Affidamento di minore
update: July 6, 2018
Affidamento di minore
È disciplinato dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 e consiste nell'affidamento di un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, ad una famiglia diversa da quella naturale, ad una persona singola, ad una comunità di tipo familiare, o nel ricovero in un istituto di assistenza. Ha lo scopo di assicurare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore per il tempo necessario a superare le difficoltà della famiglia d'origine.
L'affidamento perciò è sempre temporaneo e comporta, quando è possibile, il reinserimento del minore nella sua famiglia naturale. Quando, invece, la situazione di crisi non è superabile, interverrà la dichiarazione di adottabilità del minore.
Riferimenti normativi
- Legge 4 maggio 1983 n. 184 - Diritto del minore ad una famiglia
Affidamento condiviso
E’ disciplinato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 che stabilisce l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori ed il diritto del minore, anche in caso di separazione personale dei genitori, di:
- mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore
- ricevere da entrambi i genitori la necessaria cura, educazione e istruzione
- conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
Il provvedimento del giudice, con esclusivo riferimento all’interesse morale o materiale del minore determina:
- tempi e modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore
- come e in quale misura ciascun genitore contribuisce al mantenimento, cura, istruzione e educazione dei figli
Il minore è affidato ad un solo genitore (affidamento esclusivo) soltanto nel caso in cui l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del minore.
Riferimenti normativi
- Legge 8 febbraio 2006 n. 54 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli