Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18 gennaio 2024 - Ricorso n. 54352/14 e altri 18 - Causa Lighea Immobiliare S.A.S. e altri. c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con la sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA LIGHEA IMMOBILIARE S.A.S. E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 54352/14 e altri 18 ricorsi – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
18 gennaio 2024
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Lighea Immobiliare S.A.S. e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Krzysztof Wojtyczek, presidente,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, giudici,
e da Viktoriya Maradudina cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 14 dicembre 2023,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l’Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
- I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
- Nel corso del procedimento, la ricorrente sig.ra Maria Scalera (ricorsi nn. 11018/18 e 12052/18) è deceduta. I suoi eredi (si veda la tabella allegata) hanno espresso il desiderio di mantenere il ricorso.
- I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto, e l'impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione di tali provvedimenti ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000 e, per quanto riguarda il Comune di Roma, del decreto-legge n. 112 del 2008.
IN DIRITTO
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
- SULLA QUALITà DEGLI EREDI PER AGIRE DINANZI ALLA CORTE
- La Corte osserva che gli eredi della ricorrente sig.ra Maria Scalera (si veda la tabella allegata alla presente sentenza) desiderano mantenere i ricorsi, e che il Governo non vi si oppone. Tenuto conto dei legami familiari e giuridici tra gli interessati e la ricorrente, e del loro interesse legittimo a proseguire il procedimento, la Corte accetta che gli eredi proseguano il ricorso (Janowiec e altri c. Russia [GC], nn. 55508/07 e 29520/09, § 101, CEDU 2013). Per ragioni di ordine pratico, la presente sentenza continuerà a utilizzare il termine «ricorrente» per indicare la sig.ra Maria Scalera.
- SULLE DEDOTTE VIOLAZIONI DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
- I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore, e l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Essi invocano, espressamente o in sostanza, gli articoli 6 e 13 della Convenzione, e l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
- Sulla ricevibilità
- Il Governo solleva un'eccezione di irricevibilità relativa al mancato rispetto del termine di sei mesi. A suo parere, non si tratta di una situazione continua e, in ogni caso, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare le loro doglianze «senza eccessivo ritardo» una volta divenuto evidente che non vi era alcuna prospettiva realistica di esito favorevole o di evoluzione positiva per i loro ricorsi a livello interno (Sokolov e altri c. Serbia (dec.), nn. 30859/10 e altri, § 31 in fine, 14 gennaio 2014). Di conseguenza, i ricorsi avrebbero dovuto essere presentati entro sei mesi a decorrere del provvedimento interno che riconosceva il credito o dalla data della dichiarazione di dissesto del comune.
- La Corte constata che la violazione dedotta costituisce una situazione continua. Essa rammenta, in tal senso, che è solo quando la situazione cessa che inizia a decorrere il termine di sei mesi (Sabri Güneş c. Turchia [GC], n. 27396/06, § 54, 29 giugno 2012, M. c. Belgio, n. 67957/12, § 49, 13 marzo 2018, e Akhan c. Turchia, n. 34448/08, § 23, 31 maggio 2012). Nella fattispecie, i ricorrenti lamentano la mancata esecuzione da parte delle autorità nazionali di un provvedimento giudiziario, mancata esecuzione che perdurava alla data in cui sono stati proposti i presenti ricorsi. Inoltre, essa osserva che dagli elementi che le sono stati sottoposti non risulta, e il Governo non lo contesta, che le prospettive di un'esecuzione da parte delle autorità siano divenute irrealistiche. Peraltro, essa constata che i procedimenti inerenti alla solvibilità dei comuni sono ancora pendenti, e che il Governo ha sottolineato che la sospensione del diritto all'esecuzione dei provvedimenti interni è temporanea (Kešelj e altri c. Montenegro [Comitato], n. 33264/11, § 20, 13 febbraio 2018, a contrario, Sokolov, sopra citata, §§ 33-34). Pertanto, l'eccezione del Governo deve essere respinta su questo punto.
- Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, e ritiene che i ricorrenti abbiano perso la qualità di vittima in quanto non hanno avviato dei procedimenti interni per ottenere il pagamento dei crediti riconosciuti dai provvedimenti interni, in particolare per mezzo del ricorso previsto dall'articolo 283 del codice di procedura civile e/o contestando dinanzi ai giudici amministrativi l’operato o l'inerzia delle autorità incaricate della procedura di risanamento. Per quanto riguarda la doglianza relativa al ritardo nell'esecuzione di un provvedimento interno, la Corte rammenta che non si può chiedere a una persona che ha ottenuto un credito nei confronti dello Stato, all'esito di un procedimento giudiziario, di dover poi avviare il procedimento di esecuzione forzata per ottenere soddisfazione (si vedano Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004, e Ventorino c. Italia, n. 357/07, § 28, 17 maggio 2011). Inoltre, la Corte osserva che, alla luce dei documenti prodotti dalle parti, i ricorrenti non hanno riscosso la totalità del loro credito alla data della presente sentenza. Per quanto riguarda la doglianza relativa all'impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione, la Corte non vede in che modo i ricorsi indicati dal Governo potrebbero garantire il diritto rivendicato dai ricorrenti che, a causa dello stato di dissesto dei comuni, rimane limitato dalla legge (si vedano il paragrafo 5 supra e la tabella allegata alla presente sentenza). Di conseguenza, anche queste eccezioni devono essere respinte.
- Constatando inoltre che i ricorsi non sono manifestamente infondati ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte li dichiara ricevibili.
- Sul merito
- La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
- La Corte osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti, i provvedimenti interni rimangono non eseguiti per periodi compresi tra cinque e ventuno anni. Per di più, i ricorrenti si trovano nell'impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione per periodi compresi tra cinque e quindici anni (si veda la tabella allegata alla presente sentenza).
- Nelle sentenze di principio De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, Pennino c. Italia, n. 43892/04, 24 settembre 2013, Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, e in particolare le argomentazioni del Governo, la Corte non vede alcun fatto o ragionamento che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la fondatezza delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti, e abbiano dunque limitato in maniera sproporzionata il diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti.
- Di conseguenza, queste doglianze rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, a causa della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti.
- Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente le doglianze formulate dai ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- 19. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti che hanno presentato e suddiviso per voci le loro domande di equa soddisfazione, conformemente all'articolo 60 del suo regolamento (si veda la tabella allegata alla presente sentenza), le somme indicate nell'elenco allegato, e respinge le domande per il resto.
- 20. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara che gli eredi della ricorrente sig.ra Maria Scalera (ricorsi nn. 11018/18 e 12052/18), che ne hanno espresso il desiderio, hanno la qualità per proseguire il presente procedimento al suo posto (si veda la tabella allegata alla presente sentenza);
- Dichiara i ricorsi ricevibili;
- Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti;
- Dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
- Dichiara che lo Stato convenuto deve, entro tre mesi, garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
- Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 18 gennaio 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Krzysztof Wojtyczek
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
ALLEGATO
Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e violazione del diritto di accesso a un tribunale)
|
N. |
Numero e data di presentazione del ricorso |
Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione |
Nome e città del rappresentante |
Provvedimento giudiziario interno pertinente |
Data di inizio della mancata esecuzione |
Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell’esecuzione |
Data di inizio e di fine dell’impossibilità di avviare dei procedimenti esecutivi |
Ingiunzione delle giurisdizioni interne |
Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente /nucleo familiare (in euro)[1] |
Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[2] |
|
1. |
54352/14 24/07/2014 |
LIGHEA IMMOBILIARE S.A.S. 1969 |
Bruni Mario Roma |
Corte d’appello di Roma, R.G. 5267/04, 04/11/2008 |
04/11/2008 |
in corso Più di 15 anni e 28 giorni |
25 giugno 2008 In corso |
Comune di Roma Indennizzo per espropriazione |
9.600 |
1.000 |
|
2. |
17092/15 31/03/2015 |
KALEIDOS 2004 |
Romano Giovanni Roma Lizza Egidio Roma |
Tribunale di Pescara, R.G. 765/13, 04/03/2013 Tribunale di Pescara, R.G. 5050/12, 02/11/2012 Tribunale di Pescara, R.G. 3292/13, 03/07/2013 Tribunale di Pescara, R.G. 576/14, 11/02/2014 |
04/03/2013 22/04/2013 03/07/2013 27/09/2014 |
in corso Più di 10 anni, 8 mesi e 28 giorni in corso Più di 10 anni 7 mesi e 10 giorni in corso Più di 10 anni, 4 mesi e 29 giorni in corso Più di 9 anni, 2 mesi e 5 giorni |
3 ottobre 2014 In corso |
Comune di Ari Pagamento per prestazioni di servizi sociali |
12.500 |
1.000 |
|
3. |
2675/16 22/12/2015 |
COSTRUZIONI CIVILI ROMANE 81 S.R.L. 1967 |
Lettera Giuseppe Roma |
Corte d’appello di Roma, R.G. 2456/06, 22/12/2008 |
22/12/2008 |
in corso Più di 14 anni, 11 mesi e 10 giorni |
25 giugno 2008 In corso |
Comune di Roma Pagamento dell’indennizzo per espropriazione |
9.600 |
1.000 |
|
4. |
8281/16 04/02/2016 |
Raffaele DE NUNZIO 1959 |
D’Andrea Roberto Benevento |
Giudice di pace di Benevento, R.G. 3399/10, 04/06/2013 |
04/06/2013 |
in corso Più di 10 anni, 5 mesi e 28 giorni |
6 febbraio 2013 In corso |
Comune di Benevento Pagamento di un risarcimento dovuto a seguito di un incidente stradale |
2.000 |
- |
|
5. |
12996/16 24/02/2016 |
SAISEB TOR DI VALLE S.r.l. 1929 |
Romano Giovanni Roma Lizza Egidio Roma |
Corte d’appello di Roma, R.G. n. 1981/12, 16/04/2012 |
16/04/2012 |
in corso Più di 9 anni, 7 mesi e 8 giorni |
16 gennaio 2015 In corso |
Comune di Lentini Risarcimento riconosciuto per responsabilità contrattuale |
9.600 |
1.000 |
|
6. |
14003/16 24/02/2016 |
SAISEB TOR DI VALLE S.r.l. 1929 |
Romano Giovanni Roma Lizza Egidio Roma |
Tribunale di Roma, R.G. 21892/93, 24/04/1993 Tribunale di Roma, R.G. 48160/93, 09/01/2004 |
09/01/2004 09/01/2004 |
in corso Più di 19 anni, 10 mesi e 23 giorni in corso Più di 19 anni, 10 mesi e 23 giorni |
25 giugno 2008 In corso |
Comune di Roma Risarcimento riconosciuto per responsabilità contrattuale |
9.600 |
1.000 |
|
7. |
25062/17 25/03/2017 |
Filippo SERINO 1967 |
De Chiaro Domenico Benevento |
Corte d’appello di Napoli, R.G. 5516/04, 04/02/2009 Tribunale Amministrativo Regionale della Campania R.G. 3060/08, 03/09/2014 Corte d’appello di Napoli, R.G. 8094/05, 03/12/2014 Tribunale di Benevento, R.G. 646/96, 12/02/2015 Tribunale Amministrativo Regionale della Campania R.G. 4651/10, 08/04/2015 |
04/02/2009 03/09/2014 03/12/2014 12/02/2015 08/04/2015 |
in corso Più di 14 anni, 9 mesi e 28 giorni in corso Più di 9 anni, 2 mesi e 29 giorni in corso Più di 8 anni, 11 mesi e 29 giorni in corso Più di 8 anni, 9 mesi e 20 giorni in corso Più di 8 anni, 7 mesi e 24 giorni |
6 febbraio 2013 In corso |
Comune di Benevento Pagamento di vari crediti |
12.500 |
1.000 |
|
8. |
73170/17 04/10/2017 |
Italo BOVINO 1941 |
Ferrara Alessandro Benevento |
Corte d’appello di Napoli, R.G. 453/10, 20/10/2014 |
20/10/2014 |
in corso Più di 9 anni, 1 mese e 12 giorni |
6 febbraio 2013 In corso |
Comune di Benevento Pagamento di un indennizzo per espropriazione |
9.600 |
1.000 |
|
9. |
3394/18 04/01/2018 |
Anna Maria FALLARINO 1951 |
Ferrara Alessandro Benevento |
Corte d’appello di Napoli, R.G. 5170/03, 23/06/2014 |
23/06/2014 |
in corso Più di 9 anni, 5 mesi e 9 giorni |
6 febbraio 2013 In corso |
Comune di Benevento Indennizzo per espropriazione |
5.000 |
1.000 |
|
10. |
3397/18 04/01/2018 |
Giuseppina CIMINO 1953 |
Ferrara Alessandro Benevento |
Tribunale di Benevento, R.G. 4399/10, 30/09/2014 |
30/09/2014 |
in corso Più di 9 anni, 2 mesi e 2 giorni |
6 febbraio 2013 In corso |
Comune di Benevento Indennizzo per occupazione illegittima di terreni |
9.600 |
1.000 |
|
11. |
11018/18 22/02/2018 (14 ricorrenti) |
Maria SCALERA 1917 Deceduta nel 2019 Eredi: Giuseppe MAGNO 1942 Carola MAGNO 1943 Aldo SCALERA 1953 Elena Livia GAITA 1984 Michele SCALERA 1945 Carmela SCALERA 1929 Vega SCALERA 1951 Carlo MYCIELSKI ANDERSON SCIMONE 1947 Nucleo familiare Salvatore Alessandro SEBASTI SCALERA 1964 Elena SEBASTI SCALERA 1970 Nucleo familiare Massimiliano ILARI 1966 Giorgio SCALERA 1947 Gianluca ILARI 1968 Nucleo familiare Elisabetta GARGIULO 1989 Tristano GARGIULO 1952 |
Saccucci Andrea Roma Ciancio Fabrizio Roma |
Corte d’appello di Roma, R.G. 9589/2004, 04/11/2008 |
04/11/2008 |
in corso Più di 15 anni e 28 giorni |
25 giugno 2008 In corso |
Comune di Roma Indennizzo per espropriazione |
9.600 |
1.000 |
|
12. |
12049/18 22/02/2018 (7 ricorrenti) |
Nucleo familiare Gianluca ILARI 1968 Massimiliano ILARI 1966 Giorgio SCALERA 1947 Nucleo familiare Salvatore Alessandro SEBASTI SCALERA 1964 Elena SEBASTI SCALERA 1970 Nucleo familiare Elisabetta GARGIULO 1989 Tristano GARGIULO 1952 |
Saccucci Andrea Roma |
Corte d’appello di Roma, R.G. 5210/13, 02/09/2014 |
02/09/2014 |
in corso Più di 9 anni e 3 mesi |
25 giugno 2008 In corso |
Comune di Roma Indennizzo per espropriazione |
9.600 |
1.000 |
|
13. |
12052/18 22/02/2018 (11 ricorrenti) |
Maria SCALERA 1917 Deceduta nel 2019 Eredi: Giuseppe MAGNO 1942 Carola MAGNO 1943 Aldo SCALERA 1953 SSC ITALIA S.R.L. 1993 GRADA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2009 Carmela SCALERA 1929 Carlo MYCIELSKI ANDERSON SCIMONE 1947 Nucleo familiare Salvatore Alessandro SEBASTI SCALERA 1964 Elena SEBASTI SCALERA 1970 Nucleo familiare Massimiliano ILARI 1966 Giorgio SCALERA 1947 Gianluca ILARI 1968 |
Saccucci Andrea Roma Ciancio Fabrizio Roma |
Corte d’appello di Roma, R.G. 840/08, 14/02/2014 |
14/02/2014 |
in corso Più di 9 anni, 9 mesi e 18 giorni |
25 giugno 2008 In corso |
Comune di Roma Indennizzo per espropriazione |
9.600 |
1.000 |
|
14. |
12058/18 22/02/2018 |
Nucleo familiare Salvatore Alessandro SEBASTI SCALERA 1964 Elena SEBASTI SCALERA 1970 |
Saccucci Andrea Roma |
Corte d’appello di Roma, R.G. 3014/12, 09/06/2016 |
09/06/2016 |
in corso Più di 7 anni, 5 mesi e 23 giorni |
25 giugno 2008 In corso |
Comune di Roma Indennizzo per espropriazione |
9.600 |
1.000 |
|
15. |
17067/18 06/04/2018 |
SOCIETÀ AUTOLINEE ROMA S.A.R. S.R.L. |
Romanelli Emanuela Roma |
Corte d’appello di Roma, R.G. 10323/03, 25/06/2009 |
25/06/2009 |
in corso Più di 14 anni, 5 mesi e 6 giorni |
25 giugno 2008 In corso |
Comune di Roma Risarcimento |
9.600 |
1.000 |
|
16. |
26073/18 22/05/2018 |
Alba STEFANELLI 1977 |
Ferrara Silvio Benevento |
Tribunale di Benevento, R.G. 3304/07, 07/01/2014 |
29/03/2017 |
in corso Più di 6 anni, 8 mesi e 3 giorni |
6 febbraio 2013 In corso |
Comune di Benevento Risarcimento per la risoluzione di un contratto |
9.600 |
1.000 |
|
17. |
31749/18 26/06/2018 |
Filippo SERINO 1967 |
De Chiaro Domenico Benevento |
Tribunale di Benevento, R.G. 1037/93, 06/09/2002 Corte d’appello di Napoli, R.G. 191/02, 02/03/2006 Corte d’appello di Napoli, R.G. 2575/03, 18/10/2006 Tribunale di Benevento, R.G. 1259/99, 25/02/2008 Corte d’appello di Napoli, R.G. 1322/08, 09/04/2010 Corte di Cassazione, R.G. 1238/07 e 3432/07, 31/10/2011 Corte di Cassazione, R.G. 18370/06, 03/11/2011 |
06/09/2002 02/03/2006 18/10/2006 25/02/2008 09/04/2010 31/10/2011 03/11/2011 |
in corso Più di 21 anni, 2 mesi e 25 giorni in corso Più di 17 anni, 8 mesi e 29 giorni in corso Più di 17 anni, 1 mese e 13 giorni in corso Più di 15 anni, 9 mesi e 6 giorni in corso Più di 13 anni, 7 mesi e 22 giorni in corso Più di 12 anni, 1 mese e 1 giorno in corso Più di 12 anni e 28 giorni |
6 febbraio 2013 In corso |
Comune di Benevento Pagamento di vari crediti |
12.500 |
1.000 |
|
18. |
8178/19 31/01/2019 |
Giovanni ROMANO 1953 |
Tribunale di Benevento, R.G. 2494/16, 09/08/2018 |
09/08/2018 |
in corso Più di 5 anni, 3 mesi e 22 giorni |
24 marzo 2017 In corso |
Comune di Fragneto l’Abate Pagamento per prestazioni professionali |
4.000 |
1.000 |
|
|
19. |
19604/19 02/04/2019 |
Francesco SALVIA 1960 |
Lo Giudice Marco Palermo Serino Luigi San Giorgio del Sannio |
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, R.G. 1085/13, 06/12/2016 Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, R.G. 282/18, 02/08/2018 |
06/12/2016 02/08/2018 |
in corso Più di 6 anni, 11 mesi e 26 giorni in corso Più di 5 anni e 4 mesi |
10 ottobre 2018 In corso |
Comune di Partinico Indennizzo per espropriazione e pagamento delle spese giudiziarie |
9.600 |
1.000 |
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.