Brexit - Informazione per gli uffici giudiziari civili - In caso di recesso senza accordo

aggiornamento: April 8, 2019


Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Il Capo del Dipartimento

Allegato n. 1/2019 CIVILE

PROSPETTO INFORMATIVO per gli uffici giudiziari CIVILI
Recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit)

Attività di informazione degli Uffici giudiziari per il caso in cui il recesso avvenga senza accordo (no deal scenario)

 

 

INDICE

Premessa

  1. Procedimenti pendenti, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze
  2. Procedimenti pendenti alla data del recesso
  3. Procedimenti avviati a decorrere dalla data del recesso
    • Circolazione delle decisioni
    • Legge applicabile
    • Procedimenti europei e procedure di cooperazione giudiziaria
  4. Accordi preesistenti
  5. Portale e-Justice
  6. Circolazione degli atti pubblici
  7. Famiglia
  8. Protezione dei dati personali
  9. Qualifiche professionali. Avvocati

Tabella riepilogativa, Tabella Aja
 

 

Il presente prospetto informativo per gli uffici giudiziari in tema di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit) ha la finalità di fornire, a titolo informativo e senza carattere esaustivo, una prima guida di orientamento per le autorità giudiziarie.
Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia provvederà ad aggiornare il presente documento informativo tenendo conto dell’evoluzione dei negoziati.
Il presente documento riguarda l’ipotesi in cui il recesso avvenga senza accordo (no deal).

  1. Premessa

[1]. Il prospetto informativo offre un quadro informativo per il caso di recesso del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di accordo (cd. no deal scenario). L’attività di informazione si è concentrata, in particolare,  sulle seguenti materie: 1) strumenti di cooperazione giudiziaria civile che continuano ad applicarsi nonostante la Brexit; 2) strumenti di diritto internazionale che diventano applicabili tra Regno Unito e Italia, venuta meno l’applicabilità inter partes delle corrispondenti misure legislative dell’Unione; 3) settori che, per effetto della Brexit, cessano di essere regolati da norme internazionalmente uniformi pattizie e, in questo caso, l’individuazione delle norme nazionali applicabili; 4) effetti della Brexit sui procedimenti pendenti.

[2]. Ciò premesso, può risultare di interesse per gli uffici giudiziari civili ottenere informazioni in merito alla competenza giurisdizionale internazionale, alla circolazione delle decisioni, nonché alle procedure europee e di cooperazione giudiziaria applicabili a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Più nel dettaglio, va evidenziato che, per effetto della Brexit, possono verificarsi diversi scenari: 1) in primo luogo, può verificarsi una situazione che potrebbe essere definita, in termini atecnici, di “successione”: verrebbe meno l’atto unionale ma nei rapporti tra Italia e Regno Unito resterebbe applicabile (o lo diventerebbe) un accordo internazionale con effetti almeno in parte equivalenti  (si vedrà a breve, ad esempio, che venuto meno il regolamento europeo sulle notificazioni, Reg. n. 1393 del 2007, si applicherà la Convenzione Aja del 1965); 2) al contrario, può verificarsi che, venuto meno lo strumento europeo, non vi siano altri Trattati applicabili e, a quel punto, il settore resterebbe regolato dalle regole nazionali di diritto internazionale privato.

[3]. Quanto al futuro dei rapporti tra Regno Unito e Italia, è opportuno ricordare come, nei settori coperti dalla competenza esterna esclusiva dell’Unione (come avviene per ampie porzioni della cooperazione giudiziaria in materia civile, come intesa dall’art. 81 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), resti preclusa ai singoli Stati membri, salvo puntuali eccezioni, la conclusione di accordi con Stati terzi. Spetta all’Unione, nell’esercizio delle proprie competenze, definire in tali settori i rapporti da instaurare con il Regno Unito.

  1. Procedimenti pendenti, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze

[1]. La Commissione europea, Direzione generale giustizia e consumatori, ha pubblicato in data 18 gennaio 2019 l’ultima versione di un documento informativo riguardante, tra l’altro, la disciplina dei procedimenti pendenti alla data del recesso regolati da norme dell’Unione in tema di cooperazione giudiziaria. Prendendo spunto dalle informazioni rese dalla Commissione, si rendono agli uffici giudiziari le informazioni che seguono, le quali costituiscono note di orientamento di questo Dipartimento in materia civile.

[2]. Competenza giurisdizionale: procedimenti pendenti alla data del recesso
Alcune misure legislative dell’Unione che contengono regole sulla competenza giurisdizionale (come il Reg. 1215 del 2012, noto come Reg. Bruxelles I bis, o il Reg. 2201 del 2003, noto come Reg. Bruxelles II bis, sulle cause in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale) conferiscono rilievo, per vari effetti, alla circostanza che una delle parti del procedimento, segnatamente il convenuto, abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro o ne possieda la cittadinanza.
Ove ciò accada e il convenuto risulti domiciliato o residente nel Regno Unito o ne sia cittadino (a seconda di quanto dispongono le norme che richiamano tali qualifiche), i giudizi instaurati in Italia prima della data del recesso e ancora pendenti a tale data rimangono soggetti alle pertinenti norme dell’Unione, che continuano ad applicarsi come prima del recesso.
Pertanto, ad esempio, il giudice italiano investito di una domanda di separazione giudiziale introdotta prima della Brexit nei confronti di un cittadino britannico abitualmente residente nel Regno Unito, accerterà la propria competenza, anche dopo il recesso, sulla base del solo art. 3 del Reg. 2201 del 2003, esclusa dunque l’operatività dell’art. 7 dello stesso.

[3]. Competenza giurisdizionale: procedimenti successivi alla data del recesso
Nei procedimenti avviati successivamente alla data del recesso, le qualifiche indicate al punto precedente, quando interessino una persona domiciliata o abitualmente residente nel Regno Unito, oppure cittadina del Regno Unito, dovranno intendersi riferite a una persona domiciliata o abitualmente residente in uno Stato terzo, o cittadina dello stesso.
La competenza giurisdizionale del giudice italiano potrebbero allora dover essere accertata, alle condizioni stabilite dalle disposizioni del diritto dell’Unione (come il citato art. 7 del Reg. 2201 del 2003 o l’art. 6 del Reg. 1215 del 2012), secondo le norme di diritto internazionale privato “comune” di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218.
Per contro, le norme dell’Unione che prescindono dall’esistenza di questo genere di nessi fra il convenuto e uno Stato membro (come le norme del Reg, 4 del 2009, o come alcune delle norme del Reg. 1215 del 2012) continueranno ad applicarsi, dopo la Brexit, negli stessi termini in cui si applicavano in precedenza.

[4]. Competenza giurisdizionale: accordi di scelta del foro
Diverse misure legislative dell’Unione offrono alle parti la possibilità di designare di comune accordo il giudice o i giudici a cui deve ritenersi attribuita la competenza a decidere una data causa (è il caso, ad esempio, del Reg. 1215 del 2012, o del Reg. 4 del 2009 in materia di obbligazioni alimentari). Quando siano rispettate le condizioni prescritte a questo fine, gli accordi in parola producono tanto un effetto di proroga (nel senso che abilitano il giudice designato a decidere la causa in questione), quanto, in linea di principio, un effetto di deroga (giacché precludono la cognizione della causa da parte di ad ogni altro giudice negli Stati membri).
Le norme dell’Unione in tema di electio fori si applicano, peraltro, solo quando siano designati come competenti i giudici di uno Stato membro. Dopo la data del recesso non potranno dunque essere fatti valere in Italia in base al diritto dell’Unione gli effetti (di deroga) di un accordo di scelta del foro che indichi come competenti i giudici del Regno Unito, o un particolare ufficio giudiziario di tale paese.

Si noti, peraltro, che gli accordi anzidetti ben potrebbero produrre effetti in Italia in base ad altre norme, interne o internazionali. Assume particolare rilievo a questo proposito la Conv. dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta esclusiva del foro, che è internazionalmente in vigore per l’Unione e, come tale, vincola l’Italia ai sensi dell’art. 216, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione. Il 28 dicembre 2018, il Regno Unito ha manifestato il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione indipendentemente dalla sua appartenenza all’Unione (e dunque per il tempo successivo al recesso). La Convenzione sarà applicabile, a questo titolo, nei rapporti fra il Regno Unite e l’Unione europea (e i relativi Stati membri) a far data dal recesso (la data originariamente indicata era l’1 aprile 2019).
Ne discende, per fare un esempio, che l’accordo con cui le parti di un contratto abbiano convenuto (anche prima della Brexit) di devolvere le loro eventuali controversie alla High Court di Londra, imporrà al giudice italiano, ipoteticamente adito di una siffatta controversia (dopo la Brexit), di declinare la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 6 della Convenzione, una volta accertata la conformità della electio fori alla Convenzione stessa.

[5]. Efficacia delle decisioni straniere
Varie misure legislative adottate dall’Unione nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile definiscono le condizioni alle quali le decisioni rese in uno Stato membro possono e debbono essere tenute per efficaci, anche a fini esecutivi, in un diverso Stato membro (è il caso, fra gli altri, del Reg. 1215 del 2012, del Reg. 4 del 2009 o ancora del Reg. 606 del 2013, in materia di misure di protezione).
Queste misure prevedono, in generale, che le decisioni di uno Stato membro siano riconosciute negli altri Stati membri in modo “automatico”, cioè senza che si renda necessario alcun procedimento. Gli effetti esecutivi delle decisioni in discorso, tuttavia, possono essere invocati, in base ad alcune di queste misure, solo dopo un’apposita dichiarazione di esecutività (c.d. exequatur).

Le decisioni rese nel Regno Unito e dichiarate esecutive prima della data del recesso, ma non ancora eseguite prima di tale data, potranno ancora essere eseguite in forza delle pertinenti norme dell’Unione dopo la Brexit. Al contrario, per le decisioni i cui effetti si producono in modo automatico, le norme dell’Unione sull’efficacia delle sentenze non potranno più essere invocate dopo la Brexit. Così, a meno che la sentenza del giudice del Regno Unito sia stata riconosciuta prima della data del recesso, le norme dell’Unione sul riconoscimento e sull’esecuzione di dette sentenze del Regno Unito non si applicheranno alle sentenze degli organi giurisdizionali britannici che non saranno state eseguite prima della data del recesso, anche qualora la sentenza sia stata pronunciata prima della data del recesso o il procedimento di esecuzione sia stato avviato prima della data del recesso.
Ai procedimenti di esecuzione delle sentenze dei giudici del Regno Unito avviati a decorrere dalla data del recesso nell’Unione a 27 non si applicheranno più le norme dell’Unione. Il riconoscimento e l’esecuzione saranno pertanto disciplinati dalle norme nazionali dello Stato membro in cui l’organo giurisdizionale è adito. Resta  salva l’applicazione delle eventuali convenzioni che vincolino (se del caso in forza del già menzionato art. 216, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione) l’Italia nei confronti del Regno Unito, quali la già citata Conv. dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta esclusiva del foro (che detta anche norme in tema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze) o la Conv. dell’Aja del 2007 sul riconoscimento delle decisioni in materia di alimenti (a cui il Regno Unito ha dichiarato di volersi vincolare indipendentemente dalla sua appartenenza all’Unione e che diverrà internazionalmente applicabile in forza di tale dichiarazione a far data dal recesso (la data originariamente indicata era l’1 aprile 2019).

Si consideri, per altro verso, che le norme sulla efficacia delle decisioni contenute in alcune misure dell’Unione non sono mai state applicabili, neanche prima della Brexit, rispetto alle decisioni pronunciate nel Regno Unito. Si tratta delle misure, come il Reg. 650 del 2012, sulle successione a causa di morte, relativamente alle quali il Regno Unito non si è avvalso della facoltà di opting in concessagli da un particolare protocollo allegato ai Trattati, e delle misure, come i Regolamenti 1103 e 1104 del 2016, in tema di regimi patrimoniali fra coniugi e fra partner di unioni registrate, adottati nell’ambito di cooperazioni rafforzate a cui il Regno Unito non ha partecipato. Il funzionamento delle norme in tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni contenute in tali atti non è dunque in alcun modo inciso dalla Brexit.

[6]. Legge applicabile
Le misure legislative dell’Unione che recano norme sui conflitti di leggi (come il Reg 593 del 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, noto come Reg. Roma I, o il Reg. 864 del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, noto come Reg. Roma II) hanno, in generale, carattere “universale”. Sono, cioè, in grado di richiamare indifferentemente, a seconda delle circostanze, la legge di uno Stato membro o quella di uno Stato terzo. Analogamente dicasi per le norme di conflitto racchiuse in convenzioni internazionali in vigore per l’Unione (come il Prot. dell’Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari) o comunque operanti in settori già oggetto di norme internazionalprivatistiche dell’Unione (come la Conv. dell’Aja del 1996 sulla protezione dei minori).
Le norme in parola non risentono dunque in alcun modo della Brexit e continuano ad applicarsi, in Italia, negli stessi termini in cui si applicavano prima della data del recesso.

  1. Procedimenti europei e procedure di cooperazione giudiziaria

[1]. La legislazione dell’Unione nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile prevede diverse procedure uniformi, quali il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento disciplinato dal Reg. 1896 del 2006.
L’operatività di questi procedimenti in Italia dipende, in diversi casi, dall’esistenza di particolari connessioni fra la fattispecie ed uno o più Stati membri (è quanto accade, ad esempio, per la verifica del requisito della internazionalità della lite di cui all’art. 3 del Reg. 1896 del 2006). Dopo la data del recesso, le connessioni rilevanti, quando si riferiscano al Regno Unito, non potranno più dirsi riferite ad uno Stato membro.
Gli atti normativi in parola, inoltre, introducono norme speciali sull’efficacia, negli Stati membri, delle decisioni rese in uno Stato membro all’esito dei procedimenti ivi disciplinati. Valgono per queste norme le considerazioni svolte in precedenza con riguardo al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze.
Si noti che alcuni procedimenti europei, come il procedimento per il rilascio dell’ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari di cui al Reg. 655 del 2014 non sono, sin dall’origine, applicabili nel Regno Unito. Il recesso non produce dunque alcuna conseguenza in ordine alla operatività delle relative norme negli Stati membri che ne sono invece vincolati.

[2]. Varie misure legislative elaborate sulla base delle competenze oggi contemplate all’art. 81 del Trattato sul funzionamento dell’Unione si preoccupano di agevolare l’assistenza giudiziaria internazionale e di facilitare la comunicazioni fra autorità di Stati membri differenti (si pensi, specificamente, al Reg. 1206 del 2001 in tema di assunzione di prove, o al citato Reg. 1393 del 2007 sulle notifiche). A decorrere dalla data del recesso, gli Stati membri dell’Unione a 27: a) non daranno ulteriore seguito alle procedure di cooperazione giudiziaria con il Regno Unito; b) non avvieranno nuove procedure di cooperazione giudiziaria con il Regno Unito sulla base del diritto dell’Unione. Tali procedure continueranno eventualmente ad essere disciplinate dalle norme – interne o internazionali – pertinenti, come la Conv. dell’Aja del 1970 sulle prove, o la Conv. dell’Aja del 1965 sulle notifiche.

  1. Convenzioni preesistenti

[1]. Gli effetti della Brexit sulle convenzioni internazionali preesistenti alla legislazione dell’Unione, operanti nei rapporti fra il Regno Unito e i singoli Stati membri, debbono essere valutati, in assenza di accordi particolari, sulla base delle norme generali di cui alla Conv. di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. Vi si prevede, per quanto qui di interesse, che un trattato internazionale si estingua termine qualora tutte le parti concludano successivamente un trattato sullo stesso oggetto. Ciò sembra indicare l’implicita estinzione di alcune, almeno, delle convenzioni un tempo in vigore fra Italia e Regno Unito. La questione, però, è più complessa, e si rendono necessarie delle ulteriori distinzioni, di cui non è possibile dare conto in questa sede se non sommariamente.

[2]. Alcuni accordi sono stati conclusi, in passato, tra gli Stati membri per scopi connessi al disegno di integrazione regionale europea, ora sulla base dell’art. 220 Trattato CEE, come la Conv. di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale, ora prescindendo da quella base, come la Conv. di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali. Tali strumenti sono stati nel frattempo sostituiti da specifici atti di diritto derivato dell’Unione. Si esclude che gli accordi ora indicati possano rivivere per regolare i rapporti tra Regno Unito e gli altri Stati contraenti degli accordi stessi, come l’Italia.

[3]. Considerazioni diverse valgono, invece, per ragioni che non è dato qui approfondire, rispetto  alle convenzioni multilaterali concluse dagli Stati membri prima che l’Unione acquisisse una competenza nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile, segnatamente in seno alla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, come, ad esempio, la Conv. dell’Aja del 1980 sulla sottrazione dei minori, o la Conv. dell’Aja del 1970 sul riconoscimento delle decisioni di divorzio e separazione personale. Queste convenzioni continueranno a vincolare il Regno Unito nei confronti degli Stati membri dell’Unione che ne sono parti (come l’Italia), senza più essere sostituite od integrate dalle misure legislative dell’Unione relative agli stessi istituti (il Reg. 2201 del 2003, per quanto riguarda la sottrazione dei minori e il riconoscimento delle sentenze di divorzio e separazione).

[4]. Per quanto riguarda gli accordi bilaterali preesistenti, alcuni sono stati conclusi, specie in materia di esecuzione delle sentenze, tra gli anni 30’ e gli anni 70’ del secolo scorso tra alcuni Stati membri (Italia compresa) e il Regno Unito, e sono stati sostituiti o altrimenti superati dagli strumenti normativi – convenzionali e unionali - elaborati nel quadro del processo di integrazione regionale. Come tali, non potranno rivivere dopo il recesso.

  1. Portale e-Justice (http:/e-justice.europa.eu)

La Commissione mette a disposizione una serie di strumenti di informazione sul sistema giudiziario nazionale attraverso il portale e-Justice. A decorrere dalla data del recesso sul portale e-Justice non saranno più fornite informazioni sul Regno Unito, in particolare non saranno più pubblicati i moduli dinamici e le schede informative sul Regno Unito.

  1. Circolazione degli atti pubblici

Dal 16 febbraio 2019, si applica in tutti gli Stati membri il Reg 1191 del 2016 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici.
Un sistema per la circolazione semplificata dei documenti pubblici, in realtà, già esisteva atteso che tutti gli Stati membri dell’UE sono parti contraenti della convenzione dell’Aia del 1961 sull’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, nota come convenzione sull’apostille). Ciò nondimeno, il Reg. 1191 del 2016 mira a istituire un sistema per l’ulteriore semplificazione delle formalità amministrative per la circolazione di alcuni documenti pubblici e quindi a introdurre un ulteriore livello di cooperazione, riservata agli Stati membri (sotto quest’aspetto, il regolamento deve essere considerato uno strumento separato e autonomo rispetto alla convenzione sull’apostille).

Il rapporto tra i due strumenti si risolve nel senso che un’autorità di uno Stato membro non può più richiedere un’apostille quando una persona presenta un documento pubblico, rilasciato in un altro Stato Membro, cui si applica il regolamento (ferma restando la possibilità per gli Stati membri di apporre un’apostille se una persona ne fa richiesta). Alla luce di quanto osservato, per effetto della Brexit, tra Regno Unito e Italia non è più invocabile il Reg. 1191 del 2016, restando applicabile la convenzione sulle apostille. Si noti che l’applicazione del Reg. 1191 del 2016 non dipende dalla data del rilascio del documento, ma dalla data della sua presentazione all’autorità dell’altro Stato membro. Pertanto, a decorrere dalla data del recesso il Reg 1191 del 2016 non si applicherà più ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità del Regno Unito presentati all’autorità di uno Stato membro dell’Unione a 27, a prescindere dalla data del rilascio e dalla durata della validità del documento pubblico rilasciato dalle autorità britanniche.

  1. Famiglia

Gli Stati membri dell’Unione europea hanno implementato la Convenzione dell’Aja del 1980, in materia di sottrazione internazionale di minori, con il regolamento europeo n. 2201 del 2003, oggetto di revisione con un testo approvato a dicembre del 2018. Per effetto della Brexit, in caso di no deal, tra Regno Unito e Italia continuerà ad essere applicabile la Convenzione Aja 1980 e non più il Regolamento n. 2201 del 2003 (cd. Bruxelles II-bis). Sempre per il caso di recesso senza accordo, venuti meno gli strumenti europei di cooperazione giudiziaria, Regno Unito e Italia resteranno parti contraenti dei seguenti Trattati multilaterali: Convenzione Aja 1980 - Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori; Convenzione Aja 1996 – Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori). Nella materia del riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, giova ricordare come sia Italia che Regno Unito abbiano ratificato la Convenzione dell’Aja del 1970, «sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni».
Quanto alle obbligazioni alimentari, esse sono regolate a livello europeo dal Regolamento (CE) n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Nel quadro della Conferenza dell’Aja, esse sono regolate dalla Convenzione sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («convenzione dell’Aia del 2007») e del protocollo relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell’Aia del 2007»). Questo strumento si applica al Regno Unito in virtù della sua appartenenza all’Unione europea: per il periodo post Brexit, si segnala che il Regno Unito ha ratificato la Convenzione Aja del 2007 in data 28 dicembre 2018, proprio per l’ipotesi di una uscita dall’UE senza accordo.

  1. Protezione dei dati personali

L’Unione europea ha adottato uno strumento ad hoc per la protezioni dei dati personali ossia il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati; cd. GDPR). Con la Brexit, il Regno Unito diventerà “Paese terzo” anche rispetto allo scambio dei dati personali. Dovrebbe, quindi, ipotizzarsi l’adozione di una cd. decisione di adeguatezza in favore del Regno Unito (cd. adequacy decision). Con la decisione di adeguatezza la Commissione accerta che il Paese terzo garantisce un livello di protezione “adeguato”. La decisione di adeguatezza è assunta dalla Commissione è costituisce un “atto di esecuzione” (art. 45, par. 2, reg. 679/2016) che deve essere adottato ai sensi dell’art. 93, paragrafo 2, reg. 679/2016.  In data 23 gennaio 2019, la Commissione ha adottato la prima decisione di adeguatezza, dopo l’entrata in vigore del Regolamento n. 679 del 2016 (C 2019, 304 final, relativa al Giappone): essa è molto importante perché indica quali sono gli standard richiesti per lo scambio dei dati con i Paesi terzi. La decisione di adeguatezza può però tardare ad arrivare venendosi così a creare un periodo (gap) non regolato da uno strumento del genere. In questi casi, occorre far riferimento alla disciplina generale. Il regolamento europeo n. 679 del 2016 regola espressamente il cd. trasferimento successivo dei dati (onward transfer) che, in linea di principio, non è consentito, salvo che: 1) sia stata assunta una decisione di adeguatezza (art. 45 GDPR); 2) il trasferimento sia soggetto a garanzie adeguate (art. 46 GDPR); 3) ricorra una ipotesi derogatoria tipica (art. 49 GDPR). Il principio generale, ex art. 45, par. I, GDPR, è che il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (v. art. 46, GDPR).  In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, GDPR, o di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 GDPR, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle condizioni previste dall’art. 49 GDPR come, ad esempio, il consenso informato dell’interessato. Nel periodo transitorio, dunque, il titolare del dato europeo dovrebbe far riferimento a queste disposizioni normative.

  1. Qualifiche professionali. Avvocati, IMI.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito eurounitario è disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE (come modificata dalla direttiva 2013/55/UE), recepita in Italia dal d.lgs. n. 206/2007. Nel caso in cui il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea avvenisse senza accordo (no deal scenario), resterebbero efficaci le decisioni adottate, sino alla data di recesso, dalle autorità degli Stati membri sulle richieste di riconoscimento di qualifiche conseguite nel Regno Unito a seguito dell’applicazione della direttiva 2005/36/CE. A partire dalla data del recesso, il Regno Unito dovrà invece essere considerato Paese terzo, e il riconoscimento in uno Stato membro delle qualifiche professionali conseguite in UK sarà assoggettato alle norme nazionali in materia vigenti nello Stato membro di riferimento. Nell’ambito dell’ordinamento italiano, il riconoscimento di tali qualifiche potrà essere effettuato, ai sensi del d.P.R. n. 394 del 1999 (artt. 39, 49 e 50), che estende alle qualifiche extra UE la possibilità di ottenere il riconoscimento utilizzando le procedure della direttiva 2005/36/CE.
Con riferimento alla professione di avvocato, il professionista che abbia acquisito la propria qualifica all’estero ha due possibili percorsi per vedere riconosciuto il proprio titolo in Italia: - il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali – previsto dal d.lgs 9 novembre 2007, n. 206, che attua la direttiva 2005/36/CE – di competenza del Ministero della Giustizia, il quale prevede il superamento obbligatorio di una prova attitudinale da parte dell’istante; - il procedimento che si basa sulla direttiva 98/5/CE – attuata nel nostro ordinamento dal d.lgs 2 febbraio 2001, n. 96 – in relazione al quale la competenza è demandata integralmente ai consigli circondariali dell’ordine degli avvocati, riservato esclusivamente ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione abilitati ad esercitare la professione di avvocato facendo uso di uno dei titoli professionali esplicitamente indicati all’art. 1.2 lett. a), tra i quali, per il Regno Unito, sono indicati i titoli: “Advocate/Barrister/Solicitor”.

In assenza di accordi particolari, la Brexit implicherà il venir meno del secondo procedimento; inoltre, gli avvocati britannici in possesso dei titoli indicati perderanno la possibilità di esercitare la professione in libera prestazione temporanea e occasionale, e non sarà pertanto loro ulteriormente applicabile la direttiva 77/249/CEE, recepita in Italia con la legge 9 febbraio 1982, n. 31, che disciplina l’esercizio temporaneo ed occasionale della professione in Italia da parte di avvocati cittadini di altri Stati membri. Ai sensi di questa normativa, fatta salva dalla stessa direttiva 98/5/CE per quanto attiene alla libera prestazione dei servizi, gli avvocati in possesso di uno dei titoli professionali specificati all’art. 1 della Legge n. 31 del 1982 sono innanzitutto tenuti ad utilizzare il proprio titolo professionale nella lingua di origine, specificando l’organizzazione professionale di appartenenza oppure l’autorità giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione. Le attività che possono essere svolte da un avvocato eurounitario in libera prestazione di servizi consistono in prestazioni sia giudiziali che stragiudiziali. In particolare, nelle prime gli avvocati di un altro Stato membro devono comunicare l’assunzione dell’incarico all’autorità adita ed al presidente dell’Ordine degli Avvocati competente per territorio, e devono comunque svolgere le prestazioni di concerto con un avvocato iscritto all’albo ed abilitato all’esercizio della professione dinanzi all’autorità adita. L’avvocato "concertante" garantisce i rapporti con l’autorità adita e l’osservanza delle norme rilevanti. Nelle prestazioni stragiudiziali non è richiesto il concerto su indicato; in ogni caso, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 31 del 1982, gli avvocati eurounitari, prima di iniziare la loro attività professionale in Italia, devono inviarne comunicazione al presidente dell’ordine degli avvocati competente.

Qualche osservazione pare opportuna in merito al sistema di scambio delle informazioni.
L’IMI - Internal Market Information System, è un sistema telematico di assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati dell’Unione Europea istituito dalla Commissione europea al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, ogni volta che sia necessario acquisire informazioni o effettuare verifiche in relazione ad un prestatore di servizi professionali. L’utilizzo del sistema IMI è divenuto obbligatorio in materia di riconoscimento dei titoli professionali con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012 (art. 3).  Non sarà ulteriormente possibile usufruire di questo prezioso strumento per una acquisizione delle informazioni necessarie al fine di una più tempestiva ed efficace procedura finalizzata al riconoscimento dei titoli provenienti dal Regno Unito. Si tratterà di capire se e in che modo le strutture attualmente predisposte nel sistema IMI dalle autorità britanniche verranno rimodulate al fine di dare riscontro alle richieste provenienti da Stati UE.

Roma, lì 8 aprile 2019

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Corasaniti

 

 

Allegato I - Tabella riepilogativa
(La tabella non è esaustiva e menziona solo alcuni degli strumenti pertinenti, citati a titolo di esempio)
 
Materia Strumento europeo applicabile (ante Brexit) Strumento internazionale applicabile (post Brexit)
Legge applicabile Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)

Regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III)
(n.b. il Regno Unito non partecipa)
Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)

Regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III)
Accordi sulla scelta del foro Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro
Scambio di informazioni sul diritto straniero

Rete giudiziaria europea

(decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale)

Convenzione di Londra 1968 - Convenzione europea nel campo dell’informazione sul diritto estero
Assunzione delle prove all’estero Regolamento (CE) n. 1206/2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale Convenzione Aja 1970 – Convenzione sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale
Notificazioni Regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) Convenzione Aja 1965 – Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale
Famiglia – decisioni matrimoniali (divorzio, separazione) Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale Convenzione Aja 1970 - Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni
Famiglia - sottrazione internazionale

Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

Convenzione Aja 1980

Convenzione Aja 1980 - Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
Famiglia – responsabilità genitoriale, protezione del bambino

Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

Convenzione 1996

Convenzione Aja 1996 – Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori
Famiglia – regimi patrimoniali

Regolamento (UE) 2016/1103 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi
(non applicabile al Regno Unito)

Regolamento (UE) 2016/1104 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

(non applicabile al Regno Unito)

 
Obbligazioni alimentari Convenzione sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («convenzione dell’Aia del 2007»); protocollo relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell’Aia del 2007»). Convenzione sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («convenzione dell’Aia del 2007»); protocollo relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell’Aia del 2007»).
Atti pubblici Regolamento (UE) 2016/1191 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea Convenzione Aja 1961 – Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri
Circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale Regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale  
Successioni

Regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

(non applicabile al Regno Unito)

N.B. Convenzione Aja 1961. Convenzione sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie. Il Regno Unito è parte contraente; l’Italia ha sottoscritto la Convenzione ma non l’ha ratificata
Procedimenti in materia civile e commerciale

Regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

Regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento

Regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Regolamento (UE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

(non applicabile al Regno Unito)

 
Insolvenza Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza  

 

Allegato II - Convenzioni Aja di cui Italia e Regno Unito sono entrambi parti contraenti

  • Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents
  • Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters
  • Convention of 1 June 1970 on the Recognition of Divorces and Legal Separations
  • Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters
  • Convention of 2 October 1973 on the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations
  • Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction
  • Convention of 1 July 1985 on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition
  • Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption
  • Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children
  • Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements
  • Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance