Audizione della Ministra - Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere - 10 giugno 2021

aggiornamento: June 10, 2021

 

Camera dei Deputati

 

 

Gentilissimo Presidente, senatore Nicola Morra; Gentilissimi senatori e deputati, componenti della Commissione parlamentare antimafia

Permettetemi di introdurre quest’audizione - che considero un appuntamento di estrema importanza nell’ambito delle funzioni che mi sono state affidate come Ministro della Giustizia - ricordando l’intervento solenne del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dall’aula bunker di Palermo lo scorso 23 maggio. Cito le sue parole: “la mafia non è stata ancora sconfitta”; “è necessario tenere sempre l’attenzione alta e vigile da parte dello Stato". Con questo spirito, mi accingo ora a tratteggiare – con la necessaria sintesi richiesta dal tempo a disposizione - alcune delle linee dell’azione per la parte che rientra nelle competenze del ministero della Giustizia, senza dimenticare – è bene ribadirlo in ogni sede – che l’Italia può fregiarsi di avere una normativa di qualità elevatissima, ammirata ed emulata da altri Paesi e in gran parte costata molto cara ai suoi migliori servitori.

La riflessione che ci accingiamo a compiere oggi richiede di tenere conto del contesto, delle sue peculiarità e dei suoi specifici rischi. L’attuale contingenza economica e sociale ritrae un Paese sulla soglia di una fase di rilancio, dopo lunghi mesi di stallo dovuti, come tutti ben sappiamo, alla pandemia. Occorre investire tutte le energie e le risorse necessarie perché il sostegno all’economia nazionale proveniente dai fondi europei e da quelli nazionali non si trasformi mai in un indebito arricchimento di alcuni. La criminalità organizzata, lo sappiamo, è attratta dalle facili sorgenti di ricchezza e di denaro: non possiamo consentire che i fondi del Recovery finiscano in mani sbagliate né possiamo permetterci che questa straordinaria occasione di rinascita sia inquinata da interessi illeciti.

Sotto questo profilo non si può non rimarcare come l’istituzione della Procura europea - EPPO - e il suo effettivo avvio a partire dal 1 giugno scorso offrano un nuovo strumento fondamentale per il contrasto ai reati finanziari, alle frodi fiscali e a tutte le forme di uso illecito di finanziamenti in dimensione europea. Tra le prime attività a cui mi sono dedicata dal mio insediamento al Ministero della giustizia vi è stata proprio quella di portare a termine, per ciò che era nelle mie competenze, l’attuazione delle normative europee, che ancora attendevano alcuni passi decisivi.
In questi primi giorni di attività della Procura europea, sono già 7 i procedimenti registrati da Eppo per l’Italia; 162 complessivamente quelli di tutti i 22 Paesi europei.

Sappiamo bene come anche le frodi siano spesso reati spia di interessi del crimine organizzato. Non a caso il primo a comprendere la necessità di protezione degli interessi finanziari dell’Europa è stato - con grande lungimiranza – proprio Giovanni Falcone, che ne parlò già nel lontano 1991.

Nell’ambito della nuova struttura restano molti aspetti da definire proprio sugli incroci tra criminalità economica e criminalità di stampo mafioso – e so bene che questo è un punto di preoccupazione per alcuni. In proposito, tuttavia, va richiamato l’Accordo di Cooperazione tra la Procura Europea e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo siglato il 24.5.2021, sul presupposto che è nel comune interesse “…facilitare la cooperazione e rendere più efficace l’attività di contrasto alla criminalità organizzata”.

L’Italia ha sempre avuto anche un ruolo decisivo nella cooperazione giudiziaria a livello europeo. Questo impegno, da protagonisti, continuerà ad essere coltivato, tanto più in questo tempo in cui lo sviluppo le attività dell’Unione in questo ambito si stanno intensificando, come ho avuto modo di constatare a seguito del più recente Consiglio GAI lo scorso 7 giugno a Lussemburgo.

In proposito, segnalo che la Commissione Europea ha lanciato uno studio per verificare se la decisione quadro sulla criminalità organizzata (2008/841/GAI) del 24 ottobre 2008 possa essere ritenuta ancora idonea allo scopo o debba essere aggiornata. Questa iniziativa si collega alla diffusione di un documento (del 14 aprile 2021) sulle “nuove strategie dell’Unione in materia di crimine organizzato”, che in particolare individua nella data retention e nella e-evidence i temi chiave.

È sotto gli occhi di tutti, infatti, che le nuove tecnologie costituiscono una frontiera da monitorare attentamente nella lotta al crimine organizzato, anche di origine straniera: sia per i rischi che esse comportano – facilitando l’azione transfrontaliera dei gruppi criminali – sia per le potenzialità di indagine che essi offrono. E in quest’ambito i progetti in discussione a livello europeo per la regolazione del mondo digitale – quali il digital services act e il progetto sulla e-evidence - costituiscono un privilegiato terreno azione.

Alla luce di quanto premesso rispetto al contesto, nazionale ed europeo, vorrei ancora sinteticamente toccare i seguenti aspetti.

  1. La dimensione internazionale del contrasto alle mafie
  2. Gli interventi nel settore agroalimentare
  3. Le misure contro la corruzione
  4. Il fenomeno mafioso e le riforme del processo penale
  5. L’esecuzione della pena per i delitti di criminalità organizzata, anche alla luce delle recenti evoluzioni della giurisprudenza costituzionale
  6. Le misure di prevenzione e l’aggressione ai patrimoni illeciti
     
  1. La dimensione internazionale

Da decenni, l’Italia si è posta all’avanguardia nel contrasto alla criminali-tà organizzata in ambito internazionale e il primo a capirne la necessità fu, di nuovo, Giovanni Falcone. Falcone osservava con attenzione i fatti e da lì costruiva con creatività nuove, efficaci strategie.

Oggi più di allora lo spazio globale rappresenta lo scenario con cui il nostro ordinamento deve in misura crescente confrontarsi.

A questo proposito, tra i fori internazionali cui il Governo partecipa, vorrei citare, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo nel 2000, meglio nota come Convenzione di Palermo, che da poco ha celebrato il suo 20° anniversario (Vienna, Ottobre 2020).
In quella occasione si sono registrati due importanti sviluppi.

Il primo è costituito dalla approvazione di una Risoluzione che prende il nome di Risoluzione Falcone, con cui si potenzia il contrasto alla dimensione economica della criminalità e si fa chiaro riferimento alla cooperazione globale contro le conseguenze socio-economiche della pande-mia e l’infiltrazione mafiosa nel mondo imprenditoriale.
Con il secondo si avvia la concreta operatività del Meccanismo di revisione, strumento di valenza fondamentale, finalizzato al controllo dell’attuazione, nell’ordinamento di ciascuno Stato membro, degli obblighi assunti con la Convenzione.

Tale meccanismo si articola in un processo di peer review da parte di, e nei confronti di, altri Paesi, cui l’Italia partecipa nella duplice veste di Paese valutato (da parte della Finlandia e di Capo Verde) e di Paese valutatore (nei confronti della Svezia e del Benin).

Ritengo che questo meccanismo di riesame, per la verifica dell’attuazione della Convenzione e dei suoi protocolli, consentirà l’individuazione e l’eliminazione di vuoti normativi, che permettono alle organizzazioni criminali “in movimento” di sfruttarli, e stimolerà l’affinamento delle legislazioni nazionali di attuazione, oltre che un ulteriore riavvicinamento delle legislazioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata.

Ai fini del compiuto svolgimento del meccanismo di riesame, il Ministero della Giustizia ha chiesto utili indicazioni a ciascun ufficio giudiziario sulle “buone prassi” (in termini di tecniche investigative e/o protocolli organizzativi) sviluppate nelle attività di perseguimento di fenomeni di criminalità organizzata transnazionale, che meritano una specifica segnalazione, e sugli strumenti di cooperazione giudiziaria con altri Paesi eventualmente utilizzati.

Quanto al settore della cooperazione giudiziaria, il Ministero della Giustizia tratta le procedure di cooperazione giudiziaria afferenti a reati di criminalità organizzata, oltre che di terrorismo, con la massima accuratezza.

Può qui richiamarsi la qualificata attività svolta dal Dicastero nell’ambito delle diverse procedure attive di estradizione promosse nei confronti di latitanti per reati di criminalità organizzata, tra le quali in particolare vanno citate quelle instaurate con gli Emirati Arabi Uniti (sia pure con esiti ancora non soddisfacenti, dipendenti dall’atteggiamento che possiamo, senza infingimenti, definire non collaborativo dell’Autorità richiesta) e, con maggior successo, con il Brasile (si ponga mente, al riguardo, ai recentissimi casi riguardanti Rocco Morabito, considerato il secondo latitante più pericoloso dopo Matteo Messina Denaro, sulla cui latitanza – è bene ricordarlo – proseguono le inchieste, e il narcotrafficante Vincenzo Pasquino. Per Morabito, il Ministero ha appena inoltrato domanda formale di estradizione; a breve lo farà anche per Pasquino).

A ciò si aggiungono anche i rapporti di coordinamento con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia - istituito presso il Ministero dell’Interno – per le procedure attive di estradizione e di espulsione amministrativa avviate ai fini della consegna dei latitanti di ‘ndrangheta rifugiatisi in Canada e Australia.
 

  1. Gli interventi nel settore agroalimentare

Il Governo è di recente intervenuto sulla disciplina che regola i presidi penali nel settore agroalimentare. Già tema di un serio approfondimento, svolto da una commissione presieduta dal procuratore Giancarlo Caselli, il problema dei reati in ambito agroalimentare è divenuto di ancor più urgente attualità, per gli effetti della pandemia sull’intero comparto e per i consolidati interessi del crimine organizzato in questo cruciale settore economico.

Vanno ricordate, in questa prospettiva, le norme che abbiamo urgentemente fatto introdurre appena insediati (art. 2 del dl n. 42 del 22 marzo 2021, convertito con L. 71/2021) per evitare l’effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo di cui alla legge n. 283/1962 – e di altre disposizioni complementari -, abrogazione che si sarebbe realizzata con l’entrata in vigore dell’art. 18 del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021, i cui effetti di generale depenalizzazione sono stati tempestivamente scongiurati.

È peraltro il caso di sottolineare che l’abrogazione della legge n. 283/1962, oltre a sguarnire di tutela un settore particolarmente esposto, avrebbe determinato una sostanziale amnistia e si sarebbe posta tra l’altro in frontale controtendenza rispetto a quanto previsto dal disegno di legge n. 601, recante nuove norme in materia di illeciti agroalimentari, tuttora in discussione al Senato[1].

Al momento la legge n. 283/1962 continuerà a costituire il primo fronte di tutela penale della filiera agroalimentare rispetto alle ulteriori previsioni delittuose previste dal codice e dalla legislazione complementare, in attesa di un più compiuto intervento legislativo sulla materia.
 

  1. Le misure contro la corruzione

Di fondamentale importanza resta sempre il contrasto alla corruzione, che rappresenta da tempo ormai uno dei principali canali di ingresso della criminalità organizzata (segnatamente di stampo mafioso) nella gestione delle risorse pubbliche e nella economia legale.

Al riguardo, mi limito a richiamare gli esiti del lungo percorso impegnato dal nostro ordinamento per dotarsi di un compiuto quadro di strumenti investigativi e norme incriminatrici perfettamente conformi agli standard richiesti dalle convenzioni internazionali, oltre che di un insieme di strumenti di natura preventiva, prima tra tutte, l’Autorità nazionale anticorruzione, i cui poteri di indirizzo e vigilanza “non saranno intaccati”, come di recente sottolineato da Palazzo Chigi. In proposito, preziosi spunti arriveranno venerdì 18, dall’ascolto della relazione annuale dell’Anac, che svolge una importante attività di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni e di vigilanza nei contratti pubblici, specie nei settori più esposti.

  1. L’attenzione alle peculiarità del fenomeno mafioso nell’ambito delle riforme del processo penale

Sul piano processuale, l’impegno del Governo è stato sin dall’inizio del suo mandato quello di farsi promotore di una riforma del processo penale ispirata ai valori della celerità e della efficienza: la tempestività della risposta della giustizia è un fattore essenziale per l’effettiva implementazione di misure efficaci di contrasto alla criminalità organizzata. A questo scopo in data 16.3.2021 è stata nominata una Commissione di studio presieduta dal dott. Giorgio Lattanzi, che di recente ha depositato la relazione finale e sulla cui base il Governo ha elaborato alcune proposte da presentare in parlamento al più presto.

La Commissione di studio nell’ambito di tutti i suoi lavori ha sempre mantenuto una specifica attenzione alle peculiarità proprie delle investigazioni relative ai reati di criminalità organizzata.

A mero titolo esemplificativo, può ricordarsi la proposta che il termine di durata per le indagini preliminari sia aumentato a un anno e sei mesi quando si procede per taluno dei delitti indicati nell’art. 407 comma secondo c.p.p. (tra cui, assieme ad altri di ‘contesto mafioso’, rientra anche l’art. 416 bis c.p.), con possibilità di una proroga per un tempo non superiore a sei mesi nel caso di complessità delle indagini.

Per altro verso, si prevede che il “termine di grazia” decorrente dallo spirare dei termini di durata delle indagini preliminari, entro il quale il P.M. è tenuto ad esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione, sia tendenzialmente più ampio ed esteso con riferimento ai reati di cui all’art. 407 cpp.
Nel quadro della discussione concernente la prescrizione, può infine essere segnalato che non si è proposta alcuna modifica della disposizione che prevede il raddoppio del termine di prescrizione per i reati di ‘contesto mafioso’, tra i quali anche l’art. 416 bis c.p.

Inoltre, rimane ferma l’esclusione dei reati come quello previsto dall’art. 416 bis dai termini complessivi di prescrizione.

Insomma, le esigenze di ragionevole durata del processo in caso di processi contro la criminalità organizzata debbono essere trattate secondo un regime particolare, diverso da quelli ordinari.

  1. L’esecuzione della pena per i delitti di criminalità organizzata, anche alla luce delle recenti evoluzioni della giurisprudenza costituzionale

E veniamo alle pronunce della Corte costituzionale in materia di esecuzione della pena, per i reati di stampo mafioso.

In particolare, occorre svolgere qualche considerazione sull’ordinanza della Corte costituzionale n. 97/2021 che si è pronunciata sul complesso di norme, tra cui l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che esclude che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo per delitti di stampo mafioso, che non abbia collaborato con la giustizia.

Leggendo le motivazioni si evince che la Corte contesta che mancata collaborazione debba essere considerata indice insuperabile di perdurante pericolosità. Più precisamente, la Corte afferma – cito testualmente – che “la collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo credibile di ravvedimento, così come il suo contrario – cioè la mancata collabo-razione – non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento… non è escluso che la dissociazione con l’ambiente mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia”.

Detto diversamente, secondo gli insegnamenti della Consulta, la mancata collaborazione con la giustizia può continuare a essere un sintomo, una presunzione – relativa, e dunque superabile - di mancato ravvedimento; ma tale presunzione non può essere assoluta: deve poter essere vinta da una prova contraria.

Questa pronuncia - non è forse inutile ribadirlo - segue altre precedenti, in particolare quella relativa ai permessi premio pronunciata a fine 2019.

Tuttavia, a differenza del caso da ultimo richiamato, nella più recente decisione la Corte costituzionale non ha ancora pronunciato l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate. Ha invero annunciato che lo farà, ma solo se nel frattempo il Parlamento non sarà intervenuto – entro un anno - a modificare la normativa per renderla conforme ai principi enunciati.

Interroghiamoci sulle ragioni di questo cambio di tecnica decisionale, che ha portato la Corte a scegliere un tipo di pronuncia– che sospende il giudizio in attesa di un intervento legislativo ritenuto necessario per ricon-durre la normativa vigente a compatibilità con la Costituzione – già sperimentata, invero senza successo, in altri due casi: in materia di suicidio assistito e di pene detentive per i reati di diffamazione a mezzo stampa.

Credo che questa volta il Parlamento davvero non dovrebbe mancare l’occasione di raccogliere l’invito della Corte. Si tratta di un invito a modificare l’assetto vigente rimuovendone i profili di incostituzionalità, e scri-vere nuove norme che tengano in considerazione le peculiarità del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo, si potrebbero prevedere specifiche condizioni e costruire specifiche procedure per l’accesso alla liberazione condizionale – e agli altri benefici penitenziari - in caso di reati connessi alla mafia: procedure e condizioni diverse e più rigorose rispetto a quelle applicabili agli altri detenuti. Il Parlamento potrebbe altresì prevedere, sempre a titolo esemplificativo, specifiche prescrizioni che governino il periodo di libertà vigilata, anche regolandone diversamente la durata.

Per questo la Corte ha dato al Parlamento un anno di tempo: per stabilire regole speciali. E la sfida sarà proprio questa: stabilire un regime adegua-to che consenta la liberazione condizionale per i condannati di mafia anche se non collaboranti, tenendo conto però delle particolari caratteristi-che dei reati di associazione mafiosa, e tenendo conto altresì che le condizioni di accesso ai benefici dovranno essere diverse rispetto a quelle previste per chi collabora dato che, dice la Corte, «(…) la mancata collaborazione, se non può essere condizione ostativa assoluta, è comunque non irragionevole fondamento di una presunzione di pericolosità specifica» (ord. 97 del 2021).

I futuri sviluppi della legislazione, naturalmente, dovranno calare questo quadro nell’attuale realtà penitenziaria. Ho portato con me alcuni dati che posso consegnarvi per iscritto.

Può essere interessante sottolineare che, dopo la decisione della Corte 253 del 2019 sui permessi premio, dal 41 bis, sei detenuti ergastolani hanno chiesto la possibilità di fruire dei permessi premio. Ad oggi nessuno- dal 41bis- l’ha ottenuto. Zero dal 41bis; Uno dal circuito As1; Zero dal circuito As2.

Del resto, l’applicazione del regime di cui all'art. 41 bis presuppone l'attualità dei collegamenti con organizzazioni criminali; sicché per chi è in regime di 41 bis, l'accesso ai benefici penitenziari non risulta possibile, perché non è compatibile con una valutazione di "sicuro ravvedimento" qual è quello richiesto dalla Corte costituzionale per la concessione dei benefici.

Al proposito, può osservarsi che i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis o. p. sono attualmente 753, di cui 740 uomini e 13 donne.

Vale la pena ricordare che dietro ogni domanda di ammissione a benefici, non c’è e non ci sarà mai un solo giudice di sorveglianza a doversi pronunciare. E anche se sua dovrà essere l’ultima firma, prima ci saranno quelle dei Procuratori che hanno indagato o indagano sulla persona in questione; ci sarà la Procura nazionale antimafia; ci saranno i vertici della Direzione trattamento del Dap. C’è e ci sarà sempre una lunga catena di controlli e persone a valutare ogni singola richiesta. Questo è un aspetto che reputo di fondamentale importanza: a garanzia dei magistrati che debbono assumere decisioni così delicate, dell’intera collettività, oltre che di chi presenta la richiesta.

Il futuro intervento legislativo dovrà anche considerare che si potranno distinguere regimi diversi per i vari reati cui fa riferimento l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario (che oggi comprende delitti diversi, anche privi di riferimento al crimine organizzato). Mi pare che, in questa prospettiva, saranno certamente utilissimi al dibattito i contributi offerti, da ultimo, proprio da Codesta Commissione (nella Relazione sull’istituto di cui all’articolo 4-bis) che propone, tra le altre cose, una sorta di “nuovo doppio binario”, il quale preveda nel caso di reati connessi con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva un più rigoroso accertamento per la concessione del beneficio: attraverso un’allegazione proveniente dalla stessa parte istante devono poter essere acquisiti elementi in grado di escludere sia l’attualità di collegamenti con le organizzazioni criminali, sia il pericolo di un loro ripristino. Per gli altri reati di cui al comma 1 dell’art. 4 bis, si propone invece che sia tenuta in considerazione soltanto l’attuale pericolosità sociale del detenuto, insieme ai rischi connessi ad un suo eventuale ritorno in società.

Quanto osservato deve saldarsi, infine, con una osservazione finale circa l’importanza del contributo fornito dai collaboratori di giustizia, specie nella fase germinale delle indagini. Il loro contributo si è storicamente rivelato assai rilevante in molte occasioni. È chiaro d’altro canto che questo contributo può essere valorizzato legittimamente e pienamente solo se inserito in un più ampio e vario corredo probatorio. “Sono necessari i riscontri”, ripeteva Giovanni Falcone, a proposito delle dichiarazioni degli aspiranti collaboratori di giustizia, come di recente mi ha ricordato la sorella, Maria Falcone. Dai tempi di Falcone in poi, da Tommaso Buscetta in poi i racconti di chi aveva fatto parte di famiglie mafiose sono stati decisivi nella conoscenza- e quindi nel contrasto alle associazioni criminali e in molti casi anche alla prevenzione di ulteriori gravissimi reati.

Reputo quindi la norma sui collaboratori di giustizia una norma da preservare. anche se comprendo benissimo come possa rinnovare un dolore mai sopito, nei familiari delle vittime, la notizia della scarcerazione di chi, come Giovanni Brusca, ha attivamente partecipato all’attacco di Cosa Nostra allo Stato, nella stagione delle stragi, e di tantissimi altri efferati delitti, a cominciare da quello del piccolo Giuseppe Di Matteo. In proposito, penso doveroso richiamare le parole di Maria Falcone a commento dei recenti fatti: “mi addolora ma è la legge dello Stato che va rispettata”.

  1. Le misure di prevenzione e l’aggressione ai patrimoni illeciti

Permettetemi ancora di accennare ad un ultimo aspetto.

È ben noto che nelle strategie di contrasto alla criminalità orientata al profitto è da tempo consolidata una tendenza a privilegiare gli strumenti di aggressione dei capitali illecitamente accumulati; con la conseguenza che va manifestandosi una tendenza alla ‘patrimonializzazione’ della giustizia penale, che appare particolarmente indicata per spegnere l’attrattiva del reato.

Si tratta, anche in questo caso, di una tendenza molto radicata a livello internazionale ed europeo; e al proposito segnalo che nel febbraio di quest’anno il Ministero della Giustizia ha emanato un’ampia ed articolata circolare per l’attuazione del Regolamento europeo (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca.

I dati che il Dicastero della Giustizia ha potuto raccogliere (dati iscritti nella Banca dati centrale incardinata presso la Direzione generale per gli Affari Interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia) confermano senz’altro questa indicazione.

Basti al proposito considerare che al 31 dicembre 2020 i procedimenti relativi alle misure di prevenzione patrimoniali risultano essere 10.239.

I dati evidenziano, peraltro, la prevalenza di procedimenti iscritti da uffici appartenenti all’area meridionale, ma nell’ultimo triennio l’incidenza dell’area settentrionale è decisamente aumentata.

Significativo è pure il dato concernente i beni interessati da procedimenti di prevenzione registrati nella Banca dati centrale, che risultano complessivamente pari a 215.995. Di questi, 81.913 sono quelli confiscati. Nei primi cinque mesi del 2021, invece le misure di prevenzione in confisca definitiva sono state 2275.

In questo quadro, ritengo che debbano tuttavia essere individuati alcuni possibili profili di miglioramento.

Un primo aspetto attiene all’affinamento delle attività di ricognizione dei beni nella disponibilità dell’Autorità giudiziaria o già acquisiti allo Stato.

Credo sia necessario proseguire sulla strada del consolidamento dei flussi informativi tra la Banca centrale dati e l’Agenzia nazionale beni confiscati e sequestrati nonché tra Uffici giudiziari e Agenzia.

Mi pare un affinamento essenziale, che anche con il supporto degli interventi inseriti nella linea della ‘digitalizzazione’ nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (penso ad esempio al ‘data-lake’), potrà condurre ad una compiuta ‘due diligence’ – se può dirsi così – del patrimonio acquisito o comunque gestito dall’Autorità.

L’altro aspetto attiene, a mio parere, al lavoro comune che occorre fare per migliorare l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, per favorire nel modo più compiuto la continuità aziendale al riparo dalle contaminazioni mafiose ed esplorare tutte le potenzialità della ‘destinazione sociale’ dei beni confiscati, cui fa in particolare riferimento la disciplina delle misure di prevenzione (il codice ‘antimafia’), specie in questo particolare momento storico in cui sono inevitabilmente attuali e crescenti le sofferenze di molti settori economici e produttivi. Su questo punto, bisogna intensificare gli sforzi – e io mi sto già muovendo in questa direzione – perché sia garantita una più efficiente gestione soprattutto delle aziende sequestrate e confiscate, che garantisca la continuità economica di imprese riportate nell’alveo della legalità e continuità di occupazione.

Si tratta di un processo complesso, che richiede un compiuto coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte per realizzare la più efficace destinazione sociale.

A questo proposito, permettetemi di richiamare alcuni obiettivi fondamentali, che potrebbero riassumersi così:

  • Gestione patrimoniale efficiente dei beni quali fonte di ricchezza per la collettività e per il mantenimento o la creazione di posti di lavoro;
  • Prevenzione delle ricadute sociali legate alla confisca;
  • Promozione di una cultura della sostenibilità nella sua triplice dimensione (economica-sociale-ambientale), mediante il reimpiego attento ed accompagnato del patrimonio aziendale confiscato;
  • Attuazione di politiche di inclusione, con il pieno coinvolgimento soprattutto di donne e persone provenienti da strati socialmente più fragili nelle attività di ripresa sociale dei beni.
  • Accompagnamento all’autonomia delle aziende verso una ristrutturazione di successo che le renda pienamente autonome, capaci di essere sostegno per la propria la comunità, grazie al supporto fornito da altri operatori - pubblici e privati - virtuosi;
  • Accompagnamento all’imprenditorialità di dei giovani, con l’obiettivo di formare generazioni con uno spirito critico capace di cogliere le necessità del proprio contesto.

Lo spirito deve essere quello di realizzare un compiuto percorso di recupero di tutto ciò che la criminalità organizzata ha indebitamente sottratto, per sancire una rinnovata e più forte alleanza tra le Comunità e lo Stato.

Permettetemi di concludere osservando che l’Italia è considerata un modello dagli altri Paesi, nella lotta alle mafie. È significativo osservare che diversi Paesi stiano seguendo il nostro modello di regolamentazione delle misure patrimoniali contenuta nel “Codice antimafia”, di cui appare quindi fondamentale assicurare la circolazione in lingua inglese.

In particolare, la legislazione riguardante la gestione dei beni tolti ai criminali, è da tutti considerato un pilastro fondamentale, anche per il suo decisivo valore simbolico. Un bene, un’azienda, un immobile sottratto alla criminalità organizzata e restituito alla collettività è anche un, un messaggio che lo Stato manda chiaro e forte, alle organizzazioni criminali, ma soprattutto ai cittadini. Questo aspetto della nostra legislazione ha potenzialità ancora tutte da esplorare e in questa direzione occorre impegnarsi prioritariamente.

Grazie

 

 

Nota 1 Tale intervento normativo mira al riordino dei rapporti tra codice penale e leggi complementari, an-che attraverso una incisiva modifica dell’art. 5 della legge n. 283/1962, volta a rispondere alla esigenza politico - criminale di una tutela rafforzata rispetto a situazioni oggi prive di adeguato controllo penale e, di regola, soggette a pesanti influenze di gruppi organizzati che operano in contesti ab origine illeciti. Si intende, infatti, modificare l’art. 5 introducendo una previsione delittuosa (prima ipotesi contravvenzionale) generale e astratta, comprensiva di tutte le tipologie di condotte più significative. La novella avrà altresì il pregio, sempre a testimonianza dell’importanza data dal legislatore al testo della legge n. 283/1962, di dare risalto a casi in cui le violazioni abbiano ad oggetto disposizioni legislative o regolamentari volte ad attuare nel nostro ordinamento il cd. principio di precauzione, che trova il proprio fondamento nel sistema giuridico europeo, qui realizzato attraverso la disciplina preventiva di alimenti vietati in quanto non sicuri, ma non ancora scientificamente verificati come nocivi per la salute.