Senato della Repubblica - Audizione della ministra Cartabia davanti alla Commisione per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza - 8 febbraio 2022

aggiornamento: February 8, 2022


Senato della Repubblica - Audizione della ministra Cartabia davanti alla Commisione per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza

 

 

Rivolgo il mio saluto alla Presidente, Senatrice a vita, Liliana Segre
Saluto il Vice Presidente Senatore Francesco Verducci
Saluto tutti componenti della Commissione

Introduzione

Innanzitutto, desidero esprimere sincera gratitudine alla Senatrice Segre per avermi rivolto personalmente questo invito.

Con lei ho potuto vivere una delle giornate più intense di quest’anno di servizio al Ministero della giustizia. Abbiamo visto, abbiamo visitato - in silenzio - il binario 21 nei sotterranei della stazione centrale di Milano. Sono stata da lei accompagnata fino alla soglia di quel vagone, da cui – tredicenne – partì insieme al padre, verso l’“ignota destinazione”, verso il campo di sterminio.

E poi, solo dopo aver visto e visitato quei luoghi – e, lei rivissuto; io ascoltato – quei momenti drammatici, abbiamo insieme a lungo dialogato sul senso della giustizia, proprio nel luogo della massima ingiustizia. Una visita, quella al binario 21, che dovrebbe essere proposta a tutti i ragazzi nelle scuole per fare memoria e per riflettere.

Per fare memoria, dove la memoria non è solo un pensiero all’indietro, ma «materialità presente» (R. Guttuso).

E per riflettere, a partire da quell’imponente scritta che ci accoglie al binario 21: INDIFFERENZA.

Indifferenza: questo è il punto da cui vorrei partire per la nostra riflessione sui discorsi d’odio e sui reati d’odio. Quegli orrori, quello sterminio, quell’abominio che pochi giorni fa abbiamo ricordato nel “Giorno della memoria” ebbero come complice un clima culturale fatto di parole dette e di parole non dette da tanti, dalla gente comune. Parole di invidia, discorsi d’odio, silenzi e gesti di indifferenza fanno tutti parte di una gamma di espressioni capaci di “normalizzare” il male incipiente – banalizzandolo come ebbe a dire la Arendt - e coltivando un ambiente culturale pronto ad assistere al peggio. Parole e silenzi che hanno alimentato una cultura segnata dalla logica amicus-hostis (C. Schmitt), amico nemico, teorizzata ai massimi livelli, che ha permeato tutto il clima cultura di un’epoca, disarmando ogni forma di resistenza alla «soluzione finale».

Per questo il lavoro di una Commissione come questa è di inestimabile valore: anzitutto perché è un argine all’indifferenza, tenendo viva l’attenzione su un problema che appartiene gravemente anche al nostro tempo.

Dunque, anzitutto vorrei ringraziarvi per il lavoro prezioso che svolgete.

Nel breve tempo che abbiamo a disposizioni vorrei svolgere qualche riflessione in quattro punti:

  1. Vorrei richiamare la gravità del problema
  2. Tratteggiare il quadro del diritto europeo e illustrare le riforme in fase di elaborazione
  3. Offrire qualche dato sull’applicazione delle norme italiano in materia di reati d’odio
  4. Concludere sulla pluralità degli strumenti da mettere in campo: non solo sanzione penale, ma anche cultura, educazione, e – soprattutto - giustizia riparativa

1. La gravità del problema

I fatti di cronaca ci raccontano continuamente di episodi di espressioni di odio frequenti e gravi. Ricordiamone alcuni, nella consapevolezza che ad emergere è solo una piccola percentuale di ciò che accade nella vita sociale e nella vita sui social: due adolescenti in Toscana insultano un coetaneo perché “ebreo”. Un ventenne è vittima di stalking a Ravenna perché omosessuale, come è stato denunciato dalle comunità Lgbti. Una infermiera cattolica è costretta a dimettersi da un ospedale londinese per la croce al petto. Senza numero sono i casi di donne musulmane che riferiscono di discriminazioni per il velo che indossano. E poi il vento dell’antisemitismo, tornato da tempo a soffiare in tutta Europa. E l’Italia non ne è esente: svastiche su muri e porte, e perfino su una bara.

Nella “cultura dell’indifferenza” – stigmatizzata ancora nei giorni scorsi anche da Papa Francesco - tutto questo è oggetto di letture o ascolto distratto e scivola via velocemente, nell’incuranza. Come velocemente si è allontanata dalla nostra percezione la memoria di crimini atroci, come quello del professore Samuel Paty decapitato due anni fa da un jihadista ceceno in Francia, per aver mostrato in classe alcune vignette satiriche su Maometto. O il delitto, ancora in Francia, di Mirelle Knoll, una anziana donna ebrea sopravvissuta all’Olocausto, ma uccisa da giovani sbandati, che volevano rapinarla, spinti dal pregiudizio che “gli ebrei sono tutti ricchi”.

L’elenco dei casi potrebbe proseguire ancora molto a lungo, perché -come si legge nell’ultimo rapporto disponibile della Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa - "l'Europa sta affrontando una realtà scioccante: i crimini di odio stanno aumentando a un ritmo allarmante". Nel 2020, secondo la FRA, Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali, sono stati 3.520 in Europa i casi di antisemitismo denunciati: mille di più quelli stimati. 101 in Italia quelli considerati “ufficiali”.

Rom, musulmani, migranti ed ebrei – secondo ricerche dell’agenzia FRA citate in un dossier della Commissione europea per i prossimi vertici – sono le minoranze più spesso bersaglio di discorsi d’odio. Esiste però una significativa carenza di dati, segnalata dalle stesse agenzie comunitarie: solo minime percentuali di vittime denunciano le aggressioni subite, per poca confidenza con i sistemi giudiziari; per scarsa consapevolezza sociale del fenomeno o perché non accompagnate anche psicologicamente in questo percorso.

Un quadro allarmante, che diventa ancor più fosco se si analizzano i dati sui post rimossi dalle piattaforme social.

Le parole d’odio, le ingiurie gratuite, le offese, gli oltraggi, le invettive contro gruppi sociali più vulnerabili e oggetto di pregiudizio sono già in sé e per sé una grave violazione della dignità della persona umana.

Ma l’odio, oltre che offesa alla dignità umana diventa anche aggressione fisica, diventa molestia sessuale, diventa violenza, diventa morte. La cosiddetta piramide dell’odio si sviluppa a partire da atti di pregiudizio e bullismo, si sviluppa attraverso condotte discriminatorie, sino a giungere alla violenza.

Per questo il nostro ordinamento condanna sia il discorso d’odio in quanto tale (art. 604 bis del codice penale – propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica o religiosa), sia i reati aggravati da motivazioni di odio (art. 604 ter cp – Circostanza aggravante quando un reato è commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso).

Quel che c’è in gioco nei discorsi d’odio è il rispetto della persona, della sua integrità fisica e della sua dignità.

La dignità umana, cioè quel meta-valore su cui tutto il mondo è stato ricostruito dopo le macerie della seconda guerra mondiale e dell’età dei totalitarismi.

La dignità umana, cioè il fondamento e la sintesi di tutti i diritti della persona. La dignità umana, cioè il cardine della nostra convivenza civile, come ha efficacemente sottolineato il Presidente della Repubblica nel suo messaggio al Parlamento in occasione del suo secondo insediamento, qualche giorno fa. E “dignità – per usare le sue parole – è anche opporsi al razzismo e all’antisemitismo”.

 A buon titolo l’oggetto della vostra indagine si muove su più direttrici: l’impatto dei nuovi media e la valutazione delle forme di auto regolamentazione delle piattaforme; la linea europea sul contrasto all’hate speech; l’apporto che istruzione e formazione dell’intera società civile possano dare.

Un’impostazione – permettetemi di sottolinearlo – che condivido pienamente. Il clima d’odio nella nostra epoca va considerato alla luce della potenza dei social e va affrontato in chiave transnazionale. Per questo, occorre un approccio integrato, che utilizzi lo strumento penale come elemento di una strategia complessa che passi attraverso l’educazione, la cultura, la regolazione dei media e altri strumenti di prevenzione.

Questo è stato esattamente il contenuto del vertice informale GAI, dei Ministri della Giustizia e degli affari interni dell’Unione europea, che si è svolto venerdì scorso, 4 febbraio 2022, a Lille sotto la presidenza francese.

In quel contesto si è parlato di una proposta della Commissione di estendere i reati europei ex art. 83 del Trattato per includervi i discorsi d’odio, come dirò meglio più avanti, ma abbiamo anche interloquito con i rappresentanti delle principali piattaforme – Google, Meta mentre Twitter non si è presentata – per sviluppare azioni integrate.

Permettetemi qui di sottolineare la centralità del mondo online, che tanto contribuisce ad esasperare il tema dei discorsi d’odio e dei reati d’odio, come ogni giorno possiamo constatare. Nel tempo della pandemia abbiamo passato più tempo connessi online i dati dicono che le aggressioni, verbali e fisiche, sono esponenzialmente aumentate ad esempio contro i disabili e contro le giovani donne.

Credo che a questo proposito occorra superare l’idea che la rete sia uno «spazio neutrale», e fare i conti con la potenza degli algoritmi, che con modalità poco trasparenti, tendono ad alimentare il fenomeno delle cosiddette echo chambers. La rete non è una lavagna bianca, ma al contrario indirizza il nostro pensiero e di questo dobbiamo essere consapevoli.

Inoltre, bisogna superare una concezione della rete come «spazio anarchico» dove ognuno può agire ed esprimersi dietro lo scudo dell’anonimato, che aumenta la distanza dall’altro, disinibisce ed esonera da ogni forma di responsabilità.

Tendenzialmente ognuno ritrova online solo opinioni simili alle sue, in un ripetersi martellante delle proprie opinioni, e resta imprigionato in un eco che rimbomba nei suoi pensieri. Questo è il paradosso di internet e del mondo dei social: uno spazio di libertà – un libero mercato delle idee – accessibile e gratuito, che però tende inesorabilmente a diventare il luogo delle distorsioni cognitive, delle echo chambers, dei confirmation bias, dei groupthink in cui si rimane più o meno consapevolmente imbrigliati e intrappolati. La società aperta all’autentico dibattito plurale, condizione indispensabile di una vera democrazia, viene frantumata nella polarizzazione culturale, nelle estremizzazioni chiuse su se stesse, nel conformismo omologante dei propri gruppi di riferimento, che sfociano sempre più frequentemente nell’aggressività verso l’«altro».

2. Il quadro normativo europeo

L’ordinamento europeo già è intervenuto da tempo sui temi che ci interessano con una decisione quadro del 2008 (2008/913/GAI), che stabilisce che le gravi manifestazioni di razzismo e xenofobia devono essere puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive in tutta l'UE. Le norme contenute in questa decisione quadro richiedono agli stati membri di prevedere sanzioni penali per contrastare l’incitamento all’odio per motivi di razza, colore della pelle, religione, origine nazionale o etnica.

Al di fuori di questi casi, però, non esiste armonizzazione delle normative nazionali: piuttosto i singoli stati membri offrono differenti risposte. Ad esempio, 20 stati membri hanno norme penali per l’incitamento all’odio per orientamento sessuale, 17 per motivi di genere, 14 per motivi di disabilità, 6 per motivi di età. 8 Stati membri hanno definito il reato l’incitamento all’odio senza specificarne i motivi, in modo da proteggere qualunque gruppo minoritario.

Lo scorso 8 dicembre la Commissione europea ha presentato un’iniziativa finalizzata ad estendere l'elenco dei reati dell'UE di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per includervi i reati di incitamento all'odio ed ai crimini ispirati dall'odio, a causa della razza, della religione, del genere o dell’orientamento sessuale. Si tratta di un segnale davvero forte, perché l’UE ha una competenza limitata in materia penale e interviene in questo ambito solo a fronte di forme di «criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni» (art. 83). Ad oggi sono reati UE quelli di terrorismo, tratta degli esseri umani, sfruttamento sessuale, corruzione, criminalità organizzata.

Insomma, se la proposta della Commissione venisse approvata dagli Stati membri, i reati d’odio sarebbero equiparati ad altri gravissimi reati, con la stessa dimensione transnazionale, da perseguire in modo uniforme in tutto il territorio UE.

L’Unione vuole così affermare che i reati d’odio sono incompatibili con i diritti fondamentali della persona e con i valori su cui poggia l’Unione europea che sono elencati nell’art. 2 TUE. Ricordiamolo:

«L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

Ben si comprende, dunque, la ragione per cui l’UE si faccia promotrice di una iniziativa per contrastare il dilagare dei discorsi d’odio.

Da un punto di vista procedurale, il progetto della Commissione europea richiede due fasi:

nella prima - quella in cui ci troviamo adesso – il Consiglio è chiamato ad approvare la proposta della Commissione all’unanimità di tutti gli Stati membri (cosa nient’affatto scontata) – e deve essere poi affiancato da un’approvazione del Parlamento europeo.

Superato questo scoglio, si apre una seconda fase, in cui la Commissione può presentare una proposta di direttiva da approvare, in co-legislazione, dal Consiglio e Parlamento con una maggioranza qualificata.

Riparleremo di questa proposta nel prossimo vertice GAI previsto per i primi di marzo dove speriamo di poter fare dei passi avanti.

Questa è l’iniziativa più importante attualmente in corso, ma che deve essere letta alla luce di un pacchetto di ulteriori attività che meritano di essere rapidamente ricordate.

Per quanto l’odio on line, di fondamentale importanza è il negoziato sulla normativa europea sui servizi digitali (Digital Services Act). È una normativa molto ampia, di grandissima rilevanza ed è diretta a disciplinare gli obblighi dei servizi digitali che fungono da intermediari. Si fonda su un principio fondamentale: ciò che è illecito offline deve essere illecito anche online.

È sulla base di questo stesso principio che la Commissione si è mossa già nel 2016 con l’approvazione del Codice di condotta volontario rivolto ai grandi di internet, la cui attuazione viene valutata attraverso un regolare monitoraggio. Facebook, YouTube, Tik Tok e altri hanno aderito, ma, come ha detto il commissario Reynders, “ora dobbiamo accelerare” per rendere più efficace il contrasto a un fenomeno che sta dilagando, con tutta la potenza diffusiva e pervasiva dei social. E in questa partita, il coinvolgimento delle piattaforme è decisivo.

Finora l’applicazione del codice di condotta ha prodotto buoni risultati e sarà supportata dal Digital Service Act.

Nel 2021 i service provider, che hanno scelto di aderire al Codice, hanno controllato l’81% dei contenuti segnalati come illegali nell’arco di 24 ore, procedendo al blocco degli account nel 62,5% dei casi.

L’ostacolo maggiore che i service providers incontrano per intervenire a rimuovere contenuti illeciti o a bloccare account pericolosi deriva dal fatto che la maggior parte di essi è vincolata al rispetto della legislazione americana, avendo la loro sede legale oltreatlantico. Lì il primo emendamento della Costituzione, come costantemente interpretato dai giudici e in particolare dalla Corte suprema impedisce di apporre limiti la libertà di espressione.

Anche nel nostro ordinamento occorre calibrare attentamente l’intervento della legge penale per evitare il rischio che diventi una forma indebita di limite alla libertà di espressione. La nostra tradizione mal sopporta i reati d’opinione, e a buon diritto.

Tuttavia, la tradizione europea è meglio disposta ad ospitare il contrasto al discorso d’odio attraverso il diritto penale, perché la tutela della libertà di espressione – come ogni altro diritto individuale - incontra sempre l’argine del rispetto della dignità umana, mentre nella tradizione americana la freedom of speech non tollera compressioni e interferenze.

Altre criticità per contrastare i discorsi d’odio online riguardano l’acquisizione delle prove elettroniche da parte delle autorità giudiziarie. Accade di frequente che - nei casi in cui i dati sono conservati da provider con sede negli Stati Uniti - i gestori rifiutino di fornire informazioni, perché le richieste sono valutate alla luce della normativa statunitense e in particolare del primo emendamento.

Le procedure di assistenza giudiziaria internazionale inoltre richiedono spesso tempi lunghi, con esiti incerti. Proprio in considerazione di tali difficoltà, vi è l’urgenza dell’adozione del pacchetto normativo sulle prove elettroniche (E-evidence), già da tempo all’esame del Consiglio dell’UE, per stabilire con chiarezza gli obblighi dei gestori delle piattaforme digitali che offrono servizi nell’Unione europea. Su questo punto c’è una divergenza di vedute tra Parlamento europeo e la Commissione, che gradualmente però si sta riavvicinando.

Per riassumere, l’Unione europea sta agendo su una pluralità di fronti per rendere più efficace la lotta ai reati d’odio. Accanto alla decisione quadro del 2008 e al Codice di condotta volontario del 2016, vi è ora la proposta di modifica dell’art. 83 del TFUE, che potrà aprire la strada a una armonizzazione del diritto in tutta l’Unione attraverso una direttiva. Non meno rilevanti però sono i negoziati per la approvazione del Digital Service Act e della direttiva e-evidence, che potranno offrire nuovi e ulteriori strumenti per contenere i discorsi d’odio online.

Queste sono le principali iniziative europee che il Ministero della Giustizia segue da vicino, senza tralasciare il fatto che la delegazione permanente del Ministero a Bruxelles è coinvolta in altri tavoli rilevanti per i temi che ci interessano: quello per il Piano d'azione dell'UE contro il razzismo,, la Strategia per combattere l'antisemitismo, quella per i diritti delle vittime, delle persone con disabilità, per l’uguaglianza LGBTQ-I-Plus, per la parità di genere.

Insomma, tanti fronti per un unico impegno: la costruzione di una società sempre più plurale, aperta, accogliente verso tutti.

Nella stessa direzione, il Ministero della Giustizia, in collaborazione con l’Ufficio contro la rimozione delle discriminazioni (UNAR), partecipa a progetti che hanno portato alla realizzazione di un Osservatorio per l’individuazione dei discorsi d’odio online. E sempre insieme ad UNAR è attualmente in corso il Progetto REASON, con l’istituzione di una Cabina di Regia Nazionale per la lotta ai crimini e ai discorsi d’odio.

3. La normativa sui reati d’odio alla prova della sua applicazione concreta

Dunque, non è solo con il diritto penale che si sta agendo a livello nazionale ed europeo contrastare le manifestazioni d’odio, che affondano le loro radici in profondità. Contro i discorsi d’odio non si può puntare solo sulla repressione, ma bisogna anche “educare, prevenire e riparare”.

A questo proposito permettetemi di offrire qualche riflessione derivante proprio dall’applicazione delle norme penali vigenti nel nostro ordinamento e dai dati che emergono dall’osservazione della giurisprudenza in questo ambito.

Come ho accennato poco sopra, l’ordinamento italiano prevede due principali disposizioni penali: l’art. 604 bis, che punisce la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e l’art. 604 ter che configura una aggravante, quando un reato è determinato da finalità di discriminazione o odio razziale, etnico, nazionale, religioso.

L’introduzione di queste fattispecie penali però – come non di rado succede – non assolve in pieno all’auspicata funzione di deterrenza. E’ la realtà a dirlo, con l’aumento esponenziale dei discorsi d’odio, a fronte invece di un esiguo numero di procedimenti giudiziari.

Qualche cifra: tra il 2016 e il primo semestre 2021, i procedimenti iscritti non superano le 300 unità tanto nella forma di propaganda e istigazione, quanto in quella dell’aggravante. Le iscrizioni sono concentrate in pochi distretti, soprattutto del nord Italia. E le percentuali maggiori si registrano nelle grandi di città di Roma (12,62% al primo semestre del 2021) e Milano (4,85%).

Guardando ai flussi dei definiti dalle sezioni GIP/GUP e dibattimentali si può osservare che:

- nell’80% dei casi l’iscrizione è definita per archiviazione;

- nei pochi casi di rinvio a giudizio prevale la condanna (circa il 40%); il resto si divide tra assoluzioni e non doversi a procedere.

- la maggior parte dei procedimenti per altri reati aggravati dal 604 ter cp si risolve con l’inizio dell’azione penale, ma appena la metà di questi si conclude con una condanna aggravata.

Sono numeri davvero esigui che suggeriscono due riflessioni: la prima è che il livello di denunce è davvero molto basso.

In secondo luogo, guardando agli esiti dei procedimenti, è significativo rilevare che i casi di archiviazione costituiscono la maggior parte. Questo evidenzia quanto sia difficile per il giudice stabilire che una data espressione configura tra propaganda/istigazione all’odio e ravvisare un nesso di causalità tra la parola e la commissione di atti di discriminazione o violenti.

Questi dati confermano che il diritto penale serve, perché stigmatizza determinati comportamenti, ma non basta. Per contenere questo tipo di fenomeni, oltre al diritto penale serve educare, prevenire, riparare. E anche la giustizia penale può dare un contributo innovativo, più incisivo, più costruttivo della semplice repressione detentiva.

Il carcere, la detenzione, specie se la condanna prevede un tempo di reclusione relativamente breve – come spesso accade per questo tipo di reati - non sempre aiuta il percorso rieducativo del condannato, come la Costituzione esige e come questo tipo di reati reclama. Lo ha osservato esplicitamente anche la Corte costituzionale in una decisione recente: in caso di pene detentive brevi – cito - «difficilmente può essere attuato un programma rieducativo realmente efficace; allo stesso tempo, quel periodo di detenzione potrebbe essere abbastanza lungo per determinare gravi conseguenze dal momento che l’ingresso in carcere provoca il contatto con persone condannate per reati assai più gravi e, in generale, con subculture criminali» (sent. n. 28 del 2022).

Insomma, occorre riflettere su quale tipo di sanzione penale vogliamo per questi gravi fatti, che giustamente abbiamo qualificato come reati: vogliamo una sanzione che aiuti ad estirpare la radice dell’odio, del pregiudizio, della rabbia, della aggressività o vogliamo una sanzione che esponga il detenuto al rischio della radicalizzazione?

4. La giustizia riparativa

Credo che nell’ambito che ci impegna in questa conversazione occorrerebbe prendere in seria considerazione le enormi potenzialità della giustizia riparativa.

La giustizia riparativa considera il reato come una offesa alla persona, prima ancora che come violazione di una norma. Per questo mette al centro la vittima e si basa su percorsi che permettono alla vittima e all'autore del reato, se vi acconsentono liberamente, di incontrarsi alla presenza di un terzo imparziale per ricostruire ciò che il reato ha distrutto.

La giustizia riparativa chiede al trasgressore di assumersi tutta la sua responsabilità di fronte alla vittima e alla comunità, attraverso incontri liberamente concordati con l’aiuto di un terzo.

Non si tratta di uno “strumento di clemenza”, né esprime un “pensiero debole”. Al contrario, è una giustizia che si fa carico della possibilità di domare la rabbia della violenza e di ricostruire legami, spezzati dal reato. Al centro della giustizia riparativa, che costituisce una parte importante della legge delega sul processo penale approvata negli scorsi mesi in Parlamento, c’è sempre un incontro: l’incontro tra l’autore del reato e la vittima.

Se ci pensate, la disponibilità all’incontro a guardare in faccia l’altro è la vera radice dei discorsi d’odio, che sgorgano dal non riconoscimento dell’altro. Portare l’autore di un crimine, specie di un crimine d’odio, a “toccare” le conseguenze del suo gesto guardando in faccia la sua vittima, significa chiedergli di assumersi tutte le sue responsabilità anche gettare un seme perché non torni a ripeterlo.

Tutto questo vale ancor più nel caso dei minori.

La giustizia riparativa può davvero liberare gli autori di reato, ma anche e soprattutto le vittime, dalle conseguenze dell’odio. Liberarli, con quella libertà che interrompe la spirale dell’odio e della violenza e che proprio la Senatrice Segre ci ha testimoniato quando, davanti a una SS ad Aushwitz, decise di non raccogliere l’arma che era caduta e, come ci ha detto con parole per me indimenticabili, «in quel momento sono diventata la donna libera che sono».

Mi permetto dunque di concludere consegnando a questa Commissione questo spunto da esplorare circa i possibili benefici che la giustizia riparativa può portare anche al nostro impegno per fermare i discorsi d’odio e i reati d’odio nella nostra società.

Ma forse, per sviluppare questo spunto, occorrerà ascoltare chi la giustizia riparativa la conosce, perché la vive e la pratica quotidianamente.

Per comprendere la giustizia riparativa, così come per comprendere a fondo il fenomeno dell’odio, occorre ascoltare i testimoni.

Grazie