Relazione sulla amministrazione della Giustizia nell'anno 2013 - Dipartimento per gli affari di giustizia

aggiornamento: January 24, 2014

Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2014

Indice

UFFICI DEL CAPO DIPARTIMENTO

  • Linee portanti dell’attività operativa e dell’attività operativa e dell’azione di impulso e coordinamento delle Direzioni generali: impegni e risultati
  • L’attività svolta e i progetti degli Uffici del Dipartimento

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

  • Ufficio I
  • Ufficio II
  • Ufficio III
    • Settore Notariato
    • Settore Libere Professioni
    • Settore Consigli Nazionali
    • Settore competente per esame revisori contabili, registro organismi conciliazione, tenuta elenco enti formatori, elenco siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 cpc

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE

  • Ufficio I
    • Attività legislativa
    • Statistiche e monitoraggio
    • Rapporti con l’autorità giudiziaria
    • Affari internazionali
    • Altre attività
  • Ufficio II
    • Generalità:cooperazione giudiziaria e relazioni internazionali
    • Principali problematiche esistenti in materia
  • Ufficio III – Casellario giudiziale

DIREZIONE GENERALE DEL CONTENZIOSO E DEI DIRITTI UMANI

  • Ufficio I
    • Decreti ingiuntivi – Opposizione a cartelle esattoriali
    • Opposizione alla liquidazione compensi – Contenzioso civile per risarcimento danni – Legge Pinto
    • Responsabilità civile dei magistrati – Contenzioso libere professioni
  • Ufficio II
    • L’attività della Corte EDU nell’anno 2012

 

UFFICI DEL CAPO DIPARTIMENTO

 UFFICIO I

L’Ufficio I del Capo Dipartimento, in relazione alle proprie attività di competenza, come individuate con DM 23.10.2001, ha conseguito nell’anno 2013 i seguenti, più rilevanti, obiettivi:

  • razionalizzazione delle attività connesse alla gestione del protocollo centrale e semplificazione degli adempimenti inerenti allo smistamento degli atti e documenti che pervengono al Dipartimento e che circolano al suo interno, con particolare riferimento a tutta la corrispondenza che perviene in forma elettronica con una tendenziale eliminazione della conversione in carta stampata;
  • organizzazione del sistema di archiviazione allo scopo di ridurre la circolazione della carta all’interno del Dipartimento nonché di recuperare spazio fisico destinato alla conservazione degli archivi cartacei, attraverso la conservazione degli atti in formato elettronico, con risparmio di spesa;
  • razionalizzazione delle competenze interne al Dipartimento con riduzione dei tempi di definizione delle pratiche delle diverse Direzioni generali, riduzione dei passaggi intermedi e miglioramento delle relazioni interne;
  • studio e risoluzione di questioni tecniche in materia di riparto delle competenze;
  • intensificazione degli incontri endodipartimentali ed adozione di nuovi moduli organizzativi per la migliore programmazione ed efficacia della partecipazione italiana alle attività in ambito UE di competenza del Dipartimento; miglioramento dei report sulle attività svolte, innalzamento della qualità delle proposte di intervento;
  • qualità servizi: predisposizione e elaborazione di parametri ed indicatori di efficienza e qualità di alcuni dei servizi resi dal Dipartimento (individuati come campione) in coordinamento con l’Ufficio di Gabinetto e la Civit;
  • miglioramento della trasparenza e delle relazioni con il pubblico attraverso la predisposizione di risposte per richieste, esposti e denunce dei cittadini;
  • impiego di stagisti laureandi presso il Dipartimento e loro coordinamento presso gli uffici tecnici delle Direzioni.


UFFICIO II

L’Ufficio II del Capo del Dipartimento occupandosi del Bilancio e della Contabilità del Dipartimento persegue un obiettivo strutturale tendente ad assicurare il corretto funzionamento dei servizi istituzionali quali la liquidazione delle competenze accessorie al personale e l’acquisto di beni e servizi per garantire il corretto funzionamento degli uffici.

Considerando che da gennaio 2013 sono intervenuti, a livello ministeriale, dei cambiamenti logistici nell’acquisizione diretta di beni di facile consumo e nello svolgimento delle attività tecnico-manutentive necessarie al regolare funzionamento del Dipartimento, si è dovuto dare al servizio un nuovo assetto organizzativo per poter garantire la fornitura di beni e servizi al fine di perseguire degli standards operativi di maggiore efficienza ed efficacia. Si è proceduto ad un approfondimento delle procedure di acquisto sul mercato elettronico della P.A. attraverso l’elaborazione di linee di azione che hanno consentito la risoluzione di nodi problematici che inizialmente appesantivano lo svolgimento dell’attività istituzionale. Quanto sopra  richiamato ha avuto come esclusivo obiettivo il perseguimento di una rigorosa osservanza delle politiche del governo di contenimento della spesa pubblica.
Nel compito di gestione delle risorse umane del Dipartimento si è proceduto nella linea di miglioramento e razionalizzazione della stessa attività avvalendosi sia dell’emanazione di circolari che del costante monitoraggio delle attività comportamentali dei dipendenti.

Per quanto riguarda la Biblioteca Centrale Giuridica, si è continuato a perseguire una politica di netta diminuzione dei suoi costi di gestione garantendo comunque la sostanziale tenuta dei servizi erogati.
Nel corso dell’anno 2013 è stato ultimato il lavoro di catalogazione retrospettiva dei fondi librari storici, con conseguente completa informatizzazione del catalogo della Biblioteca. Diversi e qualificati progetti sono proseguiti, o sono stati realizzati, attivando le professionalità interne: tra questi, la prosecuzione  della collaborazione con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per l’implementazione della base dati del Nuovo Soggettario e l’avvio dei Corsi di formazione alla ricerca giuridica, che hanno ricevuto particolare apprezzamento di pubblico. Va infine menzionata la realizzazione del Convegno, svoltosi nel mese di febbraio alla presenza dell’Onorevole Ministro, del Primo Presidente della Corte di Cassazione e del Capo del Dipartimento, nel corso del quale è stata presentata l’attività di recupero e digitalizzazione di rilevanti sezioni documentarie della Biblioteca, quali le raccolte di legislazione preunitaria e le relazioni inaugurali della Corte di Cassazione dall’Unità ad oggi.

UFFICIO III

L’ufficio III, cui fa capo la Gazzetta Ufficiale ha ulteriormente implementato la razionalizzazione dei rapporti con il Poligrafico dello Stato, che è stampatore della Gazzetta, cercando in particolare di superare alcune criticità emerse nel quadro della piena attuazione delle procedure di trasmissione telematica, secondo le raccomandazioni formulate dal Governo in materia di e-government, anche ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, che ha novellato i recenti decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82 e 4 aprile 2006, n. 159.

 

DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA CIVILE

UFFICIO I

Per quanto concerne la materia delle spese di giustizia, di competenza dell'Ufficio, in applicazione della convenzione con Equitalia Giustizia s.p.a. (già sottoscritta nell’anno 2010) di cui all’art.1, comma 367, della legge n.244/07, per il recupero delle spese processuali e delle pene pecuniarie di cui al D.P.R. n.115/02, in costante sinergia con la predetta società e con le altre articolazioni ministeriali, è continuata l’attività diretta alla risoluzione delle molteplici problematiche legate alla concreta operatività dell’accordo negoziale.

Nell’anno 2013 la convenzione è stata estesa ad altri nove distretti rispetti ai dieci dell’anno precedente. Allo stato, sono pertanto diciannove i distretti di Corte di Appello nei quali l’attività di riscossione dei crediti di giustizia viene svolta sulla base della convenzione sottoscritta con la predetta società.

E’ stata, altresì, istituita la commissione paritetica prevista dalla suddetta convenzione allo scopo di coordinare le attività e i rapporti tra società ed uffici giudiziari in merito all’interpretazione degli accordi contrattuali, al monitoraggio delle attività svolte da Equitalia Giustizia, nonché alla valutazione delle proposte di modifica ed integrazione della convenzione stessa.

Lo scopo della convenzione, come è noto è quello di recuperare efficienza nella procedura di quantificazione ed iscrizione a ruolo del credito erariale, attraverso la razionalizzazione e la riduzione dei tempi delle relative attività, con conseguente incremento delle somme recuperate dallo Stato.

E’ continuata altresì l’attività diretta all’attuazione della riforma della riscossione, prevista dalla legge 18/6/09, n.69, mediante l’elaborazione delle relative procedure amministrative e delle istruzioni necessarie agli uffici giudiziari per l’uniforme e corretta applicazione della stessa. In materia di riscossione, particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche connesse all’emanazione del regolamento relativo alla forfettizzazione delle spese processuali penali.

E’ stata, inoltre, affrontata la questione relativa alla ripartizione delle spese processuali penali nell’ambito di processi che vedono coinvolti più imputati e le cui posizioni vengono definite in diversi gradi di giudizio.

E’ inoltre proseguita l’attività di monitoraggio degli uffici giudiziari in riferimento all’applicazione della normativa relativa all’attuazione del Fondo unico giustizia, prevista dall’art.61, comma 23, del D.L. n.112/08 (convertito con modificazioni nella legge n.133/08, e dall’art.2 del D.L. n.143/08, convertito con modificazioni nella legge n.181/08).

L’ufficio è stato, altresì, impegnato nella disamina delle problematiche relative all’annullamento delle partite di credito nei confronti di soggetti irreperibili e senza fissa dimora coinvolgendo la competente articolazione ministeriale al fine di ottenere la modifica della disposizione regolamentare dell’art. 219 del DPR 115/02.

E’ stata condotta un’intensa attività di studio ed analisi delle problematiche sorte in materia di contributo unificato, con particolare riferimento alle materie di competenza del giudice tutelare e delle procedure concorsuali.

E’ stato apportato un valido contributo alla definizione del processo di spending-review che ha coinvolto anche l’Amministrazione della giustizia. Nell’ambito di tale attività sono stati proposti alcuni possibili interventi normativi diretti alla razionalizzazione ed al contenimento delle spese di giustizia i quali sono stati, tra l’altro, recepiti con la legge di stabilità per l’anno 2014.

Come avvenuto negli anni precedenti, sono state impartite agli uffici giudiziari le istruzioni operative dirette a monitorare le spese di giustizia complessivamente sostenute dagli uffici giudiziari nonché alcune delle voci di spesa più rilevanti (es. ausiliari del magistrato, difensori, intercettazioni, ecc.) che concorrono a formare quella complessiva.

La necessità di monitorare la spesa di giustizia, anche al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente in bilancio, è resa ancor più stringente, per effetto dalla previsione normativa contenuta nell’art. 37, comma 16, del D.L. n. 98/2011, con la quale è stato previsto che l’Amministrazione della giustizia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenti alle Camere, una relazione sullo stato delle spese di giustizia che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

E’ stato pertanto elaborato lo schema di relazione sullo stato delle spese di giustizia da presentare al Parlamento entro la data del 30 giugno.

Nell’ambito di tale attività di monitoraggio è emerso che i fondi stanziati in bilancio sul cap. 1360 “spese di giustizia” e 1363 “spese di giustizia per le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni” potrebbero non essere sufficienti per garantire la copertura integrale delle spese che verranno comunque sostenute dagli uffici giudiziari.

La spesa di giustizia del cap. 1360 (difensori, consulenti, custodi, interpreti, e così via) ha mostrato negli ultimi anni un trend in tendenziale aumento. Difatti, nell’anno 2010 è stata riscontrata una spesa di circa 460 milioni di euro, passata a 470 milioni nell’anno 2011, per arrivare a circa 490 milioni nell’anno 2012.

Per l’anno 2013 lo stanziamento di bilancio del cap. 1360 “spese di giustizia” è di circa 450 milioni di euro a fronte di una spesa presunta quantificata, su base previsionale, in circa 470/480 milioni di euro.

La dotazione di bilancio del capitolo 1363 è invece di circa 200 milioni di euro a fronte di una spesa attesa per l’anno 2013 quantificata in circa 240 milioni di euro. Tra l’altro, per effetto delle riduzioni di spesa previste con l’art. 1, comma 26 del D.L. n. 95/2012 e con l’art. 1, comma 22, della legge n. 228/2012, lo stanziamento di bilancio delle spese di intercettazione è stato ridotto di 50 milioni di euro.

I dati in possesso evidenziano, tuttavia, una lieve flessione della spesa per intercettazioni che è passata da 300/280 milioni di euro rilevati, rispettivamente, negli anni 2009 e 2010 ai circa 260 milioni di euro registrati nell’anno 2011 per arrivare a circa 250 milioni nell’anno 2012.

Al fine di realizzare una omogenea distribuzione delle risorse disponibili in bilancio per fini di giustizia sono stati inoltre assunti criteri ponderati per la ripartizione delle risorse stanziate sui capitoli 1360 “spese di giustizia” e 1363 “spese di giustizia per l’intercettazione di conversazioni e comunicazioni”. Sono state pertanto disposte, nei limiti dei fondi disponibili in bilancio, le aperture di credito in favore dei funzionari delegati per le spese di giustizia. In particolare sul cap. 1360 sono state disposte n. 964 aperture di credito, mentre 340 sono state disposte sul cap. 1363.

Nell’ambito delle attività connesse alla gestione del debito pregresso per spese di giustizia si è proceduto, in particolare, al ripianamento dei debiti maturati al 31 dicembre 2012 (capp. 1360 e 1363) utilizzando i fondi stanziati ex art. 5 del D.L. 35/2013.

Sono state accreditate ai funzionari delegati le somme necessarie (cap.1362) al pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari (giudici di pace, got, vpo) che non possono essere retribuiti con la procedura informatica Giudici Net.
Per il capitolo 1362 avente ad oggetto le indennità dei magistrati onorari non sono state riscontrate criticità di bilancio in quanto i fondi disponibili coprono l’intero fabbisogno di spesa (circa 139 milioni di euro).

Sono state, infine, gestite le risorse stanziate sul cap.1250/12 per il pagamento delle spese relative alle consultazioni elettorali tenutesi nell’anno 2013 (spese di notifica dei presidenti di seggio e funzionamento degli uffici in occasione di consultazioni elettorali e referendum) mediante accredito delle stesse alle Corti di Appello.

L’ufficio ha inoltre emanato diverse note di carattere generale e di risposta ai singoli uffici evadendo numerosissimi quesiti in materia di servizi di cancelleria. In particolare si deve segnalare l’alto numero di quesiti esitati sia in materia di spese di giustizia, sia in materia di retribuzione della magistratura onoraria.

Con riferimento alla materia delle indennità spettanti alla magistratura onoraria è stata, tra l’altro, affrontata la questione relativa al riconoscimento ai giudici di pace di un’indennità per il provvedimento di convalida di cui all’art. 75-bis del DPR 309/90. Inoltre sono state affrontate varie problematiche concernenti l’attribuzione delle indennità spettanti ai giudici onorari.

L’ufficio ha esaminato varie questioni segnalate dall’Ispettorato Generale, così come emerse nel corso delle verifiche ispettive, anche al fine di verificare l’opportunità di impartire agli uffici giudiziari le necessarie disposizioni in modo da uniformare le varie prassi operative riguardanti i servizi di cancelleria.

Per quanto riguarda, invece, le ulteriori attività di competenza dell’ufficio si segnala quanto segue:

  1. relativamente alle ispezioni, si è proseguita l’attività di normalizzazione dei servizi di cancelleria degli uffici giudiziari, compresa quella relativa alle verifiche ispettive condotte presso gli uffici del giudice di pace;
  2. è stata svolta l’attività relativa alla disamina delle interrogazioni parlamentari nelle materie di competenza mediante, studio dei quesiti posti, acquisizioni di eventuali notizie presso gli uffici giudiziari, elaborazione e predisposizione degli schemi di risposta;
  3. sono stati trattati gli esposti presentati nelle materie di competenza dell’ufficio attraverso l’esame delle doglianze con successivi ed opportuni interventi qualora le stesse vengano ritenute fondate;
  4. è stata eseguita l’attività relativa al recupero crediti per danni erariali in seguito a sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti;
  5. è stata curata l’attività concernente la destinazione dei corpi di reato confiscati aventi interesse scientifico, ovvero pregio di antichità o di arte consegnati al Ministero della Giustizia. Sono state esercitate, altresì, le funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione dei corpi di reato e dei depositi giudiziari;
  6. è stato effettuato il versamento relativo all’anno 2012 e 2013 relativo alla percentuale dello 0,9% spettante alla Cassa Mutua Cancellieri sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.

UFFICIO II

L’ufficio II ha assicurato una costante partecipazione ai seguenti gruppi di lavoro nell’ambito del Comitato di diritto civile del Consiglio dell’Unione Europea:

  • Proposta di regolamento in materia di diritto comune europeo della vendita.

La proposta di regolamento prevede un insieme completo di norme uniformi di diritto contrattuale che regolamentano l’intera vita del contratto e che faranno parte del diritto nazionale di ciascuno Stato membro a titolo di “secondo regime” di diritto contrattuale.

  • Proposte di regolamento relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali tra coniugi nonché in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Con le proposte in questione si intende garantire maggiore certezza giuridica alle coppie transfrontaliere in merito alla individuazione del giudice competente, della legge applicabile al loro rapporto patrimoniale e della circolazione delle decisioni.

  • Regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

I lavori sono proseguiti relativamente all’elaborazione dei formulari allegati al regolamento.

  • Regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

Il regolamento mira a rafforzare i diritti delle vittime nell’UE al fine di garantire che tutte le misure di protezione emesse in uno Stato membro possano beneficiare di un meccanismo che ne garantisca la libera circolazione nell’UE. Il regolamento è stato adottato il 12 giugno 2013.

  • Proposta di regolamento in materia di sequestro conservativo dei depositi bancari.

La proposta è finalizzata ad istituire un procedimento uniforme europeo di natura cautelare, che consenta al creditore di ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo sui conti bancari del debitore, in aggiunta ai rimedi previsti dal diritto nazionale degli Stati membri.

  • Proposta di regolamento in materia di procedure di insolvenza (revisione).

La proposta è volta alla revisione del regolamento già vigente in materia di procedure di insolvenza transfrontaliere (cioè nei casi in cui il debitore ha beni o creditori in più di uno Stato membro ed è perciò necessario determinare il giudice competente e gli effetti della procedura negli altri Stati membri).

  • Proposta di regolamento in materia di semplificazione dell’accettazione di alcuni documenti pubblici nella UE.

La proposta prevede l’esenzione dalla legalizzazione e la semplificazione di altre formalità connesse all’accettazione di taluni documenti pubblici rilasciati dalle autorità degli Stati membri (nascita, decesso, nome, matrimonio ed unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza e nazionalità, patrimonio immobiliare, status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa, diritti di proprietà intellettuale, assenza di precedenti penali).

  • Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n.1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Si tratta di una revisione del regolamento già vigente in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che mira essenzialmente a permettere l’entrata in vigore dell’accordo sul tribunale unificato dei brevetti (TUB); infatti l’art.89, par.1, di detto accordo subordina l’entrata in vigore dell’accordo stesso alla modifica del regolamento (UE) n.1215/201.

  • Comitato di diritto civile “questioni generali”.

Si tratta di un comitato permanente, le cui riunioni si svolgono con cadenza quasi mensile. La gestione del comitato implica un coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri, in quanto concerne gli strumenti di cooperazione giudiziaria civile non solo nell’ambito UE, ma anche extra UE. Infatti, a seguito dell’ingresso dell’Unione europea nella Conferenza dell’AJA di diritto internazionale privato, il comitato questioni generali è diventata la sede nella quale si definisce la posizione unitaria dei Paesi UE relativamente ai tavoli di lavoro che si svolgono in sede extra UE.
Attività della Rete giudiziaria Europea in materia civile e commerciale (partecipazione a incontri, riunioni, risposta ai quesiti e a questionari).
In particolare l’ufficio cura il monitoraggio relativo all’applicazione pratica di tutti gli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile.

  • Cooperazione con altre autorità.

L’Ufficio II è autorità centrale del Regolamento n. 1206/2001 in materia di prove ed è autorità di trasmissione e ricezione ai sensi della direttiva legal aid sul gratuito patrocinio nelle cause transfrontaliere.
E’ autorità centrale di diversi accordi bilaterali internazionali con Paesi extra Unione Europea. Particolarmente intensi sono i rapporti con Brasile, Argentina e Paesi dell’ex Iugoslavia.

Attività di vigilanza

Particolarmente impegnativa l’attività di vigilanza sugli Istituti di vendite giudiziarie; in particolare, si evidenzia che, nel marzo del 2013, è stata adottata la concessione per l’IVG di Roma.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza sul P.R.A., si segnala la partecipazione dell’Ufficio II al tavolo tecnico interministeriale per l’elaborazione del decreto interministeriale relativo al divieto di intestazione fittizia di autoveicoli, ai sensi dell’art. 94 bis, comma 4, C.d.S.

UFFICIO III

L’Ufficio, a seguito delle riforme intervenute sin dal 2001, è attualmente suddiviso in quattro Settori (o Reparti) i quali si occupano, per differenti aree, di tutta la materia inerente alle libere professioni. La ratio della riforma, infatti, è stata proprio quella di convogliare in un unico complesso organico tale materia al fine di dare maggiore omogeneità alle relative problematiche.

1.    Settore Notariato

In tale ambito, l’Ufficio si occupa: a) dell’accesso alla professione notarile, emanando, annualmente, con decreto dirigenziale, il bando di concorso e provvedendo all’organizzazione dello stesso nelle sue varie fasi sino a quella, ultima, della nomina, con decreto, dei vincitori; b) dell’assegnazione delle sedi ai notai nei concorsi, per titoli, per trasferimento; c) dei provvedimenti concernenti il collocamento a riposo dei notai per raggiunti limiti di età o a domanda; d) delle eventuali richieste di riammissione all’esercizio della professione; e) della conservazione delle pronunce disciplinari emesse nei confronti dei notai dai competenti organi.

I contenziosi instaurati avverso il Ministero della Giustizia per il mancato superamento del concorso notarile o anche, in numero assolutamente irrilevante, per il mancato trasferimento in una sede richiesta, sono gestiti, come tutta la materia del contenzioso, dall’Ufficio I della competente Direzione Generale del Dipartimento le cui difese sono tuttavia approntate sulla base delle relazioni e degli elementi forniti dall’Ufficio.

Ulteriore competenza è quella dell’esercizio del potere di vigilanza sull’Ordine dei Notai i cui appartenenti hanno la peculiare caratteristica di essere al contempo liberi professionisti e pubblici ufficiali; profilo, questo, che si riflette proprio sulla particolarità dell’azione amministrativa che controlla questa professione in via di esclusiva competenza.

Con D.M. 19 luglio 2013 sono stati nominati notai i 188 vincitori del concorso per 200 posti di notaio indetto con D.D. 28 dicembre 2009.

Nel corso del 2013 la commissione nominata per l’espletamento del concorso, per esame, a 200 posti di notaio indetto con D.D. 27.12.2010 è stata impegnata nella correzione delle prove scritte e nell’espletamento delle prove orali, che si sono concluse nel mese di luglio; è in corso la redazione della graduatoria dei 160 candidati vincitori, per i quali si prevede la nomina nei primi mesi del 2014.

Relativamente al concorso per la nomina a 150 posti di notaio indetto con D.D. 27 dicembre 2011, nello scorso mese di ottobre è terminata la correzione delle prove scritte ed il 5 dicembre sono iniziate le prove orali, il cui termine è previsto per il prossimo 31 gennaio.

Nel mese di novembre 2013 si sono svolte le prove scritte del concorso, per esame, a 250 posti di notaio, indetto con D.D. 23.3.2013, a cui hanno partecipato 2343 candidati a fronte di 4565 domande di partecipazione. Nello stesso mese sono iniziate le correzioni delle prove scritte dei 917 candidati che hanno consegnato i propri elaborati, e sono attualmente ancora in corso.

In osservanza di quanto disposto dalla legge n. 197/76, nel corso del 2013 sono stati banditi tre concorsi per trasferimento, nelle date del 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre.

Sono stati emessi 340 decreti di trasferimento e 116 decreti di proroga per consentire ai notai di assumere possesso nella sede ove sono stati trasferiti. Sono stati altresì emessi 54 decreti di proroga su istanza dei notai di prima nomina.

Nel corso dell’anno 2013, sono stati emessi 63 decreti di dispensa dalle funzioni notarili per raggiunti limiti di età e 81 decreti di dispensa a domanda.

In tale settore, poi, e come di prassi, l’Ufficio III ha provveduto alle risposte ad interrogazioni parlamentari e ad esprimere il proprio parere, ove richiesto, su proposte e/o disegni di legge in materia notarile.

Si segnala, infine, che in attuazione della legge 24.3.2012, n. 27 (che ha aumentato di cinquecento unità il numero dei notai), si è provveduto alla revisione della tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai sul territorio della Repubblica. All’esito di una consistente attività che fin dal 2012 ha impegnato una commissione composta da quattro magistrati e cinque funzionari della direzione generale, è stato emanato Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2013, con il quale sono state allocate sul territorio nazionale le nuove sedi notarili. Si segnala che l’impianto del decreto è risultato solido, nonostante le impugnazioni, spesso infruttuose, cui è stato sottoposto. Esso rappresenta un rilevante contributo al processo di liberalizzazione intrapreso dal precedente Governo e proseguito con forza da quello attuale, nonché uno sforzo volto ad assicurare una capillare diffusione territoriale del servizio che il notaio è chiamato per legge a fornire alla collettività.

Infine, è opportuno evidenziare che, anche al fine di ovviare alla ristrettezza delle risorse messe a disposizione dell’Amministrazione, si è proceduto ad elaborare un complesso programma informatico volto a velocizzare le procedure che riguardano i trasferimenti e la nomina dei notai. L’implementazione della struttura informatica ha già reso i primi significativi frutti, rendendo possibile l’espletamento dell’ultima procedura di trasferimento in tempi notevolmente più rapidi rispetto al passato, pur a fronte di un più limitato impiego di personale.

2. Settore Libere Professioni

Il Ministero della Giustizia, per il tramite della Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio III, esercita la vigilanza e l’alta vigilanza su 19 Ordini Professionali. Tale attività si concretizza in interventi volti a verificare il regolare funzionamento degli Ordini Professionali nelle loro articolazioni costituite dai Consigli Nazionali e Locali. Qualora siano rilevate disfunzioni, ovvero in caso di gravi e ripetute violazioni di legge, variamente definite dalle norme anche come violazione dei doveri propri dell’organo, ovvero in caso di impossibilità di funzionare degli organi in questione, compete al Ministero l’esercizio del potere di scioglimento e commissariamento degli Ordini locali o nazionali, in base a quanto disposto dal D.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e dalle leggi disciplinanti i singoli Ordini Professionali.

L’attività del presente settore è stata contrassegnata dallo svolgimento di diverse sessioni elettorali, di rinnovo e suppletive, sia a livello locale, sia a livello nazionale. Dette competizioni hanno interessato, per quanto attiene ai Consigli nazionali, diversi Ordini professionali soggetti a vigilanza e più segnatamente i Dottori Agronomi e Forestali, i Geometri, i Periti Industriali e i Periti Industriali Laureati, i Tecnologi Alimentari e i Giornalisti, il tutto in applicazione delle leggi speciali che regolano le diverse professioni e della normativa contenuta nel D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, di riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

Più precisamente, l’attività dell’Ufficio si è esplicata, a seconda del sistema elettorale proprio di ciascun Ordine Professionale, nella indizione o nella ricezione dei risultati delle elezioni, fatto salvo il controllo di legalità sulle operazioni che non di rado compete all’amministrazione. La complessità e la diversità delle procedure previste dalle singole norme per i diversi Ordini ha reso tuttavia molto gravoso il compito dell’Ufficio, consigliando la futura adozione di regole uniformi in materia, come già osservato lo scorso anno.

Si deve infine confermare una linea di tendenza ugualmente già sottolineata nel corso degli anni precedenti, vale a dire la sempre più accentuata litigiosità che si verifica all’interno degli Ordini, ciò che ha comportato un significativo aggravio di attività istruttoria compiuto dall’Ufficio, al fine di svolgere in maniera adeguata la più volte citata funzione di vigilanza.

Anche relativamente agli Ordini professionali locali si è registrata, nel corso dell’anno, una frequente necessità di intervento ministeriale, attesa da un lato la forte conflittualità manifestata nell’ambito degli organi di autogoverno, e dall’altra la presenza di numerosi esposti di privati cittadini esprimenti doglianze nei confronti degli Consigli degli ordini professionali principalmente in relazione a forme di inerzia nel vaglio delle situazioni disciplinarmente rilevanti.

Nel corso del 2013 sono stati rinnovati i Consigli locali, appartenenti agli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri, degli Assistenti Sociali, dei Geologi, dei Chimici, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e degli Psicologi. Complessivamente si sono rinnovati 518 Consigli locali. Questa attività ha comportato, per l’ufficio, l’invio dell’avviso ai Consigli in scadenza al fine di vigilare sul tempestivo e corretto rinnovo degli organi ordinistici.

Durante tutto l’anno sono pervenuti numerosi quesiti, dai Consigli locali e nazionali, riguardanti le modalità di applicazione del DPR 169/2005 per i rinnovi dei Consigli; ad essi il Ministero ha curato di dare adeguate risposte al fine di svolgere un’attività che in qualche modo prevenga un contenzioso che, anche in questa materia, negli ultimi anni è diventato estremamente frequente. Può dirsi che tale attività abbia dato indubbiamente un positivo riscontro, posto che soltanto per un Consiglio locale di un Ordine professionale è stato nominato un commissario straordinario a seguito di annullamento delle elezioni da parte del giudice amministrativo.

Al fine di contenere le spese di funzionamento degli enti pubblici, nonché di garantire un migliore funzionamento degli Ordini professionali, con il consenso degli enti interessati, è stata disposta la fusione di alcuni collegi professionali su base provinciale, con conseguente nomina di un commissario straordinario al fine di costituire i nuovi collegi operanti su una base territoriale più estesa.

Infine, tenuto conto della recente costituzione del Tribunale di Napoli Nord, il Ministero ha provveduto alla istituzione del relativo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, procedendo alla nomina di un commissario straordinario che curerà le attività necessarie per la costituzione e l’operatività dell’organo.

L’ufficio ha quindi curato il residuo contenzioso relativo all’iscrizione nell’albo degli psicologi ai sensi dell’art. 33 L. 56/89.

Sono state poi approvate le quote annuali degli Ordini degli assistenti sociali ed emessi i pareri sulle delibere di approvazione delle piante organiche di diversi Consigli.

Sono stati resi i pareri, previo controllo degli atti, sulle istanze di iscrizione delle società fiduciarie (in numero di 3).

A seguito dei numerosi interventi normativi degli ultimi anni sulla materia delle libere professioni, anche nel corso del 2013 è proseguito il processo di liberalizzazione che ha caratterizzato l’azione degli ultimi governi.

Più specificamente, unitamente all’Ufficio Legislativo, si è proceduto all’esame e quindi alla pubblicazione di una serie di regolamenti adottati dai diversi Consigli nazionali in materia di istituzione dei consigli di disciplina territoriali, di formazione continua e di tirocinio professionale, in esecuzione del disposto degli artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Ulteriore e rilevante materia attribuita alla competenza del settore è costituita dal riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all’estero, disciplinata dal D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che si articola in una complessa attività istruttoria che ha richiesto l’indizione, a cura dell’Ufficio, con cadenza mensile, di una Conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri e dei Consigli nazionali interessati.

All’esito della Conferenza di servizi, la richiesta di riconoscimento è accolta ovvero rigettata con Decreto adottato dal Direttore Generale della Giustizia Civile.

Nel corso dell’anno 2013 sono state presentate complessivamente 636 richieste di cui:

  • 566 domande di riconoscimento di titoli professionali conseguiti all’estero;
  • 25 richieste di certificazioni;
  • 45 richieste di informazioni.

Sono stati adottati 700 Decreti a firma del Direttore Generale:

  • per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi comunitari sono stati emessi 547 provvedimenti (496 di accoglimento e 51 di rigetto);
  • per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi non comunitari sono stati emessi 153 provvedimenti (112 di accoglimento e 41 di rigetto).

In questo ambito, tematica di rilievo è quella relativa agli avvocati con titolo acquisito in Romania, non di rado cittadini italiani laureati in Italia, in ordine alla quale sono state presentate 6 domande di riconoscimento, tutte definite con provvedimento di rigetto o con la rinuncia alla domanda proposta in ragione della carenza del requisito di iscrizione degli istanti presso un ordine degli avvocati aderente all’UNBR, come comunicato da tale ente, autorità romena competente ratione materiae. Si è inoltre informato il Consiglio Nazionale Forense di quanto comunicato a questo Ministero dal citato UNBR al fine di verificare la correttezza delle iscrizioni compiute dai Consigli Circondariali dell’Ordine degli avvocati ai sensi del D.lgs n. 96/2001 (attuativo della Direttiva 98/5/CE).

Nel settore libere professioni rientra, altresì, l’area delle associazioni professionali (regolamentate o non regolamentate) di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 206/2007, per le quali l’Ufficio III della Direzione Generale della Giustizia Civile svolge un’attività istruttoria che confluisce nell’adozione di un provvedimento finale (di ammissione o di rigetto) di competenza del Ministro della Giustizia.

In attuazione di quanto previsto dal D.M. 28 aprile 2008 (che ha chiarito le modalità per l’individuazione dei criteri per la rappresentatività, a livello nazionale, delle associazioni), la Direzione Generale della Giustizia Civile aveva già provveduto nell’anno 2009 ad istituire l’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale ed il registro nel quale sono indicate la data di presentazione delle domande e gli estremi di identificazione delle stesse. Ad oggi sono pervenute complessivamente 132 domande, di cui 8 nel 2013. In particolare, nel 2013, a seguito di completamento della fase istruttoria, sono state esaminate, in due conferenze di servizi, 41 pratiche. Sono stati emanati 30 decreti di accoglimento e 24 di rigetto.

Nell’ambito della vigilanza esercitata nei confronti degli Ordini professionali posti nella sua sfera di competenza, particolare rilevanza assumono i compiti spettanti al Ministero della Giustizia nei confronti dell’Ordine forense.

All’Ufficio III, infatti, compete la complessa organizzazione dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense che comprende, ogni anno, un’attività ministeriale molto articolata: l’emanazione del bando di esame; la nomina della Commissione Centrale e di quelle istituite presso le sedi di Corte d’Appello (che variano, numericamente, secondo il numero dei candidati presenti presso ciascuna Corte); la formulazione delle tracce delle prove d’esame; il supporto tecnico alla Direzione Generale del Contenzioso per ciò che concerne la gestione dell’elevato numero di ricorsi instaurati dai candidati che non superano le prove d’esame; l’eventuale esecuzione delle pronunce dei giudici amministrativi, di primo o secondo grado, che accolgono i ricorsi dei candidati.

A tale riguardo, va sottolineato che i compiti dell’Ufficio III sono attualmente e ormai da alcuni anni sempre più aggravati, in tale ambito, dall’elevatissimo numero di decreti di sostituzione di componenti delle Commissioni e Sottocommissioni per l’esame di avvocato. Infatti, a causa delle più svariate ragioni, in prevalenza connesse con la propria professione, sia i magistrati che i professori universitari (e, talvolta, anche gli avvocati), pure se indicati dai Presidenti delle Corti d’Appello (i magistrati) e dai Presidi delle Facoltà (i professori) avanzano istanza per essere sostituiti, a lavori di correzione già in corso.

Nel corso del 2013, sono stati emessi 141 decreti di sostituzione di commissari di esame per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2012.

Con D.M. 2 settembre 2013 è stato bandito l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2013 le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 10, 11 e 12 dicembre.

Si sottolinea che, nell’ambito di tale sessione di esame, l’ufficio ha svolto un’intensa attività finalizzata a contenere il numero dei magistrati in servizio nominati nelle commissioni di esame. Infatti, l’art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dall’art. 83 del D.L. 21.6.2013, n. 69, prevede che le funzioni di commissario di esame, quanto alla componente magistratuale, siano svolte “di regola da magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio”. Al fine di valorizzare l’opportunità offerta dalla nuova legge, di avvalersi della professionalità dei magistrati in quiescenza, l’ufficio ha provveduto a contattare direttamente tutti i magistrati che hanno cessato il rapporto di servizio negli ultimi anni allo scopo di acquisirne la disponibilità a far parte delle commissioni.

A fronte della nomina di 1260 commissari di esame, tra i quali 252 magistrati, ben 183 sono stati individuati tra magistrati in quiescenza, e soltanto 69 tra i magistrati in servizio. Il dato è particolarmente significativo, soprattutto se confrontato con quello dell’anno precedente nel quale erano stati nominati ben 536 magistrati in servizio.

Appartiene alla competenza dell’Ufficio III anche l’emanazione del bando di esame per il patrocinio in Cassazione, la nomina della commissione d’esame, l’organizzazione dello stesso e l’emanazione del decreto di nomina dei candidati risultati idonei.

Con D.D. 28 febbraio 2013 è stata bandita la sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2013 le cui prove scritte si sono svolte nello scorso mese di giugno. Le correzioni degli elaborati dei candidati hanno occupato la Commissione dal mese di luglio al mese di dicembre. All’esito della correzione degli elaborati, sono stati ammessi a sostenere la prova orale, da svolgersi nel mese di gennaio 2014, 18 candidati, dato numerico significativamente superiore al passato anche in ragione del mutamento dei criteri di valutazione introdotto dalla legge di riforma forense.

3.    Settore Consigli Nazionali

Tale settore ha competenza in materia di Segreteria dei Consigli Nazionali ed ha, come compito fondamentale, quello di prestare assistenza tecnico – giuridica ai Consigli Nazionali delle libere professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, occupandosi, precipuamente, dell’iter dei procedimenti disciplinari dei singoli Consigli Nazionali nei confronti di loro appartenenti.

4.    Settore Competente per:

  1. registro degli organismi di conciliazione ed enti di formazione;
  2. elenco dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 c.p.c.

Organismi di conciliazione ed enti di formazione

L’art. 84 della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, ha modificato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, reintroducendo l’obbligatorietà del procedimento di mediazione nell’ambito di una rilevante serie di controversie civili; ciò in attuazione del dettato della sentenza 24 ottobre 2012, n. 272 della Corte Costituzionale.

Il procedimento di mediazione e conciliazione è stato dal legislatore nuovamente ritenuto, dunque, un fondamentale strumento di deflazione del contenzioso civile, volto a incrementare l’efficienza del sistema giudiziario che costituisce, come noto, uno degli elementi sui quali si misura la funzionalità del sistema economico nonché l’affidabilità internazionale del nostro Paese.

Il Ministro della giustizia ha fortemente avvertito come la reintroduzione di tale istituto nel nostro sistema rappresenti una grande opportunità per una seria e incisiva riduzione del contenzioso civile. L’istituto della mediazione non deve costituire un vuoto ed oneroso adempimento burocratico, una mera condizione di procedibilità prima di potersi rivolgere al giudice. Al contrario, l’istituto, attesa la sua strettissima correlazione con l’attività giurisdizionale, deve rappresentare un effettivo momento di composizione delle possibili future controversie giudiziarie.

In tale visione, l’azione delle articolazioni ministeriali competenti si è indirizzata - ed è tuttora fortemente impegnata - a offrire massima credibilità all’istituto della mediazione e a creare quindi le condizioni per cui i cittadini possano rivolgersi all’organismo di mediazione con la massima fiducia.

In particolare, si ritiene prioritario che il procedimento di mediazione si svolga in maniera tale da assicurare ai cittadini che debbano o intendano avvalersene un elevato livello di preparazione professionale dei mediatori; che sia assicurata l’effettiva imparzialità e terzietà degli organismi di mediazione e dei loro mediatori rispetto alle parti coinvolte nel procedimento.

È necessario che il Ministero, per garantire e perseguire assoluta trasparenza nel settore, vigili con rigore allo scopo di impedire, in particolare, la costituzione di rapporti di interesse, di qualunque specie o natura, tra gli organismi di mediazione ed i mediatori da una parte, e le parti che partecipano al procedimento dall’altra.

Si dovrà, infine, garantire che l’accesso al procedimento di mediazione si caratterizzi per il contenimento dei costi per i cittadini, profilo che appare oltremodo necessario nell’attuale difficile momento economico in cui versa il Paese. Non deve, infatti, accadere che la congiuntura economica comprometta l’accesso alla tutela giuridica dei diritti che costituisce, come noto, uno dei compiti primari dello Stato.

Gli obiettivi sopra indicati rappresentano priorità operative che il Ministro della giustizia ha indicato alla articolazioni ministeriali con apposita direttiva in data 5 novembre 2013.

A tal fine, l’Ispettorato Generale del Ministero, in coordinamento con la Direzione Generale ha dato avvio sin dal novembre 2013 alle ispezioni presso gli organismi di mediazione, previste dal decreto ministeriale 180/2010 ma mai in concreto avviate.

Tale attività ispettiva è di fondamentale importanza, perché consente di affiancare all’accertamento della regolarità formale degli organismi di mediazione – attività svolta dagli uffici centrali del Ministero - anche una verifica ‘in loco’ delle concrete modalità di gestione del servizio di mediazione, restituendo sia ai cittadini che agli stessi enti destinatari dell’attività ispettiva, il segno tangibile della presenza e del controllo statale in tale settore.

Sempre nell’orizzonte tracciato dalla direttiva del Ministro, la Direzione Generale della Giustizia Civile ha emanato in data 27 novembre 2013 una articolata circolare proponendo la soluzione di una notevole quantità di questioni interpretative discendenti dalle modifiche introdotte mediante il c.d. “decreto del fare”. E’ allo studio una modifica del decreto ministeriale 180/2010, attuativo del d.lgs. 28/2010, da parte del competente Ufficio Legislativo.

Si deve, altresì, segnalare il notevole incremento dell’attività di controllo derivante dalla crescente proposizione di esposti, segno evidente della delicatezza della materia e della diffusa, avvertita esigenza di controllo e trasparenza nel settore.

E’ stato avviato, anche, il processo di semplificazione e informatizzazione dell’attività attualmente svolta dagli uffici competenti, fra cui l’attuazione dell’art. 20 del d.lgs. 28/2010, che prevede la determinazione del credito di imposta in favore dei cittadini che hanno partecipato al procedimento di mediazione, norma sino ad ora rimasta inattuata.

Anche nel 2013, intensa è stata l’attività diretta all’iscrizione, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti, dei vari organismi di mediazione e di formazione nei relativi elenchi.

Sono stati iscritti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013 n. 33 nuovi organismi di mediazione. Alla data del 7 gennaio 2013, pertanto, il numero complessivo degli organismi di mediazione è n. 1012.

Sono stati iscritti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013 n. 28 nuovi enti di formazione.

Alla data del 7 gennaio 2013, pertanto, il numero complessivo degli organismi di mediazione è n. 406.

Elenco dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 c.p.c.

Con provvedimento del Direttore Generale del 24 aprile 2009 è stato istituito l’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 del D.M. 31 ottobre 2006 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto, articolo 2.

Il suddetto provvedimento costituisce atto istitutivo dell’elenco previsto dall’art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 2, comma terzo, lett. e), del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché dall’art. 173ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall’art.2, comma 3ter, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui “il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili nonché dall’art. 2 del D.M. 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile) che prevede che “i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile”.

Allo stato, a seguito della istituzione dell’elenco ed istruiti i procedimenti diretti alla iscrizione, si è provveduto nell’arco del 2013 alla iscrizione di n. 5 società.

In applicazione dell’art. 5 ter del D.L. n. 1/2012 riguardante l’attribuzione del rating di legalità per le imprese operanti sul territorio nazionale, sono stati adottati n. 101 pareri richiesti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del regolamento di esecuzione. Si sta inoltre procedendo alla istituzione ed impianto di un registro interno delle imprese per le quali è attivato il procedimento di rating di legalità.

Nell’ambito dell’Ufficio III sussiste, poi, un’area contabile deputata a gestire i fondi per le attività dell’Ufficio che comportano spese (concorso notarile; esame di abilitazione all’esercizio della professione forense; esame cassazionista; pagamento spese di lite).

Parimenti a quanto avvenuto per il settore del Notariato, l’Ufficio III ha provveduto infine a fornire risposte ad interrogazioni parlamentari in tema di libere professioni; ad esprimere il proprio parere, qualora richiesto, su proposte o disegni di legge in tema di libere professioni; a valutare ed istruire esposti nei confronti di Consigli degli Ordini Nazionali o Locali.
 

DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA PENALE

UFFICIO I

Attività legislativa

Nel corso del 2013, l’Ufficio I ha proseguito la cooperazione con l’Ufficio Legislativo nella predisposizione di schemi di atti normativi.

In particolare, nell’ambito del coordinamento con l’Ufficio Legislativo per il recepimento e l’attuazione di strumenti internazionali, l’Ufficio ha proseguito nell’opera di misurazione e valutazione circa lo stato di attuazione dei principali strumenti adottati a livello dell’Unione europea ed internazionale in materia penale.

A tale riguardo deve ancora una volta evidenziarsi come, nonostante taluni recenti progressi, si registri un perdurante ritardo nell’attuazione legislativa degli obblighi derivanti dagli accordi di diritto internazionale e dagli atti normativi dell’Unione europea. Con particolare riferimento all’Unione europea, tale situazione desta preoccupazione in relazione alla ormai prossima scadenza del 1° dicembre 2014, data dalla quale da parte della Commissione potranno essere iniziate procedure di infrazione anche dinanzi alla Corte di Giustizia in relazione alla mancata attuazione degli strumenti adottati anche prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) nel quadro del “vecchio” terzo pilastro del Trattato UE (solo 2 decisioni quadro in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie risultano ad oggi attuate da parte italiana sulle 14 adottate dal Consiglio UE tra il 2000 ed il 2009).

Un forte segnale di inversione di tendenza può rinvenirsi nelle deleghe conferite al Governo per il recepimento di ben 6 direttive dell’Unione recentemente adottate in materia penale e recate dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013); c’è da augurarsi che tale segnale di mutamento possa confermarsi per il futuro anche con riferimento all’acquis pre-Lisbona.

Nel corso dell’anno, l’Ufficio ha esaminato svariati documenti relativi a disegni e proposte di legge in materia penale e sono stati aperti 135 nuovi fascicoli.

Statistiche e monitoraggio

Nel corso dell’anno, l’Ufficio I ha continuato a svolgere un’intensa attività di rilevazione statistica, per la valutazione dell’impatto socio-giuridico di alcune leggi e della consistenza di alcuni fenomeni di rilevanza penale, nonché per la predisposizione di relazioni informative.
Tale attività ha riguardato i seguenti monitoraggi previsti dalla legge:

  1. interruzione volontaria della gravidanza (art. 16 comma 3 L. 194/1978);
  2. patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (art. 18 L. 217/1990, come modificato dalla L. 134/2001, ed ora recepito dall’art. 294 del DPR 115/2002, T.U. sulle spese di giustizia);
  3. raccolta dati per la relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per la solidarietà sociale sullo stato delle tossicodipendenze in Italia (artt. 1, co. 9 e 131 DPR 309/1990, T.U. sugli stupefacenti e sostanze psicotrope);
  4. beni sequestrati e confiscati per reati di criminalità organizzata (D.M. 24 febbraio 1997, n. 73). Beni acquisiti nel 2013: 9.881 su un totale di 113.753. Beni destinati nel 2013: 162, su un totale di 4.847;
  5. è stata avviata, inoltre, la raccolta dati sull’attuazione della L. 3/2012 recante disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, al fine di predisporre la relazione annuale per il Parlamento.

Come per gli anni passati, l’Ufficio I ha svolto anche monitoraggi non obbligatori nei seguenti settori:

  1. misure di prevenzione personali e patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso emesse ex d.lgs. 159/2011 (monitoraggio strettamente connesso a quello dei beni sequestrati e confiscati);
  2. procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51 comma 3 bis c.p.p.);
  3. procedimenti penali per delitti commessi con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico (art. 51 comma 3 quater c.p.p.);
  4. monitoraggio relativo all’applicazione della L. 30 luglio 2002 n. 189, in materia di immigrazione ed asilo;
  5. monitoraggio relativo ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
  6. monitoraggio relativo ai reati di corruzione internazionale, al fine della predisposizione del rapporto semestrale da inoltrare all’OCSE.

In questo settore di competenza, continuano a registrarsi difficoltà pratiche derivanti dalla raccolta dei dati per mezzo di comunicazioni cartacee.

In parallelo si assiste anche ad un costante incremento della domanda di dati e statistiche giudiziarie, sia da parte di soggetti istituzionali (organismi internazionali o Commissioni parlamentari, come la Commissione parlamentare antimafia), sia da parte delle articolazioni ministeriali di diretta collaborazione (ad es. nell’ambito del servizio interrogazioni parlamentari).

Con riferimento alla diffusione del S.I.C.P. (Sistema Informativo della Cognizione Penale) previsto dal decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264, Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, e correlate regole procedurali adottate con decreto ministeriale 27 aprile 2009, in data 11 giugno 2013 è stata predisposta una circolare congiunta dalla Direzione Generale della Giustizia Penale e dalla DGSIA, con lo scopo di fornire istruzioni per la tenuta informatizzata dei registri nel settore della cognizione penale di 1° e 2° grado e nelle indagini preliminari.

Il nuovo sistema informativo, che interessa tutti gli uffici del territorio nazionale, ha lo scopo di sostituire gli attuali registri informatizzati con una piattaforma comune di informazioni e di annotazioni, interagenti tra loro in ragione della fase processuale cui i dati si riferiscono.

Nel corso del 2013, oltre alla consueta cooperazione con la DGSIA nella messa a punto della banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati (progetto SIPPI - Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia Meridionale) la cui gestione è stata assunta dalla Direzione Generale a partire dal 1.1.2008, l’Ufficio I ha anche partecipato alla predisposizione del nuovo sistema SIT-MP, che dovrà gestire l’intero settore delle misure di prevenzione e sostituire interamente il progetto SIPPI con una nuova e più aggiornata banca dati.

Rapporti con l’Autorità Giudiziaria

1. Quesiti
Nel 2013 sono stati esaminati 24 nuovi fascicoli relativi ai quesiti formulati principalmente dall’autorità giudiziaria, da altre articolazioni ministeriali, da Enti pubblici ed altre Istituzioni dello Stato.

2. Esposti
All’Ufficio pervengono direttamente o vengono inoltrati da altre articolazioni ministeriali gli esposti presentati da privati, che contengono contestazioni sulle modalità di svolgimento del procedimento penale o dei provvedimenti assunti dall’Autorità giudiziaria.
A seguito dell'esposto, ove ritenuto necessario, vengono acquisiti dati e notizie dagli uffici giudiziari.
Se le doglianze risultano evidentemente infondate, la pratica viene direttamente archiviata dall’Ufficio, in caso contrario si provvede ad interessare il Gabinetto per gli ulteriori approfondimenti e le valutazioni di competenza. In ogni caso l’Ufficio si sforza di fornire un riscontro a tutti gli esponenti.
Nel corso del 2013, sono pervenuti all'Ufficio I n. 731 documenti relativi a questo settore di attività, che hanno portato all’apertura di 324 nuovi fascicoli.

3. Ispezioni
L’Ufficio I cura anche il profilo relativo alla gestione dei servizi di cancelleria degli uffici giudiziari, esaminando, in particolare, le relazioni ispettive, segnalando le irregolarità o le manchevolezze riscontrate e provvedendo all’archiviazione delle pratiche dopo aver ricevuto l’attestazione dell’avvenuta regolarizzazione dei servizi.
Nel corso del 2013 sono pervenuti all’Ufficio I n. 356 documenti relativi all’attività ispettiva che hanno portato all’apertura di 51 nuovi fascicoli.

4. Autorizzazioni a procedere
All’Ufficio I pervengono le richieste di autorizzazione a procedere che l’Autorità Giudiziaria presenta ai sensi dell'art. 313 c.p. per i reati indicati dalla norma.
Nel corso del 2013, sono pervenute all’Ufficio 18 nuove richieste di autorizzazioni a procedere, che hanno interessato prevalentemente i reati di offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica e di vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate, di cui agli artt. 278 e 290 c.p.
Lo svolgimento di tali attività consiste nell’acquisizione degli elementi di fatto e di diritto relativi a ciascuna fattispecie e nella predisposizione di una relazione tecnica da inoltrare al Ministro per le sue determinazioni.

5. Rapporti con il Parlamento
Con riferimento ai rapporti con il Parlamento, l’Ufficio I ha il compito di approntare gli elementi di risposta in merito alle interpellanze, interrogazioni e mozioni concernenti la materia penale.
In particolare si tratta, a seconda dei casi, di acquisire notizie presso gli uffici giudiziari o di rispondere sulla base degli elementi in possesso della Direzione.
L’acquisizione dei dati necessari per dare risposta agli atti ispettivi del Parlamento può rappresentare l’occasione per l’approfondimento di tematiche attinenti al processo penale di particolare interesse. Così è stato nel decorso anno per i provvedimenti di sequestro e di confisca disposti ai sensi dell’art. 12 sexies D.L. 306/92 in relazione ai reati contro la P.A. in attuazione della L. 296/2006.
Sono stati 802 gli atti relativi ad attività ispettiva delle Camere, esaminati dall’Ufficio nel corso del 2013, che hanno portato all’apertura di 288 nuovi fascicoli.

Affari internazionali

1. Unione Europea
L’anno 2014 propone all’Italia la sfida della Presidenza semestrale del Consiglio dell’Unione europea che si aprirà il 1° luglio 2014. Nonostante il sensibile ridimensionamento del ruolo della Presidenza rotante a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la materia della cooperazione penale e repressiva resta una di quelle nelle quali è tuttora assai rilevante il peso del Paese che assicura la funzione.

Il nostro semestre di Presidenza cade in un momento di particolare complessità, ma che può anche fornire notevoli stimoli. Se la pressoché contemporanea scadenza del Parlamento (il nuovo Parlamento si insedierà proprio a luglio) e della Commissione europea (il nuovo Collegio della Commissione dovrebbe insediarsi a novembre) reca ovviamente con sé elementi di incertezza, talune scadenze appaiono fornire altrettanti stimoli di azione.

Accanto alla già ricordata scadenza del 1° dicembre, alla quale la Commissione potrà avviare procedure di infrazione in relazione alla mancata attuazione degli strumenti adottati anche prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, non può omettersi di ricordare il già avvenuto opt-out britannico (ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie) relativo all’intero acquis dell’Unione in materia di cooperazione penale, che imporrà, nel corso dell’anno un’intensa attività di negoziato con il Regno Unito al fine di limitare gli inconvenienti per le concrete attività di cooperazione tra gli Stati membri discendenti da tale unilaterale decisione britannica. In occasione del Consiglio europeo di giugno dovrebbero anche venire discusse le nuove linee strategiche in materia di giustizia ed affari interni (come prevede l’art. 68 TFUE) destinate a guidare l’attività dell’Unione nel corso dei prossimi anni ed a sostituire il “Programma di Stoccolma” adottato nel 2009; spetterà all’Italia raccogliere il risultato di tale discussione del Consiglio europeo ed avviare la conseguente riflessione ministeriale al riguardo.

In tale quadro, già per sé ricco di stimoli, si collocherà l’attività di negoziato relativa ai diversi strumenti già presenti sul tavolo delle istanze preparatorie del Consiglio. Senza poterli tutti menzionare, si richiamerà l’attenzione in particolare sulle due proposte di regolamento dirette all’istituzione di una Procura europea ed al rafforzamento di Eurojust nonché sulle tre nuove proposte in materia di rafforzamento dei diritti di garanzia (per i minori imputati, sulla presunzione di innocenza e sul gratuito patrocinio) recentemente depositate dalla Commissione europea e destinate a completare la c.d. roadmap sui diritti procedurali adottata nel 2009 dal Consiglio.

In particolare, la proposta di regolamento sulla Procura europea, il più rilevante “cantiere” attualmente avviato in materia di cooperazione penale - tanto per la sua intrinseca rilevanza istituzionale quanto per l’inevitabile impatto che esso verrà a produrre sui singoli ordinamenti giuridici e giudiziari nazionali - dovrebbe sicuramente entrare in una fase decisiva di negoziato (i cui contorni sono ancora esattamente da definire) nel corso del nostro semestre.
Accanto alle diverse attività legate alla preparazione della Presidenza, nel corso del 2013 l’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Penale ha proseguito nell’attività di sistematica copertura delle riunioni dei seguenti gruppi di lavoro del Consiglio dell’Unione europea nel settore Giustizia e Affari Interni:

  1. Comitato CATS che coordina l’attività svolta dall’Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria penale e di polizia;
  2. Gruppo di lavoro in materia di “cooperazione giudiziaria penale”, che tratta i temi che attengono al campo della cooperazione giudiziaria in ambito penale tra gli Stati Membri;
  3. Gruppo di lavoro in materia di “diritto penale sostanziale”, che opera nel campo del ravvicinamento delle legislazioni nazionali al fine di creare uno spazio omogeneo europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

2. G-8 / G 20
L’Ufficio, nonostante le ridotte disponibilità di fondi per missioni all’estero, è riuscito ad assicurare nuovamente la propria partecipazione ai lavori condotti nell’ambito del G-8 (Gruppo “Roma-Lione” e sottogruppo CLASG - Criminal legal activities sub-group) rimettendo sinora ad altre Amministrazioni quella legata ai lavori condotti nell’ambito del G-20 in  particolare in materia di corruzione nel quadro del quale, nel corso del 2014, l’Italia assumerà comunque le funzioni di co-Presidenza con l’Australia.

3. Consiglio d’Europa
L’Italia continua a partecipare attivamente, nella persona del Direttore dell’Ufficio I (che ne ha anche assicurato la Presidenza sino al dicembre 2013) ed attraverso rappresentanti dell’Amministrazione penitenziaria, alle attività del Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC) che coordina l’intera attività del Consiglio d’Europa in materia penale e penitenziaria. Tra le diverse attività svolte, il Comitato ha anche finalizzato in dicembre importanti progetti di raccomandazione in materia di detenuti pericolosi e di electronic monitoring (“braccialetto elettronico”).
Per quanto riguarda le attività del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), che ha lo scopo di assicurare e monitorare l’applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione nel settore penale, oltre alla partecipazione attiva ai lavori del gruppo, l’Ufficio ha anche seguito il processo di monitoraggio sulle raccomandazioni derivanti dal rapporto del III ciclo di valutazione.

4. OCSE
Nel corso del 2013 è proseguita attivamente la partecipazione al Gruppo di lavoro sulla corruzione (WGB) che ha come mandato la promozione e il monitoraggio dell`applicazione dell’omonima Convenzione OCSE per il contrasto ai fenomeni di corruzione nelle transazioni economiche internazionali e del quale si assicura, in qualità di capofila, il coordinamento della Delegazione italiana. Tale ruolo ha anche recentemente ricevuto riconoscimento, in occasione della sessione di dicembre 2013, con la elezione del rappresentante italiano alla carica di Vice Presidente del WGB.
A seguito del III ciclo di valutazione dell’Italia condotto dal WGB nel 2011, nel marzo 2014 occorrerà riferire sui seguiti offerti, in particolare a seguito della approvazione della legge 190/2012, alle raccomandazioni rivolte dal WGB.
Analogamente a quanto segnalato al § 3, tali attività di costante monitoraggio continuano ad  assorbire una rilevante quantità di risorse dell’ufficio. A tali impegni si è potuto far fronte non soltanto attraverso l’abnegazione del personale, ma anche attraverso l’esteso ricorso al prezioso ausilio dei tirocinanti in servizio presso l’Ufficio, costituenti una preziosa risorsa aggiuntiva, che potrebbe rivelarsi particolarmente preziosa proprio in occasione del semestre di Presidenza.

5. Nazioni Unite
Anche in questo caso l’Ufficio, non ha più preso direttamente parte ai lavori della Commissione per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale (CPCCJ) dell’UNODC in un quadro di riduzione delle missioni all’estero e di contenimento delle spese relative. L’Ufficio continua comunque a partecipare ai lavori del gruppo di valutazione dell’attuazione della Convenzione contro la corruzione UNCAC - Implementation Review Group (IRG) ed ha assicurato la copertura della Delegazione italiana in occasione della recente Conferenza degli Stati parte alla Convenzione UNCAC che si è tenuta a Panama nel novembre 2013.

Altre attività

1. Codici di comportamento
In base al DM 26 giugno 2003 n. 201 e alle disposizioni adottate dal Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia con provvedimento del 2/12/2009, l’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Penale ha il compito di istruire le pratiche volte ad esaminare i codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di enti, ai fini di esonero da responsabilità ex art. 3 d. lgs. 231/01. Tale attività viene svolta da un magistrato dell’Ufficio I appositamente delegato, che, all’esito della procedura di concertazione con i rappresentanti degli altri Ministeri interessati, della Banca d’Italia e della CONSOB, inoltra al Direttore Generale le proprie considerazioni ai fini della formulazione di osservazioni o dell’approvazione delle linee guida.
L’attività di esame dei codici ha avuto inizio nel 2003 ed è soggetta a continui aggiornamenti determinati dal costante sviluppo della materia.
Nel 2013 sono stati attivati 17 procedimenti di controllo ai sensi degli articoli 5 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia 26 giugno 2003, n. 201. In 6 casi si è trattato di procedure ex novo, mentre negli altri 11 casi sono stati esaminati aggiornamenti di linee guida già precedentemente esaminate.

2. Commissione di disciplina
Nel 2008 l’Ufficio I ha curato le iniziative per la costituzione della Commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari a carico di Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria prevista dall’art. 18 co.l del decreto legislativo 28.7.1989 n. 271.
La nuova Commissione per il quadriennio 2011 - 2014 è stata costituita con decreto del Ministro della Giustizia del 6 maggio 2011. L’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Penale fornisce supporto logistico e di Segreteria della Commissione.
Nel corso del 2013 sono pervenuti presso la suddetta commissione 7 nuovi ricorsi da sommarsi ai 4 in corso a fine 2012 per complessivi 11 ricorsi pendenti. Nel 2013 sono stati definiti 7 ricorsi.

3. Sezioni di polizia giudiziaria
Fin dall’introduzione delle sezioni di polizia giudiziaria, a seguito della riforma del processo penale del 1989, l’Ufficio I ha curato la predisposizione del decreto interministeriale di determinazione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria, partecipando insieme con il Direttore Generale ai tavoli tecnici allestiti presso il Ministero dell’Interno con la presenza delle forze di polizia giudiziaria coinvolte.
Con decreto interministeriale 13 marzo 2013 è stata approvata la nuova tabella relativa alla determinazione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio 2013-2014.
Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente la “Nuova organizzazione dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148” e del decreto ministeriale 18 aprile 2013, che ha determinato la nuova pianta organica dei magistrati ed, in particolare, quella dei magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, si è provveduto, con decreto interministeriale 10 dicembre 2013, a modificare la pianta organica delle sezioni di polizia giudiziaria nelle procure della Repubblica presso i tribunali di Napoli, Napoli Nord e Santa Maria Capua Vetere.
Il decreto, sottoscritto dai Ministri concertanti, è attualmente alla registrazione della Corte dei Conti.

4. Procedure di grazia
Nel corso del 2013, l’Ufficio I ha proceduto all’apertura di 609 fascicoli per l’attivazione delle istruttorie di nuove domande di grazia, per complessivi 2773 documenti in entrata e 3064 in uscita.
Le pratiche di grazia istruite trasmesse al Gabinetto per le sue determinazioni nel corso del 2013 ammontano a un totale di 363.
Nel 2013 il Presidente della Repubblica ha concesso 2 volte la grazia.

UFFICIO II

1. Generalità: cooperazione giudiziaria e relazioni internazionali
Come è noto, l’Ufficio II si occupa di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (principalmente estradizioni, mandati di arresto europeo, trasferimento detenuti e assistenza giudiziaria), e dello studio e della preparazione di accordi internazionali bilaterali nella medesima materia.
Inoltre, l’Ufficio II segue le riunioni di alcuni dei gruppi tecnici internazionali nelle materie di competenza in ambito Unione Europea, UNODC, oltre a quelle della Rete Giudiziaria Europea ed a quelle relative ad Eurojust.
In ambito Unione Europea, in particolare, l’Ufficio II partecipa alle riunioni del Gruppo Valutazioni Generali e a talune di quelle del Gruppo Cooperazione Penale in materia penale e del Gruppo Diritto Penale.

2. In particolare:

2.1 Le procedure di estradizione
In materia di estradizione va segnalato il costante ricorso a queste procedure, sia in attivo che in passivo, nonostante parte dell’ambito applicativo delle stesse venga progressivamente eroso dallo strumento del mandato di arresto europeo. Per far fronte all’aumentato utilizzo di tale strumento, peraltro, il Direttore Generale e l’Ufficio, in armonia con le direttive politiche ricevute, hanno negoziato due accordi in materia di estradizione, uno con la Repubblica del Kosovo ed un altro con la Repubblica di Panama, ed un accordo aggiuntivo a quello già esistente con la Repubblica del Montenegro, firmati e ora in attesa di ratifica parlamentare, ed hanno concluso la negoziazione di analoghi accordi con la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Kazakistan e la Bosnia ed Erzegovina, testi parafati che attendono la firma delle rispettive Autorità Politiche. Inoltre, è iniziata, è stata ripresa o è proseguita la negoziazione di ulteriori accordi con numerosi altri Stati.
Il ruolo del Ministro in materia, in parte delegato per ragioni di celerità nella trattazione degli affari correnti al Direttore Generale e ai magistrati dell’Ufficio II, si articola differentemente nelle procedure attive ed in quelle passive, ed è di particolare delicatezza in considerazione della diretta incidenza sulla libertà personale del ricercato e del rilievo politico che molte di queste procedure assumono.

Nelle procedure attive questo compito consiste nella valutazione dell’opportunità di diffondere le ricerche in ambito internazionale di una persona imputata o condannata dall’Autorità Giudiziaria Italiana, nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale, ai sensi degli artt. 720 e ss. c.p.p.

Nelle procedure passive, scaturenti dalla richiesta, proveniente da un’autorità straniera, di consegna di una persona sottoposta a procedimento penale o da assoggettare all’esecuzione di sentenza di condanna, l’Ufficio II provvede allo studio ed alla valutazione della relativa procedura, essendo rimessa alla diretta valutazione del Ministro la decisione ultima sulla concessione o meno dell’estradizione.

Esaminando il mero dato numerico, risultano aperte, nel solo 2013, oltre 350 nuove procedure estradizionali (dato sostanzialmente costante rispetto all'anno passato), che si sommano alle migliaia di procedure ancora pendenti, o perché in via di definizione, o per irreperibilità del ricercato.

2.2. Le procedure di mandato di arresto europeo
Le autorità giudiziarie italiane apprezzano ed utilizzano sempre di più il mandato di arresto europeo, strumento che sostituisce quello estradizionale in ambito Unione Europea. Tale favore si giustifica con l’estrema rapidità ed efficacia della procedura, prima applicazione pratica del principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari in ambito europeo. Ulteriore fattore che incide sull’aumento del numero delle procedure di mandato di arresto europeo è costituito dall’ingresso, a partire dal 1° luglio 2013, della Croazia nell’Unione Europea. Nel corso del solo 2013 sono state aperte circa 1.870 nuove procedure (dato in aumento del 16% rispetto all’anno precedente), che si sommano a quelle in corso dal 2005, ancora pendenti o di fronte alle autorità giudiziarie o per irreperibilità del ricercato.

In ossequio allo spirito ed alla lettera della Decisione Quadro n. 584 del 2002, e della legge interna di implementazione n. 69 del 2005, in questa materia il Ministro svolge il ruolo di Autorità Centrale, che fornisce assistenza alle autorità giudiziarie; tale funzione di assistenza si esplica mediante la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati di arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa, la relativa traduzione da o nella lingua straniera richiesta, lo svolgimento della funzione di “mediatore” nella stipula degli accordi tra le Autorità Giudiziarie Italiane e quelle straniere per la consegna della persona ricercata. L’adempimento di queste funzioni è reso più gravoso dalla necessità di rispettare i ristretti termini di legge, dalla cui violazione consegue la revoca della misura cautelare eventualmente applicata nei confronti della persona ricercata.

2.3. Le procedure di trasferimento dei detenuti
Dall’esame delle procedure di trasferimento dei detenuti emerge il continuo ricorso a questo strumento, previsto in via generale dalla Convenzione di Strasburgo del 1983, sia da parte di concittadini condannati in uno Stato straniero, sia ad opera di stranieri condannati in Italia. Tale strumento, nato per evitare un ulteriore aggravio di sofferenza al detenuto che sconta la pena in uno Stato diverso dal proprio, nelle sue più moderne declinazioni (in vigore grazie ad accordi bilaterali con la Romania e l’Albania) sta svolgendo un ruolo importante anche nella prevenzione e nella lotta al sovraffollamento delle strutture penitenziarie nazionali.

La riconosciuta importanza di tale istituto è alla base del nuovo impulso dato ai negoziati in materia. Al di là delle numerose trattative ancora in corso, va evidenziato che nel corso del 2013 in questa materia sono stati negoziati e conclusi a livello tecnico (con la parafatura) un accordo bilaterale con la Repubblica del Kenya ed un altro con la Repubblica del Kazakistan, entrambi in attesa della firma delle rispettive Autorità Politiche.
Sotto il profilo statistico, poi, nel corso del 2013 sono state aperte circa 385 nuove procedure (dato in leggero calo rispetto all’anno precedente, verosimilmente a causa dell'entrata in vigore del nuovo strumento valido tra gli Stati membri dell'Unione Europea di cui al paragrafo 2.4), che si sommano al pregresso ancora pendente.

2.4. Le Procedure per il reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell’Unione Europea
Nel corso del 2013 sono state iniziate circa 50 procedure applicative della Decisione quadro 2008/909/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sentenze penali, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea. L’Italia ha attuato tale strumento con il d.lgs. n. 161 del 2010. Si tratta della seconda applicazione nel nostro ordinamento del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie emesse in ambito Unione Europea, dopo il mandato di arresto europeo.

Come è noto, tale strumento consente, a determinate condizioni, di trasmettere all'estero (generalmente verso lo Stato Membro dell’Unione Europea di cittadinanza della persona condannata) l’esecuzione della sentenza penale emessa dalle Autorità Giudiziarie nazionali. In questo modo l’ambito applicativo dell’istituto si sovrappone in parte a quello delle procedure di mandato di arresto europeo esecutivo ed a quelle di trasferimento dei detenuti. Anche in questo caso, come nelle procedure di mandato di arresto europeo, il ruolo riservato al Ministero della Giustizia è di carattere amministrativo e di servizio nei confronti delle Autorità Giudiziarie nazionali.

Nel corso del 2013 l’Ufficio II ha ricevuto alcune delegazioni di altri Stati dell'Unione Europea per studiare le migliori pratiche applicative in materia, ed ha portato a termine numerose procedure in attivo ed in passivo.

3. Le procedure di assistenza giudiziaria
Di particolare rilievo è, poi, l’attività posta in essere nel 2013 in materia di assistenza giudiziaria. Nel corso dell’anno, infatti, sono state aperte oltre 3.000 nuove procedure, sia in attivo che in passivo, aventi ad oggetto comunicazioni e notificazioni, o per attività di acquisizione probatoria.

In questa materia, oggetto negli ultimi anni di importanti innovazioni legislative, spetta al Ministro - quale Autorità Centrale in materia di assistenza giudiziaria - disporre che si dia corso ad una rogatoria proveniente dall’estero così come spetta al Ministro provvedere all’inoltro per via diplomatica della rogatoria formulata dalle Autorità Giudiziarie Italiane e destinate all’estero (artt. 723 e ss. c.p.p.).

Come per tutte le norme del Libro XI del codice di procedura penale, la disciplina codicistica, tuttavia, si applica solo in assenza di una differente disciplina convenzionale internazionale, come, ad esempio, la Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria firmata a Strasburgo nel 1959. Sul punto, inoltre, sin dal 1993 è entrata in vigore la Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen, che riconosce alle autorità giudiziarie degli Stati aderenti il potere di trasmettere e ricevere direttamente le rogatorie, senza passare per le autorità centrali, e di inviare le notifiche direttamente a mezzo posta al destinatario di cui è noto l’indirizzo in uno degli Stati aderenti. L’Ufficio II ha segnalato alle Autorità Giudiziarie nazionali l’opportunità di avvalersi di tali facoltà, che accelerano le procedure ed evitano il ricorso alle Autorità centrali.

La permanente esigenza di incrementare le norme pattizie in materia ha determinato la negoziazione di due accordi in materia, uno con la Repubblica del Kosovo ed un altro con la Repubblica di Panama, ed un accordo aggiuntivo a quello già esistente con la Repubblica del Montenegro, tutti firmati e adesso in attesa di ratifica, mentre è stata conclusa la negoziazione di analoghi accordi con la Repubblica del Kenya e la Repubblica del Kazakistan, testi parafati che attendono la firma delle rispettive Autorità Politiche.

4. Le altre procedure di competenza dell’Ufficio II
Tra le altre procedure di competenza dell’Ufficio II meritano di essere segnalate:
a)    lo studio e la predisposizione di bozze di accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria: si fa riferimento ai casi già riportati e si sottolinea come sono in corso numerosi altri negoziati;
b)    le procedure in materia di Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmato a Londra il 19 giugno 1951: come è noto, per i reati commessi in Italia da militari Nato, in caso di giurisdizione concorrente di cui al paragrafo 3 dell’art. 7, il Ministro della Giustizia può richiedere all’Autorità Giudiziaria Italiana di rinunciare alla giurisdizione su determinati fatti di reato, così come può richiedere alle autorità straniere di rinunciare, qualora esse abbiano la giurisdizione prioritaria. alla loro giurisdizione.
Anche e procedure sono numerose e delicate, come testimoniato dall’apertura di 93 nuovi fascicoli nel solo 2013 (dato in lieve aumento rispetto al 2012), e dalla rilevanza anche politica che le questioni sottostanti spesso rivestono.

UFFICIO III

Nel corso dell’anno 2013 l’Ufficio III è stato impegnato sia nelle sue attività di istituto che nelle attività progettuali già avviate negli scorsi anni, volte all'integrazione del sistema informativo del casellario con i casellari europei, a garantire la consultazione diretta della banca dati da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi e, infine, all’avvio dell’interconnessione con altri sistemi informativi cd. “fonte”, in uso presso gli uffici giudiziari.

Sono state inoltre effettuate riunioni preliminari per l’attivazione di un nuovo progetto, relativo al collegamento tra il sistema informativo del casellario ed il CED interforze, previsto dall'art. 54 del codice sulla protezione dei dati personali. Tale collegamento è finalizzato a consentire l'aggiornamento delle iscrizioni presenti nell'archivio gestito dal Ministero dell’Interno, mediante accessi puntuali al casellario.

Con riferimento alle attività di competenza, l’Ufficio III tratta le attività di gestione della banca dati, mediante la risoluzione delle problematiche segnalate dagli utenti del sistema e non risolte dal servizio di help desk, delle attività di monitoraggio e controllo del servizio del casellario e dell'attività statistica. L’Ufficio cura inoltre la gestione degli accessi (inserimento, disabilitazione, variazione profilo) per i circa 11.000 utenti del sistema e l’attività di redazione dei decreti dirigenziali di attuazione del testo unico del casellario e delle circolari applicative.

In particolare, nel corso del 2013 ha gestito e risolto circa 350 problematiche di carattere tecnico-giuridico, relative alle attività svolte dagli utenti del sistema, parte delle quali hanno comportato delle modifiche evolutive al software, ha prodotto circa 70 elaborazioni statistiche sulla base di richieste provenienti da uffici del Ministero o da altre amministrazioni e ha redatto due decreti dirigenziali e 18 circolari, di cui 16 destinate agli uffici giudiziari e due alle pubbliche amministrazioni per l’avvio della procedura CERPA.

Con riferimento ai progetti già avviati, le attività svolte nel corso del 2013 sono state le seguenti.

Progetto “ECRIS” - casellario europeo
Stato del progetto: a febbraio 2013 è stato avviato il collegamento del casellario italiano alla struttura informatica di scambio di informazioni relative ai precedenti penali, realizzata in ambito europeo.
Inizialmente è stato attuato il collegamento con la Polonia, la Bulgaria, la Lituania e la Lettonia. Durante i mesi successivi sono stati avviati i collegamenti con ulteriori Stati. Alla fine del 2013 il casellario italiano era connesso con i casellari di tutti i Paesi membri ad eccezione di Cipro, Croazia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria. Il mancato collegamento è dovuto essenzialmente a motivi legati a problematiche tecniche degli altri Stati.
Ad oggi l’autorità giudiziaria italiana, connettendosi al sistema, può verificare l’esistenza di eventuali condanne a carico di un soggetto nei cui confronti sta procedendo, inflitte da uno degli Stati già interconnessi.
Dopo i primi mesi di esercizio, sono state messe a fuoco alcune esigenze di perfezionamento del sistema, che sono state soddisfatte attraverso l’esecuzione di interventi migliorativi sul software.
L’evoluzione del software di gestione del casellario europeo, nel passaggio dal progetto pilota NJR ad ECRIS, ha anche comportato la necessità di un adeguamento del sottosistema SAGACE, che prevede l’archiviazione degli avvisi di condanna e la possibilità di invio telematico degli stessi dalle Procure generali alle Corti d’appello competenti, ai fini della procedura di riconoscimento delle sentenze.

Progetto CERPA per l’attuazione dell’articolo 39 del D.P.R. n. 313 del 14 Novembre 2002
Stato del progetto: a marzo 2013 è stata firmata la prima convenzione tra il Ministero della giustizia – Direzione generale della giustizia penale e l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che disciplina l’accesso diretto della stessa Autorità al casellario per le esigenze certificative delle stazioni appaltanti.
Sono invece ancora in sperimentazione i collegamenti con il Ministero dell’Interno per l’acquisizione dei certificati nell’ambito delle procedure di rilascio della patente e di concessione della cittadinanza.
Numerosissime sono le amministrazioni che hanno inoltrato richiesta di consultazione diretta della banca dati del casellario. L’attività dell’Ufficio nel corso del 2013 si è focalizzata sia sulla predisposizione di circolari esplicative della procedura di collegamento al casellario (cd. CERPA) sia sulla gestione delle richieste e l’organizzazione di riunioni con i primi interlocutori interessati all’accesso.
Attualmente sono in corso i lavori per la predisposizione della convenzione con il Ministero dell’Interno e con l’Anci per le esigenze certificative dei Comuni.

Progetto per la interconnessione tra il sistema informativo del casellario (SIC) e il sistema integrato dell’esecuzione e della sorveglianza (SIES-SIUS)
Stato del progetto: nel corso del 2013 è stata avviata in esercizio a livello nazionale l’interconnessione tra il SIC ed il SIUS (sistema informativo della magistratura di sorveglianza), a seguito della pubblicazione del decreto dirigenziale recante le regole tecniche per la realizzazione del collegamento.
Le problematiche emerse nei primi mesi di esercizio sono state raccolte e recepite in interventi di modifica del sistema. Allo scopo di monitorare più efficacemente lo stato di attuazione dell’interconnessione, è stata organizzata ad ottobre, presso gli uffici del casellario centrale, una riunione con i referenti distrettuali SIUS, allo scopo di fare il punto sulle problematiche applicative della procedura. Al di là dei margini di miglioramento del sistema, i risultati del primo periodo di esercizio appaiono comunque molto soddisfacenti.

Progetto per l’interconnessione tra il sistema informativo del casellario (SIC) ed il sistema informativo della cognizione penale (SICP)
Stato del progetto: le attività relative alla interconnessione con il SICP hanno subito un rallentamento legato ai tempi di dispiegamento del SICP gestiti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.
Nel corso del 2013 l’attività dell’Ufficio legata al progetto ha riguardato la sperimentazione del sistema di interconnessione con la Procura di Firenze e la realizzazione degli interventi al software relativi alla costruzione del certificato dei carichi pendenti ed al trasferimento dei dati dalla banca dati dei carichi pendenti a quella del casellario giudiziario.

Interconnessione con l’Agenzia delle Entrate
Il progetto concernente l’acquisizione automatica nel SIC dei codici fiscali validati dall’Agenzia delle Entrate, completato nel 2012, prevedeva una fase di bonifica della banca dati, preliminare all’avvio in esercizio della procedura per gli uffici giudiziari. Tale bonifica è stata ultimata ed ha consentito di validare circa il 90% dei codici dei soggetti italiani presenti nella banca dati.
E’ stata emanata la circolare per l’avvio della procedura giornaliera di validazione del codice fiscale. Infine, è stato costituito un gruppo di lavoro interno all’Ufficio per la risoluzione dei casi di mancata validazione del codice fiscale evidenziati in sede di bonifica.

Procedura automatizzata di comunicazione dei soggetti deceduti
Nel corso del 2013 il decreto dirigenziale che disciplina le modalità tecniche per la comunicazione al SIC dei soggetti deceduti è stato esaminato dal Garante per la protezione dei dati personali e dall’Agenzia per l’Italia digitale. Tale esame ha comportato una interlocuzione all’esito della quale sono state apportate alcune modifiche, che hanno consentito infine di ottenere un parere favorevole.
Nel frattempo è proseguita la sperimentazione della procedura con il Comune di Milano, avviata già nel corso del 2012. Si potrà ora procedere alla pubblicazione del decreto e all’avvio in esercizio a livello nazionale.  

DIREZIONE GENERALE DEL CONTENZIOSO E DEI DIRITTI UMANI

UFFICIO I

Legge Pinto

La materia dei ritardi della giustizia ordinaria costituisce la gran parte del contenzioso seguito dalla Direzione generale.

Il numero e l’entità delle condanne rappresentano annualmente una v    oce importante del passivo del bilancio della Giustizia.

Peraltro, il Dipartimento degli Affari di Giustizia, pur occupandosi del contenzioso di cui alla Legge 89/2001, non dispone di competenze di amministrazione attiva direttamente incidenti sulla materia.
Al fine di migliorare il coordinamento delle iniziative di monitoraggio sulle cause dei ritardi e rendere possibili azioni conseguenti del Ministero, si è di recente stabilito un protocollo con il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria e l’Ispettorato Generale del Ministero.

Il principale problema della Direzione generale è rimasto quello delle procedure di pagamento delle condanne, che pur non rientrando nella competenza istituzionale, è stato delegato dal Capo Dipartimento.
Come è noto sin dal 2005, in un’ottica di decentramento e decongestione delle procedure di pagamento, il Capo Dipartimento ritenne opportuno delegare i Presidenti delle Corti di appello al pagamento degli indennizzi e delle relative spese di lite riconosciuti dalle A.G..

Peraltro, il mancato ricorso allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso, l’alto numero di condanne ed i limitati stanziamenti sul relativo capitolo di bilancio hanno comportato un forte accumulo di arretrato del debito Pinto ancora da pagare che ad ottobre 2013 ammontava ad oltre 387 mil. di euro.

Dallo scorso anno, grazie anche ad un parere positivo della Ragioneria generale dello Stato sulla possibilità di ricorso allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso anche per il debito Pinto, l’incapienza del capitolo di bilancio dedicato a tale legge non costituisce motivo per bloccare i pagamenti.

In ogni caso, gli stanziamenti da ultimo stabiliti, anche se più alti dei precedenti anni (nel 2013 50 mil di euro), restano ben lontani dal soddisfare il debito assunto nel corso dell’anno e il debito pregresso.
Anche sul fronte delle procedure di pagamento, si è stabilito un utile protocollo di lavoro con l’Ispettorato Generale, che ha effettuato un costante monitoraggio delle attività svolte dagli uffici giudiziari.

La questione dei ritardi nei pagamenti degli indennizzi da parte del Ministero ha portato negli anni alla creazione di ulteriori filoni di contenzioso in costante aumento (procedure esecutive, giudizi di ottemperanza, ricorsi alla Corte EDU), con l’aggravio di spese anche molto consistenti. L’Amministrazione infatti si trova a pagare oramai di prassi più del doppio di quanto stabilito dall’A.G., a causa di questi ulteriori contenziosi.

Se sul fronte dei pignoramenti nel 2013, grazie alla norma contenuta nel d.l. 8 aprile 2013 n. 35, conv. nella legge 6 giugno 2013, n. 64, si è verificato un netto calo delle procedure litigiose, resta preoccupante l’aumento dei ricorsi al G.A. per i giudizi di ottemperanza.

L’alto numero di condanne emesse in sede amministrativa ha reso necessario, onde evitare gli ulteriori e consistenti costi derivanti dagli insediamenti dei commissari ad acta, il decentramento dall’ottobre scorso dei relativi pagamenti alle Corti di appello, già competenti per il pagamento degli indennizzi della Legge Pinto. In particolare, al 30 settembre 2013 (data ultima di competenza della Direzione generale per i pagamenti delle sentenze di ottemperanza) risultavano emesse a carico del Ministero ben 987 sentenze di ottemperanza per mancato pagamento delle condanne Pinto, di cui 405 eseguite da parte della Direzione generale e 187 eseguite dai commissari ad acta per mancanza di personale da parte della Direzione generale.

In questo quadro problematico, si iscrivono anche circa 1000 ricorsi proposti alla Corte EDU - di competenza dell’Ufficio II della Direzione generale - per lamentare il pagamento ritardato degli indennizzi da parte della Giustizia, che comporteranno ulteriori esborsi a carico dello Stato per porre fine al contenzioso e per i quali il Ministero ha presentato un Piano di rientro da attuarsi entro il prossimo settembre.

Decreti ingiuntivi
Sono pervenuti 89 nuovi ricorsi per decreti ingiuntivi, la maggior parte causati dal mancato pagamento delle spese connesse all’attività di noleggio di apparecchiature per intercettazioni telefoniche. Il contenzioso è scaturito dall’inadempimento causato dalla insufficienza dei fondi sui capitoli per spese di giustizia, in particolare sul cap. 1363 (spese per intercettazioni) e cap. 1360 ( spese di giustizia per gratuito patrocinio, per compensi consulenti tecnici , custodi, periti etc.) o da problematiche degli uffici giudiziari competenti per il pagamento delle somme.

Si tratta peraltro di un contenzioso in netto calo rispetto al 2012 (ridotto di circa il 50%) per l’accelerazione delle procedure di pagamento e l’adozione di misure organizzative da parte degli uffici giudiziari suddetti.

Sul piano giuridico si è constatato il consolidamento della giurisprudenza che qualifica tale attività di noleggio, quando si limiti a fornire e ad installare apparecchiature, ma non a mettere a disposizione del noleggiatore i propri dipendenti neppure per farle funzionare, come mera attività negoziale, e non come attività di ausilio al giudice, disciplinata dall’art. 71 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il che comporta importanti conseguenze sia sul dies a quo dell’obbligazione del pagamento in capo alla P.A. sia sull’entità degli interessi dovuti (decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231).

Opposizione a cartelle esattoriali
Il tema delle spese processuali è fonte di notevole contenzioso sia sotto il profilo di ricorsi al T.A.R. sia in tema di opposizione a cartella esattoriale.
Si registrano 470 nuove opposizioni a cartella intervenute nel corso del 2013 a fronte di 304 del 2012 sia innanzi al G.O. sia innanzi alla Commissione Tributaria; i motivi di opposizione riguardano in massima parte la fase relativa alla notificazione della cartella o alla prescrizione del credito maturata al momento dell’iscrizione a ruolo, elementi che quindi sono di stretta competenza e responsabilità dell’agente della riscossione e che comunque sono in fase di monitoraggio.

Le criticità insorte dopo l’introduzione delle significative modifiche legislative apportate con il d.lgs. n.150/2011, non sono state ancora del tutto superate e si manifestano soprattutto nei complessi meccanismi che regolano i rapporti tra uffici giudiziari, agenti della riscossione e organo legale, che rischiano di non assicurare in giudizio un’efficace difesa dell’Amministrazione.
I recenti interventi legislativi in tema di contributo unificato e l’emanazione di circolari ministeriali attuative degli stessi hanno creato sul territorio nazionale una difforme applicazione dell’importo del contributo dovuto, ingenerando sul tema, un incremento dei ricorsi.

Opposizione alla liquidazione compensi ai sensi dell’art. 170 TU Spese di Giustizia
Il trend relativo al consistente aumento del contenzioso già evidenziato nella relazione 2012 (322 ricorsi a fronte di 82 nel 2011) ha trovato conferma anche nel 2013 con ben 1185 nuovi ricorsi.
Sono allo studio dell’ufficio sistemi per ridurre le spese legali relative a tale tipologia di contenzioso che, nella maggior parte dei casi, riguarda crediti di modesta entità (inferiori a €1.000,00), selezionando le ipotesi di rilevanza tale da giustificare la difesa tramite Avvocatura dello Stato.

Contenzioso civile per risarcimento danni e altro contenzioso
Si registrano in totale 73 nuove cause che vedono questo Dicastero legittimato passivo innanzi al G.O in ordine ad asseriti danni per il comportamento del cancelliere, dell’Ufficiale giudiziario, del consulente tecnico o del perito, sempre in relazione al principio della responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato ex art. 28 Cost. e 104 cause classificate come “altro contenzioso” di vario genere, anche relativo alla natura residuale delle competenze dell’ufficio rispetto ai contenziosi affidati ad altri dipartimenti.

Responsabilità civile dei magistrati
L’andamento del tipo di contenzioso in esame è nella media rispetto all’anno precedente: ci sono stati infatti 45 ricorsi ex Legge 117/1988 rispetto ai 49 dell’anno precedente.
Premesso che il ricorso per la responsabilità civile dei magistrati è proposto contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e questo Dicastero è competente solo per la fase istruttoria, non si può che osservare che la percentuale delle condanne è pari allo 0,01 %.

Contenzioso libere professioni
Il reparto dell’Ufficio I - Settore Libere Professioni - ha in carico per l’anno 2013 circa 460 fascicoli, numero in linea con la media degli anni precedenti ad eccezione del 2012, che ha visto un numero notevolmente inferiore (circa 270) per il rallentamento subito nelle attività di apertura fascicolo e inserimento atti a causa delle carenze organizzative, più volte segnalate, della Direzione Generale.
Si segnala la perdurante rilevanza numerica dell’impugnativa delle prove scritte in materia di esame di avvocato (220 nuovi ricorsi) in cui il prevalente motivo di doglianza concerne l’attribuzione del solo voto numerico (in difformità dell’art. 3 Legge 241/90), principio affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, definita dalla Corte Costituzionale “diritto vivente”.

Si segnala anche per l’anno 2013 le differenziazioni della giurisprudenza amministrativa di I grado in termini territoriali in relazione agli esiti, ancora condizionati dalla tempestività dello svolgimento della prova orale nelle more della proposizione dell’appello, sollecitato nella generalità dei casi dall’Avvocatura.

Si segnala inoltre una considerevole diminuzione del contenzioso in materia di concorso notarile: mentre nel 2012 risultavano proposti 144 ricorsi al G.A., nel 2013 ne risultano proposti solo 54, mentre è in aumento quello relativo alle tabelle a seguito dell’adozione delle stesse intervenuta nell’anno 2013 (66).

In tema di contenzioso, concernente il ramo di titolario denominato “altro contenzioso in materia di libere professioni”, si evidenzia una riduzione del numero di ricorsi (37 rispetto agli 80 dell’anno precedente). Trattasi infatti di un ramo di contenzioso avente ad oggetto l’impugnativa di atti amministrativi e regolamentari strettamente legati a temi di attualità ed interventi legislativi per cui risentono del numero ed andamento degli interventi stessi: mediazione, iscrizione nell’elenco delle associazioni non regolamentate, contenzioso in materia di componenti delle commissioni esami di avvocato, iscrizioni negli albi dei consulenti tecnici, ecc. In tema di ricorsi straordinari non si registrano significativi mutamenti nella tendenza annuale in presenza di 21 ricorsi straordinari a fronte dei 18 dell’anno precedente.

Il numero apparentemente esiguo rispetto ai ricorsi presentati innanzi all’autorità giudiziaria non comporta un minor impegno dell’attività dell’ufficio in quanto l’attività difensiva è svolta attraverso la predisposizione della relazione istruttoria a firma dell’onorevole Ministro, così come la fase esecutiva con la predisposizione del decreto a firma del Presidente della Repubblica.
Sebbene la maggior parte dei ricorsi sia ancora sub iudice, si prevede in linea con gli anni precedenti, un trend altamente positivo in ordine agli esiti.

Considerazioni relative all’esecuzione coattiva dei provvedimenti di condanna nei confronti del Ministero.
Si segnala a tale proposito il dato relativo all’utilizzazione del processo di ottemperanza per l’adempimento di provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria diversi dai Decreti Pinto, riguardo a cui si rimanda ai dati già evidenziati.
In particolare si evidenzia una commistione tra procedura esecutiva ordinaria e processo di ottemperanza laddove i TAR sono stati più volte aditi nel 2013 per ottenere il pagamento di ordinanze di assegnazione emesse dal Giudice dell’Esecuzione ottenendo l’accoglimento del ricorso.
A ciò si aggiunge l’accesso ad analoghi procedimenti per l’esecuzione dei decreti ingiuntivi e dei provvedimenti di accoglimento di opposizione a liquidazione compensi.
In particolare riguardo a tale ultima tipologia di condanne è stato intrapreso un attento monitoraggio che parte dal sollecito ai pagamenti da parte degli uffici giudiziari competenti, riguardo ai cui ritardi nell’erogazione di somme agli aventi diritto pervengono a conoscenza di dell’Ufficio come destinatario di atti di precetto o diffide. Ciò al fine di evitare un aggravio di costi per spese legali la maggior parte delle volte ben superiore al credito azionato.

Considerazioni relative al volume numerico dei documenti.
Si evidenzia, a conclusione dell’analisi, l’importanza numerica dei documenti in arrivo ed in partenza che comporta un notevole sforzo organizzativo finalizzato a consentire un esame approfondito dei documenti ed una tempestiva trattazione conseguente alla necessaria tempestività degli adempimenti collegati spesso alla scadenza di termini processuali perentori.
In tal senso il numero dei documenti è stato pari nel 2013 a circa 16.900 escludendo il settore relativo alla Legge Pinto (che a sua volta ha visto gestire ben 20.454 documenti).

ORDINARIO
1 - Responsabilità Civile magistrati - 45
2 - Parte Civile - 28
3 - Risarcimento Danni - 73
4 - Decreti Ingiuntivi - 89
5 - Ricorsi al TAR - 43
6 - Ricorsi Straordinari al P.R. - 2
7 - Opposizione Cartelle Esattoriali - 470
8 - Ricorsi contro Circolari Dipartimento - 0
9 - Contenzioso Pubblici Dipendenti - 5
11 e 15 - Legge Pinto (6292 +1231) - 2064
12 - Contenzioso Elettorale - 8
13 - Altro Contenzioso - 104
14 - Opposizione Liquidazione Compensi - 1185

NOTARIATO
1 - Contenzioso Ordinario Concorso - 54
2 - Ricorsi Straordinari al Capo dello Stato - 7
3 - Accesso agli Atti - 1
4 - Trasferimenti - 3
5 - Tabella - 66
6 - Elezioni Consiglio Nazionale Notariato - 0

ESAME AVVOCATO
1 - Bando di concorso -    12
2 - Prove scritte - 220
3 - Prove orali - 24

ESAME CASSAZIONISTA
1 - Bando di concorso - 0
2 - Prove scritte - 0
3 - Prove orali - 0

ALTRE LIBERE PROFESSIONI
1 - Ricorsi straordinari al Capo dello Stato - 14
2 - Mancato accesso agli Atti - 0
3 - Riconoscimento titoli professionali comunitari - 2
4 - Riconoscimento titoli professionali extra-comunitari - 0
5 - Scioglimento Consigli degli ordini locali e nazionali - 4
6 - Elezioni Consigli degli ordini locali e nazionali - 9
7 - Altro contenzioso in materia di libere professioni - 37

UFFICIO II

Le decisioni della Corte EDU nei confronti del governo italiano per l’anno 2013.
Nel corso del corrente anno la Corte Europea ha emesso - alla data del 18 dicembre 2013 - n. 121 sentenze e decisioni nei confronti dello Stato italiano, che possono suddividersi in:

  1. n. 34 sentenze di condanna per violazione di articoli della Convenzione;
  2. n. 2 sentenze che dichiarano la non violazione della Convenzione;
  3. n. 1 decisione determinativa dell’equa soddisfazione, successiva all’emanazione della relativa sentenza principale che riconosceva la violazione dell’art.1 Protocollo 1 (diritto di proprietà) della Convenzione;
  4. n. 32 provvedimenti di radiazione dal ruolo in seguito a regolamento amichevole o dichiarazione unilaterale del Governo italiano (30) o per accertata carenza di interesse del ricorrente (2);
  5. n. 52 decisioni di irricevibilità, legate al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne o alla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso o ancora all’abuso del diritto di ricorso individuale.

Si intende qui analizzare brevemente le sentenze della CEDU che hanno accertato la violazione della Convenzione da parte del Governo italiano, nonché alcune decisioni favorevoli o di irricevibilità emesse dalla Corte su questioni di particolare interesse o su aspetti rilevanti della nostra legislazione.

In via generale, non si riscontrano nel 2013 variazioni sensibili rispetto all’anno precedente, sia in relazione al numero complessivo di decisioni adottate nei riguardi dell’Italia (nel 2012 le sentenze emesse sono state 109) che in ordine a quelle di accertamento della violazione della Convenzione (35 nel 2012).

Risulta invece sensibilmente aumentato il numero dei ricorsi sulla eccessiva durata del processo definiti in via amichevole o con dichiarazione unilaterale del Governo italiano; in crescita anche le decisioni di irricevibilità dei ricorsi.
L'analisi dei casi più rilevanti viene eseguita seguendo la numerazione progressiva degli articoli della Convenzione.

Art.2 - Diritto alla vita.
Vi sono due casi in cui la Corte ha esaminato la possibile violazione dell’art. 2 da parte del Governo italiano. Il primo è la decisione De Santis e Olanda c. Italia del 9.7.2013. I ricorrenti deducevano la violazione del citato articolo in relazione alla vicenda della propria figlia (anch’essa ricorrente) la quale aveva contratto un’infezione in ospedale poco dopo la nascita che le aveva provocato lesioni cerebrali permanenti. I giudizi civili nazionali si erano conclusi con l’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, ma non dei medici (ginecologo e pediatra) che si erano occupati della neonata. I giudici europei, nel dichiarare il ricorso irricevibile, hanno ritenuto di non potersi sostituire alla magistratura italiana nella valutazione delle responsabilità di quanto occorso ed hanno considerato adeguato e sufficiente il risarcimento accordato dai giudici nazionali.

Nel caso Di Paolo e Benedetti c. Italia, definito con decisione di irricevibilità del 25.6.2013, la Corte ha respinto le doglianze dei ricorrenti sulle carenze investigative delle autorità italiane in ordine all’intervento chirurgico subito dal loro figlio minore, che aveva posto in serio rischio la vita del bambino.

Art.3 - Proibizione della tortura.
Di capitale importanza in relazione al tema del sovraffollamento carcerario è la sentenza Torreggiani e altri c. Italia, emessa in data 8.1.2013, che ha accertato la violazione dell’art. 3 della Convenzione.
Detta decisione - che si inquadra nella categoria delle sentenze pilota poiché volta ad affrontare il problema strutturale e sistemico del sovraffollamento negli istituti penitenziari italiani - origina dal ricorso di sette detenuti, ristretti presso gli istituti di Busto Arsizio e di Piacenza, i quali lamentavano di aver trascorso considerevoli periodi della loro detenzione in celle di 9 m2 condivise con altri due detenuti e di non aver potuto far uso regolarmente delle docce per penuria di acqua calda. Per l’istituto di Piacenza si aggiungeva, inoltre, la mancanza di luce sufficiente nelle celle a causa delle spesse sbarre poste alle finestre.

La Corte ha osservato che l'essere sottoposto a misure privative della libertà personale, se comporta senz'altro degli inconvenienti, non fa comunque perdere al detenuto il beneficio dei diritti garantiti dalla Convenzione. In tale contesto, e richiamando la propria precedente giurisprudenza, ha quindi affermato che l’articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente. In particolare, ha espressamente chiarito che quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio in un istituto penitenziario può costituire l’elemento centrale da prendere in considerazione nella valutazione della conformità di una data situazione all’articolo 3 della Convenzione. La Corte ha quindi ritenuto - da un lato perché non contestato dal Governo italiano, come nel caso del carcere di Busto Arsizio, dall’altro perché, se anche contestato, comunque non adeguatamente provato, come nel caso del carcere di Piacenza - di poter assumere per vero che tutti i ricorrenti avessero potuto disporre di uno spazio vitale individuale di 3 m2, come tale non conforme ai criteri di accettabilità posti sia dai rapporti del CPT (Comitato prevenzione della Tortura) sia dalla propria giurisprudenza. Tali condizioni di disagio e sofferenza si considerano ulteriormente aggravate dalla mancanza di acqua calda e di luce sufficiente.
Una volta rilevato il carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento carcerario in Italia, secondo quanto emerge chiaramente dai dati statistici forniti dalla stesso Governo italiano (che ha rappresentato un tasso nazionale di sovraffollamento del 151% nel 2010, ridottosi solo al 148% nel 2012), si giustifica l’applicazione nel caso di specie della procedura della sentenza pilota.

Dopo aver premesso che non spetta alla Corte suggerire agli Stati disposizioni riguardanti le loro politiche penali e l’organizzazione del loro sistema penitenziario, i giudici europei hanno tuttavia precisato di essere colpiti dal fatto che il 40% circa dei detenuti nelle carceri italiane siano persone sottoposte a custodia cautelare in attesa di giudizio e rammentato le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che invitano gli Stati membri e le loro autorità giudiziarie a ricorrere il più possibile a misure alternative alla detenzione e a riorientare la politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione.

In ordine alle vie di ricorso interne da adottare per far fronte al problema sistemico riconosciuto nella presente causa, la Corte rammenta che, in materia di condizioni detentive, i rimedi «preventivi» e quelli di natura «compensativa» devono coesistere in modo complementare. Così, quando un ricorrente sia detenuto in condizioni contrarie all’articolo 3 della Convenzione, la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, chiunque abbia subito una detenzione lesiva della propria dignità deve potere ottenere una riparazione per la violazione subita. Il reclamo al magistrato di sorveglianza di cui agli artt. 35 e 69 L. 354/75, viene ritenuto un ricorso accessibile, ma non effettivo nella pratica, dato che non consente di porre fine rapidamente alla carcerazione in condizioni contrarie all’articolo 3 della Convenzione. La Corte quindi conclude che le autorità nazionali devono creare senza indugio un ricorso o una combinazione di ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi e garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia. Tali ricorsi dovranno essere posti in essere nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in esame sarà divenuta definitiva.

In attesa dell’adozione da parte delle autorità interne delle misure necessarie sul piano nazionale, l’esame dei ricorsi non comunicati aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia è stato rinviato per il periodo di un anno a decorrere dalla data in cui la presente sentenza è divenuta definitiva (27 maggio 2013).

Per ottemperare al dettato della sentenza Torreggiani, il Ministero della Giustizia ha elaborato e presentato a Strasburgo un Piano d’azione, che si articola in quattro punti fondamentali:

  1. strumenti di natura normativa di ulteriore riduzione del numero dei detenuti nelle carceri italiane, sia attraverso una contenimento degli ingressi, sia attraverso l’adozione di misure alternative alla detenzione che accompagnino il ritorno del detenuto alla comunità esterna (depenalizzazione o riduzione della pena, limitazione della custodia cautelare in carcere, ampliamento delle misure alternative);
  2. interventi volti a rendere la detenzione più libera all’interno del perimetro carcerario per i detenuti di media e bassa sicurezza, con maggiori opportunità di attività giornaliere, lavoro, formazione, contatti con il mondo esterni;
  3. interventi in materia di edilizia carceraria, con nuove edificazioni nonché ristrutturazioni del patrimonio esistente, volte a creare 4.500 nuovi posti entri il maggio 2014;
  4. misure risarcitorie per chi ha sofferto di trattamenti contrari all’art. 3 e abbia presentato ricorso alla Corte di Strasburgo, mediante la concessione di benefici penitenziari, ovvero sconti di pena.

La recente approvazione del Decreto legge n. 146/2013, recante “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, costituisce un primo e essenziale passo verso la soluzione del problema del sovraffollamento carcerario ed avrà certamente un impatto positivo sulle prossime valutazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, organo deputato a vegliare sull’esecuzione delle decisioni CEDU.

Anche la decisione di irricevibilità del 5.3.2103 nel caso Tellissi c. Italia affronta il tema delle condizioni di detenzione, sotto due profili: da un lato la somministrazione di cure adeguate allo stato di salute del ricorrente, dall’altro lo spazio personale goduto in cella dal ricorrente.

Sempre in tema di articolo 3 della Convenzione va menzionata l’importante decisione di parziale irricevibilità del ricorso Riina c. Italia.
I motivi di ricorso proposti attengono all’asserita violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione. In particolare il ricorrente lamenta, sotto il profilo del divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3), l’applicazione nei suoi confronti del regime di detenzione speciale di cui all’art. 41 bis della legge 354/75, con dirette ripercussioni sul suo stato di salute, nonché l’illuminazione notturna della cella. Sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), lamenta l’insufficiente frequenza delle visite, l’impedimento di contatti fisici con le persone che vanno a trovarlo per la presenza di un vetro divisorio nella sala colloqui, il controllo della corrispondenza. Con riferimento ad entrambi i profili lamenta la videosorveglianza costante nella cella e nel bagno.

Tutte le richiamate doglianze, con la sola eccezione di quella relativa alla videosorveglianza costante (per la quale vi è stata comunicazione del ricorso al Governo italiano per le eventuali osservazioni), sono state ritenute infondate dalla Corte.

La decisione di irricevibilità emessa nel caso Rosmini c. Italia, pur non concernendo la possibile violazione dell’art. 3 della Convenzione, merita di essere citata assieme alle precedenti trattandosi di ricorso che verteva in materia di trattamento carcerario.
La Corte - dopo aver precisato, sulla scorta della giurisprudenza fissata nel caso Enea c. Italia, che la norma invocata può applicarsi con riguardo al contenzioso penitenziario solo per il profilo civile e non per quello penale (non venendo in causa un problema di fondatezza di un’accusa penale) - ha ritenuto manifestamente infondata l’asserita violazione dell’art. 6, in quanto l’assegnazione di un detenuto a questo o quel tipo di circuito penitenziario non comporta di per sé limitazione dei suoi diritti civili.
Vi sono state due decisioni riguardanti l’adeguatezza delle cure mediche prestate durante la detenzione.

La sentenza Cirillo c. Italia ha accertato la violazione dell’art. 3 della Convenzione.
Il ricorrente, affetto da una patologia (paralisi subtotale del plesso branchiale sinistro, associata ad una grave limitazione funzionale, provocata da un proiettile di arma da fuoco), per la quale necessitava di cicli di kinesiterapia ed elettrostimolazione, lamentava che, nonostante le raccomandazioni dei medici che avevano prescritto cure costanti, egli aveva potuto beneficiarne solo in modo sporadico, con progressivo deterioramento delle sue condizioni fisiche.
La Corte, premettendo l’inapplicabilità nei casi riguardanti i detenuti del normale principio affirmanti incumbit probatio, stante la posizione di vulnerabilità legata alla condizione di detenzione, ha ritenuto poter desumere dagli atti che il ricorrente aveva effettivamente beneficiato di un numero di sedute di kinesiterapia (10 nel 2010 e 20 nel 2011) insufficienti ad affrontare adeguatamente la sua patologia. Pur non sottovalutando la difficoltà per l’amministrazione di garantire alle persone detenute delle cure specializzate intensive e regolari, specie in condizioni di sovraffollamento, ha sottolineato come le carenze strutturali non dispensino lo Stato dai suoi obblighi verso i detenuti malati. Nel caso di specie ha quindi concluso che le Autorità sono venute meno al loro dovere di assicurare al ricorrente un trattamento medico adeguato alla sua patologia, condannando lo Stato al pagamento del danno morale subito dal ricorrente.
Nel caso Prestieri c. Italia la Corte ha invece ritenuto adeguate le cure mediche prestate al detenuto ed ha emesso decisione di irricevibilità del ricorso.

Le quattro decisioni di irricevibilità nei casi Mohammed Hussein c. Olanda e Italia, Miruts Hagos c. Olanda e Italia, Mohammed Hassan e altri c. Olanda e Italia, Hussein Dirshi e altri c. Olanda e Italia concernono alcuni cittadini provenienti dal Corno d’Africa, richiedenti asilo dopo essere giunti illegalmente in Italia e successivamente recatisi nei Paesi Bassi, dove formularono una nuova domanda di asilo.      Con le decisioni in esame - significativa quella Mohammed Hussein c. Italia per l’accurata analisi della procedura di asilo e del sistema italiano di accoglienza - la Corte ha dichiarato che i ricorrenti non avevano subito alcun trattamento contrario all'art. 3 CEDU mentre si trovavano in Italia; né rischierebbero di subirne nel caso in cui vi fossero ricondotti ai sensi del regolamento a Dublino. La Corte riconosce infatti che il sistema italiano di ricezione dei richiedenti asilo soffre di alcuni difetti, ma ritiene che essi non integrino trattamenti contrari alle garanzie convenzionali.
Le decisioni di irricevibilità sui casi Halimi c. Austria e Italia, Abubeker c. Austria e Italia  risultano sostanzialmente conformi alle precedenti.

Art.5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza.
Vi è una decisione di irricevibilità per mancato esaurimento delle vie di ricorso interno nel caso Azenabor c. Italia. La ricorrente era stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio con provvedimento adottato dal Sindaco e convalidato dal giudice tutelare, malgrado questi non si fosse recato in ospedale per ascoltare la donna e verificare le sue condizioni di salute. I giudici europei hanno osservato che la donna non aveva proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice tutelare ed hanno considerato il ricorso irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

Altra decisione di irricevibilità concerne il caso xxxx c. Italia. Il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 5 e 13 della Convenzione in relazione all’asserita illegittima sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e all’inesistenza a livello nazionale di un sistema di riparazione economica del pregiudizio subito. La Corte ha in primo luogo ritenuto come la doglianza dovesse essere esaminata sotto l’aspetto dell’art. 2 del Protocollo n. 4, che tutela la libertà di circolazione e nel merito, ha osservato che la misura di prevenzione doveva considerarsi legittima fino al momento della pronuncia della Corte di appello e che la stessa aveva avuto un’applicazione concreta inferiore a quanto previsto dai giudici di primo grado. Per tali ragioni, i giudici europei hanno ritenuto che non vi sia stata nel caso di specie rottura del giusto equilibrio tra l’interesse generale e i diritti dell’individuo.

Art.6 - Diritto a un equo processo.
Il problema della eccessiva durata dei giudizi italiani continua ad essere l’oggetto principale delle attenzioni della Corte Europea, che anche nel 2013 ha emesso numerose pronunce di condanna del nostro paese.
Nel 2012 i giudici europei avevano sollecitato un intervento del Governo Italiano su questo problema, e in particolare sui ritardi nel pagamento degli indennizzi Pinto, ricordando che le autorità nazionali hanno il dovere di munirsi di tutti i mezzi adeguati e sufficienti che permettano di garantire il rispetto degli obblighi che incombono sulle stesse in virtù dell’adesione alla Convenzione. Tutto ciò anche al fine di evitare che il ruolo della Corte venga intasato da un numero eccessivo di ricorsi ripetitivi, riguardanti gli indennizzi accordati dalle corti di appello nell’ambito dei procedimenti Pinto.
Seguendo le indicazioni della Corte, con l’obiettivo di ridurre il contenzioso esistente a Strasburgo, il Governo italiano ha predisposto un Piano di Azione della durata di due anni a partire dal settembre 2012 che dovrebbe portare all’eliminazione di oltre 7.000 ricorsi sull’eccessiva durata dei giudizi pendenti dinanzi alla CEDU.
Sulla scorta della sentenza Gaglione e altri c. Italia del 21.12.2010, si è concordata con la Cancelleria della Corte la possibile definizione con regolamento amichevole dei 7.000 ricorsi mediante l’offerta di una somma forfettaria di euro 200 a ciascun ricorrente, oltre alle spese legali.
Il Piano di Azione, in cui è coinvolto oltre al Ministero della Giustizia, anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è in corso di attuazione.

La collaborazione instauratasi tra il Governo italiano e la Corte sulle questioni Pinto ha avuto influenza positiva anche sulle pronunce di condanna dei giudici di Strasburgo sui ricorsi per eccessiva durata dei giudizi nazionali (civili, penali, amministrativi o “Pinto”) e/o per ritardato pagamento dell’indennizzo ex legge Pinto; deve, infatti, registrarsi una diminuzione delle decisioni che hanno accertato la violazione dell’art. 6 della Convenzione nell’anno 2013. I dodici accertamenti della violazione (Iannelli c. Italia, Angelo Caruso c. Italia, Galasso e altri c. Italia, Corrado e altri c. Italia, Gagliardi c. Italia, Fiocca c. Italia, Mercuri c. Italia, Ascierto e Buffolino c. Italia, Bencivenga  e altri c. Italia, Francesco Quattrone c. Italia, Maffei e De Nigris c. Italia, Limata e altri c. Italia) non comunque comportato esborsi particolarmente rilevanti per il Governo italiano.

Con riferimento al caso Francesco Quattrone c. Italia va segnalato che i giudici hanno rilevato la violazione dell’art. 6 della Convenzione non soltanto in relazione alla eccessiva durata della procedura Pinto, ma anche per la parte concernente le spese liquidate dalla Corte di Cassazione e poste a carico del ricorrente nella pronuncia definitoria del giudizio Pinto. Strasburgo ha ritenuto che la Suprema Corte non abbia motivato sul punto, contravvenendo al principio sancito dall’art. 6 in tema di motivazione delle decisioni giudiziarie.
Di segno opposto invece la decisione parziale di irricevibilità Valle Pierimpié società agricola S.p.A. c. Italia, ove i giudici europei hanno ritenuto che la decisione di rigetto del ricorso della Corte di Cassazione fosse adeguatamente motivata e rispettasse le esigenze indicate all’art. 6 della Convenzione.

Sempre in relazione all’art. 6 CEDU, particolare rilievo assumono le sentenze Plesic c. Italia e Anghel c. Italia.
Il caso Plesic ha ad oggetto una pretesa violazione del diritto ad un processo equo per avere la Corte di appello e la Corte di Cassazione celebrato l'udienza in assenza dell'avvocato di fiducia della ricorrente.  primo grado. La Corte di Strasburgo - nel dichiarare il ricorso irricevibile - ha ritenuto che nelle particolari circostanze del caso di specie, la decisione presa dalla Corte d’appello non potesse essere considerata arbitraria e che nel diritto italiano, infatti, la presenza di un avvocato nell’udienza in cassazione non è indispensabile.

Il caso Anghel ha anch’esso ad oggetto l’asserita violazione del diritto ad un equo processo, questa volta però sotto il profilo della mancata prestazione di un’assistenza legale tale da garantire in modo effettivo l’accesso alla fase di impugnazione.  
La Corte ha concluso per la violazione dell’art. 6 della Convenzione da parte del Governo italiano, considerato che i ritardi e le mancanze delle autorità nazionali nel fornire una guida puntuale e corretta sui rimedi esperibili e una assistenza tecnica effettiva e adeguata, avevano vanificato nella sua essenza il diritto del ricorrente ad accedere ai mezzi di impugnazione contro una decisione a lui sfavorevole, nonostante gli sforzi dal medesimo posti in essere.

Interessante appare la tematica affrontata dalla decisione di irricevibilità Fazio e altri c. Italia del 18.6.2013. I giudici di Strasburgo hanno rilevato che la qualità di erede di una parte in un procedimento civile non conferisce automaticamente il diritto a considerarsi vittima della durata eccessiva del medesimo e che l’interesse dell’erede alla conclusione rapida e favorevole di un procedimento si concilia difficilmente con la mancata costituzione nello stesso, dato che solo attraverso l’intervento nel procedimento l’avente diritto ha l’opportunità di partecipare pienamente e di influire sull’esito dello stesso.

Le due decisioni di condanna per violazione dell’art. 6 nei casi Natale e altri c. Italia e Casacchia e altri c. Italia si inquadrano invece nel filone di condanne per aver alterato l'equità del processo, violando il principio della parità delle armi attraverso un intervento legislativo con effetti retroattivi. Si tratta di casi analoghi a quello della nota sentenza Arras e altri c. Italia, del 14.2.2012, relativa alla vicenda pensionistica degli ex dipendenti del Banco di Napoli, i quali avevano subito un mutamento peggiorativo del loro regime pensionistico a seguito degli effetti retroattivi dell'art. 1, comma 55 della legge 243/2004. La Corte ha portato a conoscenza il Governo italiano della pendenza di circa 900 ricorsi di analogo tenore, invitando a considerare l’ipotesi di una soluzione transattiva con i ricorrenti.

Da ultimo, si segnalano le pronunce di irricevibilità Cavaliere c. Italia e Migliore c. Italia, in cui giudici hanno ritenuto che i ricorrenti, difesi dall'Avv. Marra, avessero abusato del loro diritto, presentando più ricorsi (nazionali e dinanzi alla CEDU) in relazione alla medesima vicenda processuale nazionale e fornendo alla Corte informazioni incomplete e fuorvianti (in termini analoghi, la decisione di irricevibilità Mollacco e altri c. Italia, dato che i ricorrenti avevano omesso di comunicare alla Corte l’avvenuta soddisfazione del loro credito).

La Corte ha infine emesso trenta decisioni di radiazione dal ruolo su un consistente numero di ricorsi in cui era stata dedotta la violazione dell’art. 6 della Convenzione. Si tratta di casi in cui i giudici hanno preso atto del raggiungimento di un regolamento amichevole tra le parti o della dichiarazione unilaterale del Governo italiano ai sensi dell’art. 62 A del Regolamento della Corte. In tutte le decisioni la somma concessa a titolo di indennizzo per ciascun ricorrente è stata di 200 euro, in conformità alla giurisprudenza CEDU (secondo la già citata sentenza Gaglione c. Italia del 21.12.2010).

Art. 7 - Nulla poena sine lege.
Di estrema rilevanza per i contenuti e per le ricadute sul nostro ordinamento è la sentenza Varvara c. Italia, del 29.10.2013, con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che l'applicazione della sanzione della confisca urbanistica nelle ipotesi di proscioglimento per estinzione del reato costituisca una violazione del principio di legalità sancito dall'art. 7 CEDU.
La CEDU ha anche accertato la violazione dell'art. 1 Protocollo n. 1 sotto il profilo dell’ingerenza ingiustificata nel godimento dei beni mediante una sanzione arbitraria, poiché priva di una base legale (nel senso dell’art. 7 della Convenzione).
La decisione non è ancora definitiva e si sta valutando l’opportunità di richiedere il rinvio alla Grande Camera, rinvio sollecitato anche nell’opinione separata dell’unico giudice dissenziente, il portoghese Pinto de Albuquerque, che contiene molti spunti di riflessione sulle finalità della confisca e sulla sua disciplina nell’ambito dell’Unione Europea.
Si rileva che, in ogni caso, la medesima questione dovrà comunque essere nuovamente affrontata dalla CEDU nel prossimo futuro, poiché sono già stati comunicati tre casi del tutto analoghi al ricorso Varvara.
Non va sottaciuto come la sentenza emessa dalla Corte metta sin da ora in discussione non solo il meccanismo della confisca urbanistica ma, indirettamente, anche il sistema della prescrizione e la limitatezza dell’art. 129, 2° comma, c.p.p., nella parte in cui prevede l’assoluzione nel merito soltanto nel caso in cui “dagli atti risulta evidente”, senza richiedere una valutazione di merito a seguito di regolare istruttoria dibattimentale.

Art.8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Le decisioni di condanna Caldarella c. Italia e De Carolis e Lolli c. Italia si inseriscono nel solco di una giurisprudenza già tracciata dalla Corte (Campagnano c. Italia; Albanese c. Italia e Vitiello c. Italia, tutte del 23.3.2006), con riguardo alla iscrizione nel registro dei falliti e all’impossibilità di chiedere la riabilitazione prima del decorso di 5 anni dalla chiusura della procedura fallimentare, secondo il regime normativo in vigore prima del D.Lgs. n. 5/2006 (il quale ha abrogato l’art. 50 della legge fallimentare). La Corte ha confermato la contrarietà all’art. 8 di tale regime, e nella sentenza Caldarella, ha anche ritenuto sussistere la violazione dell’art. 13 per mancanza di un ricorso effettivo nazionale che consenta di impugnare la dichiarazione di incapacità conseguente all’iscrizione nel registro dei falliti.

Interessanti appaiono le decisioni di irricevibilità nei casi D'Auria e Balsamo c. Italia e Cariello c. Italia. Entrambi i ricorsi originano da una comune vicenda concernente un caso di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte a carico di magistrati e di terze persone utilizzatrici di utenze telefoniche intestate ai primi o aventi con questi ultimi stretti rapporti.
La Corte ha respinto tutti i motivi di ricorso.

Le decisioni di condanna nei casi Lombardo c. Italia, e Santilli c. Italia, originano da vicende analoghe, nelle quali i ricorrenti, entrambi padri separati, si sono visti impedire l'esercizio del diritto di visita a causa dell'ostruzionismo posto in essere dalle loro ex compagne.

La Corte nel valutare la prospettata violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) ha ritenuto che le autorità nazionali non avessero fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere da esse.
La Corte di Strasburgo ha altresì osservato come lo svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale evidenziasse una serie di misure automatiche e stereotipate ed ha quindi concluso che le autorità nazionali avrebbero dovuto adottare misure più dirette e specifiche finalizzate a ristabilire il contatto tra padre e figlio ed intervenire in modo più tempestivo e puntuale. Pertanto, nonostante il margine di apprezzamento rimesso agli Stati in materia, i giudici europei hanno ritenuto che le autorità nazionali avessero omesso di profondere un impegno adeguato e sufficiente a far rispettare il diritto di visita dei ricorrenti, violando in tal modo il loro diritto al rispetto della vita familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione.

Art.9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Si segnala la sola decisione di irricevibilità nel caso Asquini e altri c. Italia, ove i ricorrenti si dolevano del fatto che la scuola italiana obbliga coloro che vogliano ottenere l’esenzione dall’insegnamento della religione per il loro figlio a presentare una richiesta scritta, imponendo loro di assumere una posizione formale riguardo al loro credo personale. I giudici di Strasburgo hanno rilevato che i ricorrenti non avevano presentato al riguardo alcun reclamo agli organi scolastici competenti, né adito i giudici amministrativi nazionali ed ha concluso per l’irricevibilità dei ricorsi per mancato esaurimento delle vie interne.

Art. 10 - Libertà di espressione.
La Corte ha accertato in due casi distinti la violazione dell’art. 10 della Convenzione, rilevando la non proporzionalità della sanzione irrogata dall’ordinamento nazionale rispetto al legittimo fine perseguito della tutela della reputazione e dei diritti altrui.
Si tratta delle decisioni Belpietro c. Italia e Ricci c. Italia.

Nel caso Belpietro il ricorrente rappresentava di essere stato condannato al risarcimento dei danni per un valore di 110.000 euro ed alla pena detentiva di mesi 4 di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale a causa del tenore di un articolo redatto da un senatore e pubblicato sul quotidiano da lui diretto. In detto articolo si ricostruiva il rapporto tra alcuni pubblici ministeri palermitani e alcuni appartenenti all'Arma dei Carabinieri in relazione allo svolgimento di delicate indagini su fatti di mafia, attribuendo ai pubblici ministeri di aver utilizzato in modo gravemente irregolare i loro poteri istituzionali, disattendendo ed anzi manipolando l’esito delle attività investigative svolte dai Carabinieri. I pubblici ministeri, ritenendo che il tenore dell'articolo di stampa ledesse la loro reputazione, avevano sporto querela. Il processo si era concluso con la condanna del direttore responsabile alla pena sopra indicata. Belpietro aveva presentato ricorso alla Corte di Strasburgo, sostenendo che la condanna inflittagli integrava una violazione dell'art. 10 della Convenzione sulla libertà di espressione.

La Corte ha riconosciuto che l'intervenuta condanna concretizzasse senz'altro un’ingerenza nell’esercizio della libertà di espressione, ingerenza compatibile con gli obblighi nascenti dalla Convenzione solo ove fossero stati rispettati i parametri posti dal paragrafo 2 dello stesso art. 10. Ritenuti pacificamente sussistenti nel caso di specie la previsione di legge (art. 57 c.p.) e il perseguimento di un fine legittimo quale la tutela della reputazione e dei diritti altrui, oltre che la tutela del potere giudiziario, la Corte si è soffermata sulla verifica della necessità di tale ingerenza in una società democratica.

Al riguardo, dopo aver premesso che la libertà di stampa svolge un ruolo essenziale in una società democratica, la CEDU ha precisato che il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni di interesse generale è tutelato a condizione che essi agiscano in buona fede, sulla base di fatti esatti, e forniscano informazioni «affidabili e precise» nel rispetto dell’etica giornalistica, e che il dovere di controllo gravante sui direttori di testate giornalistiche non viene meno solo perché autore dell’articolo sia un membro del parlamento. Sotto tali profili, quindi, la condanna per diffamazione non poteva dirsi avvenuta in violazione dell’art. 10.
Ciò che la Corte ha ritenuto concretamente lesivo della diritto alla libertà di espressione è stata l’applicazione nel caso di specie di una pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, in quanto avente una portata fortemente dissuasiva, tale da incidere negativamente sulla libertà in parola, e pertanto sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito.

Il caso Ricci c. Italia riguarda un episodio di illecita divulgazione di immagini registrate su apposite frequenze RAI, destinate a comunicazioni interne e alla preventiva selezione dei brani da diffondere.
Anche in questo caso la Corte, ritenuti rispettati i parametri della previsione di legge e del perseguimento di uno scopo legittimo (ravvisato nella protezione della reputazione altrui e delle comunicazioni riservate), si è concentrata sulla verifica della necessità dell’ingerenza nell’altrui libertà di espressione rappresentata dalla condanna, e sulla proporzionalità della sanzione irrogata in relazione allo scopo perseguito. A tal riguardo ha precisato che una pena detentiva inflitta per un reato commesso nel campo della stampa può dirsi compatibile con la libertà di espressione giornalistica garantita dall’articolo 10 della Convenzione soltanto in circostanze eccezionali, come nell’ipotesi della diffusione di un discorso di odio o di istigazione alla violenza. Nel caso di specie, avente ad oggetto la diffusione di un video il cui contenuto non era di natura tale da provocare un pregiudizio importante, l’applicazione della pena detentiva, anche se sospesa, non risultava proporzionata al fine perseguito.

Sempre in tema di art. 10 va segnalata la decisione di irricevibilità emessa nel caso Di Giovanni c. Italia. La vicenda concerne l’irrogazione da parte della sezione disciplinare del CSM di una sanzione nei confronti di un magistrato, per essere questi venuto meno al dovere di discrezione inerente alla qualità rivestita nonché al dovere di lealtà e rispetto nei confronti dei colleghi, rilasciando un’intervista, pubblicata su un settimanale, con la quale contribuiva a diffondere presso l’opinione pubblica voci, poi risultate infondate, su presunte condotte illecite di colleghi, alcuni dei quali già membri del CSM ed esponenti dell’ANM.  . La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso.

Art.1 del Protocollo n. 1 - Protezione della proprietà.
In primo luogo deve essere menzionata la sentenza M. C. e altri c. Italia del 3.9.2013, ove la Corte europea dei diritti dell'uomo ha esaminato il caso di 162 cittadini italiani che avevano lamentato l'impossibilità di ottenere un adeguamento annuale della parte complementare di un assegno di indennizzo loro corrisposto dal Ministero della Salute a seguito della contaminazione accidentale (del virus HIV, dell'epatite B e dell'epatite C) tramite trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati.
La CEDU ha dichiarato, all'unanimità, che vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1, (diritto ad un processo equo), una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà), nonché la violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1.

Nei casi De Luca c. Italia e Pennino c. Italia del 24.9.2013, la CEDU ha affrontato la questione del dissesto finanziario degli enti locali.
I giudici europei - dopo aver effettuato un’ampia disamina della disciplina degli Stati membri in materia e rilevato che soltanto Ungheria e Austria dispongono di istituti simili a quelli previsti dal nostro ordinamento - ha ritenuto la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1, poiché la mancanza di risorse di un Comune, ovvero di un ente pubblico, non può giustificare che questo ometta di onorare gli obblighi derivanti da una sentenza definitiva pronunciata a suo sfavore (nella fattispecie era stata proposta dall’Organo Straordinario di Liquidazione una transazione all’80% del credito, senza corresponsione di interessi e rivalutazione).
Il Governo italiano ha presentato alla Corte richiesta di revisione delle decisioni e, in via subordinata, il rinvio alla Grande Camera.

Sempre in materia di dissesto degli enti locali, si segnala la decisione di irricevibilità nel caso Villani c. Italia del 28.5.2013, per ritardo nella presentazione del ricorso. La Corte ha ritenuto che il giorno da cui far decorrere il termine di sei mesi per la presentazione del ricorso dovesse essere individuato nella data di entrata in vigore della legge 140/2004 (il 13 giugno 2004), momento nel quale era stato impedito alle ricorrenti di proseguire l’azione esecutiva intrapresa contro il Comune di Benevento.

Altre sentenze dichiarative della violazione dell’art.1 del Protocollo n. 1 riguardano i casi di espropriazione indiretta. Nelle decisioni Ventura c. Italia, Musella e Esposito c. Italia, Gianquitti e altri c. Italia, Rubortone e Caruso c. Italia, Rubortone c. Italia e Stea e altri c. Italia, la Corte ha fatto riferimento alla propria giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (si vedano, tra le altre, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, del 30.5.2000; Scordino c. Italia (n. 3) del 17 maggio 2005; Velocci c. Italia, del 18 marzo 2008 per il riepilogo dei principi pertinenti e per uno sguardo generale sulla sua giurisprudenza in materia).
La Corte ha ritenuto che l’ingerenza in questione non sia compatibile con il principio di legalità e che si sia violato il diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti, comportando la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
La riduzione sensibile del numero di decisioni in materia di espropriazioni indirette appare legata ad un’iniziativa della Corte che, nel febbraio 2013, ha inviato al Governo italiano una lista con i rimanenti 105 casi pendenti, già comunicati alle parti.
Il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero degli Esteri ed alla Presidenza del Consiglio, sta esaminando i ricorsi comunicati e valutando caso per caso se formulare proposte di regolamento amichevole che, pur tenendo conto dei criteri indicati dalla CEDU, consentano di evitare una sicura condanna e di limitare il più possibile l’aggravio delle casse dell’erario.

Altra decisione che ha accertato la violazione degli art. 6 e 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione è quella resa nel caso Giuseppe Romano c. Italia il 5.3.2013, ove la Corte ha ritenuto la durata eccessiva di una procedura fallimentare e il ritardo nel recupero sia del credito originario vantato dal ricorrente che di quello sorto a seguito del decreto ex lege Pinto.

Vanno poi segnalate sei decisioni di irricevibilità (Marino e altri c. Italia, Segesta s.a.s. c. Italia, Materazzo e altri c. Italia, Traina c. Italia, Di Pietro e Caruso c. Italia, Boadicea Property Services Co. Limited e altri c. Italia) in materia di vincoli di inedificabilità. I ricorrenti avevano lamentato l’eccessiva durata dei vincoli di inedificabilità apposti ai loro terreni e l’assenza di uno strumento per far valere i loro diritti nell’ordinamento italiano. La Corte - richiamando la sentenza Tiralongo e Carbé c. Italia del  27.11.2012 - ha ricordato la previsione dell’art. 39 del Testo Unico in materia di espropriazioni, che prevede la possibilità di indennizzare i proprietari in caso di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, ed ha concluso per l’irricevibilità dei ricorsi, stante il mancato esaurimento delle vie di ricorso interno.

Il caso Contessa e altri c. Italia, conclusosi con decisione di irricevibilità della Corte, ha preso in esame la vicenda di alcuni ricorrenti i quali lamentavano di aver acquistato un terreno per adibirlo a stabilimento industriale, facendo affidamento sul piano regolatore generale, ma avevano perduto tale possibilità poiché nell'attesa dello strumento urbanistico particolareggiato era intervenuto un vincolo ambientale. La CEDU ha rilevato che i ricorrenti avevano potuto far valere il loro diritto in sede nazionale dinanzi ai giudici amministrativi ed ha affermato che “in un ambito così complesso come quello della pianificazione urbana, gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento nel condurre le loro politiche. Pertanto, in assenza di una decisione manifestamente arbitraria o irragionevole, la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali per quanto riguarda la scelta dei mezzi più idonei per ottenere, a livello nazionale, i risultati perseguiti da tale politica”.

Altre quattro decisioni di irricevibilità (Varesi e altri c. Italia, Rossi e altri c. Italia, Ciotoli e altri c. Italia, Tombesi e altri c. Italia) riguardano dei funzionari in pensione dell’INAIL, che avevano sostenuto l’avvenuta violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 in relazione all’intervento legislativo che mutava il sistema di perequazione delle loro pensioni, passandolo dal regime più favorevole collegato al personale in servizio a quello generale dell’INPS.

Art.2 Protocollo n. 1 - Diritto all’istruzione.
Secondo la decisione della Corte nel caso Tarantino e altri c. Italia del 2.4.2013 la legislazione italiana, che prevede un numero chiuso e il superamento di un esame di accesso per iscriversi alle facoltà di medicina e odontoiatria, non è contraria al diritto all’istruzione sancito dall’art.2 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Art.3 Protocollo n. 1 - Diritto a libere elezioni.
Occhetto c. Italia, decisioni del 12.2.2013 e del 12.11.2013. La vicenda relativa all’attribuzione di un seggio al Parlamento Europeo, portata all’attenzione della Corte da Achille Occhetto, è stata oggetto di due decisioni di irricevibilità. I giudici europei hanno dapprima ravvisato l’infondatezza della doglianza ai sensi dell’art. 6 sulla mancanza di imparzialità del Consiglio di Stato, poiché la norma convenzionale risulta inapplicabile nel caso sia fatto valere un diritto politico. Con la seconda decisione in data 12.11.2013, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto non sussistente la violazione dell’art. 3 del Protocollo n.1.

Art. 4 Protocollo 7 - Ne bis in idem
La decisione di irricevibilità del ricorso Acampora c. Italia ripercorre la questione già esaminata dalla CEDU nel caso Pacifico c. Italia il 20.11.2012. Si tratta delle note vicende Lodo Mondadori e IMI/SIR. Acampora lamentava la violazione dell’art. 6 in relazione alla mancanza di equità del processo e dell’art.4 del Protocollo n. 7 per violazione del principio del ne bis in idem. La Corte, nel dichiarare del tutto infondate le doglianze, ha rilevato la correttezza dei capi d’imputazione contestati al ricorrente e della valutazione delle prove a suo carico. Il secondo motivo, quello del ne bis in idem, è stato respinto poiché i giudici hanno considerato che Acampora fosse stato processato per due episodi di corruzione distinti, commessi in vicende indipendenti (IMI/SIR e Lodo Mondadori).

Nella decisione di irricevibilità Previti c. Italia, anch’essa sui casi IMI/SIR e Lodo Mondadori, la Corte ha esaminato sotto l’aspetto dell’art.6 la dedotta imparzialità dei giudici dei giudici della seconda sezione della Corte di Cassazione, che si erano pronunciati su un ricorso straordinario relativo a una questione preliminare di competenza. I giudici europei non hanno ravvisato alcuna violazione della Convenzione, considerato che - secondo la Corte - la partecipazione di uno o più giudici a una decisione anteriore non legata all’accertamento della colpevolezza non impedisce a detti giudici di prendere parte a uno stadio ulteriore del procedimento.  I giudici di Strasburgo hanno respinto inoltre la tesi secondo cui le norme sulla prescrizione dovrebbero considerarsi sostanziali, ritenendo che le stesse rivestano carattere procedurale e siano, quindi, soggette al principio tempus regit actum. Da ultimo, Previti ha dedotto la questione della violazione del ne bis idem, risolta dalla CEDU in maniera analoga ai ricorsi Acampora e Pacifico.

La decisione di irricevibilità Palazzolo c. Italia del 24.9.2013 riguarda il caso di un cittadino italiano all’epoca detenuto in Thailandia e recentemente estradato in Italia per scontare una condanna definitiva a nove anni di reclusione per partecipazione a Cosa Nostra.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i giudici nazionali abbiano fornito un ragionamento logico e dettagliato in ordine alla credibilità di tutti i pentiti e delle altre prove che corroboravano le loro testimonianze.
Alla luce dell’excursus delle decisioni più rilevanti, va posto in rilievo come nel 2013 la Corte abbia tenuto un atteggiamento meno rigido in relazione ai problemi già noti ed evidenziati da tempo, come quello della durata eccessiva dei processi e della procedura Pinto o quello delle espropriazioni indirette. Su tali questioni, la Corte ha richiesto la collaborazione del Governo italiano, invitandolo a regolare in via transattiva le controversie pendenti e pronunciandosi in un numero di casi assai ristretto.

Dirompenti invece sono state le sentenze pilota emesse dalla CEDU in materia di sovraffollamento carcerario e di rivalutazione dell’assegno erogato ai soggetti contaminati da trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati
Entrambe le decisioni hanno evidenziato carenze note ed evidenti del sistema nazionale, alle quali tuttavia non si era posto rimedio.
I tempi ristretti imposti dalla Corte stanno impegnando in un notevole sforzo (non solo economico) tutto l’apparato statale, che ha il merito di aver colto immediatamente la gravità della situazione (ci si riferisce soprattutto alla questione carceraria) e di essersi immediatamente adoperato per porvi rimedio.

Da ultimo si segnala la sentenza Varvara c. Italia, che, pur essendo priva di immediate e dirette conseguenze sul sistema processuale italiano, pone con urgenza il problema della revisione della disciplina della confisca urbanistica e/o del regime della prescrizione.