ricorrente ricevette la visita dei suoi genitori e chiese di essere dimesso dall’ospedale. Gli psichiatri dell’ospedale risposero che avrebbe dovuto rimanere ricoverato per un ulteriore periodo di quattro giorni in quanto i sintomi manifestati al momento del ricovero non erano stati risolti e la rivalutazione della sua terapia psicofarmacologica non era stata ancora ultimata. Come si può evincere dal diario clinico, il ricorrente reagì aggredendo fisicamente suo padre, e successivamente sua madre e il primario. In tale contesto, il personale medico decise di applicare dei mezzi di contenzione meccanica (si vedano gli estratti pertinenti nel registro clinico nel paragrafo 17 infra).
  3. Lo stesso giorno fu richiesta un’ordinanza che disponesse il trattamento sanitario obbligatorio al fine di prolungare il ricovero del ricorrente in ospedale, che egli non accettava più volontariamente. La richiesta indicava che il ricorrente era in uno stato di agitazione psicomotoria, aveva manifestato aggressività nei confronti degli altri, e gli era stata diagnosticata la PNAS.
  4. In data 13 ottobre 2014 fu rinnovata l’ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio.
  5. In data 14 ottobre 2014 due psichiatri presentarono una segnalazione urgente di pericolosità sociale alla direzione dell’ASL di Melzo (direzione sanitaria), alla Procura di Milano, e ai Carabinieri. Dichiararono che in data 7 ottobre 2014 il ricorrente aveva aggredito i suoi genitori e un medico dell’ospedale, e che lo aveva fatto in modo incontrollato e impulsivo. Sottolinearono, tra l’altro, che il quadro clinico del ricorrente rivelava da parte sua la mancata analisi critica delle proprie azioni, nonché l’inconsapevolezza della gravità dell’episodio di violenza. Conclusero la segnalazione come segue:

“L’inderogabile necessità di assicurare la sicurezza fisica degli altri pazienti e del personale esige [che il ricorrente sia sottoposto] a contenzione fisica, che è problematico gestire a lungo termine nonché eticamente discutibile.

Vi è attualmente il problema della custodia e del contenimento di una pericolosità sociale eccedente l’intervento clinico in senso stretto e per la quale non siamo competenti né strutturalmente attrezzati.

Chiediamo pertanto misure urgenti, nell’ambito della vostra competenza, per consentire la prosecuzione di un’adeguata osservazione clinica in un contesto più appropriato.”

  1. In data 15 ottobre 2014 cessò l’uso dei mezzi di contenzione meccanica.
  2. In data 19 ottobre 2014 fu revocata l’ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio.
  3. In data 20 ottobre 2014 uno degli psichiatri verbalizzò che il ricorrente era tenuto in stato di sedazione farmacologica.
  4. In data 23 ottobre 2014 i medici iniziarono a ridurre gradualmente la sedazione.
  5. In data 27 ottobre 2014 il ricorrente fu dimesso dall’ospedale e ricoverato in un altro ospedale; il verbale di ricovero lo descriveva apparentemente sedato.

III. ESTRATTI DEL DIARIO CLINICO

  1. Le parti pertinenti del diario clinico relative al mese di ottobre del 2014, per quanto leggibili, indicano quanto segue:

7 ottobre (giorno 1)

“10.00: Isolato, rimane a letto.

15.00: Durante la visita dei genitori si riattiva e aggredisce nuovamente il padre. È necessario un intervento di contenzione, che richiede personale di rinforzo e l’intervento di un anestesista. Durante l’alterco aggredisce sua madre (che viene condotta al pronto soccorso) e il personale medico (il primario).

16.45: [annotazione separata dell’anestesista chiamato a intervenire] crisi pantoclastica in corso. (...) ripetuti tentativi di sedazione polifarmacologica (...)

17.15: [Siamo] riusciti a contenerlo e a spostarlo nel letto. Richiesto un provvedimento di ricovero obbligatorio.”

8 ottobre (giorno 2)

“01.00: Il paziente si è svegliato; appare completamente acritico riguardo al grave comportamento aggressivo [manifestato ieri] pomeriggio (ha aggredito sua madre, cagionandole una lesione al timpano, e successivamente il primario, fratturandogli il naso), [e] vorrebbe essere liberato dalla contenzione. Non sembra minimamente ‘pentito’; (...) i mezzi di contenzione sono mantenuti dato il summenzionato contesto che protrae una situazione di pericolo attivo e attuale.

09.40: Nuovamente sveglio. Chiede in modo aggressivo e minaccioso la rimozione dei mezzi di contenzione. Ha già assunto la terapia mattutina.

12.00: Si è tentato di riesaminare l’episodio avvenuto il giorno precedente al fine di riconsiderare cosa avesse dato luogo alla reazione aggressiva del paziente; la situazione si è complicata quando il paziente ha realizzato che anche sua madre era titubante riguardo alla sua richiesta di essere condotto a casa, principalmente per paura di reazioni aggressive nei confronti della famiglia.

13.00: Revisione della terapia.

14.30: Il paziente appare lucido, non sedato. È somministrata la terapia pomeridiana. [È] arrabbiato, non comprende perché sia sottoposto a contenzione, e riferisce che quanto avvenuto il giorno precedente era finalizzato a tornare a casa dalla sua famiglia. Quando è interrogato riguardo alle lesioni personali inflitte sia a sua madre che al primario, non sembra comprendere la gravità dell’episodio. I suoi arti superiori sono liberati a intermittenza dai mezzi di contenzione. Mangia e riceve assistenza per l’igiene e per cambiarsi la camicia. Persiste un elevato rischio di violenza nei confronti degli altri alla luce, tra l’altro, della sua acriticità. Rimane in atto la contenzione dei quattro arti. Parametri vitali normali.

18.00: Il paziente rifiuta di mangiare con l’assistenza del personale infermieristico e chiede soltanto di fumare; Completamente acritico e al medesimo tempo lucido in ordine alla violenza nei confronti degli altri (...) [e] inflessibile in ordine alla richiesta di essere dimesso.”

9 ottobre (giorno 3)

“09.30: Il paziente è legato al letto, lucido, coerente. Assume la terapia volontariamente. Rimane acritico riguardo alla gravità delle sue azioni, che interpreta da un punto di vista persecutorio ‘sono stato aggredito’, ‘siete voi che non mi permettete di andare a casa’, ‘mamma è complice perché non mi vuole più’. Chiede di parlare al telefono con sua madre e chiede di essere portato a casa. È stato sottoposto, con l’assistenza del personale infermieristico, a fisioterapia per gli arti inferiori. (...) Si decide di mantenere la contenzione su tutti e quattro gli arti in considerazione della sua persistente acriticità e del rischio di un ulteriore comportamento aggressivo se non è assecondata la sua richiesta di andare a casa. È stata chiesta una radiografia del polso, che sarà eseguita a letto, poiché lamenta dolore.

10.30: La terapia sedativa è modificata.

16.00: Contattato un collega specializzato in medicina interna al quale è stata spiegata la situazione che imponeva la contenzione. Consiglia il trattamento (...)”

10 ottobre (giorno 4)

“08.15: Rimasto contenuto durante la notte. Buoni parametri vitali. Sonno monitorato.

09.00: Sveglio, ha fatto colazione. Non sedato durante la visita; chiede di essere liberato dalla contenzione e (...) quando sarà dimesso. La valutazione critica di quanto avvenuto rimane molto parziale, continua a sentirsi vittima di un’aggressione (...)”

11 ottobre (giorno 5)

“11.15: Il paziente [è] calmo, formalmente collaborativo, riferisce “pentimento” riguardo alle azioni dell’altro giorno. Tuttavia, tale affermazione sembra essere piuttosto superficiale in quanto egli giustifica a ogni modo il suo comportamento come reazione a una provocazione da parte di altri. Alla mia insistenza sull’argomento, mi chiede se lo considero cattivo e quale sarebbe il suo futuro (per quanto riguarda le conseguenze delle sue azioni). Discusso principalmente il [illeggibile] dei suoi impulsi e le strategie da adottare. Rimane contenuto nei quattro arti.”

12 ottobre (giorno 6)

“09.00: Calmo ma non sedato. Chiede di essere liberato dalla contenzione ma [continua a minimizzare] l’episodio; quando si insiste sull’argomento giustifica il [suo] comportamento aggressivo (...) Non vuole parlare di quanto avvenuto affinché ‘ciò non gli sia costantemente ricordato (…)’. Si è tentato di dire al paziente che, dopo quanto avvenuto, egli non può essere dimesso finché [non sia verificato che sia diventato] più bravo a gestire i sentimenti di tensione e di rabbia, specialmente nei confronti dei suoi genitori. È accennato che, alla luce del [suo] comportamento aggressivo possono esservi conseguenze in ordine alla sua futura collocazione. La terapia farmacologica è aumentata a causa della mancata [sedazione] e in considerazione della parziale rimozione dei mezzi di contenzione.

 13.00: Un arto non contenuto [; il paziente] ha fumato e ha mangiato. Continua il monitoraggio dei parametri vitali.

13.30 : aggiornamento telefonico con [sua] madre

14.30: È valutata la situazione clinica e si decide di iniziare la rimozione della contenzione su un arto alternativamente, dato che il personale infermieristico di turno è il medesimo che era di turno alla data dell’episodio (...)

17.00: La contenzione è mantenuta su tre arti, e un braccio è lasciato libero. (...) Non sedato ma calmo; chiede di potersi alzare per lavarsi e andare in giro nei prossimi giorni. Dichiara di essere ‘pentito’.”

13 ottobre (giorno 7)

“08.30: La notte scorsa dopo cena si è addormentato e ha riposato tutta la notte. Non è stato svegliato per la terapia farmacologica [programmata per le] 21.00. Stamattina si è alzato per colazione. Modificata la sedazione.

11.00: È rinnovato il provvedimento di ricovero obbligatorio.

15.00: Concordato con il paziente che i mezzi di contenzione sarebbero stati rimossi temporaneamente per alcune ore.

16.30: I mezzi di contenzione sono stati rimossi ed egli si è occupato della sua igiene personale, si è cambiato gli indumenti, e ha fumato. Ha accettato di essere nuovamente contenuto con un braccio lasciato libero. Durante la visita oscilla tra richieste di informazioni riguardo alle condizioni delle persone che ha aggredito, richieste di incontrare sua madre, e ripetizioni che ‘anche lui è stato [aggredito] ’ e che egli ‘stava soltanto parlando con sua madre’. Nessuna sedazione (...)”

14 ottobre (giorno 8)

“08.45: Mezzi di contenzione su tre arti (braccio destro libero). Appare calmo, chiede spiegazioni sul modo in cui si è svolta l’aggressione e su chi ha aggredito chi. Stamattina i mezzi di contenzione sono stati rimossi dai suoi arti superiori per consentirgli [di muoversi e di occuparsi della sua igiene personale. (...)

 14.00: I mezzi di contenzione sono stati rimossi per consentirgli di usare il bagno. Accetta di essere sottoposto nuovamente a contenzione per ricevere la visita della madre e del nonno. Alla presenza della madre ribadisce di non essere stato soltanto lui [a essere colpevole di aggressione] ma che [anche lui] è stato aggredito da quattro persone. Inoltre, per quanto riguarda lo schiaffo [che ha dato ] alla madre (che le ha cagionato la lacerazione del timpano) [ripete] che, dopotutto anche sua madre gli aveva dato qualche “schiaffo” da bambino.

14.30: Pur avendo assunto dei sedativi (...) [egli] non sembra affatto sedato. [Disposte nuove cure.] Svolta visita di medicina interna.

17.00: Incontro con la madre e con il nonno dopo una visita del paziente (...)”

15 ottobre (giorno 9)

“09.00: Durante la notte ha riposato. Calmo al risveglio. (...) chiede la rimozione dei mezzi di contenzione, che è fatta affinché possa usare il bagno e farsi una doccia. Parzialmente sedato.

16.00: Calmo durante la visita della madre e del nonno. Rimasto non legato. (...)”

IV. LA DENUNCIA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE MEDICO E LA CONSEGUENTE INDAGINE

A. La denuncia sporta dal ricorrente

  1. In data 25 novembre 2015 il ricorrente sporse denuncia nei confronti di due medici del SPDC dell’ospedale di Melzo asserendo di essere stato sottoposto a maltrattamenti (articolo 572 del codice penale italiano), sequestro di persona (articolo 605) e violenza privata (articolo 610) in ragione, inter alia, dell’asserito difetto di giustificazione della sua contenzione meccanica.
  2. Il ricorrente sottolineò il periodo eccessivamente lungo durante il quale era stato immobilizzato forzatamente e sostenne che il personale medico lo aveva sottoposto intenzionalmente e arbitrariamente a una misura altamente coercitiva che era stata attuata in modo inumano e degradante, cagionandogli un’intensa sofferenza fisica e psicologica.
  3. Lamentò inoltre che non gli era stata assicurata un’adeguata mobilità degli arti durante il periodo in cui era stato sottoposto a contenzione, e l’onere aggiuntivo costituito dalla proibizione di ricevere visite da parte dei suoi genitori tra il 7 e il 14 ottobre nonostante la sua giovane età (aveva diciannove anni all’epoca dei fatti).
  4. Inoltre, la misura era stata, a suo avviso, priva di qualsiasi proporzionalità in ragione della sua durata eccessiva – vale a dire otto giorni consecutivi con tutti e quattro gli arti immobilizzati, dichiaratamente con qualche breve e sporadico momento di libertà.
  5. In ordine all’assenza di giustificazione della misura, sottolineò che, sia dal punto di vista legale che da quello etico, si può ricorrere alla contenzione meccanica soltanto in situazioni di urgenza in cui tale misura è strettamente necessaria al fine di scongiurare un pericolo imminente e grave di autolesionismo o di danno per altri.
  6. Inoltre, la contenzione meccanica poteva essere applicata soltanto per il tempo necessario a trattare la situazione che aveva dato luogo alla sua applicazione e così, una volta attenuato il pericolo, la misura non è più giustificata e deve essere conseguentemente disapplicata. La contenzione meccanica del ricorrente non aveva rispettato per diversi motivi le condizioni menzionate. Egli dichiarò che successivamente all’applicazione della contenzione in data 7 ottobre, egli era stato sedato e addormentato fino all’una in data 8 ottobre 2014, e mise quindi in discussione l’asserita necessità di prolungare la sua contenzione, anziché farlo meramente tenere sotto osservazione dal personale infermieristico. Sostenne che la prosecuzione della sua contenzione avesse svolto una funzione meramente precauzionale, vale a dire quella di prevenire un potenziale futuro rischio di un ripetersi del comportamento aggressivo e di semplificare la gestione di un paziente difficile. Ciò aveva reso la contenzione ingiustificata. Sottolineò il fatto che, a eccezione di un’annotazione in data 8 ottobre 2014 in cui era segnalato che egli aveva chiesto in modo aggressivo e minaccioso di essere liberato dai mezzi di contenzione – il che in ogni caso non sarebbe servito in sé e di per sé a giustificare la contenzione – nel diario clinico non vi era nulla che indicasse ulteriori episodi di aggressività verbale o fisica. Al contrario, le annotazioni nel diario clinico dal 9 ottobre 2014 in poi descrivevano il ricorrente non conflittuale, calmo e collaborativo. Sottolineò il fatto che due medici avevano ammesso di non essere competenti o strutturalmente attrezzati a occuparsi di lui durante il suo ricovero obbligatorio.
  7. Secondo il ricorrente, la contenzione meccanica doveva essere usata in assenza di alternative, in altre parole in ultima istanza. Le cose non erano andate così, in quanto la sua contenzione non era stata una soluzione raggiunta dopo avere tentato senza successo di gestire la sua aggressività con altri mezzi. Nei giorni successivi alla sua iniziale immobilizzazione, la contenzione meccanica, abbinata alla sedazione, aveva continuato a essere l’unico mezzo adottato per gestirlo. Il ricorrente affermò inoltre che il personale medico aveva subordinato la sua liberazione dalla contenzione meccanica al suo “pentimento” per le sue azioni, in quanto la sua progressiva liberazione era iniziata soltanto dopo che egli aveva dichiarato la sua contrizione. Ciò, secondo il ricorrente, avrebbe costituito un uso “pedagogico” della contenzione, uso della misura condannato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (“il CPT”).
  8. Il ricorrente sostenne che il personale medico nei confronti del quale era stata sporta la denuncia aveva compiuto intenzionalmente e consapevolmente le azioni che costituivano il reato in questione.

B. L’indagine penale

  1. In data 19 febbraio 2016 fu aperta un’indagine in ordine alle accuse formulate dal ricorrente.

1. La perizia medica ottenuta dal pubblico ministero

  1. In data 20 giugno 2016 il pubblico ministero del Tribunale di Milano nominò un perito medico per compiere le seguenti valutazioni: se le linee-guida e il protocollo in materia di contenzione fisica, vigenti all’epoca dei fatti, osservassero la legge; se fossero stati rispettati nel caso in esame; se la terapia farmacologica avesse osservato le linee-guida pertinenti; e se la contenzione fosse stata necessaria o soltanto opportuna.
  2. In data 20 novembre 2016 il perito presentò la sua relazione.
  3. Il perito descrisse gli eventi del 7 ottobre 2014. Sottolineò il fatto che il paziente aveva reagito con una notevolissima manifestazione di aggressione alla decisione di non dimetterlo, tanto da cagionare lesioni sia a sua madre che a un medico. La misura era stata quindi adottata a seguito di un concreto atto di violenza nei confronti di altri. Rinviando alle linee-guida applicabili in materia di contenzione vigenti nel SPDC di Melzo, il perito ritenne che la contenzione meccanica del paziente avesse soddisfatto i requisiti del protocollo.
  4. In ordine alla prosecuzione della misura, il perito descrisse la durata complessiva del periodo di contenzione meccanica “insolitamente prolungata”, e rinviò alle linee-guida e ai protocolli pertinenti, che raccomandavano tutti di limitarla il più possibile. Ammise inoltre che i medici avrebbero potuto tentare di ridurre la sua durata e compiere ulteriori tentativi di sospendere la misura. Egli ritenne, tuttavia, che essi non avessero dovuto affrontare un fatto oggettivo sul quale basare la loro decisione mentre il ricorrente era stato sottoposto a contenzione (in quanto egli non aveva potuto tenere un comportamento aggressivo durante quel periodo) ma che si erano invece dovuti occupare di un rischio percepito soggettivamente. A tale riguardo, riconobbe che i medici avevano controllato il ricorrente quotidianamente per tutta la durata dell’applicazione della misura e si erano assicurati del fatto che la grave condizione psicopatologica di cui soffriva persistesse. Si poteva ritenere che la persistenza della condizione, che era di natura psicotica e accompagnata da tendenze paranoiche, rendesse di per sé probabile il ripetersi del comportamento aggressivo.
  5. Il perito concluse che potessero essere escluse negligenza e imprudenza da parte dei medici. Dichiarò che, tutt’al più, egli poteva individuare un eccesso di interventismo da parte loro, ma certamente non trascuratezza o incuria. Ritenne che si potesse anche ipotizzare l’esistenza di un “eccesso di prudenza” giustificato da un “forse eccessivo e infondato timore delle eventuali conseguenze negative [di una] sospensione della contenzione”.
  6. Concluse inoltre che potesse essere esclusa una scorrettezza professionale dolosa poiché gli psichiatri avevano seguito le linee-guida e i protocolli approvati dalla Regione Lombardia e utilizzati nel reparto psichiatrico. Poteva essere ipotizzato un comportamento che poteva essere considerato una “lieve negligenza”, a suo avviso, derivante dal prolungamento della contenzione meccanica “per un eccessivo periodo di tempo”, con riferimento alle raccomandazioni delle autorità cliniche e scientifiche. Tuttavia, sottolineò che tale tipo di responsabilità non fosse pertinente in un contesto penale.

2. La richiesta del pubblico ministero di archiviare il procedimento

  1. In data 7 febbraio 2019 il pubblico ministero presentò al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano una richiesta di archiviazione del procedimento.
  2. Il pubblico ministero sottolineò che le cure coercitive e, in particolare, l’uso della forza fisica, sono limitate per legge a contesti di ricovero obbligatorio, e che le misure di contenzione devono essere finalizzate a evitare un immediato pericolo di pazienti che nuocciano a sé stessi o ad altri. Tali misure possono essere applicate soltanto per il tempo strettamente necessario a tale fine. Citò la giurisprudenza sul dovere di cura degli psichiatri nei confronti dei loro pazienti, comprendente la possibilità di adottare delle misure che limitavano la libertà personale dei pazienti al fine di proteggere essi o altri. A tale riguardo, e passando alla giustificazione della misura della contenzione meccanica, ritenne, inter alia, che il dovere spettante al personale medico di proteggere la vita e la salute dei pazienti affidati alle loro cure comportasse che, se sussistevano determinate condizioni, esso avesse l’obbligo di utilizzare la contenzione e non avesse scelta.
  3. Invocò le linee-guida emesse dalla Società italiana di psichiatria inerenti la contenzione, che richiamavano l’attenzione su un consenso esistente nella letteratura scientifica nazionale e internazionale riguardo alla contenzione meccanica secondo cui essa poteva essere giustificata soltanto a fronte di un rischio di violenza imminente e concreto (sia nei confronti di altri che sotto forma di autolesionismo). Osservò che l’elemento più critico in tale analisi era la natura soggettiva della percezione del rischio, che comporta che la sua valutazione sarebbe variata a seconda della sensibilità del medico che affrontava tale situazione.
  4. Nel caso in questione, secondo il pubblico ministero tutte le condizioni menzionate erano state soddisfatte: la misura della contenzione meccanica era stata adottata sulla base di un imminente rischio di violenza derivante da un concreto atto di aggressione fisica da parte del ricorrente nei confronti dei suoi genitori e del personale medico e non era basata su una – necessariamente soggettiva – sensazione di rischio percepita dal professionista per la salute mentale coinvolto.
  5. In ordine alle modalità di attuazione della misura di contenzione, il pubblico ministero concluse che esse potessero essere considerate “adeguate”. Osservò che il personale infermieristico aveva assistito il ricorrente e che aveva compilato correttamente il diario clinico ogni giorno, in conformità al protocollo vigente. Dalla documentazione medica e dalla relazione del perito emergeva che il protocollo dell’ospedale di Melzo inerente la contenzione fisica era stato osservato correttamente. Osservò che il protocollo non indicava la durata massima dell’applicazione delle misure di contenzione, bensì piuttosto l’obbligo per il personale medico di rivalutare periodicamente la necessità della misura e la sua compatibilità con le circostanze dei singoli casi. Il diario clinico dimostrava che avevano avuto luogo valutazioni quotidiane del ricorrente, che avevano rivelato la persistenza di una grave condizione, di natura psicotica e accompagnata da tendenze paranoiche. Ciò a sua volta aveva permesso al personale medico di individuare, durante l’intero periodo di applicazione della misura, un rischio di ripetizione dell’aggressione che aveva giustificato l’iniziale applicazione della misura di contenzione.

3. L’opposizione del ricorrente all’archiviazione del procedimento

  1. In data 9 aprile 2019 il ricorrente presentò opposizione alla richiesta del pubblico ministero di archiviazione del procedimento. Lamentò che la motivazione della richiesta fosse eccessivamente laconica e che consistesse prevalentemente in una trasposizione delle osservazioni del perito nominato dal tribunale, e menzionò che essa era stata presentata tre anni e mezzo dopo che egli aveva sporto per la prima volta denuncia.
  2. Sostenne che il pubblico ministero non avesse tenuto conto della sentenza della Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, n. 50497 del 20 giugno 2018 (denominata in prosieguo “la sentenza Mastrogiovanni”). Secondo la giurisprudenza delineata in tale sentenza, l’applicazione della contenzione meccanica su base precauzionale non era una prassi ammissibile; essa poteva essere applicata soltanto a fronte di una situazione concreta che comportava un chiaro e attuale pericolo che fosse cagionato un grave pregiudizio al paziente, che deve essere manifestato mediante elementi oggettivi individuati in modo accurato e dettagliato. In tale contesto il ricorrente lamentò che il pubblico ministero non avesse valutato il caso alla luce dei criteri indicati dalla Corte di cassazione come indispensabili per la configurazione della scriminante della necessità di cui all’articolo 54 del codice penale.
  3. In particolare, in ordine alla chiarezza e all’attualità del pericolo, egli sostenne che la decisione di usare la contenzione meccanica non fosse stata adottata sulla base di una valutazione dell’effettivo pericolo di un grave pregiudizio, bensì su una base prudente e pronostica riguardante un’ipotetica e meramente eventuale ripresa del suo stato di agitazione. A suo avviso, il pericolo di reiterazione dei suoi atti di violenza era già svanito a decorrere dal momento in cui l’anestesista gli aveva somministrato una sedazione farmacologica quando erano stati applicati i mezzi di contenzione. A sostegno di tale rilievo, il ricorrente sostenne che nei giorni successivi alla sua contenzione i medici lo avevano descritto calmo. Non era pertanto chiaro se fossero stati constatati i supposti elementi concreti che indicavano possibili atti di violenza. Pertanto, a suo avviso la decisione di mantenere la contenzione meccanica era stata basata soltanto su un futuro e incerto rischio di reiterazione del suo comportamento aggressivo e in totale assenza di un imminente pericolo.
  4. Il ricorrente sostenne che nessuno avesse verificato la persistenza dell’asserito pericolo successivamente agli eventi del 7 ottobre 2014. Il diario clinico dichiarava meramente che il paziente era calmo, seppure acritico del proprio comportamento. In ordine alla durata dell’asserito pericolo e al conseguente prolungamento della contenzione meccanica del ricorrente, non era stata effettuata alcuna indagine riguardo all’esistenza di un pericolo che avrebbe potuto essere qualificato attuale e pertanto legittimante la prosecuzione della contenzione, e il pubblico ministero a sua volta si era limitato a qualificare adeguate le relazioni riguardo all’acriticità del ricorrente nei confronti di quanto era avvenuto, ai fini del protocollo applicabile.
  5. Il ricorrente concluse che il prolungamento della contenzione meccanica avesse difettato di un’adeguata giustificazione. Ritenere legittimo l’uso della contenzione per quasi otto giorni consecutivi, meramente per fronteggiare un isolato episodio di aggressione avrebbe significato, a suo avviso, legittimare tale prassi quale metodo abituale per la cura della malattia psichiatrica, non soltanto quando sussisteva effettivamente uno stato di necessità, bensì anche quando vi era timore di un’eventuale futura agitazione.
  6. Sostenne inoltre che la misura della contenzione meccanica non fosse stata applicata dopo avere tentato senza successo strategie alternative, bensì si era trattato piuttosto del primo e unico metodo impiegato a decorrere dal 7 ottobre.
  7. In conclusione, il ricorrente chiese, inter alia, il rigetto della richiesta del pubblico ministero al fine di consentire l’esame della sua causa alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione e, in particolare, dei criteri indicati nella sentenza Mastrogiovanni.

4. La decisione del giudice per le indagini preliminari di archiviare il procedimento

  1. Con ordinanza del 21 luglio 2020, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano decise di archiviare il procedimento. Le parti pertinenti della decisione recitano come segue:

“Nel caso di specie non vi è alcuna responsabilità penale da parte del personale medico riguardo ad alcun reato. Invero, come si può osservare nella relazione del perito [disposta dal pubblico ministero], i medici non hanno commesso alcun errore nella prassi terapeutica, avendo osservato le linee-guida e i protocolli applicabili nel caso specifico. (...)

Benché il trattamento sia stato prolungato per un notevole periodo di tempo, ciò era stato reso necessario dalla condizione del paziente, che non si era stabilizzata [o notevolmente migliorata] nei primi giorni di (...) contenzione [meccanica]. Contenzione che, si dovrebbe sottolineare, non era stata totale, come dimostra la cartella clinica; infatti, gli arti superiori del paziente sono stati lasciati liberi, uno alla volta, e [gli] è stato anche permesso di provvedere alla sua igiene personale e di andare a fumare una sigaretta senza contenzione.

Inoltre, la condizione clinica [del paziente] è stata valutata attentamente quotidianamente dal personale medico, quindi non vi è stata negligenza o superficialità. Si deve anche ritenere che prima di essere ricoverato nell’ospedale di Melzo, il paziente era già stato protagonista di episodi di rabbia che avevano dato luogo ad atti di violenza nei confronti dei suoi familiari, il comportamento era stato ripetuto anche nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Melzo ed esigeva un intervento tempestivo.

(...)

I [medici] hanno pertanto agito correttamente, valutando la condizione del paziente su base quotidiana, [e] prendendo la decisione di dimetterlo soltanto in data 27 ottobre 2014, quando egli ha dimostrato consapevolezza dei suoi atti di violenza.

La precarietà dello stato psicologico e fisico [del paziente] ha condotto i medici a segnalare che il giovane paziente era pericoloso. Tale atto eccezionale è stato reso necessario dall’aggressività dimostrata dallo stesso sia nei confronti dei suoi familiari che del personale medico. Ciò è stato seguito dall’applicazione della misura di sicurezza di ricovero in un ospedale psichiatrico (...)

In conclusione, non sussistono (…) gli elementi del reato di maltrattamento specialmente nel caso del dottor [P.], il quale aveva avuto la possibilità di interagire soltanto durante l’atto di violenza nei suoi confronti.

In ordine agli altri reati denunciati, deve essere ribadito che le scelte terapeutiche compiute dal personale medico non si sono discostate dalle linee-guide e dai protocolli applicabili nel caso specifico, e che il paziente si trovava in un persistente stato di aggressività nei confronti degli altri, sia prima che durante il ricovero in ospedale.

In conclusione, non può essere riscontrato alcun comportamento penalmente rilevante negli atti compiuti dai medici che hanno curato [il ricorrente].”

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

I. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI

A. La Costituzione italiana

  1. Le parti pertinenti dell’articolo 13 della Costituzione italiana recitano come segue:

“La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

(...)

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.”

B. Le disposizioni di diritto penale

1. Il codice penale

  1. L’articolo 54 del codice penale (stato di necessità) prevede che non sia punibile chi sia stato costretto a commettere il fatto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo chiaro e attuale di un grave danno alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
  2. L’articolo 572 prevede che il colpevole di maltrattamento di una persona della famiglia, di un minore degli anni quattordici, o di una persona sottoposta alla sua autorità o che gli è stata affidata per ragione di cura o di custodia sia punibile con la reclusione fino a cinque anni.
  3. A norma dell’articolo 610, una persona commette il reato di violenza privata quando, con violenza o minaccia, costringe altri a fare od omettere qualche cosa.

2. Il codice di procedura penale

  1. L’articolo410 bis del codice di procedura penale (“il CPP”), introdotto dall’articolo 1, comma 33, della legge 23 giugno 2017 n. 103, contiene un elenco esaustivo di motivi di nullità in ordine alle decisioni di archiviazione del procedimento emesse da un giudice per le indagini preliminari, comprendenti sia le decisioni emesse de plano che quelle emesse a seguito di un’udienza in camera di consiglio. Tali motivi sono di natura procedurale. In particolare, l’articolo 410 bis2 prevede che la decisione di archiviare un procedimento emessa a seguito di un’udienza in camera di consiglio (ordinanza di archiviazione) possa essere impugnata soltanto per i motivi di nullità previsti dall’articolo 127 § 5 del CPP. Tali motivi concernono esclusivamente l’inosservanza delle disposizioni relative allo svolgimento delle udienze in camera di consiglio e la partecipazione delle parti a tali udienze, al fine di garantire l’osservanza delle formalità procedurali e la natura contraddittoria del procedimento.
  2. Le disposizioni pertinenti relative all’avocazione delle indagini da parte del procuratore generale presso la corte di appello sono state sintetizzate nella sentenza Petrella c. Italia, n. 24340/07, §§ 14 e 15, 18 marzo 2021. In particolare, le parti pertinenti degli articoli 412 e 413 del CPP recitano come segue:

Articolo 412

“1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l’azione penale o non richiede l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. (...)”

Articolo 413

“1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l’avocazione a norma dell’articolo 412 § 1.

  1. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

(...)”

C. Altra legislazione

  1. L’articolo 60 del Regio decreto 16 agosto 1909 n.615 (“Regolamento sui manicomi e sugli alienati”, per l’esecuzione della legge 14 febbraio 1904 n. 36 “Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati.”) recita:

“Nei manicomi debbono essere aboliti o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere usati se non con l’autorizzazione del direttore o di un medico dell’istituto. Tale autorizzazione deve indicare la natura e la durata del mezzo di coercizione. (...)”

  1. Si ritiene che l’articolo 11 della legge 13 maggio 1978 n. 180, nota come “legge Basaglia”, abbia implicitamente abrogato, per motivi di incompatibilità, le disposizioni di cui sopra (Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, sentenza n. 50497 del 20 giugno 2018, Mastrogiovanni). La nuova Legge ha introdotto le nuove nozioni di ricovero e di trattamento sanitario obbligatorio. L’articolo 2 prevede, tra l’altro, che la proposta di trattamento sanitario obbligatorio possa essere presentata solo se esistono alterazioni psichiche dell’infermo tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le circostanze che consentono di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra ospedaliere. In assenza di specifiche disposizioni legislative che contemplano l’uso della contenzione meccanica in un contesto psichiatrico, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha fissato dei limiti all’uso della contenzione per quanto riguarda la questione di stabilire se il comportamento delle persone che applicano la misura possa essere giustificato ai sensi della scriminante della necessità di cui all’articolo 54 del codice penale (si vedano i paragrafi 55-60 infra).
  2. L’articolo 41 delle norme sull’ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354) prevede, nella misura in cui riguarda i detenuti, che:

“(...) Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L’uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

(...)”

D. La giurisprudenza nazionale

1. La sentenza della Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, n. 50497 del 20 giugno 2018 (la sentenza “Mastrogiovanni”)

  1. In tale sentenza la Corte di cassazione ha chiarito per la prima volta che la contenzione meccanica non poteva essere considerata un atto medico in quanto si trattava di una misura che limitava la libertà personale, la quale non aveva un fine terapeutico né migliorava lo stato di salute dei pazienti. Al contrario, la Corte di cassazione ha osservato che, secondo la letteratura scientifica, essa poteva effettivamente cagionare gravi lesioni personali se non era utilizzata con la dovuta prudenza. Le lesioni potevano essere determinate non soltanto dalla pressione esterna dei dispositivi contenitivi (che causavano potenzialmente abrasioni, lacerazioni o strangolamento) bensì anche dalla posizione di immobilità forzata cui erano costretti i pazienti. Essa ha convenuto con le conclusioni dei tribunali di grado inferiore secondo le quali l’unica funzione accettabile della contenzione era la salvaguardia dell’integrità fisica dei pazienti, o delle persone che venivano in contatto con essi quando vi era una situazione che comportava un concreto pericolo per la loro incolumità.
  2. La Corte di cassazione ha ribadito che la “Legge Basaglia” (si veda il paragrafo 52 supra), che disciplinava il trattamento sanitario obbligatorio, prevedeva la sua applicazione solo in caso di alterazioni psichiche che richiedevano urgenti interventi terapeutici, e quando era l’unico mezzo per fornire le cure mediche necessarie per scongiurare un pericolo di grave danno per la salute dell’infermo. Ha inoltre rinviato all’articolo 41 delle norme sull’ordinamento penitenziario (si veda il paragrafo 54 supra), che prevedeva che l’uso della contenzione nel contesto della detenzione fosse permesso soltanto in situazioni eccezionali di pericolo, dovesse essere circoscritto al tempo strettamente necessario e dovesse essere sottoposto a costante controllo medico.
  3. Ha successivamente valutato le condizioni a fondamento della scriminante della necessità prevista dal codice penale (si veda il paragrafo 47 supra). La Corte di cassazione ha chiarito che l’uso della contenzione meccanica non poteva essere considerato legittimo tout court semplicemente perché gli psichiatri avevano un dovere di cura nei confronti dei pazienti psichiatrici, il che poteva a sua volta comportare l’obbligo giuridico di agire per neutralizzare il pericolo di atti di violenza nei confronti di sé stesso o degli altri da parte del paziente, o di grave pregiudizio per la salute del paziente. Al contrario, la Corte di cassazione ha sottolineato che la contenzione doveva essere considerata una misura di ultima istanza (extrema ratio). Invero, secondo la Corte di cassazione l’uso della contenzione meccanica poteva essere disposto soltanto da medici (che erano consapevoli – più degli altri, in virtù della loro competenza tecnico-scientifica – del grave pregiudizio che l’uso dei mezzi di contenzione poteva cagionare alla salute del paziente) soltanto in situazioni straordinarie e per il tempo strettamente necessario, e con la più stretta supervisione possibile del paziente.
  4. Essa confermò l’approccio adottato dal tribunale di grado inferiore, che aveva ritenuto che l’uso della contenzione meccanica fosse legittimo se erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 54 del codice penale, e specificamente se vi era una concreta situazione di pericolo di gravi lesioni personali (per il paziente o per le persone che interagivano con lui durante il ricovero ospedaliero), che non poteva essere evitato in altro modo. Si doveva trattare di un pericolo “non altrimenti evitabile” sulla base di fatti accertati oggettivamente e non soltanto su base presumibile.
  5. La Corte di cassazione proseguì chiarendo che la situazione di pericolo deve essere chiara e attuale. A suo avviso, ciò comportava che sarebbe stato “assolutamente inammissibile” applicare dei mezzi di contenzione in modo “precauzionale” sulla base della astratta possibilità, o perfino della mera possibilità, di un grave danno. La chiarezza e l’attualità del pericolo deve essere emersa concretamente dalla verifica di elementi oggettivi che il medico deve avere indicato in modo preciso e dettagliato.
  6. Infine, secondo la Corte di cassazione, il requisito di proporzionalità concerneva le modalità di attuazione della contenzione, in quanto era chiaro che, a causa della sua estrema invasività, essa avrebbe dovuto non soltanto essere applicata quando era strettamente necessaria, bensì anche dopo avere considerato, inter alia, se l’immobilizzazione di alcuni arti fosse sufficiente o se il pericolo di lesioni fosse tale da esigere l’immobilizzazione di entrambi i polsi e di entrambe le caviglie. Tali valutazioni esigevano anche un attento esame da parte del medico, il quale doveva spiegare, seppure brevemente, i motivi della scelta della contenzione e le modalità della sua attuazione, fornendo tutti gli elementi oggettivi che rendevano il suo uso inevitabile in pratica. L’inserimento di tutte queste informazioni nel diario clinico era necessario al fine di proteggere non soltanto il paziente, bensì anche il medico il quale poteva descrivere in modo trasparente i motivi che giustificavano, nell’interesse del paziente, l’adozione della misura della contenzione meccanica.

2. La sentenza della Corte di cassazione, Sesta Sezione penale, n. 16169 del 2 aprile 2014

  1. La causa concerneva un ricorso presentato dalla persona offesa ai sensi degli articoli 125 § 5 e 410 del CPP, che chiedeva l’annullamento di un’ordinanza di archiviazione di un procedimento, in quanto il giudice per le indagini preliminari non aveva sentito il ricorrente durante l’udienza svolta in camera di consiglio successivamente alla richiesta del pubblico ministero di archiviazione del procedimento. La Corte di cassazione ribadì che mentre, in linea di principio, la mancata audizione di una parte lesa in tale udienza quando era stata depositata un’espressa richiesta in tal senso avrebbe potuto dare luogo alla nullità della decisione di archiviazione, il ricorrente in questione non aveva sollevato la questione tempestivamente. Per tale motivo, il ricorso è stato dichiarato irricevibile.

E. Il protocollo interno del Centro ospedaliero di Melegnano inerente la contenzione fisica dei pazienti nel SPDC

  1. Le parti pertinenti del protocollo, applicabile nel SPDC dell’ospedale di Melzo, recitano come segue:

“La contenzione meccanica deve essere considerata un intervento ‘eccezionale’ in quanto è altamente restrittivo della libertà personale, [ha] [conseguenze] drammatiche per i pazienti e per i medici e comporta implicazioni decisive per il processo di cura, e vi si dovrebbe ricorrere [soltanto] quando gli altri rimedi terapeutici e per il benessere (relazionali, farmacologici) sono impraticabili o inefficaci. Essendo una misura di emergenza, dovrebbe essere mantenuta soltanto finché è necessaria per superare stati di crisi specifici e particolarmente gravi.

Può essere considerata una forma di intervento di emergenza provocato ‘dalla necessità di salvare sé stesso o altri dall’attuale pericolo di un grave pregiudizio (...)’. È impiegata dal medico in quanto è resa necessaria dall’esistenza di un ‘attuale pericolo, causato involontariamente dalla persona, non altrimenti evitabile’, connesso alla condizione clinica di un paziente tale da costituire un ovvio grave pericolo per sé, per le altre persone coinvolte nella cura del paziente, per il personale o eventualmente per altre persone presenti nel reparto di diagnosi e cura. 

(...)

6.1 Persone cui può essere applicata la contenzione

I mezzi di contenzione possono essere applicati a persone che, essendo state affidate al servizio [psichiatrico] a causa della malattia, richiedono (a volte quando la loro condizione è particolarmente acuta, solitamente eccezionali e di breve durata) un intervento che elimini la possibilità di esporre sé stesse o altri al grave rischio di danno mediante il loro comportamento fisico.

Si tratta per lo più di pazienti agitati o eccitati, persone con disturbi transitori dello stato di coscienza (intossicazione, ecc.), o che soffrono di gravi episodi di depressione con rischio di comportamento autolesionistico o suicida, in casi in cui sono state tentate altre forme di intervento meno restrittive ed esse sono risultate inefficaci, inappropriate o insufficienti.

6.2 Criteri per l’applicazione della contenzione

[La misura] è finalizzata a proteggere il paziente, il personale e le altre persone circostanti impedendo un danno di breve termine, documentato in modo verificabile.

Non è utilizzata quando vi è stato un atto di aggressione isolato, limitato nel tempo o principalmente di natura impulsiva, o in altre situazioni in cui essa assume un significato punitivo.

Non ha alcun valore pedagogico né può essere prescritta in anticipo. Le misure di contenzione richieste dal paziente e che sono applicate al solo fine di fare addormentare il paziente sono scoraggiate.

6.6. Doveri del personale medico

Il medico è presente nel reparto [e]:

  • Propone, prescrive o autorizza le misure di contenzione;
  • Valuta la condizione clinica del paziente successivamente all’applicazione della contenzione;
  • Registra nel diario clinico gli intervalli ai quali il paziente dovrebbe essere rivalutato;
  • Se possibile, inizia un rapporto con il paziente al fine di porre le basi per un’alleanza [terapeutica] con lo stesso;
  • Valuta la necessità di sedazione farmacologica e la prescrive [se necessario];

(...)

  • Trascorso il periodo stabilito, rivaluta la condizione clinica del paziente ed esamina se sussiste ancora la necessità della contenzione;
  • Ripete periodicamente tale valutazione [a intervalli clinicamente appropriati] che non deve mai eccedere otto ore durante il giorno;

(...)

F. Altro materiale

1. Il Codice di deontologia medica del 2014

  1. L’articolo 32, concernente i doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili precisa, tra l’altro, che il personale medico può prescrivere e applicare misure coattive fisiche, farmacologiche e ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate necessità cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona.

2. Il parere del Comitato nazionale italiano per la bioetica del 2015 intitolato “La contenzione: problemi bioetici”

  1. Il ricorso alla contenzione meccanica doveva essere una soluzione di ultima istanza (extrema ratio) e si sarebbe dovuto ritenere che, anche nel contesto del ricovero obbligatorio, si poteva ricorrere a essa soltanto in situazioni di reale necessità e urgenza, in modo proporzionato alle esigenze concrete, utilizzando i mezzi meno invasivi possibili e soltanto per il tempo necessario a superare le condizioni che avevano provocato il ricorso a essa. In altre parole, non era sufficiente che il paziente fosse in uno stato di mera agitazione, bensì piuttosto, perché la contenzione fosse giustificata, era necessaria la sussistenza di un pericolo grave e attuale che il paziente commettesse atti di autolesionismo o causasse lesioni personali a terzi. Appena tale pericolo non sussisteva più, la contenzione doveva cessare.
  2. Il Comitato ha espresso preoccupazione per l’esistente applicazione estesa della contenzione meccanica. Era vero che la possibilità di usare la contenzione meccanica non era mai stata esclusa in via assoluta, ma troppo spesso il suo uso era diventato una pratica routinaria.

II. IL MATERIALE INTERNAZIONALE

A. Consiglio d’Europa

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (“il CPT”).

  1. Nel sedicesimo rapporto generale sulle sue attività (CPT/Inf (2006) 35), datato 16 ottobre 2006, il CPT ha dichiarato quanto segue:

“45. Quando la situazione di emergenza che ha comportato l’applicazione della contenzione cessa di esistere, il paziente dovrebbe essere immediatamente liberato. Occasionalmente, il CPT incontra pazienti cui sono stati applicati mezzi di contenzione meccanica per diversi giorni. Non può esservi alcuna giustificazione per tale prassi, che secondo il CPT costituisce un maltrattamento.

Uno dei motivi principali per cui tali prassi permangono è che pochissimi istituti psichiatrici hanno elaborato regole chiare sulla durata dei periodi di contenzione. Gli istituti psichiatrici dovrebbero considerare di adottare una norma in base alla quale l’autorizzazione dell’uso della contenzione meccanica decade dopo un certo periodo di tempo, salvo se essa è esplicitamente prorogata da un medico. Per un medico l’esistenza di una simile norma agirà come un potente incentivo a visitare personalmente il paziente sottoposto a contenzione e a verificare quindi il suo stato di benessere mentale e fisico.”

  1. In data 21 marzo 2017 il CPT ha adottato le seguenti norme riviste sull’uso dei mezzi di contenzione negli istituti psichiatrici per adulti (CPT/Inf(2017)6). Le parti pertinenti recitano come segue:

“1. Principi generali

1.1. La contenzione di pazienti psichiatrici violenti che rappresentano un pericolo per sé stessi o per altri può essere eccezionalmente necessaria.

1.2. I mezzi di contenzione dovrebbero essere applicati sempre in conformità ai principi di legalità, necessità, proporzionalità e responsabilità.

1.3. Tutti i tipi di contenzione e i criteri del loro uso dovrebbero essere disciplinati dalla legge.

1.4. I pazienti dovrebbero essere sottoposti a contenzione soltanto quale misura di ultima istanza (ultima ratio) per impedire un pericolo imminente per essi stessi o per altri e i mezzi di contenzione dovrebbero essere usati sempre per il tempo più breve possibile. Quando la situazione che ha comportato l’applicazione della contenzione cessa di sussistere, il paziente dovrebbe essere immediatamente liberato.

1.5. I mezzi di contenzione sono misure di sicurezza e non hanno alcuna giustificazione terapeutica.

1.6. I mezzi di contenzione non dovrebbero mai essere usati come punizione, per mera comodità del personale, a causa di carenze di personale o in sostituzione di cure o trattamenti appropriati.

1.7. Ogni istituto psichiatrico dovrebbe avere una politica sulla contenzione globale, elaborata attentamente. Il coinvolgimento e il sostegno sia del personale che della direzione nell’elaborazione della politica è essenziale. Tale politica dovrebbe essere finalizzata a impedire per quanto possibile il ricorso a mezzi di contenzione e dovrebbe chiarire quali mezzi di contenzione possono essere utilizzati, in quali circostanze possono essere applicati, i mezzi pratici per applicarli, il controllo richiesto e le azioni da adottare una volta conclusa la misura. La politica dovrebbe anche contenere sezioni su altre importanti questioni quali: la formazione del personale; la verbalizzazione; i meccanismi di segnalazione interna ed esterna; le richieste di riferire; e le procedure di reclamo. Inoltre, ai pazienti dovrebbero essere fornite le informazioni pertinenti relative alla politica di contenzione dell’istituto.

(...)

  1. Durata

4.1. La durata dell’uso dei mezzi di contenzione meccanica e di isolamento dovrebbe essere il più breve possibile (solitamente minuti piuttosto che ore), e dovrebbe sempre cessare quando i motivi alla base del loro uso sono cessati. L’applicazione della contenzione meccanica per diversi giorni non può avere alcuna giustificazione e potrebbe, secondo il CPT, costituire maltrattamento.

4.2. Se, eccezionalmente, per motivi imperativi, si ricorre alla contenzione meccanica o all’isolamento di un paziente per un periodo superiore alle ore, la misura dovrebbe essere rivista da un medico a brevi intervalli. Si dovrebbe anche considerare in tali casi e quando vi è un uso ripetitivo dei mezzi di contenzione il coinvolgimento di un secondo medico e il trasferimento del paziente in questione in un istituto psichiatrico più specialistico.

(...)

  1. Uso simultaneo di diversi tipi di contenzione

A volte l’isolamento, la contenzione meccanica o fisica possono essere combinati con la contenzione chimica. Tale prassi può essere giustificata soltanto se è probabile che riduca la durata dell’applicazione della contenzione o se è ritemuta necessaria per impedire un grave danno per il paziente o per altri. 

  1. Controllo

Ogni paziente sottoposto alla contenzione meccanica o all’isolamento dovrebbe essere soggetto a un continuo controllo. In caso di contenzione meccanica, un qualificato membro del personale dovrebbe essere permanentemente presente nella stanza al fine di mantenere un’alleanza terapeutica con il paziente e di fornirgli assistenza. (...)”

  1. La delegazione del CPT ha visitato l’Italia dal 28 marzo all’8 aprile 2022. Nel suo successivo rapporto, pubblicato in data 24 marzo 2023 (CPT/Inf (2023) 5), e in ordine all’uso dei mezzi di contenzione negli istituti psichiatrici, il CPT ha osservato (omesse le note a piè di pagina):

“211. Le conclusioni della visita del 2022 sottolineano la necessità di un nuovo impulso da parte delle autorità nazionali e regionali per mantenere il loro impegno a una costante graduale riduzione, e alla finale eliminazione, del ricorso alla misura della contenzione dei pazienti nei SPDC. A tale riguardo, la misura adottata da alcune autorità sanitarie regionali quali la Lombardia per quanto riguarda il controllo, la verbalizzazione, la formazione del personale e l’adozione di protocolli globali in materia di contenzione deve essere riconosciuta positivamente. Tuttavia, sembrava che vi fossero ancora troppi episodi prolungati e ripetuti di contenzione dei pazienti nei SPDC visitati.

 Il Comitato esprime la sua preoccupazione per il vuoto giuridico fattuale nel quale è applicata tale misura invasiva, che solleva preoccupazioni riguardo alla sua conformità all’articolo 13 della Costituzione (...) Inoltre, il Comitato è del parere che il ricorso esteso all’articolo 54 del [codice penale], che è una clausola protettiva per esonerare il personale dalla responsabilità penale, sia applicato senza una valutazione rigorosa dei criteri di pericolo imminente, proporzionalità e residualità di cui all’articolo 54. Secondo il CPT, tali criteri possono difficilmente essere applicati a pazienti che sono sottoposti a contenzione per diversi giorni e che sembrano stabili e collaborativi con il personale, come dimostrato dai pertinenti grafici di controllo esaminati dalla delegazione. (...)”

B. Altro materiale

  1. Nell’ottobre del 2020 l’Associazione mondiale di psichiatria ha pubblicato un documento intitolato Dichiarazione sulla posizione e invito all’azione: attuare alternative alla coercizione: un elemento fondamentale per migliorare l’assistenza sanitaria mentale, le cui parti pertinenti recitano:

“(...) L’uso di prassi coercitive, quali quelle elencate sopra [tra cui la contenzione], comporta il rischio di conseguenze pregiudizievoli, compreso il trauma. Le persone che hanno subito personalmente la coercizione nei servizi per la salute mentale, nonché i loro familiari e i loro sostenitori, così come gli psichiatri che promuovono assistenza di qualità hanno attirato l’attenzione su alcuni danni di tali prassi mediante la testimonianza e il patrocinio. Gli individui sottoposti a coercizione fisica possono subire danni che comprendono dolore fisico, lesioni e morte. Gli individui che hanno subito traumi nel passato (quali violenza familiare, aggressione sessuale o altri abusi) sono particolarmente vulnerabili alle prassi coercitive. L’uso di misure coercitive può traumatizzare o ritraumatizzare i pazienti, minare i rapporti terapeutici, indebolire la fiducia nei sistemi per la salute mentale, e dissuadere gli utenti del servizio e i loro familiari dal chiedere aiuto in futuro. La coercizione può inoltre traumatizzare altri utenti del servizio, abbattere il morale degli operatori per la salute mentale o traumatizzarli, e contribuire a offuscare l’immagine della psichiatria quale disciplina medica.”

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

  1. Il ricorrente ha lamentato che la contenzione meccanica e le cure farmacologiche somministrategli durante il suo internamento nel reparto psichiatrico di un ospedale nel contesto di un ricovero involontario avevano costituito un maltrattamento in violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Il ricorrente ha inoltre lamentato che le autorità interne non avevano assolto il loro obbligo di svolgere un’indagine effettiva sulle sue accuse come richiesto dall’aspetto procedurale dell’articolo 3 della Convenzione. Tale articolo recita come segue:

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

A. Sulla ricevibilità

1. Le osservazioni formulate dalle parti

(a) Il Governo

  1. Il Governo ha sostenuto che la doglianza era irricevibile poiché il ricorrente non aveva esaurito le vie di ricorso interne.
  2. In primo luogo, esso ha affermato che il ricorrente non aveva impugnato il decreto di ricovero obbligatorio nei tribunali civili.
  3. In secondo luogo, ha sostenuto, a livello più generale, che il ricorrente avrebbe dovuto instaurare un procedimento civile ai sensi dell’articolo2043 del codice civile. Ha sostenuto che i tribunali civili, se fosse stata loro data la possibilità, avrebbero potuto esaminare la causa e accertare se vi fosse stata violazione dei diritti del ricorrente di cui alla Convenzione, e, in caso affermativo, avrebbero potuto accordargli un risarcimento.
  4. In terzo luogo, il Governo ha sostenuto che il ricorrente, in relazione alle sue accuse concernenti un ritardo nelle indagini e, in particolare, l’inerzia da parte del pubblico ministero, avrebbe potuto presentare reclamo alla Procura facendo riferimento al termine per il completamento degli atti istruttori previsto dal CPP. Avrebbe potuto chiedere, ai sensi degli articoli 412 e 413 del CPP (si veda il paragrafo 51 supra), l’avocazione delle indagini da parte del procuratore generale presso la Corte di appello.
  5. Infine, il Governo ha sostenuto che il ricorrente non aveva esaurito le vie di ricorso interne in quanto non aveva presentato reclamo ai sensi dell’articolo410 bis del CPP avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari di archiviare il procedimento. Ha sottolineato che egli non aveva tentato di impugnare tale decisione successivamente alla sua emissione. Inoltre, e in particolare in ordine alla doglianza secondo la quale il ricorrente non era stato sentito nel contesto dell’indagine, ha affermato che se egli avesse chiesto di essere sentito e tale richiesta non fosse stata esaudita, ciò avrebbe potuto dare luogo a uno dei motivi di nullità di cui all’articolo127 § 5 del CPP e avrebbe potuto essere impugnato presentando un reclamo ai sensi dell’articolo 410 bis. Ha inoltre sottolineato che il ricorrente non aveva chiesto di essere sentito in relazione alla sua opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

(b) Il ricorrente

  1. Il ricorrente ha sostenuto di avere avviato l’appropriato rimedio interno per ottenere il risarcimento per i maltrattamenti subiti, vale a dire il procedimento penale per determinare se la misura contestata fosse stata contraria ai principi sanciti dall’articolo 3 della Convenzione e, in caso affermativo, per consentire ai tribunali di individuare e perseguire i responsabili e permettergli di chiedere un risarcimento. Ha poi invocato la giurisprudenza consolidata della Corte secondo la quale se è stato esperito un rimedio, non è obbligatorio esperirne un altro avente praticamente il medesimo fine. Pertanto, ai fini dell’esaurimento il ricorrente non era tenuto a esperire il rimedio civile menzionato dal Governo.
  2. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la decisione di archiviare il procedimento adottata dal giudice per le indagini preliminari era definitiva. Avrebbe potuto essere presentato un reclamo avverso essa soltanto ai sensi dell’articolo410 bis  2 del CPP per i motivi di nullità previsti dall’articolo 127 § 5 del CPP, che a suo avviso non era applicabile nel caso di specie.
  3. In ordine al rinvio del Governo, riguardo ai ritardi nell’indagine, all’articolo412 del CPP, ha osservato che la via di ricorso indicata dal Governo era stata introdotta soltanto nel 2017, vale a dire due anni dopo la presentazione della sua denuncia. Ha inoltre sostenuto che egli non poteva essere rimproverato per non avere tentato di affrontare personalmente il ritardo nell’indagine, in quanto il pubblico ministero era in ogni caso obbligato a organizzare il suo lavoro in modo compatibile con i requisiti procedurali dell’articolo 3, indipendentemente da qualsiasi altro requisito formale. In ogni caso, egli ha affermato che il Governo non aveva fornito prove di un esito positivo o determinante in relazione all’introduzione di tale rimedio.

2. La valutazione della Corte

  1. La Corte rinvia ai principi applicabili sull’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, esposti in particolare nella causa Vučković e altri c. Serbia ((eccezione preliminare) [GC], nn. 17153/11 e altri 29, §§ 69-77, 25 marzo 2014) e, più recentemente, nella causa Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Svizzera [GC] (n. 21881/20, §138-43, 27 novembre 2023).
  2. In ordine all’osservazione formulata dal Governo secondo la quale il ricorrente non aveva impugnato il decreto di ricovero coatto dinanzi ai tribunali interni, la Corte osserva, come è stato sottolineato anche dal ricorrente, che la sua doglianza non concerne il suo ricovero involontario in quanto tale bensì, piuttosto, i maltrattamenti cui era stato asseritamente sottoposto durante il suo ricovero involontario. Conseguentemente, il ricorrente non può essere rimproverato per non avere impugnato tale decreto.
  3. In ordine all’eccezione del Governo secondo la quale il ricorrente avrebbe dovuto instaurare un procedimento civile ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, la Corte ribadisce che se un individuo presenta una denuncia sostenibile di maltrattamenti ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, la nozione di ricorso effettivo comporta, da parte dello Stato, un’indagine approfondita ed effettiva in grado di condurre all’identificazione e alla punizione dei responsabili (si veda Selmouni c. Francia[GC], n. 25803/94, § 79, CEDU 1999-V). Lo stesso vale per le accuse di maltrattamento nel contesto dell’internamento psichiatrico se è stata utilizzata la contenzione fisica nei confronti del ricorrente (si vedano S. c. Croazia (n. 2), n. 75450/12, § 75, 19 febbraio 2015; e Bureš c. Repubblica ceca, n. 37679/08, §§ 81 e 121, 18 ottobre2012). Pertanto, secondo la Corte, non si può affermare che un’azione risarcitoria ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, che è finalizzata a concedere un risarcimento piuttosto che a individuare e punire i responsabili, costituisca un rimedio effettivo che deve essere perseguito ai fini dell’esaurimento nel caso di specie, concernente asseriti maltrattamenti derivanti da atti intenzionali di agenti statali – e in particolare la contenzione meccanica cui il ricorrente era stato sottoposto – durante il suo ricovero involontario (si veda M.S. c. Croazia (n. 2), sopra citata, §§ 75 e 85).
  4. In ordine alla via di ricorso, menzionata dal Governo, ai sensi degli articoli412 e 413 del CPP (si veda il paragrafo 51 supra), in base alla quale il ricorrente avrebbe potuto chiedere al procuratore generale presso la corte di appello l’avocazione delle indagini al fine di accelerarle, la Corte ribadisce la sua giurisprudenza costante, secondo la quale il ricorso a un’autorità superiore, che non conferisce alla persona che lo presenta un diritto personale all’esercizio da parte dello Stato dei suoi poteri di controllo, non può essere considerato un ricorso effettivo ai fini dell’articolo35 della Convenzione (si vedano Horvat c. Croazia, n. 51585/99, § 47, CEDU 2001-VIII, e Belevitskiy c. Russia, n. 72967/01, § 59, 1° marzo 2007). La Corte osserva di avere precedentemente esaminato una causa in cui il Governo aveva sollevato un’eccezione relativa al mancato esaurimento per i medesimi motivi, che la Corte ha rigettato in quanto il Governo non aveva dimostrato che la procedura di reclamo in questione conferisse alla parte lesa un autentico diritto personale a ottenere dallo Stato l’esercizio dei suoi poteri di controllo, di partecipare al procedimento, di essere informato del suo esito e di esercitare un diritto di appello avverso la decisione di rifiuto dell’avocazione delle indagini (si veda Petrella c. Italia, n. 24340/07, § 29, 18 marzo 2021). Poiché il Governo ha nuovamente citato meramente l’esistenza di tale via di ricorso e la necessità che il ricorrente l’esaurisse senza fornire ulteriori dettagli, la Corte non ravvisa alcun motivo per pervenire a una differente conclusione nel caso di specie.
  5. Nella misura in cui l’eccezione finale del Governo deve essere intesa come un’eccezione di carattere generale secondo la quale il ricorrente avrebbe dovuto proporre reclamo ai sensi dell’articolo 410 bis 2 del CPP (si veda il paragrafo 50 supra) avverso il decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari, la Corte osserva che, ai sensi del diritto interno, quest’ultima decisione non è impugnabile per motivi di fatto o per vizi della motivazione e avrebbe potuto essere impugnata soltanto per i motivi di nullità previsti dall’articolo 127 § 5 del CPP, che sono di natura procedurale e concernono esclusivamente l’inosservanza delle disposizioni relative allo svolgimento delle udienze in camera di consiglio e alla partecipazione delle parti a tali udienze (si veda il paragrafo 50 supra). In tale contesto, che rivela un ambito di riesame molto limitato, il Governo non ha spiegato in quale modo la via di ricorso prevista dall’articolo 410 bis § 2 potesse essere considerata un ricorso generale che doveva essere esaurito nel caso di specie.
  6. Nella misura in cui il Governo ha inoltre sostenuto, in misura più limitata, che un reclamo ai sensi dell’articolo 410 bis 2 del CPP avrebbe trattato la doglianza del ricorrente relativa alla sua asseritamente insufficiente partecipazione all’indagine in ragione del fatto che egli non era stato sentito, la Corte osserva, come si evince dalla giurisprudenza presentata dal Governo stesso, che il reclamo avrebbe avuto rilevanza soltanto in una specifica situazione, vale a dire se il ricorrente avesse chiesto di essere sentito durante l’udienza in camera di consiglio celebrata successivamente alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero (si veda il paragrafo 61 supra) e tale richiesta non fosse stata esaudita. Pertanto, esso non avrebbe trattato la doglianza del ricorrente di non essere stato sentito durante l’indagine relativamente a fasi diverse dalla summenzionata udienza dinanzi al giudice per le indagini preliminari. Inoltre, e in ogni caso, la Corte osserva che il Governo non ha fornito alcuna prova dell’efficacia di tale rimedio nella pratica, dato che nella decisione della Corte di cassazione, cui esso ha rinviato nelle sue osservazioni, la domanda della parte lesa era stata dichiarata inammissibile in quanto la doglianza non era stata sollevata tempestivamente (ibid.).
  7. Conseguentemente, le doglianze del ricorrente non possono essere dichiarate irricevibili in quanto egli non ha proposto reclamo ai sensi dell’articolo 410 bis 2 del CPP avverso il decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari.
  8. Da quanto sopra segue che l’eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento deve essere respinta.
  9. La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione. Osserva inoltre che esso non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

B. Sul merito

1. L’aspetto sostanziale dell’articolo 3 della Convenzione

(a) Le osservazioni formulate dalle parti

(i) Il ricorrente

  1. Il ricorrente ha lamentato di essere stato sottoposto a contenzione meccanica per quasi otto giorni, abbinata a contenzione farmacologica per ventuno giorni. Ha ritenuto che tali circostanze, che comprendevano un periodo eccessivamente lungo di contenzione meccanica ininterrotta, fossero estremamente gravi e riguardassero l’articolo 3 della Convenzione. Il ricorrente ha aggiunto che la sua giovane età e il suo stato di salute lo avevano reso particolarmente vulnerabile.
  2. Il ricorrente ha rinviato ai principi stabiliti dalla Corte nella sua sentenza relativa alla causa Aggerholm c. Danimarca, n. 45439/18, 15 settembre 2020. Ha sostenuto che la misura della contenzione meccanica cui era stato sottoposto non fosse stata necessaria. In ordine alle circostanze e al modo in cui il personale medico aveva inizialmente applicato la misura della contenzione, il ricorrente ha sostenuto che il suo comportamento aggressivo in data 7 ottobre 2014 era stato in gran parte provocato da quella che egli riteneva una condotta inappropriata da parte del personale medico che, invece di essere trasparente e accogliente nei suoi confronti suoi e dei suoi familiari, aveva creato un grande stress emotivo. Ciononostante, anche assumendo che le cure cui era stato sottoposto in data 7 ottobre 2014 potessero essere giustificate, rimaneva il fatto che la contenzione meccanica ininterrotta che era seguita per giorni, abbinata alla contenzione farmacologica, fosse priva di qualsiasi giustificazione.
  3. Invero, il ricorrente ha sottolineato che dal diario clinico non emergeva che, dopo essere stato sedato in data 7 ottobre 2014, egli avesse manifestato alcun ulteriore comportamento aggressivo o violento. Al contrario, era stato verbalizzato un atteggiamento calmo. Ha lamentato a tale riguardo che il fine della misura non era giustificabile, e che essa era stata applicata su base precauzionale.
  4. Il ricorrente ha inoltre sottolineato che la misura della contenzione meccanica cui era stato sottoposto era durata per un periodo di tempo che non aveva precedenti e che era stato, a suo avviso, incomprensibilmente lungo.
  5. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che la misura cui era stato sottoposto era stata decisa nella totale assenza di qualsiasi legge o norma pertinente che avrebbe potuto rendere tale prassi lecita e che i medici e il personale sanitario gli avevano applicato la misura della contenzione meccanica in violazione dei principi stabiliti dalla Corte di cassazione nella sentenza Mastrogiovanni.
  6. Ha sostenuto che la misura della contenzione fosse stata applicata al fine di indurlo a “pentirsi” del suo comportamento aggressivo. In altre parole, la misura era stata applicata con un fine punitivo e/o pedagogico. Invero, secondo il ricorrente dal diario clinico emergeva che il personale del reparto aveva ripetutamente cercato prove del suo pentimento e aveva annotato se il paziente fosse stato acritico dell’aggressione nei confronti di sua madre e del primario.
  7. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il personale medico responsabile della misura avesse esagerato la sua pericolosità. In particolare, ha ipotizzato che la “pericolosità sociale” invocata dai medici fosse stata concepita meramente per occultare l’applicazione di una misura di contenzione meccanica che violava l’articolo 3 della Convenzione.

(ii) Il Governo

  1. In ordine ai motivi che giustificavano l’uso della contenzione meccanica, il Governo ha sostenuto quanto segue. Ha invocato le linee-guida della Società italiana di psichiatria inerenti la contenzione fisica, che invitano a limitarne l’uso il più possibile, al fine della sua abolizione, pur riconoscendo che sembra che la letteratura nazionale e internazionale concordino sul fatto che la contenzione fisica possa essere giustificata soltanto a fronte di un imminente concreto rischio di autolesionismo o di violenza nei confronti di altri.
  2. Come osservato dal perito consultato dal pubblico ministero, il ricorrente aveva un passato di problemi psichiatrici, che erano iniziati oltre un anno prima degli eventi contestati e avevano dato luogo a quattro ricoveri in ospedale. Ha sottolineato che la sua cartella clinica rivelava un rapporto agitato tra il ricorrente e i suoi genitori e che i suoi genitori temevano violente reazioni da parte sua. Invero, anche durante il periodo di ricovero volontario che aveva preceduto quello involontario, il personale medico aveva osservato la forte ostilità del ricorrente nei confronti dei genitori, dai quali si sentiva maltrattato e deriso.
  3. In tale contesto, il Governo ha osservato che durante l’incontro con i medici e i suoi genitori in data 7 ottobre 2014 il ricorrente aveva manifestato un’aggressività incontrollata: aveva aggredito suo padre, danneggiato il mobilio, schiaffeggiato sua madre e preso a pugni il primario. Ha sottolineato la gravità delle lesioni causate, vale a dire la lacerazione del timpano di sua madre e la frattura del naso del primario. Ha aggiunto che era stato possibile immobilizzare il ricorrente soltanto facendo intervenire ulteriori infermieri.
  4. Il Governo ha sostenuto che il comportamento violento del ricorrente durante tale incontro aveva giustificato la decisione di ricorrere alla contenzione fisica e meccanica, nonché alla sedazione farmacologica. Ha sottolineato che, in tale contesto, i requisiti per l’applicazione della contenzione indicati nel protocollo dell’Ospedale di Melzo, vigenti all’epoca, erano stati soddisfatti.
  5. Ha sostenuto che le annotazioni nel diario clinico nei giorni successivi rivelavano che l’applicazione della contenzione meccanica era stata riesaminata su base quotidiana, era stata attenuata mediante la liberazione di uno o più arti, e la sua prosecuzione era stata giustificata sulla base di una rivalutazione della chiarezza e dell’attualità del pericolo in questione e della capacità di discernimento e di autocontrollo del ricorrente.
  6. Il Governo ha inoltre sottolineato che, secondo il diario clinico, il ricorrente aveva inizialmente negato e successivamente minimizzato il suo comportamento violento, tentando di giustificarlo, in particolare, dichiarando che era stato lui a essere stato aggredito. Il fatto che i medici avessero diagnosticato una sindrome di personalità paranoide, con manifestazioni di violenza nei confronti degli altri, rendeva essenziale, secondo il Governo, che i medici valutassero, mediante colloqui quotidiani, se il ricorrente avesse recuperato la capacità di esercitare un autocontrollo. Secondo le dichiarazioni riferite dal ricorrente, il suo unico interesse nei primi giorni successivi all’aggressione era stato il ritorno a casa dai suoi genitori, benché fosse stato nei confronti dei suoi genitori che egli aveva manifestato ostilità e violenza. Il Governo ha sostenuto che da tali dichiarazioni il personale medico aveva desunto il pericolo persistente di episodi di violenza da parte del ricorrente, se essi non avessero esaudito la sua richiesta di dimetterlo dall’ospedale.
  7. Il Governo ha distinto il caso di specie dalla causa Aggerholm (sopra citata) nella misura in cui in quest’ultimo caso non era stato documentato che il ricorrente avesse esposto sé stesso o altri a un rischio imminente di danno per il corpo o per la salute. Al contrario, nel caso di specie la contenzione meccanica era stata applicata perché, dopo una settimana di ricovero volontario durante il quale, nonostante una diagnosi di sindrome paranoide e di psicosi, il personale medico non aveva imposto alcuna contenzione, il ricorrente aveva reagito con violenza a un rifiuto di dimetterlo. Per tale motivo, secondo il Governo, la contenzione meccanica era stata necessaria finché il ricorrente chiedeva di essere dimesso senza avere prima recuperato la lucidità e l’autocontrollo. Ha sottolineato che i medici avevano l’obbligo di valutare lo stato mentale del ricorrente, le sue percezioni e la sua capacità di autocontrollo in quanto avevano un dovere di cura (posizione di garanzia) nei suoi confronti per quanto riguardava la prevenzione dell’autolesionismo e della violenza nei confronti di altri che potevano essere oggetto del suo comportamento.
  8. Il Governo ha richiamato l’attenzione della Corte sulle conclusioni che erano state raggiunte durante l’indagine penale riguardo alla giustificazione della misura. Ha rinviato a tale riguardo alle conclusioni del perito medico incaricato dal pubblico ministero e ha sottolineato che tali conclusioni erano state invocate sia dal pubblico ministero nella sua richiesta di archiviazione che dal giudice per le indagini preliminari nell’esame delle conclusioni del pubblico ministero riguardo alla sussistenza della responsabilità penale nella sua richiesta di archiviazione. Il Governo ha sostenuto che l’indagine aveva dimostrato che il personale medico era stato accurato e meticoloso, cosicché non poteva essere provata alcuna negligenza da parte sua, e che, secondo il perito medico, il massimo di cui lo si poteva accusare era che esso aveva forse dimostrato un eccesso di interventismo.
  9. Ha inoltre sottolineato che non vi era stato alcun movente punitivo alla base dell’uso della contenzione nel caso di specie e che, a suo avviso, la sedazione quasi completa sarebbe stata più invasiva della contenzione meccanica.
  10. Inoltre, il Governo ha sottolineato le difficoltà incontrate dagli psichiatri a trovare modalità di cura di pazienti che manifestavano una chiara tendenza a perdere improvvisamente il controllo e a compiere atti di violenza. A loro avviso, lasciare tali pazienti totalmente liberi comporterebbe mettere in pericolo chiunque entri in contatto con loro.
  11. In ordine alla durata e alle modalità di attuazione della contenzione meccanica, ha sottolineato che dal secondo giorno di contenzione il ricorrente era stato parzialmente liberato dalla contenzione per alcuni momenti (vale a dire, erano stati liberati alcuni arti o arti alternati) e liberato totalmente per mangiare e occuparsi dell’igiene personale. La severità della contenzione era stata inoltre ridotta a decorrere dal 13 ottobre ed egli era stato totalmente liberato dalla contenzione in data 15 ottobre 2014. A suo avviso, ciò aveva comportato per il ricorrente un ampio margine di libertà. Inoltre, la graduale liberazione basata sulla sua decrescente pericolosità aveva assicurato l’osservanza del principio di proporzionalità.
  12. Ha inoltre sostenuto che il personale medico del reparto psichiatrico aveva costantemente monitorato la salute fisica e mentale del ricorrente consultando medici di altri reparti, nonché stabilendo un dialogo finalizzato a favorire l’autocoscienza e il recupero di un livello minimo di autocontrollo nella gestione da parte del ricorrente delle sue emozioni e della sua interazione con gli altri. Il fine fondamentale dei colloqui era stato quello di fare emergere la gravità degli atti di violenza, che erano stati negati, minimizzati o giustificati dal ricorrente, e di riportarlo in contatto con la realtà affinché potesse comprendere che non era in pericolo.
  13. Infine, il Governo ha sottolineato che, secondo la perizia medica ottenuta durante l’indagine, la contenzione non aveva avuto alcuna ripercussione fisica sul ricorrente.

(b) I terzi intervenienti

(i) Le osservazioni dei terzi intervenienti

  1. Sia il Garante che i terzi intervenienti congiuntamente (L’altro Diritto ODV, La Società della ragione ONLUS, e la Fondazione Franca e Franco Basaglia) hanno fornito una descrizione per sommi capi dei limiti giuridici entro i quali potrebbe essere impiegata la contenzione meccanica e hanno sottolineato che non esiste una legislazione che ne disciplini specificamente l’uso. Gli intervenienti hanno sottolineato il fatto che, ai sensi del diritto interno, la contenzione meccanica poteva costituire reati quali il sequestro di persona, la violenza privata e il maltrattamento. L’articolo 54 del codice penale prevede la scriminante della necessità, che può giustificare l’uso della contenzione meccanica soltanto in casi eccezionali in cui sussiste il rischio oggettivo di un grave imminente danno per il paziente o per altri. A tale riguardo, entrambi gli intervenienti hanno sottolineato particolarmente la sentenza della Corte di cassazione Mastrogiovanni e i principi stabiliti in essa. Hanno sottolineato la conclusione della Corte secondo la quale per giustificare la contenzione meccanica la situazione di pericolo in questione deve essere chiara e attuale, escludendo la possibilità di un’applicazione della contenzione in modo “precauzionale”. Il Garante ha inoltre riesaminato la giurisprudenza nazionale che stabilisce che perché si applichi la scriminante della necessità di cui all’articolo 54 del codice penale, deve esservi un pericolo incombente. Il timore di un futuro pericolo non sarebbe sufficiente per l’applicazione di tale scriminante.
  2. Il Garante ha inoltre sottolineato che non vi era alcuna situazione in cui la contenzione meccanica e farmacologica potevano essere usate quale trattamento terapeutico, o impiegate in circostanze non comprese in un eccezionale stato di necessità, né potrebbero essere impiegate quale mezzo per supplire a un’inadeguatezza del personale. L’altro Diritto ODV, La Società della ragione ONLUS, e la Fondazione Franca e Franco Basaglia hanno inoltre sottolineato che la contenzione non poteva essere usata in nessun caso per fini punitivi o pedagogici. Il Garante ha sottolineato la necessità di evitare periodi di contenzione meccanica impropriamente lunghi.
  3. Il Garante ha inoltre sottolineato, invocando uno studio condotto dal presidente del Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale, le ripercussioni negative che la contenzione meccanica può avere sulla salute fisica e mentale di una persona immobilizzata. In particolare, era stato fatto un rinvio al rischio di danno osteo-muscolare e di complicazioni tromboemboliche, stress post-traumatico, nonché l’esposizione al rischio di essere sottoposto a violenza fisica e sessuale senza potersi difendere. In aggiunta, l’autore aveva riferito i risultati di studi relativi alle impressioni soggettive di persone che erano state sottoposte a contenzione, nei quali era emerso che essa era unanimemente percepita come un’esperienza degradante e traumatica. Ha inoltre rinviato a tale riguardo al contenuto di una dichiarazione di posizione emessa dall’Associazione mondiale di psichiatria (si veda il paragrafo 69 supra).
  4. Infine, il Garante ha richiamato l’attenzione della Corte sul fatto che due regioni italiane, il Friuli-Venezia Giulia e l’Emilia-Romagna, avevano adottato delle strategie al fine di eliminare completamente il ricorso alla contenzione meccanica nei servizi psichiatrici. Nel caso del Friuli-Venezia Giulia, la regione era riuscita a eliminare totalmente le pratiche della contenzione meccanica.

(ii) I commenti del Governo in ordine alle osservazioni formulate dai terzi intervenienti

  1. Il Governo ha sostenuto che l’ordinamento giuridico interno, mediante elaborazioni giurisprudenziali, aveva iniziato a frenare l’uso dei mezzi di contenzione meccanica sui pazienti psichiatrici. In considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione a decorrere dal 2008, e in ragione del crescente interesse delle autorità locali (dalle Regioni e dalle Province autonome ai singoli istituti psichiatrici), era comunemente accettato che il suo uso dovesse essere inteso come una “extrema ratio”, se non erano possibili alternative e vi era un pericolo di danno reale per la persona. La prospettiva a lungo termine era la completa eliminazione dei mezzi di contenzione meccanica, ma a tal fine rimaneva necessario individuare metodi alternativi di prevenzione e cura, che non erano stati ancora definiti.

(c) La valutazione della Corte

(i) Principi generali

  1. Nei confronti delle persone private della libertà, il ricorso alla forza fisica che non è stato reso strettamente necessario dallo loro stessa condotta sminuisce la dignità umana e costituisce violazione del diritto sancito dall’articolo3 della Convenzione (ibid., § 97, e Bouyid c. Belgio [GC], n. 23380/09, §§ 100-01, CEDU 2015).
  2. Nella sua giurisprudenza la Corte ha riconosciuto la particolare vulnerabilità delle persone affette da malattie mentali e la valutazione volta a stabilire se il trattamento o la pena in questione sia incompatibile con i requisiti dell’articolo3 deve tenere conto in particolare di tale vulnerabilità (si veda, inter alia, S. c. Croazia (n. 2), sopra citata, § 96, con ulteriori rinvii). Inoltre, la Corte ribadisce che la posizione di inferiorità e di impotenza tipica dei pazienti internati negli ospedali psichiatrici esige una maggiore vigilanza nel riesaminare se la Convenzione sia stata osservata (si veda Aggerholm, sopra citata, § 83).
  3. In ordine all’uso di misure di contenzione fisica su pazienti ricoverati in ospedali psichiatrici, gli sviluppi delle norme giuridiche contemporanee sull’isolamento e su altre forme di misure coercitive e non consensuali nei confronti di pazienti con disabilità psicologiche o intellettive negli ospedali e in qualsiasi altro luogo di privazione della libertà esigono che tali misure siano impiegate come extrema ratio, quando la loro applicazione è l’unico mezzo disponibile per impedire un danno immediato o imminente per il paziente o per altri (si veda Aggerholm, sopra citata, § 84). Inoltre, l’uso di tali misure deve essere commisurato ad adeguate garanzie contro qualsiasi abuso, fornire una sufficiente tutela procedurale, ed essere in grado di dimostrare una sufficiente giustificazione che i requisiti di fondamentale necessità e proporzionalità siano stati osservati e che ogni altra opzione ragionevole non sia riuscita a contenere soddisfacentemente il rischio di danno per il paziente o per altri. Deve essere inoltre dimostrato che la misura coercitiva in questione non era stata prolungata oltre il periodo strettamente necessario per tale fine (ibid.).
  4. Infine, i pazienti sottoposti a contenzione devono essere tenuti sotto stretta sorveglianza, e ogni uso della contenzione deve essere correttamente verbalizzato (si veda, tra gli altri precedenti, Bureš, sopra citata,§ 101-103).

(ii) L’applicazione al caso di specie

  1. La Corte osserva preliminarmente che le parti non hanno contestato che, mediante il suo internamento obbligatorio nel reparto psichiatrico di un ospedale, il ricorrente fosse stato privato della libertà e fosse quindi sotto il controllo e la responsabilità dello Stato (si vedano Pindo Mulla c. Spagna [GC], n. 15541/20, § 127, 17 settembre 2024; e Aggerholm, sopra citata, § 83).
  2. Le parti hanno convenuto che il ricorrente era stato legato meccanicamente al suo letto dal 7 ottobre 2014 al 15 ottobre 2014. È inoltre incontestato che, mentre i mezzi di contenzione, consistenti in cinghie per i polsi e le caviglie, erano stati applicati inizialmente a tutti e quattro gli arti, a decorrere dal secondo giorno alcuni arti sono stati temporaneamente e intermittentemente liberati ai fini dell’igiene personale, di mangiare o della fisioterapia. A decorrere dal secondo giorno il ricorrente è stato temporaneamente liberato dai mezzi di contenzione per l’igiene personale e per andare al bagno (si veda il paragrafo 17 supra). Complessivamente, la misura è stata applicata per quasi otto giorni.
  3. In tale contesto, la Corte deve valutare se la sottoposizione del ricorrente alla misura della contenzione meccanica avesse osservato i requisiti dell’articolo 3. La Corte inizierà esaminando l’iniziale imposizione della misura della contenzione e passerà successivamente a valutare la prosecuzione della sua applicazione oltre l’iniziale imposizione.

(α) La decisione di ricorrere alla misura della contenzione in data 7 ottobre 2014

  1. In ordine alla decisione di contenere il ricorrente adottata nel pomeriggio del 7 ottobre 2014, è documentato nel diario clinico che egli aveva dapprima aggredito suo padre e poco dopo aveva aggredito fisicamente sua madre e un medico, cagionando loro lesioni personali. I medici hanno descritto il ricorrente in uno stato di agitazione e l’anestesista chiamato in aiuto ha riferito che al suo arrivo il ricorrente stava attraversando una crisi pantoclastica. Tali circostanze, come sostenuto anche dal Governo, indicherebbero che si poteva ritenere che il ricorrente esponesse sé stesso o altri a un rischio imminente di danno. Dalla documentazione medica emerge anche che erano stati compiuti precedenti infruttuosi tentativi di sedazione prima dell’arrivo dell’anestesista (si veda il paragrafo 17 supra).
  1. In tale contesto, la Corte è convinta che sia stato dimostrato che l’iniziale contenzione meccanica del ricorrente fosse stata strettamente necessaria per impedirgli di nuocere a sé stesso o ad altri.

(β) La prosecuzione della misura della contenzione

  1. Avendo stabilito che l’iniziale imposizione della misura possa essere considerata giustificata, la Corte deve convincersi del fatto che la contenzione meccanica del ricorrente non sia stata prolungata oltre il periodo strettamente necessario al fine di impedire un danno immediato o imminente per sé o per altri. La Corte ribadisce che spetta allo Stato dimostrare in modo convincente che tale condizione sia stata soddisfatta e che un “potenziale” pericolo non è sufficiente per stabilire che tale pericolo sia immediato o imminente (si veda Aggerholm, sopra citata, §§ 102 e 111). Nella causa Aggerholm, la Corte ha preso atto delle disposizioni interne che indicavano che, affinché un pericolo sia considerato imminente, esso deve essere specifico, attuale e dimostrabile, e che un pericolo latente che può manifestarsi a determinate condizioni o circostanze, che possono verificarsi successivamente, non sarà sufficiente. A tale riguardo la Corte osserva, come sottolineato dal ricorrente e dai terzi intervenienti, che la Corte di cassazione italiana aveva escluso l’uso della contenzione meccanica su base “precauzionale”, e ha precisato che la chiarezza e l’attualità del pericolo in questione in un dato caso deve essere dimostrata concretamente mediante la verifica di elementi oggettivi, che il medico deve indicare in modo preciso e dettagliato (si veda il paragrafo 59 supra).
  2. La Corte ritiene inoltre che l’esigenza di una valutazione significativa dell’imminenza o dell’immediatezza del pericolo di danno, al fine di decidere sul prolungamento della contenzione, comporti che il personale medico compia tali valutazioni con sufficiente frequenza per tutta la durata dell’applicazione della misura. Sottolinea, a tale proposito, il parere del CPT secondo il quale quando si ricorre alla contenzione meccanica di un paziente per un periodo superiore alle ore, la misura dovrebbe essere riesaminata da un medico a brevi intervalli (si vedano le norme riviste del CPT sui mezzi di contenzione negli istituti psichiatrici per adulti, citate nel paragrafo 67 supra).
  3. In tale contesto, la Corte esaminerà la giustificazione addotta dalle autorità per il prolungamento della contestata misura di contenzione. Nel compiere la sua analisi, la Corte terrà conto delle pertinenti annotazioni del personale medico nel diario clinico e delle conclusioni dell’indagine penale, invocate dal Governo per fornire le prove della necessità del prolungamento della misura.

Il diario clinico

  1. La Corte osserva preliminarmente che, secondo il diario clinico, dopo che il ricorrente era stato sottoposto a contenzione in data 7 ottobre 2014 e l’anestesista gli aveva somministrato la sedazione, il ricorrente aveva dormito fino all’una del giorno successivo (si veda il paragrafo 17 supra). Dopo un’annotazione nel diario clinico della richiesta del ricorrente di essere liberato dai mezzi di contenzione in quello che era stato descritto un modo aggressivo e minaccioso il giorno successivo, vale a dire in data 8 ottobre, nel diario clinico non era stata annotata alcuna altra segnalazione di aggressività o anche di agitazione, fatto sottolineato anche dal ricorrente. Al contrario, in diverse successive annotazioni egli era stato descritto “calmo” (si veda il paragrafo 17 supra). La Corte osserva inoltre, come sottolineato dal ricorrente e non contestato dal Governo, che la misura della contenzione meccanica è stata abbinata alla sedazione farmacologica, benché non costantemente e con vari gradi di intensità, per tutta la sua durata.
  2. La Corte osserva che, dopo l’iniziale applicazione della misura della contenzione meccanica, la prima annotazione relativa a una decisione di prorogarla è stata verbalizzata otto ore dopo, all’una dell’8 ottobre. La giustificazione del mantenimento della contenzione data dal medico che ha effettuato la segnalazione sembra essere stata basata su quella che è descritta come un’assenza di valutazione critica del precedente comportamento violento del ricorrente che, secondo il medico, ha protratto tale situazione di “pericolo attivo e attuale” (si veda il paragrafo 17 supra).
  3. L’applicazione della misura è stata successivamente riesaminata da un medico circa tredici ore dopo, lo stesso giorno, e sembra che la decisione di mantenere i mezzi di contenzione su quattro arti sia stata supportata da una dichiarazione generale secondo la quale persisteva un elevato rischio di aggressione diretta all’esterno, a causa, in particolare, dell’acriticità del ricorrente nei confronti del proprio comportamento (ibid.). Quando la misura è stata riesaminata in seguito il giorno dopo, in data 9 ottobre alle 9.30 (giorno 3), emerge dalla annotazione pertinente che è stato deciso di mantenere i mezzi di contenzione su quattro arti in ragione di quelli che sono stati descritti come “la persistente acriticità” del ricorrente e “il rischio di ulteriori comportamenti aggressivi” se non fosse stata esaudita la sua richiesta di essere dimesso. Riguardo a tali due annotazioni, la Corte ritiene che esse sembrino basate su un futuro – seppure plausibile – pericolo, ma osserva che le due annotazioni non contengono alcun dettaglio o descrizione particolareggiata o indicazione di elementi concreti che dimostrino come tale pericolo potesse essere considerato immediato o imminente quando è stato effettuato il riesame.
  4. A seguito di tali annotazioni, la Corte osserva che, dalle 9 del 10 ottobre (giorno 4) alle 11.15 dell’11 ottobre (giorno 5), non vi sono state annotazioni nel diario clinico, e poi nuovamente nessuna annotazione fino alle 9 del giorno successivo. La Corte ritiene problematico il fatto che, in assenza di prove contrarie, non sia stato effettuato alcun consulto medico al fine di valutare la necessità di proseguire la contenzione meccanica del ricorrente durante tali lunghissimi intervalli, vale a dire periodi di circa ventiquattro ore per volta (si raffronti Aggerholm, sopra citata, § 112). Inoltre, la Corte osserva che nelle annotazioni relative alle summenzionate date la prosecuzione della contenzione non è stata affrontata specificamente (si vedano le annotazioni per il 10 ottobre al paragrafo 17 supra) o è stata annotata come una dichiarazione di fatto (si veda l’annotazione dell’11 ottobre (giorno 5), in cui è stato menzionato che il ricorrente, che era descritto “calmo”, aveva “mezzi di contenzione mantenuti su tutti e quattro gli arti”; ibid.), e quindi mancava qualsiasi esplicita indicazione del motivo per il quale la prosecuzione della contenzione fosse stata considerata necessaria dal personale medico che ne aveva prorogato l’applicazione. Secondo la Corte, tali annotazioni quali risultano nel diario clinico possono difficilmente fare luce sull’eventuale sussistenza delle condizioni che hanno reso necessaria la misura della contenzione.
  5. In ordine alle successive annotazioni, nel pomeriggio del 12 ottobre (giorno 6) la decisione di proroga della misura è stata annotata senza ulteriori elaborazioni (“la contenzione è mantenuta su tre arti e un arto è lasciato libero”). Il giorno seguente (giorno 7) è stato segnalato che i mezzi di contenzione erano stati temporaneamente rimossi per motivi di igiene personale e per consentire al ricorrente di fumare, e che egli aveva quindi accettato di essere nuovamente sottoposto a contenzione con un braccio libero, senza che fosse fornita alcuna indicazione del motivo per il quale una rinnovata contenzione sarebbe stata considerata necessaria in quel momento. In data 14 ottobre (giorno 8) la prima annotazione, registrata circa sedici ore dopo la precedente, dichiarava che il ricorrente aveva “mezzi di contenzione su tre arti” e che sembrava calmo, ma la Corte non può discernere alcuna prova che dimostri che sia stata effettuata una rivalutazione della necessità dei mezzi di contenzione in tale fase.

L’indagine penale

  1. Passando alle conclusioni dell’indagine penale, la Corte osserva preliminarmente che le autorità interne, nella loro valutazione dell’applicazione della misura della contenzione meccanica, hanno rinviato principalmente alla iniziale decisione di applicare i mezzi di contenzione in data 7 ottobre 2014 e agli atti di aggressione fisica compiuti quel giorno dal ricorrente. In ordine alla valutazione della prosecuzione dell’applicazione della misura al di là di tali circostanze, la Corte osserva, in primo luogo, che la sezione piuttosto succinta della richiesta del pubblico ministero relativa alla necessità della misura non conteneva una valutazione specifica del modo in cui il pericolo posto dal ricorrente avrebbe potuto essere considerato immediato o imminente per tutta la durata dell’applicazione della misura. Piuttosto, nel chiedere l’archiviazione del procedimento, il pubblico ministero ha concluso, invocando prevalentemente la relazione del perito medico, che la grave condizione psicopatologica del ricorrente, che secondo il diario clinico era persistita durante tutto il periodo di contenzione, consentiva una previsione generale riguardo al rischio di reiterazione del comportamento aggressivo che aveva inizialmente giustificato l’applicazione dei mezzi di contenzione, e giustificava la prosecuzione della loro applicazione per l’intero periodo (si veda il paragrafo 37 supra). La Corte non può fare a meno di osservare che il medesimo perito, nell’escludere un’eventuale condotta delittuosa da parte dei medici, ha ipotizzato che essi potessero avere manifestato un possibile “eccesso di prudenza” derivante da quello che ha descritto come un timore “forse eccessivo e infondato” di eventuali conseguenze in caso di revoca della misura della contenzione meccanica (si vedano i paragrafi 27-32 supra).
  2. In ordine alla decisione di archiviare il procedimento nei confronti dei medici (si veda il paragrafo 45 supra), il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che il prolungamento della misura della contenzione per “un notevole periodo di tempo” fosse stato necessario a causa della “condizione” del ricorrente, che non si era stabilizzata e non era migliorata durante i primi giorni della contenzione. La decisione ha sottolineato la precarietà della situazione psicologica del ricorrente, che aveva dato luogo alla segnalazione della sua pericolosità. La Corte ritiene che, nella alquanto succinta decisione di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari non si fosse occupato adeguatamente dei rilievi sollevati dal ricorrente nella sua opposizione alla richiesta del pubblico ministero, in ordine all’assenza di una valutazione del pubblico ministero volta a stabilire se l’asserito pericolo per gli altri, posto dal ricorrente, avrebbe potuto essere considerato chiaro e attuale per tutta la durata dell’applicazione della misura, che si era protratta per quasi otto giorni. In particolare, non sembra che la decisione abbia esaminato i rilievi del ricorrente in ordine alla mancata individuazione di elementi concreti da parte dei medici che indicavano la presenza di un pericolo imminente, piuttosto che meramente “potenziale”, in particolare con riferimento ai criteri elaborati dalla Corte di cassazione nella sentenza Mastrogiovanni (si veda il paragrafo 59 supra).
  3. In considerazione di quanto sopra, la Corte ritiene che nell’indagine interna le autorità non abbiano trattato adeguatamente questioni che erano cruciali al fine di valutare se prolungare o meno la misura della contenzione meccanica per un periodo di tempo così lungo, descritto “insolitamente lungo” dal perito medico incaricato dal pubblico ministero (si vedano i paragrafi 27-32 supra), fosse stato strettamente necessario per impedire un danno imminente o immediato per il ricorrente o per altri.
  4. Nel contesto dell’indagine interna, la Corte osserva inoltre che il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari non avevano esaminato i rilievi sollevati dal ricorrente nella sua denuncia (si veda il paragrafo 24supra) e nella sua opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero (si veda il paragrafo 43 supra) nel senso che la prosecuzione della sua contenzione meccanica non era stata una extrema ratio. Il silenzio su tale aspetto appare ancora più sorprendente se si considera che il protocollo in materia di contenzione vigente nel SPDC menzionava che esso doveva essere applicato nei casi in cui erano state già tentate altre misure meno restrittive ed esse si erano dimostrate inefficaci, inappropriate o insufficienti (si veda il paragrafo 62 supra).
  5. Quale osservazione finale, la Corte è inoltre consapevole del fatto che, come sottolineato dagli intervenienti, non esiste una legislazione specifica che indichi i limiti giuridici per l’uso della contenzione meccanica in un contesto psichiatrico, mentre i suoi limiti sono invece indicati per quanto riguarda la questione di sapere se la condotta degli individui che applicano la misura possa essere giustificata ai sensi della scriminante della necessità di cui all’articolo 54 del codice penale (si veda il paragrafo 108 supra). A tale riguardo, la Corte non può che rilevare le conclusioni del CPT sulla sua visita in Italia nel 2022 secondo le quali, nel contesto della contenzione meccanica, la scriminante della necessità era applicata senza valutare rigorosamente, tra le altre cose, il criterio di pericolo imminente esposto nel testo dell’articolo 54 stesso (si veda il paragrafo 68 supra).

Altre considerazioni

  1. Infine, la Corte non può che osservare il fatto, sottolineato anche dal ricorrente, che in data 14 ottobre 2014 (giorno 8) due medici del servizio psichiatrico avevano chiesto, tra l’altro, che le cure del ricorrente proseguissero “in un contesto più appropriato”, in quanto avevano dichiarato che si trovavano di fronte a una “pericolosità sociale” che non erano competenti né strutturalmente attrezzati a trattare (si veda il paragrafo 11 supra). I medici hanno dichiarato, nel medesimo documento, che la prosecuzione della contenzione del ricorrente era sia problematica da gestire nel lungo termine nonché “eticamente discutibile” (ibid.). Tenendo presente anche la posizione del CPT secondo la quale i mezzi di contenzione non dovrebbero mai essere utilizzati in sostituzione di cure o di trattamenti adeguati (si vedano le norme riviste del CPT sui mezzi di contenzione negli istituti psichiatrici per adulti, citate nel paragrafo 67 supra), la Corte ritiene tali dichiarazioni un grave motivo di preoccupazione. Esse non possono che sollevare la questione di sapere se il prolungamento della contenzione meccanica del ricorrente al di là delle circostanze che l’avevano dapprima giustificato fosse impiegato come mezzo per trattare un paziente che l’istituto in questione non era adeguatamente attrezzato a trattare.

Conclusioni

  1. In considerazione di quanto sopra, la Corte ritiene che non sia stato sufficientemente dimostrato che la prosecuzione della misura della contenzione – che è stata inoltre mantenuta per un periodo straordinariamente lungo – fosse strettamente necessaria e rispettasse la dignità umana del ricorrente, e non lo avesse esposto a dolore e sofferenze in violazione dell’articolo 3 della Convenzione (si raffronti Aggerholm, sopra citata, § 114). Vi è pertanto stata violazione dell’aspetto sostanziale di tale disposizione.
  2. In ordine alla parte della doglianza del ricorrente relativa alla compatibilità della sedazione farmacologica somministratagli con l’articolo 3 della Convenzione, la Corte ritiene di avere trattato la principale questione giuridica sollevata dalla causa (si vedano i paragrafi 122-136 supra) e che non sia necessario esaminare il merito della rimanente parte della sua doglianza ai sensi dell’aspetto sostanziale di tale disposizione (si veda Centro per le risorse giuridiche nell’interesse di Valentin Câmpeanu c. Romania[GC], n. 47848/08, § 156, CEDU 2014).

2. L’aspetto procedurale dell’articolo 3 della Convenzione

(a) Le osservazioni formulate dalle parti

(i) Il ricorrente

  1. Il ricorrente ha sostenuto che l’indagine non era stata sufficientemente approfondita in quanto le autorità non avevano compiuto un serio tentativo per scoprire quanto accaduto e punire i responsabili. Ha sostenuto che la Procura non avesse indagato sul modo in cui i medici avevano deciso di adottare la misura contestata o sul contesto di tale decisione; ha sostenuto tale rilievo dichiarando che le conclusioni tratte dalla Procura, e la perizia sulla quale essa aveva fatto affidamento, concernevano meramente l’individuazione di linee-guida e di protocolli senza tentare di valutare se la misura – che era stata di durata eccessiva – potesse essere stata in realtà considerata necessaria. Ha inoltre sostenuto che le sue osservazioni erano state ignorate dal giudice per le indagini preliminari. In particolare, ha sottolineato che nelle sue osservazioni del 9 aprile 2019 (si vedano i paragrafi 38-44 supra) egli aveva espressamente sottolineato il fatto che la Procura aveva tratto le sue conclusioni senza tenere conto dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte di cassazione Mastrogiovanni, che erano importanti per la valutazione della necessità della misura della contenzione meccanica. Invece, il pubblico ministero aveva semplicemente invocato le conclusioni del perito riguardo all’esistenza di un rischio di un ritorno a uno stato di agitazione piuttosto che svolgere una valutazione per stabilire se fosse esistito un reale pericolo di grave danno. A tale riguardo, il ricorrente ha sottolineato che il giudice per le indagini preliminari non aveva fatto alcun riferimento a tali principi giurisprudenziali pur essendo stato invitato dal ricorrente a farlo, e non aveva neanche indicato i motivi per i quali non si fosse tenuto conto di tali principi.
  2. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che l’indagine non era stata condotta con ragionevole celerità a causa in gran parte dell’ingiustificata inerzia della Procura che, a fronte della denuncia presentata in data 25 novembre 2015, aveva nominato un perito soltanto dopo che il ricorrente aveva presentato una memoria aggiuntiva un anno dopo. Inoltre, la Procura aveva presentato la richiesta di archiviazione della causa tre anni e quattro mesi dopo la presentazione della denuncia e oltre due anni dopo l’emissione della perizia medica. In totale, l’indagine penale era durata approssimativamente quattro anni, otto mesi e ventiquattro giorni, che secondo il ricorrente era un’irragionevole quantità di tempo. Egli ha ritenuto che nel caso di specie non vi fossero stati ostacoli o particolari difficoltà che impedivano l’avanzamento dell’indagine e che l’assenza di una sollecita risposta alle accuse di maltrattamento avrebbe dovuto essere presa sul serio.
  3. Infine, il ricorrente ha sostenuto di non avere potuto partecipare effettivamente all’indagine interna. A tale riguardo ha sottolineato che il perito medico del pubblico ministero aveva effettuato la sua valutazione senza averlo sentito, e che egli non era stato sentito dal pubblico ministero.

(ii) Il Governo

  1. In ordine alla completezza dell’indagine, il Governo ha sostenuto che la Procura aveva compiuto diversi atti istruttori e seguito diverse linee investigative, come dimostrato dalle domande che aveva posto al perito medico. Ha sottolineato che il perito medico incaricato dalla Procura aveva chiesto informazioni e documentazione su molti diversi aspetti del caso, tra cui, tra l’altro, i precedenti clinici del ricorrente, i motivi del suo ricovero in ospedale e il modo in cui era avvenuto; i motivi per l’applicazione della contenzione meccanica e le modalità con cui era stata applicata, e i motivi della proroga della misura; la durata della misura della contenzione meccanica; la sedazione farmacologica del ricorrente durante il periodo di contenzione meccanica; e la natura e il tipo di conseguenze fisiche e psicologiche della contenzione subita dal ricorrente. Tali aspetti erano stati pertanto oggetto di indagine, e la documentazione pertinente era stata ottenuta e riesaminata dal perito e dal pubblico ministero.
  2. In ordine alla decisione di archiviazione del giudice per le indagini preliminari, il Governo ha sostenuto che il giudice aveva approvato la ricostruzione fattuale e l’analisi giuridica proposte dal pubblico ministero. Mentre era vero che la sentenza Mastrogiovanni non era stata esaminata espressamente dal giudice per le indagini preliminari, il Governo ha affermato che si era tenuto implicitamente conto dei principi stabiliti in tale sentenza in quanto essi erano, in ogni caso, presenti nella giurisprudenza generale.
  3. In ordine alla durata dell’indagine, il Governo ha sottolineato che il ricorrente aveva presentato la sua denuncia alla Procura oltre un anno dopo il verificarsi degli eventi contestati. Ha inoltre sostenuto che la denuncia non era stata qualificata come “urgente” secondo i criteri organizzativi vigenti e le prassi seguite dal pubblico ministero quando era stata presentata nel dicembre del 2015.
  4. Ha inoltre sottolineato il fatto che in data 1° febbraio 2016 il pubblico ministero aveva emesso un decreto di produzione per ottenere dall’ospedale di Melzo le cartelle cliniche del ricorrente e i protocolli vigenti all’epoca, e rinviato genericamente alle procedure eccessivamente lunghe per la convalida delle copie autenticate delle cartelle cliniche da parte dell’amministrazione dell’ospedale. Ha dichiarato che la Procura, in attesa della consegna della documentazione richiesta, aveva analizzato la documentazione allegata alla denuncia, che comprendeva la documentazione relativa ad altri procedimenti penali riguardanti il ricorrente.
  5. Ha sostenuto che per il 20 giugno 2016 la Procura aveva acquisito una sufficiente conoscenza del caso per nominare un perito medico. Al perito era stata concessa una proroga del termine di 90 giorni per consegnare la perizia, che era stata presentata in data 20 novembre 2016. Il Governo ha dichiarato che successivamente alla consegna della perizia il pubblico ministero aveva comunicato informalmente al difensore del ricorrente, con il quale parlava regolarmente, la sua decisione di presentare una richiesta di archiviazione.
  6. Inoltre, la Procura si era concentrata su differenti priorità connesse ad altre indagini e ad altri processi per atti commessi nei confronti di persone vulnerabili che erano particolarmente allarmanti e, in quanto tali, esigevano una trattazione prioritaria e tempestiva. In data 7 febbraio 2019, dopo un’intera rilettura della perizia, che il Governo sosteneva essere particolarmente voluminosa, complessa e tecnica, il pubblico ministero ha presentato una richiesta di archiviazione della causa.

(b) La valutazione della Corte

  1. La Corte ribadisce che l’obbligo di svolgere un’indagine effettiva su accuse di trattamento in violazione dell’articolo 3 subito a opera di agenti statali è consolidato nella giurisprudenza della Corte (si veda Bouyid, sopra citata, §§ 114-23). In particolare, per essere “effettiva”, tale indagine deve essere in primo luogo adeguata, il che significa che deve essere in grado di condurre all’accertamento dei fatti e a determinare se la forza usata fosse giustificata o meno date le circostanze, e a individuare e – se opportuno – punire i responsabili (si veda Jeronovičs c. Lettonia ([GC], n. 44898/10, § 103, 5 luglio 2016). In tale contesto è implicito un requisito di tempestività e di ragionevole sollecitudine. Inoltre, la vittima dovrebbe essere in grado di partecipare effettivamente alle indagini (si veda Bouyid, sopra citata, § 122).
  2. In ordine alle osservazioni del ricorrente relative al ritardo nell’indagine, benché sia vero che, come sottolineato dal Governo, egli abbia sporto denuncia un anno dopo gli eventi contestati, la Corte non può fare a meno di osservare che erano trascorsi tre anni e quattro mesi dalla presentazione della denuncia in data 25 novembre 2015 alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero del 7 febbraio 2019. Non vi è alcuna indicazione nel materiale presentato alla Corte che il pubblico ministero abbia sentito qualche testimone o adottato altre misure istruttorie per scoprire prove relative ai fatti contestati, oltre al deposito della richiesta di documenti all’ospedale e alla richiesta della perizia medica. Osserva, in particolare e come sottolineato dal ricorrente, che erano trascorsi oltre due anni dalla consegna della perizia medica nel novembre del 2016 alla richiesta di archiviazione nel febbraio 2019. La Corte non è persuasa del fatto che tale ritardo possa essere giustificato dalla lunghezza e dalla complessità della perizia medica. Essa ritiene che tale ritardo sia ancora più sorprendente se confrontato con la dichiarazione del Governo secondo la quale il pubblico ministero aveva, successivamente alla presentazione della perizia, già comunicato “informalmente” al difensore del ricorrente la sua intenzione di archiviare il procedimento.
  3. Come la Corte ha precedentemente sottolineato, benché possano esservi ostacoli o difficoltà che impediscono l’avanzamento di un’indagine in una particolare situazione, si può ritenere che una sollecita risposta delle autorità che indagano su accuse di maltrattamenti sia essenziale nel mantenere la fiducia pubblica nella loro aderenza allo stato di diritto e nell’impedire qualsiasi apparenza di collusione o di tolleranza riguardo ad atti illeciti (si veda Bouyid, sopra citata, § 121). Nel caso di specie, alla Corte non sono state presentate prove sufficienti dell’esistenza di tali ostacoli o difficoltà. In ordine ai rilievi del Governo concernenti gli aspetti organizzativi connessi alle priorità e al carico di lavoro del pubblico ministero (si vedano i paragrafi 143 e 146 supra), che erano redatti in termini generici, la Corte ritiene che un processo investigativo, comunque esso possa essere organizzato per quanto riguarda il diritto o la prassi interni, deve in ogni caso essere svolto con ragionevole sollecitudine.
  4. In considerazione di quanto sopra, non si può ritenere che nel caso di specie l’indagine sia stata svolta entro un termine ragionevole.
  5. Passando alle altre carenze dedotte dal ricorrente, la Corte osserva di avere già constatato sopra che l’indagine interna non aveva fatto luce su questioni che erano, a suo avviso, cruciali per stabilire se il prolungamento della contenzione meccanica del ricorrente per quasi otto giorni avesse potuto essere considerato strettamente necessario (si vedano i paragrafi 131-133 supra). In tale contesto ha rilevato, in particolare, che le autorità inquirenti non avevano esaminato i rilievi pertinenti presentati dal ricorrente a tale riguardo. La Corte non può che concludere che l’indagine non sia stata approfondita (si veda, Bouyid, sopra citata, 133). Tali constatazioni sono sufficienti perché la Corte concluda che le autorità statali non abbiano svolto un’indagine effettiva in ordine alle accuse di maltrattamenti asserite dal ricorrente al fine di accertare se, nelle circostanze del caso di specie, il prolungamento della contenzione meccanica fosse giustificato.
  6. Alla luce di quanto sopra, la Corte constata la violazione dell’aspetto procedurale dell’articolo 3 della Convenzione.
  7. Vista tale conclusione, la Corte non ritiene necessario esaminare le altre affermazioni del ricorrente relative all’efficacia dell’indagine.

II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. L’articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Il danno

  1. Il ricorrente ha chiesto 250.000 euro (EUR) per il danno non patrimoniale. Ha sottolineato che la Corte aveva accordato al ricorrente nella causa Aggerholm (sopra citata) EUR 10.000 per un periodo di contenzione durato quasi ventitré ore. Ha sottolineao che nel suo caso la misura in questione era stata applicata per molti giorni ed egli era un giovane adulto particolarmente vulnerabile, e che la Corte dovrebbe tenere conto di tali fattori.
  2. Il Governo ha sostenuto che la richiesta era eccessiva.
  3. La Corte ritiene innegabile che il ricorrente abbia subito un danno non patrimoniale in ragione della violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Deliberando in via equitativa come richiesto dall’articolo41 della Convenzione, gli accorda EUR 41.600 a tale titolo, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.

B. Le spese

  1. Il ricorrente ha chiesto anche EUR 12.000 per le spese sostenute dinanzi alla Corte. I suoi rappresentanti hanno dichiarato di avere anticipato tali spese e hanno chiesto che la somma accordata fosse versata direttamente sui loro conti bancari.
  2. Il Governo ha ritenuto che tali richieste fossero eccessive.
  3. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, visti i documenti di cui è in possesso e i criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di EUR 8.000 che coprono le spese del procedimento dinanzi alla Corte, oltre l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara ricevibile il ricorso;
  2. Ritiene che vi sia stata violazione dell’aspetto sostanziale dell’articolo 3 della Convenzione;
  3. Ritiene che vi sia stata violazione dell’aspetto procedurale dell’articolo 3 della Convenzione;
  4. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà diventata definitiva in applicazione dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
      1. EUR 41.600 (quarantunomila e seicento euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
      2. EUR 8.000 (ottomila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per le spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  5. Respinge la domanda di equa soddisfazione formulata dal ricorrente per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 7 novembre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Ivana Jelić
Presidente

Ilse Freiwirth
Cancelliere