Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 settembre 2014 - Ricorso n.41146/14 - X e Y c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 41146/14
X e Y contro l’Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), riunita il 16 settembre 2014 in un Comitato composto da:
Paul Lemmens, presidente,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, giudici,
e Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 23 maggio 2014,
Vista la decisione di concedere priorità al suddetto ricorso ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento della Corte,
Vista la decisione di concedere ai ricorrenti l’anonimato,
Dopo aver deliberato, decide:
IN FATTO
I ricorrenti, il Sig. X e la Sig.ra Y, sono cittadini italiani, nati rispettivamente nel 1974 e nel 1976 e vivono a Roma. Sono stati rappresentati dinanzi alla Corte dagli avv.ti N. Paoletti e Claudia Sartori, del foro di Roma.
Le circostanze del caso di specie
I fatti della causa, così come esposti dai ricorrenti, si possono riassumere come segue.
Nel dicembre 2013 i ricorrenti si sottoposero a fecondazione in vitro in un ospedale pubblico di Roma. La fecondazione produsse tre embrioni. La seconda ricorrente si sottopose a un impianto, tuttavia non rimase incinta.
Il 13 aprile 2014 i ricorrenti appresero dai mezzi di informazione la notizia che una donna, che si era sottoposta con il marito a fecondazione in vitro nello stesso ospedale e durante lo stesso periodo, era rimasta incinta di due gemelli il cui DNA era geneticamente incompatibile con il suo DNA e con quello di suo marito.
L’ospedale chiese ai ricorrenti di verificare il loro DNA. Fu successivamente accertato che il DNA dei ricorrenti era compatibile con quello del suddetto feto.
Facendo riferimento all’articolo 30 del Codice di deontologia medica(che tutela il diritto di informazione dei pazienti), in data 29 aprile 2014 e 5 maggio 2014 i ricorrenti chiesero all’azienda sanitaria locale (ASL) di fornire loro informazioni concernenti l’identità della donna e degli uomini in attesa dei gemelli. Pur non avendo ricevuto una risposta scritta, i ricorrenti appresero dall’ospedale che la loro richiesta non poteva essere accolta in quanto la divulgazione di tali informazioni avrebbe costituito violazione del diritto delle altre coppie alla riservatezza.
Il 24 luglio 2014 i ricorrenti instaurarono un ricorso d’urgenza dinanzi al Tribunale di Roma ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile; il contenuto del ricorso subì delle modifiche nel corso del procedimento dovute al fatto che nel frattempo il 3 agosto 2014 nacquero i gemelli. I ricorrenti chiesero infine che i neonati fossero collocati in una struttura protetta o, in alternativa, che fossero loro riconosciuti, in quanto genitori biologici, i diritti di visita.
L’8 agosto 2014 il Tribunale di Roma rigettò le richieste dei ricorrenti in quanto il codice civile prevede che la madre sia la donna che partorisce e che il padre sia il marito della madre al momento del parto. I ricorrenti non avevano quindi diritto ad avviare azioni che presupponessero la dichiarazione del loro status di genitori biologici. Il giudice aggiunse infine che i ricorrenti avevano pienamente diritto ad agire in giudizio nei confronti dell’ospedale per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal tragico evento che era loro avvenuto.
MOTIVO DI RICORSO
Invocando l’articolo 8 della Convenzione, i ricorrenti lamentano che è stato violato il loro diritto al rispetto della loro vita privata e familiare poiché i loro embrioni sono stati erroneamente impiantati nell’utero di un’altra donna in conseguenza di un errore commesso da un ospedale pubblico. Secondo i ricorrenti l’ordinamento giuridico italiano non garantisce alcuna protezione del loro status di genitori biologici dei gemelli nascituri, nonostante il fatto che l’esame del DNA abbia accertato la compatibilità del DNA dei ricorrenti con quello dei gemelli.
IN DIRITTO
Invocando l’articolo 8 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto al rispetto della loro vita privata e familiare poiché i loro embrioni sono stati asseritamente impiantati nell’utero di un’altra donna.
La Corte osserva anzitutto che l’articolo 35 § 1 della Convenzione impone ai ricorrenti l’esaurimento delle vie di ricorso interne.
La Corte considera che i ricorrenti non abbiano introdotto a livello interno alcuna azione – civile o penale – per ottenere il risarcimento dell’asserita negligenza medica, come correttamente osservato dal Tribunale di Roma, o per accertare l’eventuale responsabilità penale delle persone interessate. La procedura che essi hanno instaurato ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile era di fatto finalizzata solamente a ottenere una dichiarazione concernente il loro asserito status di genitori biologici. Inoltre tale procedura, decisa da un tribunale di primo grado le cui decisioni sono soggette ad appello, costituisce un mero ricorso preliminare e d’urgenza che può essere seguito da un’azione ordinaria di merito.
Oltre a ciò i ricorrenti non hanno presentato domanda di accesso ai documenti amministrativi, come previsto dall’articolo 22 della legge n. 241/90, per ottenere le informazioni richieste. In base all’articolo 25 della suddetta legge, in caso di mancata risposta da parte della Pubblica Amministrazione (silenzio-rigetto), essi avrebbero avuto diritto a presentare ricorso al Tribunale amministrativo.
I ricorrenti non hanno pertanto dato allo Stato convenuto la possibilità di impedire o porre rimedio alle violazioni dedotte prima che tali rilievi fossero presentati alle istituzioni della Convenzione (si veda Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, § 74, CEDU 1999 V).
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.
Per questi motivi, la Corte all’unanimità
Dichiara il ricorso irricevibile.
Paul Lemmens
Presidente
Abel Campos
Cancelliere aggiunto