Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 maggio 2024 - Ricorso n. 2507/19 - Causa Contrada c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA CONTRADA c. ITALIA (N. 4)
(Ricorso n. 2507/19)
SENTENZA
Art 35 § 1 • Ricorso disponibile e adeguato riguardante la perquisizione domiciliare, cui è seguito il sequestro, nei confronti di una persona estranea al procedimento penale a carico di terzi • Possibilità di ottenere il riconoscimento dell'illegalità della perquisizione, la revoca ex post del mandato e la restituzione del materiale sequestrato, il che comporta l’impossibilità di utilizzare il materiale collegato alla vita privata dell'interessato nel procedimento penale successivo • Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne
Art 8 • Vita privata • Corrispondenza • Intercettazioni telefoniche di una persona estranea al procedimento penale a carico di terzi, prive di garanzie adeguate ed effettive contro il rischio di abuso • Situazione diversa dall'intercettazione delle conversazioni di una persona a seguito dell’intercettazione disposta nei confronti di terzi • Prevedibilità della legge come interpretata dalla giurisprudenza costante della Corte di cassazione • Impossibilità di adire un'autorità giudiziaria per ottenere un controllo efficace della legalità e della necessità della misura, e di ottenere, se del caso, un'adeguata riparazione
STRASBURGO
23 maggio 2024
Questa sentenza diverrà definitiva nelle condizioni di cui all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma
Nella causa Contrada c. Italia (n. 4),
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:
Marko Bošnjak, presidente,
Alena Poláčková,
Lətif Hüseynov,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Ilse Freiwirth, cancelliere di sezione,
Visti:
il ricorso (n. 2507/19) proposto contro la Repubblica italiana da un cittadino di questo Stato, il sig. Bruno Contrada («il ricorrente»), che l’11 dicembre 2018 ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo»), le doglianze presentate dal ricorrente in base agli articoli 6, 8 e 13 della Convenzione,
le osservazioni delle parti,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 9 aprile 2024,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
- Il ricorso riguarda la legalità, da una parte, dell'intercettazione delle conversazioni telefoniche del ricorrente e, dall’altra, della perquisizione del suo domicilio e dei locali a sua disposizione. L'interessato lamenta un'ingerenza ingiustificata nei suoi diritti sanciti dall'articolo 8, e l'assenza di un controllo giurisdizionale effettivo delle misure contestate, disposte nell'ambito di un procedimento nel quale non era direttamente coinvolto. A tale riguardo, il ricorrente ritiene di essere vittima di una violazione degli articoli 6, 8 e 13 della Convenzione.
IN FATTO
- Il ricorrente è nato nel 1931 e risiede a Palermo. È stato rappresentato dagli avv.ti S. Giordano, del foro di Palermo, e S. Mori, del foro di Milano.
- Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia.
- Il ricorrente è un ex alto funzionario della polizia e vicedirettore dei servizi segreti civili («SISDE»). Al termine di un processo penale avviato nel 1996, fu condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Le autorità giudiziarie nazionali ritennero, in particolare, che tra il 1979 e il 1988, in qualità di funzionario di polizia prima, e poi di capo di gabinetto dell'Alto commissario per la lotta contro la mafia e di vicedirettore del SISDE, egli avesse sistematicamente contribuito alle attività e alla realizzazione dei disegni criminali dell'associazione di tipo mafioso chiamata «Cosa nostra». In particolare, esse rilevarono che il ricorrente aveva fornito ad alcuni membri della suddetta associazione delle informazioni riservate sulle indagini e sulle operazioni di polizia che, all'epoca, riguardavano le persone in questione nonché altri membri della suddetta associazione. La condanna del ricorrente passò in giudicato l'8 gennaio 2008.
- I fatti relativi al procedimento penale riguardante il ricorrente sono all’origine delle cause Contrada c. Italia (24 agosto 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 V), Contrada c. Italia (n. 2) (n. 7509/08, 11 febbraio 2014) e Contrada c. Italia (n. 3) (n. 66655/13, 14 aprile 2015).
- Il 15 dicembre 2017 la procura generale di Palermo, nell'ambito delle indagini penali relative all'omicidio nel 1989 dell'agente di polizia A.A., dispose l'intercettazione urgente di cinque utenze telefoniche utilizzate dal ricorrente. Le indagini riguardavano tre persone, di cui due presunti membri di «Cosa nostra» e un agente di polizia, A.G.; il ricorrente stesso non era sospettato. Secondo la procura, l'indagine aveva rivelato che l'agente di polizia ucciso faceva parte di una cellula dei servizi segreti che operava sotto copertura e mirava a rintracciare alcuni membri della mafia latitanti; ora, A.G. e altri poliziotti appartenenti a detta cellula – agenti di cui il ricorrente si trovava ad essere, all'epoca dei fatti, il superiore gerarchico – sarebbero stati corrotti da clan mafiosi. Gli agenti sospettati di essere corrotti avrebbero anche tentato di ostacolare le indagini, e uno di loro, dopo essere stato interrogato, sarebbe entrato immediatamente in contatto con il ricorrente, che peraltro non si sarebbe dimostrato pienamente collaborativo al momento della sua audizione da parte degli inquirenti. Al fine di chiarire i fatti e identificare altri membri della cellula in questione, era quindi urgente, secondo la procura, monitorare le reazioni degli agenti di polizia presumibilmente corrotti, da un lato, e del ricorrente, dall'altro, e intercettare a tal fine le conversazioni telefoniche di quest'ultimo.
- Con decisione dello stesso giorno, il giudice per le indagini preliminari («GIP») di Palermo, applicando gli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale («CPP») e la legge n. 203 del 1991, autorizzò l'intercettazione. Il GIP ritenne, in effetti, che nei confronti delle tre persone sospettate vi fossero indizi sufficienti per pensare che fossero stati commessi i reati di omicidio e di associazione per delinquere di tipo mafioso, e che, visti i risultati delle indagini, era verosimile che si tenessero delle conversazioni sui fatti all'origine del procedimento tra il ricorrente e le persone che erano coinvolte. Il GIP spiegò che l'intercettazione di tali conversazioni avrebbe permesso di raccogliere nuovi elementi utili alle indagini, e di identificare altre persone sospette, per cui era giustificato, ai fini di un corretto svolgimento delle indagini, che il ricorrente fosse sottoposto a intercettazione con urgenza.
- La durata delle intercettazioni, fissata inizialmente in quaranta giorni, fu successivamente prorogata più volte dal giudice per le indagini preliminari. La misura fu revocata il 28 luglio 2018. Il 3 agosto 2018 il GIP autorizzò la procura a ritardare il deposito delle trascrizioni delle intercettazioni fino alla chiusura delle indagini preliminari.
- Nel frattempo, con mandato del 28 giugno 2018, la procura generale di Palermo aveva ordinato la perquisizione del domicilio del ricorrente e di due immobili di cui quest'ultimo disponeva. Infatti, secondo la procura, le intercettazioni telefoniche avevano rivelato l'esistenza di immobili nei quali il ricorrente conservava dei documenti, e che ancora non erano stati perquisiti; ora, spiegava la procura, era utile cercare tutti i documenti (note, fotografie, atti ufficiali, archivi informatici, ecc.) che potessero contribuire a far luce sui rapporti esistenti tra il ricorrente, A.A. e gli agenti di polizia coinvolti nell'attività della cellula dei servizi segreti sopra menzionata. Con lo stesso mandato, la procura ordinò il sequestro di tutto il materiale pertinente che fosse rinvenuto nel corso della perquisizione.
- La perquisizione degli immobili avvenne il 29 giugno 2018. Essa permise il sequestro da parte della polizia di tre album fotografici, della copia delle trascrizioni di un'udienza pubblica e di appunti manoscritti riguardanti uno degli agenti di polizia coinvolti nelle indagini.
- Il ricorrente afferma di aver appreso quel giorno, leggendo il mandato di perquisizione, che era stata disposta l’intercettazione delle sue utenze telefoniche e che alcune conversazioni erano state registrate. Egli dichiara di non aver ricevuto alcuna copia delle decisioni giudiziarie adottate a tal fine.
- Il 10 luglio 2018 la procura ordinò che gli album fotografici sequestrati durante la perquisizione fossero restituiti al ricorrente. La restituzione ebbe luogo il 12 luglio 2018.
- Le indagini a carico di A.G. furono archiviate a causa del decesso di quest’ultimo. Le altre due persone indagate furono rinviate a giudizio il 5 giugno 2020.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
I. IL REGIME DELLE PERQUISIZIONI
- Il codice di procedura penale
- L’articolo 247 del CPP prevede che, quando vi è fondato motivo per sospettare che il corpo del reato o cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo, l’autorità giudiziaria dispone la perquisizione di questo luogo con un decreto motivato. Durante la fase delle indagini preliminari, la decisione spetta al pubblico ministero (articolo 352, comma 4, del CPP).
- Le norme e le garanzie relative alla perquisizione domiciliare sono contenute negli articoli 250 e 251 del CPP. Il decreto di perquisizione deve essere consegnato all'imputato o alla persona che occupa i locali, e l'interessato può farsi assistere da un avvocato; se mancano l'imputato o l'occupante, copia del decreto è consegnata a un congiunto dell’uno o dell’altro, o al portiere. Una perquisizione domiciliare non può essere iniziata prima delle ore 7 e dopo le ore 20, salvo in caso di urgenza.
- Secondo gli articoli 257 e 324 dello stesso codice, l’imputato, il proprietario dei beni sequestrati o la persona che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame contro il decreto di sequestro. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi nel corso dell’udienza in camera di consiglio. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del sequestro.
- Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma il provvedimento oggetto del riesame (articolo 309, comma 9, del CPP). Se il mandato di perquisizione è ritenuto illegittimo, i beni sequestrati sono inutilizzabili e devono essere restituiti all’interessato.Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice, l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione possono proporre ricorso per cassazione (articolo 325 del CPP).
- La giurisprudenza interna pertinente
- 18. La Corte di cassazione ha affermato più volte il seguente principio di giurisprudenza (sentenze n. 30130 del 24 giugno 2015, n. 51997 del 31 ottobre 2017, e n. 15537 del 12 novembre 2020):
«Avverso il decreto di perquisizione, in sé, non è esperibile riesame, anche se, qualora la perquisizione sia finalizzata al sequestro e i due decreti siano inseriti in un unico contesto, il riesame può coinvolgere anche la perquisizione nella misura in cui risulti la stretta interdipendenza delle due statuizioni, e nei limiti, perciò, di un'indagine strumentale all'accertamento della legittimità del sequestro medesimo.»
- La riforma «Cartabia»
- Il 19 ottobre 2021 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge n. 134 (legge Cartabia) che delega al governo il potere di adottare misure per migliorare l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. L'articolo 1 della legge prevede, nel comma 24, che le disposizioni pertinenti del CPP siano riformate in modo da prevedere il diritto per l'imputato o per qualsiasi altra persona interessata di proporre opposizione innanzi al giudice avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.
- In esecuzione della legge n. 134, è stato adottato, tra l'altro, il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, il cui articolo 12 ha introdotto l'articolo 252 bis del CPP. Quest'ultima disposizione è così formulata:
Articolo 252 bis
Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero
«1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione.
2. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.
3. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.»
- Il risarcimento per i danni provocati dalle perquisizioni
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 18 aprile 1994 disciplina le modalità secondo le quali può essere richiesto un risarcimento per i danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria, anche in occasione di perquisizioni domiciliari. Il suddetto decreto dispone che il prefetto è competente per esaminare le domande di risarcimento presentate dai privati e, se del caso, riconosce una somma a titolo di risarcimento dopo aver chiesto al Ministero dell'Interno un'autorizzazione al pagamento. Secondo la giurisprudenza costante degli organi giudiziari amministrativi, un risarcimento di questo tipo non dipende né dall'eventuale colpevolezza degli agenti di polizia né dall'eventuale illegalità dell'operazione che ha provocato il danno (si veda, ad esempio, la sentenza n. 2264 del 23 aprile 2014 del tribunale amministrativo di Napoli).
II.IL REGIME DELLE INTERCETTAZIONI
- Gli articoli 266-271 del CPP disciplinano l’intercettazione delle conversazioni, delle comunicazioni telefoniche e degli scambi con altri mezzi di telecomunicazione, comprese le comunicazioni informatiche e telematiche. Queste disposizioni sono state riviste più volte.
- Le disposizioni in vigore all’epoca dei fatti
- L’articolo 266, comma 1, del CPP elenca i reati per i quali è possibile giustificare l'uso di intercettazioni nelle relative indagini. Tra questi vi sono i delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.
- L’articolo 267 del CPP fissa le condizioni nelle quali possono essere disposte le intercettazioni, nonché il tipo di provvedimento necessario a tal fine:
«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre [l’intercettazione di conversazioni, di comunicazioni telefoniche o di altro tipo]. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonoma valutazione le ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini (...).
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al [GIP]. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal [GIP] con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni». - La Corte di cassazione (tra altre, nelle sentenze n. 9428 del 18 giugno 1999, n. 38413 del 7 febbraio 2003 e n. 34244 del 22 settembre 2010) ha più volte precisato che l'articolo 267 del CPP fa riferimento a gravi indizi di reato, e non alla colpevolezza accertata o sospettata di una persona in particolare; è dunque possibile disporre le intercettazioni, quando le stesse sono necessarie per lo svolgimento delle indagini, anche nei confronti di persone contro le quali non è stato trovato alcun indizio di colpevolezza, o che non sono sospettate del reato da cui sono scaturite le indagini.
- Secondo costante giurisprudenza della Corte di cassazione, le motivazioni di un decreto che autorizza le intercettazioni telefoniche, pur chiarendo le ragioni della decisione tenuto conto del carattere indispensabile della misura per lo svolgimento delle indagini e dell'esistenza di gravi indizi relativi alla commissione di un reato, devono necessariamente rendere conto dei motivi che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica facente capo a una persona specifica, indicando tassativamente il collegamento tra l'indagine in corso e la persona in questione (si vedano, fra altre, le sentenze n. 12722 del 12 febbraio 2009 e n. 1407 del 12 gennaio 2017).
- La legge n. 203 del 1991 «recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla mafia» prevede deroghe al regime delle intercettazioni quando le indagini riguardano un reato legato alla criminalità organizzata. In particolare, l'articolo 13 della legge dispone, derogando parzialmente all'articolo 267 del CPP, che le intercettazioni possono essere autorizzate quando vi sono «sufficienti indizi» di violazioni della legge (e non soltanto nei casi in cui esistono «gravi indizi» di reato), e questo per un periodo iniziale di quaranta giorni (invece di quindici) prorogabile per periodi successivi di venti giorni.
- L'articolo 268 del CPP disciplina l'esecuzione delle operazioni di intercettazione. Esso prevede che le comunicazioni intercettate sono registrate e che delle operazioni è redatto verbale (comma 1); che nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle conversazioni intercettate (comma 2); che le intercettazioni possono essere effettuate esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura, ma che, in caso di necessità, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria (comma 3). Il comma 4 dell'articolo, nella sua formulazione in vigore all'epoca dei fatti, recitava:
«I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.» - Ai sensi del comma 6 dell'articolo 268 del CPP, ai difensori delle parti è dato avviso che, entro un certo termine, hanno facoltà di esaminare le trascrizioni delle conversazioni intercettate e ascoltare le corrispondenti registrazioni. Nella sua formulazione in vigore all'epoca dei fatti, questa disposizione prevedeva che il giudice ordinava, una volta scaduto il termine, l’acquisizione al fascicolo delle registrazioni indicate dalle parti che non erano manifestamente irrilevanti per il procedimento, e procedeva d’ufficio allo stralcio delle registrazioni di cui era vietata l’utilizzazione, e che il pubblico ministero e i difensori erano avvisati dello stralcio e avevano diritto di parteciparvi.
- L’articolo 269 del CPP disciplina la conservazione della documentazione e dispone quanto segue: le trascrizioni delle registrazioni e ogni altro atto relativo alle intercettazioni sono conservati dalla procura fino al momento della sentenza non più soggetta a impugnazione; le trascrizioni, ad eccezione di quelle acquisite al fascicolo processuale, sono coperte da segreto; quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato l’intercettazione, il quale decide in camera di consiglio e dopo aver sentito le parti; la distruzione, qualora sia prevista, viene eseguita sotto il controllo del giudice e dell’operazione è redatto verbale.
- Con la sentenza n. 463 del 30 dicembre 1994, la Corte costituzionale ha affermato che la domanda di distruzione del materiale raccolto, prevista dall’articolo 269 del CPP, può essere presentata anche dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta di archiviazione (si veda anche la sentenza n. 48595 del 2016 della Corte di cassazione).
- L’articolo 271 del CPP fissa i casi nei quali l’uso delle intercettazioni è vietato. Il primo comma di questo articolo è così formulato:
«I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.»
Il terzo comma di questo articolo prevede che il giudice ordina la distruzione delle registrazioni inutilizzabili, salvo che costituiscano corpo del reato.
B. La riforma del 2020
- Il decreto-legge n. 161 del 30 dicembre 2019, convertito nella legge n. 7 del 28 febbraio 2020, ha introdotto, in particolare, il comma 2 bis dell’articolo 268 del CPP, secondo il quale il pubblico ministero deve verificare che nei verbali redatti dalla polizia giudiziaria non siano riportate espressioni «lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori» salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini. Inoltre, il comma 6 del suddetto articolo è stato modificato in modo che lo stralcio riguarda non solo la documentazione di cui è vietato l’uso ai sensi dell’articolo 271 del CPP, ma anche le intercettazioni che riguardano «categorie particolari di dati personali».
Inoltre, per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 7 sopra citata, l’articolo 269, comma 1, prevede che le trascrizioni delle intercettazioni sono conservate in apposito archivio gestito e tenuto sotto la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, e che, nonostante il fatto che la documentazione esclusa dal fascicolo dal giudice o non ancora utilizzata nel procedimento sia coperta da segreto, al GIP e ai difensori delle parti è consentito l’accesso a tutte le trascrizioni e l’ascolto delle corrispondenti registrazioni. - La Corte di cassazione ha precisato che il diritto di accesso e di ascolto, come previsto dall’articolo 269 del CPP, è riservato al GIP e ai difensori delle parti del procedimento, e non è esteso alle altre «persone interessate», alle quali l’articolo 269 riconosce soltanto il diritto di richiedere la distruzione della documentazione ritenuta inutile per il procedimento (sentenza n. 20639 del 2021).
C. La riforma del 2023
- Il decreto-legge n. 105 del 10 agosto 2023, convertito nella legge n. 137 del 9 ottobre 2023, ha introdotto, in particolare, delle modifiche parziali dei commi 2 e 2 bis dell’articolo 268 del CPP, i quali sono oggi così formulati:
«2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: «La conversazione omessa non è utile alle indagini».
2 bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.»
IN DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
- Il ricorrente contesta, da un lato, l'intercettazione delle sue conversazioni telefoniche e, dall'altro, la perquisizione del suo domicilio e dei locali di cui disponeva. Egli considera che ciò costituisca un'ingerenza ingiustificata nei suoi diritti sanciti dall'articolo 8, e lamenta l'assenza di un controllo giurisdizionale effettivo delle misure in contestazione. L'articolo 8 della Convenzione è così formulato:
«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»
A. Sulla ricevibilità
1. Sulla qualità di vittima
- Secondo il Governo, il ricorrente non è vittima di una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata, del suo domicilio e della sua corrispondenza. A tale scopo, il Governo argomenta che tutte le decisioni adottate nei confronti del ricorrente dalla procura e dal giudice per le indagini preliminari erano adeguatamente motivate e assolutamente legittime.
- Il ricorrente contesta questa argomentazione.
- La Corte osserva che l'eccezione di mancanza della qualità di vittima sollevata dal Governo riguarda, in sostanza, la questione dell'esistenza o meno di una violazione, nei confronti del ricorrente, dei diritti sanciti dall'articolo 8, questione che rientra nell'esame della fondatezza del ricorso. In ogni caso, essa rammenta che, per poter invocare la qualità di vittima ai sensi dell'articolo 34, un ricorrente deve dimostrare di avere «subìto direttamente gli effetti» della misura da lui contestata (si veda, tra molte altre, Centro di risorse giuridiche in nome di Valentin Câmpeanu c. Romania [GC], n. 47848/08, § 96, CEDU 2014).
- La Corte non può che osservare che non viene contestato che il domicilio del ricorrente, così come altri locali di cui disponeva, sono stati oggetto di un mandato di perquisizione, e che una decisione di intercettazione delle comunicazioni telefoniche è stata adottata nei confronti dell'interessato. Non viene nemmeno contestato che le misure in questione sono state effettivamente attuate. In queste condizioni, non si può negare al ricorrente il diritto di sostenere di essere vittima di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.
- Pertanto, questa eccezione del Governo deve essere respinta.
2. Sull’esaurimento delle vie di ricorso interne
a) Tesi delle parti
- Il Governo ritiene che il ricorrente non abbia esaurito le vie di ricorso interne, e spiega che sia il regime delle perquisizioni che quello delle intercettazioni telefoniche offrono dei ricorsi effettivi che il ricorrente avrebbe dovuto esperire.
- Per quanto riguarda, in particolare, la perquisizione, il Governo afferma che il ricorrente avrebbe potuto presentare ai sensi degli articoli 257 e 324 del CPP una richiesta di riesame della decisione di sequestro. Nell'ambito di tale azione, l’interessato avrebbe potuto, secondo il Governo, sollevare una qualsiasi questione relativa alla legalità e alla necessità del provvedimento che dispone la perquisizione, e chiedere l'annullamento del mandato e la restituzione immediata dei beni sequestrati. Il Governo spiega che la procedura in questione è rapida e accessibile non soltanto alla persona implicata nel procedimento penale, ma anche a ogni altra persona interessata dalla misura in contestazione.
- Per quanto riguarda l'intercettazione, il Governo contesta anzitutto l'affermazione del ricorrente secondo la quale quest'ultimo non avrebbe avuto accesso alle relative decisioni della procura e del GIP. Il Governo rammenta che l'articolo 116 del CPP permette a ogni persona interessata di ottenere copia di qualsiasi atto giudiziario. Conformemente a questa disposizione, il ricorrente avrebbe potuto ottenere copia delle decisioni in contestazione, il che gli avrebbe permesso di intentare un'azione giudiziaria nei loro confronti.
- Il Governo afferma, inoltre, che il diritto nazionale permette di chiedere la distruzione, ai fini di proteggere il diritto al rispetto della vita privata e altri diritti fondamentali, delle registrazioni delle comunicazioni intercettate (articolo 269, commi 1 e 2 del CPP). Il Governo aggiunge che l'articolo 271 del CPP prevede, inoltre, che il giudice incaricato del caso può ordinare la distruzione di tali dati quando constata che le operazioni sono state ordinate o eseguite in maniera illecita.
- Il Governo argomenta, inoltre, che le decisioni contestate dal ricorrente potevano, come ogni atto procedurale nel diritto italiano, essere impugnate direttamente dinanzi alla Corte di cassazione allo scopo di farne riconoscere, se del caso, il carattere abnorme.
- Il ricorrente replica anzitutto che il ricorso diretto per cassazione non è pertinente nel caso di specie. Egli argomenta, a tale riguardo, che i provvedimenti giudiziari che ordinano sia la perquisizione che l'intercettazione non possono essere in nessun caso considerati come atti abnormi, ossia come atti che le autorità avrebbero compiuto abusando dei poteri ad esse conferiti dalla legge. A suo parere, infatti, la legge italiana conferisce senza dubbio alle autorità il potere di adottare questo tipo di decisioni, il che, a suo avviso, è contrario alle esigenze della Convenzione; ed è questa non conformità della legge italiana con la Convenzione che il ricorrente vuole sia riconosciuta dalla Corte. In ogni caso, il ricorrente spiega che un ricorso diretto per cassazione non avrebbe potuto portare ad una adeguata riparazione della violazione di cui sostiene di essere vittima.
- Per quanto riguarda l'azione prevista dagli articoli 257 e 324 del CPP, il ricorrente afferma che una richiesta di riesame può essere presentata solo avverso una decisione che ordina un sequestro di beni, e non contro un mandato di perquisizione. Ora, non è il sequestro che egli intende contestare dinanzi alla Corte, ma il provvedimento, a suo parere illegale e ingiustificato, che ordina la perquisizione del suo domicilio e di altri locali di cui disponeva. Il ricorrente afferma anche che la restituzione dei beni sequestrati – che ha avuto luogo, tra l'altro, alcuni giorni dopo l'esecuzione della misura di perquisizione – non costituisce nel caso di specie una riparazione adeguata della lamentata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.
- Per quanto riguarda l'intercettazione delle conversazioni telefoniche, il ricorrente afferma che il ricorso previsto dall'articolo 269 del CPP non permette di contestare la legalità e la necessità di un provvedimento di intercettazione, ma soltanto di chiedere la distruzione delle trascrizioni. Il ricorrente afferma, inoltre, che la distruzione è prevista da questa disposizione soltanto per i dati che non sono utili al procedimento. Per quanto riguarda la distruzione prevista dall'articolo 271 del CPP, il ricorrente indica che quest'ultima viene disposta dal giudice se i dati sono stati raccolti contravvenendo alle disposizioni procedurali pertinenti. Ora, spiega il ricorrente, quando ha presentato il presente ricorso egli non intendeva contestare la conformità delle operazioni con le norme processuali, ma mettere in discussione la compatibilità del diritto nazionale con la Convenzione. In definitiva, il ricorrente ritiene che il diritto nazionale non preveda alcun ricorso che permetta di contestare una decisione di intercettazione.
b) Valutazione della Corte
i. Principi generali in materia di effettività dei ricorsi
- La finalità della regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne è garantire agli Stati contraenti l'occasione per prevenire le violazioni dedotte contro di essi o per porvi rimedio prima che sia presentato ricorso dinanzi alla Corte (si vedano, tra altre, Mifsud c. Francia (dec.) [GC], n. 57220/00, § 15, CEDU 2002-VIII, e, più recentemente, Simons c. Belgio (dec.), n. 71407/10, § 23, 28 agosto 2012). L’articolo 35 § 1 della Convenzione, tuttavia, prevede l'esaurimento dei soli ricorsi che siano relativi alle violazioni dedotte, disponibili e adeguati. Un ricorso è effettivo quando è disponibile sia in teoria che in pratica all'epoca dei fatti, ossia quando è accessibile, può offrire al ricorrente la riparazione per quanto da lui lamentato, e presenta ragionevoli prospettive di concludersi con esito positivo (Sejdovic c. Italia [GC], n. 56581/00, § 46, CEDU 2006-II; Paksas c. Lituania [GC], n. 34932/04, § 75, CEDU 2011 (estratti)). Per quanto riguarda l'onere della prova, spetta al Governo che eccepisce il mancato esaurimento convincere la Corte che il ricorso era effettivo e disponibile sia in teoria che nella pratica all'epoca dei fatti. Una volta che ciò è stato dimostrato, è il ricorrente a dover dimostrare che il ricorso citato dal Governo e stato di fatto esperito o che, per un qualsiasi motivo, tale ricorso non era né adeguato né effettivo tenuto conto dei fatti di causa, o che alcune circostanze particolari dispensavano l'interessato dall’esperirlo (Akdivar e altri c. Turchia, 16 settembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV; Demopoulos e altri c. Turchia (dec.) [GC], nn. 46113/99 e altri 7, § 69, CEDU 2010; McFarlane c. Irlanda [GC], n. 31333/06, § 107, 10 settembre 2010).
Inoltre, nulla impone di avvalersi di ricorsi che non sono né adeguati né effettivi (Akdivar e altri, sopra citata, § 67, e Comunità ginevrina di azione sindacale (CGAS) c. Svizzera [GC], n. 21881/20, § 141, 27 novembre 2023). Ciò premesso, il semplice fatto di avere dei dubbi sulle prospettive di successo di un determinato ricorso che non è manifestamente destinato ad avere esito negativo non costituisce un motivo idoneo a giustificare il mancato esperimento di tale ricorso (Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, § 70, 17 settembre 2009, Vučković e altri c. Serbia (eccezione preliminare) [GC], nn. 17153/11 e altri 29, § 74, 25 marzo 2014; e Comunità ginevrina di azione sindacale (CGAS), sopra citata, § 142). - In materia di misure contrarie all'articolo 8 ordinate nell'ambito di procedimenti penali, l'effettività dei rimedi interni dipende sostanzialmente dalle peculiarità del sistema giuridico dello Stato convenuto, e dalle circostanze del caso in esame. Da un'analisi della giurisprudenza pertinente della Corte risulta che, per essere effettivo ai fini dell’esaurimento delle vie di ricorso interne, un ricorso deve anzitutto permettere un controllo della legalità e della necessità della misura lesiva (si vedano, tra altre, Gutsanovi c. Bulgaria, n. 34529/10, §§ 210 e 211, CEDU 2013 (estratti)). Inoltre, in caso di constatazione di irregolarità, il ricorso deve offrire una riparazione adeguata (si veda, tra altre, Budak c. Turchia, n. 69762/12, § 46, 16 febbraio 2021).
- In alcuni casi, la Corte ha dichiarato che tali condizioni erano soddisfatte dalla circostanza che i giudici penali che decidono sulla fondatezza della causa erano competenti per esaminare la legalità e la necessità dell'ingerenza in contestazione (Kibermanis c. Lettonia (dec.), n. 42065/06, § 49, 3 novembre 2015; Šantare e Labazņikovs c. Lettonia, n. 34148/07, §§ 40-44, 31 marzo 2016; Ben Faiza c. Francia, n. 31446/12, §§ 47 e 73, 8 febbraio 2018; si confronti, mutatis mutandis, con Xavier Da Silveira c. Francia, n. 43757/05, § 46, 21 gennaio 2010).
- Invece, essa ha considerato che il procedimento penale sul merito non offrisse una via di ricorso effettiva in casi nei quali le giurisdizioni competenti, pur avendo avuto la possibilità di esaminare questioni relative all'equità dell’acquisizione delle prove, non erano tuttavia in grado di decidere sul merito per quanto riguarda una doglianza con cui era lamentata una violazione della Convenzione presentata dalle persone interessate in quanto l'ingerenza nel loro diritto al rispetto della loro vita privata non sarebbe stata né «conforme alla legge» né «necessaria in una società democratica» (Khan c. Regno Unito, n. 35394/97, § 44, CEDU 2000-V; Goranova-Karaeneva c. Bulgaria, n. 12739/05, § 59, 8 marzo 2011; Hambardzumyan c. Armenia, n. 43478/11, § 43, 5 dicembre 2019; Zubkov e altri c. Russia, nn. 29431/05 e altri 2, § 88, 7 novembre 2017; Potoczká e Adamčo c. Slovacchia, n. 7286/16, § 61, 12 gennaio 2023).
- 54. A questo riguardo, la Corte fa osservare in via incidentale che, in cause intentate contro l'Italia, essa ha constatato varie volte, anche se nell’ambito dell’esame della legalità e/o della proporzionalità di presunte ingerenze nell'esercizio dei diritti sanciti dall'articolo 8, che i ricorrenti avevano potuto contestare le misure adottate nei loro confronti nell'ambito dei procedimenti penali che li riguardavano, e avevano potuto così beneficiare di un controllo effettivo della legalità e della giustificazione di tali misure (Panarisi, c. Italia, n. 46794/99, § 77, 10 aprile 2007; Cariello e altri c. Italia (dec.), n. 14064/07, § 61, 30 aprile 2013; Sampech c. Italia (dec.), n. 55546/09, § 67, 19 maggio 2015; Capriotti c. Italia (dec.), n. 28819/12, § 56, 23 febbraio 2016; Falzarano c. Italia (dec.), n. 73357/14, § 38, 15 giugno 2021; si veda anche il paragrafo 90 infra).
- Per quanto riguarda la riparazione che dovrebbe essere riconosciuta in caso di constatazione di irregolarità, la Corte rammenta che il carattere appropriato e sufficiente della riparazione offerta ai ricorrenti dipende da tutte le circostanze del caso, tenuto conto, in particolare, della natura della violazione della Convenzione in gioco (Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, § 116, CEDU 2010). La Corte ha dunque considerato compatibile con la sua giurisprudenza diverse forme di riparazione previste a livello nazionale. Essa ha a volte considerato che la possibilità che fossero annullati e esclusi dal fascicolo del procedimento penale gli elementi di prova ottenuti per mezzo della misura dichiarata irregolare offriva una riparazione adeguata del danno subìto (Ben Faiza, sopra citata, §§ 47 e 73), così come, in altre situazioni, la possibilità per le persone interessate di ottenere un risarcimento pecuniario a seguito di una constatazione di irregolarità fatta dal giudice penale (Kibermanis, decisione sopra citata, § 49; Bălteanu c. Romania, n. 142/04, § 32, 16 luglio 2013) o da un altro organo giudiziario (Svetina c. Slovenia, n. 38059/13, § 60, 22 maggio 2018; Bivolaru c. Romania (n. 2), n. 66580/12, § 169, 2 ottobre 2018; Budak, sopra citata, § 44; Yordanov c. Bulgaria, n. 56856/00, § 105, 10 agosto 2006, confrontata con Gutsanovi, sopra citata, §§ 210 e 211).
La Corte ha avuto occasione anche di osservare che, in cause nelle quali ha constatato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione per la mancanza di conformità della legge interna con tale disposizione (per esempio nelle cause Szabó e Vissy c. Ungheria, n. 37138/14, § 98, 12 gennaio 2016 e Roman Zakharov c. Russia [GC], n. 47143/06, § 312) essa ha dichiarato che una tale constatazione rappresenta di per sé un’equa riparazione sufficiente del danno morale (si veda Bivolaru (n. 2), sopra citata, §§ 173 e 174, nella quale la concessione al ricorrente di un leu rumeno simbolico è stata ritenuta compatibile con la giurisprudenza in materia).
ii. Applicazione di questi principi nel caso di specie
56. Il compito della Corte nel caso di specie consiste nell’esaminare, alla luce delle osservazioni delle parti e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, se il ricorrente, all’epoca dei fatti, avesse a disposizione dei ricorsi che gli permettessero, da un lato, di ottenere un controllo giudiziario della legalità e della necessità della perquisizione del suo domicilio e di altri locali di cui disponeva, e dell’intercettazione delle sue comunicazioni telefoniche e, dall’altro, di ottenere una riparazione adeguata.
α) Per quanto riguarda le perquisizioni
- La Corte osserva, anzitutto, che il ricorrente non mette in discussione il comportamento degli agenti di polizia durante la perquisizione domiciliare, ma la legalità del mandato di perquisizione in quanto tale. Di conseguenza, il ricorso che prevede il diritto nazionale per permettere alle persone interessate di chiedere riparazione per i danni causati nel corso di operazioni condotte dalla polizia (paragrafo 21 supra) non è pertinente nel caso di specie.
Il Governo, da parte sua, fa valere che il regime italiano delle perquisizioni prevede un ricorso specifico, ossia la richiesta di riesame, di cui il ricorrente avrebbe potuto avvalersi per contestare il mandato di perquisizione e chiedere la restituzione immediata dei beni sequestrati (paragrafo 43 supra). - La Corte osserva, come il ricorrente, che, nel diritto italiano, un mandato di perquisizione domiciliare non può, in quanto tale, essere oggetto di una richiesta di riesame, e che questo rimedio può essere esperito soltanto se al mandato è allegata un’ordinanza di sequestro, e se tale sequestro ha avuto luogo effettivamente. In questi casi, l'articolo 257 del CPP prevede la possibilità per l'imputato, per il proprietario dei beni sequestrati o per la persona che è titolare di un diritto alla restituzione di detti beni, di chiedere al tribunale competente di riesaminare il provvedimento di sequestro adottato dalla procura in quanto autorità incaricata delle indagini (paragrafi 16 e 18 supra).
- La Corte, del resto, ha avuto modo di constatare nella causa Brazzi c. Italia (n. 57278/11, §§ 46-51, 27 settembre 2018) che, in caso di perquisizione domiciliare non seguita da sequestro di beni, la richiesta di riesame prevista dall'articolo 257 del CPP era destinata ad avere esito negativo, e che il sistema giuridico italiano in vigore all'epoca dei fatti non offriva alle persone interessate da una misura di perquisizione nessun'altra possibilità di ottenere un controllo giudiziario effettivo della suddetta misura.
- La Corte osserva che, posteriormente alla sentenza Brazzi, il codice di procedura penale italiano è stato modificato in modo tale che esso prevede oggi nell'articolo 252bis la possibilità per le persone interessate di proporre opposizione avverso un mandato di perquisizione che non ha dato luogo a un sequestro di beni (paragrafi 19 e 20 supra). Tuttavia, essa non ha il compito di pronunciarsi sull'efficacia di questo nuovo ricorso dato che, nel caso di specie, al mandato di perquisizione emesso dalla procura nei confronti del ricorrente era allegata un’ordinanza di sequestro, e le perquisizioni hanno effettivamente dato luogo al sequestro di beni, e che, in queste circostanze, è possibile presentare, ai sensi dell'articolo 257 del CPP, una richiesta di riesame della decisione che ordinava il sequestro. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia, nell'ambito di tale domanda possono essere addotti dei motivi relativi al mandato di perquisizione, purché le questioni sollevate siano strettamente connesse a quella della legalità del sequestro (paragrafo 18 supra). Inoltre, gli interessati possono presentare un ricorso per cassazione avverso la decisione emessa all'esito della procedura di riesame (paragrafo 17 supra).
- Nel suo ricorso, il ricorrente lamenta che il mandato di perquisizione non spiegava in maniera sufficientemente chiara – tenuto conto soprattutto del fatto che egli non era, da parte sua, in alcun modo implicato nel reato all'origine dell'indagine – i motivi per i quali il suo domicilio e gli altri locali di cui disponeva dovessero essere perquisiti, né indicava precisamente gli elementi di prova che dovevano essere sequestrati. La Corte ammette che queste argomentazioni strettamente collegate tra loro avrebbero potuto essere proposte dal ricorrente nell'ambito di una procedura di riesame per chiedere un controllo della legalità e della necessità della perquisizione e del sequestro. Secondo la Corte, tenuto conto della giurisprudenza interna in materia (paragrafo 18 supra), questo ricorso, che può essere proposto anche dalle persone interessate che non sono sospettate o imputate del reato, non era manifestamente destinato ad avere esito negativo e avrebbe permesso agli organi giudiziari interni di esaminare in sostanza la doglianza che il ricorrente solleva dinanzi alla Corte, e di decidere sulla legalità e sulla necessità della misura contestata. Inoltre, essa osserva che, in caso di rigetto di una domanda di riesame da parte del tribunale, le doglianze con le quali si contesta la mancanza di conformità della legge nazionale con le esigenze della Convenzione avrebbero potuto essere sottoposte alla Corte di cassazione. La Corte rammenta che, quando sussiste un dubbio sull'efficacia di un ricorso interno, la questione deve essere sottoposta ai tribunali nazionali (Roseiro Bento c. Portogallo (dec.), n. 29288/02, CEDU 2004-XII (estratti), Lienhardt c. Francia (dec.), n. 12139/10, 13 settembre 2011, e Thevenon c. Francia (dec.), n. 46061/21, § 57, 13 settembre 2022).
- Per quanto riguarda l'adeguatezza del ricorso che può essere esperito in caso di constatazione di irregolarità della perquisizione, la Corte rammenta di avere dichiarato appropriate varie forme di riparazione delle violazioni dei diritti sanciti dall'articolo 8. Pertanto, essa ha potuto considerare, in alcune cause, che l’annullamento o l'esclusione di elementi di prova raccolti in maniera illecita possono costituire una riparazione adeguata di una ingerenza nella vita privata nei confronti di una persona perseguita penalmente (si veda, per esempio, Ben Faiza, sopra citata, § 47), nonché, in alcune particolari circostanze, quando le garanzie procedurali speciali previste a beneficio degli avvocati non sono state messe in atto (Xavier Da Silveira, sopra citata, § 46). In altre situazioni essa ha dichiarato che la possibilità di ottenere un risarcimento pecuniario costituisce una riparazione adeguata e sufficiente, così come, in altre circostanze, il riconoscimento esplicito della violazione dell'articolo 8 e il riconoscimento di un indennizzo simbolico (si veda la giurisprudenza citata nel § 55 supra).
- Nel caso di specie, poiché l'interessato non è mai stato parte nel procedimento penale avviato all'esito delle indagini, si deve constatare che egli non avrebbe potuto beneficiare, all'occorrenza, dell'esclusione dal fascicolo relativo al suo processo degli elementi di prova a carico eventualmente raccolti dalle autorità inquirenti in maniera irregolare, in quanto questa possibilità è offerta in abstracto soltanto alle persone che sono direttamente interessate da un procedimento penale (paragrafo 54 supra).
Inoltre, per quanto riguarda la possibilità di una riparazione pecuniaria, il Governo non ha affermato che il ricorrente avrebbe potuto chiedere una forma di risarcimento. La Corte rammenta, tuttavia, che l'effettività di un ricorso relativo a violazioni dei diritti sanciti dall'articolo 8 non dipende necessariamente dall'ottenimento di un risarcimento pecuniario. Per di più, per contestare l'effettività del ricorso indicato dal Governo, il ricorrente si limita a sottolineare che quest'ultimo non permette di ottenere una constatazione di illegalità della perquisizione, ma non lamenta in alcun modo che esso non offre la possibilità di ottenere un risarcimento pecuniario. - La Corte osserva che il ricorrente avrebbe potuto ottenere, a seguito di un eventuale riconoscimento dell'illegalità della perquisizione, la revoca ex post del mandato di perquisizione e la restituzione di tutti gli elementi sequestrati, il che avrebbe comportato il mancato utilizzo di tali elementi legati alla sua vita privata nel procedimento penale successivo. La Corte considera che questo tipo di riparazione avrebbe costituito, nelle circostanze del caso di specie, un rimedio appropriato per la violazione dell'articolo 8 che il ricorrente lamenta dinanzi ad essa.
- Tenuto conto di tutti gli elementi sopra esposti, la Corte considera che il ricorrente non abbia adeguatamente giustificato la sua scelta di non presentare dinanzi agli organi giudiziari nazionali, allo scopo di ottenere un controllo della legalità e della necessità della perquisizione, una richiesta di riesame nell'ambito della quale avrebbe sollevato le sue doglianze prima di adirla (paragrafo 48 supra). Ritenendo che il ricorso indicato dal Governo debba essere considerato, nelle circostanze del caso di specie, come disponibile e adeguato, la Corte non vede alcuna circostanza particolare che avrebbe potuto dispensarlo dall’intentare un tale procedimento ai fini dell'esaurimento delle vie di ricorso interne. Di conseguenza, l'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo deve essere accolta per quanto riguarda la perquisizione domiciliare.
β) Per quanto riguarda le intercettazioni
- Il Governo considera che il ricorrente avrebbe dovuto, dopo essere venuto a sapere che le sue utenze telefoniche erano state sottoposte a intercettazione, avvalersi dell'articolo 269 del CPP per chiedere la distruzione delle trascrizioni delle comunicazioni telefoniche intercettate (paragrafo 45 supra).
- Il ricorrente risponde che la disposizione in questione è destinata unicamente a permettere la distruzione delle trascrizioni delle intercettazioni qualora queste ultime non risultino essere necessarie per la prosecuzione delle indagini: a suo parere, tale approccio non permette di ottenere un controllo della necessità e della proporzionalità del provvedimento che dispone l'intercettazione. Il ricorrente afferma che il diritto nazionale non offre alcun ricorso effettivo attraverso il quale la persona interessata – soprattutto quando quest'ultima è estranea al procedimento penale nell'ambito del quale è stata adottata la misura – possa contestare una decisione di intercettazione (paragrafo 48 supra).
- La Corte osserva che l'articolo 269 del CPP, che regolamenta la conservazione dei dati raccolti nell'ambito di intercettazioni video, prevede che questi dati siano conservati sotto la responsabilità della procura fino alla fine del procedimento, e siano distrutti una volta che la decisione giudiziaria definitiva è passata in giudicato. Tuttavia, lo stesso testo permette a ogni persona interessata, anche se estranea al procedimento («gli interessati», paragrafo 30 supra), di chiedere al giudice, anche prima della scadenza sopra menzionata, la distruzione dei dati che la riguardano, e prevede che, in tal caso, il giudice decide sulla domanda all'esito di un'udienza in camera di consiglio e dopo aver sentito le parti.
- La Corte constata che questa disposizione offre in effetti alle persone che non sono direttamente coinvolte nel procedimento una possibilità di adire il giudice allo scopo di proteggere la riservatezza delle loro comunicazioni. Resta comunque il fatto che, secondo il testo del suddetto articolo, l’unica condizione per ottenere la distruzione dei dati è che questi ultimi siano considerati inutili per la continuazione del procedimento (paragrafo 30 supra). Nulla nel fascicolo e nelle osservazioni del Governo indica che il giudice che decide ai sensi dell'articolo 269 del CPP deve procedere a un controllo della legalità e della necessità della decisione che dispone l'intercettazione.
- La Corte osserva che, a tale proposito, l'articolo 269 del CPP differisce dall'articolo 271 del CPP, che stabilisce i casi nei quali le intercettazioni non sono utilizzabili e devono essere distrutte immediatamente senza che sia richiesto a tal fine un dibattito in contraddittorio (paragrafo 32 supra). Si tratta dei seguenti casi: intercettazioni disposte fuori dai casi previsti dalla legge (articolo 266 del CPP), mancato rispetto dei requisiti di forma e di sostanza del mandato di intercettazione (articolo 267 del CPP) e inosservanza di alcune modalità di esecuzione delle operazioni (articolo 268, commi 1 e 3 del CPP), tutti motivi che le parti nel procedimento possono invocare dinanzi al giudice e che, secondo la Corte, possono comportare il controllo della legalità, della necessità e della proporzionalità della misura in contestazione. Ciò premesso, sebbene nelle sue osservazioni abbia fatto riferimento all'articolo 271 del CPP e all'obbligo per il giudice di distruggere i dati inutilizzabili, il Governo non ha comunque affermato che questa disposizione può essere invocata da una persona che non è parte nel procedimento. La Corte non possiede alcun elemento che le permetta di concludere che il ricorrente aveva la facoltà di avvalersi dell'articolo 271 del CPP per ottenere un controllo giudiziario della misura che era stata adottata nei suoi confronti.
- Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il Governo non abbia dimostrato che erano offerti al ricorrente dei ricorsi effettivi e accessibili che gli permettevano di lamentare la violazione dell'articolo 8 della Convenzione.
- Infine, per quanto riguarda la possibilità di un ricorso per cassazione citata dal Governo (paragrafo 46 supra), la Corte osserva che quest'ultimo non ha dimostrato che il mandato in contestazione potesse essere considerato un atto «abusivo», ossia un atto che la procura avrebbe adottato abusando dei poteri che le erano conferiti dalla legge e, in quanto tale, impugnabile direttamente per cassazione. Per di più, essa osserva che il Governo non ha indicato quale sarebbe stata la riparazione accordata al ricorrente qualora tale ricorso avesse avuto un esito favorevole.
- Di conseguenza, l'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo deve essere respinta per quanto riguarda l'intercettazione delle conversazioni telefoniche del ricorrente.
3. Conclusione
- Constatando che questa parte della doglianza relativa all'articolo 8 della Convenzione non è manifestamente infondata né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte la dichiara ricevibile.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
- Il ricorrente afferma che la decisione che dispone l'intercettazione delle sue comunicazioni telefoniche era priva di base legale. A sostegno di questa tesi afferma che, poiché l'articolo 267 del CPP non indica le categorie di persone che possono essere interessate da una misura di questo tipo, la legislazione nazionale non è sufficientemente dettagliata e non risponde al criterio di prevedibilità. A suo parere, ciò è dimostrato dal fatto che è stato possibile sottoporlo a sorveglianza sebbene non fosse interessato dalle indagini e non avesse avuto alcun ruolo nella perpetrazione del reato all'origine del procedimento.
- Ciò che egli considera come una mancanza di prevedibilità della legge, del resto, non sarebbe stato corretto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale avrebbe dichiarato varie volte che l'articolo 267 del CPP si applica quando esistono gravi indizi che fanno presumere che esista un reato, indipendentemente dall'identità della persona sospettata di esserne l'autore. Da ciò risulta, secondo il ricorrente, che un'intercettazione può essere disposta nei confronti di persone che non sono né imputate, e nemmeno sospettate di aver partecipato alla perpetrazione di un reato. Egli argomenta, inoltre, che il diritto interno non prevede alcun controllo giudiziario di questo tipo di misura.
- Il ricorrente conclude, dunque, che la legislazione italiana non offre, a tale riguardo, sufficienti garanzie contro l'arbitrarietà.
- Il Governo, da parte sua, afferma che le decisioni con cui è stata disposta l'intercettazione delle comunicazioni del ricorrente erano basate sull'articolo 266 del CPP, e aggiunge che il quadro legislativo nazionale in materia di intercettazioni offre sufficienti garanzie contro l'arbitrarietà: anzitutto, spiega, le decisioni in questa materia sono prese da due magistrati diversi, ossia inizialmente dal magistrato della procura incaricato delle indagini, e successivamente dal giudice per le indagini preliminari; inoltre, afferma il Governo, la decisione che dispone l'intercettazione deve essere motivata da indizi gravi e può essere prevista soltanto per reati di una certa gravità che si sono già verificati; infine, argomenta, si ricorre a questo tipo di misura solo se assolutamente necessaria per il proseguimento delle indagini.
- Il Governo ritiene che il controllo operato dal giudice per le indagini preliminari relativamente all'applicazione e all'esecuzione della misura costituisse un controllo giudiziario sufficiente per quanto riguarda quest'ultima, e argomenta, inoltre, che il ricorrente avrebbe potuto avvalersi dell'articolo 269 del CPP per chiedere un controllo ex post.
- Il Governo afferma, inoltre, che le decisioni adottate nel caso di specie dalla procura e dal GIP erano estremamente dettagliate e motivate. Il Governo spiega che l'intercettazione delle comunicazioni del ricorrente è stata ordinata nell'ambito di indagini che riguardavano un grave reato commesso in un contesto di collusione tra la polizia e la criminalità organizzata in Sicilia. Il Governo argomenta che i magistrati hanno ampiamente indicato, tenendo conto delle funzioni di dirigente dei servizi segreti che svolgeva l’interessato e dei suoi legami con gli agenti di polizia implicati nell'omicidio sul quale verteva l'indagine, i motivi per i quali era necessario sorvegliarlo.
- Il Governo afferma che, del resto, il fatto che l'omicidio in questione rientri nel contesto di una collusione tra le forze dell'ordine e la criminalità organizzata è stato in seguito confermato nell'ambito del processo condotto contro alcune persone rinviate a giudizio. Il Governo ritiene che, tenuto conto di queste circostanze, la decisione di sottoporre il ricorrente a sorveglianza fosse legittima e proporzionata.
2. Valutazione della Corte
a) Sull’esistenza di un’ingerenza
- La Corte ha già avuto occasione di dichiarare che l'intercettazione di comunicazioni private per mezzo di apparecchi di radiodiffusione e di videoregistrazioni e audioregistrazioni, nonché la trascrizione dei dati così ottenuti e il loro eventuale utilizzo nell’ambito di un procedimento penale, costituiscono un’«ingerenza di un'autorità pubblica» nell'esercizio da parte delle persone interessate del loro diritto al rispetto della loro vita privata e della loro corrispondenza sancito dall'articolo 8 § 1 della Convenzione (si vedano, tra altre, Allan c. Regno Unito, n. 48539/99, § 35, CEDU 2002‑IX, Panarisi, sopra citata § 64, Bykov c. Russia [GC], n. 4378/02, § 72, 10 marzo 2009, e Cariello e altri, decisione sopra citata, § 49; Dragojević, sopra citata, § 85). Dall'applicazione di questi principi nel caso di specie deriva che il ricorrente è stato vittima di un’ingerenza nell'esercizio da parte sua di un diritto sancito dal paragrafo 1 di tale disposizione.
b) Sulla giustificazione dell’ingerenza
- Tale ingerenza viola l'articolo 8, a meno che non sia «prevista dalla legge», persegua uno o più scopi legittimi in riferimento al paragrafo 2 di tale articolo e, inoltre, sia «necessaria in una società democratica» per raggiungerli. Per un’esposizione dettagliata dei principi generali che permettono di decidere quando delle misure segrete di sorveglianza, tra cui l'intercettazione di comunicazioni, possano essere giustificate ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione, la Corte rinvia alla sentenza Roman Zakharov (sopra citata, §§ 227-234, 236, 243, 247, 250, 257-258, 275, 278 e 287-288; si veda anche Ekimdzhiev e altri c. Bulgaria, n. 70078/12, sopra citata, § 291). Essa rammenta, in particolare, che, nelle cause nelle quali la legislazione che autorizza la sorveglianza segreta è contestata dinanzi alla Corte, la questione della legalità dell'ingerenza è strettamente legata alla questione se sia stato soddisfatto il criterio della «necessità», ragione per cui la Corte deve esaminare congiuntamente i criteri secondo i quali la misura deve essere «prevista dalla legge» e «necessaria». La «qualità della legge» in tal senso implica che il diritto interno deve non solo essere accessibile e prevedibile nella sua applicazione, ma anche garantire che le misure di sorveglianza segreta siano applicate soltanto quando sono «necessarie in una società democratica», in particolare offrendo garanzie e salvaguardie sufficienti ed effettive contro gli abusi (Roman Zakharov, sopra citata, § 236).
- La Corte osserva che, nel caso di specie, l'intercettazione delle utenze telefoniche del ricorrente è stata disposta nell'ambito di un'indagine relativa ai reati di omicidio e di associazione per delinquere di tipo mafioso, reati che la legge classifica tra quelli che giustificano che si ricorra a tale intercettazione. La misura in contestazione, ordinata dalla procura, è stata poi autorizzata dal GIP di Palermo sulla base degli articoli 267 e seguenti del CPP, nonché della legge n. 203 del 1991 (paragrafi 7, 24 e 27 supra): l'ingerenza in contestazione aveva dunque una base giuridica nel diritto italiano.
- La seconda esigenza che deriva dall'espressione «prevista dalla legge», ossia l'accessibilità della legge in questione, non pone alcun problema nel caso di specie. Per quanto riguarda la «prevedibilità» della legge, la Corte ha già avuto modo di affermare che questa esigenza non può applicarsi in materia di intercettazione di comunicazioni allo stesso modo in cui si applica ad altri tipi di provvedimenti. Infatti, nel caso di misure di sorveglianza segreta come l'intercettazione di comunicazioni, la condizione della prevedibilità non può portare a esigere che una persona sia in grado di prevedere il momento in cui le autorità possono intercettare le sue comunicazioni così da poter adattare la propria condotta di conseguenza (Drakšas c. Lituania, n. 36662/04, § 67, 31 luglio 2012; Sefilyan c. Armenia, n. 22491/08, § 123, 2 ottobre 2012). Ciò premesso, la legge deve essere redatta con sufficiente chiarezza per indicare a tutti in maniera adeguata in quali circostanze e a quali condizioni essa autorizza i pubblici poteri ad adottare delle misure di questo tipo (Roman Zakharov, sopra citata, § 229, Valenzuela Contreras c. Spagna, 30 luglio 1998, § 46, Recueil 1998-V, Weber e Saravia c. Germania (dec.), n. 54934/00, § 93, CEDU 2006‑XI, Associazione per l’integrazione europea e i diritti umani e Ekimdjiev c. Bulgaria, n. 62540/00, § 75, 28 giugno 2007, e Uzun c. Germania, n. 35623/05, § 61, CEDU 2010 (estratti)). Inoltre, poiché l'applicazione di misure di sorveglianza segreta delle comunicazioni sfugge al controllo degli interessati e del pubblico, la «legge» sarebbe contraria alla preminenza del diritto se il potere discrezionale riconosciuto all'esecutivo o a un giudice fosse illimitato. Di conseguenza, essa deve definire la portata e le modalità di esercizio di tale potere con sufficiente chiarezza per garantire al soggetto un'adeguata protezione contro l'arbitrarietà (si vedano, tra altre, Malone c. Regno Unito, 2 agosto 1984, § 68, serie A n. 82; Leander c. Svezia, 26 marzo 1987, § 51, serie A n. 116; Huvig c. Francia, 24 aprile 1990, § 29, serie A n. 176-B; Weber e Saravia, decisione sopra citata, § 94; Bykov, sopra citata, § 78). Secondo la giurisprudenza della Corte in materia di misure di sorveglianza segreta, la legge deve indicare, in quanto garanzie minime contro gli abusi di potere, i seguenti elementi: la natura dei reati che possono dar luogo a un mandato di intercettazione, le categorie di persone che possono essere sottoposte a intercettazione, la durata massima dell'esecuzione della misura, la procedura da seguire per l'esame, l'utilizzo e la conservazione dei dati raccolti, le precauzioni da prendere per la comunicazione dei dati ad altre parti, e le circostanze nelle quali può o deve essere operata la cancellazione o la distruzione delle registrazioni (Weber e Saravia, decisione sopra citata, § 95; Roman Zakharov, sopra citata, § 231). Per convincersi dell'esistenza di garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi la Corte valuta tutte le circostanze del caso, ad esempio la natura, la portata e la durata delle eventuali misure, i motivi richiesti per ordinarle, le autorità competenti per autorizzarle, eseguirle e controllarle, e il tipo di ricorso previsto dal diritto interno (Klass e altri c. Germania, 6 settembre 1978, § 50, serie A n. 28).
- Nella fattispecie, il ricorrente afferma che le disposizioni pertinenti del diritto nazionale non rispondono all'esigenza di prevedibilità, in quanto non indicano chiaramente le categorie di persone che possono essere sottoposti a intercettazione. Egli ritiene, inoltre, che le garanzie contro eventuali abusi siano insufficienti (paragrafi 75-77 supra).
- La Corte osserva che, in effetti, il codice di procedura penale italiano non fa riferimento alle categorie di persone che possono essere sottoposte a intercettazione. Essa osserva, tuttavia, che secondo giurisprudenza costante della Corte di cassazione, l'articolo 267 del CPP si applica quando dei gravi indizi fanno presumere l'esistenza di un reato, indipendentemente dalla questione di chi ne sia l'autore, cosicché, a condizione che la misura sia necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'intercettazione può essere disposta, entro certi limiti, anche nei confronti di persone che non sono direttamente coinvolte nella perpetrazione del reato in questione (paragrafo 25 supra).
- La Corte rammenta, anzitutto, che ha già avuto modo di dichiarare che le misure di intercettazione che riguardano una persona non sospettata di un determinato reato ma che potrebbe avere informazioni sullo stesso possono essere giustificate in riferimento all'articolo 8 della Convenzione (Greuter c. Paesi Bassi (dec.), n. 40045/98, 19 marzo 2002; Roman Zakharov, sopra citata, § 245). Indubbiamente, né le disposizioni del codice penale né la giurisprudenza della Corte di cassazione precisano quali, tra le persone in contatto con un sospettato, possono essere sottoposte a intercettazione; in ogni caso, la Corte non perde di vista il fatto che in Italia le misure di intercettazione, richieste dalla procura, necessitano di un’autorizzazione motivata del giudice, che deve verificare, tra l'altro, i motivi addotti per giustificare il fatto di sottoporre a intercettazione la persona in questione. La Corte osserva inoltre che, secondo la giurisprudenza dell'alta giurisdizione italiana, le motivazioni dell'autorizzazione giudiziaria devono tassativamente indicare i collegamenti esistenti tra l'indagine e la persona interessata dalla misura, e specificare che la o le utenze telefoniche sottoposte a intercettazione devono essere identificate con precisione, allo scopo di delimitare l'ambito di applicazione della misura (paragrafo 26 supra). Del resto, è proprio così che sono andate le cose nel caso di specie (paragrafi 6 e 7 supra).
A questo proposito, il presente ricorso si distingue dalle cause nelle quali la misura non riguardava direttamente gli interessati, ma le loro conversazioni erano state ascoltate a seguito dell’intercettazione disposta nei confronti di terzi (per esempio, Matheron c. Francia, n. 57752/00, 29 marzo 2005; Pruteanu c. Romania, n. 30181/05, 3 febbraio 2015; mutatis mutandis, Azer Ahmadov c. Azerbaijan, n. 3409/10, 22 luglio 2021; Haščák c. Slovacchia, nn. 8359/12 e altri 2, giugno 2022).
A tale riguardo, la Corte rammenta che l'esigenza di una previa autorizzazione giudiziaria, seppure non comporta ipso facto la regolarità delle intercettazioni, costituisce un'importante garanzia contro l'arbitrarietà (Pruteanu, sopra citata, § 50; Versini-Campinchi e Crasnianski c. Francia, n. 49176/11, 68, 16 giugno 2016) e contribuisce a limitare il potere discrezionale delle autorità incaricate dell'applicazione di una legge formulata in maniera generale (si veda, mutatis mutandis, Roman Zakharov, sopra citata, § 249). - In queste circostanze, la Corte considera che la legge nazionale, come interpretata da costante giurisprudenza della Corte di cassazione, (paragrafi 87 e 88 supra), indica con sufficiente precisione le persone che possono essere sottoposte a intercettazione, così come le circostanze e le condizioni in cui tali misure possono essere adottate. Di conseguenza, la legge nazionale soddisfa il requisito di prevedibilità posto dalla Convenzione nel contesto speciale delle intercettazioni di comunicazioni (paragrafo 85 supra).
- La Corte osserva, tra l’altro, che il codice di procedura penale italiano indica chiaramente quali reati giustificano che siano disposte e realizzate delle intercettazioni, la forma e il contenuto del relativo provvedimento, la durata massima delle stesse, la procedura da seguire per la conservazione, la consultazione, l'esame, l'utilizzo, la comunicazione e la distruzione dei dati intercettati, nonché i casi di divieto di utilizzo e di pubblicazione di tali dati (paragrafi 22-32 supra). Essa ha già avuto modo, in un certo numero di cause, di pronunciarsi sulla qualità delle disposizioni della legge italiana in materia di intercettazioni in vigore all'epoca dei fatti della presente causa, e ha sempre considerato che tali disposizioni soddisfacessero i requisiti di accessibilità e di prevedibilità, e fossero in grado di proteggere gli interessati dall’arbitrarietà. Del resto, essa ha constatato nelle cause in questione che i ricorrenti avevano avuto la possibilità di contestare, nell'ambito dei procedimenti penali che li riguardavano, le intercettazioni di cui erano stati oggetto, e avevano potuto, in questo contesto, beneficiare di un controllo efficace della legalità e della giustificazione di tali misure (Panarisi, sopra citata, § 77; e le decisioni sopra citate Cariello e altri, § 61; Sampech, § 67; Capriotti, § 56; e Falzarano, § 38).
- In ogni caso, la Corte non perde di vista il fatto che la presente causa riguarda la situazione specifica delle persone interessate da un mandato di intercettazione che, non essendo implicate nella perpetrazione di un reato, rimangono estranee al procedimento penale nell'ambito del quale è stata disposta ed eseguita la misura. La questione che si pone, dunque, è se queste persone beneficiano, come gli altri soggetti, di garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi.
- La Corte osserva che la legge italiana prevede che le parti nel procedimento sono informate immediatamente, una volta terminate le operazioni di intercettazione, e hanno accesso alle registrazioni e alle trascrizioni delle comunicazioni intercettate, nonché a tutte le decisioni giudiziarie pertinenti, in modo da potere, se del caso, contestarne la regolarità e la pertinenza (paragrafo 27 supra). Non è invece prevista alcuna notifica successiva della misura per le persone sottoposte a intercettazione che sono estranee al procedimento, cosicché tali persone, salvo indiscrezione o altro caso fortuito, potrebbero non venire mai a sapere che sono state oggetto di una misura di sorveglianza.
- La Corte rammenta che la questione della notifica a posteriori di misure di sorveglianza è indissolubilmente legata a quella dell'effettività dei ricorsi giudiziari, e dunque all'esistenza di garanzie effettive contro gli abusi. La persona interessata non può, in linea di principio, contestare retrospettivamente dinanzi alla giustizia la legalità delle misure adottate a sua insaputa, a meno che non sia avvisata di queste ultime o salvo che – altro possibile scenario –, sospettando che le sue comunicazioni siano state sottoposte a intercettazione, la persona abbia la facoltà di adire i tribunali, in quanto questi ultimi sono competenti anche se la persona oggetto dell’intercettazione non è stata informata della misura (Roman Zakharov, sopra citata, § 234).
In particolare, dalla giurisprudenza della Corte si evince che l'esigenza di notifica successiva di una misura di intercettazione è legata a due fattori: la possibilità, nella pratica, di una tale notifica tenuto conto del contesto nel quale la sorveglianza è stata operata, e se quest'ultima costituisca una condizione preliminare per avvalersi dei ricorsi giudiziari previsti dal diritto nazionale (Roman Zakharov, sopra citata, §§ 287-288 e la giurisprudenza ivi citata; Ekimdzhiev e altri, sopra citata, § 349). - Passando a esaminare le circostanze del caso di specie, la Corte osserva che il ricorrente, sebbene non fosse stato informato che era stato sottoposto a intercettazione, è venuto indirettamente a conoscenza di tale misura leggendo il mandato di perquisizione domiciliare (paragrafo 11 supra). Essa prende atto del fatto che, non appena era venuto a sapere che le sue comunicazioni erano state intercettate, il ricorrente avrebbe potuto chiedere copia delle decisioni giudiziarie pertinenti e ottenere informazioni relative alle motivazioni di queste ultime e allo svolgimento delle operazioni di intercettazione (paragrafo 43 supra). Tuttavia, come ha appena constatato (paragrafi 68 e 70 supra), un estraneo al procedimento penale, anche se si rende conto di essere stato oggetto di una misura di sorveglianza, non dispone di alcun ricorso che gli permetta di chiedere un controllo giudiziario delle intercettazioni disposte nei suoi confronti. Ora, la Corte ha già affermato che privare una persona interessata da una intercettazione della possibilità effettiva di contestare retrospettivamente tale misura significa privarla di un'importante garanzia contro eventuali abusi (Roman Zakharov, sopra citata, § 300).
- La Corte conclude che il diritto italiano non prevede garanzie adeguate ed effettive che proteggano dal rischio di abuso le persone interessate da una misura di intercettazione le quali, non essendo sospettate di essere implicate in un reato né imputate dello stesso, rimangono estranee al procedimento. In particolare, non è previsto che tali persone abbiano la facoltà di rivolgersi a un’autorità giudiziaria per ottenere un controllo efficace della legalità e della necessità della misura e per ottenere, se del caso, una riparazione appropriata (paragrafo 55 supra).
- Tenuto conto di queste lacune, la Corte ritiene che il diritto italiano non soddisfi il requisito relativo alla «qualità della legge» e non sia in grado di limitare l’«ingerenza» a quanto «necessario in una società democratica».
- Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 13 DELLA CONVENZIONE
- Il ricorrente afferma che il suo diritto di accesso a un tribunale è stato violato a causa dell’impossibilità, in cui si sarebbe trovato, di adire le autorità giudiziarie per contestare le misure contrarie all’articolo 8 che erano state adottate nei suoi confronti. Egli invoca gli articoli 6 e 13 della Convenzione.
- Tenuto conto dei fatti di causa, delle osservazioni delle parti e delle conclusioni alle quali è giunta sotto il profilo dell’articolo 8 della Convenzione, la Corte ritiene di aver esaminato la principale questione giuridica sollevata nel presente ricorso e di non doversi pronunciare separatamente sulla ricevibilità e sul merito delle doglianze sopra menzionate (Azer Ahmadov, sopra citata, § 79).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione:
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
A. Danno
- Il ricorrente chiede la somma di 20.000 euro (EUR) per il danno morale che ritiene di avere subìto.
- Il Governo considera che tale somma è sproporzionata.
- La Corte ritiene che il ricorrente abbia subìto un danno morale certo, che non può essere riparato a sufficienza dalle constatazioni di violazione. Deliberando in via equitativa ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, essa accorda all’interessato la somma di 9.000 EUR.
B. Spese
- Poiché il ricorrente non ha chiesto alcun rimborso di eventuali spese sostenute, la Corte decide di non accordare nulla a questo titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
- Dichiara, a maggioranza, la doglianza relativa alla perquisizione domiciliare irricevibile;
- Dichiara, all’unanimità, la doglianza relativa all’intercettazione e alla trascrizione delle comunicazioni telefoniche del ricorrente ricevibile;
- Dichiara, all’unanimità, che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
- Dichiara, all’unanimità, non doversi esaminare la ricevibilità e il merito della doglianza formulata sotto il profilo degli articoli 6 e 13 della Convenzione;
- Dichiara, all’unanimità,
- che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 9.000 EUR (novemila euro), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale;
- che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
- Respinge, all’unanimità, la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 23 maggio 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Marko Bošnjak
Presidente
Ilse Freiwirth
Cancelliere
Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione parzialmente dissenziente dei giudici L. Hüseynov e G. Felici.
M.B.
I.F.
OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEI GIUDICI HÜSEYNOV E FELICI
- Con tutto il rispetto dovuto ai nostri colleghi della maggioranza, non possiamo condividere la dichiarazione di irricevibilità, per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, della parte del ricorso che riguarda il mandato di perquisizione domiciliare emesso il 28 giugno 2018.
- La nostra posizione si basa su due argomentazioni principali che esporremo brevemente qui di seguito. In primo luogo, il Governo non ha dimostrato l'esistenza di un ricorso che potesse porre rimedio alla violazione dell'articolo 8 della Convenzione lamentata dal ricorrente, che ha considerato la perquisizione presso il suo domicilio come un'ingerenza nella sua vita privata. In secondo luogo, il ricorso indicato, anche se potesse essere considerato adeguato, non potrebbe in nessun caso offrire una riparazione effettiva, in mancanza di compensazione.
- Il Governo italiano ha indicato che, conformemente all'articolo 257 del codice di procedura penale, il ricorrente avrebbe potuto presentare contro il mandato di perquisizione – per la parte che qui ci interessa – una richiesta di riesame del decreto di sequestro. Secondo il Governo, in tal modo il ricorrente avrebbe potuto sollevare la questione della legittimità e della necessità del decreto di perquisizione e chiederne l'annullamento e la restituzione immediata dei beni sequestrati. Questa procedura, ha spiegato il Governo, sarebbe rapida e accessibile non solo per la persona direttamente coinvolta nel procedimento penale, ma anche per qualsiasi altra persona interessata dalla misura (paragrafo 43 della sentenza).
- Da parte sua, il ricorrente ha sostenuto che una richiesta di riesame poteva essere presentata soltanto contro un decreto che ordinava un sequestro di beni e non contro un mandato di perquisizione. Ora, la sua intenzione non era contestare il sequestro, bensì la decisione di perquisire il suo domicilio e altri locali di cui disponeva, decisione che, secondo lui, ha comportato un’ingerenza nella sua vita privata protetta dall’articolo 8. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che la restituzione dei beni sequestrati pochi giorni dopo la perquisizione non costituiva una riparazione sufficiente e adeguata della dedotta violazione dell'articolo 8. È evidente che la sua doglianza verteva esclusivamente sull’impatto della perquisizione sulla sua vita privata, e certamente non sull'uso che poteva essere fatto dei risultati della perquisizione in un ipotetico procedimento penale (paragrafo 48 della sentenza).
- Innanzitutto, è opportuno osservare che la doglianza del ricorrente riguardava solo la perquisizione del suo domicilio e dei locali di cui disponeva, e non il sequestro dei documenti trovati durante la perquisizione.
L'interessato ha considerato un'ingerenza non tanto il sequestro dei suoi oggetti, ma piuttosto l'ingresso e la permanenza degli agenti a casa sua, nonché la perquisizione dei suoi oggetti, misure secondo lui illegali e ingiustificate. Quanto detto sopra risulta chiaramente dai documenti presentati a sostegno del ricorso (paragrafo 7 infra). - A nostro avviso, il ricorso interno indicato dal Governo (riesame) non può essere considerato, in quanto tale, un ricorso effettivo ai sensi della Convenzione, poiché – secondo la giurisprudenza prodotta dal Governo, dal momento che non spetta alla Corte svolgere altre ricerche – sembrerebbe che una richiesta di riesame sia ammessa soltanto contro il decreto con il quale è stato disposto il sequestro, mentre la violazione denunciata dal ricorrente riguarda soltanto il mandato di perquisizione dei suoi locali in quanto tale.
- La decisione adottata dalla maggioranza è basata sulla giurisprudenza interna prodotta dal governo (sentenze della Corte di cassazione n. 30130 del 24 giugno 2015, n. 51997 del 31 ottobre 2017, e n. 15537 del 12 novembre 2020). Tuttavia, tali decisioni non consentono di affermare che una richiesta di riesame presentata contro un decreto che ordina il sequestro consentirebbe anche l’esame della perquisizione in quanto tale. Come indica la Corte stessa nella sua sentenza, la Corte suprema italiana – applicando la legislazione in vigore all'epoca dei fatti del caso di specie – ha affermato più volte che «una richiesta di riesame non può essere presentata contro un mandato di perquisizione in quanto tale», ammettendo il riesame solo nel caso di misure «interdipendenti» e, comunque, nei limiti di un controllo volto a verificare la legittimità del sequestro. Dalla giurisprudenza italiana si evince quindi che la richiesta di riesame può riguardare anche il mandato di perquisizione, ma solo nei limiti di un procedimento volto a verificare la legittimità del sequestro (sentenza della Corte di cassazione n. 30130 del 24 giugno 2015).
- Tuttavia, nel caso di specie, da una parte, il ricorrente afferma chiaramente che il suo interesse è esclusivamente contestare la legittimità dell'ingerenza costituita dalla sola perquisizione (nelle osservazioni presentate a questa Corte, egli indica espressamente che «l'oggetto del ricorso non è affatto la possibilità di ottenere la restituzione dei pochi documenti sequestrati (...)», e che «il ricorrente è certamente interessato alla dichiarazione di illegittimità dell'ingresso della Polizia nella sua abitazione, al di là del sequestro effettuato in tale occasione (tanto più che dopo alcuni giorni i beni gli sono stati volontariamente restituiti)»). Dall'altra, non vi è «interdipendenza» tra la perquisizione e il sequestro, perché i beni, come abbiamo già sottolineato, sono stati volontariamente restituiti pochi giorni dopo la perquisizione, e il mandato di perquisizione non conteneva l'indicazione di alcun bene specifico da sequestrare.
- Pertanto, è opportuno osservare che la giurisprudenza citata (confermata da sentenze successive, come ad esempio la sentenza n. 50482 emessa dalla Corte di cassazione il 19 dicembre 2023) non consente di dimostrare l'effettività del riesame quando la doglianza basata sull'articolo 8 riguarda l'ingerenza costituita dalla sola perquisizione, indipendentemente dal sequestro.
- Questa conclusione è anche corroborata dalla soluzione sul merito apportata dalle decisioni nazionali sopra citate, che hanno tutte dichiarato inammissibili i ricorsi proposti contro una perquisizione. Il Governo non ha neppure prodotto decisioni contrarie che lascerebbero pensare che un ricorso interno esisterebbe, sarebbe ammissibile – anche al di fuori della giurisdizione penale – e permetterebbe di valutare la legalità di un atto di perquisizione in quanto tale (ora, come indicato nel paragrafo 6 supra, spetta al Governo dimostrare l'esistenza di un ricorso effettivo).
- In ogni caso, non si può concludere che esiste un ricorso interno effettivo anche se la richiesta di riesame poteva essere presentata contro la violazione derivante dalla sola perquisizione. Mancherebbe infatti una forma di riparazione adeguata (sulla nozione di riparazione adeguata, si vedano, mutatis mutandis, Branko Tomašić e altri c. Croazia, n. 46598/06, §§ 38-44, 15 gennaio 2009, Saçılık e altri c. Turchia, nn. 43044/05 e 45001, 5 luglio 2011, e Jeronovičs c. Lettonia [GC], n. 44898/10, §§ 76 77, 5 luglio 2016).
- Sarebbe problematico considerare la restituzione dei beni sequestrati come una forma di riparazione soddisfacente, poiché non potrebbe in alcun caso rimediare all'ingerenza costituita dall'ingresso e dalla permanenza degli agenti nell’abitazione del ricorrente o dalla perquisizione degli oggetti che vi si trovavano. È opportuno aggiungere che il ricorrente non avrebbe certamente ottenuto una compensazione economica nell'ambito di un procedimento penale in cui non era parte. Inoltre, il Governo non fa menzione di altre forme di ricorso o di procedura, anche al di fuori della giurisdizione penale, che avrebbero permesso al ricorrente di ottenere una forma di compensazione economica al di fuori del procedimento specifico nell'ambito del quale era stata disposta la perquisizione.
- Infine, nel paragrafo 64 della sentenza, la maggioranza indica che il ricorrente, se avesse formulato una richiesta di riesame, avrebbe potuto, in caso di esito positivo che avrebbe portato al riconoscimento dell'illegalità della perquisizione, beneficiare del divieto di utilizzare le prove raccolte nell'ambito del «procedimento penale successivo». Ci sembra difficile trovare in quest'ultima conseguenza un qualche carattere compensativo o soddisfacente rispetto alla violazione lamentata nel presente procedimento, soprattutto in considerazione del fatto che il ricorrente non è stato parte in alcun procedimento penale. In ogni caso, il ricorrente non lamentava l'uso degli oggetti sequestrati, bensì – come abbiamo più volte sottolineato sopra – l'ingerenza nella sua vita privata provocata dalla perquisizione.
- In conclusione, da un lato, non è stato dimostrato in modo convincente che la doglianza con la quale il ricorrente lamenta un’ingerenza conseguente alla perquisizione, a suo avviso illegale e ingiustificata, avrebbe potuto essere esaminata sul merito dalle autorità nazionali, e, dall'altro, in ogni caso, non sarebbe stato possibile accordare alcuna riparazione adeguata relativamente a questa doglianza. Pertanto, riteniamo che la Corte non avrebbe dovuto dichiarare irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne la doglianza basata sull'articolo 8 della Convenzione.