Affidamento di minore

update: July 6, 2018

Affidamento di minore

È disciplinato dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 e consiste nell'affidamento di un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, ad una famiglia diversa da quella naturale, ad una persona singola, ad una comunità di tipo familiare, o nel ricovero in un istituto di assistenza. Ha lo scopo di assicurare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore per il tempo necessario a superare le difficoltà della famiglia d'origine.
L'affidamento perciò è sempre temporaneo e comporta, quando è possibile, il reinserimento del minore nella sua famiglia naturale. Quando, invece, la situazione di crisi non è superabile, interverrà la dichiarazione di adottabilità del minore.

Riferimenti normativi

 


Affidamento condiviso

E’ disciplinato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 che stabilisce l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori ed il diritto del minore, anche in caso di separazione personale dei genitori, di:

  • mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore
  • ricevere da entrambi i genitori la necessaria cura, educazione e istruzione
  • conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale

Il provvedimento del giudice, con esclusivo riferimento all’interesse morale o materiale del minore determina:

  • tempi e modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore
  • come e in quale misura ciascun genitore contribuisce al mantenimento, cura, istruzione e educazione dei figli

Il minore è affidato ad un solo genitore (affidamento esclusivo) soltanto nel caso in cui l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del minore.

Riferimenti normativi