Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18 gennaio 2024 - Ricorso n. 54352/14 e altri 18 - Causa Lighea Immobiliare S.A.S. e altri. c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con la sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA LIGHEA IMMOBILIARE S.A.S. E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 54352/14 e altri 18 ricorsi – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

18 gennaio 2024

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Lighea Immobiliare S.A.S. e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, presidente,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, giudici,
e da Viktoriya Maradudina cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 14 dicembre 2023,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l’Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
  2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Nel corso del procedimento, la ricorrente sig.ra Maria Scalera (ricorsi nn. 11018/18 e 12052/18) è deceduta. I suoi eredi (si veda la tabella allegata) hanno espresso il desiderio di mantenere il ricorso.
  3. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto, e l'impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione di tali provvedimenti ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000 e, per quanto riguarda il Comune di Roma, del decreto-legge n. 112 del 2008.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
  1. SULLA QUALITà DEGLI EREDI PER AGIRE DINANZI ALLA CORTE
  1. La Corte osserva che gli eredi della ricorrente sig.ra Maria Scalera (si veda la tabella allegata alla presente sentenza) desiderano mantenere i ricorsi, e che il Governo non vi si oppone. Tenuto conto dei legami familiari e giuridici tra gli interessati e la ricorrente, e del loro interesse legittimo a proseguire il procedimento, la Corte accetta che gli eredi proseguano il ricorso (Janowiec e altri c. Russia [GC], nn. 55508/07 e 29520/09, § 101, CEDU 2013). Per ragioni di ordine pratico, la presente sentenza continuerà a utilizzare il termine «ricorrente» per indicare la sig.ra Maria Scalera.
  1. SULLE DEDOTTE VIOLAZIONI DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore, e l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Essi invocano, espressamente o in sostanza, gli articoli 6 e 13 della Convenzione, e l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  1. Sulla ricevibilità
  1. Il Governo solleva un'eccezione di irricevibilità relativa al mancato rispetto del termine di sei mesi. A suo parere, non si tratta di una situazione continua e, in ogni caso, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare le loro doglianze «senza eccessivo ritardo» una volta divenuto evidente che non vi era alcuna prospettiva realistica di esito favorevole o di evoluzione positiva per i loro ricorsi a livello interno (Sokolov e altri c. Serbia (dec.), nn. 30859/10 e altri, § 31 in fine, 14 gennaio 2014). Di conseguenza, i ricorsi avrebbero dovuto essere presentati entro sei mesi a decorrere del provvedimento interno che riconosceva il credito o dalla data della dichiarazione di dissesto del comune.
  2. La Corte constata che la violazione dedotta costituisce una situazione continua. Essa rammenta, in tal senso, che è solo quando la situazione cessa che inizia a decorrere il termine di sei mesi (Sabri Güneş c. Turchia [GC], n. 27396/06, § 54, 29 giugno 2012, M. c. Belgio, n. 67957/12, § 49, 13 marzo 2018, e Akhan c. Turchia, n. 34448/08, § 23, 31 maggio 2012). Nella fattispecie, i ricorrenti lamentano la mancata esecuzione da parte delle autorità nazionali di un provvedimento giudiziario, mancata esecuzione che perdurava alla data in cui sono stati proposti i presenti ricorsi. Inoltre, essa osserva che dagli elementi che le sono stati sottoposti non risulta, e il Governo non lo contesta, che le prospettive di un'esecuzione da parte delle autorità siano divenute irrealistiche. Peraltro, essa constata che i procedimenti inerenti alla solvibilità dei comuni sono ancora pendenti, e che il Governo ha sottolineato che la sospensione del diritto all'esecuzione dei provvedimenti interni è temporanea (Kešelj e altri c. Montenegro [Comitato], n. 33264/11, § 20, 13 febbraio 2018, a contrario, Sokolov, sopra citata, §§ 33-34). Pertanto, l'eccezione del Governo deve essere respinta su questo punto.
  3. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, e ritiene che i ricorrenti abbiano perso la qualità di vittima in quanto non hanno avviato dei procedimenti interni per ottenere il pagamento dei crediti riconosciuti dai provvedimenti interni, in particolare per mezzo del ricorso previsto dall'articolo 283 del codice di procedura civile e/o contestando dinanzi ai giudici amministrativi l’operato o l'inerzia delle autorità incaricate della procedura di risanamento. Per quanto riguarda la doglianza relativa al ritardo nell'esecuzione di un provvedimento interno, la Corte rammenta che non si può chiedere a una persona che ha ottenuto un credito nei confronti dello Stato, all'esito di un procedimento giudiziario, di dover poi avviare il procedimento di esecuzione forzata per ottenere soddisfazione (si vedano Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004, e Ventorino c. Italia, n. 357/07, § 28, 17 maggio 2011). Inoltre, la Corte osserva che, alla luce dei documenti prodotti dalle parti, i ricorrenti non hanno riscosso la totalità del loro credito alla data della presente sentenza. Per quanto riguarda la doglianza relativa all'impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione, la Corte non vede in che modo i ricorsi indicati dal Governo potrebbero garantire il diritto rivendicato dai ricorrenti che, a causa dello stato di dissesto dei comuni, rimane limitato dalla legge (si vedano il paragrafo 5 supra e la tabella allegata alla presente sentenza). Di conseguenza, anche queste eccezioni devono essere respinte.
  4. Constatando inoltre che i ricorsi non sono manifestamente infondati ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte li dichiara ricevibili.
  1. Sul merito
  1. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  2. La Corte osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti, i provvedimenti interni rimangono non eseguiti per periodi compresi tra cinque e ventuno anni. Per di più, i ricorrenti si trovano nell'impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione per periodi compresi tra cinque e quindici anni (si veda la tabella allegata alla presente sentenza).
  3. Nelle sentenze di principio De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, Pennino c. Italia, n. 43892/04, 24 settembre 2013, Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, e in particolare le argomentazioni del Governo, la Corte non vede alcun fatto o ragionamento che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la fondatezza delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti, e abbiano dunque limitato in maniera sproporzionata il diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti.
  5. Di conseguenza, queste doglianze rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, a causa della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti.
  6. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente le doglianze formulate dai ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. 19. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti che hanno presentato e suddiviso per voci le loro domande di equa soddisfazione, conformemente all'articolo 60 del suo regolamento (si veda la tabella allegata alla presente sentenza), le somme indicate nell'elenco allegato, e respinge le domande per il resto.
  2. 20. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara che gli eredi della ricorrente sig.ra Maria Scalera (ricorsi nn. 11018/18 e 12052/18), che ne hanno espresso il desiderio, hanno la qualità per proseguire il presente procedimento al suo posto (si veda la tabella allegata alla presente sentenza);
  3. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  4. Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti;
  5. Dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
  6. Dichiara che lo Stato convenuto deve, entro tre mesi, garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
  7. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  8. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 18 gennaio 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e violazione del diritto di accesso a un tribunale)

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Data di inizio e di fine dell’impossibili­tà di avviare dei procedimenti esecutivi

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente /nucleo familiare

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

54352/14

24/07/2014

LIGHEA IMMOBILIARE S.A.S.

1969

Bruni Mario

Roma

Corte d’appello di Roma, R.G. 5267/04, 04/11/2008

04/11/2008

in corso

Più di 15 anni

 e 28 giorni

25 giugno 2008

In corso

Comune

di Roma

Indennizzo per espropriazione

9.600

1.000

2.

17092/15

31/03/2015

KALEIDOS

2004

Romano Giovanni

Roma

Lizza Egidio Roma

Tribunale di Pescara,

R.G. 765/13,

04/03/2013

Tribunale di Pescara,

R.G. 5050/12, 02/11/2012

Tribunale di Pescara,

R.G. 3292/13, 03/07/2013

Tribunale di Pescara,

R.G. 576/14,

11/02/2014

04/03/2013

22/04/2013

03/07/2013

27/09/2014

in corso

Più di 10 anni,

8 mesi e 28 giorni

in corso

Più di 10 anni

7 mesi e 10 giorni

in corso

Più di 10 anni,

4 mesi e 29 giorni

in corso

Più di 9 anni,

2 mesi e 5 giorni

3 ottobre 2014

In corso

Comune

di Ari

Pagamento per prestazioni di servizi sociali

12.500

1.000

3.

2675/16

22/12/2015

COSTRUZIONI CIVILI ROMANE 81 S.R.L.

1967

Lettera Giuseppe

Roma

Corte d’appello di Roma,

R.G. 2456/06, 22/12/2008

22/12/2008

in corso

Più di 14 anni,

11 mesi e 10 giorni

25 giugno 2008

In corso

Comune

di Roma

Pagamento dell’indennizzo per espropriazione

9.600

1.000

4.

8281/16

04/02/2016

Raffaele DE NUNZIO

1959

D’Andrea Roberto

Benevento

Giudice di pace di Benevento,

R.G. 3399/10, 04/06/2013

04/06/2013

in corso

Più di 10 anni,

5 mesi e 28 giorni

6 febbraio 2013

In corso

Comune

di Benevento

Pagamento di un risarcimento dovuto a seguito di un incidente stradale

2.000

-

5.

12996/16

24/02/2016

SAISEB TOR DI VALLE S.r.l.

1929

Romano Giovanni

Roma

Lizza Egidio Roma

Corte d’appello di Roma,

R.G. n. 1981/12, 16/04/2012

16/04/2012

in corso

Più di 9 anni,

7 mesi e 8 giorni

16 gennaio 2015

In corso

Comune

di Lentini

Risarcimento riconosciuto per responsabilità contrattuale

9.600

1.000

6.

14003/16

24/02/2016

SAISEB TOR DI VALLE S.r.l.

1929

Romano Giovanni

Roma

Lizza Egidio Roma

Tribunale di Roma,

R.G. 21892/93, 24/04/1993

Tribunale di Roma,

R.G. 48160/93, 09/01/2004

09/01/2004

09/01/2004

in corso

Più di 19 anni,

10 mesi e 23 giorni

in corso

Più di 19 anni,

10 mesi e 23 giorni

25 giugno 2008

In corso

Comune

di Roma

Risarcimento riconosciuto per responsabilità contrattuale

9.600

1.000

7.

25062/17

25/03/2017

Filippo SERINO

1967

De Chiaro Domenico

Benevento

Corte d’appello di Napoli, R.G. 5516/04, 04/02/2009

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania R.G. 3060/08, 03/09/2014

Corte d’appello di Napoli, R.G. 8094/05, 03/12/2014

Tribunale di Benevento, R.G. 646/96,

12/02/2015

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania R.G. 4651/10, 08/04/2015

04/02/2009

03/09/2014

03/12/2014

12/02/2015

08/04/2015

in corso

Più di 14 anni,

9 mesi e 28 giorni

in corso

Più di 9 anni,

2 mesi e 29 giorni

in corso

Più di 8 anni,

11 mesi e 29 giorni

in corso

Più di 8 anni,

9 mesi e 20 giorni

in corso

Più di 8 anni,

7 mesi e 24 giorni

6 febbraio 2013

In corso

Comune

di Benevento

Pagamento di vari crediti

12.500

1.000

8.

73170/17

04/10/2017

Italo BOVINO

1941

Ferrara Alessandro

Benevento

Corte d’appello di Napoli,

R.G. 453/10,

20/10/2014

20/10/2014

in corso

Più di 9 anni,

1 mese e 12 giorni

6 febbraio 2013

In corso

Comune

di Benevento

Pagamento di un indennizzo per espropriazione

9.600

1.000

9.

3394/18

04/01/2018

Anna Maria FALLARINO

1951

Ferrara Alessandro

Benevento

Corte d’appello di Napoli,

R.G. 5170/03, 23/06/2014

23/06/2014

in corso

Più di 9 anni,

5 mesi e 9 giorni

6 febbraio 2013

In corso

Comune

di Benevento

Indennizzo per espropriazione

5.000

1.000

10.

3397/18

04/01/2018

Giuseppina CIMINO

1953

Ferrara Alessandro

Benevento

Tribunale di Benevento,

R.G. 4399/10, 30/09/2014

30/09/2014

in corso

Più di 9 anni,

2 mesi e 2 giorni

6 febbraio 2013

In corso

Comune

di Benevento

Indennizzo per occupazione illegittima di terreni

9.600

1.000

11.

11018/18

22/02/2018

(14 ricorrenti)

Maria SCALERA

1917

Deceduta nel 2019

Eredi:

Giuseppe MAGNO

1942

Carola MAGNO

1943

Aldo SCALERA

1953

Elena Livia GAITA

1984

Michele SCALERA

1945

Carmela SCALERA

1929

Vega SCALERA

1951

Carlo MYCIELSKI ANDERSON SCIMONE

1947

Nucleo familiare

Salvatore Alessandro

SEBASTI SCALERA

1964

Elena SEBASTI SCALERA

1970

Nucleo familiare

Massimiliano ILARI

1966

Giorgio SCALERA

1947

Gianluca ILARI

1968

Nucleo familiare

Elisabetta GARGIULO

1989

Tristano GARGIULO

1952

Saccucci Andrea

Roma

Ciancio Fabrizio

Roma

Corte d’appello di Roma,

R.G. 9589/2004, 04/11/2008

04/11/2008

in corso

Più di 15 anni

e 28 giorni

25 giugno 2008

In corso

Comune

di Roma

Indennizzo per espropriazione

9.600

1.000

12.

12049/18

22/02/2018

(7 ricorrenti)

Nucleo familiare

Gianluca ILARI

1968

Massimiliano ILARI

1966

Giorgio SCALERA

1947

Nucleo familiare

Salvatore Alessandro

SEBASTI SCALERA

1964

Elena SEBASTI SCALERA

1970

Nucleo familiare

Elisabetta GARGIULO

1989

Tristano GARGIULO

1952

Saccucci Andrea

Roma

Corte d’appello di Roma,

R.G. 5210/13, 02/09/2014

02/09/2014

in corso

Più di 9 anni

e 3 mesi

25 giugno 2008

In corso

Comune

di Roma

Indennizzo per espropriazione

9.600

1.000

13.

12052/18

22/02/2018

(11 ricorrenti)

Maria SCALERA

1917

Deceduta nel 2019

Eredi:

Giuseppe MAGNO

1942

Carola MAGNO

1943

Aldo SCALERA

1953

SSC ITALIA S.R.L.

1993

GRADA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

2009

Carmela SCALERA

1929

Carlo MYCIELSKI ANDERSON SCIMONE

1947

Nucleo familiare

Salvatore Alessandro

SEBASTI SCALERA

1964

Elena SEBASTI SCALERA

1970

Nucleo familiare

Massimiliano ILARI

1966

Giorgio SCALERA

1947

Gianluca ILARI

1968

Saccucci Andrea

Roma

Ciancio Fabrizio

Roma

Corte d’appello di Roma,

R.G. 840/08,

14/02/2014

14/02/2014

in corso

Più di 9 anni,

9 mesi e 18 giorni

25 giugno 2008

In corso

Comune

di Roma

Indennizzo per espropriazione

9.600

1.000

14.

12058/18

22/02/2018

Nucleo familiare

Salvatore Alessandro

SEBASTI SCALERA

1964

Elena SEBASTI SCALERA

1970

Saccucci Andrea

Roma

Corte d’appello di Roma,

R.G. 3014/12, 09/06/2016

09/06/2016

in corso

Più di 7 anni,

5 mesi e 23 giorni

25 giugno 2008

In corso

Comune

di Roma

Indennizzo per espropriazione

9.600

1.000

15.

17067/18

06/04/2018

SOCIETÀ AUTOLINEE ROMA S.A.R. S.R.L.

Romanelli Emanuela

Roma

Corte d’appello di Roma,

R.G. 10323/03,

25/06/2009

25/06/2009

in corso

Più di 14 anni,

5 mesi e 6 giorni

25 giugno 2008

In corso

Comune

di Roma

Risarcimento

9.600

1.000

16.

26073/18

22/05/2018

Alba STEFANELLI

1977

Ferrara Silvio

Benevento

Tribunale di Benevento, R.G. 3304/07,

07/01/2014

29/03/2017

in corso

Più di 6 anni,

8 mesi e 3 giorni

6 febbraio 2013

In corso

Comune

di Benevento

Risarcimento per la risoluzione di un contratto

9.600

1.000

17.

31749/18

26/06/2018

Filippo SERINO

1967

De Chiaro Domenico

Benevento

Tribunale di Benevento,

R.G. 1037/93, 06/09/2002

Corte d’appello di Napoli,

R.G. 191/02,

02/03/2006

Corte d’appello di Napoli,

R.G. 2575/03, 18/10/2006

Tribunale di Benevento,

R.G. 1259/99, 25/02/2008

Corte d’appello di Napoli, R.G. 1322/08, 09/04/2010

Corte di Cassazione,

R.G. 1238/07 e 3432/07,

31/10/2011

Corte di Cassazione,

R.G. 18370/06, 03/11/2011

06/09/2002

02/03/2006

18/10/2006

25/02/2008

09/04/2010

31/10/2011

03/11/2011

in corso

Più di 21 anni,

2 mesi e 25 giorni

in corso

Più di 17 anni,

8 mesi e 29 giorni

in corso

Più di 17 anni,

1 mese e 13 giorni

in corso

Più di 15 anni,

9 mesi e 6 giorni

in corso

Più di 13 anni,

7 mesi e 22 giorni

in corso

Più di 12 anni,

1 mese e 1 giorno

in corso

Più di 12 anni

e 28 giorni

6 febbraio 2013

In corso

Comune

di Benevento

Pagamento di vari crediti

12.500

1.000

18.

8178/19

31/01/2019

Giovanni ROMANO

1953

Tribunale di Benevento,

R.G. 2494/16, 09/08/2018

09/08/2018

in corso

Più di 5 anni,

3 mesi e 22 giorni

24 marzo 2017

In corso

Comune

di Fragneto l’Abate

Pagamento per prestazioni professionali

4.000

1.000

19.

19604/19

02/04/2019

Francesco SALVIA

1960

Lo Giudice Marco

Palermo

Serino Luigi

San Giorgio del Sannio

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,

R.G. 1085/13, 06/12/2016

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,

R.G. 282/18,

02/08/2018

06/12/2016

02/08/2018

in corso

Più di 6 anni,

11 mesi e 26 giorni

in corso

Più di 5 anni

e 4 mesi

10 ottobre 2018

In corso

Comune

di Partinico

Indennizzo per espropriazione e pagamento delle spese giudiziarie

9.600

1.000


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.