Brexit - Informazione per gli uffici giudiziari penali - In caso di recesso senza accordo

aggiornamento: April 8, 2019


Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Il Capo del Dipartimento

Allegato n. 2/2019 PENALE

PROSPETTO INFORMATIVO per gli uffici giudiziari penali
Recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit)

Attività di informazione degli Uffici giudiziari per il caso in cui il recesso avvenga senza accordo (no deal scenario)

 

 

INDICE

Premessa

  1. Premessa: recesso del Regno Unito dall’UE
  2. Effetti sugli strumenti europei di cooperazione giudiziaria penale
  3. Strumenti internazionali applicabili in sostituzione di quelli europei
  4. Procedimenti di cooperazione giudiziaria penale in corso all’atto della Brexit

Tabella riepilogativa
 

 

Il presente prospetto informativo per gli uffici giudiziari in tema di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit) ha la finalità di fornire, a titolo informativo e senza carattere esaustivo, una prima guida di orientamento per le autorità giudiziarie.
Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia provvederà ad aggiornare il presente documento informativo tenendo conto dell’evoluzione dei negoziati.
Il presente documento riguarda l’ipotesi in cui il recesso avvenga senza accordo (no deal).

  1. Premessa

[1]. Il prospetto informativo offre un quadro informativo per il caso di recesso del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di accordo (cd. no deal scenario). Esso ha la finalità di informare gli uffici giudiziari senz’alcun pregiudizio per la loro autonomia e indipendenza, e si propone, dunque, il solo ed esclusivo fine di facilitare la soluzione dei problemi di coope-razione giudiziaria penale che plausibilmente si porranno a causa del passaggio del Regno Unito da Stato Membro della UE a Stato Terzo.

  1. Effetti sugli strumenti europei di cooperazione giudiziaria penale

Ciò premesso, si rappresenta che a partire dalla data di recesso (nella ipotesi del no deal scenario) non potranno più trovare applicazione tutti gli strumenti giuridici di cooperazione giudiziaria penale che presuppongono l’appartenenza del Regno Unito all’UE, i più importanti dei quali sono quelli sotto elencati in ordine cronologico (con evidenziazione in grassetto per quelli di estrema rilevanza):

  • la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Bruxelles il 29.5.2000, ratificata dalla legge 21.7.2016 n. 149 e attuata dal decreto-legislativo 5.4.2017 n. 52;
  • la decisione-quadro 2002/465/GAI del 13.6.2002, relativa alle squadre investigative comuni, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 34;
  • la decisione-quadro 2002/584/GAI del 13.6.2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati Membri, attuata dalla legge 22.4.2005 n. 69;
  • la decisione-quadro 2003/577/GAI del 22.7.2003, relativa all’esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 35;
  • la decisione-quadro 2005/214/GAI del 24.2.2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 37;
  • la decisione-quadro 2006/783/GAI del 6.10.2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca, attuata dal decreto-legislativo 7.8.2015 n. 137;
  • la decisione-quadro 2008/909/GAI del 27.11.2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, attuata dal decreto-legislativo 7.9.2010 n. 161;
  • la decisione-quadro 2008/675/GAI del 24.7.2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna in occasione di un nuovo procedimento penale, attuata dal decreto-legislativo 12.5.2016 n. 73;
  • la decisione-quadro 2008/947/GAI del 27.11.2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 38;
  • la decisione-quadro 2009/315/GAI del 26.2.2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale, attuata dal decreto-legislativo 12.5.2016 n. 74;
  • la decisione-quadro 2009/316/GAI del 6.4.2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione-quadro 2009/315/GAI, attuata dal decreto-legislativo 12.5.2016 n. 75;
  • la decisione-quadro 2009/829/GAI del 23.10.2009, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 36;
  • la decisione-quadro 2009/948/GAI del 30.11.2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 29;
  • la direttiva 2011/99/UE del 13.12.2011, sull’ordine di protezione europeo, attuata dal decreto-legislativo 11.2.2015 n. 9;
  • la direttiva 2014/41/UE del 3.4.2014, sull’ordine europeo di indagine penale, attuata dal decreto-legislativo 21.6.2017 n. 108.
     

 

  1. Strumenti internazionali applicabili in sostituzione di quelli europei

A partire dalla data di recesso potranno e dovranno trovare applicazione i precedenti strumenti di cooperazione giudiziaria penale, tutti maturati nell’ambito del Consiglio d’Europa. Più in particolare si tratta dei seguenti trattati multilaterali:

  1. la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 20.4.1959), entrata in vigore per l’Italia il 12.6.1962 e per il Regno Unito il 27.11.1991;
  2. il Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 17.3.1978), entrato in vigore per l’Italia il 24.2.1986 e per il Regno Unito il 27.11.1991;
  3. la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo, 8.11.1990), entrata in vigore per l’Italia l’1.5.1994 e per il Regno Unito l’1.9.1993;
  4. la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (Varsavia, 16.5.2005), entrata in vigore per l’Italia l’1.6.2017 e per il Regno Unito l’1.8.2015;
  5. la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 21.3.1983), entrata in vigore per l’Italia l’1.10.1989 e per il Regno Unito l’1.8.1985;
  6. la Convenzione europea di estradizione (Parigi, 13.12.1957), entrata in vigore per l’Italia il 4.11.1963 e per il Regno Unito il 14.5.1991;
  7. il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (Strasburgo, 17.3.1978), entrato in vigore per l’Italia il 23.4.1985 e per il Regno Unito il 6.6.1994.

I trattati di cui ai punti 1 e 2, pertanto, andranno in via generale usati – in luogo della direttiva 2014/41/UE del 3.4.2014 sull’ordine europeo di indagine penale, attuata dal decreto-legislativo 21.6.2017 n. 108 – per le richieste di assistenza giudiziaria penale.
Gli stessi trattati (più precisamente gli artt. 7-12 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, di seguito, per brevità, CEAG) andranno altresì usati – in luogo della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Bruxelles il 29.5.2000, ratificata dalla legge 21.7.2016 n. 149 e attuata dal decreto-legislativo 5.4.2017 n. 52 – per le richieste di assistenza giudiziaria riguardanti, più in particolare, la notifica di atti processuali e le citazioni a comparire.

Per quanto concerne, invece, le richieste di assistenza riguardanti l’esecuzione di perquisizioni e sequestri probatori, andranno usati gli artt. 5-6 della CEAG. I relativi artt. 13 e 22 andranno per contro usati per lo scambio, rispettivamente singolo e generalizzato, delle informazioni estratte dai casellari giudiziari. Ciò in luogo della decisione-quadro 2009/315/GAI del 26.2.2009 rela-tiva all’organizzazione e al contenuto degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale (così come attuata dal decreto-legislativo 12.5.2016 n. 74) e della decisione-quadro 2009/316/GAI del 6.4.2009 d’istituzione del sistema europeo d’informazione sui casellari giudiziari (così come attuata dal decreto-legislativo 12.5.2016 n. 75).

Per quanto concerne, infine, le squadre investigative comuni, sembra possibile farle rientrare nel concetto di assistenza giudiziaria più ampia possibile di cui all’art. 1 paragrafo 1 CEAG, al quale, dunque, dovrebbe farsi riferimento in luogo della decisione-quadro 2002/465/GAI del 13.6.2002, relativa alle squadre investigative comuni, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 34. È dubbio che analoga soluzione possa essere raggiunta per altri atti d’indagine non esplicitamente contemplati dalla CEAG, tra i quali, più in particolare, le intercettazioni telefoniche e ambientali.
I trattati di cui ai punti 3 e 4 potranno essere utilizzati per l’esecuzione dei sequestri preventivi e delle confische, rispettivamente in luogo della decisione-quadro 2003/577/GAI del 22.7.2003 relativa all’esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (così come attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 35) e della decisione-quadro 2006/783/GAI del 6.10.2006 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (così come attuata dal decreto-legislativo 7.8.2015 n. 137).
Il trattato di cui al punto 5, invece, potrà essere usato per il trasferimento delle persone condannate, in luogo della decisione-quadro 2008/909/GAI del 27.11.2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o mi-sure privative della libertà personale, così come attuata dal decreto-legislativo 7.9.2010 n. 161.

I trattati di cui ai punti 6 e 7, infine, potranno essere usati per l’estradizione processuale o esecutiva, in luogo della decisione-quadro 2002/584/GAI del 13.6.2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati Membri, così come attuata dalla legge 22.4.2005 n. 69.
Da ultimo si evidenzia che non sembrano esservi altri trattati internazionali che siano invece utilizzabili in luogo degli ulteriori strumenti euro-unitari di cooperazione giudiziaria penale, come sopra elencati senza numerazione.

  1. Procedimenti di cooperazione giudiziaria penale in corso all’atto della Brexit

Rimane il problema costituito dalla sorte dei procedimenti di cooperazione giudiziaria penale in corso all’atto della Brexit. Al riguardo si segnala che nel corso dei numerosi contatti e dei diver-si incontri avuti con le omologhe autorità britanniche e nord-irlandesi, era già emersa l’intenzione del Regno Unito di risolvere il problema mediante l’adozione di una legge che in estrema sintesi prevedesse che a tutti i procedimenti pendenti alla data del recesso continuassero ad applicarsi gli strumenti di cooperazione giudiziaria penale di matrice euro-unitaria. Da ultimo s’è appreso che la legge in questione è stata effettivamente approvata dal Parlamento del Regno Unito.

Il problema pare dunque risolto per le cosiddette procedure attive, ovvero per i procedimenti nei quali l’Italia ha il ruolo di Stato Richiedente, nei quali, difatti, il Regno Unito, nel suo ruolo di Stato Richiesto, continuerà ad applicare gli strumenti di cooperazione giudiziaria penale di matrice euro-unitaria. Al riguardo, peraltro, si segnala che nella legge approvata dal Parlamento del Regno Unito il momento rilevante al fine di stabilire la pendenza o meno del procedimento alla data di recesso non è stato individuato in quello dell’emissione o dell’invio della richiesta di cooperazione, bensì nel momento della ricezione della medesima richiesta. Ciò con la significativa eccezione dei procedimenti di mandato d’arresto europeo, per i quali, difatti, il momento in questione è stato per contro individuato in quello dell’arresto nel Regno Unito del soggetto chiesto in consegna da uno Stato UE.
Resta la questione della sorte delle cosiddette procedure passive, ovvero dei procedimenti nei quali l’Italia ha il ruolo di Stato Richiesto, nei quali, difatti, i sopra citati strumenti non dovrebbe-ro poter trovare più applicazione in ragione dell’uscita del Regno Unito dalla UE. Sul punto si ri-serva ogni eventuale ulteriore indicazione, segnalando che questo problema di diritto transitorio è allo studio dei competenti uffici di questo Ministero.

Roma, lì 8 aprile 2019

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Corasaniti

 

Allegato I - Tabella riepilogativa
(La tabella non è esaustiva e menziona solo alcuni degli strumenti pertinenti, citati a titolo di esempio)
 
Materia Strumento europeo applicabile (ante Brexit) Strumento internazionale applicabile (post Brexit)
Assistenza giudiziaria in materia penale Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Bruxelles il 29.5.2000, ratificata dalla legge 21.7.2016 n. 149 e attuata dal decreto-legislativo 5.4.2017 n. 52

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 20.4.1959), entrata in vigore per l’Italia il 12.6.1962 e per il Regno Unito il 27.11.1991. - Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 17.3.1978), entrato in vigore per l’Italia il 24.2.1986 e per il Regno Unito il 27.11.1991.

= per le richieste di assistenza giudiziaria riguardanti, più in particolare, la notifica di atti processuali e le citazioni a comparire.

Squadre investigative comuni Decisione-quadro 2002/465/GAI del 13.6.2002, relativa alle squadre investigative comuni, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 34

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 20.4.1959), entrata in vigore per l’Italia il 12.6.1962 e per il Regno Unito il 27.11.1991. - Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 17.3.1978), entrato in vigore per l’Italia il 24.2.1986 e per il Regno Unito il 27.11.1991.

N.B. Pare possibile far rientrare le squadre investigative comuni nel concetto di assistenza giudiziaria di cui all’art. 1 paragrafo 1. È dubbio che analoga soluzione possa essere raggiunta per altri atti d’indagine non esplicitamente contemplati dalla Convenzione, tra i quali, più in particolare, le intercettazioni telefoniche e ambientali.

Mandato d’arresto europeo Decisione-quadro 2002/584/GAI del 13.6.2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati Membri, attuata dalla legge 22.4.2005 n. 69 Convenzione europea di estradizione (Parigi, 13.12.1957), entrata in vigore per l’Italia il 4.11.1963 e per il Regno Unito il 14.5.1991 - Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (Strasburgo, 17.3.1978), entrato in vigore per l’Italia il 23.4.1985 e per il Regno Unito il 6.6.1994.
Provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio Decisione-quadro 2003/577/GAI del 22.7.2003, relativa all’esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 35

Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo, 8.11.1990), entrata in vigore per l’Italia l’1.5.1994 e per il Regno Unito l’1.9.1993.

Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (Varsavia, 16.5.2005), entrata in vigore per l’Italia l’1.6.2017 e per il Regno Unito l’1.8.2015.

Sanzioni pecuniarie Decisione-quadro 2005/214/GAI del 24.2.2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 37  
Confisca Decisione-quadro 2006/783/GAI del 6.10.2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca, attuata dal decreto-legislativo 7.8.2015 n. 137

Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo, 8.11.1990), entrata in vigore per l’Italia l’1.5.1994 e per il Regno Unito l’1.9.1993.

Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (Varsavia, 16.5.2005), entrata in vigore per l’Italia l’1.6.2017 e per il Regno Unito l’1.8.2015

Sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale Decisione-quadro 2008/909/GAI del 27.11.2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, attuata dal decreto-legislativo 7.9.2010 n. 161 Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 21.3.1983), entrata in vigore per l’Italia l’1.10.1989 e per il Regno Unito l’1.8.1985.
Decisioni di condanna in occasione di un nuovo procedimento penale Decisione-quadro 2008/675/GAI del 24.7.2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna in occasione di un nuovo procedimento penale, attuata dal decreto-legislativo 12.5.2016 n. 73  
Decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza; misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive Decisione-quadro 2008/947/GAI del 27.11.2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 38  
Casellario giudiziale

Decisione-quadro 2009/315/GAI del 26.2.2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale, attuata dal decreto legislativo 12.5.2016 n. 74

Decisione-quadro 2009/316/GAI del 6.4.2009, che istituisce il sistema europeo di in-formazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, attuata dal decreto-legislativo 12.5.2016 n. 75

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 20.4.1959), entrata in vigore per l’Italia il 12.6.1962 e per il Regno Unito il 27.11.1991. - Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 17.3.1978), entrato in vigore per l’Italia il 24.2.1986 e per il Regno Unito il 27.11.1991.

= scambio, singolo e generalizzato, delle informazioni estratte dai casellari giudiziari.

Decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare Decisione-quadro 2009/829/GAI del 23.10.2009, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 36  
Conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali decisione-quadro 2009/948/GAI del 30.11.2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 29  
Ordine di protezione europeo direttiva 2011/99/UE del 13.12.2011, sull’ordine di protezione europeo, attuata dal decreto-legislativo 11.2.2015 n. 9  
Ordine europeo di indagine penale direttiva 2014/41/UE del 3.4.2014, sull’ordine europeo di indagine penale, attuata dal decreto-legislativo 21.6.2017 n. 108

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 20.4.1959), entrata in vigore per l’Italia il 12.6.1962 e per il Regno Unito il 27.11.1991. - Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 17.3.1978), entrato in vigore per l’Italia il 24.2.1986 e per il Regno Unito il 27.11.1991.

= per le richieste di assistenza giudiziaria penale